Versione
1 gennaio 2000
1 gennaio 2000
>
Versione
1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
>
Versione
1 luglio 2002
1 luglio 2002
>
Versione
1 gennaio 2007
1 gennaio 2007
Art. 24.
(Affitti e fitti figurativi).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell' articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente. ((30)) --------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ".
(Affitti e fitti figurativi).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell' articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente. ((30)) --------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ".
Commentari • 40
- 1. Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreuticahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove. 2. Le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/01/2023, n. 651Provvedimento: espropriazione p.u. - bene utilizzato da espropriato - usucapione – retrocessione – contrasto di giurisprud. CA DE HI - Presidente di Sezione - UC PO - Consigliere - Ud. 06/12/2022 - PU UR DI MA - Consigliere - R.G.N. 12182/2017 AL TI - Consigliere - Rep. DO TO - Consigliere - AR AR - Consigliere - CE RI IR - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12182-2017 proposto da: SFB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO BONELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 651 Anno 2023 …Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- necessità·
- decreto di esproprio·
- atto di interversione del possesso·
- conseguenze·
- disciplina previgente al d.lgs. n. 327 del 2001·
- cessione volontaria delle aree·
- condizione sospensiva "ex lege"·
- identità·
- tempestiva esecuzione·
- diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale·
- efficacia·
- mancata immissione nel possesso·
- disciplina degli effetti