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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 16/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella all'udienza del 15 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 441 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Sabatini Parte_1
e Francesco Sabatini, in virtù di mandato in atti, i quali dichiarano di voler ricevere ogni eventuale comunicazione all'indirizzo di posta certificata e/o Email_1 all'indirizzo PEC nonché al numero di fax Email_2
085 45 10 472.
RICORRENTE CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e Controparte_2 [...]
in persona dei Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti p.t., col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domicilia.
RESISTENTE
E , , , DI CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, DI , E
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo di “accertare la illegittimità del provvedimento dell'
[...] [...] di e di cui al Prot. Controparte_11 CP_3 CP_3
0011260 del 17.5.2024 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i C.F._1 passaggi del personale docente di ruolo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l'anno scolastico 2024/2025, delle province di e di CP_3
. con il quale il predetto Ufficio ha rigettato la domanda di trasferimento per l'a.a. CP_3
2023/2024 avanzata dalla ricorrente ed ha impedito la movimentazione interprovinciale richiesta;
conseguentemente: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnata ad una delle sedi oggetto di preferenza nella domanda della procedura di mobilità
e di trasferimento per l'a.a. 2024/2025, anche ai sensi dell'art.21 L.104/1992 e del punto III dell'art.13 CCNL di settore sulla mobilità; - adottare ogni provvedimento opportuno al fine di tutelare la salute della ricorrente, ai sensi dell'art.21 L.104/1992 e del punto III dell'art.13 del CCNL di settore sulla mobilità”.
Il si è costituito in giudizio, preliminarmente Controparte_1
eccependo il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_2 dell' . Ha poi resistito nel Controparte_3
merito al ricorso domandandone il rigetto.
Rimanevano contumaci i controinteressati citati , CP_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_12 Controparte_13
E . Controparte_9 CP_10
2. In primo luogo, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in riferimento alle due articolazioni periferiche citate in giudizio, stante il rapporto organico esistente tra le stesse ed il . CP_1
3. Ad ogni modo, successivamente alla proposizione del giudizio, la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità 2025/2026 ottenendo il richiesto movimento inter- provinciale dalla propria sede di Termoli alla sede di e pertanto ha chiesto, nelle CP_3
note conclusive, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del resistente;
di contro, il ha concluso ugualmente con richiesta CP_1 CP_1
di compensazione delle spese.
Ne consegue l'evidenza di come la materia del contendere sia da dichiarare cessata, avendo la ricorrente attestato l'avvenuto procedimento di mobilità ed essendo stato l'oggetto della controversia interamente svuotato.
4. Per quel che concerne le spese di lite, occorre applicare il principio della soccombenza virtuale e, dunque, verificare la fondatezza in astratto della domanda.
Nel caso di specie, il ricorso non sarebbe risultato fondato.
In base alle deduzioni di parte resistente – non contestate - per la classe di concorso
A001- Arte e immagine della scuola secondaria di primo grado (ossia quella della ricorrente), nel maggio 2024 all'esito della mobilità, risultavano beneficiari del trasferimento n. 7 docenti, di cui n. 1 ) otteneva il trasferimento all'interno CP_4 del Comune, mentre gli altri sei docenti ( , , Controparte_5 Controparte_6 CP_12
e ), avendo preso parte ai
[...] Controparte_13 Controparte_9 Parte_2 trasferimenti provinciali, vedevano favorevolmente accogliere le rispettive richieste.
In applicazione del CCNI e dell'O.M. di riferimento, la procedura di mobilità si articola in tre fasi: la prima - cui partecipano i docenti titolari del Comune - concerne i movimenti all'interno di quest'ultimo; - la seconda fase – che interessa i docenti titolari della stessa Provincia - regola i movimenti da un Comune all'altro della Provincia ed infine la terza fase disciplina la mobilità interprovinciale.
Nel caso di specie, la lamentava il mancato trasferimento nel Comune Pt_1 ovvero nella Provincia di , sebbene ella fosse beneficiaria della precedenza di cui CP_3
all'art. 21 legge n. 104/1992, che recita “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. Tale prospettazione non corrispondeva, tuttavia, alla realtà, atteso che – per l'a.s.
2024/2025, nella classe di concorso predetta vi era un unico posto da riservare per una nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 8 del CCNI. Dunque, nel momento di studio per effettuare le operazioni di mobilità, era emerso che nella provincia di vi era un docente CP_3 perdente posto, il quale aveva pertanto diritto di godere della precedenza ai fini dell'assegnazione.
Per tale ragione, non era possibile per la , pur essendole stato riconosciuto in Pt_1 domanda il diritto di precedenza legato alla disabilità, ottenere la mobilità nel Comune o nella Provincia di , per carenza di posti, atteso che – nel porre in essere le tre fasi CP_3 suddescritte – non si era mai arrivati alla terza fase dei movimenti che avrebbe interessato la ricorrente.
Per tali ragioni, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, non è possibile riconoscere le spese di lite in favore della parte ricorrente. Esse non possono in realtà Contr neanche essere statuite in favore del , che ne ha chiesto la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_15
2. Dichiara cessata la materia del contendere;
3. Compensa le spese di lite.
Larino, 15 luglio 2025.
Il Giudice
d.ssa Silvia Cucchiella