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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6453/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 6453/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Antonietta Foscolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donato
Menza, sito in San Gregorio Magno (SA), alla via Enrico Berlinguer n.10;
ATTORE
E
“ , in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notaio del 18.12.2014, rep. n. 186905, dall'avv. Giampaolo Per_1
Greco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Gen. A. Amendola n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 4/12/2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del 21/11/2024; per
, la nota del 2/12/2024;), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Controparte_1
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 4.7.2017, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno la , quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al fine di conseguire il risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data
12.12.2014, in Colliano (SA), alla via Cantarelli. Ed invero, l'odierno attore esponeva che in tali circostanze, mentre percorreva la via Cantarelli alla guida del motocross tipo Suzuki da competizione con telaio n. JKSKX250NPA0058, veniva impattato da un'autovettura di colore bianco non identificata, la quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso, rientrava nella corsia di sua pertinenza finendo per urtare con il veicolo condotto dal sig.
. Pt_1
In conseguenza del sinistro, il motociclo condotto dall'attore rovinava contro il marciapiede e il sig.
riportava gravissime lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. di Pt_1
Oliveto CI, ove veniva ricoverato presso il reparto di anestesia e rianimazione, con una prescrizione di 40 giorni di riposo.
Ancora, evidenziava di aver riportato un danno biologico permanente nella misura del 35%, così come accertato dalla consulenza medica di parte, nonché un' I.T.T. in 40 giorni, ed una I.T.P. in giorni
30 al 50%.
Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente alla condotta del conducente del veicolo non identificato, l'odierno attore rappresentava che non era stato possibile dirimere bonariamente la vertenza, nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inviata in data 8.1.2016, e in data 27.7.2016.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata e, per l'effetto, instava per la condanna della nella qualità indicata, all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni patiti, quantificati nella somma di € 281.697,58, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.2017, si costituiva in giudizio la
, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri Controparte_3
a carico del F.G.V.S., eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 163 e ss. c.c.: sul punto, evidenziava che l'attore non avesse precisato la natura e l'entità delle lesioni fisiche asserite.
Ancora, sempre in via pregiudiziale, eccepiva l'improponibilità della domanda in quanto carente dei requisiti previsti dagli artt. 145, 148, e 287, d.lgs n. 209/2005.
Nel merito, contestava l'avversa domanda per la mancata prova dei presupposti richiesti dall'art. 283 comma I, d.lgs n. 209/2005, in particolare rilevando che il motocross condotto dal sig. non Pt_1
fosse omologato per la circolazione su strada pubblica, pertanto dovendosi accertare un concorso colposo nella causazione del sinistro. Contestando anche il quantum debeatur, concludeva instando per il rigetto della domanda in quanto improponibile, inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, e in subordine, nel caso di soccombenza instava per la condanna al risarcimento entro i limiti previsti dall'art 128 Cod. ass., con vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e svolta l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 4.12.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 13.12.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte dell'odierno ente convenuto.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn.
2), 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui gli stessi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotte da parte convenuta.
Ed invero, occorre rilevare come risulti sufficientemente precisato il titolo ed il petitum delle richieste formulate per conto dell'attore.
D'altro canto, l'analitica difesa esplicata dall'ente convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e nel corso del giudizio, lascia presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del proprio diritto di difesa.
Tanto premesso, risulta altresì riscontrata la condizione di proponibilità della domanda di pagamento, avendo parte attrice assolto all'onere di inoltro della richiesta di risarcimento del danno mediante lettera raccomandata inviata all'impresa designata, con inoltro di copia alla NS (cfr. docc. nn.
2) e 3) della produzione di parte attrice, inoltrata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento datati 18.1.2016,).
La diffida risulta inoltre senz'altro sufficientemente precisa ed idonea ad assolvere alla condizione di proponibilità di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148, III comma d.lgs. n. 209/2005, risultando al riguardo adeguatamente precisati i dati identificativi delle parti in causa, oltre che sufficientemente ricostruita la dinamica del sinistro. Inoltre, era ivi indicata l'allegazione della documentazione medica meglio descritta in quella sede, oltre che la copia della querela prodotta in atti.
L'attore ha così fornito la prova di avere tempestivamente adempiuto alle formalità di cui all'articolo
287 d.lgs. n. 209/2005, allegando alla produzione di parte la richiesta di risarcimento dei danni inviata ad entrambi gli enti predetti oltre sessanta giorni prima della instaurazione del presente giudizio.
A fronte di tali elementi di prova, non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini la documentazione così trasmessa non avrebbe consentito una completa ed adeguata valutazione della fattispecie concreta da parte del predetto ente assicurativo. Ed invero, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale è tenuta ad inviare all'assicuratore del responsabile è idonea a produrre i suoi effetti in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. Civ. Sez. VI, 30/09/2016, n. 19354). Né, a fronte dell'inoltro di tale nota, risultavano in alcun modo richieste eventuali integrazioni nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della doglianza così genericamente formulata per conto di parte convenuta.
Tanto premesso, non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti della , quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. in regione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, depone in termini inequivocabili circa il fatto che l'odierno attore aveva formulato l'azione prevista dal dall'art. 283, I comma lett. a) e 287 del d.lgs. n. 209/2005.
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, c.c. in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, giacché l'obbligazione risarcitoria gravante sull'impresa designata per la liquidazione dei danni si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n.
22336).
Ed è proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche che dovranno valutarsi gli elementi di prova emersi in atti.
Più in particolare, deve rilevarsi come non risulti adeguatamente provata la dinamica del sinistro come prospettata da parte dell'odierno attore.
Va anzitutto richiamata in questa sede l'ordinanza del 7.1.2019, con cui veniva autorizzato l'ente convenuto alla rimessione in termini ai fini del deposito di copia degli atti attinenti al procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e recante R.G.
13027/2015/44, oggetto di decreto di archiviazione in data 19.3.2016.
Deve invero senz'altro recepirsi in questa sede la motivazione del predetto provvedimento.
Sotto tale profilo, inoltre, tale documentazione risulta senz'altro utilizzabile, rilevando quale prova atipica nel caso di specie (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 1.2.2023, n. 2947).
Ebbene, dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Colliano (SA) n. 31/7-4-2014 di prot., risultano documentate le attività di indagine svolte in relazione al sinistro per cui è causa.
Più in particolare, era ivi evidenziato che alle ore 13:51 del 12.12.2014 sopraggiungeva a via
Cantarelli di Colliano (SA) il personale del 118, allertato telefonicamente intorno alle ore 13:46, perché era stata segnalata la presenza di un ragazzo coinvolto in una caduta dalla moto: si trattava dell'odierno attore, il quale giaceva sull'asfalto in posizione prona, che veniva così soccorso e ricoverato presso il P.O. di Oliveto CI (SA). I Carabinieri, avvisati alle ore 17:00 provvedevano ad effettuare gli accertamenti necessari. Più in particolare, provvedevano ad escutere l'attore a sommarie informazioni presso il reparto di rianimazione di quel nosocomio: in quella circostanza, l'attore riferiva di non ricordare nulla dell'accaduto e addirittura collocava la verificazione del sinistro all'interno di un terreno agricolo di proprietà di ubicata alla via Cantarelli n. 4. Parte_2
Veniva escusso in sede di indagini preliminari anche il dott. , quale medico giunto Persona_2
a bordo dell'ambulanza, il quale confermava che, una volta giunto sul posto, rinveniva la presenza di varie persone, oltre a quella del paziente, il quale giaceva prono con una grande ferita lacero- contusa a livello della regione sopracciliare destra sino alla regione tempo-occipitale. Ricordava che nei pressi del luogo del sinistro non vi era alcuna moto, né tantomeno era stato rinvenuto il casco.
Veniva escussa pure la sig.ra , madre dell'attore, che in quella sede riferiva di essersi Testimone_1
recata sul luogo del sinistro a seguito di chiamata del nipote , che le aveva riferito Testimone_2 che l'attore era caduto con la moto vicino casa della nonna. Ricordava che suo figlio versava in un
“lago di sangue” che gli fuoriusciva dal cranio;
nelle vicinanze vi era anche la motocicletta del figlio e precisava che “non vi era alcun altro veicolo coinvolto nell'accaduto”. Non era in grado però di riferire su chi avesse rimosso la motocicletta;
confermava che il figlio non indossava il casco protettivo. Inoltre, precisava di non aver notato, “anzi, non vi erano frammenti di altri veicoli” e che
“sicuramente nell'occorso non vi sono state responsabilità di terzi, poiché non ho trovato alcun altro veicolo danneggiato in loco”.
I Carabinieri accertavano inoltre che il motociclo Kawasaki 250 cc era sprovvisto di targa e veniva rinvenuto sotto una tettoia all'interno del cortile retrostante l'abitazione della nonna dell'attore, che si trovava nei pressi dei luoghi del sinistro. Il veicolo presentava “evidenti graffi lungo il lato destro, in particolar modo a carico della , del fianchetto in plastica posteriore, del parafango Pt_3 anteriore. La manopola dell'acceleratore si presenta danneggiata all'estremità, così come la leva del freno anteriore che risulta spezzata. Tutti i citati danni riscontrati a carico esclusivamente della fiancata destra del motociclo erano verosimilmente compatibili con l'impatto sull'asfalto ed un successivo scivolamento su di esso. Sul motociclo non si riscontravano ulteriori danni causati da eventuale impatto con altri veicoli e/o con motoveicoli”.
Il giorno successivo si procedeva al sopralluogo con la luce diurna e si rilevava che la strada interessata dal sinistro si innestava a monte nell'incrocio tra la via Cardone ed il viale Terlizzi, mentre a valle lungo la via Vignali. Lungo la via Cantarelli non si rinvenivano chiazze ematiche.
In data 18.12.2014, l'attore veniva nuovamente escusso presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Oliveto CI (SA). In quella sede riferiva che “verso le ore 13:30 circa del
12.12.2014 uscivo da casa mia a bordo della mia motocicletta da cross. Appena imboccato il rettilineo ubicato a poche decine di metri dalla mia abitazione, per cause che ancora non mi riesco
a spiegare, cadevo per terra improvvisamente. Di quanto accadutomi ho ricordi molto vaghi, ma ricordo che non sono stato urtato da alcun veicolo, né a mia volta ho sbattuto contro alcun ostacolo.
Le cause della mia improvvisa caduta potrebbero essere riconducibili ad un malore”.
Veniva poi escussa anche altra persona in grado di riferire sui fatti, , il quale riferiva Testimone_3
di essere passato a piedi intorno alle ore 13:40 del 12.12.2014 lungo la via Cardone;
notava che lungo la via sottostante vi era un ragazzo che giaceva prono vicino ad una motocicletta. La moto aveva la ruota anteriore rivolta verso la via Cantarelli e quella posteriore verso la via Cardone. Il motociclo era poggiato al suolo con la fiancata destra. Il ragazzo non indossava il casco protettivo e sanguinava copiosamente dalla testa;
chiedeva immediatamente aiuto presso la casa della nonna, che conosceva.
Subito dopo, i familiari dell'attore sopraggiungevano in strada e chiamavano l'autoambulanza che giungeva sul luogo dopo alcuni minuti. Precisava, inoltre: “Non ho notato alcuna autovettura dileguarsi, né vi erano sul luogo del rinvenimento, veicoli incidentati o frammenti degli stessi abbandonati per terra. Aggiungo che nel mentre mi recavo sul posto, non ho visto, né udito alcun veicolo allontanarsi dal corpo di , in nessuna direzione”. Parte_1
Concludevano i Carabinieri nel senso che “appare evidente che nell'evento in parola non vi siano state responsabilità di persone terze, ma sia da imputare ad un improvviso malore che ha colpito
mentre si trovava a bordo del suo motociclo, peraltro senza indossare il casco Parte_1 protettivo”.
escusso quale testimone nel presente giudizio, dichiarava di conoscere l'attore: il giorno Tes_4
del sinistro era stato infatti invitato a pranzo presso l'abitazione di quest'ultimo. Infatti, era a bordo di un'auto preceduta dalla motocicletta su cui era a bordo l'odierno attore. Sull'auto vi era anche il sig. Il teste rilevava che dietro la sua automobile vi era un'altra auto di colore Persona_3
bianco, probabilmente una Golf. Ad un certo punto, tale veicolo avrebbe sorpassato l'auto che il teste stava guidando e, nel rientrare in corsia, dopo il sorpasso, andava ad impattare con la sua parte destra contro la ruota posteriore del motociclo. L'auto si allontanava ed il suo conducente non si fermava a prestare soccorso;
il sig. e il sig. scendevano quindi dall'auto per prestare soccorso al Pt_2 Per_3 malcapitato;
dopo circa venti minuti sopraggiungeva l'ambulanza, che non era stata allertata dal teste.
Il sinistro si verificava proprio nei pressi dell'abitazione dell'attore, intorno alle ore 13:40-45. Il sig.
, cadendo con il motociclo, andava a sbattere sul marciapiede e non indossava il casco. Pt_1
dichiarava di essere a bordo del veicolo condotto dal sig. stavano andando Persona_3 Pt_2
insieme a casa dell'attore. Confermava che, ad un certo punto, un'auto di colore bianco, forse una
Golf, aveva sorpassato il veicolo su cui era a bordo;
nel rientrare sulla corsia di competenza, urtava la moto condotta dall'attore. Cionondimeno, pur trattandosi di “una cosa veramente fulminea”, ricordava che l'auto aveva impattato la moto sulla parte posteriore. Non era però in grado di ricordare con quale parte l'auto avesse impattato la moto. Il motociclo sbandava;
il conducente dello stesso, successivamente, cadeva in terra, in parte sulla sede stradale, in parte sul marciapiede. L'attore non indossava il casco. Né il sig. né tantomeno il sig. avevano provveduto ad allertare i Per_3 Pt_2
soccorsi, che venivano chiamati da altre persone.
Il sig. , quando si riprese, non era in grado di ricordare la dinamica del sinistro, ma ricordava Pt_1 soltanto di una “cosa bianca” che lo aveva superato. Il sinistro si verificava nel punto in cui la strada era rettilinea;
il conducente dell'auto fuggiva e non era stato possibile identificarlo, in quanto l'auto era arrivata all'incrocio e aveva preso il troncone di strada in discesa. Il motociclo viaggiava al centro della corsia, spostato verso il margine destro.
, madre dell'attore, dichiarava di non aver assistito al sinistro, essendo sopraggiunta Testimone_1 solo successivamente, a seguito dell'allarme del nipote , a sua volta allertato da altre Testimone_2
persone.
Aveva rinvenuto il figlio “tutto insanguinato a terra, in parte sulla strada ed in parte sul marciapiede”. Aveva atteso l'arrivo dell'ambulanza per poi andare in ospedale con lo stesso.
A dire della sig.ra , inoltre, il figlio dichiarava di non ricordare cosa fosse successo. In sala Tes_1
di rianimazione, invece, la teste riferiva che il figlio aveva dichiarato di aver visto un'auto. Precisava di essere a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate dal figlio ai Carabinieri, e che il figlio nell'immediatezza del sinistro era molto confuso;
nei giorni successivi, quando si riprendeva, il figlio dichiarava di non ricordare la dinamica dell'incidente.
sostanzialmente ribadiva le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Colliano. Ricordava Testimone_3
che quando arrivò sul posto, vi erano in loco già altre tre o quattro persone. Confermava che mentre passava da via Cardone a via Cantarelli, non aveva visto passare alcuna autovettura. Precisava che se vi fosse stata un'autovettura che avrebbe proseguito in direzione della casa del sig. , Pt_1
sicuramente non sarebbe stato in grado di vederla, perché lungo la strada vi era un dosso e non era possibile vedere dalla sua postazione aldilà del dosso. Tra i presenti sul luogo del sinistro vi era anche
Tes_4
Lo stesso attore, escusso in sede di libero interrogatorio, riferiva che l'apparente contrasto tra la tesi sostenuta in sede di citazione e le sue dichiarazioni rese ai Carabinieri in data 12.12.2014 e in data
18.12.2014 era da ricondurre alle ragioni che seguono. Infatti, aveva rilasciato tali dichiarazioni perché “in quel momento io ero isolato in sala rianimazione, non vedevo nessuno se non gli infermieri, non vedevo nemmeno i miei genitori e non mi ricordavo niente. I Carabinieri mi dicevano
“non è che ha avuto un malore?” Ed io a questo punto, per togliermeli davanti, dicevo così e li assecondavo”. Era rimasto in ospedale per circa un mese tra Oliveto CI e Napoli;
soltanto quando era tornato a casa intorno alla metà di gennaio del 2015, riusciva a recuperare un po' di lucidità e, parlando con gli amici che erano andati a trovarlo, tra cui e cominciava a ricordare ciò Tes_4 Persona_3
che aveva fatto il giorno del sinistro.
Ricordava di aver detto ai Carabinieri il 12.12.2014 che si ricordava di una “cosa bianca” che gli era passata davanti al momento dell'incidente. Parlando con i signori e questi gli avevano Pt_2 Per_3
ripetuto più volte di come fosse accaduto il sinistro, giacché, al momento dello stesso, lo seguivano a bordo della loro autovettura, perché sarebbero dovuti andare a mangiare tutti insieme. Soltanto dopo aver parlato con loro, l'attore era riuscito a ricordare come fosse accaduto il sinistro. Ricordava di essere stato urtato sulla parte posteriore del motociclo da un veicolo che proveniva da tergo. Non aveva pensato di ritornare dai Carabinieri per riferire di aver ricordato la dinamica del sinistro.
Sulla scorta di tali elementi di prova, deve evidenziarsi quanto segue.
Anzitutto, deve senz'altro evidenziarsi l'obiettiva genericità della ricostruzione del sinistro per cui è causa da parte dei testi e aldilà del fatto che il teste nemmeno era in grado di Pt_2 Per_3 Per_3
puntualizzare con quale parte il veicolo di colore bianco avesse impattato il motociclo, nessuno dei testi riusciva a fornire una puntuale dinamica della modalità della caduta dell'attore dal motociclo.
Alcun preciso riscontro veniva invero offerto in merito all'andatura dei veicoli presenti in loco, né tantomeno con riguardo alle modalità della caduta dal motociclo dell'attore. Si è infatti avuto modo di rilevare che l'attore era stato rinvenuto “tutto insanguinato a terra, in parte sulla strada ed in parte sul marciapiede”: nonostante tale peculiare posizionamento del corpo dell'attore, non veniva dedotta alcuna descrizione delle modalità della caduta, né veniva fornita alcuna ragionevole spiegazione in merito ad un tale posizionamento dello stesso.
Ancora, pur rilevando il teste che sul luogo del sinistro aveva rinvenuto anche il sig. Tes_3 Pt_2
deve evidenziarsi che lo stesso, ribadendo quanto già dichiarato in sede di escussione a sommarie informazioni testimoniali, non aveva notato alcuna autovettura dileguarsi.
Anche se il teste precisava che non sarebbe stato per lui possibile, dalla sua posizione, verificare l'effettiva presenza dell'auto, tenuto conto della conformazione della strada, lo stesso aveva dichiarato ai Carabinieri di non aver nemmeno udito alcun veicolo allontanarsi dal luogo del sinistro.
Trattasi di un significativo riscontro, avuto riguardo al fatto che la strada in esame fosse lunga circa cento metri, ed è quindi ragionevole ritenere che, considerata l'entità e la portata del sinistro e del presumibile impatto correlato, laddove fosse si fosse effettivamente verificato un urto con un altro veicolo, sarebbe stato possibile ascoltare rumori e/o altri suoni direttamente riconducibili all'incidente. D'altro canto, deve pure evidenziarsi l'obiettiva irragionevolezza della condotta posta in essere dai testi e Pt_2 Per_3
Ebbene, ad ammettere che gli stessi testi avessero effettivamente assistito al sinistro nelle modalità da essi descritti, non è in alcun modo dato rilevare per quale ragione gli stessi non avessero immediatamente rilasciato dichiarazioni ai Carabinieri che stavano indagando sui fatti oggetto di causa.
Tra l'altro, la stessa madre dell'attore aveva dichiarato ai Carabinieri, alle ore 19:00, e cioè a circa cinque ore dal sinistro, che “sicuramente nell'occorso non vi sono state responsabilità di terzi, poiché non ho trovato altro veicolo danneggiato in loco”.
In altre parole, giacché entrambi i testi erano, a loro dire, presenti sul luogo, risulta davvero poco credibile la circostanza che gli stessi non avessero detto alcunché alla madre della vittima sinistro, nonostante fossero a conoscenza di significativi dettagli in ordine alla dinamica dello stesso.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto dell'obiettiva gravità delle condizioni della vittima, che veniva ricoverata in codice rosso in prognosi riservata: la madre era infatti presente sul luogo del sinistro e non appare credibile che gli stessi testi, negli attimi immediatamente successivi all'impatto, non avessero rivelato alla stessa la dinamica dell'incidente.
Davvero ingiustificabile risulterebbe pertanto la condotta posta in essere da parte di tali testi, i quali, tra l'altro, nonostante la gravità del sinistro cui avevano appena assistito, non avevano nemmeno provveduto ad allertare l'ambulanza.
Ancora, ad ulteriore riprova dell'obiettiva inattendibilità degli stessi, deve pure rilevarsi che sui luoghi del sinistro non venivano rinvenuti frammenti riferibili ad altre vetture;
anche i danni riscontrati sul motociclo apparivano sostanzialmente riconducibili alla sola caduta del motociclo e non erano stati rinvenuti segni riconducibili ad eventuali urti con altro veicolo.
Parimenti poco attendibili risultano le dichiarazioni rese dalla sig.ra . Tes_1
Aldilà del fatto che la teste era la madre dell'attore, appare evidente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede testimoniale rispetto a quanto invece riferito ai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro.
Se infatti in sede di sommarie informazioni chiariva che non sussistevano, a suo dire, elementi per riscontrare la responsabilità di terzi, invece, in sede di testimonianza rilevava che il figlio, in rianimazione “diceva sempre che aveva visto una macchina”.
Del tutto generica risulta la spiegazione offerta in relazione a tale contraddizione, e cioè che, a suo dire, il figlio, nell'immediatezza del sinistro, era molto confuso.
Si è infatti avuto modo di rilevare che lo stesso attore aveva dichiarato ai Carabinieri, la sera stessa del sinistro, di non ricordare assolutamente nulla;
sei giorni dopo, invece, dichiarava che stava uscendo di casa a bordo della sua motocicletta ed era appena entrato sul rettilineo, quando era caduto improvvisamente. Pur avendo ricordi molto vaghi, precisava di non essere stato urtato da alcun veicolo e che probabilmente la causa era da ricondurre ad un malore.
Sotto tale profilo, deve pertanto evidenziarsi tale contraddittorietà, che deve evidentemente risolversi per la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste ai Carabinieri, nelle immediatezze del sinistro.
Del tutto contraddittorie risultano pure le dichiarazioni rese dall'attore in sede di libero interrogatorio.
Appare davvero irragionevole ritenere che lo stesso avrebbe rilasciato le predette dichiarazioni ai
Carabinieri, soltanto perché “era isolato in sala rianimazione”.
Ed infatti, soprattutto le dichiarazioni rilasciate in data 18.12.2014 risultavano tendenzialmente puntuali con riguardo alla descrizione di quanto accaduto negli attimi precedenti rispetto alla caduta, oltre che in relazione alla precisazione che lo stesso attore non era stato affatto urtato da alcun veicolo.
Sicché, non appare obiettivamente riscontrato lo stato di confusione pure prospettato dalla parte;
del tutto irragionevole, tra l'altro, risulta la spiegazione fornita dal teste, in relazione alla quale avrebbe rilasciato tali dichiarazioni “per togliersi davanti” i Carabinieri.
Non è infatti dato comprendere per quale ragione la presenza dei Carabinieri avrebbe dovuto configurare una situazione di difficoltà per l'attore, né tantomeno perché lo stesso sig. non Pt_1
avrebbe dovuto in quella sede fornire elementi utili alle indagini per rintracciare il responsabile del tamponamento.
Parimenti inattendibile deve ritenersi la dichiarazione dello stesso attore, secondo cui il 12.12.2014 avrebbe detto ai Carabinieri di ricordarsi “di questa cosa bianca che mi passava davanti”.
Dal verbale dei Carabinieri del 12.12.2014, infatti, non è in alcun modo riportata tale dichiarazione;
né, in assenza di specifiche e puntuali contestazioni sul punto, risultano dedotti significativi elementi da cui poter inferire l'incompletezza di tale verbale.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto che l'attore era risultato silente sul punto non solo con riguardo al primo accesso dei Carabinieri, ma anche in sede di secondo incontro: in altre parole, appare irragionevole ritenere che il medesimo sig. non avesse riferito nulla in merito ad un particolare Pt_1 che, per contro, avrebbe senz'altro potuto indirizzare diversamente le indagini.
Analogamente a dirsi con riguardo alla circostanza che solo successivamente, quando cioè l'attore avrebbe recuperato lucidità, lo stesso sarebbe riuscito a ricordare con esattezza la vicenda del sinistro, parlando con i suoi amici e Pt_2 Per_3
Da un lato, non è possibile ritenere che di tali circostanze l'attore avrebbe preso coscienza soltanto in epoca prossima al deposito della querela, datata 25.2.2015 e cioè ad oltre tre mesi dal sinistro. Come si è avuto modo di rilevare in precedenza, infatti, era ragionevole attendersi, piuttosto, che i testi e avessero immediatamente informato la famiglia dell'attore ed i Carabinieri in Pt_2 Per_3
merito a quanto da essi accertato. Tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che non era stato rinvenuto alcun testimone oculare della dinamica del sinistro e che sicuramente il loro contributo probatorio avrebbe avuto una significativa utilità per le indagini.
Per altro verso, nemmeno è stata fornita una ragionevole spiegazione alternativa alle plurime contraddittorietà così evidenziate in precedenza. Tra l'altro, se la madre rilevava che il figlio, quando era ricoverato in Rianimazione, continuava a parlare della presenza di una macchina bianca, per contro, il medesimo attore precisava di aver parlato di una “cosa bianca” ai Carabinieri soltanto in sede di escussione del 12.12.2014 e di aver ricordato l'esatta dinamica soltanto quando era ritornato a casa, parlando con gli amici.
Ancora, nemmeno in sede di escussione del 18.12.2014 veniva fatto dall'attore alcun riferimento alla circostanza che dovesse incontrarsi con gli amici per pranzare insieme a casa sua;
anzi, come si è avuto modo di rilevare, lo stesso dichiarava di essere appena uscito di casa con il motociclo per immettersi sul rettilineo.
Alcun dubbio, pertanto, può porsi in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni dell'attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116, II comma e 117 c.p.c.
La genericità e contraddittorietà di tali riscontri probatori, pertanto, depongono in termini univoci e concordanti circa l'obiettiva inattendibilità delle dichiarazioni rese da parte dei testi e Pt_2 Per_3
. Tes_1
Ne consegue, pertanto che, in assenza di significativi elementi di prova di segno contrario volti a dare una ragionevole ed accettabile spiegazione alternativa a tali criticità, non è provato che il sinistro per cui è causa si sia verificato a causa del tamponamento da parte di un veicolo il cui conducente non è risultato identificato.
Per quanto di interesse in questa sede, invero, gli elementi di prova in atti depongono piuttosto per il fatto che il sinistro fosse imputabile esclusivamente al medesimo attore, non risultando riscontrato il coinvolgimento nell'incidente di altri veicoli.
Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente ed anche a voler prescindere, a tutto voler concedere, dalla valutazione della significativa incidenza eziologica in ordine alla verificazione del sinistro da riconoscersi alla condotta colposa dell'odierno attore, il quale circolava su strada pubblica con veicolo privo di targa e senza indossare il casco protettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di lite (da € 260.001,00 ad € 520.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni sollevate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 6453/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dal sig. ; Parte_1
2) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a
[...]
carico del F.G.V.S., che si liquidano in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 1.4.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 6453/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Antonietta Foscolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donato
Menza, sito in San Gregorio Magno (SA), alla via Enrico Berlinguer n.10;
ATTORE
E
“ , in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notaio del 18.12.2014, rep. n. 186905, dall'avv. Giampaolo Per_1
Greco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Gen. A. Amendola n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 4/12/2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del 21/11/2024; per
, la nota del 2/12/2024;), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Controparte_1
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 4.7.2017, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno la , quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al fine di conseguire il risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data
12.12.2014, in Colliano (SA), alla via Cantarelli. Ed invero, l'odierno attore esponeva che in tali circostanze, mentre percorreva la via Cantarelli alla guida del motocross tipo Suzuki da competizione con telaio n. JKSKX250NPA0058, veniva impattato da un'autovettura di colore bianco non identificata, la quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso, rientrava nella corsia di sua pertinenza finendo per urtare con il veicolo condotto dal sig.
. Pt_1
In conseguenza del sinistro, il motociclo condotto dall'attore rovinava contro il marciapiede e il sig.
riportava gravissime lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. di Pt_1
Oliveto CI, ove veniva ricoverato presso il reparto di anestesia e rianimazione, con una prescrizione di 40 giorni di riposo.
Ancora, evidenziava di aver riportato un danno biologico permanente nella misura del 35%, così come accertato dalla consulenza medica di parte, nonché un' I.T.T. in 40 giorni, ed una I.T.P. in giorni
30 al 50%.
Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente alla condotta del conducente del veicolo non identificato, l'odierno attore rappresentava che non era stato possibile dirimere bonariamente la vertenza, nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inviata in data 8.1.2016, e in data 27.7.2016.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata e, per l'effetto, instava per la condanna della nella qualità indicata, all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni patiti, quantificati nella somma di € 281.697,58, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.2017, si costituiva in giudizio la
, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri Controparte_3
a carico del F.G.V.S., eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 163 e ss. c.c.: sul punto, evidenziava che l'attore non avesse precisato la natura e l'entità delle lesioni fisiche asserite.
Ancora, sempre in via pregiudiziale, eccepiva l'improponibilità della domanda in quanto carente dei requisiti previsti dagli artt. 145, 148, e 287, d.lgs n. 209/2005.
Nel merito, contestava l'avversa domanda per la mancata prova dei presupposti richiesti dall'art. 283 comma I, d.lgs n. 209/2005, in particolare rilevando che il motocross condotto dal sig. non Pt_1
fosse omologato per la circolazione su strada pubblica, pertanto dovendosi accertare un concorso colposo nella causazione del sinistro. Contestando anche il quantum debeatur, concludeva instando per il rigetto della domanda in quanto improponibile, inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, e in subordine, nel caso di soccombenza instava per la condanna al risarcimento entro i limiti previsti dall'art 128 Cod. ass., con vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e svolta l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 4.12.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 13.12.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte dell'odierno ente convenuto.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn.
2), 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui gli stessi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotte da parte convenuta.
Ed invero, occorre rilevare come risulti sufficientemente precisato il titolo ed il petitum delle richieste formulate per conto dell'attore.
D'altro canto, l'analitica difesa esplicata dall'ente convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e nel corso del giudizio, lascia presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del proprio diritto di difesa.
Tanto premesso, risulta altresì riscontrata la condizione di proponibilità della domanda di pagamento, avendo parte attrice assolto all'onere di inoltro della richiesta di risarcimento del danno mediante lettera raccomandata inviata all'impresa designata, con inoltro di copia alla NS (cfr. docc. nn.
2) e 3) della produzione di parte attrice, inoltrata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento datati 18.1.2016,).
La diffida risulta inoltre senz'altro sufficientemente precisa ed idonea ad assolvere alla condizione di proponibilità di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148, III comma d.lgs. n. 209/2005, risultando al riguardo adeguatamente precisati i dati identificativi delle parti in causa, oltre che sufficientemente ricostruita la dinamica del sinistro. Inoltre, era ivi indicata l'allegazione della documentazione medica meglio descritta in quella sede, oltre che la copia della querela prodotta in atti.
L'attore ha così fornito la prova di avere tempestivamente adempiuto alle formalità di cui all'articolo
287 d.lgs. n. 209/2005, allegando alla produzione di parte la richiesta di risarcimento dei danni inviata ad entrambi gli enti predetti oltre sessanta giorni prima della instaurazione del presente giudizio.
A fronte di tali elementi di prova, non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini la documentazione così trasmessa non avrebbe consentito una completa ed adeguata valutazione della fattispecie concreta da parte del predetto ente assicurativo. Ed invero, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale è tenuta ad inviare all'assicuratore del responsabile è idonea a produrre i suoi effetti in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. Civ. Sez. VI, 30/09/2016, n. 19354). Né, a fronte dell'inoltro di tale nota, risultavano in alcun modo richieste eventuali integrazioni nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della doglianza così genericamente formulata per conto di parte convenuta.
Tanto premesso, non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti della , quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. in regione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, depone in termini inequivocabili circa il fatto che l'odierno attore aveva formulato l'azione prevista dal dall'art. 283, I comma lett. a) e 287 del d.lgs. n. 209/2005.
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, c.c. in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, giacché l'obbligazione risarcitoria gravante sull'impresa designata per la liquidazione dei danni si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n.
22336).
Ed è proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche che dovranno valutarsi gli elementi di prova emersi in atti.
Più in particolare, deve rilevarsi come non risulti adeguatamente provata la dinamica del sinistro come prospettata da parte dell'odierno attore.
Va anzitutto richiamata in questa sede l'ordinanza del 7.1.2019, con cui veniva autorizzato l'ente convenuto alla rimessione in termini ai fini del deposito di copia degli atti attinenti al procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e recante R.G.
13027/2015/44, oggetto di decreto di archiviazione in data 19.3.2016.
Deve invero senz'altro recepirsi in questa sede la motivazione del predetto provvedimento.
Sotto tale profilo, inoltre, tale documentazione risulta senz'altro utilizzabile, rilevando quale prova atipica nel caso di specie (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 1.2.2023, n. 2947).
Ebbene, dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Colliano (SA) n. 31/7-4-2014 di prot., risultano documentate le attività di indagine svolte in relazione al sinistro per cui è causa.
Più in particolare, era ivi evidenziato che alle ore 13:51 del 12.12.2014 sopraggiungeva a via
Cantarelli di Colliano (SA) il personale del 118, allertato telefonicamente intorno alle ore 13:46, perché era stata segnalata la presenza di un ragazzo coinvolto in una caduta dalla moto: si trattava dell'odierno attore, il quale giaceva sull'asfalto in posizione prona, che veniva così soccorso e ricoverato presso il P.O. di Oliveto CI (SA). I Carabinieri, avvisati alle ore 17:00 provvedevano ad effettuare gli accertamenti necessari. Più in particolare, provvedevano ad escutere l'attore a sommarie informazioni presso il reparto di rianimazione di quel nosocomio: in quella circostanza, l'attore riferiva di non ricordare nulla dell'accaduto e addirittura collocava la verificazione del sinistro all'interno di un terreno agricolo di proprietà di ubicata alla via Cantarelli n. 4. Parte_2
Veniva escusso in sede di indagini preliminari anche il dott. , quale medico giunto Persona_2
a bordo dell'ambulanza, il quale confermava che, una volta giunto sul posto, rinveniva la presenza di varie persone, oltre a quella del paziente, il quale giaceva prono con una grande ferita lacero- contusa a livello della regione sopracciliare destra sino alla regione tempo-occipitale. Ricordava che nei pressi del luogo del sinistro non vi era alcuna moto, né tantomeno era stato rinvenuto il casco.
Veniva escussa pure la sig.ra , madre dell'attore, che in quella sede riferiva di essersi Testimone_1
recata sul luogo del sinistro a seguito di chiamata del nipote , che le aveva riferito Testimone_2 che l'attore era caduto con la moto vicino casa della nonna. Ricordava che suo figlio versava in un
“lago di sangue” che gli fuoriusciva dal cranio;
nelle vicinanze vi era anche la motocicletta del figlio e precisava che “non vi era alcun altro veicolo coinvolto nell'accaduto”. Non era in grado però di riferire su chi avesse rimosso la motocicletta;
confermava che il figlio non indossava il casco protettivo. Inoltre, precisava di non aver notato, “anzi, non vi erano frammenti di altri veicoli” e che
“sicuramente nell'occorso non vi sono state responsabilità di terzi, poiché non ho trovato alcun altro veicolo danneggiato in loco”.
I Carabinieri accertavano inoltre che il motociclo Kawasaki 250 cc era sprovvisto di targa e veniva rinvenuto sotto una tettoia all'interno del cortile retrostante l'abitazione della nonna dell'attore, che si trovava nei pressi dei luoghi del sinistro. Il veicolo presentava “evidenti graffi lungo il lato destro, in particolar modo a carico della , del fianchetto in plastica posteriore, del parafango Pt_3 anteriore. La manopola dell'acceleratore si presenta danneggiata all'estremità, così come la leva del freno anteriore che risulta spezzata. Tutti i citati danni riscontrati a carico esclusivamente della fiancata destra del motociclo erano verosimilmente compatibili con l'impatto sull'asfalto ed un successivo scivolamento su di esso. Sul motociclo non si riscontravano ulteriori danni causati da eventuale impatto con altri veicoli e/o con motoveicoli”.
Il giorno successivo si procedeva al sopralluogo con la luce diurna e si rilevava che la strada interessata dal sinistro si innestava a monte nell'incrocio tra la via Cardone ed il viale Terlizzi, mentre a valle lungo la via Vignali. Lungo la via Cantarelli non si rinvenivano chiazze ematiche.
In data 18.12.2014, l'attore veniva nuovamente escusso presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Oliveto CI (SA). In quella sede riferiva che “verso le ore 13:30 circa del
12.12.2014 uscivo da casa mia a bordo della mia motocicletta da cross. Appena imboccato il rettilineo ubicato a poche decine di metri dalla mia abitazione, per cause che ancora non mi riesco
a spiegare, cadevo per terra improvvisamente. Di quanto accadutomi ho ricordi molto vaghi, ma ricordo che non sono stato urtato da alcun veicolo, né a mia volta ho sbattuto contro alcun ostacolo.
Le cause della mia improvvisa caduta potrebbero essere riconducibili ad un malore”.
Veniva poi escussa anche altra persona in grado di riferire sui fatti, , il quale riferiva Testimone_3
di essere passato a piedi intorno alle ore 13:40 del 12.12.2014 lungo la via Cardone;
notava che lungo la via sottostante vi era un ragazzo che giaceva prono vicino ad una motocicletta. La moto aveva la ruota anteriore rivolta verso la via Cantarelli e quella posteriore verso la via Cardone. Il motociclo era poggiato al suolo con la fiancata destra. Il ragazzo non indossava il casco protettivo e sanguinava copiosamente dalla testa;
chiedeva immediatamente aiuto presso la casa della nonna, che conosceva.
Subito dopo, i familiari dell'attore sopraggiungevano in strada e chiamavano l'autoambulanza che giungeva sul luogo dopo alcuni minuti. Precisava, inoltre: “Non ho notato alcuna autovettura dileguarsi, né vi erano sul luogo del rinvenimento, veicoli incidentati o frammenti degli stessi abbandonati per terra. Aggiungo che nel mentre mi recavo sul posto, non ho visto, né udito alcun veicolo allontanarsi dal corpo di , in nessuna direzione”. Parte_1
Concludevano i Carabinieri nel senso che “appare evidente che nell'evento in parola non vi siano state responsabilità di persone terze, ma sia da imputare ad un improvviso malore che ha colpito
mentre si trovava a bordo del suo motociclo, peraltro senza indossare il casco Parte_1 protettivo”.
escusso quale testimone nel presente giudizio, dichiarava di conoscere l'attore: il giorno Tes_4
del sinistro era stato infatti invitato a pranzo presso l'abitazione di quest'ultimo. Infatti, era a bordo di un'auto preceduta dalla motocicletta su cui era a bordo l'odierno attore. Sull'auto vi era anche il sig. Il teste rilevava che dietro la sua automobile vi era un'altra auto di colore Persona_3
bianco, probabilmente una Golf. Ad un certo punto, tale veicolo avrebbe sorpassato l'auto che il teste stava guidando e, nel rientrare in corsia, dopo il sorpasso, andava ad impattare con la sua parte destra contro la ruota posteriore del motociclo. L'auto si allontanava ed il suo conducente non si fermava a prestare soccorso;
il sig. e il sig. scendevano quindi dall'auto per prestare soccorso al Pt_2 Per_3 malcapitato;
dopo circa venti minuti sopraggiungeva l'ambulanza, che non era stata allertata dal teste.
Il sinistro si verificava proprio nei pressi dell'abitazione dell'attore, intorno alle ore 13:40-45. Il sig.
, cadendo con il motociclo, andava a sbattere sul marciapiede e non indossava il casco. Pt_1
dichiarava di essere a bordo del veicolo condotto dal sig. stavano andando Persona_3 Pt_2
insieme a casa dell'attore. Confermava che, ad un certo punto, un'auto di colore bianco, forse una
Golf, aveva sorpassato il veicolo su cui era a bordo;
nel rientrare sulla corsia di competenza, urtava la moto condotta dall'attore. Cionondimeno, pur trattandosi di “una cosa veramente fulminea”, ricordava che l'auto aveva impattato la moto sulla parte posteriore. Non era però in grado di ricordare con quale parte l'auto avesse impattato la moto. Il motociclo sbandava;
il conducente dello stesso, successivamente, cadeva in terra, in parte sulla sede stradale, in parte sul marciapiede. L'attore non indossava il casco. Né il sig. né tantomeno il sig. avevano provveduto ad allertare i Per_3 Pt_2
soccorsi, che venivano chiamati da altre persone.
Il sig. , quando si riprese, non era in grado di ricordare la dinamica del sinistro, ma ricordava Pt_1 soltanto di una “cosa bianca” che lo aveva superato. Il sinistro si verificava nel punto in cui la strada era rettilinea;
il conducente dell'auto fuggiva e non era stato possibile identificarlo, in quanto l'auto era arrivata all'incrocio e aveva preso il troncone di strada in discesa. Il motociclo viaggiava al centro della corsia, spostato verso il margine destro.
, madre dell'attore, dichiarava di non aver assistito al sinistro, essendo sopraggiunta Testimone_1 solo successivamente, a seguito dell'allarme del nipote , a sua volta allertato da altre Testimone_2
persone.
Aveva rinvenuto il figlio “tutto insanguinato a terra, in parte sulla strada ed in parte sul marciapiede”. Aveva atteso l'arrivo dell'ambulanza per poi andare in ospedale con lo stesso.
A dire della sig.ra , inoltre, il figlio dichiarava di non ricordare cosa fosse successo. In sala Tes_1
di rianimazione, invece, la teste riferiva che il figlio aveva dichiarato di aver visto un'auto. Precisava di essere a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate dal figlio ai Carabinieri, e che il figlio nell'immediatezza del sinistro era molto confuso;
nei giorni successivi, quando si riprendeva, il figlio dichiarava di non ricordare la dinamica dell'incidente.
sostanzialmente ribadiva le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Colliano. Ricordava Testimone_3
che quando arrivò sul posto, vi erano in loco già altre tre o quattro persone. Confermava che mentre passava da via Cardone a via Cantarelli, non aveva visto passare alcuna autovettura. Precisava che se vi fosse stata un'autovettura che avrebbe proseguito in direzione della casa del sig. , Pt_1
sicuramente non sarebbe stato in grado di vederla, perché lungo la strada vi era un dosso e non era possibile vedere dalla sua postazione aldilà del dosso. Tra i presenti sul luogo del sinistro vi era anche
Tes_4
Lo stesso attore, escusso in sede di libero interrogatorio, riferiva che l'apparente contrasto tra la tesi sostenuta in sede di citazione e le sue dichiarazioni rese ai Carabinieri in data 12.12.2014 e in data
18.12.2014 era da ricondurre alle ragioni che seguono. Infatti, aveva rilasciato tali dichiarazioni perché “in quel momento io ero isolato in sala rianimazione, non vedevo nessuno se non gli infermieri, non vedevo nemmeno i miei genitori e non mi ricordavo niente. I Carabinieri mi dicevano
“non è che ha avuto un malore?” Ed io a questo punto, per togliermeli davanti, dicevo così e li assecondavo”. Era rimasto in ospedale per circa un mese tra Oliveto CI e Napoli;
soltanto quando era tornato a casa intorno alla metà di gennaio del 2015, riusciva a recuperare un po' di lucidità e, parlando con gli amici che erano andati a trovarlo, tra cui e cominciava a ricordare ciò Tes_4 Persona_3
che aveva fatto il giorno del sinistro.
Ricordava di aver detto ai Carabinieri il 12.12.2014 che si ricordava di una “cosa bianca” che gli era passata davanti al momento dell'incidente. Parlando con i signori e questi gli avevano Pt_2 Per_3
ripetuto più volte di come fosse accaduto il sinistro, giacché, al momento dello stesso, lo seguivano a bordo della loro autovettura, perché sarebbero dovuti andare a mangiare tutti insieme. Soltanto dopo aver parlato con loro, l'attore era riuscito a ricordare come fosse accaduto il sinistro. Ricordava di essere stato urtato sulla parte posteriore del motociclo da un veicolo che proveniva da tergo. Non aveva pensato di ritornare dai Carabinieri per riferire di aver ricordato la dinamica del sinistro.
Sulla scorta di tali elementi di prova, deve evidenziarsi quanto segue.
Anzitutto, deve senz'altro evidenziarsi l'obiettiva genericità della ricostruzione del sinistro per cui è causa da parte dei testi e aldilà del fatto che il teste nemmeno era in grado di Pt_2 Per_3 Per_3
puntualizzare con quale parte il veicolo di colore bianco avesse impattato il motociclo, nessuno dei testi riusciva a fornire una puntuale dinamica della modalità della caduta dell'attore dal motociclo.
Alcun preciso riscontro veniva invero offerto in merito all'andatura dei veicoli presenti in loco, né tantomeno con riguardo alle modalità della caduta dal motociclo dell'attore. Si è infatti avuto modo di rilevare che l'attore era stato rinvenuto “tutto insanguinato a terra, in parte sulla strada ed in parte sul marciapiede”: nonostante tale peculiare posizionamento del corpo dell'attore, non veniva dedotta alcuna descrizione delle modalità della caduta, né veniva fornita alcuna ragionevole spiegazione in merito ad un tale posizionamento dello stesso.
Ancora, pur rilevando il teste che sul luogo del sinistro aveva rinvenuto anche il sig. Tes_3 Pt_2
deve evidenziarsi che lo stesso, ribadendo quanto già dichiarato in sede di escussione a sommarie informazioni testimoniali, non aveva notato alcuna autovettura dileguarsi.
Anche se il teste precisava che non sarebbe stato per lui possibile, dalla sua posizione, verificare l'effettiva presenza dell'auto, tenuto conto della conformazione della strada, lo stesso aveva dichiarato ai Carabinieri di non aver nemmeno udito alcun veicolo allontanarsi dal luogo del sinistro.
Trattasi di un significativo riscontro, avuto riguardo al fatto che la strada in esame fosse lunga circa cento metri, ed è quindi ragionevole ritenere che, considerata l'entità e la portata del sinistro e del presumibile impatto correlato, laddove fosse si fosse effettivamente verificato un urto con un altro veicolo, sarebbe stato possibile ascoltare rumori e/o altri suoni direttamente riconducibili all'incidente. D'altro canto, deve pure evidenziarsi l'obiettiva irragionevolezza della condotta posta in essere dai testi e Pt_2 Per_3
Ebbene, ad ammettere che gli stessi testi avessero effettivamente assistito al sinistro nelle modalità da essi descritti, non è in alcun modo dato rilevare per quale ragione gli stessi non avessero immediatamente rilasciato dichiarazioni ai Carabinieri che stavano indagando sui fatti oggetto di causa.
Tra l'altro, la stessa madre dell'attore aveva dichiarato ai Carabinieri, alle ore 19:00, e cioè a circa cinque ore dal sinistro, che “sicuramente nell'occorso non vi sono state responsabilità di terzi, poiché non ho trovato altro veicolo danneggiato in loco”.
In altre parole, giacché entrambi i testi erano, a loro dire, presenti sul luogo, risulta davvero poco credibile la circostanza che gli stessi non avessero detto alcunché alla madre della vittima sinistro, nonostante fossero a conoscenza di significativi dettagli in ordine alla dinamica dello stesso.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto dell'obiettiva gravità delle condizioni della vittima, che veniva ricoverata in codice rosso in prognosi riservata: la madre era infatti presente sul luogo del sinistro e non appare credibile che gli stessi testi, negli attimi immediatamente successivi all'impatto, non avessero rivelato alla stessa la dinamica dell'incidente.
Davvero ingiustificabile risulterebbe pertanto la condotta posta in essere da parte di tali testi, i quali, tra l'altro, nonostante la gravità del sinistro cui avevano appena assistito, non avevano nemmeno provveduto ad allertare l'ambulanza.
Ancora, ad ulteriore riprova dell'obiettiva inattendibilità degli stessi, deve pure rilevarsi che sui luoghi del sinistro non venivano rinvenuti frammenti riferibili ad altre vetture;
anche i danni riscontrati sul motociclo apparivano sostanzialmente riconducibili alla sola caduta del motociclo e non erano stati rinvenuti segni riconducibili ad eventuali urti con altro veicolo.
Parimenti poco attendibili risultano le dichiarazioni rese dalla sig.ra . Tes_1
Aldilà del fatto che la teste era la madre dell'attore, appare evidente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede testimoniale rispetto a quanto invece riferito ai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro.
Se infatti in sede di sommarie informazioni chiariva che non sussistevano, a suo dire, elementi per riscontrare la responsabilità di terzi, invece, in sede di testimonianza rilevava che il figlio, in rianimazione “diceva sempre che aveva visto una macchina”.
Del tutto generica risulta la spiegazione offerta in relazione a tale contraddizione, e cioè che, a suo dire, il figlio, nell'immediatezza del sinistro, era molto confuso.
Si è infatti avuto modo di rilevare che lo stesso attore aveva dichiarato ai Carabinieri, la sera stessa del sinistro, di non ricordare assolutamente nulla;
sei giorni dopo, invece, dichiarava che stava uscendo di casa a bordo della sua motocicletta ed era appena entrato sul rettilineo, quando era caduto improvvisamente. Pur avendo ricordi molto vaghi, precisava di non essere stato urtato da alcun veicolo e che probabilmente la causa era da ricondurre ad un malore.
Sotto tale profilo, deve pertanto evidenziarsi tale contraddittorietà, che deve evidentemente risolversi per la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste ai Carabinieri, nelle immediatezze del sinistro.
Del tutto contraddittorie risultano pure le dichiarazioni rese dall'attore in sede di libero interrogatorio.
Appare davvero irragionevole ritenere che lo stesso avrebbe rilasciato le predette dichiarazioni ai
Carabinieri, soltanto perché “era isolato in sala rianimazione”.
Ed infatti, soprattutto le dichiarazioni rilasciate in data 18.12.2014 risultavano tendenzialmente puntuali con riguardo alla descrizione di quanto accaduto negli attimi precedenti rispetto alla caduta, oltre che in relazione alla precisazione che lo stesso attore non era stato affatto urtato da alcun veicolo.
Sicché, non appare obiettivamente riscontrato lo stato di confusione pure prospettato dalla parte;
del tutto irragionevole, tra l'altro, risulta la spiegazione fornita dal teste, in relazione alla quale avrebbe rilasciato tali dichiarazioni “per togliersi davanti” i Carabinieri.
Non è infatti dato comprendere per quale ragione la presenza dei Carabinieri avrebbe dovuto configurare una situazione di difficoltà per l'attore, né tantomeno perché lo stesso sig. non Pt_1
avrebbe dovuto in quella sede fornire elementi utili alle indagini per rintracciare il responsabile del tamponamento.
Parimenti inattendibile deve ritenersi la dichiarazione dello stesso attore, secondo cui il 12.12.2014 avrebbe detto ai Carabinieri di ricordarsi “di questa cosa bianca che mi passava davanti”.
Dal verbale dei Carabinieri del 12.12.2014, infatti, non è in alcun modo riportata tale dichiarazione;
né, in assenza di specifiche e puntuali contestazioni sul punto, risultano dedotti significativi elementi da cui poter inferire l'incompletezza di tale verbale.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto che l'attore era risultato silente sul punto non solo con riguardo al primo accesso dei Carabinieri, ma anche in sede di secondo incontro: in altre parole, appare irragionevole ritenere che il medesimo sig. non avesse riferito nulla in merito ad un particolare Pt_1 che, per contro, avrebbe senz'altro potuto indirizzare diversamente le indagini.
Analogamente a dirsi con riguardo alla circostanza che solo successivamente, quando cioè l'attore avrebbe recuperato lucidità, lo stesso sarebbe riuscito a ricordare con esattezza la vicenda del sinistro, parlando con i suoi amici e Pt_2 Per_3
Da un lato, non è possibile ritenere che di tali circostanze l'attore avrebbe preso coscienza soltanto in epoca prossima al deposito della querela, datata 25.2.2015 e cioè ad oltre tre mesi dal sinistro. Come si è avuto modo di rilevare in precedenza, infatti, era ragionevole attendersi, piuttosto, che i testi e avessero immediatamente informato la famiglia dell'attore ed i Carabinieri in Pt_2 Per_3
merito a quanto da essi accertato. Tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che non era stato rinvenuto alcun testimone oculare della dinamica del sinistro e che sicuramente il loro contributo probatorio avrebbe avuto una significativa utilità per le indagini.
Per altro verso, nemmeno è stata fornita una ragionevole spiegazione alternativa alle plurime contraddittorietà così evidenziate in precedenza. Tra l'altro, se la madre rilevava che il figlio, quando era ricoverato in Rianimazione, continuava a parlare della presenza di una macchina bianca, per contro, il medesimo attore precisava di aver parlato di una “cosa bianca” ai Carabinieri soltanto in sede di escussione del 12.12.2014 e di aver ricordato l'esatta dinamica soltanto quando era ritornato a casa, parlando con gli amici.
Ancora, nemmeno in sede di escussione del 18.12.2014 veniva fatto dall'attore alcun riferimento alla circostanza che dovesse incontrarsi con gli amici per pranzare insieme a casa sua;
anzi, come si è avuto modo di rilevare, lo stesso dichiarava di essere appena uscito di casa con il motociclo per immettersi sul rettilineo.
Alcun dubbio, pertanto, può porsi in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni dell'attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116, II comma e 117 c.p.c.
La genericità e contraddittorietà di tali riscontri probatori, pertanto, depongono in termini univoci e concordanti circa l'obiettiva inattendibilità delle dichiarazioni rese da parte dei testi e Pt_2 Per_3
. Tes_1
Ne consegue, pertanto che, in assenza di significativi elementi di prova di segno contrario volti a dare una ragionevole ed accettabile spiegazione alternativa a tali criticità, non è provato che il sinistro per cui è causa si sia verificato a causa del tamponamento da parte di un veicolo il cui conducente non è risultato identificato.
Per quanto di interesse in questa sede, invero, gli elementi di prova in atti depongono piuttosto per il fatto che il sinistro fosse imputabile esclusivamente al medesimo attore, non risultando riscontrato il coinvolgimento nell'incidente di altri veicoli.
Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente ed anche a voler prescindere, a tutto voler concedere, dalla valutazione della significativa incidenza eziologica in ordine alla verificazione del sinistro da riconoscersi alla condotta colposa dell'odierno attore, il quale circolava su strada pubblica con veicolo privo di targa e senza indossare il casco protettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di lite (da € 260.001,00 ad € 520.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni sollevate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 6453/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dal sig. ; Parte_1
2) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a
[...]
carico del F.G.V.S., che si liquidano in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 1.4.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.