Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 marzo 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2009 |
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- 1. Riflessioni sulla sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22281/2022 in tema di motivazione degli interessi nella cartella di pagamento: un arretramento sul…Rossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Rossella Miceli Sommario: 1. Premessa - 2. Il caso di specie e la ricostruzione del quadro normativo nella prospettiva delle Sezioni Unite - 3. Le argomentazioni delle Sezioni Unite in ordine all'ampiezza della motivazione della cartella esattoriale in tema di interessi – 3.1. La motivazione della cartella di pagamento per gli interessi mai prima determinati e pretesi dal Fisco – 3.2. La motivazione della cartella di pagamento per gli interessi già richiesti con un precedente atto prodromico – 4. Il principio di diritto delle Sezioni Unite e considerazioni critiche – 4.1. La motivazione della cartella esattoriale quale risultante del buon andamento ed efficienza dell'agire …
Leggi di più… - 2. Testo Unico imposta di registrohttps://www.studiocataldi.it/
Raccolta Normativa DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Ultimo aggiornamento gennaio 2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 …
Leggi di più… - 3. La motivazione della cartella di pagamento sugli interessi e il valore dell’effettività giuridicaRossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Rossella Miceli Sommario: 1. Premessa - 2. La motivazione della cartella di pagamento nella fase di riscossione coattiva dei tributi - 3. Il calcolo degli interessi nella procedura di riscossione tributaria - 4. Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione della cartella applicato agli interessi - 5. Le questioni poste dalla pronuncia in commento - 6. La necessità di una interpretazione conforme al principio di effettività da parte delle Sezioni Unite - 7. La motivazione degli interessi nel caso di specie - 8. Conclusioni. 1. Premessa Con l'ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha …
Leggi di più… - 4. Riflessioni sulla sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22281/2022 in tema di motivazione degli interessi nella cartella di pagamento: un arretramento sul…Rossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 13/11/2024, n. 6894Provvedimento: Sentenza n. 6894/2024 Depositato il 13/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 17/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LO DO IO, Presidente COLAIUDA SERAFINO, Relatore DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice in data 17/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2981/2023 depositato il 31/05/2023 proposto da Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Milano - Via Freguglia 1 20100 Milano MI …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 23/06/2025, n. 5472Provvedimento: Sentenza n. 5472/2025 Depositato il 23/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica: TO RE, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3867/2024 depositato il 02/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 23/01/2025, n. 899Provvedimento: Sentenza n. 899/2025 Depositato il 23/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RISPOLI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1872/2024 depositato il 31/01/2024 proposto da Centro Edil Cerreto Snc Di SU RI …Leggi di più...
- art. 26 DPR 602/1973·
- art. 60 DPR 600/1973·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 08/07/2024, n. 4565Provvedimento: Sentenza n. 4565/2024 Depositato il 08/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 17/06/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: LENTINI NN IA, Presidente TORNATORE GIOACCHINO, Relatore D'URSO IA TERESA, Giudice in data 17/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2754/2023 depositato il 22/05/2023 proposto da Ricorrente_1 Di Nominativo_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed …Leggi di più...
- giudicato·
- ottemperanza·
- art. 70 d.lgs. 546/1992·
- rimborso IVA·
- spese di lite·
- silenzio-rifiuto·
- interessi su rimborso·
- condanna alle spese·
- commissario ad acta·
- cessata materia del contendere
Versioni del testo
- Art. 1.
Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto. (1) (2) (3) (4) (5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO(1)
La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto". --------------- AGGIORNAMENTO(2)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti
nella misura del 6 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(4)
La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall' art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010". - Art. 2.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo e' divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni. - Art. 3.
In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.