Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 11934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11934 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 5953 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo e Ginevra Pignalosa, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in -OMISSIS-, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Servizio Immigrazione - Punto Nazionale Contatto -OMISSIS- , Questura di -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) la nota del 17 marzo 2025 prot. n. 11023, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio ispettori ha opposto diniego all’istanza del 7 marzo 2025, prot. n. 18984, con la quale l’Agenzia -OMISSIS- ha chiesto di prorogare fino al 31 ottobre 2029, l’incarico di Esperto nazionale distaccato ricoperto dall’ispettore di polizia -OMISSIS-; 2) la nota del 18 marzo 2025, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ha comunicato al Rappresentante italiano presso l’Unione Europea e al Direttore esecutivo di -OMISSIS- che il distacco dell’ispettore -OMISSIS- deve terminare il 15 dicembre 2025; 3) se e in quanto esistenti, le “determinazioni”, richiamate nella suddetta nota ma di estremi e contenuto ignoti, con le quali il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza avrebbe deciso di limitare ad anni sei la permanenza complessiva massima all'estero dei dipendenti; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, in qualità di Esperto nazionale distaccato, era dapprima assegnato alla Witness Protection Unit , con il ruolo di team leader , poi inviato presso l’ Analysis Cell , struttura di valutazione del livello di rischio per il personale operante in -OMISSIS-; dal 29.11.2009 al 04.12.2012, prendeva parte alla Missione European Union Rule of Law Mission in -OMISSIS- ( -OMISSIS- ), con il compito di Special Trainer Officer presso il Witness Security Department . Rientrava in Italia e, nel 2018, otteneva l’incarico di responsabile della Sezione criminalità organizzata e straniera, nell’ambito del quale si occupava di indagini su reati di criminalità organizzata a carattere transnazionale. Dal 1° gennaio 2017 al 1° marzo 2019, faceva parte, in qualità di Team Leader , della Task Force per l’Immigrazione presso la Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con sede a -OMISSIS-.
Periodicamente, partecipava a operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia europea -OMISSIS- , in missioni su territorio italiano, della durata di circa un mese.
Dal 2019, il ricorrente tornava a prestare servizio presso organizzazioni europee. In data 15 dicembre 2019, assumeva l’incarico di Esperto nazionale distaccato presso la EE PA , un’unità operativa dell’ European Union Military Staff (EUMS), con durata di quattro anni e possibilità di rinnovo di un anno.
Nel mese di marzo 2024, il ricorrente superava la selezione indetta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ( -OMISSIS- ) per l’assunzione di un Esperto nazionale distaccato da destinare all’ Analysis Unit presso la BM CE VI , per il periodo dal 1° novembre 2024 al 15 dicembre 2025.
In vista della scadenza del contratto prevista per il 15 dicembre 2025, con nota del 5 marzo 2025, il vice-direttore esecutivo dell’Agenzia -OMISSIS- chiedeva al Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione Europa, la proroga dell’incarico di Esperto nazionale distaccato in capo al ricorrente fino al 31 ottobre 2029.
Sennonché, con nota del 17 marzo 2025, prot. n. 11023, il Ministero dell’interno, senza preventiva comunicazione di preavviso di diniego, rigettava l’istanza di estensione della posizione di distacco ricoperta dal ricorrente fino al 31 ottobre 2029.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 15.05.2025 e depositato il 16.05.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 184; Violazione e falsa applicazione articolo 4 del Management Board Decision 12/2017 del 30 marzo 2017, nonché dell’art. 100, par. 1, lett. p), del Regolamento UE 2019/1896; eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza; 3) violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame. Conclude per la reiezione.
Nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, fissata per in giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è fondato.
III – Il mancato preavviso del diniego vizia il provvedimento impugnato, non solo per la palese violazione della norma di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, ma anche perché “ il non avere in alcun modo consentito a parte ricorrente la partecipazione al procedimento ha reso ancora più marcato il difetto di istruttoria, essendo stato precluso al ricorrente di offrire alla p.a. elementi idonei a valutare in concreto la ragionevolezza della decisione di farlo rientrare per il solo superamento dell’individuato termine di sei anni inconsiderazione della sua specifica posizione ” (cfr.: T.a.r. Lazio -OMISSIS- I-quater, 10 marzo 2025 n. 4995, Idem, 8 maggio 2025 n. 8864).
IV – Sono altresì fondate le censure con cui il ricorrente ha contestato la decisione della P.A. di diniego del distacco presso l’organismo internazionale, per carenza di istruttoria e di motivazione (lamentando, tra l’altro, che il Ministero non avrebbe considerato adeguatamente l’utilità dell’incarico che il ricorrente avrebbe svolto).
Tanto chiarito, questo Collegio, nell’ambito della riconosciuta discrezionalità, non esclude che possa essere ragionevole e coerente con il perseguimento degli scopi della P.A. datrice di lavoro individuare un limite temporale massimo oltre il quale è impedito di prolungare la condizione di distacco, imponendosi al dipendente di scegliere se prolungare la propria esperienza al di fuori dell’Amministrazione, rassegnando le proprie dimissioni, oppure rientrare in servizio. Si, tratta, invero, di un principio che non è sconosciuto all’ordinamento e che, in determinati e specifici casi, è confluito in disposizioni di legge (come l’art. 1, comma 68, legge n. 190/2012).
V - Tuttavia, l’assenza di un’espressa disposizione legislativa o regolamentare (o comunque di una regola contenuta in un atto a carattere generale), volta a introdurre un generale limite temporale alla permanenza in posizione di distacco, avrebbe imposto all’Amministrazione di analizzare e decidere la domanda di parte ricorrente, svolgendo compiute considerazioni e valutazioni relative alla specifica posizione del medesimo (con riferimento ai precedenti incarichi svolti in posizione di distacco e a quello che dovrebbe svolgere, alla valorizzazione delle competenze acquisite dal ricorrente, nonché alle ragioni per cui sarebbe maggiormente conforme all’interesse della P.A. un suo rientro in servizio, piuttosto che la prosecuzione dell’incarico all’estero); valutazioni e considerazioni particolari che risultano, nel caso di specie, del tutto omesse.
VI - Al contrario, dagli atti di causa si può dedurre che la P.A., nel valutare l’istanza del ricorrente, abbia surrettiziamente introdotto – in via di mera prassi o, comunque, con un atto non avente carattere generale – un limite temporale massimo, pari a sei anni, applicandolo indifferentemente a tutti i propri dipendenti, senza peraltro aver previamente svolto, né una puntuale verifica del numero complessivo di dipendenti che si collocano in posizione di distacco o fuori ruolo in rapporto all’organico complessivo di ogni specifico ruolo; né una verifica del numero e del tipo di organizzazioni europee e internazionali in cui tali dipendenti prestano servizio o la loro cointeressenza con gli interessi dell’Amministrazione di appartenenza; né un’analisi della peculiarità delle posizioni dei vari soggetti interessati, sotto il profilo del lasso di tempo trascorso in distacco o fuori ruolo, e della possibilità di immediato e utile impiego degli stessi in specifiche posizioni, anche in ragione del ruolo operativo o meno degli stessi, nonché in ultimo sull’effettiva sussistenza di un interesse della P.A. al rientro in sede del dipendente.
Un tale modo di procedere non appare in linea con i principi che informano l’attività dell’Amministrazione – quale datrice di lavoro – in particolare con i principi di trasparenza, correttezza e buon andamento, che richiederebbero l’adozione di criteri generali per il collocamento in posizione di distacco o fuori ruolo dei dipendenti (specie se volti a introdurre requisiti e limiti inderogabili non previsti dalla normativa vigente) mediante atti amministrativi generali – adottati all’esito di una puntuale istruttoria, svolta secondo la normativa di riferimento – e posti a conoscenza dei dipendenti, attraverso adeguati meccanismi di pubblicità.
VII - Appare evidente, allora, che, in assenza di un tale atto di carattere generale o regolamentare, idoneo a stabilire un termine massimo inderogabile, il Ministero se per un verso poteva assumere come criterio di valutazione delle istanze la durata del periodo di distacco o fuori ruolo (individuando come periodo ragionevole quello di sei anni, ritenuto in linea con quelli previsti da altre discipline, e segnatamente dall’art. 168 D.P.R. n. 18/1967 e dal D.M. n. 104/2016), nel contempo non avrebbe potuto prescindere dal considerare tale criterio generale in relazione alla specificità del caso concreto, considerando gli altri elementi rilevanti ed esprimendo una più approfondita valutazione sulle diverse istanze, prima di decidersi con atto sorretto da adeguata motivazione.
In tale contesto e su tali presupposti, il non aver consentito al ricorrente la partecipazione al procedimento – come già evidenziato - rende ancor più marcato il difetto istruttorio, essendo precluso al ricorrente di offrire alla P.A. elementi informativi idonei a valutare in concreto la ragionevolezza della decisione di farlo rientrare, in considerazione della specifica posizione.
VIII - Dalle considerazioni che precedono deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo della P.A. di riesaminare la posizione del ricorrente. Le spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla brevità del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS-, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.