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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello,
TRA
(C.F. Parte_1
), assistito ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Milano, presso la P.IVA_1
quale è domiciliata in via Freguglia 1, Milano, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv. Magni Milena, con elezione di domicilio in Cantù (CO), via
Risorgimento n.13, presso e nello studio del difensore giusta delega in atti;
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3176/2025, pubblicata il 15/04/2025, in materia di “Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81”.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: Per : Pt_1 Parte_1
In via preliminare – in riforma della impugnata sentenza rilevare ed accertare la nullità della sentenza per mancata rilevazione della tardività del deposito del ricorso di primo grado in violazione dell'art. 18 legge 689/81;
In via principale - riformare la impugnata sentenza e confermare la piena legittimità della impugnata ordinanza di ingiunzione n. 820047 emessa dal CP_2
in data 6.06.24;
[...]
In ogni caso - condannare, in ogni caso, la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese,
Nel merito e in via principale:
RIGETTARE l'appello e comunque ogni domanda proposta dal
[...]
nei confronti della sig.ra per Controparte_3 Controparte_1
infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In via incidentale:
ACCOGLIERE il proposto appello in via incidentale e, per l'effetto, la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la CP_4
nullità/annullabilità del decreto n.820047 del 06.06.2024 notificato a mezzo pec n. 107343 del 11.06.2024 del Registro Ufficiale, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.
In subordine, laddove non dovesse essere accolto l'appello in via incidentale proposto:
Per effetto del RIGETTO dell'appello e comunque di ogni domanda proposta dal nei confronti della sig.ra Controparte_3 CP_1 pagina 2 di 13 per infondatezza in fatto ed in diritto, CONFERMARE la sentenza n. CP_1
3176/2025 del 15.04.2025 emessa dal Tribunale di Milano;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. ed il C.P.A. sull'imponibile del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 10.07.2024, la sig.ra proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 820047 del 06.06.2024 emesso dal Ragioneria Territoriale dello Stato Controparte_3
di Milano e notificato alla ricorrente in data 11.06.2024, che le applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00, oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro 2.500,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità.
Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento del provvedimento avversato, ovvero, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nella misura del minimo previsto dal comma 1bis dell'art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, ossia il 10% dell'importo dell'assegno in contestazione, deducendo, in particolare quanto segue:
- la notificazione della contestazione è avvenuta oltre il termine di legge di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente decadenza dell'Ente dalla possibilità di imporre sanzioni;
- l'assegno in questione risulta datato e posto all'incasso in data 26.11.2021;
- la segnalazione d'irregolarità al – da Controparte_3
effettuarsi entro 30 giorni - risulta essere stata inviata in data 6.12.2021;
- da tale data decorre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione della violazione;
pertanto, il termine ultimo per effettuare la suddetta notificazione è da considerarsi il giorno 5.03.2022;
- tuttavia, solo in data 26.01.2022 l'Amministrazione chiedeva a Controparte_5
i dati identificativi del traente del titolo che venivano comunicati in data
[...]
pagina 3 di 13 27.01.2022; nonostante tale tempestivo riscontro da parte di Controparte_5
l'Amministrazione elevava il verbale di contestazione solo in data 6.04.2022 e lo consegnava all'agente postale per la notifica in data 11.04.2022, pervenendo alla ricorrente in data 26.04.2022;
- inoltre, anche la firma digitale dell'atto di contestazione è stata apposta dal
Responsabile del Procedimento Maria Rosaria Muscarelli, in data 6.04.2022, successivamente allo spirare del termine decadenziale.
Si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 16.01.2025 il
Ragioneria Territoriale dello Stato di CP_3 Controparte_3
Milano, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, deducendo:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo, atteso che dal
PCT il ricorso risulta depositato presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di
Milano e iscritto a ruolo in data 17.07.2024, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto oggetto di impugnazione, avvenuta in data 11.06.2024
- nel merito deduceva che la contestazione trae origine dalla comunicazione effettuata da con PEC del 27.01.2022 a seguito di specifica Controparte_5
richiesta da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano;
- la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 veniva effettuata in data 6.04.2022, consegnata all'Agente postale in data 11.04.2022 e notificata all'indirizzo della ricorrente in data 22.04.2022;
-il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato nella data del 27.01.2022, allorché perveniva all'Amministrazione la comunicazione di contenente le generalità complete del Controparte_5
traente;
- pertanto, il suddetto termine è stato rispettato, atteso che il verbale di contestazione della violazione è stato consegnato all'agente postale in data
11.04.2022 per la notifica;
pagina 4 di 13 - ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, in data 12.05.2022 l'opponente trasmetteva all'Ente memoria difensiva, chiedendo di essere convocata in audizione personale, audizione che avveniva in data 31.01.2024;
- non ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni della ricorrente, in data
6.06.2024 l'Amministrazione provvedeva ad adottare il decreto impugnato, applicando la sanzione minima prevista dalla normativa pari ad €. 3.000,00; Parte_
-sempre nel merito il ha dedotto che la violazione risulta per tabulas, che l'illecito contestato ha natura meramente oggettiva e comporta sempre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, indipendentemente dalla liceità o meno dell'operazione sottostante;
-riscontrandosi nei confronti della ricorrente una recidiva (la ha violato CP_1
più volte la norma ed è stata destinataria di altri due procedimenti sanzionatori), in applicazione dell'art. 67, lettera h) del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni è stata correttamente applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 3.000,00, comunque in misura pari al minimo edittale.
Con sentenza n. 3176/2025, pubblicata il 15/04/2025, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1. in parziale accoglimento del ricorso proposto da avverso il Controparte_1
decreto sanzionatorio n. 820047, del 06.06.2024, notificato in data 11.06.2024, ridetermina la sanzione amministrativa da essa dovuta in €. 250,00;
2. nulla sulle spese di lite”.
In sintesi, e per quanto qui rileva, il Tribunale dopo aver rigettato l'eccezione sollevata dal di dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, CP_3 CP_6
ha accolto la domanda subordinata della ricorrente di riduzione della sanzione in misura pari al 10% dell'importo movimentato con l'assegno, applicando i criteri stabiliti dall'art. 67 del d.lgs. n. 231/2007 in raccordo con l'art. 63 del medesimo testo normativo.
pagina 5 di 13 Avverso detta sentenza ha interposto appello il , chiedendo CP_3
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha proposto appello incidentale e, in caso di Controparte_1
mancato accoglimento, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 novembre 2025 la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE APPELLO del Parte_1
Il ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi di censura. CP_3
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia accolto la sua eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 63. Co 1 bis e
67 D.Lgs n. 231/2007 nonché l'erronea valutazione dei criteri previsti ex lege al fine di applicare il regime sanzionatorio di miglior favore.
APPELLO INCIDENTALE di . Controparte_1
Con un unico motivo, l'appellata ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità/annullabilità del decreto n. 820047 del 06.06.2024, notificato a mezzo pec n. 107343 del 11.6.2024 del
Registro Ufficiale, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Ragioneria Territoriale dello Stat-o Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.
Deve, preliminarmente, essere esaminato per ragioni logiche l'appello incidentale della . CP_1
Viene dedotta la violazione dell'art. 14 L.n. 689/ 1981 che prevede che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta dall'accertamento”, sostenendo la decorrenza del termine dalla comunicazione della banca ex art.51 d.lgs n. 231/07 e, quindi, dalla data del pagina 6 di 13 6.12.2021, allorchè provvedeva alla segnalazione alla Ragioneria Controparte_7
Territoriale dello Stato di Milano.
Il motivo è infondato.
Si deve infatti ricordare, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che l' accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “ “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e violazione” (cfr. Cass. civ. n. 19512/2020). Ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, L. n.
689/1981 l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cas. Civ., S.U. n. 28210/2019).
Ed ancora: “il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma
6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento. (id. sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/9/2024 Rv. 672289)”.
Si deve allora evidenziare che la segnalazione effettuata da in data Controparte_7
6.12.2021 non poteva essere considerata completa e idonea a individuare tutti gli pagina 7 di 13 elementi necessari ai fini della contestazione, essendo necessario il compimento di atti istruttori e, in particolare, la compiuta individuazione del traente.
Tali dati identificativi venivano comunicati da in data Controparte_5
27.01.2022, a seguito della richiesta d'informazioni inviata dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano in data 26.01.2022 e solo con tale comunicazione l'autorità amministrativa veniva a conoscenza di tutti gli elementi utili per procedere alla contestazione, di fatto avvenuta in data 22.04.2022.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal D. lgs. n. 231/2007, con la conseguenza che nel caso oggetto di esame il dies a quo deve essere identificato nella data del 27.01.2022.
La contestazione dell'infrazione è stata notificata alla sig.ra a Controparte_1
mezzo del servizio postale in data 11.04.2022 e dalla stessa ricevuta in data
22.04.2022, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981. Parte_ Venendo all'esame dell'appello proposto da si osserva quanto segue.
Con riferimento al primo motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta che il
Tribunale non abbia rilevato la tardività dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, la medesima è infondata.
Risulta, infatti, che il ricorso in opposizione sia stato depositato telematicamente in data 10 luglio 2024.
Il deposito telematico del ricorso deve considerarsi tempestivo se la ricezione della ricevuta di consegna avviene entro il termine di legge, e ciò anche se l'iscrizione a ruolo della causa avviene oltre lo scadere di quest'ultimo.
È quanto ha ribadito la Cassazione civile con ordinanza n. 11726 del 3 maggio
2019 in merito al perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali.
L'art. 16 bis, comma 7 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, del resto recita: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è
pagina 8 di 13 tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art.
155 c.p.c., commi 4 e 5”.
In proposito la Suprema corte osserva che “l'intento del legislatore è quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria”.
La ragione per cui il deposito telematico degli atti giudiziari gode di una disciplina ad hoc derogatoria di quella relativa al deposito “cartaceo” è, infatti, da ravvisarsi nel fatto che deposito telematico dell'atto e iscrizione a ruolo sono due attività distinte, tra le quali solo la tempestività della prima (se si escludono i problemi di natura tecnica del sistema) è interamente imputabile all'interessato.
Di qui l'esigenza di salvaguardare l'attore/ricorrente dal rischio di un inadempimento non imputabile, che nel caso di deposito “cartaceo” non sussiste,
“posto che la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo”.
Nel caso di specie, pertanto, il termine per il deposito telematico è da considerarsi rispettato con il mero deposito tempestivo dell'atto, certificato dalla ricezione della “seconda pec”, essendo irrilevante a tal fine il momento dell'iscrizione a ruolo.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 63. Co 1 bis e
67 D.Lgs n. 231/2007 nonché l'erronea valutazione dei criteri previsti ex lege al fine di applicare il regime sanzionatorio di miglior favore.
Nello specifico ritiene che non potesse assumere rilievo la circostanza, valorizzata dal Tribunale, secondo cui l'assegno fosse stato emesso mediante l'utilizzo di un vecchio carnet, poichè ciò che rileva è la condotta materiale tenuta dalla ricorrente, consistente nel trasferimento della somma di euro 2.500,00 mediante assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, in un'epoca in cui la pagina 9 di 13 soglia di legge era già fissata in euro 1.000,00, in palese violazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007.
La violazione risulta, peraltro, reiterata, atteso che la ricorrente era già stata destinataria di altri procedimenti sanzionatori di cui alla posizione n. 817068 e n.
817615 per analoghe infrazioni.
Aggiunge che tali conclusioni trovano l'avvallo della Commissione Consultiva per le infrazioni Valutarie e Antiriciclaggio, che con parere del 3.04.2019 ha stabilito che il regime sanzionatorio di favore previsto in presenza di circostanze di minore gravità dal comma 1-bis dell'art. 63 non si applica ai soggetti che hanno già ricevuto un atto di contestazione per violazione della fattispecie di cui all'art. 49, comma 5, del D.gs n. 231/2007.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dall'analisi della disciplina normativa in oggetto.
L'art 63 comma 1-bis. prevede testualmente: “Fermo quanto previsto dal comma
1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a
30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
L'art 67 1° comma così recita: “Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
pagina 10 di 13 d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.”
Dall'interpretazione complessiva delle norme emerge che il legislatore al comma
1 dell'art 67 del D.lgs. n. 231/2007 ha indicato i parametri oggettivi e soggettivi che presiedono alla valutazione di gravità dell'illecito amministrativo di cui all'art
49 del D.lgs. n. 231/2007 ed ai quali la PA deve attenersi nella graduazione della sanzione da irrogare.
La sussistenza di una o più circostanze ivi elencate che siano sintomatiche della gravità dell'illecito escludono l'applicazione, ove l'assegno si riferisca ad una somma inferiore ad € 30.000,00, della sanzione nella misura ridotta del 10% dell'importo dell'assegno prevista dal richiamato comma 1 bis dell'art 63 del
D.lgs. n. 231/2007.
Nel caso in esame l'Amministrazione posto che risultavano precedenti infrazioni ha irrogato la sanzione al minimo edittale di euro 3.000,00 così come previsto dall'art. 63 comma 1 del dlgs 21 novembre 2007 novellato dal dlgs n. 90/2017.
L'Amministrazione aveva infatti elevato nei confronti di altri Controparte_1
due provvedimenti sanzionatori, per aver emesso altrettanti assegni bancari in diverse date, da cui sono scaturiti altri due distinti verbali di contestazione.
Segnatamente, il verbale di contestazione n. 817068 del 7.2.2022 notificato all'opponente in data 5.3.2022 e il verbale di contestazione n. 817615, notificato in data 14.3.2022.
pagina 11 di 13 Tanto premesso in fatto, ritiene la Corte di non poter condividere la tesi dell'appellante, reputando, invece, corretta la valutazione del Tribunale che, dopo aver elencato gli otto criteri enunciati dall'art. 67, ha analizzato quali, nel caso di specie, risultino rilevanti ai fini della determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria.
Nel caso di specie appare del tutto evidente che si è in presenza di condotta, posta in essere da una persona fisica che non svolge attività commerciali e non utilizza abitualmente mezzi di pagamento quali gli assegni (tanto da avere utilizzato un carnet di assegni i cui moduli non recano prestampata la clausola di non trasferibilità), connotata da colpa lieve. Occorre, inoltre, considerare la lieve entità della violazione (in ragione del modesto importo del titolo) nonché l'assenza di un qualsiasi vantaggio per la derivante dall'emissione dell'assegno CP_1
privo della clausola di non trasferibilità così come l'assenza di conseguenze lesive per i terzi. Va, infatti, ricordato che il trasferimento della somma di euro 2.500,00 in favore della è avvenuto a fronte di una prestazione prescritta Controparte_8
e regolarmente fatturata da un medico.
In ordine alla sussistenza di ulteriori verbali elevati alla , la circostanza CP_1
non è rilevante nella presente sede, atteso che, al momento dell'emissione degli assegni (7.10.21-14.10.21- 26.11.21), la non ne era a conoscenza. CP_1
Parte_ E, infatti, per ammissione dello stesso gli altri due verbali di contestazione
(n. 81068 e n. 817615) risultano notificati alla rispettivamente in data 5 CP_1
marzo 2022 e il 14 marzo 2022. Si tratta, in ultima analisi, di assegni emessi in tempi ravvicinati in favore del medesimo destinatario, relativi a prestazioni mediche, per un importo complessivo di euro 5.000,00, tutti tratti da carnet ormai obsoleto.
In definitiva sulla base delle argomentazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
L'esito della lite consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
pubblicata il 15/04/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa tra le parti le spese di lite
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello,
TRA
(C.F. Parte_1
), assistito ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Milano, presso la P.IVA_1
quale è domiciliata in via Freguglia 1, Milano, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv. Magni Milena, con elezione di domicilio in Cantù (CO), via
Risorgimento n.13, presso e nello studio del difensore giusta delega in atti;
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3176/2025, pubblicata il 15/04/2025, in materia di “Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81”.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: Per : Pt_1 Parte_1
In via preliminare – in riforma della impugnata sentenza rilevare ed accertare la nullità della sentenza per mancata rilevazione della tardività del deposito del ricorso di primo grado in violazione dell'art. 18 legge 689/81;
In via principale - riformare la impugnata sentenza e confermare la piena legittimità della impugnata ordinanza di ingiunzione n. 820047 emessa dal CP_2
in data 6.06.24;
[...]
In ogni caso - condannare, in ogni caso, la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese,
Nel merito e in via principale:
RIGETTARE l'appello e comunque ogni domanda proposta dal
[...]
nei confronti della sig.ra per Controparte_3 Controparte_1
infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In via incidentale:
ACCOGLIERE il proposto appello in via incidentale e, per l'effetto, la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la CP_4
nullità/annullabilità del decreto n.820047 del 06.06.2024 notificato a mezzo pec n. 107343 del 11.06.2024 del Registro Ufficiale, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.
In subordine, laddove non dovesse essere accolto l'appello in via incidentale proposto:
Per effetto del RIGETTO dell'appello e comunque di ogni domanda proposta dal nei confronti della sig.ra Controparte_3 CP_1 pagina 2 di 13 per infondatezza in fatto ed in diritto, CONFERMARE la sentenza n. CP_1
3176/2025 del 15.04.2025 emessa dal Tribunale di Milano;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. ed il C.P.A. sull'imponibile del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 10.07.2024, la sig.ra proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 820047 del 06.06.2024 emesso dal Ragioneria Territoriale dello Stato Controparte_3
di Milano e notificato alla ricorrente in data 11.06.2024, che le applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00, oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro 2.500,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità.
Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento del provvedimento avversato, ovvero, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nella misura del minimo previsto dal comma 1bis dell'art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, ossia il 10% dell'importo dell'assegno in contestazione, deducendo, in particolare quanto segue:
- la notificazione della contestazione è avvenuta oltre il termine di legge di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente decadenza dell'Ente dalla possibilità di imporre sanzioni;
- l'assegno in questione risulta datato e posto all'incasso in data 26.11.2021;
- la segnalazione d'irregolarità al – da Controparte_3
effettuarsi entro 30 giorni - risulta essere stata inviata in data 6.12.2021;
- da tale data decorre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione della violazione;
pertanto, il termine ultimo per effettuare la suddetta notificazione è da considerarsi il giorno 5.03.2022;
- tuttavia, solo in data 26.01.2022 l'Amministrazione chiedeva a Controparte_5
i dati identificativi del traente del titolo che venivano comunicati in data
[...]
pagina 3 di 13 27.01.2022; nonostante tale tempestivo riscontro da parte di Controparte_5
l'Amministrazione elevava il verbale di contestazione solo in data 6.04.2022 e lo consegnava all'agente postale per la notifica in data 11.04.2022, pervenendo alla ricorrente in data 26.04.2022;
- inoltre, anche la firma digitale dell'atto di contestazione è stata apposta dal
Responsabile del Procedimento Maria Rosaria Muscarelli, in data 6.04.2022, successivamente allo spirare del termine decadenziale.
Si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 16.01.2025 il
Ragioneria Territoriale dello Stato di CP_3 Controparte_3
Milano, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, deducendo:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo, atteso che dal
PCT il ricorso risulta depositato presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di
Milano e iscritto a ruolo in data 17.07.2024, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto oggetto di impugnazione, avvenuta in data 11.06.2024
- nel merito deduceva che la contestazione trae origine dalla comunicazione effettuata da con PEC del 27.01.2022 a seguito di specifica Controparte_5
richiesta da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano;
- la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 veniva effettuata in data 6.04.2022, consegnata all'Agente postale in data 11.04.2022 e notificata all'indirizzo della ricorrente in data 22.04.2022;
-il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato nella data del 27.01.2022, allorché perveniva all'Amministrazione la comunicazione di contenente le generalità complete del Controparte_5
traente;
- pertanto, il suddetto termine è stato rispettato, atteso che il verbale di contestazione della violazione è stato consegnato all'agente postale in data
11.04.2022 per la notifica;
pagina 4 di 13 - ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, in data 12.05.2022 l'opponente trasmetteva all'Ente memoria difensiva, chiedendo di essere convocata in audizione personale, audizione che avveniva in data 31.01.2024;
- non ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni della ricorrente, in data
6.06.2024 l'Amministrazione provvedeva ad adottare il decreto impugnato, applicando la sanzione minima prevista dalla normativa pari ad €. 3.000,00; Parte_
-sempre nel merito il ha dedotto che la violazione risulta per tabulas, che l'illecito contestato ha natura meramente oggettiva e comporta sempre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, indipendentemente dalla liceità o meno dell'operazione sottostante;
-riscontrandosi nei confronti della ricorrente una recidiva (la ha violato CP_1
più volte la norma ed è stata destinataria di altri due procedimenti sanzionatori), in applicazione dell'art. 67, lettera h) del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni è stata correttamente applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 3.000,00, comunque in misura pari al minimo edittale.
Con sentenza n. 3176/2025, pubblicata il 15/04/2025, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1. in parziale accoglimento del ricorso proposto da avverso il Controparte_1
decreto sanzionatorio n. 820047, del 06.06.2024, notificato in data 11.06.2024, ridetermina la sanzione amministrativa da essa dovuta in €. 250,00;
2. nulla sulle spese di lite”.
In sintesi, e per quanto qui rileva, il Tribunale dopo aver rigettato l'eccezione sollevata dal di dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, CP_3 CP_6
ha accolto la domanda subordinata della ricorrente di riduzione della sanzione in misura pari al 10% dell'importo movimentato con l'assegno, applicando i criteri stabiliti dall'art. 67 del d.lgs. n. 231/2007 in raccordo con l'art. 63 del medesimo testo normativo.
pagina 5 di 13 Avverso detta sentenza ha interposto appello il , chiedendo CP_3
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha proposto appello incidentale e, in caso di Controparte_1
mancato accoglimento, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 novembre 2025 la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE APPELLO del Parte_1
Il ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi di censura. CP_3
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia accolto la sua eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 63. Co 1 bis e
67 D.Lgs n. 231/2007 nonché l'erronea valutazione dei criteri previsti ex lege al fine di applicare il regime sanzionatorio di miglior favore.
APPELLO INCIDENTALE di . Controparte_1
Con un unico motivo, l'appellata ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità/annullabilità del decreto n. 820047 del 06.06.2024, notificato a mezzo pec n. 107343 del 11.6.2024 del
Registro Ufficiale, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Ragioneria Territoriale dello Stat-o Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.
Deve, preliminarmente, essere esaminato per ragioni logiche l'appello incidentale della . CP_1
Viene dedotta la violazione dell'art. 14 L.n. 689/ 1981 che prevede che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta dall'accertamento”, sostenendo la decorrenza del termine dalla comunicazione della banca ex art.51 d.lgs n. 231/07 e, quindi, dalla data del pagina 6 di 13 6.12.2021, allorchè provvedeva alla segnalazione alla Ragioneria Controparte_7
Territoriale dello Stato di Milano.
Il motivo è infondato.
Si deve infatti ricordare, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che l' accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “ “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e violazione” (cfr. Cass. civ. n. 19512/2020). Ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, L. n.
689/1981 l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cas. Civ., S.U. n. 28210/2019).
Ed ancora: “il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma
6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento. (id. sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/9/2024 Rv. 672289)”.
Si deve allora evidenziare che la segnalazione effettuata da in data Controparte_7
6.12.2021 non poteva essere considerata completa e idonea a individuare tutti gli pagina 7 di 13 elementi necessari ai fini della contestazione, essendo necessario il compimento di atti istruttori e, in particolare, la compiuta individuazione del traente.
Tali dati identificativi venivano comunicati da in data Controparte_5
27.01.2022, a seguito della richiesta d'informazioni inviata dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano in data 26.01.2022 e solo con tale comunicazione l'autorità amministrativa veniva a conoscenza di tutti gli elementi utili per procedere alla contestazione, di fatto avvenuta in data 22.04.2022.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal D. lgs. n. 231/2007, con la conseguenza che nel caso oggetto di esame il dies a quo deve essere identificato nella data del 27.01.2022.
La contestazione dell'infrazione è stata notificata alla sig.ra a Controparte_1
mezzo del servizio postale in data 11.04.2022 e dalla stessa ricevuta in data
22.04.2022, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981. Parte_ Venendo all'esame dell'appello proposto da si osserva quanto segue.
Con riferimento al primo motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta che il
Tribunale non abbia rilevato la tardività dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, la medesima è infondata.
Risulta, infatti, che il ricorso in opposizione sia stato depositato telematicamente in data 10 luglio 2024.
Il deposito telematico del ricorso deve considerarsi tempestivo se la ricezione della ricevuta di consegna avviene entro il termine di legge, e ciò anche se l'iscrizione a ruolo della causa avviene oltre lo scadere di quest'ultimo.
È quanto ha ribadito la Cassazione civile con ordinanza n. 11726 del 3 maggio
2019 in merito al perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali.
L'art. 16 bis, comma 7 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, del resto recita: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è
pagina 8 di 13 tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art.
155 c.p.c., commi 4 e 5”.
In proposito la Suprema corte osserva che “l'intento del legislatore è quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria”.
La ragione per cui il deposito telematico degli atti giudiziari gode di una disciplina ad hoc derogatoria di quella relativa al deposito “cartaceo” è, infatti, da ravvisarsi nel fatto che deposito telematico dell'atto e iscrizione a ruolo sono due attività distinte, tra le quali solo la tempestività della prima (se si escludono i problemi di natura tecnica del sistema) è interamente imputabile all'interessato.
Di qui l'esigenza di salvaguardare l'attore/ricorrente dal rischio di un inadempimento non imputabile, che nel caso di deposito “cartaceo” non sussiste,
“posto che la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo”.
Nel caso di specie, pertanto, il termine per il deposito telematico è da considerarsi rispettato con il mero deposito tempestivo dell'atto, certificato dalla ricezione della “seconda pec”, essendo irrilevante a tal fine il momento dell'iscrizione a ruolo.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 63. Co 1 bis e
67 D.Lgs n. 231/2007 nonché l'erronea valutazione dei criteri previsti ex lege al fine di applicare il regime sanzionatorio di miglior favore.
Nello specifico ritiene che non potesse assumere rilievo la circostanza, valorizzata dal Tribunale, secondo cui l'assegno fosse stato emesso mediante l'utilizzo di un vecchio carnet, poichè ciò che rileva è la condotta materiale tenuta dalla ricorrente, consistente nel trasferimento della somma di euro 2.500,00 mediante assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, in un'epoca in cui la pagina 9 di 13 soglia di legge era già fissata in euro 1.000,00, in palese violazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007.
La violazione risulta, peraltro, reiterata, atteso che la ricorrente era già stata destinataria di altri procedimenti sanzionatori di cui alla posizione n. 817068 e n.
817615 per analoghe infrazioni.
Aggiunge che tali conclusioni trovano l'avvallo della Commissione Consultiva per le infrazioni Valutarie e Antiriciclaggio, che con parere del 3.04.2019 ha stabilito che il regime sanzionatorio di favore previsto in presenza di circostanze di minore gravità dal comma 1-bis dell'art. 63 non si applica ai soggetti che hanno già ricevuto un atto di contestazione per violazione della fattispecie di cui all'art. 49, comma 5, del D.gs n. 231/2007.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dall'analisi della disciplina normativa in oggetto.
L'art 63 comma 1-bis. prevede testualmente: “Fermo quanto previsto dal comma
1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a
30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
L'art 67 1° comma così recita: “Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
pagina 10 di 13 d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.”
Dall'interpretazione complessiva delle norme emerge che il legislatore al comma
1 dell'art 67 del D.lgs. n. 231/2007 ha indicato i parametri oggettivi e soggettivi che presiedono alla valutazione di gravità dell'illecito amministrativo di cui all'art
49 del D.lgs. n. 231/2007 ed ai quali la PA deve attenersi nella graduazione della sanzione da irrogare.
La sussistenza di una o più circostanze ivi elencate che siano sintomatiche della gravità dell'illecito escludono l'applicazione, ove l'assegno si riferisca ad una somma inferiore ad € 30.000,00, della sanzione nella misura ridotta del 10% dell'importo dell'assegno prevista dal richiamato comma 1 bis dell'art 63 del
D.lgs. n. 231/2007.
Nel caso in esame l'Amministrazione posto che risultavano precedenti infrazioni ha irrogato la sanzione al minimo edittale di euro 3.000,00 così come previsto dall'art. 63 comma 1 del dlgs 21 novembre 2007 novellato dal dlgs n. 90/2017.
L'Amministrazione aveva infatti elevato nei confronti di altri Controparte_1
due provvedimenti sanzionatori, per aver emesso altrettanti assegni bancari in diverse date, da cui sono scaturiti altri due distinti verbali di contestazione.
Segnatamente, il verbale di contestazione n. 817068 del 7.2.2022 notificato all'opponente in data 5.3.2022 e il verbale di contestazione n. 817615, notificato in data 14.3.2022.
pagina 11 di 13 Tanto premesso in fatto, ritiene la Corte di non poter condividere la tesi dell'appellante, reputando, invece, corretta la valutazione del Tribunale che, dopo aver elencato gli otto criteri enunciati dall'art. 67, ha analizzato quali, nel caso di specie, risultino rilevanti ai fini della determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria.
Nel caso di specie appare del tutto evidente che si è in presenza di condotta, posta in essere da una persona fisica che non svolge attività commerciali e non utilizza abitualmente mezzi di pagamento quali gli assegni (tanto da avere utilizzato un carnet di assegni i cui moduli non recano prestampata la clausola di non trasferibilità), connotata da colpa lieve. Occorre, inoltre, considerare la lieve entità della violazione (in ragione del modesto importo del titolo) nonché l'assenza di un qualsiasi vantaggio per la derivante dall'emissione dell'assegno CP_1
privo della clausola di non trasferibilità così come l'assenza di conseguenze lesive per i terzi. Va, infatti, ricordato che il trasferimento della somma di euro 2.500,00 in favore della è avvenuto a fronte di una prestazione prescritta Controparte_8
e regolarmente fatturata da un medico.
In ordine alla sussistenza di ulteriori verbali elevati alla , la circostanza CP_1
non è rilevante nella presente sede, atteso che, al momento dell'emissione degli assegni (7.10.21-14.10.21- 26.11.21), la non ne era a conoscenza. CP_1
Parte_ E, infatti, per ammissione dello stesso gli altri due verbali di contestazione
(n. 81068 e n. 817615) risultano notificati alla rispettivamente in data 5 CP_1
marzo 2022 e il 14 marzo 2022. Si tratta, in ultima analisi, di assegni emessi in tempi ravvicinati in favore del medesimo destinatario, relativi a prestazioni mediche, per un importo complessivo di euro 5.000,00, tutti tratti da carnet ormai obsoleto.
In definitiva sulla base delle argomentazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
L'esito della lite consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
pubblicata il 15/04/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa tra le parti le spese di lite
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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