Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1239
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1958
Art. 1.
Il n. 4) dell' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 , ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 , e' sostituito dal seguente:
"4) i criteri per il calcolo delle disponibilita' di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unita' lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".
Entrata in vigore il 3 gennaio 1958