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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3701/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VACCARI Parte_1 C.F._1
AL
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VACCARI Controparte_1 C.F._2
AL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 4 “1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e domicilio ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa. Per_ 2) La figlie minori e , vengono affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
le figlie abiteranno nella casa familiare, loro assegnata, ove manterranno la residenza anagrafica mentre i ricorrenti si alterneranno secondo le modalità concordate di cui all'allegato 2 (il calendario di presenza sarà suddiviso in due settimane: nella prima settimana il signor starà con le figlie il lunedì mattina e la signora dal lunedì pomeriggio dalle CP_1 Pt_1
16.30/17 fino a mercoledì alle 18.30, da quell'ora staranno con il signor fino al venerdì
CP_1 mattina, dal venerdì pomeriggio con la signora fino al sabato alle 18.30, orario in cui Pt_1 arriverà il signor che starà con loro fino al lunedì mattina della seconda settimana. Il lunedì
CP_1 pomeriggio della seconda settimana staranno con la signora fino alle 18.30 orario in cui Pt_1 arriverà il signor che terrà le figlio fino al mercoledì mattina, dalle 16.30/17 staranno con la
CP_1 madre fino al venerdì mattina. Il signor tornerà con loro dal venerdì pomeriggio fino a sabato
CP_1 alle 18.30 orario in cui subentrerà la signora fino alla domenica alle 18.30 in cui arriverà il Pt_1 signor . Le successive settimane si ripetono con lo stesso schema prima e seconda settimana.
CP_1
Gli orari possono subire modificazioni previa comunicazione. Se uno dei due genitori desidera fare un fine settimana dal venerdì sera fino alla domenica con le figlie, basta che si accordino tra di loro prima e la turnazione riprenderà come da calendario, si recupereranno i giorni quando ci sarà la richiesta dall'altro genitore. Il signor in accordo con la signora accompagna CP_1 Pt_1 Per_1
a scuola la mattina anche quando le figlie sono negli orari e giorni della madre), in maniera assolutamente paritaria per consentire alle figlie di non spostarsi dalla casa in cui sono cresciute sino ad ora. Tale accordo si protrarrà salvo accordi diversi tra le parti almeno sino al termine della scuola secondaria di secondo grado di . Per_1
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sarà gestita come in costanza di matrimonio, ossia ciascuno dei ricorrenti svolgerà le mansioni che compiva prima della separazione ed entrambi si impegnano a provvedere alla spesa per i pranzi delle figlie laddove necessario.
4) I coniugi hanno di comune accordo individuato una cifra mensile pari ad € 2.600,00 circa necessaria sia per il mantenimento ordinario delle figlie, quantificato in € 1.000,00 (500,00 ciascuna), sia per la gestione della casa quantificato in € 1.600,00. Tale somma nel complesso sarà versata su un conto corrente comune intestato ad entrambi i coniugi i quali provvederanno a versare il predetto pagina 2 di 4 importo quanto al Sig. nella misura dell'85%, quanto alla sig.ra nella misura del CP_1 Pt_1
15%. Le somme riguardanti il mantenimento delle figlie, saranno ovviamente oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Per_ L'assegno unico percepito per e , pari ad € 115,00 circa mensili transiterà sul conto Per_1 corrente comune e verrà utilizzato per le esigenze della prole.
Inoltre il padre parteciperà in ragione dell'85% anche alle spese straordinarie come identificate dal
Protocollo del Tribunale di Modena e la madre nella misura del 15%.
5) Riguardo alle restanti questioni di carattere patrimoniale le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
a) i titoli bancari in scadenza nei primi mesi del 2026 saranno suddivisi tra i coniugi in ragione del
50% ciascuno;
mentre tutti le altre obbligazioni e titoli derivanti dal rapporto matrimoniale sono già stati tra i coniugi determinati.
6) L'autovettura Toyota C-HR, tg.FT311VY, di proprietà del Sig. rimarrà di sua Controparte_1 esclusiva proprietà assumendosi lo stesso le rispettive obbligazioni, mentre l'autovettura Mini Cooper, tg.FY344YL e il motociclo Vespa Piaggio, tg. FH83680, di proprietà della sig.ra Parte_1 rimarranno di esclusiva proprietà della stessa, la quale si assumerà le relative obbligazioni.
7) Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro; in ogni caso i coniugi nel gestire la propria vita privata terranno in doverosa considerazione l'interesse preminente delle figlie, evitando ogni situazione che possa essere contraria o arrechi pregiudizio alle stesse.
8) I coniugi si impegnano a rispettare gli obblighi assunti;
per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione Per_ nell'interesse prevalente di e;
Per_1
9) I genitori si rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità e/o del passaporto personali valevoli per l'espatrio ovvero al rilascio/rinnovo dei documenti identificativi personali valevoli per l'espatrio per il minore;
10) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 29/12/2007 e in data 22/12/2012; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 3 di 4 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
NA (MO) il 03/04/1976 e nato a [...] il [...] si Controparte_1 sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 01/12/2025.
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 - Atto n. 301 - Parte II
- Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3701/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VACCARI Parte_1 C.F._1
AL
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VACCARI Controparte_1 C.F._2
AL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 4 “1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e domicilio ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa. Per_ 2) La figlie minori e , vengono affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
le figlie abiteranno nella casa familiare, loro assegnata, ove manterranno la residenza anagrafica mentre i ricorrenti si alterneranno secondo le modalità concordate di cui all'allegato 2 (il calendario di presenza sarà suddiviso in due settimane: nella prima settimana il signor starà con le figlie il lunedì mattina e la signora dal lunedì pomeriggio dalle CP_1 Pt_1
16.30/17 fino a mercoledì alle 18.30, da quell'ora staranno con il signor fino al venerdì
CP_1 mattina, dal venerdì pomeriggio con la signora fino al sabato alle 18.30, orario in cui Pt_1 arriverà il signor che starà con loro fino al lunedì mattina della seconda settimana. Il lunedì
CP_1 pomeriggio della seconda settimana staranno con la signora fino alle 18.30 orario in cui Pt_1 arriverà il signor che terrà le figlio fino al mercoledì mattina, dalle 16.30/17 staranno con la
CP_1 madre fino al venerdì mattina. Il signor tornerà con loro dal venerdì pomeriggio fino a sabato
CP_1 alle 18.30 orario in cui subentrerà la signora fino alla domenica alle 18.30 in cui arriverà il Pt_1 signor . Le successive settimane si ripetono con lo stesso schema prima e seconda settimana.
CP_1
Gli orari possono subire modificazioni previa comunicazione. Se uno dei due genitori desidera fare un fine settimana dal venerdì sera fino alla domenica con le figlie, basta che si accordino tra di loro prima e la turnazione riprenderà come da calendario, si recupereranno i giorni quando ci sarà la richiesta dall'altro genitore. Il signor in accordo con la signora accompagna CP_1 Pt_1 Per_1
a scuola la mattina anche quando le figlie sono negli orari e giorni della madre), in maniera assolutamente paritaria per consentire alle figlie di non spostarsi dalla casa in cui sono cresciute sino ad ora. Tale accordo si protrarrà salvo accordi diversi tra le parti almeno sino al termine della scuola secondaria di secondo grado di . Per_1
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sarà gestita come in costanza di matrimonio, ossia ciascuno dei ricorrenti svolgerà le mansioni che compiva prima della separazione ed entrambi si impegnano a provvedere alla spesa per i pranzi delle figlie laddove necessario.
4) I coniugi hanno di comune accordo individuato una cifra mensile pari ad € 2.600,00 circa necessaria sia per il mantenimento ordinario delle figlie, quantificato in € 1.000,00 (500,00 ciascuna), sia per la gestione della casa quantificato in € 1.600,00. Tale somma nel complesso sarà versata su un conto corrente comune intestato ad entrambi i coniugi i quali provvederanno a versare il predetto pagina 2 di 4 importo quanto al Sig. nella misura dell'85%, quanto alla sig.ra nella misura del CP_1 Pt_1
15%. Le somme riguardanti il mantenimento delle figlie, saranno ovviamente oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Per_ L'assegno unico percepito per e , pari ad € 115,00 circa mensili transiterà sul conto Per_1 corrente comune e verrà utilizzato per le esigenze della prole.
Inoltre il padre parteciperà in ragione dell'85% anche alle spese straordinarie come identificate dal
Protocollo del Tribunale di Modena e la madre nella misura del 15%.
5) Riguardo alle restanti questioni di carattere patrimoniale le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
a) i titoli bancari in scadenza nei primi mesi del 2026 saranno suddivisi tra i coniugi in ragione del
50% ciascuno;
mentre tutti le altre obbligazioni e titoli derivanti dal rapporto matrimoniale sono già stati tra i coniugi determinati.
6) L'autovettura Toyota C-HR, tg.FT311VY, di proprietà del Sig. rimarrà di sua Controparte_1 esclusiva proprietà assumendosi lo stesso le rispettive obbligazioni, mentre l'autovettura Mini Cooper, tg.FY344YL e il motociclo Vespa Piaggio, tg. FH83680, di proprietà della sig.ra Parte_1 rimarranno di esclusiva proprietà della stessa, la quale si assumerà le relative obbligazioni.
7) Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro; in ogni caso i coniugi nel gestire la propria vita privata terranno in doverosa considerazione l'interesse preminente delle figlie, evitando ogni situazione che possa essere contraria o arrechi pregiudizio alle stesse.
8) I coniugi si impegnano a rispettare gli obblighi assunti;
per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione Per_ nell'interesse prevalente di e;
Per_1
9) I genitori si rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità e/o del passaporto personali valevoli per l'espatrio ovvero al rilascio/rinnovo dei documenti identificativi personali valevoli per l'espatrio per il minore;
10) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 29/12/2007 e in data 22/12/2012; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 3 di 4 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
NA (MO) il 03/04/1976 e nato a [...] il [...] si Controparte_1 sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 01/12/2025.
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 - Atto n. 301 - Parte II
- Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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