Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 marzo 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2009 |
Commentari • 68
- 1. Testo Unico imposta di registrohttps://www.studiocataldi.it/
Raccolta Normativa DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Ultimo aggiornamento gennaio 2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2022, n. 22281Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9753-2016 proposto da: OR ER, OR NA, OR MA CARMELA, OR SALVATORE, OR ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso Civile Sent. Sez. U Num. 22281 Anno 2022 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 14/07/2022 Ric. 2016 n. 09753 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANNA FOGGETTI e DANIELE CHIBBARO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - contro …Leggi di più...
- cartella di pagamento·
- riscossione·
- sussistenza·
- conseguenze·
- fondamento·
- limiti e condizioni·
- obbligo di motivazione·
- specificazione del saggio applicato·
- atto impositivo·
- difetto di motivazione relativo agli accessori·
- interessi per ritardato pagamento.·
- pretesa di interessi contestuale al debito d'imposta·
- necessità·
- esclusione·
- invalidità parziale
Versioni del testo
- Art. 1.
Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto. (1) (2) (3) (4) (5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO(1)
La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto". --------------- AGGIORNAMENTO(2)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti
nella misura del 6 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(4)
La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall' art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010". - Art. 2.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo e' divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni. - Art. 3.
In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.