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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 471/2024 RGA avverso la sentenza n. 54/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 13 febbraio 2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/09/2025; promossa da:
- già Parte_1 Parte_2
- (c.f. ), in persona del suo procuratore
[...] P.IVA_1 generale alle liti, Avv. Alessandro Nicolodi, giusta procura generale Notaio Dr.ssa di Roma del 22 luglio 2020 rep. n. 29428 (v. doc. A), il quale, in forza Persona_1 di tale procura, la rappresenta e difende nel presente grado di giudizio anche disgiuntamente con l'Avv. Giovanni Costato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna, Via Farini, 10; APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Franzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 8; APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: “(…) Con ricorso depositato in data 16 maggio 2022 regolarmente notificato CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l affinchè accertasse e dichiarasse che la stessa, sin dalla sua Parte_1 costituzione avvenuta in data 8 gennaio 2008, era società strumentale funzionale allo svolgimento congiunto da parte dei propri soci di attività tecniche di competenza propria dei periti industriali elettrotecnici, che i soci di risultano essere periti Controparte_1 industriali elettrotecnici che sono sempre stati regolarmente iscritti nell'Albo dei Periti Industriali istituito presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Emilia e che sono sempre stati regolarmente iscritti presso la relativa Cassa di Previdenza che non aveva mai svolto attività comportanti il suo inserimento e la sua iscrizione CP_2 negli archivi di , così come non aveva mai assunto l'obbligo di dover Parte_1 comunicare alla resistente, a mente dell'art. 2 secondo comma del Regolamento Generale Previdenza, i propri complessivi volumi annui d'affari ai fini dell'IVA. Domandava, altresì, che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che la stessa in relazione agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, non si era resa autrice della contestata omessa trasmissione ad dei propri complessivi volumi d'affari ai fini IVA e Parte_1 che aveva formato in modo del tutto indebito nei confronti della stessa il Parte_1 ruolo n. 2022/000963, reso esecutivo in data 21 gennaio 2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle sanzioni asseritamente dovute dalla ricorrente per la contestata mancata comunicazione alla stessa dei complessivi volumi Parte_1
d'affari ai fini IVA relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Chiedeva che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che a seguito dell'indebita formazione da parte di del ruolo n. 2022/000963, reso esecutivo in data 21 Parte_1 gennaio 2022, era stata indebitamente formata e notificata a la Controparte_1 cartella di pagamento n. 095 2022 0005717221000, con la quale le era stata chiesta la corresponsione dell'importo complessivo di € 595,88 a titolo di sanzioni asseritamente dovute per la contestata mancata comunicazione alla stessa dei complessivi Parte_1 volumi d'affari ai fini IVA relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e, conseguentemente, dichiarasse la nullità, l'annullamento, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del ruolo n. 2022/000963, reso esecutivo in data 21 gennaio 2022, formato da nei confronti della stessa e della relativa cartella di pagamento n. 095 Parte_1
2022 0005717221000 formata e notificata alla stessa da parte dell
[...]
per la provincia di Reggio Emilia, e degli atti Controparte_3 conseguenti e successivi, in quanto fondati su contestazioni e addebiti del tutto insussistenti, rispetto ai quali non è stato fornito, in ogni caso, alcun valido riscontro probatorio. Esponeva dettagliatamente le sue ragioni Si costituiva con memoria depositata in data 16 settembre 2022 chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso. Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
2 nonostante la ritualità della notifica rimaneva Controparte_3 contumace. (…)”. La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione del 13 febbraio 2024, è stata definita dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 54/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Annulla la cartella di pagamento n. 095 2022 0005717221000 2) Dichiara inammissibili le altre domande proposte da parte ricorrente 3) Compensa le spese giudiziali tra le parti”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, nel valutare la fondatezza delle pretese dell'allora società ricorrente, ha ritenuto che l'immatricolazione nel registro delle società di presupponesse, con specifico riferimento alle Parte_1 società d'ingegneria, la sussistenza, oltre che dei requisiti ex art. 46 primo comma lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, della nomina di Direttore Tecnico e degli ulteriori requisiti sanciti dall'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, mancanti nel caso di specie;
inoltre, ha comunque ritenuto di rilievo, ai fini dell'accoglimento delle domande proposte da il fatto che detta società non avesse mai svolto, in concreto, le attività Controparte_1 proprie della società d'ingegneria e l'ulteriore fatto che il codice ATECO dell'odierna appellata non fosse mai stato compatibile con la sussistenza di realtà societaria assoggettabile all'obbligo di immatricolazione nell'apposito registro di . Parte_1
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, ha spiegato appello nei confronti Parte_1 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, previa totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) respingere tutte le domande avanzate da avverso CP_1
, con conferma della cartella esattoriale n. 095 2022 00057172 21 000 Parte_1 impugnata e comunque, in ogni caso, al pagamento della contribuzione integrativa comprensiva di sanzioni ed interessi, afferenti gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, nella misura di € 590,00 o la diversa somma che risulterà di ragione e giustizia, per tutti i motivi di cui al presente appello. Con vittoria di compenso professionale e spese di entrambi i gradi del giudizio”. Nello spiegato atto di gravame, ha censurato la pronuncia gravata sulla Parte_1 scorta di un unico ed articolato motivo di impugnazione, rubricato: “Errata interpretazione, nella fattispecie, dell'art. 46 comma 1 lett. c) del D. leg.vo 50/2016, in uno con l'art. 3 del D.M. 263/2016 in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 Regolamento generale di Previdenza ”, reiterativo delle prospettazioni già svolte nel Parte_1 giudizio a quo. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, così concludendo: “(…) Nel merito - Respingersi tutte le domande proposte da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in quanto, in ogni caso, non provate e, conseguentemente;
- Confermare integralmente la sentenza n. 54 pubblicata in data 13 febbraio 2024 dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro,
3 pronunziata a definizione del celebrato giudizio di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta dei documenti già prodotti dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via pregiudiziale va rilevato che l' , parte contumace nel giudizio a quo, non è stata Controparte_3 evocata in questo grado e, al riguardo, questa Corte ha ritenuto superfluo disporre un'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., posto che, da un lato, nessuna domanda risulta esser stata proposta nei confronti del concessionario della riscossione e, dall'altro lato, nessuna censura è stata sollevata in relazione al suo operato, non ricorrendo, quindi, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nemmeno di tipo processuale. In via preliminare, va, poi, rilevato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato “inammissibili le domande di parte ricorrente relative all'accertamento sin dal 2008 per difetto di interesse attuale e concreto”, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di gravame. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ad avviso di questo Collegio, le pretese di risultano fondate, alla luce di quanto già statuito da questa Corte Parte_1 in speculare controversia (causa n. 587/2023 RG CA) - ove però a proporre appello era stata la società contribuente (soccombente in prime cure) - con sentenza del 10.04.2025, in cui per quanto d'interesse in questa sede è stato osservato: <<(…) 5.1. Le doglianze dell'appellante, che si riferiscono anche a sanzioni per il 2020 (v. nota di Parte_1
Protocollo 0412526.24-03-2022, menzionata nelle conclusioni del ricorso) sono fondate nella misura in cui censurano la decisione nella parte in cui il Giudice ha considerato comprese anche tali voci di credito nella cartella di pagamento, ma non sono condivisibili nel merito. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Previdenza (“Comunicazioni obbligatorie ad
”), “2.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Parte_1
Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite online, direttamente o mediante intermediari Parte_1 abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . Parte_1
La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le Parte_1 società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo Parte_1
4 nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di ”. Parte_1
Ai sensi dell'art. 5 (“Contributo integrativo”), “5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da Parte_1 parte del debitore … 5.2 – La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo professionista, associato Parte_1
o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. Parte_1
Tanto premesso ed evidenziato che l'appellante non mette in discussione la legittimità della pretesa impositiva della controparte, è opportuno osservare che la portata delle relative richieste di pagamento è così chiarita nella memoria difensiva di primo grado:
“la resistente, accertata la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) Pt_2 prescritti per la configurabilità di una società di ingegneria e, quindi dell'obbligo di iscrizione, ha registrato la società negli archivi di con decorrenza dal Parte_1
15/04/2015, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di rendere le dichiarazioni reddituali obbligatorie e quindi di versare il contributo integrativo (se dovuto!!) da calcolare sulla parte del volume d'affari IVA imponibile ai fini contributivi (come dichiarato dalla società al Fisco e ad , ossia su quella parte del volume d'affari IVA direttamente Parte_1 riconducibile all'esercizio di attività tipicamente ingegneristiche, come individuate dal legislatore). Con le citate comunicazioni (oggi contestate unitamente alla cartella di pagamento)
invitava la società a trasmettere la dichiarazione del volume di affari IVA Parte_1 per gli anni in contestazione (ed oggetto di cartella di pagamento), e, visto l'inadempimento, ha applicato soltanto le sanzioni previste dall'art.
2.3 del RGP per il mancato rispetto (o invio) dei termini per comunicare il volume d'affari Iva come comunicato al Fisco (cfr. comunicazioni da doc. 04 a doc. 09). Parte_1
Inoltre, la società istante trascura la circostanza dirimente per cui è la idoneità (recte: potenzialità) a svolgere le predette attività (ingegneristiche e/o riservate alla professione di architetto od ingegnere) a determinare gli obblighi per cui è processo, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico, nel quale ultimo caso la registrazione ad determina unicamente il sorgere Parte_1 dell'obbligo di comunicare annualmente il volume di affari IVA complessivo ex art. 2 RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari IVA imponibile sia pari a zero
5 o negativo) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 RGP: atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali / ingegneristiche. Pertanto, in ipotesi nulla esclude che a seguito dell'accertamento presso l'anagrafe Tributaria o di dichiarazione del volume d'affari IVA della società di ingegneria, possa emergere che nulla deve a titolo di contribuzione integrativa, perché non ha prodotto redditi imponibili a tal fine, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo quindi di comunicare annualmente i redditi alla , con conseguente soggezione alle relative Pt_2 sanzioni in caso di omissioni dichiarative ai sensi dell'art.
2.3 RGP, e ciò indubbiamente integra il ns. thema decidendum. Ed infatti , accertata la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) ut Parte_1 supra e quindi l'obbligo di iscrizione, con le predette note ha invitato la società istante a trasmettere la dichiarazioni redditi IVA ed ha applicato (allo stato) soltanto le sanzioni previste dall'art.
2.3 RGP per il mancato rispetto dei termini per l'invio della comunicazione obbligatoria pari a complessivi €350,00, avendo omesso l'invio delle dichiarazioni per il periodo 2015 / 2017, oltre alle dichiarazioni relative agli anni 2018/2019 (non oggetto di cartella impugnata) come da prospetto in nota sub 3”. La società sovrappone indebitamente il profilo inerente all'obbligo di pagare il contributo integrativo, non sussistente in effetti in caos di mancato svolgimento delle attività tipiche della progressione dell'ingegnere, alla questione inerente all'obbligo di iscrizione alla
, sussistente per le Società d'Ingegneria, nel novero delle quali deve essere inserita. Pt_2
Sul punto si richiamano le convincenti argomentazioni rese in un caso simile dalla Corte di Appello di Milano – Sez. Lavoro con la sentenza dell'11.10.2023, n. 841, di seguito riportate ai sensi dell'ar.t 118 disp. att. c.p.c.: “L'evoluzione normativa della materia è stata efficacemente ripercorsa dal Supremo Collegio con la sentenza n. 7310 del 22.3.2017, nella quale si espone che: “dalla seconda metà degli anni '70, con interventi di carattere settoriale (art. 13 della legge n. 183 del 1976; art. 1 della legge n. 92 del 1979; art. 11 della legge n. 17 del 1981), il legislatore ha introdotto disposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria - nelle due forme cosiddette del commercial e del consulting engineering - così parzialmente abrogando il divieto risalente all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercizio in forma anonima dell'attività ingegneristica. (…) Con l'art. 17 della legge n. 109 del 1994 il legislatore ha individuato, tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie nell'ambito dei "lavori pubblici", le società di ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti iscritti negli appositi albi, o in forma di società di capitali, e quindi con soci investitori non professionisti. Previsione ribadita, con minime varianti, dall'art. 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), e oggi dall'art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016”.
6 Nello specifico, l'art. 17, L. 11/02/1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”), ha definito come “società di ingegneria”, “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”. A propria volta, l'art. 90 d. lgs. n. 163/2006 prevede, al co. II lett. b), che “si intendono per (…) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”. Tale disposizione risulta sostanzialmente riprodotta nel “codice dei contratti pubblici”, varato con il d. lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale contempla fra gli “operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” di cui all'art. 46 lett. c), le
“società di ingegneria”, intese come “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Con l'art. 10, co. III, l. n. 183 del 2011 (“Legge di stabilità 2012”) si è – infine – stabilito che “è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI de. libro V del codice civile”. Secondo quanto affermato dal Supremo Collegio, con tale intervento normativo “il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato” (Cass. 7310/17, cit.)”. I requisiti previsti dalla citata disciplina della materia sono certamente ravvisabili nel caso di specie, in considerazione della forma giuridica dell'odierna appellante e dell'inclusione, nel suo oggetto sociale, di attività proprie delle società di ingegneria,
7 quali “ (…)”1. In tale contesto, nell'inconferenza del Codice Ateco, che non corrisponde a un'indicazione vincolante a fini qualificatori, non può attribuirsi rilevanza all'affermata carenza di effettivo esercizio, ad opera della società, di attività professionali riservate agli iscritti agli appositi albi. Come rilevato, ancora, nella sentenza sopra riportata, “Trattasi, infatti, nel caso di specie del mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del volume di affari complessivo” e “della quota parte dello stesso derivante da attività professionale, assoggettabile a contributo integrativo”, previsto anche in mancanza delle dichiarazioni fiscali o in caso di dichiarazioni negative. L'art. 2 del citato Regolamento stabilisce, infatti, che “la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. La finalità di tale disposizione è evidentemente quella di consentire il controllo sull'osservanza degli ulteriori obblighi di applicazione e versamento della maggiorazione percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A., relativo alle attività professionali, di 1Nel caso di specie, l'oggetto sociale dell'odierna parte appellata risulta essere il seguente:
8 cui al successivo art. 5 (“contributo integrativo”), il quale – al co. I – prevede che “tutti gli iscritti all'Al. degli Ingegneri ovvero all'Al. degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo Parte_1 pagamento da parte del debitore” Al co. II della medesima disposizione è precisato che “la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo Parte_1 professionista, associato o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad
”. Parte_1
Non può poi condurre a diverse valutazioni, stando alle eccezioni svolte dall'appellante, l'art. 7 dello Statuto di laddove impone l'obbligo di iscrizione a “tutti gli Parte_1 ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Il requisito dell'esercizio continuativo della professione, previsto da tale disposizione, come evidenziato, ancora, nella predetta pronuncia della Corte di Appello di Milano, “è chiaramente limitato alle sole persone fisiche, come desumibile dai riferimenti, contenuti ai commi successivi, alla mancanza di iscrizione “a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato” (co. 7.2) e alla carenza “di rapporto di lavoro subordinato all'estero, pur se ininfluente ai fini previdenziali in Italia” (co. 7.3). Analoghe considerazioni possono operarsi con riguardo al temporaneo esonero da tale requisito, collegato dal co.
7.4 al possesso delle qualità di “membri del Parlamento”,
“dei consigli regionali” e di “presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti”. (…). L'effettivo effettivo esercizio in concreto delle attività attribuite dalla legge alle società di ingegneria allora non rileva, alla luce della ratio normativa sopra evidenziata, ai fini del sorgere degli obblighi di iscrizione e comunicazione di cui trattasi. Quanto alla mancata nomina di un Direttore tecnico, persuade il rilievo compiuto da secondo cui tale figura è in realtà prevista in relazione all'affidamento di Parte_1 incarichi nell'ambito di contratti pubblici, relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 3 D.M. 2 dicembre 2016, n.263), mentre la l. n. 124/2017, “nel riconoscere la costituzione e l'operatività delle società di ingegneria in ambito privato a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 266/97, non prevede la presenza di un Direttore Tecnico fra i requisiti richiesti per la costituzione di una società d'ingegneria. Pertanto, è evidentemente inconferente ed inappropriato il richiamo alla legge 554 del 21/12/1999 che disciplina la materia dei lavori pubblici”.
9 È infine irrilevante il dato, evidenziato da parte appellante nelle note depositate alla scorsa udienza quale ausilio alla verbalizzazione, che l'art. 66, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”), ha ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”, tenuti a possedere (comma 2) i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12, il cui art. 37 fa riferimento alla necessità per tali soggetti, ai fini della partecipazioni a tali procedure, di “ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. Secondo l'appellante, allora, indicazioni di tale natura nell'oggetto sociale non varrebbero in senso univoco a designare le Società di Ingegneria. L'argomentazione tuttavia non persuade, poiché l'indicazione non consente di escludere, chiaramente, che la presenza di quei richiami nell'oggetto sociale valga anche per le Società di Ingegneria (e, infatti, la lett. c) dell'art. 66 cit. si riferisce alle “società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”, essendo sufficiente ai fini della qualificazione dell'appellante in termini di Società di Ingegneria il richiamo alle considerazioni sopra svolte. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla prevalente giurisprudenza di merito intervenuta in materia e frutto di un'attenta e meditata disamina delle disposizioni normative disciplinanti la fattispecie in esame, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle tesi dell'allora società ricorrente (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va accolto con statuizioni come da dispositivo. Parte_1
Tenuto conto della indubbia novità e della notevole complessità della questione giuridica per cui è causa, oggetto di contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito e sulla quale non risulta ancora intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, si ritiene sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto da , riformando parzialmente la Parte_1 sentenza gravata, passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato parzialmente inammissibili le pretese dell'allora ricorrente, rigetta, quanto al resto, le domande proposte da con il libello introduttivo del giudizio;
Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 471/2024 RGA avverso la sentenza n. 54/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 13 febbraio 2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/09/2025; promossa da:
- già Parte_1 Parte_2
- (c.f. ), in persona del suo procuratore
[...] P.IVA_1 generale alle liti, Avv. Alessandro Nicolodi, giusta procura generale Notaio Dr.ssa di Roma del 22 luglio 2020 rep. n. 29428 (v. doc. A), il quale, in forza Persona_1 di tale procura, la rappresenta e difende nel presente grado di giudizio anche disgiuntamente con l'Avv. Giovanni Costato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna, Via Farini, 10; APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Franzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 8; APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: “(…) Con ricorso depositato in data 16 maggio 2022 regolarmente notificato CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l affinchè accertasse e dichiarasse che la stessa, sin dalla sua Parte_1 costituzione avvenuta in data 8 gennaio 2008, era società strumentale funzionale allo svolgimento congiunto da parte dei propri soci di attività tecniche di competenza propria dei periti industriali elettrotecnici, che i soci di risultano essere periti Controparte_1 industriali elettrotecnici che sono sempre stati regolarmente iscritti nell'Albo dei Periti Industriali istituito presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Emilia e che sono sempre stati regolarmente iscritti presso la relativa Cassa di Previdenza che non aveva mai svolto attività comportanti il suo inserimento e la sua iscrizione CP_2 negli archivi di , così come non aveva mai assunto l'obbligo di dover Parte_1 comunicare alla resistente, a mente dell'art. 2 secondo comma del Regolamento Generale Previdenza, i propri complessivi volumi annui d'affari ai fini dell'IVA. Domandava, altresì, che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che la stessa in relazione agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, non si era resa autrice della contestata omessa trasmissione ad dei propri complessivi volumi d'affari ai fini IVA e Parte_1 che aveva formato in modo del tutto indebito nei confronti della stessa il Parte_1 ruolo n. 2022/000963, reso esecutivo in data 21 gennaio 2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle sanzioni asseritamente dovute dalla ricorrente per la contestata mancata comunicazione alla stessa dei complessivi volumi Parte_1
d'affari ai fini IVA relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Chiedeva che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che a seguito dell'indebita formazione da parte di del ruolo n. 2022/000963, reso esecutivo in data 21 Parte_1 gennaio 2022, era stata indebitamente formata e notificata a la Controparte_1 cartella di pagamento n. 095 2022 0005717221000, con la quale le era stata chiesta la corresponsione dell'importo complessivo di € 595,88 a titolo di sanzioni asseritamente dovute per la contestata mancata comunicazione alla stessa dei complessivi Parte_1 volumi d'affari ai fini IVA relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e, conseguentemente, dichiarasse la nullità, l'annullamento, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del ruolo n. 2022/000963, reso esecutivo in data 21 gennaio 2022, formato da nei confronti della stessa e della relativa cartella di pagamento n. 095 Parte_1
2022 0005717221000 formata e notificata alla stessa da parte dell
[...]
per la provincia di Reggio Emilia, e degli atti Controparte_3 conseguenti e successivi, in quanto fondati su contestazioni e addebiti del tutto insussistenti, rispetto ai quali non è stato fornito, in ogni caso, alcun valido riscontro probatorio. Esponeva dettagliatamente le sue ragioni Si costituiva con memoria depositata in data 16 settembre 2022 chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso. Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
2 nonostante la ritualità della notifica rimaneva Controparte_3 contumace. (…)”. La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione del 13 febbraio 2024, è stata definita dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 54/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Annulla la cartella di pagamento n. 095 2022 0005717221000 2) Dichiara inammissibili le altre domande proposte da parte ricorrente 3) Compensa le spese giudiziali tra le parti”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, nel valutare la fondatezza delle pretese dell'allora società ricorrente, ha ritenuto che l'immatricolazione nel registro delle società di presupponesse, con specifico riferimento alle Parte_1 società d'ingegneria, la sussistenza, oltre che dei requisiti ex art. 46 primo comma lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, della nomina di Direttore Tecnico e degli ulteriori requisiti sanciti dall'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, mancanti nel caso di specie;
inoltre, ha comunque ritenuto di rilievo, ai fini dell'accoglimento delle domande proposte da il fatto che detta società non avesse mai svolto, in concreto, le attività Controparte_1 proprie della società d'ingegneria e l'ulteriore fatto che il codice ATECO dell'odierna appellata non fosse mai stato compatibile con la sussistenza di realtà societaria assoggettabile all'obbligo di immatricolazione nell'apposito registro di . Parte_1
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, ha spiegato appello nei confronti Parte_1 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, previa totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) respingere tutte le domande avanzate da avverso CP_1
, con conferma della cartella esattoriale n. 095 2022 00057172 21 000 Parte_1 impugnata e comunque, in ogni caso, al pagamento della contribuzione integrativa comprensiva di sanzioni ed interessi, afferenti gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, nella misura di € 590,00 o la diversa somma che risulterà di ragione e giustizia, per tutti i motivi di cui al presente appello. Con vittoria di compenso professionale e spese di entrambi i gradi del giudizio”. Nello spiegato atto di gravame, ha censurato la pronuncia gravata sulla Parte_1 scorta di un unico ed articolato motivo di impugnazione, rubricato: “Errata interpretazione, nella fattispecie, dell'art. 46 comma 1 lett. c) del D. leg.vo 50/2016, in uno con l'art. 3 del D.M. 263/2016 in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 Regolamento generale di Previdenza ”, reiterativo delle prospettazioni già svolte nel Parte_1 giudizio a quo. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, così concludendo: “(…) Nel merito - Respingersi tutte le domande proposte da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in quanto, in ogni caso, non provate e, conseguentemente;
- Confermare integralmente la sentenza n. 54 pubblicata in data 13 febbraio 2024 dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro,
3 pronunziata a definizione del celebrato giudizio di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta dei documenti già prodotti dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via pregiudiziale va rilevato che l' , parte contumace nel giudizio a quo, non è stata Controparte_3 evocata in questo grado e, al riguardo, questa Corte ha ritenuto superfluo disporre un'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., posto che, da un lato, nessuna domanda risulta esser stata proposta nei confronti del concessionario della riscossione e, dall'altro lato, nessuna censura è stata sollevata in relazione al suo operato, non ricorrendo, quindi, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nemmeno di tipo processuale. In via preliminare, va, poi, rilevato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato “inammissibili le domande di parte ricorrente relative all'accertamento sin dal 2008 per difetto di interesse attuale e concreto”, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di gravame. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ad avviso di questo Collegio, le pretese di risultano fondate, alla luce di quanto già statuito da questa Corte Parte_1 in speculare controversia (causa n. 587/2023 RG CA) - ove però a proporre appello era stata la società contribuente (soccombente in prime cure) - con sentenza del 10.04.2025, in cui per quanto d'interesse in questa sede è stato osservato: <<(…) 5.1. Le doglianze dell'appellante, che si riferiscono anche a sanzioni per il 2020 (v. nota di Parte_1
Protocollo 0412526.24-03-2022, menzionata nelle conclusioni del ricorso) sono fondate nella misura in cui censurano la decisione nella parte in cui il Giudice ha considerato comprese anche tali voci di credito nella cartella di pagamento, ma non sono condivisibili nel merito. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Previdenza (“Comunicazioni obbligatorie ad
”), “2.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Parte_1
Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite online, direttamente o mediante intermediari Parte_1 abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . Parte_1
La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le Parte_1 società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo Parte_1
4 nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di ”. Parte_1
Ai sensi dell'art. 5 (“Contributo integrativo”), “5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da Parte_1 parte del debitore … 5.2 – La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo professionista, associato Parte_1
o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. Parte_1
Tanto premesso ed evidenziato che l'appellante non mette in discussione la legittimità della pretesa impositiva della controparte, è opportuno osservare che la portata delle relative richieste di pagamento è così chiarita nella memoria difensiva di primo grado:
“la resistente, accertata la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) Pt_2 prescritti per la configurabilità di una società di ingegneria e, quindi dell'obbligo di iscrizione, ha registrato la società negli archivi di con decorrenza dal Parte_1
15/04/2015, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di rendere le dichiarazioni reddituali obbligatorie e quindi di versare il contributo integrativo (se dovuto!!) da calcolare sulla parte del volume d'affari IVA imponibile ai fini contributivi (come dichiarato dalla società al Fisco e ad , ossia su quella parte del volume d'affari IVA direttamente Parte_1 riconducibile all'esercizio di attività tipicamente ingegneristiche, come individuate dal legislatore). Con le citate comunicazioni (oggi contestate unitamente alla cartella di pagamento)
invitava la società a trasmettere la dichiarazione del volume di affari IVA Parte_1 per gli anni in contestazione (ed oggetto di cartella di pagamento), e, visto l'inadempimento, ha applicato soltanto le sanzioni previste dall'art.
2.3 del RGP per il mancato rispetto (o invio) dei termini per comunicare il volume d'affari Iva come comunicato al Fisco (cfr. comunicazioni da doc. 04 a doc. 09). Parte_1
Inoltre, la società istante trascura la circostanza dirimente per cui è la idoneità (recte: potenzialità) a svolgere le predette attività (ingegneristiche e/o riservate alla professione di architetto od ingegnere) a determinare gli obblighi per cui è processo, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico, nel quale ultimo caso la registrazione ad determina unicamente il sorgere Parte_1 dell'obbligo di comunicare annualmente il volume di affari IVA complessivo ex art. 2 RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari IVA imponibile sia pari a zero
5 o negativo) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 RGP: atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali / ingegneristiche. Pertanto, in ipotesi nulla esclude che a seguito dell'accertamento presso l'anagrafe Tributaria o di dichiarazione del volume d'affari IVA della società di ingegneria, possa emergere che nulla deve a titolo di contribuzione integrativa, perché non ha prodotto redditi imponibili a tal fine, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo quindi di comunicare annualmente i redditi alla , con conseguente soggezione alle relative Pt_2 sanzioni in caso di omissioni dichiarative ai sensi dell'art.
2.3 RGP, e ciò indubbiamente integra il ns. thema decidendum. Ed infatti , accertata la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) ut Parte_1 supra e quindi l'obbligo di iscrizione, con le predette note ha invitato la società istante a trasmettere la dichiarazioni redditi IVA ed ha applicato (allo stato) soltanto le sanzioni previste dall'art.
2.3 RGP per il mancato rispetto dei termini per l'invio della comunicazione obbligatoria pari a complessivi €350,00, avendo omesso l'invio delle dichiarazioni per il periodo 2015 / 2017, oltre alle dichiarazioni relative agli anni 2018/2019 (non oggetto di cartella impugnata) come da prospetto in nota sub 3”. La società sovrappone indebitamente il profilo inerente all'obbligo di pagare il contributo integrativo, non sussistente in effetti in caos di mancato svolgimento delle attività tipiche della progressione dell'ingegnere, alla questione inerente all'obbligo di iscrizione alla
, sussistente per le Società d'Ingegneria, nel novero delle quali deve essere inserita. Pt_2
Sul punto si richiamano le convincenti argomentazioni rese in un caso simile dalla Corte di Appello di Milano – Sez. Lavoro con la sentenza dell'11.10.2023, n. 841, di seguito riportate ai sensi dell'ar.t 118 disp. att. c.p.c.: “L'evoluzione normativa della materia è stata efficacemente ripercorsa dal Supremo Collegio con la sentenza n. 7310 del 22.3.2017, nella quale si espone che: “dalla seconda metà degli anni '70, con interventi di carattere settoriale (art. 13 della legge n. 183 del 1976; art. 1 della legge n. 92 del 1979; art. 11 della legge n. 17 del 1981), il legislatore ha introdotto disposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria - nelle due forme cosiddette del commercial e del consulting engineering - così parzialmente abrogando il divieto risalente all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercizio in forma anonima dell'attività ingegneristica. (…) Con l'art. 17 della legge n. 109 del 1994 il legislatore ha individuato, tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie nell'ambito dei "lavori pubblici", le società di ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti iscritti negli appositi albi, o in forma di società di capitali, e quindi con soci investitori non professionisti. Previsione ribadita, con minime varianti, dall'art. 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), e oggi dall'art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016”.
6 Nello specifico, l'art. 17, L. 11/02/1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”), ha definito come “società di ingegneria”, “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”. A propria volta, l'art. 90 d. lgs. n. 163/2006 prevede, al co. II lett. b), che “si intendono per (…) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”. Tale disposizione risulta sostanzialmente riprodotta nel “codice dei contratti pubblici”, varato con il d. lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale contempla fra gli “operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” di cui all'art. 46 lett. c), le
“società di ingegneria”, intese come “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Con l'art. 10, co. III, l. n. 183 del 2011 (“Legge di stabilità 2012”) si è – infine – stabilito che “è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI de. libro V del codice civile”. Secondo quanto affermato dal Supremo Collegio, con tale intervento normativo “il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato” (Cass. 7310/17, cit.)”. I requisiti previsti dalla citata disciplina della materia sono certamente ravvisabili nel caso di specie, in considerazione della forma giuridica dell'odierna appellante e dell'inclusione, nel suo oggetto sociale, di attività proprie delle società di ingegneria,
7 quali “ (…)”1. In tale contesto, nell'inconferenza del Codice Ateco, che non corrisponde a un'indicazione vincolante a fini qualificatori, non può attribuirsi rilevanza all'affermata carenza di effettivo esercizio, ad opera della società, di attività professionali riservate agli iscritti agli appositi albi. Come rilevato, ancora, nella sentenza sopra riportata, “Trattasi, infatti, nel caso di specie del mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del volume di affari complessivo” e “della quota parte dello stesso derivante da attività professionale, assoggettabile a contributo integrativo”, previsto anche in mancanza delle dichiarazioni fiscali o in caso di dichiarazioni negative. L'art. 2 del citato Regolamento stabilisce, infatti, che “la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. La finalità di tale disposizione è evidentemente quella di consentire il controllo sull'osservanza degli ulteriori obblighi di applicazione e versamento della maggiorazione percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A., relativo alle attività professionali, di 1Nel caso di specie, l'oggetto sociale dell'odierna parte appellata risulta essere il seguente:
8 cui al successivo art. 5 (“contributo integrativo”), il quale – al co. I – prevede che “tutti gli iscritti all'Al. degli Ingegneri ovvero all'Al. degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo Parte_1 pagamento da parte del debitore” Al co. II della medesima disposizione è precisato che “la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo Parte_1 professionista, associato o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad
”. Parte_1
Non può poi condurre a diverse valutazioni, stando alle eccezioni svolte dall'appellante, l'art. 7 dello Statuto di laddove impone l'obbligo di iscrizione a “tutti gli Parte_1 ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Il requisito dell'esercizio continuativo della professione, previsto da tale disposizione, come evidenziato, ancora, nella predetta pronuncia della Corte di Appello di Milano, “è chiaramente limitato alle sole persone fisiche, come desumibile dai riferimenti, contenuti ai commi successivi, alla mancanza di iscrizione “a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato” (co. 7.2) e alla carenza “di rapporto di lavoro subordinato all'estero, pur se ininfluente ai fini previdenziali in Italia” (co. 7.3). Analoghe considerazioni possono operarsi con riguardo al temporaneo esonero da tale requisito, collegato dal co.
7.4 al possesso delle qualità di “membri del Parlamento”,
“dei consigli regionali” e di “presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti”. (…). L'effettivo effettivo esercizio in concreto delle attività attribuite dalla legge alle società di ingegneria allora non rileva, alla luce della ratio normativa sopra evidenziata, ai fini del sorgere degli obblighi di iscrizione e comunicazione di cui trattasi. Quanto alla mancata nomina di un Direttore tecnico, persuade il rilievo compiuto da secondo cui tale figura è in realtà prevista in relazione all'affidamento di Parte_1 incarichi nell'ambito di contratti pubblici, relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 3 D.M. 2 dicembre 2016, n.263), mentre la l. n. 124/2017, “nel riconoscere la costituzione e l'operatività delle società di ingegneria in ambito privato a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 266/97, non prevede la presenza di un Direttore Tecnico fra i requisiti richiesti per la costituzione di una società d'ingegneria. Pertanto, è evidentemente inconferente ed inappropriato il richiamo alla legge 554 del 21/12/1999 che disciplina la materia dei lavori pubblici”.
9 È infine irrilevante il dato, evidenziato da parte appellante nelle note depositate alla scorsa udienza quale ausilio alla verbalizzazione, che l'art. 66, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”), ha ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”, tenuti a possedere (comma 2) i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12, il cui art. 37 fa riferimento alla necessità per tali soggetti, ai fini della partecipazioni a tali procedure, di “ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. Secondo l'appellante, allora, indicazioni di tale natura nell'oggetto sociale non varrebbero in senso univoco a designare le Società di Ingegneria. L'argomentazione tuttavia non persuade, poiché l'indicazione non consente di escludere, chiaramente, che la presenza di quei richiami nell'oggetto sociale valga anche per le Società di Ingegneria (e, infatti, la lett. c) dell'art. 66 cit. si riferisce alle “società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”, essendo sufficiente ai fini della qualificazione dell'appellante in termini di Società di Ingegneria il richiamo alle considerazioni sopra svolte. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, suffragate dalla prevalente giurisprudenza di merito intervenuta in materia e frutto di un'attenta e meditata disamina delle disposizioni normative disciplinanti la fattispecie in esame, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle tesi dell'allora società ricorrente (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va accolto con statuizioni come da dispositivo. Parte_1
Tenuto conto della indubbia novità e della notevole complessità della questione giuridica per cui è causa, oggetto di contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito e sulla quale non risulta ancora intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, si ritiene sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto da , riformando parzialmente la Parte_1 sentenza gravata, passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato parzialmente inammissibili le pretese dell'allora ricorrente, rigetta, quanto al resto, le domande proposte da con il libello introduttivo del giudizio;
Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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