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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 535/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 09.36 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
PIRROTTA ELISA . Per parte resistente è presente l'Avv. QUAGGIO ANNALISA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2022 promossa da: on il patrocinio dell'avv. PIRROTTA ELISA Parte_2 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUAGGIO ANNALISA Controparte_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente sopra indicata esponeva di aver ricevuto in data 18.6.22 (per mero errore materiale indica 18.7.22) la notifica di una intimazione di pagamento n. 062 2022 90013924 66 000,
relativa alla cartella n. 0622018000787535500, con cui veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 33.254,88 a titolo di sanzioni comminate dall' CP_2
Chiedeva l'annullamento della suddetta intimazione e degli atti presupposti per i seguenti motivi:
- “l'intimazione è nulla perché non motivata e perché priva dell'allegazione degli atti presupposti;
Con
- gli atti contenenti le sanzioni amministrative comminate al signor dall' di Pt_2 CP_2
non sono stati notificati né al signor né alla società Enterprise (società di Pt_2 Controparte_3
cui signor dal 2015 al 2016 è stato amministratore e legale rappresentante); Pt_2
- la cartella richiamata nell'intimazione impugnata non è stata notificata né alla data indicata nell'intimazione (1^ novembre 2018), né in altra data;
- il diritto ad agire in via esecutiva è comunque prescritto in quanto sono decorsi cinque anni da quando la società è cessata e dunque dall'ultimo atto che si presume essere stato posto in violazione della normativa in materia di lavoro e previdenza. La società è cessata infatti nel
1 mese di dicembre 2016, ossia dopo solo un anno da quando era stata creata e, non essendo intervenuti atti di interruzione della prescrizione prima dell'intimazione di pagamento impugnata (notificata il 18 luglio 2022), il diritto a riscuotere le somme intimate è
irrimediabilmente prescritto.”
Si costituiva in giudizio l' contestando le prospettazioni attoree. Controparte_4
All'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti e decisa come da infrascritto dispositivo.
****************
In relazione all'omessa notifica della cartella n. 06220180007875355000.
L ha fornito la prova della notifica del suddetto atto presupposto;
tale cartella è stata CP_5
regolarmente notificata in data 01.11.2018 al sig. a mezzo messo addetto alla Parte_2
notificazione, con deposito in Casa Comunale per irreperibilità relativa e con successivo invio di raccomandata informativa a.r. e consegna di quest'ultima, come risulta dalla ricevuta di ritorno sottoscritta per ricezione . La notifica della cartella de qua è stata eseguita con accesso il 4.10.2018 all'indirizzo del Sig. in Via Di Santa Maria Del Giudice n. 1542, risultante dal Parte_2 Pt_1
certificato storico di residenza, da cui si evince che il dal 3.7.2017 era residente al suddetto Pt_2
indirizzo.
La prova dell'avvenuta notifica del suddetto atto presupposto è quindi preliminare ed assorbente rispetto agli ulteriori vizi sollevati da parte ricorrente;
infatti a fronte della valida notifica della cartella esattoriale tutte le doglianze relative all'intervenuta prescrizione, all'an e al quantum del credito CP_ dell' sono inammissibili in quanto tardive perché andavano proposte tempestivamente con l'impugnazione della cartella n. 06220180007875355000.
Ugualmente tardive sono le contestazioni, ad ogni modo generiche, relative al calcolo degli interessi iscritti a ruolo;
parte ricorrente avrebbe potuto dolersene impugnando la cartella presupposta e specificando nel dettaglio le contestazioni. CP_ La cartella esattoriale si riferisce a pretese creditorie dell' relative all'annualità 2017 pertanto al momento della notifica della stessa avvenuta 1.11.18 il suddetto credito non era prescritto così come non lo era al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 18.6.22.
In relazione al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Parimenti infondate sono i profili di nullità sollevati dal ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione dell'intimazione opposta anche in ragione della mancata allegazione degli atti presupposti.
2 L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione risulta adeguatamente motivata infatti sono indicati in maniera puntuale i dettagli del debito, gli estremi dell'atto presupposto e in relazione a quest'ultimo gli importi del debito originario, degli interessi, degli ulteriori oneri e le annualità di riferimento.
Alcun ulteriore onere gravava sull'ente di riscossione, non è infatti previsto che l'ente debba procedere a notificare congiuntamente all'intimazione di pagamento anche l'atto presupposto già correttamente notificato.
A titolo meramente esemplificativo si richiama la giurisprudenza di legittimità che in relazione ancor di più al preavviso di iscrizione ipotecaria ha ribadito che “Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato”. (Cass. ord. 8423/19).
Il ricorso va quindi rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo ai minimi tabellari con riduzione per assenza di questioni specifiche di diritto, la limitata attività svolta e la mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2303,70 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a. in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 marzo 2025 Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 535/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 09.36 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
PIRROTTA ELISA . Per parte resistente è presente l'Avv. QUAGGIO ANNALISA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2022 promossa da: on il patrocinio dell'avv. PIRROTTA ELISA Parte_2 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUAGGIO ANNALISA Controparte_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente sopra indicata esponeva di aver ricevuto in data 18.6.22 (per mero errore materiale indica 18.7.22) la notifica di una intimazione di pagamento n. 062 2022 90013924 66 000,
relativa alla cartella n. 0622018000787535500, con cui veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 33.254,88 a titolo di sanzioni comminate dall' CP_2
Chiedeva l'annullamento della suddetta intimazione e degli atti presupposti per i seguenti motivi:
- “l'intimazione è nulla perché non motivata e perché priva dell'allegazione degli atti presupposti;
Con
- gli atti contenenti le sanzioni amministrative comminate al signor dall' di Pt_2 CP_2
non sono stati notificati né al signor né alla società Enterprise (società di Pt_2 Controparte_3
cui signor dal 2015 al 2016 è stato amministratore e legale rappresentante); Pt_2
- la cartella richiamata nell'intimazione impugnata non è stata notificata né alla data indicata nell'intimazione (1^ novembre 2018), né in altra data;
- il diritto ad agire in via esecutiva è comunque prescritto in quanto sono decorsi cinque anni da quando la società è cessata e dunque dall'ultimo atto che si presume essere stato posto in violazione della normativa in materia di lavoro e previdenza. La società è cessata infatti nel
1 mese di dicembre 2016, ossia dopo solo un anno da quando era stata creata e, non essendo intervenuti atti di interruzione della prescrizione prima dell'intimazione di pagamento impugnata (notificata il 18 luglio 2022), il diritto a riscuotere le somme intimate è
irrimediabilmente prescritto.”
Si costituiva in giudizio l' contestando le prospettazioni attoree. Controparte_4
All'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti e decisa come da infrascritto dispositivo.
****************
In relazione all'omessa notifica della cartella n. 06220180007875355000.
L ha fornito la prova della notifica del suddetto atto presupposto;
tale cartella è stata CP_5
regolarmente notificata in data 01.11.2018 al sig. a mezzo messo addetto alla Parte_2
notificazione, con deposito in Casa Comunale per irreperibilità relativa e con successivo invio di raccomandata informativa a.r. e consegna di quest'ultima, come risulta dalla ricevuta di ritorno sottoscritta per ricezione . La notifica della cartella de qua è stata eseguita con accesso il 4.10.2018 all'indirizzo del Sig. in Via Di Santa Maria Del Giudice n. 1542, risultante dal Parte_2 Pt_1
certificato storico di residenza, da cui si evince che il dal 3.7.2017 era residente al suddetto Pt_2
indirizzo.
La prova dell'avvenuta notifica del suddetto atto presupposto è quindi preliminare ed assorbente rispetto agli ulteriori vizi sollevati da parte ricorrente;
infatti a fronte della valida notifica della cartella esattoriale tutte le doglianze relative all'intervenuta prescrizione, all'an e al quantum del credito CP_ dell' sono inammissibili in quanto tardive perché andavano proposte tempestivamente con l'impugnazione della cartella n. 06220180007875355000.
Ugualmente tardive sono le contestazioni, ad ogni modo generiche, relative al calcolo degli interessi iscritti a ruolo;
parte ricorrente avrebbe potuto dolersene impugnando la cartella presupposta e specificando nel dettaglio le contestazioni. CP_ La cartella esattoriale si riferisce a pretese creditorie dell' relative all'annualità 2017 pertanto al momento della notifica della stessa avvenuta 1.11.18 il suddetto credito non era prescritto così come non lo era al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 18.6.22.
In relazione al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Parimenti infondate sono i profili di nullità sollevati dal ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione dell'intimazione opposta anche in ragione della mancata allegazione degli atti presupposti.
2 L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione risulta adeguatamente motivata infatti sono indicati in maniera puntuale i dettagli del debito, gli estremi dell'atto presupposto e in relazione a quest'ultimo gli importi del debito originario, degli interessi, degli ulteriori oneri e le annualità di riferimento.
Alcun ulteriore onere gravava sull'ente di riscossione, non è infatti previsto che l'ente debba procedere a notificare congiuntamente all'intimazione di pagamento anche l'atto presupposto già correttamente notificato.
A titolo meramente esemplificativo si richiama la giurisprudenza di legittimità che in relazione ancor di più al preavviso di iscrizione ipotecaria ha ribadito che “Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato”. (Cass. ord. 8423/19).
Il ricorso va quindi rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo ai minimi tabellari con riduzione per assenza di questioni specifiche di diritto, la limitata attività svolta e la mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2303,70 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a. in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 marzo 2025 Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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