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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1963/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MONTI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, piazza Caduti per la Libertà n. 21
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CARLA CP_1 C.F._2
STELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, via Angelo Mariani n. 7
CONVENUTO/I
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIA LUPOLI ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura provinciale, a Ravenna, via Romolo Gessi n. 24
CONVENUTO/I
OGGETTO: QUOTE PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ART. 9 L. N. 898/1970
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.04.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 l. n. 898/1970 depositato in data 20.09.2024, conveniva in Parte_1 CP_ giudizio e l' innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, accertato e dichiarato il diritto della IG.ra ad Parte_1 una quota di reversibilità delle pensioni già godute dal IG. , determinare quella quota Parte_2 CP_ ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge 898 del 1970 e dichiarare tenuta la convenuta alla corresponsione alla IG.ra di quelle quote con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_1 successivo a quello della morte dell'ex coniuge deceduto, il IG. . Parte_2
Voglia altresì l'On. Tribunale confermare l'ammissione della IG.ra al beneficio del Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato, dichiarandone sussistere tutti i presupposti. Voglia altresì determinare il compenso, ai sensi della normativa vigente ed applicabile, e per l'assistenza prestata nel presente procedimento alla IG.ra , al di lei difensore Parte_1 nell'ambito del presente procedimento. CP_ Con vittoria di spese, competenze ed onorari a carico della convenuta Con vittoria di spese, competenze ed onorari a carico anche, in solido, della convenuta IG.ra , ma nel solo CP_1 caso che quest'ultima si costituisca nel processo chiedendo rigettarsi le istanze della odierna ricorrente”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 23.09.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13.02.2025. In data 25.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. CP_ Si costituiva in giudizio in data 29.01.2025 l' al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale: previa determinazione della quota di pensione di reversibilità CP_ spettante alla ricorrente, accertare il diritto della medesima a percepire detta quota dall' con decorrenza dal momento del decesso dell'ex coniuge”. Provvedeva a costituirsi nel procedimento in data 04.02.2025 anche al fine di chiedere CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, accertato il diritto della IG.ra in concorso con il coniuge TE , ad una quota di Pt_1 CP_1 reversibilità delle pensioni godute dal IG. , determinare dette quote ex art. 9, comma Parte_2 CP_ 3°, l. 898/1970 e dichiarare tenuta la convenuta alla corresponsione alla odierna ricorrente
, in concorso con il coniuge TE , di quelle quote con decorrenza Parte_1 CP_1 dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge deceduto IG. Pt_2
al netto delle quote ricevute dal mese di luglio 2024 a quello di ottobre 2024 incluso dalla di
[...] lui figlia . Controparte_4
e/o compensazione nelle spese di giudizio”. CP_5
All'udienza del 13.02.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa implicante la ripartizione della pensione di reversibilità nella misura del 55 % a favore della IG.ra ex coniuge Parte_1 del defunto e del 45 % a favore della IG.ra , vedova del medesimo. Parte_2 CP_1
Le parti chiedevano la concessione di un termine per valutare la proposta conciliativa e il Giudice rinviava pertanto il procedimento all'udienza del 30.04.2025.
pagina 2 di 5 Alla suddetta udienza, i difensori della IG.ra e della IG.ra davano atto che le Pt_1 CP_1 rispettive assistite aderivano alla proposta conciliativa e di aver pertanto depositato telematicamente conclusioni congiunte conformi a tale proposta. La difesa della IG.ra e della IG.ra insistevano pertanto per l'accoglimento delle Pt_1 CP_1 CP_ conclusioni congiunte mentre la difesa dell' si rimetteva a giustizia. Il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la IG.ra e la IG.ra hanno Pt_1 CP_1 prestato adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto che il Sig. , Parte_2 nato a [...], il giorno 09.08.1949 (Cod. Fisc. , è deceduto a Ravenna in CodiceFiscale_3 data 11.06.2024 e ritenute sussistere tutte le condizioni affinché la ricorrente Sig.ra e Parte_1 la convenuta Sig.ra abbiano titolo a percepire dall' una quota delle pensioni di CP_1 CP_3 reversibilità rispetto ai trattamenti pensionistici goduti in vita dal Sig. precisamente la di lui Pt_2 pensione VO 10054766 e la di lui pensione VOAUT 01013407, Voglia determinare ex art. 9, comma 3, L. 898/70 la quota complessiva spettante alla IG.ra come pari ai 55/100, e la quota Parte_1 complessiva spettante alla IG.ra come pari ai residui 45/100. E ciò a carico della CP_1 convenuta con decorrenza 01.07.2024 ossia dal primo giorno del primo mese successivo alla CP_3 morte del Sig. , fatta salva la quota spettante alla di lui figlia ed Parte_2 Controparte_4 erogata dal 01.07.24 al mese di ottobre 2024 incluso. Con compensazione tra le Sig.re e delle rispettive spese di difesa”. Parte_1 CP_1
La difesa di parte attrice chiedeva altresì al Tribunale di confermare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello stato e di liquidare il proprio compenso a Pt_1 carico dell'erario, Nel merito, reputa il Collegio come il Giudice delegato abbia fatto corretta applicazione dei criteri di legge nella proposta conciliativa formulata in udienza e accettata dalla IG.ra e dalla IGg.ra Pt_1
e che tale proposta sia pertanto condivisibile. CP_1
L'art. 9, terzo comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(q)ualora esista un coniuge TE avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”. Ebbene, secondo un primo orientamento, cronologicamente più risalente, della giurisprudenza di legittimità, “(a)l fine della determinazione della quota da attribuirsi, in questa ipotesi, al coniuge divorziato (o, più puntualmente, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge TE e quello divorziato) non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della “durata del rapporto”, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti (come sarà detto) matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge. (..) Il dato letterale è ribadito dall'esegesi sistematica, dalla quale emerge che il criterio della durata del matrimonio è l'unico che risulti armonico alle caratteristiche ontologiche della disciplina introdotta dall'art. 13 della L. n. 74-1987” (Cass. civ., sez. un., 12.01.1998, n. 159).
pagina 3 di 5 Secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi più recentemente e attualmente predominante, al quale si aderisce, invece, “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge TE, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. civ., sez. I, 21.09.2012, n. 16093; in tal senso, cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 26.02.2020, n. 5268 e Cass. civ., sez. I, 25.05.2021, n. 14383). Nel caso di specie, il matrimonio tra la IG.ra e il defunto IG. ha avuto una durata di Pt_1 Pt_2 quasi trentacinque anni mentre quello contratto tra quest'ultimo e la IG.ra ha avuto una durata CP_1 di quasi diciotto anni. Se, dunque, la maggior durata del matrimonio tra l'attrice e il IG. suggerirebbe l'attribuzione a Pt_2 favore della prima di una quota sensibilmente superiore della pensione di reversibilità, gli ulteriori criteri integrativi della convivenza prematrimoniale e delle condizioni economiche delle parti giustificano la ripartizione oggetto della proposta conciliativa. La convenuta ha infatti dedotto di aver convissuto con il IG. già prima del matrimonio a partire Pt_2 dall'anno 2000 e tale circostanza è corroborata dalla nascita dei due figli e Persona_1 Controparte_4 rispettivamente nelle date del 27.05.1999 e dell'11.02.2022, ossia in data antecedente al matrimonio. Per quanto attiene alle condizioni economiche delle parti, seppur anche l'attrice versi in precarie condizioni economiche, percependo una pensione sociale d'importo pari ad euro 484,69 e corrispondendo un canone di locazione per la casa popolare Acer in cui vive pari ad euro 121,00 mensili, la IG.ra appare trovarsi in condizioni ancora peggiori, non avendo entrate economiche CP_1 diverse dalla pensione di reversibilità del marito e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari ad euro 600,00 mensili. Complessivamente, dunque, considerando in via complessiva i suddetti criteri, appare congruo ed equo ripartire la parte di pensione di reversibilità del de cuius spettante ex lege al coniuge per una quota pari al 55 % in capo alla IG.ra e per la restante quota del 45 % in capo alla IG.ra Parte_1 CP_1
.
[...] CP_ Deve pertanto essere ordinato all' di corrispondere alle aventi diritto il relativo trattamento pensionistico come sopra determinato con decorrenza dal mese successivo al decesso del IG. Pt_2
oltre interessi legali sugli emolumenti già maturati dalla data delle singole scadenze al saldo.
[...]
Considerato il carattere necessitato del giudizio intrapreso per la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 l. n. 898/1970 e la non configurabilità di una soccombenza in senso tecnico, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato della IG.ra e la liquidazione del compenso del suo difensore verranno effettuate con Parte_1 separato decreto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visto l'art. 9 l. n. 898/1970, così decide:
- STABILISCE che la pensione di reversibilità del defunto IG. spettante al coniuge sia Parte_2 attribuita nella misura del 55 % alla IG.ra e per la restante misura del 45 % alla IG.ra Parte_1
; CP_1 CP_
- ORDINA per l'effetto all' di corrispondere alle aventi diritto il relativo trattamento pensionistico come sopra determinato con decorrenza dal mese successivo al decesso del IG. oltre Parte_2 interessi legali sugli emolumenti già maturati dalla data delle singole scadenze al saldo;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso a Ravenna in camera di conIGlio il 08.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1963/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MONTI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, piazza Caduti per la Libertà n. 21
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CARLA CP_1 C.F._2
STELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, via Angelo Mariani n. 7
CONVENUTO/I
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIA LUPOLI ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura provinciale, a Ravenna, via Romolo Gessi n. 24
CONVENUTO/I
OGGETTO: QUOTE PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ART. 9 L. N. 898/1970
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.04.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 l. n. 898/1970 depositato in data 20.09.2024, conveniva in Parte_1 CP_ giudizio e l' innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, accertato e dichiarato il diritto della IG.ra ad Parte_1 una quota di reversibilità delle pensioni già godute dal IG. , determinare quella quota Parte_2 CP_ ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge 898 del 1970 e dichiarare tenuta la convenuta alla corresponsione alla IG.ra di quelle quote con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_1 successivo a quello della morte dell'ex coniuge deceduto, il IG. . Parte_2
Voglia altresì l'On. Tribunale confermare l'ammissione della IG.ra al beneficio del Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato, dichiarandone sussistere tutti i presupposti. Voglia altresì determinare il compenso, ai sensi della normativa vigente ed applicabile, e per l'assistenza prestata nel presente procedimento alla IG.ra , al di lei difensore Parte_1 nell'ambito del presente procedimento. CP_ Con vittoria di spese, competenze ed onorari a carico della convenuta Con vittoria di spese, competenze ed onorari a carico anche, in solido, della convenuta IG.ra , ma nel solo CP_1 caso che quest'ultima si costituisca nel processo chiedendo rigettarsi le istanze della odierna ricorrente”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 23.09.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13.02.2025. In data 25.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. CP_ Si costituiva in giudizio in data 29.01.2025 l' al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale: previa determinazione della quota di pensione di reversibilità CP_ spettante alla ricorrente, accertare il diritto della medesima a percepire detta quota dall' con decorrenza dal momento del decesso dell'ex coniuge”. Provvedeva a costituirsi nel procedimento in data 04.02.2025 anche al fine di chiedere CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, accertato il diritto della IG.ra in concorso con il coniuge TE , ad una quota di Pt_1 CP_1 reversibilità delle pensioni godute dal IG. , determinare dette quote ex art. 9, comma Parte_2 CP_ 3°, l. 898/1970 e dichiarare tenuta la convenuta alla corresponsione alla odierna ricorrente
, in concorso con il coniuge TE , di quelle quote con decorrenza Parte_1 CP_1 dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge deceduto IG. Pt_2
al netto delle quote ricevute dal mese di luglio 2024 a quello di ottobre 2024 incluso dalla di
[...] lui figlia . Controparte_4
e/o compensazione nelle spese di giudizio”. CP_5
All'udienza del 13.02.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa implicante la ripartizione della pensione di reversibilità nella misura del 55 % a favore della IG.ra ex coniuge Parte_1 del defunto e del 45 % a favore della IG.ra , vedova del medesimo. Parte_2 CP_1
Le parti chiedevano la concessione di un termine per valutare la proposta conciliativa e il Giudice rinviava pertanto il procedimento all'udienza del 30.04.2025.
pagina 2 di 5 Alla suddetta udienza, i difensori della IG.ra e della IG.ra davano atto che le Pt_1 CP_1 rispettive assistite aderivano alla proposta conciliativa e di aver pertanto depositato telematicamente conclusioni congiunte conformi a tale proposta. La difesa della IG.ra e della IG.ra insistevano pertanto per l'accoglimento delle Pt_1 CP_1 CP_ conclusioni congiunte mentre la difesa dell' si rimetteva a giustizia. Il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la IG.ra e la IG.ra hanno Pt_1 CP_1 prestato adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto che il Sig. , Parte_2 nato a [...], il giorno 09.08.1949 (Cod. Fisc. , è deceduto a Ravenna in CodiceFiscale_3 data 11.06.2024 e ritenute sussistere tutte le condizioni affinché la ricorrente Sig.ra e Parte_1 la convenuta Sig.ra abbiano titolo a percepire dall' una quota delle pensioni di CP_1 CP_3 reversibilità rispetto ai trattamenti pensionistici goduti in vita dal Sig. precisamente la di lui Pt_2 pensione VO 10054766 e la di lui pensione VOAUT 01013407, Voglia determinare ex art. 9, comma 3, L. 898/70 la quota complessiva spettante alla IG.ra come pari ai 55/100, e la quota Parte_1 complessiva spettante alla IG.ra come pari ai residui 45/100. E ciò a carico della CP_1 convenuta con decorrenza 01.07.2024 ossia dal primo giorno del primo mese successivo alla CP_3 morte del Sig. , fatta salva la quota spettante alla di lui figlia ed Parte_2 Controparte_4 erogata dal 01.07.24 al mese di ottobre 2024 incluso. Con compensazione tra le Sig.re e delle rispettive spese di difesa”. Parte_1 CP_1
La difesa di parte attrice chiedeva altresì al Tribunale di confermare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello stato e di liquidare il proprio compenso a Pt_1 carico dell'erario, Nel merito, reputa il Collegio come il Giudice delegato abbia fatto corretta applicazione dei criteri di legge nella proposta conciliativa formulata in udienza e accettata dalla IG.ra e dalla IGg.ra Pt_1
e che tale proposta sia pertanto condivisibile. CP_1
L'art. 9, terzo comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(q)ualora esista un coniuge TE avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”. Ebbene, secondo un primo orientamento, cronologicamente più risalente, della giurisprudenza di legittimità, “(a)l fine della determinazione della quota da attribuirsi, in questa ipotesi, al coniuge divorziato (o, più puntualmente, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge TE e quello divorziato) non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della “durata del rapporto”, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti (come sarà detto) matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge. (..) Il dato letterale è ribadito dall'esegesi sistematica, dalla quale emerge che il criterio della durata del matrimonio è l'unico che risulti armonico alle caratteristiche ontologiche della disciplina introdotta dall'art. 13 della L. n. 74-1987” (Cass. civ., sez. un., 12.01.1998, n. 159).
pagina 3 di 5 Secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi più recentemente e attualmente predominante, al quale si aderisce, invece, “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge TE, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. civ., sez. I, 21.09.2012, n. 16093; in tal senso, cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 26.02.2020, n. 5268 e Cass. civ., sez. I, 25.05.2021, n. 14383). Nel caso di specie, il matrimonio tra la IG.ra e il defunto IG. ha avuto una durata di Pt_1 Pt_2 quasi trentacinque anni mentre quello contratto tra quest'ultimo e la IG.ra ha avuto una durata CP_1 di quasi diciotto anni. Se, dunque, la maggior durata del matrimonio tra l'attrice e il IG. suggerirebbe l'attribuzione a Pt_2 favore della prima di una quota sensibilmente superiore della pensione di reversibilità, gli ulteriori criteri integrativi della convivenza prematrimoniale e delle condizioni economiche delle parti giustificano la ripartizione oggetto della proposta conciliativa. La convenuta ha infatti dedotto di aver convissuto con il IG. già prima del matrimonio a partire Pt_2 dall'anno 2000 e tale circostanza è corroborata dalla nascita dei due figli e Persona_1 Controparte_4 rispettivamente nelle date del 27.05.1999 e dell'11.02.2022, ossia in data antecedente al matrimonio. Per quanto attiene alle condizioni economiche delle parti, seppur anche l'attrice versi in precarie condizioni economiche, percependo una pensione sociale d'importo pari ad euro 484,69 e corrispondendo un canone di locazione per la casa popolare Acer in cui vive pari ad euro 121,00 mensili, la IG.ra appare trovarsi in condizioni ancora peggiori, non avendo entrate economiche CP_1 diverse dalla pensione di reversibilità del marito e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari ad euro 600,00 mensili. Complessivamente, dunque, considerando in via complessiva i suddetti criteri, appare congruo ed equo ripartire la parte di pensione di reversibilità del de cuius spettante ex lege al coniuge per una quota pari al 55 % in capo alla IG.ra e per la restante quota del 45 % in capo alla IG.ra Parte_1 CP_1
.
[...] CP_ Deve pertanto essere ordinato all' di corrispondere alle aventi diritto il relativo trattamento pensionistico come sopra determinato con decorrenza dal mese successivo al decesso del IG. Pt_2
oltre interessi legali sugli emolumenti già maturati dalla data delle singole scadenze al saldo.
[...]
Considerato il carattere necessitato del giudizio intrapreso per la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 l. n. 898/1970 e la non configurabilità di una soccombenza in senso tecnico, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato della IG.ra e la liquidazione del compenso del suo difensore verranno effettuate con Parte_1 separato decreto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visto l'art. 9 l. n. 898/1970, così decide:
- STABILISCE che la pensione di reversibilità del defunto IG. spettante al coniuge sia Parte_2 attribuita nella misura del 55 % alla IG.ra e per la restante misura del 45 % alla IG.ra Parte_1
; CP_1 CP_
- ORDINA per l'effetto all' di corrispondere alle aventi diritto il relativo trattamento pensionistico come sopra determinato con decorrenza dal mese successivo al decesso del IG. oltre Parte_2 interessi legali sugli emolumenti già maturati dalla data delle singole scadenze al saldo;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso a Ravenna in camera di conIGlio il 08.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini
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