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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20391/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20391/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to L.Longo, elettivamente Parte_1
domiciliato in presso il difensore avv.to Longo.
Attore contro
e per essa nella sua qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza con il patrocinio dell'avv.to A.Lanzi, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Avezzano, Via M.te Velino n. 63, presso il difensore avv.to Lanzi. con il patrocinio Controparte_3 dell'avv.to M.Verdi e M.Rizza, elettivamente domiciliato in Milano, Va Fontana n. 11, presso il difensore avv.to Verdi.
con il patrocinio dell'avv.to U.Stradella, elettivamente domiciliato in Parte_2
Milano, Via Larga n. 31, presso il difensore avv.to Stradella.
, con il patrocinio dell'avv.to U.Stradella, elettivamente domiciliato in Milano, Via CP_4
Larga n. 31, presso il difensore avv.to Stradella.
EREDITÀ GIACENTE SIG. LUIGI in persona del Curatore avv.to Giuseppe Lomboni CP_4
del Foro di Milano dal medesimo rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Milano, p.zza
Emilia n. 7.
Convenuti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per l'attrice in revocazione:
“ accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 395 e 396 n. 1 c.p.c. che il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino è stato l'effetto del dolo posto in essere contro ed a danno della in persona del legale Parte_1
rappr. p.t., dalla in persona del legale rappr. Controparte_3
p.t., insieme alla cessionaria del credito in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
e, per essa, la mandataria in persona del legale rappr. p.t., nonché, Controparte_2 insieme alla in persona del legale rappr. p.t., sig. e, per l'effetto, Controparte_5 CP_6
2. - revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino e, per ulteriore effetto,
3. - dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 e che, quindi, nulla è dovuto dalla Parte_1
alla in persona del legale
[...] Controparte_3
rappr. p.t., nonchè alla cessionaria del credito in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t., e, per essa, alla mandataria in persona del legale rappr. p.t.; Controparte_2
4. - accertare e dichiarare che la perizia di stima a firma dell'Arch. del 20.01.2011 Persona_1
che vede quale committente la in persona del Controparte_3
legale rappr. p.t., è falsa nel suo contenuto, con particolare riferimento al valore assegnato agli immobili di proprietà della e, per l'effetto 5. - revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino ai sensi degli artt. 395 e 396 n. 2 c.p.c. in quanto emesso (e diventato giudicato) in base ad una prova
(perizia di valutazione degli immobili) palesemente falsa e, per ulteriore effetto
6. - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 e, per ulteriore effetto
7. - dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t., come anche alla cessionaria del credito Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t., Controparte_2
8. - accertare e dichiarare che dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ed il suo giudicato è stato rinvenuto un documento (perizia Arch. del 20.01.2011) che la società attrice non Persona_1 aveva mai potuto produrre per fatto dell'avversario e, per l'effetto,
9. - revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino ai sensi degli artt. 395 e 396 n. 3 c.p.c. e, per ulteriore effetto
pagina 2 di 17 10. - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017, nonché, quale ulteriore effetto,
11. - dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t., come anche alla cessionaria del credito Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t.; Controparte_2
12. - accertare e dichiarare, come emerso in giudizio, che il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del
20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino è stato l'effetto della simulazione relativa per interposta persona, posta in essere dalla Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., con la in persona del legale
[...] Controparte_5
rappr. p.t., sig. nonché con la in persona del legale CP_6 Parte_1
rappr. p.t.,
13. - accertare e dichiarare, altresì, che tale simulazione relativa ha visto un previo o concomitante accordo simulatorio concluso tra la in persona Controparte_3
del legale rappr. p.t., con la in persona del legale rappr. p.t., sig. Controparte_5 CP_6
in virtù del quale la somma erogata dalla sopra detta alla era CP_3 Parte_1
destinata interamente alla mentre la doveva Controparte_5 Parte_1
rappresentare il simulato soggetto interposto che simulatamente incassava le somme del mutuo;
14. - accertare e dichiarare, inoltre, che l'apertura di credito fondiario posta a base del decreto ingiuntivo, conclusa tra la in persona del legale Controparte_3
rappr. p.t., con la in persona del legale rappr. p.t., sig. vide la Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappr. p.t., come società interposta nel Parte_1
contratto, la in persona del legale rappr. p.t., come società interponente e, la Controparte_5
in persona del legale rappr. p.t., come soggetto Controparte_3 terzo partecipe dell'accordo simulatorio e, per l'effetto,
15. - accertare e dichiarare che il contratto di apertura di credito fondiario concluso tra
[...]
in persona del legale rappr. p.t., con la Controparte_3 [...]
in persona del legale rappr. p.t., costituì una simulazione relativa per Parte_1
interposta persona, avendo la in persona del Controparte_3
legale rappr. p.t., piena conoscenza che la in persona del legale Parte_1
rappr. p.t., era un mero soggetto interposto nel contratto e tanto per essere, la predetta banca, partecipe della simulazione;
pagina 3 di 17 16. - accertare e dichiarare che accanto a tale contratto simulato, la
[...]
in persona del legale rappr. p.t. e la in persona del Controparte_3 CP_5 CP_5
legale rappr. p.t., sig. conclusero il contratto dissimulato per come indicato in CP_6 narrativa, quest'ultima società servendosi della in persona del Parte_1
legale rappr. p.t., come società interposta, cioè meramente fittizia e non parte effettiva del contratto dissimulato, e, per l'effetto
17. - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto simulato, concluso tra la
[...]
in persona del legale rappr. p.t. e la Controparte_3 Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., nonché la validità del contratto dissimulato concluso
[...]
tra la in persona del legale rappr. p.t. e la Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., sig. e per ulteriore effetto Controparte_5 CP_6
18. - revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino e, per altro effetto,
19. - dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 e che, quindi, nulla è dovuto dalla Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., alla
[...] Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., nonché alla cessionaria del credito
[...] Controparte_1
in persona del legale rappr. p.t., e, per essa, alla mandataria in
[...] Controparte_2
persona del legale rappr. p.t.;
20. - accertare e dichiarare la responsabilità delle predette convenute in solido per sovraindebitamento e per l'effetto
21. - condannare le stesse al pagamento della somma di € 10.000.000,00 o a quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per : Controparte_1
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione:
- in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di simulazione, per le ragioni indicate nella presente memoria;
- nel merito rigettare la domanda di revocazione stante l'insussistenza dei motivi previsti dall'art. 395 c.p.c. per
l'accoglimento della domanda;
rigettare la domanda di simulazione del contratto di finanziamento;
- in via subordinata
pagina 4 di 17 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni avversarie di asserita violazione dell'art. 38 TUB, dichiarare la conversione dell'apertura di credito fondiaria in finanziamento ipotecario, con conseguente conferma delle garanzie ipotecarie oggetto degli immobili staggiti;
- in via ulteriormente subordinata condannare alla restituzione del capitale mutuato - pari a Euro 4.1000.000,00 - maggiorato Parte_1
degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare alla refusione delle spese del presente procedimento, del Parte_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre CPA e IVA, come per legge e condannare Parte_1
al risarcimento del danno subito da ai sensi e per gli effetti di cui
[...] Controparte_1
all'art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa tenendo in considerazione la temerarietà delle domande avversarie e del comportamento anche processuale dell'attrice.”
Per (ora ): Controparte_3 Controparte_7
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
• in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'iniziativa giudiziaria avversaria, per tutte le ragioni dettagliatamente indicate nella narrativa degli scritti difensivi di questa
Esponente (già ; Controparte_3
• nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte dalla Parte_1
oltre che dal sig. ivi comprese le domande di accertamento della natura
[...] CP_6
simulata del contratto di apertura di credito per cui è causa e di condanna al risarcimento di danni, e comunque qualunque domanda da chiunque proposta nel presente giudizio contro la Banca, in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi esposti nella narrativa di tutti gli scritti difensivi depositati dall'Esponente;
• nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di revocazione del decreto ingiuntivo impugnato e/o, comunque, di accoglimento delle avverse domande di nullità del contratto monitoriamente azionato, per violazione dell'art 38 TUB, disporre la conversione del contratto di apertura di credito fondiaria con garanzia autonoma in data 2 marzo 2011 in finanziamento ipotecario, con conseguente conferma delle garanzie ipotecarie sugli immobili staggiti e dichiarando e condannando, per l'effetto, la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
(già della complessiva somma ingiunta nel provvedimento monitorio Controparte_7 CP_8
impugnato, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dalla domanda al saldo
pagina 5 di 17 effettivo, ovvero, al pagamento, sempre in favore di (già , per i Controparte_7 CP_8
summenzionati titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese;
• nel merito, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il contratto di apertura di credito fondiaria con garanzia autonoma in data 2 marzo 2011 dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace e/o revocato, per qualsivoglia ragione, condannare alla Parte_1 restituzione a favore dell'Esponente, del capitale mutuato, pari ad €. 4.100.000,00, maggiorato degli interessi legali, dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per : CP_4
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale di rito:
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della notifica dell'atto di riassunzione a CP_4
“quale erede del de cuius ed dal giudizio;
CP_6 Controparte_9
in subordine, in via preliminare di merito:
ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva di ed CP_4
dal giudizio Controparte_9
in via di ulteriore subordine
RESPINGERE ogni domanda nei confronti di assolvendola nel miglior modo da CP_4
qualsiasi pretesa avversaria.
Nelle spese
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per Email_1
“ CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, ogni contraria istanza disattesa:
• In via pregiudiziale di rito:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della notifica dell'atto di riassunzione alla Dottoressa
“quale erede del de cuius ed ESTROMETTERE la Dottoressa Parte_2 CP_6
dal giudizio;
Parte_2
• In subordine, in via preliminare di merito:
- ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva della Dott.ssa Parte_2
e ESTROMETTERE la Dott.ssa
[...] Parte_2
• In via di ulteriore subordine, nel merito:
pagina 6 di 17 - RESPINGERE ogni domanda nei confronti della Dott.ssa Parte_3
nel miglior modo da qualsiasi pretesa avversaria.
• Nelle spese:
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
Eredità CE AG UI:
“ - in via preliminare/pregiudiziale: sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. per i motivi espositi in comparsa di costituzione e risposta;
- in via di mero subordine, salvo gravame: revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 in data 20-23 gennaio 2017, R.G. 628/2017 emesso da Codesto Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 395 e 396 n. 1 c.p.c., essendo lo stesso frutto di dolo delle parti, e Controparte_5 CP_8
, anche per il tramite di un contratto simulato, consumato nei confronti della
[...] Parte_1
Con ogni consequenziale pronuncia anche accessoria, dipendente dalla pronunzia
[...] principale di accoglimento dell'azione di revocazione;
- in ogni caso: condannare la parte soccombente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata per la prima udienza del 10.12.2019 La ( per Parte_1
brevità ) conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_10 Controparte_1
Con
( per brevità ), rappresentando quanto segue Controparte_3
L'attrice con atto Notaio del 2.3.2011 ( Rep. 7035 – Racc. 3195 ) aveva concluso con la Per_2 un contratto di apertura di credito in conto corrente per la somma di €. Controparte_3
4.100.000,00; il rapporto veniva garantito con accensione d'ipoteca su immobili della società e su due cespiti di Presidente del Consiglio di Amministrazione di e socia, nella CP_6 Controparte_5 misura del 99,5% dell'attrice.
L'atto di mutuo dava atto che sia la parte beneficiaria che quella datrice di ipoteca “dichiarano, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 38, comma due, T.U.B. e della Deliberazione CICR 22 aprile 1995, che
l'importo concesso a titolo di apertura di credito con il presente contratto, sommato all'ammontare del residuo debito relativo all'iscrizione ipotecaria di cui al precedente paragrafo 8.3, non risulta essere superiore all'ottanta percento (80%) del valore dei beni oggetto di ipoteca”.
Nel giugno 2016 la falliva dinanzi al Tribunale di Milano e nel novembre del 2016, la CP_5
convenuta chiedeva e otteneva un DI provvisoriamente esecutivo nei confronti Controparte_3 della ed in solido con per la somma di €. 2.930.943,10, oltre interessi Parte_1 CP_6
pagina 7 di 17 e spese;
faceva seguito azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Livorno.
Parte attrice rappresentava che, alla luce della perizia resa nella fase esecutiva, veniva promossa opposizione ex art. 615 c.p.c., nel corso della quale la cessionaria produceva la Controparte_1
relazione peritale svolta nel 2011 in funzione dell'apertura di credito.
Sulla scorta di tale documento, mai prima avuto in possesso, la rappresentava quindi Parte_1
Con che il ra effetto dal dolo di una parte a danno dell'altra e la perizia in allora resa era falsa;
in particolare, il DI era stato emesso con richiamo della normativa del credito fondiario, ma la perizia, poi prodotta nel corso del giudizio di opposizione, era palesemente falsa in ragione dei valori di stima indicati, ben superiori agli effettivi valori degli immobili.
L'apertura di credito era stata dunque concessa sulla scorta di valutazione false e quindi in violazione dei limiti di cui all'art. 38 TUB e pertanto il contratto era nullo.
La aveva dato corso ad un'abusiva concessione di credito poiché il mutuo erogato era di gran CP_3 lunga superiore alle capacità della società; l'operazione posta in essere dalla appariva quindi CP_3
nulla per mancanza di causa e per illiceità della stessa, nonchè contraria a norme imperative di ordine pubblico.
Quanto ai motivi per la revocazione straordinaria, questi risiedevano sull'omessa produzione dinanzi al giudice della fase monitoria, della perizia, che avrebbe consentito di verificare l'omesso rispetto dei limiti di cui all'art. 38 TUB;
se la perizia fosse stata prodotta il DI non sarebbe mai stato emesso;
la falsa perizia, poi allegata nel corso dell'opposizione all'esecuzione, era documento di cui non si conosceva l'esistenza e che quindi la parte non aveva potuto produrre prima;
se conosciuto dal giudice del monitorio, avrebbe condotto alla reiezione del ricorso.
Invocava quindi la sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente, ex artt. 373 e 401 c.p.c., e quindi la revoca ex artt. 395 e 396 c.p.c. del DI n. 593/2017.
Con 2. Si costituiva contestando le difese ed allegazioni di parte attrice.
L'azione di prospettava inammissibile per avere la , sia omesso di convenire in Parte_1
giudizio, quale litisconsorte necessario, contro cui era stato chiesto il DI, ma anche CP_6
perché la condotta asseritamente dolosa avrebbe dovuto essere fatta valore secondo gli ordinari mezzi di impugnazione del decreto monitorio, osservando ancora che la falsità su cui si poteva fondare la revocazione, rimandava alle categorie della falsità ideologica o materiale, che non contemplava i casi di valutazioni tecniche, come quelle contenute in una perizia.
Con
contestava di essersi resa responsabile di un'abusiva concessione del credito, osservando che il finanziamento risalente al 2010, era stato richiesto dall' quale Presidente del Gruppo Immi. CP_6
pagina 8 di 17 destinato a finanziare esigenze di liquidità del gruppo e per ripianare precedenti finanziamenti CP_5
presso altre banche;
la richiesta era stata accompagnata da una perizia di parte che stimava il patrimonio immobiliare in €. 8.881.040,00; seguiva l'istruttoria della che ricomprendeva anche CP_3 una valutazione peritale che restituiva un valore complessivo di €. 8.241.893,00, di cui €. 7.378.508,00 quanto ai beni immobili di proprietà della società mutuataria e €. 863.385,00 quanto al valore dei tre cespiti di proprietà dell' quest'ultimo rilasciava poi una garanzia autonoma e un dossier titoli CP_6
costituiti in pegno.
Contestava quindi le difese in ordine alla nullità del contratto per contrarietà all'art. 38 Tub, osservando che appariva assai poco credibile che il gruppo e quindi l' non fosse a conoscenza del valore CP_6
degli immobili, che si affermavano sovrastimati.
3. Si costituiva anche e per essa la mandataria , Controparte_1 Controparte_2
Con contestando che nel caso di specie fossero ravvisabili le condizioni di cui all'art. 395 c.p.c. e che avesse violato i limiti di cui all'art. 38 Tub.
Esaurita la fase cautelare, che conduceva alla reiezione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva ( ordinanza resa a verbale in data 2.10.2019 ) ed ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti di litisconsorte necessario in ragione dell'azione promosso, che la società CP_6
attrice aveva omesso di convenire in giudizio, in data 6.7.2020 si costituiva il predetto convenuto.
4. aderiva alle prospettazioni della società rappresentando quanto segue. CP_6 Parte_1
Le società del gruppo e quindi l'attività della Holding controllata dalla famiglia CP_5 CP_6
era sempre stata florida almeno sino al 2000, epoca in cui era iniziata una grave crisi finanziaria;
non riuscendo ad intavolare alcuna trattativa con gli istituti di credito interpellati, l' trovava CP_6
Con un'unica sponda nella , che peraltro rappresentava che la holding non possedeva merito creditizio.
Era a quel punto che la stessa convenuta suggeriva all' un'operazione di finanziamento CP_3 CP_6
simulato; il credito sarebbe stato concesso solo formalmente ed in modo simulato, alla società
[...]
titolare di cespiti da porre in garanzia;
era poi la stessa a suggerire un escamotage Pt_1 CP_3 preordinato a superare il problema del valore degli immobili posti a garanzia, pari all'epoca a €.
1.500.000,00, affidando la perizia ad un esperto di fiducia della banca che quindi sopravalutasse il compendio.
Solo formalmente il finanziamento sarebbe stato erogato alla società mentre di fatto la Parte_1
beneficiaria sarebbe stata la holding e quindi le società ricomprese nel gruppo.
pagina 9 di 17 L le cui prospettazioni erano riconducibili ad un memoriale di data 1.4.2020 prodotto agli atti, CP_6
rappresentava che la propria condotta era da ritenersi, al pari di quella degli organi della Banca, integrante fattispecie delittuose ( bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito, truffa aggravata e falso ); in data 18.9.2021 l' decedeva e il procedimento veniva dichiarato interrotto con CP_6
ordinanza del 30.5.2022.
5. Depositato ricorso in riassunzione, si costituivano in giudizio , vedova Parte_2 dell' ( costituzione del 21.11.2023 ); la convenuta rappresentava di avere rinunciato all'eredità CP_6
del congiunto in data 24.11.2021 e quindi la riassunzione del giudizio a lei notificata, in qualità di erede, era da ritenersi nulla;
sarebbe stato quindi sufficiente che parte attrice verificasse presso i pubblici registri l'atto di rinuncia da parte della Pt_2
6. In data 23.8.2024 si costituiva anche , nipote del defunto anch'ella CP_4 CP_6 rinunciante all'eredità del congiunto, come da atto del 15.12.2021; la convenuta in riassunzione rassegnava difese sovrapponibili a quelle di . Parte_2
7. Infine, con atto del 28.6.2024 si costituiva la del de cuius Controparte_11 CP_6
[...]
L'Ufficio riferiva di avere appreso che in data 31.05.2024 la aveva Parte_1
depositato istanza di sequestro probatorio, al fine di rinvenire o sequestrare cose o tracce pertinenti al reato emerso dalle dichiarazioni rese dal defunto pertanto alla luce di tale circostanza instava CP_6
affinchè il Tribunale provvedesse a sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio, essendo evidente la cd. pregiudiziale penale.
All'udienza cartolare del 17.9.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni con termini dal
20.9.2024 per le difese di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Prima di passare all'esame nel merito delle domande promosse da parte attrice, va premesso che all'udienza del 9.7.2020, successiva all'ordine di integrazione del contradditorio disposta dal GI nei confronti di la società a verbale integrava le proprie difese chiedendo che il CP_6 Parte_1
Tribunale accertasse la simulazione del contratto di mutuo e quindi ne dichiarasse la nullità.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., all'esito di più tentativi di definizione conciliativa, Con la società attrice con la prima memoria, rappresentava che la difese sia di che di CP_2
pagina 10 di 17 consentivano di declinare l'intera vicenda nella simulazione, atteso che non avevano Parte_1
incassato alcuna somma derivante dal rapporto di finanziamento, destinate per stessa ammissione degli
Istituti e dell' a finanziare il gruppo;
si trattava in definitiva di un'ipotesi di simulazione CP_6
relativa, che contraddiceva anche la qualificazione del rapporto quale mutuo fondiario.
Con la seconda memoria, osservava che la simulazione dedotta era comunque motivo Parte_1
rientrante anche nelle ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c..
Ripercorse in sintesi le difese attoree, occorre quindi passare a trattare le domande promosse, osservando quanto segue.
Revocazione
I primi 11 punti delle conclusioni rassegnate dall'attrice, riguardano la dedotta revocazione del DI Con provvisoriamente esecutivo n. 593/2017di data 20.1.2017 ottenuto da dal Tribunale di Torino.
I motivi di revocazione risiedevano nel fatto che il DI era stato ottenuto per effetto del dolo di una parte
Con a danno dell'altra, per falsità della perizia ed avendo omesso di produrre al giudice del monitorio il documento, necessario per verificare il rispetto dell'art. 38 Tub.
La revocazione è infondata.
Va premesso che il rimedio ex art. 656 c.p.c. costituisce un mezzo straordinario di impugnazione del decreto ingiuntivo irrevocabile, invocabile nelle ipotesi di cui all'art. 395 nn. 1, 2, 5 e 6 c.p.c., quindi, per quanto di interesse, nel caso in cui il dolo viene consumato da un parte ai danni dell'altra ( n. 1 ) ovvero nelle ipotesi in cui il giudizio si è fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false prima della pronuncia o anche prima della stessa, circostanza peraltro ignorata dalla parte soccombente
( n. 2 ).
Parte attrice ha largamente fondato le proprie difese sul rilievo determinante della perizia prodotta dalla cessionaria nel corso dell'opposizione dinanzi al Tribunale di Livorno e da tale profilo occorre partire.
Va quindi osservato che la perizia non costituisce documento indispensabile o rilevante ai fini della concedibilità del decreto ingiuntivo;
sul punto appare non superfluo inutile richiamare la previsione di cui all'art. 633 c.p.c. circa la prova del credito, osservando che la perizia effettuata in sede di delibera di un mutuo è atto privo di specifico rilievo, che invece assume l'atto negoziale sottoscritto dalle parti e la prova dell'erogazione della somma.
Peraltro, qualora prodotta tra gli atti a disposizione del giudice del monitorio, è intuibile che il
Tribunale non fosse nelle condizioni per poter apprezzare una sovrastima del compendio immobiliare concesso in garanzia e quindi rilevare, in sede monitoria, la violazione dei limiti di cui all'art. 38 Tub e della delibera CICR del 22.4.1995, con conseguente nullità del contratto, profilo su cui si tornerà.
pagina 11 di 17 La produzione di tale documento appare pertanto elemento di trascurabile rilievo nella formazione del convincimento del giudice della fase monitoria e se anche prodotto non avrebbe influito sulla decisione, fondata sul contratto e sulla mancata restituzione della somma entro il termine dallo stesso previsto;
la sua omessa produzione non appare quindi sintomatica di un atteggiamento doloso di una parte ai danni dell'altra, ne costituiva documento che, se depositato, avrebbe diversamente orientato la decisione.
Con Peraltro, come osservato da , non appare sensato affermare il dolo revocatorio, fondato sull'omessa produzione di un documento che si assume falso e che, se prodotto, non avrebbe impedito la pronuncia del DI.
Neppure emerge la falsità della perizia predisposta dalla che costituisce per sua natura un CP_3 documento rimesso ad un'attività tecnica di stima e che quindi, come tale, può offrire risultati oscillanti;
peraltro, le risultanze della stima della erano in linea, su valori inferiori, con quelli che CP_3
emergevano dalla perizia fatta predisporre dalla dalla stessa società attrice, in prossimità CP_12 dell'operazione di finanziamento.
Deve quindi escludersi che la società agricola non fosse a conoscenza del valore del Parte_1
compendio immobiliare dato in garanzia e che solo in sede esecutiva apprendeva la profonda differenza tra quanto stimato dalla Banca e quello che poi veniva accertato dal CTU incaricato dal giudice dell'esecuzione; a parte ogni rilievo circa il fatto che il valore accertato in sede esecutiva era temporalmente successivo di sette anni dal contratto, la stessa attrice aveva provveduto a rimettere alla una perizia di parte coerente con le valutazione poi effettuate anche dalla mutuante e a dichiarare CP_3
in sede di apertura di credito dinanzi al Notaio, che “ : “Parte beneficiaria e parte datrice di ipoteca
dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art 38, comma 2, T.U.B. e della Deliberazione C.I.C.R. 22 aprile
1995, che l'importo concesso a titolo di apertura di credito con il presente contratto, sommato
all'ammontare del residuo debito relativo all'iscrizione ipotecaria di cui al precedente paragrafo 8.3,
non risulta essere superiore all'ottanta per cento (80%) del valore dei beni oggetto di ipoteca “.
Va infine ancora rilevata, e il punto è dirimente, l'assenza di qualsiasi accertamento circa la falsità del documento, che non può essere rimessa alle mere affermazioni della parte e che, ai fini della revocazione, postula un accertamento, civile o penale, passato in giudicato ( “ L'art. 395 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove "dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di
pagina 12 di 17 revocazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario, altresì, che il giudicato
(civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio, al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale e quindi in via incidentale.” C.Cass. 3947/2006; nello stesso senso C.Cass. 28653/2017 : “ L'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove dichiarate false, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.”).
Deve infine osservarsi che la tesi della nullità del contratto, per violazione dell'art. 38 Tub e dei limiti di finanziabilità di cui alla CICR del 22.4.1995, è comunque destituita di fondamento e superata dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia, isolata, del 2017 ( n. 17352), che comunque lasciava aperta la possibilità della conversione del negozio nullo ( “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” SU C.Cass 33719/2022).
Quand'anche vi fosse stata una sopravalutazione dei cespiti, il relativo contratto di apertura di credito non avrebbe avuto conseguenze sotto il profilo della sua validità e stabilità e, rispetto a quella che era la giurisprudenza vigente all'epoca, avrebbe potuto convertirsi in mutuo ordinario, come osservato e richiesto dagli Istituti convenuti.
Va poi infine osservato che nelle difese conclusive, parte attrice introduceva il tema del dolo
Con Con consumato dall' e da e costituito dalla scelta di non impugnare il CP_6
A parte l'assenza di elementi per affermare che si sia trattato di una scelta voluta ed oggetto di un accordo fraudolento che avrebbe escluso l'attrice, tema che viene ricostruito sulla scorta di una serie di congetture, non è chiaro perché non abbia provveduto autonomamente ad impugnare il DI, Parte_1 sia affermando l'incongruità del valore del compendio, sia sostenendo la simulazione, come si dirà oltre.
pagina 13 di 17 L'infondatezza della revocazione assorbe quindi le successive domande promosse dalla società attrice, Con che assume una responsabilità di per abusiva concessione del credito, per mancanza ed illiceità della causa e sua nullità per contrarietà a norme imperative di ordine pubbliche e buon costume;
la avrebbe dato corso ad un finanziamento ben superiore alle capacità dell'impresa e finalizzato a CP_3 ritardare l'emersione del dissesto di società capogruppo. CP_5
Si tratta con evidenza di pretese che i motivi di revocazione non possono scalfire come illustrato, e quindi appaiono coperte da giudicato del decreto ingiuntivo irrevocabile.
Simulazione
Come sopra illustrato, alla prima udienza ha integrato le domande, rappresentando che dalle Parte_1
Con difese svolte da emergeva che il contratto di finanziamento era simulato per interposizione fittizia di persona e non rivestiva quindi natura di mutuo fondiario.
Nelle difese prospettate nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., la società assumeva che l'azione di simulazione introdotta era sganciata dalla revocazione e l'urgenza di promuoverla derivava dalla Con confessione operata da nelle proprie prospettazioni;
nella successiva memoria, costruiva ulteriormente la simulazione quale espressione di una condotta di dolo, riconducibile alla previsione di cui all'art. 395 c.p.c., da intendersi come macchinazione/collusione fraudolenta, che aveva avuto come teatro la procedura monitoria.
Le domande promosse in punto debbono essere disattese, sia che la simulazione sia intesa in via autonoma ovvero rientrante nelle ipotesi del dolo della revocazione.
Non è chiaro in quale misura possa affermarsi, ai fini della revocazione, che nel caso di specie si sarebbe consumata una condotta dolosa di una parte ai danni dell'altra e che il giudice del monitorio sarebbe stato tratto in inganno.
La prospettazione di parte attrice trascura di valutare che nel caso di specie era stata portata a termine
Con una complessa operazione negoziale, che tutte le parti, , e la stessa società agricola CP_6 [...]
in allora amministrata dalla avevano condiviso e voluto nei termini descritti;
se, Parte_1 Pt_2 come affermato dall' le somme percepite non erano state veicolate a soddisfare esigenze di CP_6
ristrutturazione e riqualificazione immobiliare a vantaggio della società che quindi non Parte_1
Con avrebbe percepito le somme erogate, non è chiaro perché l'attrice non abbia impugnato il allegando tali circostanze e quindi di fatto di non essere debitore;
non appare predicabile che l'attrice non avesse contezza dei termini dell'operazione conclusa e quindi non sapesse che quel denaro non le era destinato.
Si tratta dunque di profili di merito, relativi al negozio e alla volontà delle parti, non riconducibili alla pagina 14 di 17 revocazione, che occorreva introdurre con un ordinario giudizio di opposizione, non promosso per ragioni che francamente non si comprendono, ma che certamente non potevano non essere a conoscenza di parte attrice.
Parimenti inaccoglibili le domande e per le stesse ragioni, anche considerando la simulazione in modo autonomo, occasionata dalle difese dei convenuti;
anche sotto tale profilo l'accertamento della simulazione e l'eventuale nullità del contratto potevano costituire motivi di opposizione, peraltro non proposta.
Eredi AG e Curatela Eredità CE
Nel corso del giudizio e all'esito dell'interruzione pronunciata per la morte di parte CP_6
attrice ha notificato la riassunzione a favore di a rispettivamente Parte_2 CP_4
coniuge e nipote del defunto.
Entrambe hanno contestato la notifica dell'atto di riassunzione, eseguito nei loro confronti quali eredi di mentre entrambe avevano già rinunciato da tempo all'eredità, contestando comunque CP_6
il difetto di legitimatio ad causam.
Le difese sono fondate.
Sia la che l hanno rinunciato all'eredità del congiunto con atti del 24.11.2021 e del Pt_2 CP_6
15.12.2021, mentre le rispettive notifiche dell'atto di riassunzione si sono perfezionate il 20.6.2023 (
) e il 3.7.2023 ( ); le notifiche per entrambe sono state fatte invocando la loro qualità di Pt_2 CP_6
eredi, evidentemente non sussistente.
Il contradditorio quindi, dopo la riassunzione, è stato integrato in modo non corretto nei confronti di soggetti estranei alla vicenda successoria del convenuto spettando a parte attrice ogni più CP_6
opportuna indagine sui chiamati e quindi circa di eventuali eredi, da esitare con l'utilizzo dei pubblici registri.
Quanto, infine, alle domande promosse dalla , aventi ad oggetto in via Parte_4
preliminare la richiesta di sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
Dalle difese si apprendeva della pendenza presso la Procura di Milano di un procedimento per bancarotta fraudolenta promosso su denuncia e querela del legale rappresentante di Parte_1
denuncia iscritta a modello 45; non è dato sapere a quali risultati sia approdata l'attività investigativa e se quindi l'azione penale sia stata o meno esercitata;
allo stato quindi non sussistono le condizioni per sospendere il presente procedimento ( in punto C.Cass. 313/2015 ).
pagina 15 di 17 Quanto alle restanti domande, avendo la difeso della Curatela aderito alle conclusioni a suo tempo formulate dal defunto valgono le valutazioni svolte circa l'infondatezza della revocazione del CP_6
decreto ingiuntivo.
Spese Con Spetta a parte attrice farsi carico delle spese dei convenuti, , e Controparte_1 Pt_2 CP_4
quest'ultime convenute in giudizio senza che ne avessero titolo.
[...]
Con La liquidazione per le convenute e deve tenere conto del valore complessivo Controparte_1 della causa ( da €.
2.000.001 a €. 4.000.000 ) e di tutte le fasi del giudizio, con liquidazione secondo i valori medi per le prime due fasi e per quella decisoria, minimi per la fase istruttoria, caratterizzata solo dal deposito delle memorie;
il quantum di onorari è quindi determinato in €. 26.464,00
Quanto alle convenute e fermo il valore di cui sopra, si ritiene di liquidare gli onorari Pt_2 CP_6
limitatamente alle fasi di studio, trattazione e decisoria, secondo i valori minimi, atteso che le rispettive difese, identiche, si sono limitate a profili formali;
l'onorario è quindi pari a €. 13.232,00.
Debbono infine essere compensate le spese relative alla Curatela, non sussistendo soccombenza tra le rispettive posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande tutte promosse da Parte_1
Dichiara la nullità delle notifiche in riassunzione effettuate da nei Parte_1
confronti di e . Parte_2 CP_4
Respinge l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c..
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in €. 26.464,00 per onorari, oltre IVA, se Controparte_3
dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
per la sua mandataria le spese di lite, che si liquidano in €. 26.464,00 per Controparte_2
onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_5
di lite, che si liquidano in €. 13.232,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_4
pagina 16 di 17 lite, che si liquidano in €. 13.232,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Compensa le spese di lite tra parte attrice e Controparte_13 CP_6
Così deciso in Torino, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20391/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to L.Longo, elettivamente Parte_1
domiciliato in presso il difensore avv.to Longo.
Attore contro
e per essa nella sua qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza con il patrocinio dell'avv.to A.Lanzi, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Avezzano, Via M.te Velino n. 63, presso il difensore avv.to Lanzi. con il patrocinio Controparte_3 dell'avv.to M.Verdi e M.Rizza, elettivamente domiciliato in Milano, Va Fontana n. 11, presso il difensore avv.to Verdi.
con il patrocinio dell'avv.to U.Stradella, elettivamente domiciliato in Parte_2
Milano, Via Larga n. 31, presso il difensore avv.to Stradella.
, con il patrocinio dell'avv.to U.Stradella, elettivamente domiciliato in Milano, Via CP_4
Larga n. 31, presso il difensore avv.to Stradella.
EREDITÀ GIACENTE SIG. LUIGI in persona del Curatore avv.to Giuseppe Lomboni CP_4
del Foro di Milano dal medesimo rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Milano, p.zza
Emilia n. 7.
Convenuti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per l'attrice in revocazione:
“ accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 395 e 396 n. 1 c.p.c. che il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino è stato l'effetto del dolo posto in essere contro ed a danno della in persona del legale Parte_1
rappr. p.t., dalla in persona del legale rappr. Controparte_3
p.t., insieme alla cessionaria del credito in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
e, per essa, la mandataria in persona del legale rappr. p.t., nonché, Controparte_2 insieme alla in persona del legale rappr. p.t., sig. e, per l'effetto, Controparte_5 CP_6
2. - revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino e, per ulteriore effetto,
3. - dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 e che, quindi, nulla è dovuto dalla Parte_1
alla in persona del legale
[...] Controparte_3
rappr. p.t., nonchè alla cessionaria del credito in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t., e, per essa, alla mandataria in persona del legale rappr. p.t.; Controparte_2
4. - accertare e dichiarare che la perizia di stima a firma dell'Arch. del 20.01.2011 Persona_1
che vede quale committente la in persona del Controparte_3
legale rappr. p.t., è falsa nel suo contenuto, con particolare riferimento al valore assegnato agli immobili di proprietà della e, per l'effetto 5. - revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino ai sensi degli artt. 395 e 396 n. 2 c.p.c. in quanto emesso (e diventato giudicato) in base ad una prova
(perizia di valutazione degli immobili) palesemente falsa e, per ulteriore effetto
6. - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 e, per ulteriore effetto
7. - dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t., come anche alla cessionaria del credito Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t., Controparte_2
8. - accertare e dichiarare che dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ed il suo giudicato è stato rinvenuto un documento (perizia Arch. del 20.01.2011) che la società attrice non Persona_1 aveva mai potuto produrre per fatto dell'avversario e, per l'effetto,
9. - revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino ai sensi degli artt. 395 e 396 n. 3 c.p.c. e, per ulteriore effetto
pagina 2 di 17 10. - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017, nonché, quale ulteriore effetto,
11. - dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t., come anche alla cessionaria del credito Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t.; Controparte_2
12. - accertare e dichiarare, come emerso in giudizio, che il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del
20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino è stato l'effetto della simulazione relativa per interposta persona, posta in essere dalla Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., con la in persona del legale
[...] Controparte_5
rappr. p.t., sig. nonché con la in persona del legale CP_6 Parte_1
rappr. p.t.,
13. - accertare e dichiarare, altresì, che tale simulazione relativa ha visto un previo o concomitante accordo simulatorio concluso tra la in persona Controparte_3
del legale rappr. p.t., con la in persona del legale rappr. p.t., sig. Controparte_5 CP_6
in virtù del quale la somma erogata dalla sopra detta alla era CP_3 Parte_1
destinata interamente alla mentre la doveva Controparte_5 Parte_1
rappresentare il simulato soggetto interposto che simulatamente incassava le somme del mutuo;
14. - accertare e dichiarare, inoltre, che l'apertura di credito fondiario posta a base del decreto ingiuntivo, conclusa tra la in persona del legale Controparte_3
rappr. p.t., con la in persona del legale rappr. p.t., sig. vide la Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappr. p.t., come società interposta nel Parte_1
contratto, la in persona del legale rappr. p.t., come società interponente e, la Controparte_5
in persona del legale rappr. p.t., come soggetto Controparte_3 terzo partecipe dell'accordo simulatorio e, per l'effetto,
15. - accertare e dichiarare che il contratto di apertura di credito fondiario concluso tra
[...]
in persona del legale rappr. p.t., con la Controparte_3 [...]
in persona del legale rappr. p.t., costituì una simulazione relativa per Parte_1
interposta persona, avendo la in persona del Controparte_3
legale rappr. p.t., piena conoscenza che la in persona del legale Parte_1
rappr. p.t., era un mero soggetto interposto nel contratto e tanto per essere, la predetta banca, partecipe della simulazione;
pagina 3 di 17 16. - accertare e dichiarare che accanto a tale contratto simulato, la
[...]
in persona del legale rappr. p.t. e la in persona del Controparte_3 CP_5 CP_5
legale rappr. p.t., sig. conclusero il contratto dissimulato per come indicato in CP_6 narrativa, quest'ultima società servendosi della in persona del Parte_1
legale rappr. p.t., come società interposta, cioè meramente fittizia e non parte effettiva del contratto dissimulato, e, per l'effetto
17. - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto simulato, concluso tra la
[...]
in persona del legale rappr. p.t. e la Controparte_3 Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., nonché la validità del contratto dissimulato concluso
[...]
tra la in persona del legale rappr. p.t. e la Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., sig. e per ulteriore effetto Controparte_5 CP_6
18. - revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 del 20.01.2017 – 23.01.2017 - RG 628/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino e, per altro effetto,
19. - dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 593/2017 pronunciato dal Tribunale di Torino il 20.01.2017 – 23.01.2017 RG 628/2017 e che, quindi, nulla è dovuto dalla Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., alla
[...] Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., nonché alla cessionaria del credito
[...] Controparte_1
in persona del legale rappr. p.t., e, per essa, alla mandataria in
[...] Controparte_2
persona del legale rappr. p.t.;
20. - accertare e dichiarare la responsabilità delle predette convenute in solido per sovraindebitamento e per l'effetto
21. - condannare le stesse al pagamento della somma di € 10.000.000,00 o a quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per : Controparte_1
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione:
- in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di simulazione, per le ragioni indicate nella presente memoria;
- nel merito rigettare la domanda di revocazione stante l'insussistenza dei motivi previsti dall'art. 395 c.p.c. per
l'accoglimento della domanda;
rigettare la domanda di simulazione del contratto di finanziamento;
- in via subordinata
pagina 4 di 17 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni avversarie di asserita violazione dell'art. 38 TUB, dichiarare la conversione dell'apertura di credito fondiaria in finanziamento ipotecario, con conseguente conferma delle garanzie ipotecarie oggetto degli immobili staggiti;
- in via ulteriormente subordinata condannare alla restituzione del capitale mutuato - pari a Euro 4.1000.000,00 - maggiorato Parte_1
degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare alla refusione delle spese del presente procedimento, del Parte_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre CPA e IVA, come per legge e condannare Parte_1
al risarcimento del danno subito da ai sensi e per gli effetti di cui
[...] Controparte_1
all'art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa tenendo in considerazione la temerarietà delle domande avversarie e del comportamento anche processuale dell'attrice.”
Per (ora ): Controparte_3 Controparte_7
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
• in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'iniziativa giudiziaria avversaria, per tutte le ragioni dettagliatamente indicate nella narrativa degli scritti difensivi di questa
Esponente (già ; Controparte_3
• nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte dalla Parte_1
oltre che dal sig. ivi comprese le domande di accertamento della natura
[...] CP_6
simulata del contratto di apertura di credito per cui è causa e di condanna al risarcimento di danni, e comunque qualunque domanda da chiunque proposta nel presente giudizio contro la Banca, in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi esposti nella narrativa di tutti gli scritti difensivi depositati dall'Esponente;
• nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di revocazione del decreto ingiuntivo impugnato e/o, comunque, di accoglimento delle avverse domande di nullità del contratto monitoriamente azionato, per violazione dell'art 38 TUB, disporre la conversione del contratto di apertura di credito fondiaria con garanzia autonoma in data 2 marzo 2011 in finanziamento ipotecario, con conseguente conferma delle garanzie ipotecarie sugli immobili staggiti e dichiarando e condannando, per l'effetto, la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
(già della complessiva somma ingiunta nel provvedimento monitorio Controparte_7 CP_8
impugnato, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dalla domanda al saldo
pagina 5 di 17 effettivo, ovvero, al pagamento, sempre in favore di (già , per i Controparte_7 CP_8
summenzionati titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese;
• nel merito, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il contratto di apertura di credito fondiaria con garanzia autonoma in data 2 marzo 2011 dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace e/o revocato, per qualsivoglia ragione, condannare alla Parte_1 restituzione a favore dell'Esponente, del capitale mutuato, pari ad €. 4.100.000,00, maggiorato degli interessi legali, dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per : CP_4
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale di rito:
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della notifica dell'atto di riassunzione a CP_4
“quale erede del de cuius ed dal giudizio;
CP_6 Controparte_9
in subordine, in via preliminare di merito:
ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva di ed CP_4
dal giudizio Controparte_9
in via di ulteriore subordine
RESPINGERE ogni domanda nei confronti di assolvendola nel miglior modo da CP_4
qualsiasi pretesa avversaria.
Nelle spese
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per Email_1
“ CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, ogni contraria istanza disattesa:
• In via pregiudiziale di rito:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della notifica dell'atto di riassunzione alla Dottoressa
“quale erede del de cuius ed ESTROMETTERE la Dottoressa Parte_2 CP_6
dal giudizio;
Parte_2
• In subordine, in via preliminare di merito:
- ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva della Dott.ssa Parte_2
e ESTROMETTERE la Dott.ssa
[...] Parte_2
• In via di ulteriore subordine, nel merito:
pagina 6 di 17 - RESPINGERE ogni domanda nei confronti della Dott.ssa Parte_3
nel miglior modo da qualsiasi pretesa avversaria.
• Nelle spese:
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
Eredità CE AG UI:
“ - in via preliminare/pregiudiziale: sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. per i motivi espositi in comparsa di costituzione e risposta;
- in via di mero subordine, salvo gravame: revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2017 in data 20-23 gennaio 2017, R.G. 628/2017 emesso da Codesto Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 395 e 396 n. 1 c.p.c., essendo lo stesso frutto di dolo delle parti, e Controparte_5 CP_8
, anche per il tramite di un contratto simulato, consumato nei confronti della
[...] Parte_1
Con ogni consequenziale pronuncia anche accessoria, dipendente dalla pronunzia
[...] principale di accoglimento dell'azione di revocazione;
- in ogni caso: condannare la parte soccombente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata per la prima udienza del 10.12.2019 La ( per Parte_1
brevità ) conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_10 Controparte_1
Con
( per brevità ), rappresentando quanto segue Controparte_3
L'attrice con atto Notaio del 2.3.2011 ( Rep. 7035 – Racc. 3195 ) aveva concluso con la Per_2 un contratto di apertura di credito in conto corrente per la somma di €. Controparte_3
4.100.000,00; il rapporto veniva garantito con accensione d'ipoteca su immobili della società e su due cespiti di Presidente del Consiglio di Amministrazione di e socia, nella CP_6 Controparte_5 misura del 99,5% dell'attrice.
L'atto di mutuo dava atto che sia la parte beneficiaria che quella datrice di ipoteca “dichiarano, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 38, comma due, T.U.B. e della Deliberazione CICR 22 aprile 1995, che
l'importo concesso a titolo di apertura di credito con il presente contratto, sommato all'ammontare del residuo debito relativo all'iscrizione ipotecaria di cui al precedente paragrafo 8.3, non risulta essere superiore all'ottanta percento (80%) del valore dei beni oggetto di ipoteca”.
Nel giugno 2016 la falliva dinanzi al Tribunale di Milano e nel novembre del 2016, la CP_5
convenuta chiedeva e otteneva un DI provvisoriamente esecutivo nei confronti Controparte_3 della ed in solido con per la somma di €. 2.930.943,10, oltre interessi Parte_1 CP_6
pagina 7 di 17 e spese;
faceva seguito azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Livorno.
Parte attrice rappresentava che, alla luce della perizia resa nella fase esecutiva, veniva promossa opposizione ex art. 615 c.p.c., nel corso della quale la cessionaria produceva la Controparte_1
relazione peritale svolta nel 2011 in funzione dell'apertura di credito.
Sulla scorta di tale documento, mai prima avuto in possesso, la rappresentava quindi Parte_1
Con che il ra effetto dal dolo di una parte a danno dell'altra e la perizia in allora resa era falsa;
in particolare, il DI era stato emesso con richiamo della normativa del credito fondiario, ma la perizia, poi prodotta nel corso del giudizio di opposizione, era palesemente falsa in ragione dei valori di stima indicati, ben superiori agli effettivi valori degli immobili.
L'apertura di credito era stata dunque concessa sulla scorta di valutazione false e quindi in violazione dei limiti di cui all'art. 38 TUB e pertanto il contratto era nullo.
La aveva dato corso ad un'abusiva concessione di credito poiché il mutuo erogato era di gran CP_3 lunga superiore alle capacità della società; l'operazione posta in essere dalla appariva quindi CP_3
nulla per mancanza di causa e per illiceità della stessa, nonchè contraria a norme imperative di ordine pubblico.
Quanto ai motivi per la revocazione straordinaria, questi risiedevano sull'omessa produzione dinanzi al giudice della fase monitoria, della perizia, che avrebbe consentito di verificare l'omesso rispetto dei limiti di cui all'art. 38 TUB;
se la perizia fosse stata prodotta il DI non sarebbe mai stato emesso;
la falsa perizia, poi allegata nel corso dell'opposizione all'esecuzione, era documento di cui non si conosceva l'esistenza e che quindi la parte non aveva potuto produrre prima;
se conosciuto dal giudice del monitorio, avrebbe condotto alla reiezione del ricorso.
Invocava quindi la sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente, ex artt. 373 e 401 c.p.c., e quindi la revoca ex artt. 395 e 396 c.p.c. del DI n. 593/2017.
Con 2. Si costituiva contestando le difese ed allegazioni di parte attrice.
L'azione di prospettava inammissibile per avere la , sia omesso di convenire in Parte_1
giudizio, quale litisconsorte necessario, contro cui era stato chiesto il DI, ma anche CP_6
perché la condotta asseritamente dolosa avrebbe dovuto essere fatta valore secondo gli ordinari mezzi di impugnazione del decreto monitorio, osservando ancora che la falsità su cui si poteva fondare la revocazione, rimandava alle categorie della falsità ideologica o materiale, che non contemplava i casi di valutazioni tecniche, come quelle contenute in una perizia.
Con
contestava di essersi resa responsabile di un'abusiva concessione del credito, osservando che il finanziamento risalente al 2010, era stato richiesto dall' quale Presidente del Gruppo Immi. CP_6
pagina 8 di 17 destinato a finanziare esigenze di liquidità del gruppo e per ripianare precedenti finanziamenti CP_5
presso altre banche;
la richiesta era stata accompagnata da una perizia di parte che stimava il patrimonio immobiliare in €. 8.881.040,00; seguiva l'istruttoria della che ricomprendeva anche CP_3 una valutazione peritale che restituiva un valore complessivo di €. 8.241.893,00, di cui €. 7.378.508,00 quanto ai beni immobili di proprietà della società mutuataria e €. 863.385,00 quanto al valore dei tre cespiti di proprietà dell' quest'ultimo rilasciava poi una garanzia autonoma e un dossier titoli CP_6
costituiti in pegno.
Contestava quindi le difese in ordine alla nullità del contratto per contrarietà all'art. 38 Tub, osservando che appariva assai poco credibile che il gruppo e quindi l' non fosse a conoscenza del valore CP_6
degli immobili, che si affermavano sovrastimati.
3. Si costituiva anche e per essa la mandataria , Controparte_1 Controparte_2
Con contestando che nel caso di specie fossero ravvisabili le condizioni di cui all'art. 395 c.p.c. e che avesse violato i limiti di cui all'art. 38 Tub.
Esaurita la fase cautelare, che conduceva alla reiezione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva ( ordinanza resa a verbale in data 2.10.2019 ) ed ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti di litisconsorte necessario in ragione dell'azione promosso, che la società CP_6
attrice aveva omesso di convenire in giudizio, in data 6.7.2020 si costituiva il predetto convenuto.
4. aderiva alle prospettazioni della società rappresentando quanto segue. CP_6 Parte_1
Le società del gruppo e quindi l'attività della Holding controllata dalla famiglia CP_5 CP_6
era sempre stata florida almeno sino al 2000, epoca in cui era iniziata una grave crisi finanziaria;
non riuscendo ad intavolare alcuna trattativa con gli istituti di credito interpellati, l' trovava CP_6
Con un'unica sponda nella , che peraltro rappresentava che la holding non possedeva merito creditizio.
Era a quel punto che la stessa convenuta suggeriva all' un'operazione di finanziamento CP_3 CP_6
simulato; il credito sarebbe stato concesso solo formalmente ed in modo simulato, alla società
[...]
titolare di cespiti da porre in garanzia;
era poi la stessa a suggerire un escamotage Pt_1 CP_3 preordinato a superare il problema del valore degli immobili posti a garanzia, pari all'epoca a €.
1.500.000,00, affidando la perizia ad un esperto di fiducia della banca che quindi sopravalutasse il compendio.
Solo formalmente il finanziamento sarebbe stato erogato alla società mentre di fatto la Parte_1
beneficiaria sarebbe stata la holding e quindi le società ricomprese nel gruppo.
pagina 9 di 17 L le cui prospettazioni erano riconducibili ad un memoriale di data 1.4.2020 prodotto agli atti, CP_6
rappresentava che la propria condotta era da ritenersi, al pari di quella degli organi della Banca, integrante fattispecie delittuose ( bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito, truffa aggravata e falso ); in data 18.9.2021 l' decedeva e il procedimento veniva dichiarato interrotto con CP_6
ordinanza del 30.5.2022.
5. Depositato ricorso in riassunzione, si costituivano in giudizio , vedova Parte_2 dell' ( costituzione del 21.11.2023 ); la convenuta rappresentava di avere rinunciato all'eredità CP_6
del congiunto in data 24.11.2021 e quindi la riassunzione del giudizio a lei notificata, in qualità di erede, era da ritenersi nulla;
sarebbe stato quindi sufficiente che parte attrice verificasse presso i pubblici registri l'atto di rinuncia da parte della Pt_2
6. In data 23.8.2024 si costituiva anche , nipote del defunto anch'ella CP_4 CP_6 rinunciante all'eredità del congiunto, come da atto del 15.12.2021; la convenuta in riassunzione rassegnava difese sovrapponibili a quelle di . Parte_2
7. Infine, con atto del 28.6.2024 si costituiva la del de cuius Controparte_11 CP_6
[...]
L'Ufficio riferiva di avere appreso che in data 31.05.2024 la aveva Parte_1
depositato istanza di sequestro probatorio, al fine di rinvenire o sequestrare cose o tracce pertinenti al reato emerso dalle dichiarazioni rese dal defunto pertanto alla luce di tale circostanza instava CP_6
affinchè il Tribunale provvedesse a sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio, essendo evidente la cd. pregiudiziale penale.
All'udienza cartolare del 17.9.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni con termini dal
20.9.2024 per le difese di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Prima di passare all'esame nel merito delle domande promosse da parte attrice, va premesso che all'udienza del 9.7.2020, successiva all'ordine di integrazione del contradditorio disposta dal GI nei confronti di la società a verbale integrava le proprie difese chiedendo che il CP_6 Parte_1
Tribunale accertasse la simulazione del contratto di mutuo e quindi ne dichiarasse la nullità.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., all'esito di più tentativi di definizione conciliativa, Con la società attrice con la prima memoria, rappresentava che la difese sia di che di CP_2
pagina 10 di 17 consentivano di declinare l'intera vicenda nella simulazione, atteso che non avevano Parte_1
incassato alcuna somma derivante dal rapporto di finanziamento, destinate per stessa ammissione degli
Istituti e dell' a finanziare il gruppo;
si trattava in definitiva di un'ipotesi di simulazione CP_6
relativa, che contraddiceva anche la qualificazione del rapporto quale mutuo fondiario.
Con la seconda memoria, osservava che la simulazione dedotta era comunque motivo Parte_1
rientrante anche nelle ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c..
Ripercorse in sintesi le difese attoree, occorre quindi passare a trattare le domande promosse, osservando quanto segue.
Revocazione
I primi 11 punti delle conclusioni rassegnate dall'attrice, riguardano la dedotta revocazione del DI Con provvisoriamente esecutivo n. 593/2017di data 20.1.2017 ottenuto da dal Tribunale di Torino.
I motivi di revocazione risiedevano nel fatto che il DI era stato ottenuto per effetto del dolo di una parte
Con a danno dell'altra, per falsità della perizia ed avendo omesso di produrre al giudice del monitorio il documento, necessario per verificare il rispetto dell'art. 38 Tub.
La revocazione è infondata.
Va premesso che il rimedio ex art. 656 c.p.c. costituisce un mezzo straordinario di impugnazione del decreto ingiuntivo irrevocabile, invocabile nelle ipotesi di cui all'art. 395 nn. 1, 2, 5 e 6 c.p.c., quindi, per quanto di interesse, nel caso in cui il dolo viene consumato da un parte ai danni dell'altra ( n. 1 ) ovvero nelle ipotesi in cui il giudizio si è fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false prima della pronuncia o anche prima della stessa, circostanza peraltro ignorata dalla parte soccombente
( n. 2 ).
Parte attrice ha largamente fondato le proprie difese sul rilievo determinante della perizia prodotta dalla cessionaria nel corso dell'opposizione dinanzi al Tribunale di Livorno e da tale profilo occorre partire.
Va quindi osservato che la perizia non costituisce documento indispensabile o rilevante ai fini della concedibilità del decreto ingiuntivo;
sul punto appare non superfluo inutile richiamare la previsione di cui all'art. 633 c.p.c. circa la prova del credito, osservando che la perizia effettuata in sede di delibera di un mutuo è atto privo di specifico rilievo, che invece assume l'atto negoziale sottoscritto dalle parti e la prova dell'erogazione della somma.
Peraltro, qualora prodotta tra gli atti a disposizione del giudice del monitorio, è intuibile che il
Tribunale non fosse nelle condizioni per poter apprezzare una sovrastima del compendio immobiliare concesso in garanzia e quindi rilevare, in sede monitoria, la violazione dei limiti di cui all'art. 38 Tub e della delibera CICR del 22.4.1995, con conseguente nullità del contratto, profilo su cui si tornerà.
pagina 11 di 17 La produzione di tale documento appare pertanto elemento di trascurabile rilievo nella formazione del convincimento del giudice della fase monitoria e se anche prodotto non avrebbe influito sulla decisione, fondata sul contratto e sulla mancata restituzione della somma entro il termine dallo stesso previsto;
la sua omessa produzione non appare quindi sintomatica di un atteggiamento doloso di una parte ai danni dell'altra, ne costituiva documento che, se depositato, avrebbe diversamente orientato la decisione.
Con Peraltro, come osservato da , non appare sensato affermare il dolo revocatorio, fondato sull'omessa produzione di un documento che si assume falso e che, se prodotto, non avrebbe impedito la pronuncia del DI.
Neppure emerge la falsità della perizia predisposta dalla che costituisce per sua natura un CP_3 documento rimesso ad un'attività tecnica di stima e che quindi, come tale, può offrire risultati oscillanti;
peraltro, le risultanze della stima della erano in linea, su valori inferiori, con quelli che CP_3
emergevano dalla perizia fatta predisporre dalla dalla stessa società attrice, in prossimità CP_12 dell'operazione di finanziamento.
Deve quindi escludersi che la società agricola non fosse a conoscenza del valore del Parte_1
compendio immobiliare dato in garanzia e che solo in sede esecutiva apprendeva la profonda differenza tra quanto stimato dalla Banca e quello che poi veniva accertato dal CTU incaricato dal giudice dell'esecuzione; a parte ogni rilievo circa il fatto che il valore accertato in sede esecutiva era temporalmente successivo di sette anni dal contratto, la stessa attrice aveva provveduto a rimettere alla una perizia di parte coerente con le valutazione poi effettuate anche dalla mutuante e a dichiarare CP_3
in sede di apertura di credito dinanzi al Notaio, che “ : “Parte beneficiaria e parte datrice di ipoteca
dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art 38, comma 2, T.U.B. e della Deliberazione C.I.C.R. 22 aprile
1995, che l'importo concesso a titolo di apertura di credito con il presente contratto, sommato
all'ammontare del residuo debito relativo all'iscrizione ipotecaria di cui al precedente paragrafo 8.3,
non risulta essere superiore all'ottanta per cento (80%) del valore dei beni oggetto di ipoteca “.
Va infine ancora rilevata, e il punto è dirimente, l'assenza di qualsiasi accertamento circa la falsità del documento, che non può essere rimessa alle mere affermazioni della parte e che, ai fini della revocazione, postula un accertamento, civile o penale, passato in giudicato ( “ L'art. 395 cod. proc. civ., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove "dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di
pagina 12 di 17 revocazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario, altresì, che il giudicato
(civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio, al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale e quindi in via incidentale.” C.Cass. 3947/2006; nello stesso senso C.Cass. 28653/2017 : “ L'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove dichiarate false, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.”).
Deve infine osservarsi che la tesi della nullità del contratto, per violazione dell'art. 38 Tub e dei limiti di finanziabilità di cui alla CICR del 22.4.1995, è comunque destituita di fondamento e superata dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia, isolata, del 2017 ( n. 17352), che comunque lasciava aperta la possibilità della conversione del negozio nullo ( “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” SU C.Cass 33719/2022).
Quand'anche vi fosse stata una sopravalutazione dei cespiti, il relativo contratto di apertura di credito non avrebbe avuto conseguenze sotto il profilo della sua validità e stabilità e, rispetto a quella che era la giurisprudenza vigente all'epoca, avrebbe potuto convertirsi in mutuo ordinario, come osservato e richiesto dagli Istituti convenuti.
Va poi infine osservato che nelle difese conclusive, parte attrice introduceva il tema del dolo
Con Con consumato dall' e da e costituito dalla scelta di non impugnare il CP_6
A parte l'assenza di elementi per affermare che si sia trattato di una scelta voluta ed oggetto di un accordo fraudolento che avrebbe escluso l'attrice, tema che viene ricostruito sulla scorta di una serie di congetture, non è chiaro perché non abbia provveduto autonomamente ad impugnare il DI, Parte_1 sia affermando l'incongruità del valore del compendio, sia sostenendo la simulazione, come si dirà oltre.
pagina 13 di 17 L'infondatezza della revocazione assorbe quindi le successive domande promosse dalla società attrice, Con che assume una responsabilità di per abusiva concessione del credito, per mancanza ed illiceità della causa e sua nullità per contrarietà a norme imperative di ordine pubbliche e buon costume;
la avrebbe dato corso ad un finanziamento ben superiore alle capacità dell'impresa e finalizzato a CP_3 ritardare l'emersione del dissesto di società capogruppo. CP_5
Si tratta con evidenza di pretese che i motivi di revocazione non possono scalfire come illustrato, e quindi appaiono coperte da giudicato del decreto ingiuntivo irrevocabile.
Simulazione
Come sopra illustrato, alla prima udienza ha integrato le domande, rappresentando che dalle Parte_1
Con difese svolte da emergeva che il contratto di finanziamento era simulato per interposizione fittizia di persona e non rivestiva quindi natura di mutuo fondiario.
Nelle difese prospettate nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., la società assumeva che l'azione di simulazione introdotta era sganciata dalla revocazione e l'urgenza di promuoverla derivava dalla Con confessione operata da nelle proprie prospettazioni;
nella successiva memoria, costruiva ulteriormente la simulazione quale espressione di una condotta di dolo, riconducibile alla previsione di cui all'art. 395 c.p.c., da intendersi come macchinazione/collusione fraudolenta, che aveva avuto come teatro la procedura monitoria.
Le domande promosse in punto debbono essere disattese, sia che la simulazione sia intesa in via autonoma ovvero rientrante nelle ipotesi del dolo della revocazione.
Non è chiaro in quale misura possa affermarsi, ai fini della revocazione, che nel caso di specie si sarebbe consumata una condotta dolosa di una parte ai danni dell'altra e che il giudice del monitorio sarebbe stato tratto in inganno.
La prospettazione di parte attrice trascura di valutare che nel caso di specie era stata portata a termine
Con una complessa operazione negoziale, che tutte le parti, , e la stessa società agricola CP_6 [...]
in allora amministrata dalla avevano condiviso e voluto nei termini descritti;
se, Parte_1 Pt_2 come affermato dall' le somme percepite non erano state veicolate a soddisfare esigenze di CP_6
ristrutturazione e riqualificazione immobiliare a vantaggio della società che quindi non Parte_1
Con avrebbe percepito le somme erogate, non è chiaro perché l'attrice non abbia impugnato il allegando tali circostanze e quindi di fatto di non essere debitore;
non appare predicabile che l'attrice non avesse contezza dei termini dell'operazione conclusa e quindi non sapesse che quel denaro non le era destinato.
Si tratta dunque di profili di merito, relativi al negozio e alla volontà delle parti, non riconducibili alla pagina 14 di 17 revocazione, che occorreva introdurre con un ordinario giudizio di opposizione, non promosso per ragioni che francamente non si comprendono, ma che certamente non potevano non essere a conoscenza di parte attrice.
Parimenti inaccoglibili le domande e per le stesse ragioni, anche considerando la simulazione in modo autonomo, occasionata dalle difese dei convenuti;
anche sotto tale profilo l'accertamento della simulazione e l'eventuale nullità del contratto potevano costituire motivi di opposizione, peraltro non proposta.
Eredi AG e Curatela Eredità CE
Nel corso del giudizio e all'esito dell'interruzione pronunciata per la morte di parte CP_6
attrice ha notificato la riassunzione a favore di a rispettivamente Parte_2 CP_4
coniuge e nipote del defunto.
Entrambe hanno contestato la notifica dell'atto di riassunzione, eseguito nei loro confronti quali eredi di mentre entrambe avevano già rinunciato da tempo all'eredità, contestando comunque CP_6
il difetto di legitimatio ad causam.
Le difese sono fondate.
Sia la che l hanno rinunciato all'eredità del congiunto con atti del 24.11.2021 e del Pt_2 CP_6
15.12.2021, mentre le rispettive notifiche dell'atto di riassunzione si sono perfezionate il 20.6.2023 (
) e il 3.7.2023 ( ); le notifiche per entrambe sono state fatte invocando la loro qualità di Pt_2 CP_6
eredi, evidentemente non sussistente.
Il contradditorio quindi, dopo la riassunzione, è stato integrato in modo non corretto nei confronti di soggetti estranei alla vicenda successoria del convenuto spettando a parte attrice ogni più CP_6
opportuna indagine sui chiamati e quindi circa di eventuali eredi, da esitare con l'utilizzo dei pubblici registri.
Quanto, infine, alle domande promosse dalla , aventi ad oggetto in via Parte_4
preliminare la richiesta di sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
Dalle difese si apprendeva della pendenza presso la Procura di Milano di un procedimento per bancarotta fraudolenta promosso su denuncia e querela del legale rappresentante di Parte_1
denuncia iscritta a modello 45; non è dato sapere a quali risultati sia approdata l'attività investigativa e se quindi l'azione penale sia stata o meno esercitata;
allo stato quindi non sussistono le condizioni per sospendere il presente procedimento ( in punto C.Cass. 313/2015 ).
pagina 15 di 17 Quanto alle restanti domande, avendo la difeso della Curatela aderito alle conclusioni a suo tempo formulate dal defunto valgono le valutazioni svolte circa l'infondatezza della revocazione del CP_6
decreto ingiuntivo.
Spese Con Spetta a parte attrice farsi carico delle spese dei convenuti, , e Controparte_1 Pt_2 CP_4
quest'ultime convenute in giudizio senza che ne avessero titolo.
[...]
Con La liquidazione per le convenute e deve tenere conto del valore complessivo Controparte_1 della causa ( da €.
2.000.001 a €. 4.000.000 ) e di tutte le fasi del giudizio, con liquidazione secondo i valori medi per le prime due fasi e per quella decisoria, minimi per la fase istruttoria, caratterizzata solo dal deposito delle memorie;
il quantum di onorari è quindi determinato in €. 26.464,00
Quanto alle convenute e fermo il valore di cui sopra, si ritiene di liquidare gli onorari Pt_2 CP_6
limitatamente alle fasi di studio, trattazione e decisoria, secondo i valori minimi, atteso che le rispettive difese, identiche, si sono limitate a profili formali;
l'onorario è quindi pari a €. 13.232,00.
Debbono infine essere compensate le spese relative alla Curatela, non sussistendo soccombenza tra le rispettive posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande tutte promosse da Parte_1
Dichiara la nullità delle notifiche in riassunzione effettuate da nei Parte_1
confronti di e . Parte_2 CP_4
Respinge l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c..
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in €. 26.464,00 per onorari, oltre IVA, se Controparte_3
dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
per la sua mandataria le spese di lite, che si liquidano in €. 26.464,00 per Controparte_2
onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_5
di lite, che si liquidano in €. 13.232,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_4
pagina 16 di 17 lite, che si liquidano in €. 13.232,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Compensa le spese di lite tra parte attrice e Controparte_13 CP_6
Così deciso in Torino, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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