Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2758
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Sentenza 3 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia nella persona del Giudice Dott. Marta Cappelluti, riguarda una causa civile promossa da un attore, erede di una vittima del Terzo Reich, contro la Repubblica Federale di Germania e un fondo per il ristoro dei danni subiti. L'attore richiedeva il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla deportazione e dal lavoro forzato subito durante la Seconda Guerra Mondiale. La Repubblica Federale di Germania si è dichiarata contumace, mentre lo Stato italiano ha contestato la legittimazione passiva e la prescrizione della domanda.

Il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania, evidenziando che la normativa vigente, in particolare l'art. 43 del D.L. 36/2022, ha stabilito che lo Stato italiano è l'unico soggetto legittimato a rispondere per i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra. Tuttavia, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal fondo, ritenendo che il diritto al risarcimento fosse prescritto, in quanto non era stata dimostrata l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. La sentenza ha quindi respinto le domande attoree, compensando le spese legali tra le parti, e ha assorbito ulteriori questioni non trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2758
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 2758
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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