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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG. 389/2020
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliera avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 24.04.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20 maggio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 389/2020
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati: dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliera;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 389/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della SENTENZA n. 1035/2019 pubblicata dal Tribunale di POTENZA il
12.12.2019, non notificata, resa nell'ambito del giudizio R.G. 2131/2010, in materia di servizio riscossione tasse automobilistiche affidato ai tabaccai e relativa fideiussione
TRA
(c.f. e p.i. Parte_1
Pag. 1 di 12 ), in persona del suo Procuratore speciale, con sede in Milano, alla Via P.IVA_1
Benigno Crespi n. 23 (denominazione assunta da Zurich Insurance Ireland Limited), succeduta alla Zurich Insurance Company S.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Scofone e dall'Avv. Mariangela D'Acunto, domiciliataria con studio in Potenza alla Via
Nicola Vaccaro n. 27, APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Presidente legale rappresentante pro CO tempore, APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, APPELLATO CONTUMACE AR
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, corrente in Roma via Leopoldo Serra n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sgueglia con domicilio in Potenza alla Via E. Ciccotti n. 10 presso l'avv. Pierluigi Lapolla APPELLATA
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 10.09.2010, la conveniva CO in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza e AR Parte_1
, (per brevità in avanti chiamata anche solo ) in qualità di garante, per
[...] Pt_1 ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 239.358,29 e al risarcimento dei danni patiti in seguito al mancato riversamento delle tasse automobilistiche.
In particolare, l'attrice deduceva che: a) con deliberazione della giunta regionale n. 222 del
09.02.1999, erano stati approvati gli elenchi dei tabaccai lottisti e non lottisti operanti sul territorio nazionale trasmessi dal Ministero delle Finanze in data 21.01.1999 in esecuzione del D.P.C.M. n.11 del 25.01.1999 concernente il “Regolamento recante la disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche, emanato ai sensi dell'art. 17 comma 12 della legge n.449 del 1997"; b) con la stessa deliberazione regionale erano stati autorizzati i tabaccai della
[...]
, lottisti e non lottisti, inseriti nei rispettivi elenchi nazionali dei tabaccai alla CP_1 riscossione delle tasse automobilistiche;
c) , con la suddetta AR deliberazione regionale, era stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche in quanto compreso nell'elenco dei tabaccai lottisti;
d) il ridetto , titolare AR della rivendita sita in Senise al Corso Garibaldi n. 53, violando gli obblighi assunti e derivanti dall'affidamento del servizio di riscossione, non aveva provveduto a riversare,
Pag. 2 di 12 come previsto dall'art. 4 del d.P.C.M. n. 11/99, alla Regione le somme riscosse a CP_1 titolo di tasse automobilistiche per l'anno 2001 per un importo complessivo di euro
239.358.28, somma comprensiva delle somme non riversate e della penale del cinque per cento prevista dal comma 5 dell'art. 4 del surriferito D.P.C.M.; e) con avviso di accertamento n. 38760/71Q del 26.09.2002 emesso dall'Ufficio Sistema Tributario
Regionale della Regione Basilicata erano state contestate a le AR inadempienze suddette, con invito a provvedere entro 30 giorni al riversamento della somma dianzi indicata;
f) detto avviso era stato notificato anche alla in qualità di Pt_1 fideiussore di , in applicazione della polizza stipulata tra la stessa ed AR
contraente in favore dei Controparte_3 tabaccai ad essa associati, a garanzia degli obblighi assunti dalle agenzie di riscossione;
, avendo omesso di effettuare il versamento alla regione delle AR CP_1 somme riscosse per tasse automobilistiche, aveva determinato un grave danno all'erario regionale.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'attrice chiedeva la condanna di e AR della , in qualità di garante, al pagamento, da un lato, della somma di euro Pt_1
239.358,28, dovuta per mancati riversamenti nelle casse della delle CO somme riscosse per le tasse automobilistiche relative all'anno 2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, e, dall'altro, della diversa somma, da determinarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del contegno del convenuto. Chiedeva, infine, la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.
2. Dichiarata la nullità dell'atto di citazione e dispostane la rinnovazione, AR non si costituiva.
3. Si costituiva la , che chiedeva di chiamare in causa la Pt_1 [...]
Controparte_4 Controparte_3
(d'ora innanzi per brevità anche solo “ ) contraente della
[...] CP_3 polizza, eccependo altresì l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e nel merito la decadenza per tardività degli adempimenti prescritti nella polizza.
4. Si costituiva l' che si associava alle eccezioni e difese della . CP_3 Pt_1
5. Istruita documentalmente, la causa è stata definitivamente decisa con sentenza n.
1035/2019 con la quale il Tribunale di Potenza ha così disposto: 1) dichiara estinto il giudizio tra la regione e;
2) dichiara il difetto di giurisdizione CP_1 AR dell'adito giudice ordinario a favore della Corte dei conti in ordine ai residui rapporti processuali;
3) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite tra il convenuto non costituito, , e la regione;
4) dichiara integralmente compensate AR CP_1 tra la regione e le parti costituite le spese di lite.” CP_1
Pag. 3 di 12 6. Il Tribunale ha così motivato la decisione:
a) ha affermato che, sebbene le copie degli atti di rinnovazione contenute nei fascicoli della e della contengano l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 6, Pt_1 CP_3
c.p.c, la mancata costituzione del convenuto , la non comparizione AR della regione all'udienza del 16 ottobre 2019 e, infine, la mancata produzione CP_1 in atti dell'originale dell'atto attraverso il quale è stata rinnovata la citazione in giudizio, atto nella materiale disponibilità della parte attrice, non hanno consentito al Tribunale di presumere l'adempimento dell'onere imposto dal giudice nei confronti di
[...]
, nei cui soli confronti, venendo in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, P_ va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.;
b) ha affermato che la disamina della domanda di condanna rivolta dalla
[...]
nei confronti del garante e della domanda di manleva spiegata, a sua volta, CP_1 dal garante nei confronti della necessariamente la corretta Controparte_5 individuazione della natura della relazione intercorrente tra la e CO
, autorizzato, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. AR
222 del 9 febbraio 1999 (in atti), alla riscossione delle tasse automobilistiche in quanto compreso nell'elenco dei tabaccai lottisti;
c) sul punto il Tribunale ha premesso che la ha dedotto come, a fronte CO dell'acquisizione di pubblico denaro conseguente all'incameramento delle tasse automobilistiche per l'anno 2001, abbia omesso di trasferire quanto AR ricevuto alla;
CP_1
d) ha quindi evidenziato che l'incaricato del servizio pubblico di esazione delle tasse automobilistiche, assunta la veste di intermediario della riscossione, svolge un'attività che comporta l'instaurazione di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione con conseguente assegnazione a detto incaricato della veste di agente contabile attesa l'autorizzazione a riscuotere somme di sicura pertinenza erariale (richiamando sul punto tra le altre Corte dei Conti Reg. Veneto 12 giugno 2007 n. 584 sez. giurisd.; Corte Conti
13 settembre 2007, sez. 1M n. 249), ribadendo che ogni soggetto che in virtù di un pubblico rapporto di servizio detenga o riceva beni appartenenti alla pubblica amministrazione o, come nel caso in argomento, maneggi denaro pubblico, ha l'obbligo della resa del conto, dovendo giustificare l'esito dato al bene pubblico essendo responsabile di ogni ammanco che si verifichi sulle somme affidate. In definitiva, tra il tabaccaio, autorizzato ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27.12.1997, n.
449, a riscuotere le tasse automobilistiche, e l'ente, per conto del quale egli riscuote, sussiste, dunque, un rapporto di servizio che colloca funzionalmente il soggetto, anche se privato, in posizione di compartecipe fattivo dell'attività amministrativa, con assunzione, per quanto innanzi osservato, della qualifica di agente contabile, con
Pag. 4 di 12 conseguente assoggettamento dello stesso alla disciplina di cui all'art. 194 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) ed alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale;
e) il Tribunale ha affermato quindi che da ciò deriva che l'omissione di riversamento all'ente pubblico delle somme incamerate nello svolgimento del ridetto rapporto di servizio è assoggettata alla cognizione della Corte dei conti, in ragione della rilevanza di un'ipotesi di responsabilità amministrativo/contabile per il danno patrimoniale provocato dal gestore del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche alla finanza regionale
(richiamando Conte dei Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 01 giugno 2007, n.
449 Corte dei conti reg. Veneto, sez. giurisd., 08 marzo 2007, n. 197; sempre per il caso di riscossione delle tasse automobilistiche, ha richiamato poi la pronuncia Corte dei conti reg. Veneto, sez. giurisd., 12 giugno 2007, n. 584, la quale ha ritenuto la giurisdizione contabile nei confronti del gestore di una delegazione ACI per la sussistenza di un rapporto di servizio tra il privato affidatario del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e la regione titolare del tributo, in forza dell'inserimento organico del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico e dell'attività di maneggio di denaro pubblico, da cui deriva la qualifica di agente contabile del medesimo);
f) Il Tribunale ha affermato che pertanto nel caso di specie, deve ritenersi che, posta l'autorizzazione regionale alla riscossione della tasse automobilistiche, i cui proventi avrebbe dovuto essere riversati nella casse della regione in conformità al CP_1
d.P.C.M. n. 11 del 25.1.1999 e all'art. 17 comma 11 della L. 449/1997,
[...]
ha assunto un rapporto di servizio in senso lato con la regione , P_ CP_1 assumendo anche la veste di agente contabile, potendo, conseguentemente, esser investito da un giudizio di responsabilità patrimoniale, assoggettato alla cognizione della
Corte dei conti;
g) ha pertanto, denegata la giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della Corte dei Conti sulle domande innanzi indicate in ragione del fatto che la delibazione delle stesse suppone, in ogni caso, la verifica dei presupposti della fattispecie di responsabilità amministrativo contabile in capo al convenuto . AR
h) quanto alle spese il Tribunale ha affermato che la mancata costituzione di
[...]
preclude la regolamentazione delle spese di lite relativamente al rapporto P_ intercorrente tra questi e la parte attrice;
ha poi stimato equa, in ossequio ai parametri normativi ratione temporis applicabili, la compensazione integrale delle spese di lite relativamente ai residui rapporti processuali, atteso il rilievo d'Ufficio del difetto di giurisdizione e della sproporzione tra il risultato ottenuto e l'attività difensiva
Pag. 5 di 12 concretamente svolta.
7. Con atto notificato il 21.07.2020 tempestivamente (in considerazione della sospensione dei termini relativa all'emergenza Covid), Parte_1
, ha impugnato la predetta sentenza, così concludendo:
[...] Pt_1
“respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti e conseguentemente e comunque in ogni caso: in rito: - accertare e dichiarare che il Giudice Ordinario ha sull'azione promossa dalla nei confronti della CO CP_6 [...]
la giurisdizione negata Parte_1 dal Tribunale di Potenza con la sentenza impugnata rimettendo le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c.; nel merito, in via preliminare: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza per essere la competenza derogata a favore esclusivo del Tribunale di Roma e pertanto fissare un termine per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Roma;
nel merito: - accertare e dichiarare che la
[...]
nulla deve alla in Parte_1 CO conseguenza delle inadempienze contestate al Sig. , accertando la AR tardività della domanda e la estinzione della garanzia;
- accertare comunque la tardività degli adempimenti della (sospensione dal servizio solo in data CO
26/09/2002) e la conseguente estinzione della garanzia o comunque la sua non riferibilità alle inadempienze del tabaccaio cumulatesi dopo la prima inadempienza del 10/02/1999; ancora in via principale: - dichiarare la liberazione della
[...]
dalle garanzie di polizza per essere il Parte_1 sinistro determinato dalla condotta colposa dell'assicurato o in subordine diminuire il risarcimento in rapporto a entità della colpa e danno derivato - pronunciare l'annullamento delle garanzie di polizza per quanto attiene al rinnovo 2001 per;
in AR subordine: - respingere la pretesa della in quanto il tabaccaio CO [...]
non è stato assunto in copertura da per l'anno 2001 sulla polizza n. P_ Parte_1
209S1403; in ulteriore subordine e in ipotesi di accoglimento delle domande attoree: - dichiarare tenuto e condannare Controparte_3
fra gli addetti alla vendita dei generi di monopolio, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, in solido con il Sig. , a rimborsare alla AR
tutte le somme Parte_1 da questa eventualmente dovute o versate alla , gravate di rivalutazione CO monetaria ed interessi di legge a far data dall'esborso e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi del presente giudizio.”
Pag. 6 di 12
8. Con il primo e secondo motivo di gravame, tra loro connessi l'appellante critica, in sintesi, la sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato l'estinzione del giudizio con riferimento al rapporto tra la e , l'unico che sarebbe CO AR rientrato nella giurisdizione della Corte dei Conti, ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle domande residue, e cioè alla domanda proposta dalla CO nei confronti della compagnia assicurativa e alla conseguenziale domanda di rivalsa proposta da quest'ultima, laddove, trattandosi in questo caso di rapporti di diritto privato, e non rivestendo tali ultimi soggetti, funzione di agenti contabili, sono sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario. L'appellante ha poi richiamato e ribadito tutte le difese ed eccezioni di merito già proposte in primo grado.
9. Si è costituita l' aderendo alle argomentazioni della e formulando le CP_3 Pt_1 seguenti conclusioni: 1) in rito: accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario in merito all'azione promossa dalla nei confronti della Zurich Insurance CO
Ple Rappresentanza Generale per l'Italia, rimettendo le Parti davanti al Tribunale Civile di
Potenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c. 2) Nel merito, in via preliminare ritenere e dichiarare
I'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza a favore del Tribunale Civile di Roma ai sensi dell'art. 4 della Condizioni Generali della polizza fidejussoria assicurativa della
[...]
n. 20951403, 3) Nel merito: accertato il ritardo con cui la Parte_1 CO ha effettuato i controlli di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11, ed ha disposto la sospensione dal servizio del Sig. , ritenere e dichiarare: a) l'estinzione AR della garanzia o, comunque, la sua non riferibilità alle inadempienze del Sig. P_
cumulatesi dopo la prima inadempienza del 10 febbraio 1999; b) la liberazione della
[...]
e, di conseguenza, dell dalle garanzie di polizza Parte_1 Controparte_7 per essere state le inadempienze del Sig. determinate dalla condotta omissiva della P_
; c) conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla CO [...]
nei confronti della e, di CP_1 Parte_1 conseguenza, nei confronti dell 3) Con vittoria di spese, competenze Controparte_7 ed onorari di giudizio da porre XXI a carico della e del Sig. CO P_
.”
[...]
10. Pur regolarmente citati la e non si sono CO AR costituiti e quindi se ne dichiara la contumacia.
11. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.03.2025,
è stata fissata l'udienza del 20 maggio 2025 per la discussione dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
12. All'udienza del 20.05.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come
Pag. 7 di 12 segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
14. Preliminarmente va osservato che vi era interesse della ad impugnare la sentenza Pt_1 in punto di giurisdizione, sebbene non potesse qualificarsi soccombente, essendo stata convenuta innanzi al giudice ordinario ed essendo mancata pronuncia in suo sfavore;
ed infatti, in mancanza di impugnazione ed in caso di riassunzione del giudizio da parte della innanzi alla Corte dei Conti, la questione di giurisdizione non sarebbe CO stata più discutibile nemmeno dalla , come previsto dal secondo comma dell'art. 59 Pt_1 della legge 69/2009, secondo cui “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.”
15. Ancora in via preliminare di rito va ulteriormente osservato che non può delibarsi in questa sede la competenza territoriale, né altra eccezione, in quanto la questione di giurisdizione qui ad affrontarsi è pregiudiziale ed assorbente. Va anzitutto individuato il
Giudice fornito di giurisdizione, che poi dovrà svolgere ogni altra eventuale valutazione di rito e di merito;
ciò anche per effetto del necessario rinvio al primo giudice di cui appresso.
16. Va ulteriormente osservato, sempre in rito, che le domande proposte dalla
[...]
a) nei confronti di , in base al rapporto di servizio instauratosi CP_1 AR con la pubblica amministrazione, e b) della compagnia assicurativa , in base alla Pt_1 polizza fideiussoria stipulata in ossequio a quanto previsto dal DM 449/1997 e regolamento attuativo n. 11/1999, (e con essa la domanda di rivalsa formulata dalla nei confronti Pt_1 della e di ) hanno dato luogo a case scindibili, come peraltro CP_3 AR affermato dal Tribunale in primo grado, tanto che l'estinzione dell'una non ha impedito il prosieguo dell'altra sino a sentenza, seppure comunque arrestatasi alla decisione preliminare di mero rito sul difetto di giurisdizione;
con la precisazione che la dichiarata scindibilità delle cause, così come l'intervenuta estinzione del giudizio relativamente ad una sola delle domande, non è stata oggetto di impugnazione da alcuna delle parti del primo grado e quindi non è più controvertibile.
17. Cosicché la delibazione in relazione alla giurisdizione va effettuata oggi autonomamente in base alla causa petendi ed al petitum della domanda di garanzia svolta dalla Regione
nei confronti della e della conseguenziale domanda di rivalsa nei confronti CP_1 Pt_1
Pag. 8 di 12 della domande ormai scisse da quella svolta dalla regione nei CP_3 CP_1 confronti del gestore del servizio . AR
Si riporta, ad esempio: “Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e "causae petendi", si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e quindi, in particolare, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una delle domande non può essere proposta dal soggetto che del relativo giudizio non è parte.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1142 del
27.10.2000).
10. A tal scopo va quindi osservato che risulta dagli atti di causa che la fideiussione rilasciata dalla ai sensi del DM 449/1997 e del regolamento attuativo n. 11/1997 (che si Pt_1 rinviene agli atti del fascicolo di parte appellante) contiene la clausola di pagamento a
“semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione” (tranne quella del mancato rispetto delle modalità e dei termini di invio della intimazione ad adempiere), ciò che, in base a giurisprudenza pacifica e costante, e mancando altre clausole che possano contraddirne il significato, è sufficiente a configurare la medesima come contratto autonomo di garanzia.
Come è noto la caratteristica di tale contratto è l'indifferenza dell'obbligazione del garante rispetto alle vicende della prima e quindi la non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita.
Si vedano sul punto, ad esempio, Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020 secondo cui: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria.”
18. Ciò comporta che il credito nella specie reclamato dalla nei confronti CO della compagnia assicurativa ha senz'altro natura privatistica, trovando la sua fonte nel negozio fideiussorio, ed ancor più ove qualificato come contratto autonomo di garanzia, e ciò quindi a prescindere dalla natura dell'obbligazione garantita, indubbiamente pubblica, ma del tutto autonoma rispetto all'obbligazione del garante.
Pag. 9 di 12 19. Ne discende che la relativa controversia è demandata alla giurisdizione del giudice ordinario.
20. Sul punto si veda ad esempio quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione con la
Sentenza del dì 11.03.2021 n. 6834, in materia di polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni attinente ad IVA, oggetto di accertamento con adesione con rateizzazione, ma con principi che ben possono applicarsi al caso di specie, considerato che lo schema di polizza fideiussoria nelle due materie contiene la medesima clausola “a prima richiesta e senza eccezioni. Si riporta: “Si è quindi al cospetto, nella specie, di una fideiussione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, articolo 38-bis, la cui natura - secondo interpretazione ormai assolutamente ricevuta nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato la questione, di regola, in relazione all'obbligazione di restituzione di rimborsi IVA in forma accelerata, indebitamente erogati (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 6607/1992; Cass. n. 5239/2004; Cass. n. 65/2012;
Cass. n. 26965/2014; Cass. n. 19609/2015; Cass. n. 7884/2017) - è quella del contratto autonomo di garanzia, connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita. Il che, rispetto alla tipologia di controversie che qui occupa - che concerne non già l'obbligazione di restituzione del rimborso IVA anticipatamente ed indebitamente erogato, bensì il mancato adempimento del debito IVA accertato "con adesione", per il combinato disposto del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 8, comma 2, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo
38-bis -, e' elemento che resta comunque fermo, perche' cio' che determina e connota il garantievertrag e' non gia' la natura dell'obbligazione garantita, ma lo spostamento delle conseguenze economiche dell'inadempimento dell'obbligato su un soggetto diverso, nonche' l'indifferenza dell'obbligazione del garante rispetto alle vicende della prima, normalmente estrinsecantesi nell'inserimento della clausola "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni" (v. Cass. n. 30181/2018; Cass., Sez. Un., n. 3947/2010). Clausola, quest'ultima, evidentemente presente nello schema del negozio fideiussorio predeterminato
e unilateralmente predisposto dal MEF in relazione al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-bis (e quindi anche nella polizza per cui e' processo), sul cui contenuto s'e' formata la giurisprudenza prima riportata (si veda, sul punto, Cass. n. 18773/2017).
2.3 - Cosi' stando le cose, ne discende anzitutto che il credito nella specie reclamato dall'agente della riscossione non ha affatto natura tributaria, ma privatistica, trovando la sua fonte nel negozio fideiussorio, e cio' a prescindere dalla natura dell'obbligazione garantita
(indubbiamente tributaria) e da quella, satisfattoria, dell'obbligazione del garante.
Ne discende, quale primo corollario, che la relativa controversia e' demandata alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 16909/2015).”
Pag. 10 di 12 11. Va anche osservato che l'autonomia dei rapporti e l'esclusione di ogni eccezione relativa al rapporto garantito, non soltanto rende, come detto, il rapporto di garanzia di natura esclusivamente privatistica, ma esclude anche e proprio, per precisa scelta convenzionale, che il Giudice ordinario investito della questione debba accertare, nemmeno incidenter tantum, la sussistenza del rapporto garantito.
12. Fermo restando che l'accertamento incidentale del rapporto garantito, seppure di natura pubblica e rimesso ad altra giurisdizione, non sarebbe comunque di ostacolo alla decisione del giudice ordinario. Si riporta: “Il giudice munito della giurisdizione sulla domanda ha il
Potere - dovere di definire le questioni che integrino antecedente logico della decisione a lui richiesta, fino a quando le stesse rimangano su un piano delibativo e incidentale e non aprano, per previsione di legge o per libera iniziativa delle parti, una causa autonoma, di carattere pregiudiziale, sulla quale si debba statuire con pronuncia atta ad assumere autorità di giudicato: in questo caso si inserisce nel processo una ulteriore domanda, che è soggetta - in difetto di norme che prevedano deroghe per motivi di connessione - alle proprie regole sulla giurisdizione, con conseguente eventuale separazione delle due domande e devoluzione di ciascuna al giudice rispettivamente fornito della giurisdizione”
Cass. Sez. U, Sentenza n. 6631 del 29/04/2003 (Rv. 562502 - 01), con la precisazione, va ribadito, che nella specie le due cause sono state già separate dal Tribunale in primo grado.
21. È confermato quindi che la causa relativa al rapporto fideiussorio tra la e CO la compagnia assicurativa e la conseguenziale azione di rivalsa di questa nei Pt_1 confronti della contraente rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. CP_3
22. Va anche precisato che, trattandosi di giudizio sorto in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al Dlgs 149/2022 e la cui sentenza è stata impugnata prima di tale legge, trova senza dubbio applicazione l'art 353 c.p.c. (oggi invece abrogato dalla citata riforma) vi è la conseguente necessità di rimessione della causa al primo grado.
23. Quanto alla regolazione delle spese, va considerato che, di fatto, rispetto alla questione di giurisdizione, risolta negativamente dal giudice ordinario con riguardo alla domanda di garanzia, ma qui riaffermata, la non può considerarsi soccombente sul CO punto, considerato che la stessa aveva correttamente adito il Tribunale e, non essendosi peraltro costituita in appello, non ha nemmeno preso posizione contraria;
così come non può esser considerata soccombente la che, convenuta in primo grado, ha poi visto Pt_1 accolto il proprio appello sul punto. Cosicché oltre a non sussistere, di fatto, le condizioni di soccombenza previste dall'art. 91 c.p.c. per pronunciare condanna al rimborso delle spese di una parte risetto all'altra, sussistono comunque le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 comma secondo c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (di giudizio sorto nell'anno 2010, successivamente all'entrata in vigore della riforma di cui alla Legge 69/2009
Pag. 11 di 12 ma anteriormente alla riforma di cui alla Legge 162/2014) per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1035/2019 emessa dal
[...]
Tribunale di Potenza, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della predetta sentenza dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di garanzia formulata dalla nei confronti della CO Parte_1
, nonché della domanda di rivalsa da questa formulata nei
[...] conti della
[...]
Controparte_3
di rimette le parti al giudice di primo
[...] AR grado.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
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