Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 marzo 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2009 |
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- 1. Riflessioni sulla sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22281/2022 in tema di motivazione degli interessi nella cartella di pagamento: un arretramento sul…Rossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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di Rossella Miceli Sommario: 1. Premessa - 2. La motivazione della cartella di pagamento nella fase di riscossione coattiva dei tributi - 3. Il calcolo degli interessi nella procedura di riscossione tributaria - 4. Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione della cartella applicato agli interessi - 5. Le questioni poste dalla pronuncia in commento - 6. La necessità di una interpretazione conforme al principio di effettività da parte delle Sezioni Unite - 7. La motivazione degli interessi nel caso di specie - 8. Conclusioni. 1. Premessa Con l'ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha …
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Raccolta Normativa DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Ultimo aggiornamento gennaio 2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 …
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Giurisprudenza • +500
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 18/11/2024, n. 8280Provvedimento: Sentenza n. 8280/2024 Depositato il 18/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica: LOPES AN, Giudice monocratico in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 5471/2023 depositato il 27/07/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Catania Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 terzi chiamati in causa Comune di Paterno' - …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 325Provvedimento: Sentenza n. 325/2025 Depositato il 22/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: GALLI FRANCESCO, Presidente MISITI VITTORIO, Relatore MANCINI FRANCESCO, Giudice in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 780/2024 depositato il 02/07/2024 proposto da Comune di Castrocielo - Via Vittorio Veneto 5 03030 Castrocielo FR Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da …Leggi di più...
- difetto di motivazione·
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- controllo automatizzato art. 36-bis DPR 600/1973
Versioni del testo
- Art. 1.
Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto. (1) (2) (3) (4) (5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO(1)
La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto". --------------- AGGIORNAMENTO(2)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti
nella misura del 6 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(4)
La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall' art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010". - Art. 2.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo e' divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni. - Art. 3.
In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.