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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 371/2024 RGA avverso la sentenza n. 173/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata in data 17.05.2024 nella causa R. G. n. 565/2022, notificata in data 23.5.2024; avente ad oggetto: ripetizione indebito da indennità Naspi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/02/2025; promossa da:
(Cod. Fisc. Parte_1
– P.I. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato P.IVA_1 P.IVA_2
e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n. 6/8 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso;
Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ) – contumace;
CP_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente riassunti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1) Con ricorso depositato in data 28.10.2022, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 02.11.2022, ha convenuto in giudizio l' chiedendo di CP_1 Pt_1
1 accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla indennità NASPI, rappresentando che la relativa domanda amministrativa (avanzata in data 23.09.2021) era stata inizialmente accolta dall' ma, in seguito, la prestazione era stata dallo stesso Controparte_2 revocata sul presupposto della mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2021 dell'attività autonoma da gestione separata ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 22/2015. Rappresentava che, con accertamento del 22.03.2022, l gli chiedeva la restituzione Pt_1 dell'importo percepito a titolo di NASPI dal 28.10.2021 al 31.01.2022, per complessivi € 3.581,56. Contestava che, per legge, non era prevista la comunicazione dei redditi da attività autonoma e, soprattutto, da gestione separata. Faceva presente che, nel caso di specie, non si era realizzata la condizione, che imponeva la comunicazione all' Pt_1 relativa all'avvio, da parte del lavoratore, durante il periodo in cui lo stesso percepiva la NASPI, di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Deduceva che il ricorso amministrativo forniva esito infruttuoso.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Pt_1 contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. (…)"
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Piacenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, ha definito la vertenza con la sentenza
173/2024 R.S., emessa e pubblicata in data 17.05.2024, così statuendo: “(…) 1. accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione dell'indennità NASPI come da CP_1 domanda amministrativa del 23.09.2021 e, per l'effetto, 2. dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € 3.581,56, di cui l' ha chiesto la Pt_1 restituzione con accertamento del 22.02.2022;
3. condanna l' alla corresponsione, in favore di , delle ulteriori Pt_1 CP_1 somme dovute a titolo di NASPI, come da prospetto trasmessogli nel mese di ottobre 2021
(doc. 3 parte ricorrente), oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 30.12.1991, dal dovuto al saldo;
4. condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.253,00, Pt_1 oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogati i fatti sottoposti alla sua valutazione e richiamate le norma di legge regolanti la fattispecie in esame, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, condividendo l'interpretazione da lui proposta degli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015.
Con ricorso depositato telematicamente in data 18/06/2024, l ha spiegato appello Pt_1 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: << (…) respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e diritto e non provate e, conseguentemente, dichiarare tenuto il sig.
a restituire all le somme indebitamente percepite a titolo di NASPI CP_1 Pt_1
(E. 3.581,56) e non dovute le ulteriori somme, sempre a titolo di NASPI, delle quali al
2 “prospetto trasmessogli nel mese di ottobre 2021”; con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio, atteso che non si versa in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 152 delle dispp. di attuazione al c. p. c. : E. Controparte_3
17.603,43. (…) >>. Nello spiegato atto di gravame, l' ha censurato l'interpretazione data dal Tribunale Pt_1 di Piacenza agli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015 (disciplinanti la fattispecie in esame), richiamando a sostegno delle proprie ragioni la sentenza n. 200/2023 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto e ribadendo la legittimità del proprio operato.
Il sig. , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in questa CP_1 sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa Corte, l'appello proposto dall non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Pt_1 illustrate.
Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che l'allora ricorrente, odierno appellato, era in possesso di tutti i requisiti per la NASpI di cui aveva richiesto il pagamento. La circostanza non è contestata: l' ha accolto la domanda e ha in seguito interrotto i pagamenti solo Pt_1 in conseguenza della omessa comunicazione, da parte del signor , del reddito CP_1 presunto da gestione separata, senza mettere in discussione l'esistenza dei presupposti per la prestazione. Nella delibera di rigetto del ricorso amministrativo, l' ha addirittura Pt_1 riconosciuto espressamente che “la domanda di prestazione NASpI” era “completa di tutti i requisiti per l'accoglimento” (cfr. doc. 9 fasc. di primo grado di parte appellata). Ù L' ha negato, dunque, un diritto solo per una ragione formale: la presunta violazione Pt_1 di un obbligo informativo, peraltro non previsto dalla legge.
La giurisprudenza ha chiarito che: “l'ente non può prevedere, con un atto amministrativo e in assenza di una espressa previsione di legge che lo autorizzi in tal senso, che da una violazione di carattere procedurale consegua la negazione del diritto a una prestazione, pur in presenza” – come nel caso in esame – “dei relativi requisiti sostanziali”1.
Ed invero, nessuna norma di legge prescrive l'obbligo del lavoratore di comunicare, a pena di decadenza, “il reddito da gestione separata per il 2021 entro (…) 30 giorni dalla data di presentazione della domanda” di NASpI2. L'art. 10, comma 1, D. Lgs. 22/2015 impone al “lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (…)” di “informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il Pt_1 reddito annuo che prevede di trarne”.
Il successivo art. 11 prevede diverse ipotesi di decadenza dalla fruizione della NASpI, tra cui – per quanto di interesse in questa sede – “l'inizio di un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo”.
Il testo delle norme appena richiamate è chiarissimo: la perdita del diritto alla NASpI si verifica solo quando l'interessato, nel periodo in cui ne usufruisce, “intraprenda”, ossia inizi ex novo, un'attività lavorativa o di impresa senza comunicare all' , entro 30 Pt_1 giorni dall'inizio della stessa, il presunto reddito che ne ricaverà. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza in casi analoghi a quello in esame, “la decadenza si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 11 D. Lgs. 22/2015, quando
l'interessato, iniziando un'attività lavorativa nel periodo in cui beneficia della NASpI, non abbia comunicato entro 30 gg dall'inizio di tale attività il prevedibile reddito annuo da essa conseguibile e non già nella diversa ipotesi – che viene qui in considerazione – in cui l'interessato già anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (in dipendenza della quale viene corrisposta la NASpI) svolga attività lavorativa autonoma,
e ciò tanto più considerando che la comunicazione del reddito, secondo il disposto di legge, va effettuata entro 30 gg. 'dall'inizio dell'attività', mentre secondo l' ” il Pt_1 lavoratore “sarebbe decaduto per non aver effettuato la comunicazione entro 30 gg. dalla domanda amministrativa di NASpI” 3.
A nulla rileva in senso contrario il fatto che la decadenza per tale differente ipotesi sia stata prevista dall in due circolari4: “Se infatti è vero che la previsione citata estende Pt_1 rispetto al dettato legislativo l'obbligo di comunicazione anche alle attività lavorative autonome iniziate prima della presentazione della domanda di NASpI” – ha chiarito la giurisprudenza – “tale estensione non può operare anche in relazione alle fattispecie decadenziali, che sono di stretta interpretazione quali norme eccezionali ex art. 14 preleggi (Cass. civ. n. 26845/2020; n. 20611/2018; n. 32154/2018; n. 1245/1980) e come tali devono essere espressamente previste da fonti primarie, a ciò risultando inidonei atti sprovvisti di efficacia di fonte normativa a rilevanza esterna, quali sono le circolari Pt_1
(Trib. Cassino 170 del 2021; così anche Trib. Ivrea 248 del 2021)” 5. Da ultimo, in un caso del tutto analogo a quello in esame, il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, ha riconosciuto l'illegittimità dell'operato dell' che aveva negato il diritto Pt_1 del lavoratore alla NASpI, sottolineando che “è pacifico che l' anche attraverso i Pt_1 Part cd. messaggi possa disciplinare il procedimento amministrativo che si svolge innanzi
a sé in conseguenza della proposizione di una domanda di prestazione, ma di certo non può inserire una ipotesi di decadenza non individuata dalla legge”6.
“L'impossibilità di procedere a un'estensione analogica” del dettato di cui all'art. 11 D. Lgs. 22/2015 – si legge in un'altra recente sentenza che, in un caso analogo a quello in esame, ha accolto le ragioni del lavoratore – “trova ulteriore conferma nel fatto che, diversamente, si perverrebbe a negare un diritto per una ragione puramente formale (…), destinata a operare anche qualora sussistano i presupposti sostanziali del diritto”7.
Concludendo, ad avviso di questa Corte, in nessun caso il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del reddito presunto può dunque comportare il venir meno del diritto alla prestazione, a meno che il reddito stesso non derivi da un'attività intrapresa in costanza di percezione della NASpI.
Nel caso in esame, l' ha 'sanzionato' con la revoca della prestazione l'omessa Pt_1 comunicazione del reddito presunto da gestione separata, in ipotesi derivante da un'attività preesistente: il provvedimento è pertanto illegittimo. L'Istituto, peraltro, era già stato informato che tale reddito era pari a zero (circostanza del tutto trascurata dall'Ente appellante nelle proprie difese): nella domanda di NASpI, infatti, il signor aveva CP_1 infatti dichiarato di essere iscritto alla Gestione Separata, ma di non svolgere alcuna attività lavorativa in forma autonoma8.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Pt_1
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la contumacia dell'appellato. Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 in tema di c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall' , con conseguente integrale conferma della sentenza Pt_1 gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Maria Rita Serri
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trib. Brescia, sez. lav., 15 giugno 2021, n. 126. Nello stesso senso, si vedano anche: App. Genova, sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 255; App. Genova, sez. lav., 15 febbraio 2019, n. 66; App. Genova, sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 30;
App. Genova, sez. lav., 4 maggio 2018, n. 84; Trib. Milano, sez. lav., 17 maggio 2021, n. 1364 – tutte consultabili, come quelle richiamate nelle note successive, nella banca dati Giuffré De Jure, sezione Orientamento Locale. 2 cfr. e-mail - doc. 6 fasc. di primo grado di parte appellata. CP_4 3 3 In senso conforme alle predetta interpretazione degli agli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015 si vedano App. Torino, sez. lav., 31 dicembre 2020, n. 536; nello stesso senso, ex multis: App. Milano, sez. lav., 21 dicembre
2021, n. 1594; App. Perugia, sez. I, 7 luglio 2021, n. 178; App. Torino, sez. lav., 12 aprile 2021, n. 243 e 11 dicembre 2020, n. 439. 4 Circolari n. 94 del 12 maggio 2015 e n. 174 del 23 novembre 2017. 5 Trib. Milano, sez. lav., 17 maggio 2021, n. 1364. L'impossibilità di una interpretazione estensiva delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 11 cit. è stata ribadita in numerose sentenze;
si vedano, da ultimo: App. Torino, sez. lav., 22 novembre 2022, n. 498; App. Milano, sez. lav., 21 dicembre 2021, n. 1594; App. Genova, sez. lav., 28 ottobre 2021, n.
255; App. Torino, sez. lav., 7 settembre 2021, n. 415; Trib. Ivrea, sez. lav., 19 gennaio 2021, n. 248.
4 6 Trib. Napoli, sez. lav., 16 febbraio 2023, n. 1120. 7 App. Bari, sez. lav., 17 gennaio 2023, n. 2197. 8 Cfr. domanda NASpI 23.9.2021 – doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellata.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 371/2024 RGA avverso la sentenza n. 173/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata in data 17.05.2024 nella causa R. G. n. 565/2022, notificata in data 23.5.2024; avente ad oggetto: ripetizione indebito da indennità Naspi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/02/2025; promossa da:
(Cod. Fisc. Parte_1
– P.I. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato P.IVA_1 P.IVA_2
e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n. 6/8 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso;
Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ) – contumace;
CP_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente riassunti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1) Con ricorso depositato in data 28.10.2022, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 02.11.2022, ha convenuto in giudizio l' chiedendo di CP_1 Pt_1
1 accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla indennità NASPI, rappresentando che la relativa domanda amministrativa (avanzata in data 23.09.2021) era stata inizialmente accolta dall' ma, in seguito, la prestazione era stata dallo stesso Controparte_2 revocata sul presupposto della mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2021 dell'attività autonoma da gestione separata ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 22/2015. Rappresentava che, con accertamento del 22.03.2022, l gli chiedeva la restituzione Pt_1 dell'importo percepito a titolo di NASPI dal 28.10.2021 al 31.01.2022, per complessivi € 3.581,56. Contestava che, per legge, non era prevista la comunicazione dei redditi da attività autonoma e, soprattutto, da gestione separata. Faceva presente che, nel caso di specie, non si era realizzata la condizione, che imponeva la comunicazione all' Pt_1 relativa all'avvio, da parte del lavoratore, durante il periodo in cui lo stesso percepiva la NASPI, di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Deduceva che il ricorso amministrativo forniva esito infruttuoso.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Pt_1 contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. (…)"
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Piacenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, ha definito la vertenza con la sentenza
173/2024 R.S., emessa e pubblicata in data 17.05.2024, così statuendo: “(…) 1. accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione dell'indennità NASPI come da CP_1 domanda amministrativa del 23.09.2021 e, per l'effetto, 2. dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € 3.581,56, di cui l' ha chiesto la Pt_1 restituzione con accertamento del 22.02.2022;
3. condanna l' alla corresponsione, in favore di , delle ulteriori Pt_1 CP_1 somme dovute a titolo di NASPI, come da prospetto trasmessogli nel mese di ottobre 2021
(doc. 3 parte ricorrente), oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 30.12.1991, dal dovuto al saldo;
4. condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.253,00, Pt_1 oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogati i fatti sottoposti alla sua valutazione e richiamate le norma di legge regolanti la fattispecie in esame, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, condividendo l'interpretazione da lui proposta degli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015.
Con ricorso depositato telematicamente in data 18/06/2024, l ha spiegato appello Pt_1 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: << (…) respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e diritto e non provate e, conseguentemente, dichiarare tenuto il sig.
a restituire all le somme indebitamente percepite a titolo di NASPI CP_1 Pt_1
(E. 3.581,56) e non dovute le ulteriori somme, sempre a titolo di NASPI, delle quali al
2 “prospetto trasmessogli nel mese di ottobre 2021”; con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio, atteso che non si versa in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 152 delle dispp. di attuazione al c. p. c. : E. Controparte_3
17.603,43. (…) >>. Nello spiegato atto di gravame, l' ha censurato l'interpretazione data dal Tribunale Pt_1 di Piacenza agli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015 (disciplinanti la fattispecie in esame), richiamando a sostegno delle proprie ragioni la sentenza n. 200/2023 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto e ribadendo la legittimità del proprio operato.
Il sig. , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in questa CP_1 sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa Corte, l'appello proposto dall non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Pt_1 illustrate.
Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che l'allora ricorrente, odierno appellato, era in possesso di tutti i requisiti per la NASpI di cui aveva richiesto il pagamento. La circostanza non è contestata: l' ha accolto la domanda e ha in seguito interrotto i pagamenti solo Pt_1 in conseguenza della omessa comunicazione, da parte del signor , del reddito CP_1 presunto da gestione separata, senza mettere in discussione l'esistenza dei presupposti per la prestazione. Nella delibera di rigetto del ricorso amministrativo, l' ha addirittura Pt_1 riconosciuto espressamente che “la domanda di prestazione NASpI” era “completa di tutti i requisiti per l'accoglimento” (cfr. doc. 9 fasc. di primo grado di parte appellata). Ù L' ha negato, dunque, un diritto solo per una ragione formale: la presunta violazione Pt_1 di un obbligo informativo, peraltro non previsto dalla legge.
La giurisprudenza ha chiarito che: “l'ente non può prevedere, con un atto amministrativo e in assenza di una espressa previsione di legge che lo autorizzi in tal senso, che da una violazione di carattere procedurale consegua la negazione del diritto a una prestazione, pur in presenza” – come nel caso in esame – “dei relativi requisiti sostanziali”1.
Ed invero, nessuna norma di legge prescrive l'obbligo del lavoratore di comunicare, a pena di decadenza, “il reddito da gestione separata per il 2021 entro (…) 30 giorni dalla data di presentazione della domanda” di NASpI2. L'art. 10, comma 1, D. Lgs. 22/2015 impone al “lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (…)” di “informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il Pt_1 reddito annuo che prevede di trarne”.
Il successivo art. 11 prevede diverse ipotesi di decadenza dalla fruizione della NASpI, tra cui – per quanto di interesse in questa sede – “l'inizio di un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo”.
Il testo delle norme appena richiamate è chiarissimo: la perdita del diritto alla NASpI si verifica solo quando l'interessato, nel periodo in cui ne usufruisce, “intraprenda”, ossia inizi ex novo, un'attività lavorativa o di impresa senza comunicare all' , entro 30 Pt_1 giorni dall'inizio della stessa, il presunto reddito che ne ricaverà. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza in casi analoghi a quello in esame, “la decadenza si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 11 D. Lgs. 22/2015, quando
l'interessato, iniziando un'attività lavorativa nel periodo in cui beneficia della NASpI, non abbia comunicato entro 30 gg dall'inizio di tale attività il prevedibile reddito annuo da essa conseguibile e non già nella diversa ipotesi – che viene qui in considerazione – in cui l'interessato già anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (in dipendenza della quale viene corrisposta la NASpI) svolga attività lavorativa autonoma,
e ciò tanto più considerando che la comunicazione del reddito, secondo il disposto di legge, va effettuata entro 30 gg. 'dall'inizio dell'attività', mentre secondo l' ” il Pt_1 lavoratore “sarebbe decaduto per non aver effettuato la comunicazione entro 30 gg. dalla domanda amministrativa di NASpI” 3.
A nulla rileva in senso contrario il fatto che la decadenza per tale differente ipotesi sia stata prevista dall in due circolari4: “Se infatti è vero che la previsione citata estende Pt_1 rispetto al dettato legislativo l'obbligo di comunicazione anche alle attività lavorative autonome iniziate prima della presentazione della domanda di NASpI” – ha chiarito la giurisprudenza – “tale estensione non può operare anche in relazione alle fattispecie decadenziali, che sono di stretta interpretazione quali norme eccezionali ex art. 14 preleggi (Cass. civ. n. 26845/2020; n. 20611/2018; n. 32154/2018; n. 1245/1980) e come tali devono essere espressamente previste da fonti primarie, a ciò risultando inidonei atti sprovvisti di efficacia di fonte normativa a rilevanza esterna, quali sono le circolari Pt_1
(Trib. Cassino 170 del 2021; così anche Trib. Ivrea 248 del 2021)” 5. Da ultimo, in un caso del tutto analogo a quello in esame, il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, ha riconosciuto l'illegittimità dell'operato dell' che aveva negato il diritto Pt_1 del lavoratore alla NASpI, sottolineando che “è pacifico che l' anche attraverso i Pt_1 Part cd. messaggi possa disciplinare il procedimento amministrativo che si svolge innanzi
a sé in conseguenza della proposizione di una domanda di prestazione, ma di certo non può inserire una ipotesi di decadenza non individuata dalla legge”6.
“L'impossibilità di procedere a un'estensione analogica” del dettato di cui all'art. 11 D. Lgs. 22/2015 – si legge in un'altra recente sentenza che, in un caso analogo a quello in esame, ha accolto le ragioni del lavoratore – “trova ulteriore conferma nel fatto che, diversamente, si perverrebbe a negare un diritto per una ragione puramente formale (…), destinata a operare anche qualora sussistano i presupposti sostanziali del diritto”7.
Concludendo, ad avviso di questa Corte, in nessun caso il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del reddito presunto può dunque comportare il venir meno del diritto alla prestazione, a meno che il reddito stesso non derivi da un'attività intrapresa in costanza di percezione della NASpI.
Nel caso in esame, l' ha 'sanzionato' con la revoca della prestazione l'omessa Pt_1 comunicazione del reddito presunto da gestione separata, in ipotesi derivante da un'attività preesistente: il provvedimento è pertanto illegittimo. L'Istituto, peraltro, era già stato informato che tale reddito era pari a zero (circostanza del tutto trascurata dall'Ente appellante nelle proprie difese): nella domanda di NASpI, infatti, il signor aveva CP_1 infatti dichiarato di essere iscritto alla Gestione Separata, ma di non svolgere alcuna attività lavorativa in forma autonoma8.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Pt_1
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la contumacia dell'appellato. Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 in tema di c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall' , con conseguente integrale conferma della sentenza Pt_1 gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Maria Rita Serri
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trib. Brescia, sez. lav., 15 giugno 2021, n. 126. Nello stesso senso, si vedano anche: App. Genova, sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 255; App. Genova, sez. lav., 15 febbraio 2019, n. 66; App. Genova, sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 30;
App. Genova, sez. lav., 4 maggio 2018, n. 84; Trib. Milano, sez. lav., 17 maggio 2021, n. 1364 – tutte consultabili, come quelle richiamate nelle note successive, nella banca dati Giuffré De Jure, sezione Orientamento Locale. 2 cfr. e-mail - doc. 6 fasc. di primo grado di parte appellata. CP_4 3 3 In senso conforme alle predetta interpretazione degli agli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015 si vedano App. Torino, sez. lav., 31 dicembre 2020, n. 536; nello stesso senso, ex multis: App. Milano, sez. lav., 21 dicembre
2021, n. 1594; App. Perugia, sez. I, 7 luglio 2021, n. 178; App. Torino, sez. lav., 12 aprile 2021, n. 243 e 11 dicembre 2020, n. 439. 4 Circolari n. 94 del 12 maggio 2015 e n. 174 del 23 novembre 2017. 5 Trib. Milano, sez. lav., 17 maggio 2021, n. 1364. L'impossibilità di una interpretazione estensiva delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 11 cit. è stata ribadita in numerose sentenze;
si vedano, da ultimo: App. Torino, sez. lav., 22 novembre 2022, n. 498; App. Milano, sez. lav., 21 dicembre 2021, n. 1594; App. Genova, sez. lav., 28 ottobre 2021, n.
255; App. Torino, sez. lav., 7 settembre 2021, n. 415; Trib. Ivrea, sez. lav., 19 gennaio 2021, n. 248.
4 6 Trib. Napoli, sez. lav., 16 febbraio 2023, n. 1120. 7 App. Bari, sez. lav., 17 gennaio 2023, n. 2197. 8 Cfr. domanda NASpI 23.9.2021 – doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellata.
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