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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4318 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: condanna al pagamento di somme di denaro
TRA
, già già (P.IVA ), Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore Dr rappresentata e difesa dall' avv. Loredana Basile, Controparte_2
giusta procura in atti
-ATTRICE-
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA E CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to Controparte_3 P.IVA_2
in Bracigliano (SA)
- CONVENUTO–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato sul presupposto di essere cessionaria dei Parte_1
crediti portati dalle fatture cedute da RA OM PA (con atti di cessione Rep. 40226 del 1/7/22 notificato il 6/7/22 e Rep. 39745 del 4/4/22 notificato il 9/4/22) e da (con atto di cessione Pt_2
Rep. 70842 del 2/8/21 notificato il 6/8/21), chiedeva la condanna del al Controparte_3 pagamento della somma complessiva di € 66.837,48, oltre interessi moratori e anatocistici.
Il sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_3
All' udienza del 11.06.2025, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini.
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La domanda di adempimento così come formulata da parte attrice non può trovare accoglimento. Appare utile premettere il richiamo del pacifico principio di diritto secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie parte attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del convenuto al CP_3
pagamento del credito portato dalle fatture suddette. A fondamento della sua domanda, tuttavia, ha depositato in atti esclusivamente le fatture.
Sennonché, è ben noto che la fattura commerciale di per sé sola, attesa la sua formazione unilaterale, non dimostra il credito. Inoltre, manca in atti la produzione del contratto, attestante le condizioni di fornitura oltre che, a monte, è atto indispensabile alla prova del rapporto contrattuale instaurato con la Pubblica Amministrazione.
Infatti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Sicché il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (v., e.g, Cass., n. 20033/2016). Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass., n. 12316/2015).
Vero è che parte attrice ha invocato l'applicabilità nel caso di specie del regime di salvaguardia e quindi la asserita non indispensabilità di un contratto scritto.
Infatti, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. 3 agosto
2007, n. 125 - da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali — tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici. In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la P.A., il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, ed agevolando “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di traPArenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla costituzionale;
principi che rendono a ben vedere inconfigurabile (...) la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso”
(così Cass., 21477/2013).
Nel caso di specie non ha dato prova della stipula di un contratto e non ha Controparte_1 neanche allegato alcuna documentazione idonea a dimostrare l'entità dei consumi a cui si riferiscono le fatture, per cui la domanda relativa al pagamento delle fatture cedute non può trovare accoglimento.
Nulla quanto alle spese di lite, attesa la contumacia del convenuto. CP_3
P.Q.M
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2) Rigetta la domanda;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo