Articolo 1535 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1535.

(Proroga dei contratti a termine).

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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