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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. AN S. FI Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello n. 967/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 08.10.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parete e Giuseppe Nappi Parte_1 giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Pescara, piazza Alessandrini n. 25; Appellante contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico Guarini ed Alessandro De Controparte_1 Iuliis giusta mandato conferito su foglio separato e congiunto al ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Chieti, corso Marrucino n. 198; Appellato e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Katiuscia Secondino e Manuela Di Sabato giusta procura generale alle liti per atto del Notaio
di Roma, Rep. n.57001, Racc. n. 16791, registrato a Roma in data 13.11.2024, Persona_1 elettivamente domiciliata presso la filiale di a Pescara, in via Potenza Controparte_3 n. 7; Appellata-terzo pignorato e ; Controparte_4
Controparte_5 Appellate – terze pignorate contumaci
avverso: la sentenza n. 1103/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara il 01.10.24 nel procedimento civile n. 2847/2023, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc. Corte di Appello de L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 1103/2024 (R.G. 2847/2023) emessa in data 22.09.2024: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza definitiva n. 1103/2024 (R.G. 2847/2023) emessa dal Tribunale di Pescara, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dal Sig. avverso l'atto di pignoramento iscritto al n. CP_1 CP_1
1354/2022 R.G.E. del Tribunale di Pescara, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare l'avversa opposizione all'esecuzione; 2) In ogni caso, con vittoria di spesee compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. “
Per parte appellata CP_1 conclusioni non precisate nel termine assegnato.
Per parte appellata : CP_2 conclusioni non precisate nel termine assegnato.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara nulla l'azione esecutiva oggetto di opposizione per effetto della compensazione ex art. 1243 cod. civ., con i controcrediti, tutti esecutivi, vantati dall'opponente, odierno convenuto, per somme superiori. Condanna parte opposta e i due procuratori antistatari, Avv.ti Antonio Parete, e Giuseppe Nappi, alla refusione ciascuno per quanto di spettanza in favore della parte opponente, delle somme assegnate con l'ordinanza del G.E. in data 12.01.24 in seno alla procedura espropriativa presso terzi n. 1354/22 R.G. e quelle sopportate in sede di reclamo per la complessiva somma di euro 12.874,79. Condanna parte opposta rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che liquida in euro 2.540,00, oltre RSG, iva e cap.
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzabili. Il 10.06.2022 notificava a atto di pignoramento presso Parte_1 Controparte_1 terzi, procedimento n. 1354/22 RGE del Tribunale di Pescara, per il recupero di un proprio credito residuo, pari ad euro 6.496,34 oltre interessi e vantato in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 2089/19, emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila.
con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedeva di paralizzare l'azione esecutiva CP_1 per effetto di eccepita compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con controcrediti, tutti esecutivi, vantati da esso opponente per somme superiori al credito stesso del pignorante, Parte_1 indicando tre poste a suo debito, certe, liquide ed esigibili, per complessivi € 52.976,93. Questi eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, dal momento che il credito da lui posto in esecuzione era ancora sub judice per avvenuta impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 2089/19, emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila, da lui azionata in executivis, dinnanzi alla Corte di cassazione, dunque non poteva dirsi definitivo e pertanto non si poteva estinguere per compensazione legale, dal momento che essa presuppone, tra le condizioni per legittimarla, che i rispettivi crediti in compensazione abbiano maturato il giudicato, affinché abbiano i caratteri della certezza e della esigibilità richiesti dalla legge. Il G.E., accogliendo provvisoriamente le ragioni dell'opponente, in data 12.6.23 sospendeva cautelativamente la procedura esecutiva, dando i termini per la introduzione del giudizio di merito, che veniva promosso dall'odierno appellante-pignorante dinnanzi al Tribunale di Pescara con numero di ruolo 2847/23. 3. Istruita la causa, il Giudice di prossimità accoglieva l'opposizione del per la ragione CP_1 ad essa sottesa, annullando l'azione esecutiva per effetto della da lui eccepita compensazione ex art. 1243 c.c.
4. La sentenza è stata tempestivamente impugnata da , il quale ne ha chiesto la Parte_1 riforma, affidando l'appello a due motivi. Con comparsa di risposta del 23.02.25 si è costituito il , il quale ha resistito Controparte_1 all'appello, invocandone l'infondatezza; il 30.01.25 si è altresì costituita sol Controparte_2 per depositare dichiarazione di terzo negativa e per comunicare la propria estraneità all'esito della controversia. Non si sono costituite, come già in primo grado, la e Controparte_6 [...]
Controparte_5
6. Con ordinanza del 08.10.25 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.Preliminarmente, deve accertarsi la mancata costituzione in giudizio di
[...]
e di di cui, pertanto, si dichiara la contumacia. Controparte_4 Controparte_5
8. Primo motivo: Sull'erroneità della sentenza impugnata, stante l'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa eccezione di compensazione in quanto il titolo azionato dal creditore procedente è stato contestato giudizialmente dall'esecutato ed è ancora sub iudice, essendo pendente il giudizio dinanzi la Corte di cassazione con ricorso iscritto al n. 24224/20 R.G.
8.1 Il Tribunale così ebbe a decidere:
“Va rilevato che l'eccezione sollevata dalla difesa opponente e volta ottenere una dichiarazione di compensazione giudiziale al credito azionato con pignoramento appare fondata e dunque l'opposizione deve essere accolta…… La difesa opposta eccepiva due ordini di motivi verso la non operatività nel caso di cui ci si occupa della invocata compensazione. La prima eccezione riguardava la circostanza della non certezza del credito portato in atto di precetto in quanto ancora oggetto di gravame perché pendente giudizio in Cassazione….. Riguardo alla prima delle due eccezioni spiegata dalla difesa opposta era richiamata la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite, n. 23225 del 15.11.2016. Tale richiamato non può spiegare alcun rilievo nel caso di cui ci si occupa. La sentenza de qua, infatti, viene a sostenere la non operatività della compensazione giudiziale quando il credito richiamato e portato in compensazione non è passato in giudicato e dunque non raggiunge il carattere di certezza. Diversamente nel caso di cui ci occupa il credito invocato dalla parte opponente è certo (passato in giudicato), mentre è ancora al vaglio di una decisione giudiziale il credito portato in atto di precetto in quanto oggetto di impugnazione non ancora definita. La richiamata sentenza della Cassazione rileva l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione allorché il credito contestato, opposto in compensazione ad un credito certo, non si è consolidato in res iudicata e non l'inverso. Nel caso di cui ci si occupa essendo il controcredito eccepito in compensazione può essere utilmente speso per la invocata compensazione, il carattere della definitività dell'accertamento del controcredito opposto in compensazione non può non comportare, la paralisi del credito principale solo provvisoriamente esecutivo se a volerlo è il contro creditore.” 8.2 Il primo motivo di gravame è teso a ribadire quanto già dedotto in primo grado, e cioè che la compensazione, accolta dal Tribunale in sede di opposizione a precetto, (NB: si trattava di opposizione a pignoramento presso terzi), fosse invece inammissibile in quanto difettava il necessario requisito della liquidità ed esigibilità del credito principale. Esso, infatti, al momento della introduzione del giudizio, era ancora sub iudice, in quanto il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 2089/19, data dalla Corte di Appello di L'Aquila, era stato impugnato con ricorso per cassazione iscritto al n. 24224/20 r.g. con giudizio illo tempore ancora pendente. Ora, l'appellante, allegando a sostegno della sua tesi quanto statuito dalla Corte di legittimità, riunita in unica assise, con la sentenza n. 23225/16, invoca in questa sede il principio di diritto secondo cui, in materia di compensazione legale ex art. 1243 c.c., se è vero che non può essere fatto valere un controcredito il cui accertamento non sia ancora divenuto definitivo, altrettanto deve valere, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, anche per il credito principale.
8.3 Questo Collegio deve richiamare nella sua interezza il principio di cui a SS.UU. 23225/2016.
“La compensazione è disciplinata dal libro quarto, capo 4^ - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento - Sezione III del codice civile (dopo la novazione e la remissione). L'art. 1241 - Estinzione per compensazione - dispone: "Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.". L'art. 1242, comma 1, prosegue: "La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio." L'art. 1243 - Compensazione legale e giudiziale - continua: "La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili". Il secondo comma stabilisce: "Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione". Per credito liquido - espressione letterale dell'art. 1243 c.c. , comma 1, che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo, come si desume anche dall'identica espressione contenuta in altre norme: l'art. 1208 c.c. , n. 3, sui requisiti di validità dell'offerta reale dell'obbligazione prevede una somma per le spese "liquide" e un'altra somma per quelle "non liquide"; l'art. 1282 c.c. , stabilisce che i crediti liquidi (ed esigibili) producono interessi;
l'art. 633 c.p.c. , stabilisce come condizione di ammissibilità del provvedimento monitorio un credito di una somma liquida di danaro. L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 c.c., comma 1, perché la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur)……… Questa Corte, con orientamento pressoché unanime, ha enunciato i seguenti principi:
1) la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260);
2) se il requisito della liquidità del controcredito opposto in compensazione manca, ma il giudice dinanzi al quale è formulata l'eccezione ne ritiene la facile e pronta liquidabilità - giudizio di fatto, insindacabile in cassazione può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte del controcredito che riconosce esistente, e può anche sospendere cautelativamente la condanna per il credito principale fino all'accertamento - id est liquidazione - del controcredito;
3) la provvisorietà dell'accertamento del controcredito in separato giudizio non può provocare l'effetto dell'estinzione del credito principale, la quale investe - elidendola irrimediabilmente - la stessa sussistenza, ontologicamente considerata, della ragione di credito e non soltanto la sua tutela esecutiva;
4) l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità (Cass. 8338 del 2011);
5) la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perchè per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purchè reputato di "pronta e facile liquidazione";
6) se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile 2013);
7) in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, - che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione;
8) se la certezza del controcredito - il cui onere della prova spetta all'eccipiente (Cass. 5444/2001) - si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti;
9) l'eccezione di compensazione non configura un presupposto di natura logico-giuridica sui requisiti del credito principale il cui accertamento giustifichi il sacrificio delle ragioni di tutela di questo oltre i limiti previsti dalla stessa norma - ossia la possibilità di procrastinare, cautelativamente (Cass. 5319 del 09/08/1983), la condanna ad adempiere del debitore fino alla pronta e facile liquidazione, nel medesimo processo, del credito opposto in compensazione - consentendo di sospendere la decisione sulla causa principale fino al passaggio in giudicato del giudizio sul controcredito come se questo pregiudicasse, in tutto o in parte, l'esito della causa sul credito principale (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272).” 8.4.Una attenta lettura della sentenza induce questa Corte ad accogliere primo motivo di gravame, in quanto il Tribunale, in sintesi, non ha condiviso l'eccezione di parte avanti compendiata, sulla base della ragione che il principio di diritto ribadito dalla Corte di legittimità, e sopra richiamato, si riferirebbe solo al caso in cui manchi di certezza il credito opposto in compensazione e non anche il credito principale, così di seguito motivando: “Riguardo alla prima delle due eccezioni spiegata dalla difesa opposta era richiamata la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite, n. 23225 del 15.11.2016. Tale richiamato non può spiegare alcun rilievo nel caso di cui ci si occupa. La sentenza de qua infatti viene sostenere la non operatività della compensazione giudiziale quando il credito richiamato e portato in compensazione non è passato in giudicato e dunque non raggiunge ilcaratteredicertezza.” La sentenza a SS.UU, invece, conteneva un rilievo” attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile),” non certo irrilevante, in quanto volto a richiedere che non solo il credito opposto in compensazione, ma anche quello da compensare fosse certo, ciò in piena rispondenza al principio per cui la compensazione, per avere efficacia estintiva "satisfattoria", deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili: la certezza, quindi, deve riguardare i “due” crediti, non uno solo. Quindi, in materia di compensazione tra crediti prevista dall'art. 1243 c.c. (che sia legale o giudiziale per ciò che qui rileva non è dirimente), i principi applicabili non offrono incertezze: i requisiti necessari per entrambi i crediti sono l'omogeneità dei debiti, la liquidità (che attiene all'oggetto dell'obbligazione), l'esigibilità e la certezza (che attiene invece all'esistenza stessa del titolo). La ratio di tale assunto, si ricorda, è quella della efficacia satisfattoria reciproca che consegue alla compensazione e a cui questa è precipuamente finalizzata: finalità che, in presenza di crediti la cui definitività è ancora incerta, non sarebbe chiaramente garantita, con detrimento del principio generale stesso della certezza dei rapporti giuridici, che il diritto deve garantire per norma generale. Invero, per tornare al thema decidendum che riguarda questa causa, il richiamato arresto del Giudice di legittimità, dato in unica assise, è stato chiaro nel ribadire ( perché, in realtà, tale orientamento non è dell'ultima ora ) che i requisiti necessari per il controcredito valgono anche per il credito posto in esecuzione, se è vero, come è vero, che: “La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260)” (Cass., SS.UU., n. 23225/16, punto 8.1, pag. 5). Per essere ancora più chiara, la Corte aggiunge, come peraltro evidenziato dal gravame, che “attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria.” (Cass., ibidem, pag. 5, primo periodo). Questo Collegio, pertanto, a seguito di più attenta lettura testuale dell'arresto della Suprema Corte, ne condivide la portata nomofilattica (così le Sezioni Unite, in definitiva, hanno infine massimato:
“Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.”), il che deve valere anche allorquando sia provvisorio il credito principale, come nel caso in esame, in quanto il credito principale, consacrato nella sentenza di questa Corte n. 2089/2019 , posta dal a base del pignoramento presso Parte_1 terzi a danno del per 6496,34 euro, non aveva ancora il requisito della certezza, dato CP_1 che avverso la sentenza di appello, pur provvisoriamente esecutiva, era stato proposto ricorso per cassazione proprio dal CP_1 Allorchè, quindi, con il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. chiese di paralizzare CP_1 l'altrui azione esecutiva eccependo la compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con controcrediti, tutti esecutivi, da lui vantati dall'opponente per somme superiori al credito stesso del pignorante, quest'ultimo credito difettava del necessario requisito della certezza. Parte_1
8.5. Per completezza motivazionale si osserva che la compensazione di cui in questa sede si va discorrendo, non può che essere quella legale e non giudiziale, come erroneamente qualificata dal Giudice di prossimità. Si rammenta appena che ciò che distingue le due fattispecie è che la prima richiede che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio in cui essa si vuol fare valere;
nella seconda, invece, è la liquidità (ossia, come detto, l'oggetto dell'obbligazione) del contro credito, che il giudice stesso è chiamato a quantificare nel giudizio stesso nel caso essa sia di agevole quantificazione. In tal senso, è sempre la Corte di legittimità a chiarire: “la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perchè per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di "pronta e facile liquidazione"; Ne deriva che nel presente procedimento è da escludersi si possa parlare di compensazione giudiziale, posto che la liquidità delle due obbligazioni preesisteva a questo giudizio: è piuttosto la certezza di uno dei due crediti a mancare, in quanto il suo accertamento pendeva davanti ad altro giudice già al momento della istaurazione della opposizione all'esecuzione, il che rende palesemente estranea la fattispecie per cui è causa da quella della compensazione giudiziale ( In tal senso, Cass., ibidem, pag. 8, a richiamo di già Cass. n. 10352/1993). In ogni caso, anche la compensazione ex art. 1243, comma 2, c.c. sarebbe preclusa poiché essa non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. (Cass., ibidem, massima D).
8.6. Infine, ritiene la Corte di dover esaminare l'ipotesi in cui, nelle more del giudizio, il credito, di cui pende il giudizio sulla certezza davanti ad altro giudice, venga accertato e diventi definitivo. La stessa pronuncia data a Sezioni Unite avanti richiamata osserva che, in tal caso, “se la certezza del controcredito - il cui onere della prova spetta all'eccipiente (Cass. 5444/2001) - si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti” (Cass., ibidem, pag. 6). Ora, ribadito che per le ragioni già espresse il principio debba intendersi applicabile anche per il caso in cui sia il credito principale a non essere definitivamente certo, resta che era onere di parte eccepirlo e darne prova (in questo caso l'onere gravava su parte appellata, la quale ha sempre inteso eccepire la compensazione dei propri crediti per estinguere quello principale, opponendosi all'esecuzione). Invero, la parte appellata ha rappresentato che, con ordinanza n. 10557/25, allegata in CP_1 atti, la Corte di cassazione, Sezione II, in esito al giudizio n. 24224/20 R.G., ha rigettato l'impugnazione da lui proposta avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 2089/19, divenendo, così, definitivo anche il credito principale azionato da Parte_1 Il Collegio, tuttavia, non può che rilevare la tardività di tale allegazione di parte appellata, e pertanto rilevarla come del tutto inammissibile, poiché formulata con nota sostitutiva d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 9.10.25, dunque oltre il termine perentorio concesso per l'udienza di presa in decisione della causa, ossia quello dell' 8.10.25, ore 9.00, peraltro dopo che questo Collegio aveva già riservato la causa a sentenza comunicandolo al procuratore del il quale solo dopo, CP_1 violando ogni più elementare regola processuale, ha depositato la nota con allegata la pronuncia di legittimità. Pertanto, il motivo va accolto e la gravata sentenza riformata col rigetto della opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1
9. Secondo motivo: Sull'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa eccezione di compensazione laddove i presunti crediti eccepiti in compensazione sono antecedenti il titolo azionato dal creditore procedente. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo.
10. In conclusione, per le ragioni sin qui chiarite, l'appello va accolto. 12. La riforma della sentenza impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti per valore corrispondente a quello del credito azionato in executivis. Nulla per spese quanto a , costituitesi solo per dichiarare l'estraneità alla controversia. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1103/2024 del Tribunale di Pescara, ogni diversa istanza respinta, così decide: 1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione legale sollevata da nel proc. n. 1354/22 R.G.E. e rigetta Controparte_1 l'opposizione all'esecuzione da lui proposta;
3) condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese dell'intero giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 5.077,00, oltre spese generali e accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 5809,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonché euro 382,50 per spese, da distrarsi per entrambi i gradi giudizio in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
AN S. FI