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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. 3° comma la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. Rg: 8799/2023 promossa da:
, Parte_1 con gli Avv.ti Lara Dal Medico e Francesco Lanaro
Attore Contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Convenuto-Contumace
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...] vocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso all'udienza del 08-05-2025 come da note conclusive e repliche.
Esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
pagina 1 di 18 Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche
Letto l'art.281 sexies c.p.c. 3° comma.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione , in qualità di erede conveniva in giudizi il Parte_1 Controparte_3
. Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich e la Repubblica
[...]
federale di Germania al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per deportazione e assoggettamento a lavoro servile, patito da quest'ultimo, ad opera del Reich ovvero CP_2
nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal 9.9.1943 al 16.9.1945 per un totale di 738 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per gli illeciti perpetrati dal Terzo Reich.
Espone l'attore che il sig. successivamente all'8 settembre 1943 veniva prelevato sul fronte Parte_2
greco-albanese a forza da militari appartenenti all'esercito tedesco e trasferito in Germania, dove restava fino al settembre del 1945, quando venne rimpatriato.
Rimaneva contumace la Repubblica Federale Tedesca
La Repubblica italiana si costituiva in giudizio, unitamente al , Controparte_3
, contestando integralmente la domanda formulata dall'attore e sollevando molteplici eccezioni, tra cui la legittimazione passiva dei convenuti e la prescrizione dei reati per cui è causa.
*******
pagina 2 di 18 Occorre in primo luogo evidenziare , in f a t t o , che gli attori hanno agito dopo l ' entrata in vigore dell'art.43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L.
29 . 06 . 2022 n. 79) istitutiva del relativo Fondo per i l ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra i l 1° settembre 1939 e 1'8 maggio 1945. CP_2
Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico in cui è intervenuta la sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale citata dagli stessi attori .
Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt . 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale -.e 1 della legge 1 7 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, - esclusivamente nella parte i n cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie , ala sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e , per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si badi, degli artt . 2 e 24 Cost..
Più specificamente, in applicazione dei c.d. controlimiti, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela pagina 3 di 18 giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati.
.
In sintesi , per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli art. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona.
Ora, l'introduzione dell'art. . 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo -in espressa "continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263", vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del "ristoro" dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi CP_2
essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica
Federale di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex a r t . 144 c . p . c . ) , ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'"accertamento" e la "liquidazione" dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la "condanna" della Repubblica Federale di Germania – rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c . p . c . - , quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio.) .
pagina 4 di 18 Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della R F G (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art.10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli
Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris - è stata enucleata sin dal
1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati , v. art. 2 par . 1 della Carta delle
Nazioni Unite) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della
Repubblica Federale di Germania.
Rispetto alla domanda di condanna della Repubblica Federale di Germania non v i è quindi giurisdizione del Giudice Italiano.
Ai fini di esaminare nel merito la domanda, è possibile adottare il meccanismo di estensione automatica della domanda attorea nei confronti del intervenuto in via CP_2
autonoma e indipendente in giudizio quale unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria attorea avendo gli attori accettato il contraddittorio con il Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
Contr Quanto alla domanda di pagamento da parte del istituito presso il odierno convenuto, va CP_2 disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo da quest'ultimo sollevata.
In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano.
pagina 5 di 18 Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co. c.p.c.
(Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 . Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del Reich dopo l.8 settembre del 1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell.Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata Contr tempestivamente dal . Fondo vittime del . CP_2
La questione si pone in sintesi nei seguenti termini:
1. se il diritto .risarcitorio. azionato sia o imprescrittibile, come affermato da vasta giurisprudenza di merito e recentemente da numerose pronunce del Tribunale di Venezia;
2. nell'ipotesi negativa, se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947 III co.
c.c. . come afferma C. Cass. III civ. sent. 3642/2024 o quella ordinaria di cui al I comma della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli .ordinari termini di prescrizione. di cui all'art. 43, VI co. d.l. 36/22;
3. quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione c.s. individuato.
Per rispondere al primo punto, gli attori invocano il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex IMI trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili e richiamano C. Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio
2010;App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza,
28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022.
pagina 6 di 18 Cont L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Secondo il MEF - Fondo per le vittime del , tuttavia, l.art. 43 D.L. n. 36/2022 e succ. mod. CP_2
richiama espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che .fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma
1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Ritiene questo Giudice di dover prestare adesione a questa seconda impostazione.
Ed invero, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, dato che il D.L. 36/2022 conferma che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione e dato che tale norma , anche ad ammetterne l'attuale vigenza , non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima e vige il principio di irretroattività delle norme penali di sfavore, ex art. 25, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
La questione della prescrizione dei crimini internazionali non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza n. 5044/2004 della Corte di Cassazione, la questione è stato oggetto di un mero obiter dictum al par. 9, dove si legge quanto segue: .E. ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali
.minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale. (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria 13 ottobre 1993, n. 53). Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella
pagina 7 di 18 violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. Ex art. 40, secondo comma, del
Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla
Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex-Jugoslavia, 10 dicembre 1998, Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell.uomo, 21 novembre 2001, c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle Per_1 in tema di immunità. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni
Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale.
Dalla lettura del suddetto obiter dictum, si evince agevolmente che la Corte di Cassazione non ha affrontato il tema relativo al momento in cui si sarebbe formata siffatta regola di diritto internazionale consuetudinario, né quello della sua eventuale applicabilità a crimini commessi prima della sua formazione.
La sentenza, in effetti, riguardava esclusivamente i profili attinenti alla giurisdizione del Giudice italiano.
I profili di diritto intertemporale acquistano rilevanza nel momento della decisione sul merito, dato che la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. (art. 15 delle disp. sulla legge in generale): regola che . in ambito penale costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, giacché . a norma dell.art. 25, secondo comma, Cost. . .nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Anche il diritto internazionale esclude la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi sorti in epoca successiva alla commissione del fatto (cfr. Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13) ed esclude deroghe a siffatta regola generale, quando venga in rilievo la responsabilità penale degli individui (art. 11, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del Patto internazionale sui pagina 8 di 18 diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), anche quando siano accusati della commissione di gravi crimini internazionali (artt. 22, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015).
Pertanto, occorre valutare, nel caso di specie, non soltanto se si sia formata sul piano del diritto internazionale una norma consuetudinaria che escluda l'applicabilità della prescrizione ai crimini internazionali, ma anche se essa fosse in vigore alla data del fatto.
Ed invero, solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo .Statuto della Corte penale internazionale. (entrato in vigore il 1° luglio 2002), si è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium. La caratteristica dello Statuto . in effetti è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto . pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29) . chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore(art. 24, paragrafo 1).
Concludendo, e sintetizzando, i cc.dd. crimini contro l'umanità costituiscono un istituto di diritto internazionale di conio successivo ai fatti de quibus: come tali sono irrilevanti retroattivamente . se non in aperto contrasto con l'art. 25 Cost. e ingenerale il principio anch'esso invalso pure nel diritto internazionale, dell'irretroattività delle norme penali.
In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e .giurisdizionalizzata. solo dopo che questi erano stati commessi.
Ed invero, se già dopo la Prima guerra mondiale, si era parlato di offese supreme contro la moralità internazionale e l'autorità sacra dei Trattati, in relazione alle gravi azioni commesse dalle truppe del pagina 9 di 18 Kaiser Guglielmo II di Germania, fu solo al termine della Seconda guerra mondiale, che furono individuati beni giuridici condivisi dalla comunità internazionale, la cui tutela avrebbe dovuto superare i confini del singolo ordinamento statale.
La comunità internazionale sentì, infatti, l'esigenza di punire i responsabili di gravi crimini commessi durante il secondo conflitto mondiale e, per la prima volta, si parlò concretamente di crimini internazionali e di responsabilità degli individui che li avevano commessi.
L'occasione fu offerta dai processi di Norimberga e Tokyo, istituiti proprio con la finalità di condannare i criminali nazisti. Tre erano le figure di crimini internazionali previste dagli Statuti dei due Tribunali: i crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l'umanità.
Il loro regime di imprescrittibilità fu peraltro suggellato solo molto tempo dopo, con la Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Conseguentemente la concreta applicazione di questa categoria a condotte anteriori la fine del secondo conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale (anche) del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della
Costituzione e riconosciuto altresì anche a livello internazionale, cfr. Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13; art. 11, paragrafo 2, della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
artt. 22, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015).
Né, all'epoca del fatto illecito, vi era alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale idonea a regolare il regime di prescrizione nei crimini internazionali (nel processo di Norimberga del 1961 venne significativamente applicata la sola normativa interna).
pagina 10 di 18 Proprio in ragione di tale precedente venne stipulata la Convenzione sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottata il 26 novembre 1968 dall'Assemblea generale dell'O.N.U. ed entrata in vigore l.11 novembre 1970. In particolare, l'art. IV della suddetta Convenzione prevede che gli Stati contraenti s'impegnano ad adottare .in conformità con le loro procedure costituzionali. ogni misura legislativa o di altro genere, che sia necessaria per garantire l'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
La Convenzione non è stata sottoscritta dagli Stati del Consiglio d'Europa, atteso che la sua attuazione implicava un'applicazione retroattiva della disciplina della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Tali Stati hanno invero elaborato la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra del 25 gennaio 1974, entrata in vigore il 27 giugno 2003.
Tale convenzione a differenza di quella elaborata in seno alle Nazioni Unite esclude espressamente all'art. 2 l'efficacia retroattiva della disciplina dell'imprescrittibilità prevista dall'art. 1, il quale a sua volta condiziona l'applicazione concreta della disciplina in questione all'adozione delle necessarie misure di diritto interno.
Tuttavia, il citato art. 2 . pur prevedendo la non applicabilità della Convenzione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (paragrafo 1) . consente di applicare il regime della imprescrittibilità anche ai fatti antecedenti per i quali non fosse ancora interamente spirato il termine di prescrizione previsto dal diritto interno (paragrafo 2).
Per questa ragione, tale convenzione è stata ratificata soltanto da nove Stati, tra cui non l'Italia, alla quale, quindi, essa non risulta applicabile.
Solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo .Statuto della Corte penale internazionale., si
è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium.
pagina 11 di 18 La caratteristica dello Statuto , in effetti , è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto . pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29), chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, par. 1).
Proprio l'esclusione di ogni possibile effetto retroattivo delle norme dello Statuto ha consentito alla maggior parte degli Stati della comunità internazionale di ratificare il Trattato di Roma, tra i quali figura anche l'Italia, che vi ha provveduto con la legge 12 luglio 1999, n. 232: lo Statuto è così entrato in vigore il 1° luglio 2002.
Ne consegue che , nel caso di specie, l'applicazione della regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali non può trovare applicazione ratione MP, atteso che la condotta offensiva di cui è rimasto vittima il de cuius si è esaurita nel 1945, quando la regola dell'imprescrittibilità dei crimini in esame non si era ancora formata.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma , pattizia o consuetudinaria , idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c..
Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno.
A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con pagina 12 di 18 decorrenza -. rispettivamente . dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Tra le cause di estinzione diverse dalla prescrizione. viene in considerazione, ai fini del presente decidere, quella di cui all'art. 150 cp: la morte del reo.
Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. e, quindi, nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata (considerato che nel settembre 1945 per essere arruolato nella Wehrmacht occorreva avere almeno 17 anni e dunque essere nati non oltre il 1928).
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma . pattizia o consuetudinaria . idonea a paralizzare l'applicabilità dell.art. 2947, III co., c.c.
Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno.
A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -. rispettivamente . dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
pagina 13 di 18 Tra le cause di estinzione diverse dalla prescrizione. viene in considerazione, ai fini del presente decidere, quella di cui all'art. 150 cp: la morte del reo.
Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell.art. 2947 c.c. e, quindi, nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata (considerato che nel settembre 1945 per essere arruolato nella Wehrmacht occorreva avere almeno 17 anni e dunque essere nati non oltre il 1928).
Nonostante ciò, ha fatto riferimento al III comma dell'art. 2947 c.c. anche la Corte di Cassazione nella recente sentenza 3642/2024 che espressamente evoca il termine di prescrizione dei danni da reato (in questo caso, la riduzione in schiavitù).
Il reato perpetrato nei confronti delle vittime . che fanno spesso riferimento all'adibizione ai lavori forzati, talora senza alcuna retribuzione, già vietati dalla Convenzione dell'Aja 18.10.1907 e poi dalla
Convenzione di Ginevra del 1929 . è stato quello di riduzione in schiavitù, il cui art. 600 cod. pen. . nel testo vigente ratione MP . prevedeva come pena .la reclusione da cinque a quindici anni.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. . nel testo all'epoca vigente . il reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui
è cessata la condotta illecita.
Il termine sarebbe dunque decorso alla data di presentazione della domanda.
Nonostante l'autorevolezza della fonte del riferimento, si ritiene come detto preclusa anche la possibilità di applicare l'art. 2947, comma 3, cod. civ..
In ogni caso, a prescindere dalla prescrittibilità dei reati posti a fondamento della domanda, deve rilevarsi che l'art. 2947, comma 3, secondo cui .se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è
pagina 14 di 18 stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (da intendersi quelle di cui agli artt. 150, 151 e 152 c.p., ovvero la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela) o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi
(cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile..
Nel caso in esame, si può verosimilmente ritenere che i soggetti che materialmente hanno compiuto il reato negli anni 1943-1945 siano nel frattempo deceduti. Ne consegue che la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. (termine di 5 anni) ha avuto decorrenza dalla data del decesso del reo ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata, con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma 3, II parte.
Il tutto attraverso il meccanismo delle presunzioni:
1) al momento temporale in cui i fatti di reato sono avvenuti, nella specie, negli anni1943-1945;
2) alla circostanza secondo cui l'autore materiale del reato, per quanto ignoto, in quanto incardinato nell'esercito tedesco, doveva necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni;
3) gli autori dei fatti, al più tardi, avrebbero ad oggi, oltre novant'anni;
4) l'aspettativa di vita media per un uomo in Germania, ad oggi è di 79 anni.
Appare dunque inevitabile l'individuazione del termine di prescrizione dei diritti risarcitori de quibus in quello quinquennale ex art. 2947, I co. c.c. sia considerando il tenore letterale del co. 6 art. 43 D.L.
36/2022 che evoca gli .ordinari. termini di prescrizione, sia considerato il probabile, sopravvenuto decesso . a ottant'anni di distanza dai fatti di coloro che potrebbero qualificarsene come i responsabili civili.
pagina 15 di 18 Il dies a quo per la decorrenza del c.s. ritenuto termine di prescrizione quinquennale va collocato nel
1962 quando il Governo italiano dette esecuzione agli accordi di prevedendo il diritto ad un ristoro CP_6
che poteva essere azionato giudizialmente.
La circostanza che i presupposti per vedersi accolta in giudizio la relativa domanda sia stata intesa restrittivamente nella prassi applicativa che la circoscrisse ai soli deportati non escludeva la possibilità di ricorrere al Giudice per quanti si ritenessero legittimati alla prestazione de qua oppure invocassero una tutela risarcitoria di diritto comune, non rilevando in senso opposto che potessero ottenere una declaratoria di .infondatezza. . ma non, di .inammissibilità. della loro domanda.
.
In ogni caso, nel 2004 la Corte di Cassazione con la sentenza si espresse chiaramente a favore Per_2
della risarcibilità dei danni subiti dagli da tale momento . se non prima, come detto . Parte_3
il relativo diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Questa indicazione trova conforto nella sentenza della Suprema Corte n. 3624/2024, che ha espressamente affermato che il termine prescrizionale decorreva quantomeno dall.11.3.2004, data di deposito di Cass. n. 5044/2004.
Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria . a contenuto patrimoniale o non patrimoniale . per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza CP_2
(iniziative che devono necessariamente avere preceduto le .azioni . non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.. cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta.
Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice . che con l'istituzione del vittime del Terzo Reich lo Stato italiano non abbia CP_2
inteso riconoscere nuove possibilità di ristoro agli IMI dopo il 1961 - 62; piuttosto richiamando pour
pagina 16 di 18 cause la continuità con gli Accordi di Bonn che li avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati . si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi . in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte.
Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie e sulla liquidazione di un risarcimento pieno ovvero di un mero indennizzo.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA;
2) respinge le domande attoree verso il CONOMIA E DELLE FINANZE . Controparte_1
DANNI SUBÌTI DALLE VITTIME DEL TERZO REICH Controparte_2
3) compensa le spese legali tra le parti.
pagina 17 di 18 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c comma 3.
Così deciso in data 03 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice
Dott. Marta Cappelluti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. 3° comma la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. Rg: 8799/2023 promossa da:
, Parte_1 con gli Avv.ti Lara Dal Medico e Francesco Lanaro
Attore Contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Convenuto-Contumace
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...] vocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso all'udienza del 08-05-2025 come da note conclusive e repliche.
Esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
pagina 1 di 18 Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche
Letto l'art.281 sexies c.p.c. 3° comma.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione , in qualità di erede conveniva in giudizi il Parte_1 Controparte_3
. Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich e la Repubblica
[...]
federale di Germania al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per deportazione e assoggettamento a lavoro servile, patito da quest'ultimo, ad opera del Reich ovvero CP_2
nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal 9.9.1943 al 16.9.1945 per un totale di 738 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per gli illeciti perpetrati dal Terzo Reich.
Espone l'attore che il sig. successivamente all'8 settembre 1943 veniva prelevato sul fronte Parte_2
greco-albanese a forza da militari appartenenti all'esercito tedesco e trasferito in Germania, dove restava fino al settembre del 1945, quando venne rimpatriato.
Rimaneva contumace la Repubblica Federale Tedesca
La Repubblica italiana si costituiva in giudizio, unitamente al , Controparte_3
, contestando integralmente la domanda formulata dall'attore e sollevando molteplici eccezioni, tra cui la legittimazione passiva dei convenuti e la prescrizione dei reati per cui è causa.
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pagina 2 di 18 Occorre in primo luogo evidenziare , in f a t t o , che gli attori hanno agito dopo l ' entrata in vigore dell'art.43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L.
29 . 06 . 2022 n. 79) istitutiva del relativo Fondo per i l ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra i l 1° settembre 1939 e 1'8 maggio 1945. CP_2
Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico in cui è intervenuta la sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale citata dagli stessi attori .
Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt . 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale -.e 1 della legge 1 7 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, - esclusivamente nella parte i n cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie , ala sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e , per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si badi, degli artt . 2 e 24 Cost..
Più specificamente, in applicazione dei c.d. controlimiti, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela pagina 3 di 18 giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati.
.
In sintesi , per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli art. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona.
Ora, l'introduzione dell'art. . 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo -in espressa "continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263", vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del "ristoro" dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi CP_2
essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica
Federale di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex a r t . 144 c . p . c . ) , ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'"accertamento" e la "liquidazione" dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la "condanna" della Repubblica Federale di Germania – rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c . p . c . - , quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio.) .
pagina 4 di 18 Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della R F G (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art.10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli
Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris - è stata enucleata sin dal
1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati , v. art. 2 par . 1 della Carta delle
Nazioni Unite) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della
Repubblica Federale di Germania.
Rispetto alla domanda di condanna della Repubblica Federale di Germania non v i è quindi giurisdizione del Giudice Italiano.
Ai fini di esaminare nel merito la domanda, è possibile adottare il meccanismo di estensione automatica della domanda attorea nei confronti del intervenuto in via CP_2
autonoma e indipendente in giudizio quale unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria attorea avendo gli attori accettato il contraddittorio con il Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
Contr Quanto alla domanda di pagamento da parte del istituito presso il odierno convenuto, va CP_2 disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo da quest'ultimo sollevata.
In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano.
pagina 5 di 18 Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co. c.p.c.
(Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 . Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del Reich dopo l.8 settembre del 1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell.Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata Contr tempestivamente dal . Fondo vittime del . CP_2
La questione si pone in sintesi nei seguenti termini:
1. se il diritto .risarcitorio. azionato sia o imprescrittibile, come affermato da vasta giurisprudenza di merito e recentemente da numerose pronunce del Tribunale di Venezia;
2. nell'ipotesi negativa, se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947 III co.
c.c. . come afferma C. Cass. III civ. sent. 3642/2024 o quella ordinaria di cui al I comma della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli .ordinari termini di prescrizione. di cui all'art. 43, VI co. d.l. 36/22;
3. quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione c.s. individuato.
Per rispondere al primo punto, gli attori invocano il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex IMI trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili e richiamano C. Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio
2010;App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza,
28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022.
pagina 6 di 18 Cont L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Secondo il MEF - Fondo per le vittime del , tuttavia, l.art. 43 D.L. n. 36/2022 e succ. mod. CP_2
richiama espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che .fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma
1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Ritiene questo Giudice di dover prestare adesione a questa seconda impostazione.
Ed invero, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, dato che il D.L. 36/2022 conferma che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione e dato che tale norma , anche ad ammetterne l'attuale vigenza , non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima e vige il principio di irretroattività delle norme penali di sfavore, ex art. 25, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
La questione della prescrizione dei crimini internazionali non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza n. 5044/2004 della Corte di Cassazione, la questione è stato oggetto di un mero obiter dictum al par. 9, dove si legge quanto segue: .E. ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali
.minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale. (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria 13 ottobre 1993, n. 53). Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella
pagina 7 di 18 violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. Ex art. 40, secondo comma, del
Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla
Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex-Jugoslavia, 10 dicembre 1998, Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell.uomo, 21 novembre 2001, c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle Per_1 in tema di immunità. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni
Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale.
Dalla lettura del suddetto obiter dictum, si evince agevolmente che la Corte di Cassazione non ha affrontato il tema relativo al momento in cui si sarebbe formata siffatta regola di diritto internazionale consuetudinario, né quello della sua eventuale applicabilità a crimini commessi prima della sua formazione.
La sentenza, in effetti, riguardava esclusivamente i profili attinenti alla giurisdizione del Giudice italiano.
I profili di diritto intertemporale acquistano rilevanza nel momento della decisione sul merito, dato che la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. (art. 15 delle disp. sulla legge in generale): regola che . in ambito penale costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, giacché . a norma dell.art. 25, secondo comma, Cost. . .nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Anche il diritto internazionale esclude la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi sorti in epoca successiva alla commissione del fatto (cfr. Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13) ed esclude deroghe a siffatta regola generale, quando venga in rilievo la responsabilità penale degli individui (art. 11, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del Patto internazionale sui pagina 8 di 18 diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), anche quando siano accusati della commissione di gravi crimini internazionali (artt. 22, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015).
Pertanto, occorre valutare, nel caso di specie, non soltanto se si sia formata sul piano del diritto internazionale una norma consuetudinaria che escluda l'applicabilità della prescrizione ai crimini internazionali, ma anche se essa fosse in vigore alla data del fatto.
Ed invero, solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo .Statuto della Corte penale internazionale. (entrato in vigore il 1° luglio 2002), si è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium. La caratteristica dello Statuto . in effetti è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto . pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29) . chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore(art. 24, paragrafo 1).
Concludendo, e sintetizzando, i cc.dd. crimini contro l'umanità costituiscono un istituto di diritto internazionale di conio successivo ai fatti de quibus: come tali sono irrilevanti retroattivamente . se non in aperto contrasto con l'art. 25 Cost. e ingenerale il principio anch'esso invalso pure nel diritto internazionale, dell'irretroattività delle norme penali.
In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e .giurisdizionalizzata. solo dopo che questi erano stati commessi.
Ed invero, se già dopo la Prima guerra mondiale, si era parlato di offese supreme contro la moralità internazionale e l'autorità sacra dei Trattati, in relazione alle gravi azioni commesse dalle truppe del pagina 9 di 18 Kaiser Guglielmo II di Germania, fu solo al termine della Seconda guerra mondiale, che furono individuati beni giuridici condivisi dalla comunità internazionale, la cui tutela avrebbe dovuto superare i confini del singolo ordinamento statale.
La comunità internazionale sentì, infatti, l'esigenza di punire i responsabili di gravi crimini commessi durante il secondo conflitto mondiale e, per la prima volta, si parlò concretamente di crimini internazionali e di responsabilità degli individui che li avevano commessi.
L'occasione fu offerta dai processi di Norimberga e Tokyo, istituiti proprio con la finalità di condannare i criminali nazisti. Tre erano le figure di crimini internazionali previste dagli Statuti dei due Tribunali: i crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l'umanità.
Il loro regime di imprescrittibilità fu peraltro suggellato solo molto tempo dopo, con la Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Conseguentemente la concreta applicazione di questa categoria a condotte anteriori la fine del secondo conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale (anche) del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della
Costituzione e riconosciuto altresì anche a livello internazionale, cfr. Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13; art. 11, paragrafo 2, della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
artt. 22, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015).
Né, all'epoca del fatto illecito, vi era alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale idonea a regolare il regime di prescrizione nei crimini internazionali (nel processo di Norimberga del 1961 venne significativamente applicata la sola normativa interna).
pagina 10 di 18 Proprio in ragione di tale precedente venne stipulata la Convenzione sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottata il 26 novembre 1968 dall'Assemblea generale dell'O.N.U. ed entrata in vigore l.11 novembre 1970. In particolare, l'art. IV della suddetta Convenzione prevede che gli Stati contraenti s'impegnano ad adottare .in conformità con le loro procedure costituzionali. ogni misura legislativa o di altro genere, che sia necessaria per garantire l'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
La Convenzione non è stata sottoscritta dagli Stati del Consiglio d'Europa, atteso che la sua attuazione implicava un'applicazione retroattiva della disciplina della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Tali Stati hanno invero elaborato la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra del 25 gennaio 1974, entrata in vigore il 27 giugno 2003.
Tale convenzione a differenza di quella elaborata in seno alle Nazioni Unite esclude espressamente all'art. 2 l'efficacia retroattiva della disciplina dell'imprescrittibilità prevista dall'art. 1, il quale a sua volta condiziona l'applicazione concreta della disciplina in questione all'adozione delle necessarie misure di diritto interno.
Tuttavia, il citato art. 2 . pur prevedendo la non applicabilità della Convenzione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (paragrafo 1) . consente di applicare il regime della imprescrittibilità anche ai fatti antecedenti per i quali non fosse ancora interamente spirato il termine di prescrizione previsto dal diritto interno (paragrafo 2).
Per questa ragione, tale convenzione è stata ratificata soltanto da nove Stati, tra cui non l'Italia, alla quale, quindi, essa non risulta applicabile.
Solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo .Statuto della Corte penale internazionale., si
è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium.
pagina 11 di 18 La caratteristica dello Statuto , in effetti , è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto . pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29), chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, par. 1).
Proprio l'esclusione di ogni possibile effetto retroattivo delle norme dello Statuto ha consentito alla maggior parte degli Stati della comunità internazionale di ratificare il Trattato di Roma, tra i quali figura anche l'Italia, che vi ha provveduto con la legge 12 luglio 1999, n. 232: lo Statuto è così entrato in vigore il 1° luglio 2002.
Ne consegue che , nel caso di specie, l'applicazione della regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali non può trovare applicazione ratione MP, atteso che la condotta offensiva di cui è rimasto vittima il de cuius si è esaurita nel 1945, quando la regola dell'imprescrittibilità dei crimini in esame non si era ancora formata.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma , pattizia o consuetudinaria , idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c..
Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno.
A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con pagina 12 di 18 decorrenza -. rispettivamente . dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Tra le cause di estinzione diverse dalla prescrizione. viene in considerazione, ai fini del presente decidere, quella di cui all'art. 150 cp: la morte del reo.
Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. e, quindi, nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata (considerato che nel settembre 1945 per essere arruolato nella Wehrmacht occorreva avere almeno 17 anni e dunque essere nati non oltre il 1928).
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma . pattizia o consuetudinaria . idonea a paralizzare l'applicabilità dell.art. 2947, III co., c.c.
Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno.
A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -. rispettivamente . dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
pagina 13 di 18 Tra le cause di estinzione diverse dalla prescrizione. viene in considerazione, ai fini del presente decidere, quella di cui all'art. 150 cp: la morte del reo.
Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell.art. 2947 c.c. e, quindi, nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata (considerato che nel settembre 1945 per essere arruolato nella Wehrmacht occorreva avere almeno 17 anni e dunque essere nati non oltre il 1928).
Nonostante ciò, ha fatto riferimento al III comma dell'art. 2947 c.c. anche la Corte di Cassazione nella recente sentenza 3642/2024 che espressamente evoca il termine di prescrizione dei danni da reato (in questo caso, la riduzione in schiavitù).
Il reato perpetrato nei confronti delle vittime . che fanno spesso riferimento all'adibizione ai lavori forzati, talora senza alcuna retribuzione, già vietati dalla Convenzione dell'Aja 18.10.1907 e poi dalla
Convenzione di Ginevra del 1929 . è stato quello di riduzione in schiavitù, il cui art. 600 cod. pen. . nel testo vigente ratione MP . prevedeva come pena .la reclusione da cinque a quindici anni.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. . nel testo all'epoca vigente . il reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui
è cessata la condotta illecita.
Il termine sarebbe dunque decorso alla data di presentazione della domanda.
Nonostante l'autorevolezza della fonte del riferimento, si ritiene come detto preclusa anche la possibilità di applicare l'art. 2947, comma 3, cod. civ..
In ogni caso, a prescindere dalla prescrittibilità dei reati posti a fondamento della domanda, deve rilevarsi che l'art. 2947, comma 3, secondo cui .se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è
pagina 14 di 18 stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (da intendersi quelle di cui agli artt. 150, 151 e 152 c.p., ovvero la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela) o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi
(cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile..
Nel caso in esame, si può verosimilmente ritenere che i soggetti che materialmente hanno compiuto il reato negli anni 1943-1945 siano nel frattempo deceduti. Ne consegue che la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. (termine di 5 anni) ha avuto decorrenza dalla data del decesso del reo ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata, con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma 3, II parte.
Il tutto attraverso il meccanismo delle presunzioni:
1) al momento temporale in cui i fatti di reato sono avvenuti, nella specie, negli anni1943-1945;
2) alla circostanza secondo cui l'autore materiale del reato, per quanto ignoto, in quanto incardinato nell'esercito tedesco, doveva necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni;
3) gli autori dei fatti, al più tardi, avrebbero ad oggi, oltre novant'anni;
4) l'aspettativa di vita media per un uomo in Germania, ad oggi è di 79 anni.
Appare dunque inevitabile l'individuazione del termine di prescrizione dei diritti risarcitori de quibus in quello quinquennale ex art. 2947, I co. c.c. sia considerando il tenore letterale del co. 6 art. 43 D.L.
36/2022 che evoca gli .ordinari. termini di prescrizione, sia considerato il probabile, sopravvenuto decesso . a ottant'anni di distanza dai fatti di coloro che potrebbero qualificarsene come i responsabili civili.
pagina 15 di 18 Il dies a quo per la decorrenza del c.s. ritenuto termine di prescrizione quinquennale va collocato nel
1962 quando il Governo italiano dette esecuzione agli accordi di prevedendo il diritto ad un ristoro CP_6
che poteva essere azionato giudizialmente.
La circostanza che i presupposti per vedersi accolta in giudizio la relativa domanda sia stata intesa restrittivamente nella prassi applicativa che la circoscrisse ai soli deportati non escludeva la possibilità di ricorrere al Giudice per quanti si ritenessero legittimati alla prestazione de qua oppure invocassero una tutela risarcitoria di diritto comune, non rilevando in senso opposto che potessero ottenere una declaratoria di .infondatezza. . ma non, di .inammissibilità. della loro domanda.
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In ogni caso, nel 2004 la Corte di Cassazione con la sentenza si espresse chiaramente a favore Per_2
della risarcibilità dei danni subiti dagli da tale momento . se non prima, come detto . Parte_3
il relativo diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Questa indicazione trova conforto nella sentenza della Suprema Corte n. 3624/2024, che ha espressamente affermato che il termine prescrizionale decorreva quantomeno dall.11.3.2004, data di deposito di Cass. n. 5044/2004.
Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria . a contenuto patrimoniale o non patrimoniale . per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza CP_2
(iniziative che devono necessariamente avere preceduto le .azioni . non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.. cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta.
Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice . che con l'istituzione del vittime del Terzo Reich lo Stato italiano non abbia CP_2
inteso riconoscere nuove possibilità di ristoro agli IMI dopo il 1961 - 62; piuttosto richiamando pour
pagina 16 di 18 cause la continuità con gli Accordi di Bonn che li avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati . si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi . in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte.
Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie e sulla liquidazione di un risarcimento pieno ovvero di un mero indennizzo.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA;
2) respinge le domande attoree verso il CONOMIA E DELLE FINANZE . Controparte_1
DANNI SUBÌTI DALLE VITTIME DEL TERZO REICH Controparte_2
3) compensa le spese legali tra le parti.
pagina 17 di 18 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c comma 3.
Così deciso in data 03 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice
Dott. Marta Cappelluti
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