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3 agosto 2017
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Art. 24. Assemblea 1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile , in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile , in quanto compatibili.
((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parita' di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza)) 5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attivita' in piu' ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo , quarto , quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile , in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile , in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile , in quanto compatibili.
((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parita' di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza)) 5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attivita' in piu' ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo , quarto , quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile , in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
Commentari • 49
- 1. ENTI NON PROFIT - Assemblee e CdA in audio-video conferenzahttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 10.551055
Anche nel caso delle associazioni e delle fondazioni si pone il tema del legittimo svolgimento delle riunioni degli organi dell'ente mediante strumenti di telecomunicazione. La legge non prevede nulla sul punto per gli enti diversi da quelli del Terzo settore, mentre per questi ultimi l'articolo 24, comma 4, del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117/2017) dispone che lo statuto dell'ente può «prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione». (... segue) Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/06/2022, n. 20632Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13286-2020 proposto da: TT EN AR AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121 (STUDIO CORRIAS LUCENTE), presso lo studio dell'avvocato ROCCO DE BONIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RA MO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 20632 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 28/06/2022 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente - TO OV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, rappresentato e difeso dagli …Leggi di più...
- società "in house"·
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