TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3004/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3004/2024 r.g. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Caturani e Maria Laura Parte_1 Tripodi, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. Marina Colombo, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contenzioso relativo a beni demaniali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, anche previa eventuale disapplicazione delle Delibere di Giunta regionale Lombardia come tutte sopra citate e delle relative tariffe di calcolo utilizzate, annullare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con cui è stato intimato a il pagamento della somma totale di € Parte_1 44.008,28 per il mancato versamento del canone di polizia idraulica per gli anni da 2016 a 2023 oltre che dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata in via bonaria per l'anno 2024 pari a complessivi € 5.640,36 , con ogni conseguenza di legge;
pagina 1 di 9 nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa qui azionata dal , in ogni caso accertare e dichiarare, previo accertamento Controparte_1 dell'inapplicabilità dei criteri tariffari di cui alla categoria A.2 citata nell'avviso e dell'inapplicabilità del canone demaniale idrico per
già versa il canone di occupazione sotto forma di CUP (già TOSAP), Parte_1 l'inferiore entità del credito sotteso, riducendo la somma dovuta per tutti i motivi di cui al presente atto, con ogni conseguenza di legge;
C
ancora nel merito, in ogni caso condannare la parte convenuta alla restituzione in favore di delle somme che la medesima dovesse essere eventualmente costretta a versare Parte_1 nelle more della definizione del presente giudizio per evitare l'avvio di azioni esecutive e delle quali venga accertata la non spettanza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per Controparte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale così decidere: In via preliminare: considerato quanto dedotto da parte attrice in merito al termine di impugnazione dell'avviso con richiamo dell'art. 32 d. lgs n.150/2011 e del R.D. n. 639/1910, viste le precisazioni di cui alla 1^memoria di parte attrice, accertare che la citazione sia stata notificata nei termini di legge. Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 2024.001 del 1.3.2024 emesso dal Comune di , notificato il 1.3.2024bed avente ad Controparte_1 oggetto il pagamento del canone di polizia idraulica riferita al Reticolo Idrico Minore di Per_1 competenza dei comuni, nel periodo dal 2016 al 2023, pari a € 44.008,28, e confermare conseguentemente la debenza del canone da parte di così come da accertamento Parte_1 esecutivo. Respingere le domande e tutto quanto esposto da perché illegittimo per Parte_1 tutti i motivi esposti in atti, leggi, provvedimenti e documenti allegati dalla difesa del
[...]
. Controparte_1 Sempre nel merito: per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione rispetto alla nota prot. n. 7854 /2024 riferita al canone per l'anno 2024 pari a € 5.640,36. Nel merito: per tutti i motivi esposti in atti dalla difesa del , respingere le Controparte_1 domande proposte in via subordinata dall'attrice e relative alla riduzione di quanto dovuto per canone idrico essendo a suo dire prevista la tassa del Canone Unico (ex tosap). Respingere la domanda di applicazione del canone A1 su tutti gli attraversamenti, salvo fosse diversamente provato e accertato, dando atto che l'entità di 56 attraversamenti totali non è stata contestata da . Parte_1 Sempre nel merito: l'attrice non ha formulato istanza di sospensione né risulta abbia provveduto al pagamento di somme nelle more del procedimento e quindi respingere la domanda relativa alla restituzione di somme. In tutti i casi con la rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e fatta riserva di richiesta di consulenza tecnica sull'entità della tensione degli attraversamenti.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già denominata Parte_1 Parte_2
, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale emesso ai sensi dell'art. 1, c.
[...] 792 e ss. della l. n. 160/2019 a suo carico dal – avviso n. 2024.001 Controparte_1 trasmesso con nota prot. n. 5156/2024 del 01.03.2024 (doc. 1) – per omesso versamento del canone di polizia idraulica asseritamente dovuto per gli anni dal 2016 al 2023 per le interferenze dei propri impianti di distribuzione di energia elettrica con il reticolo idrico minore (di seguito, per brevità, anche Per
”). In particolare, l'attrice ha dedotto che l'avviso era stato emesso richiamando le delibere C.C. n. 45 e 46 del 26.06.2008 relative allo sviluppo del reticolo idrico minore nonché la delibera della Giunta regionale Lombardia n. 1615/2023 del 18.12.2023 rubricata “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, la quale evidenziava che gli importi ascrivibili alla società odierna attrice costituiscono entrata ordinaria obbligatoria per l'Ente in quanto riferiti a canoni inerenti il RIM di competenza comunale e rilevava la sussistenza di n. 56 interferenze riscontrate di cui:
n. 46 posizioni riconducibili alla voce di canone A1 di cui all'Allegato F della sopra citata D.G.R. n. 1615/2023;
n. 10 posizioni riconducibili alla voce di canone A2 di cui all'Allegato F della sopra citata D.G.R. n. 1615/2023. Sulla base di tali premesse il aveva, quindi, provveduto a quantificare gli importi dei canoni CP_1 asseritamente dovuti a far data dal 2016 sino al 2023 quantificati in complessivi € 44.008,28 invitando espressamente a provvedere al pagamento “entro il termine di 60 giorni dal Parte_1 ricevimento della presente comunicazione”, decorso infruttuosamente il quale l'avviso di accertamento acquisterebbe efficacia di titolo esecutivo. A detto atto aveva poi fatto seguito, in data 27.03.2024, una richiesta di versamento (nota prot. n. 7854/2024 - doc. 2) del canone anche per l'annualità 2024 pari a
€ 5.640,36, evidentemente determinati seguendo gli stessi criteri e parametri di cui al sopra descritto avviso di accertamento. Con la presente azione, ha eccepito: Parte_1
1.l'infondatezza della pretesa azionata dal per violazione degli artt. 52 Controparte_1 comma 4, l. r. n. 26/2003, art. 6, l. r. n. 10/2009 e artt. 9 e 13, l.r. n. 4/2016.Violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost. Carenza del presupposto impositivo. Violazione dei principi di effettività e correlazione del canone all'occupazione” per essere il giunto a CP_1 determinare gli importi del canone asseritamente dovuto non solo considerando singolarmente ciascuno dei (presunti) attraversamenti a suo avviso riconducibili a (e, quindi, ciascuna Parte_1
“interferenza” generata dagli impianti che formano la rete di distribuzione della ricorrente con il reticolo idrico) ma, altresì, applicando a ognuno di essi il canone minimo forfettario (di volta in volta stabilito dalle varie D.G.R. vigenti ratione temporis).; 2.la “Infondatezza del credito per travisamento e carenza dei presupposti. Carenza dei presupposti giustificativi di cui all'art. 474 c.p.c. Violazione del divieto di doppia imposizione, per contestuale pagamento del Canone Unico Patrimoniale (in precedenza ” in quanto gli atti qui CP_3 contestati sono stati adottati sulla base di una ricognizione unilaterale e non pienamente attendibile delle asserite interferenze con il demanio idrico delle opere di pertinenza di mancando Parte_1
pagina 3 di 9 la dimostrazione che si tratti di interferenze che effettivamente “occupino” (e nel caso in che misura) il demanio idrico (presupposto fondamentale per l'applicazione di qualsivoglia canone) e avendo il erroneamente considerato delle posizioni rientranti nella categoria A.
2. della D.G.R. del CP_1 18.12.2023 riferibile alle sole reti in altissima tensione non di competenza di e avere Parte_1 richiesto il pagamento del canone per un attraversamento/parallelismo della sede stradale 3. “Infondatezza della pretesa per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della Direttiva 72/09/UE e del D.Lgs. 79/1999. Ingiustificata disparità di trattamento. Irragionevolezza” per l'indebita disparità di trattamento economico con altri settori deputati allo svolgimento di servizi o attività di interesse generale e per il fatto che le scelte operate dall'Ente locale si pongono in contrasto anche con la normativa europea, che impone che la distribuzione di energia elettrica sia idonea a garantire la fornitura del servizio universale ai clienti civili a prezzi “facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli” stabilendo obblighi di servizio pubblico in modo tale che “tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi” (considerando 45 e 50 Dir. UE/72/09) e, al contempo, impone ai distributori di applicare tariffe (approvate dall'Autorità di regolazione) che devono essere “non discriminatorie e (devono) rispecchiare i costi” (considerando 36 Dir. UE/72/09). Sulla base delle doglianze formulate e argomentate nell'atto introduttivo, concludeva Parte_1 chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito di voler:
“nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, anche previa eventuale disapplicazione delle Delibere di Giunta regionale Lombardia come tutte sopra citate e delle relative tariffe di calcolo utilizzate, annullare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con cui è stato intimato a il pagamento della somma totale di € Parte_1 44.008,28 per il mancato versamento del canone di polizia idraulica per gli anni da 2016 a 2023 oltre che dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata in via bonaria per l'anno 2024 pari a complessivi € 5.640,36 , con ogni conseguenza di legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa qui azionata dal , in ogni caso accertare e dichiarare, previo accertamento Controparte_1 dell'inapplicabilità dei criteri tariffari di cui alla categoria A.2 citata nell'avviso e dell'inapplicabilità del canone demaniale idrico per le occupazioni per le quali già versa il canone Parte_1 di occupazione sotto forma di CUP (già TOSAP), l'inferiore entità del credito sotteso, riducendo la somma dovuta per tutti i motivi di cui al presente atto, con ogni conseguenza di legge;
[...
ancora nel merito, in ogni caso condannare la parte convenuta alla restituzione in favore di delle somme che la medesima dovesse essere eventualmente costretta a versare Parte_3 nelle more della definizione del presente giudizio per evitare l'avvio di azioni esecutive e delle quali venga accertata la non spettanza”. Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'azione e, nel merito, ha sostenuto la correttezza del proprio operato per aver proceduto alla determinazione del canone conformandosi alle leggi primarie e regionali e alle varie delibere attuative qualificando l'entrata in questione come connessa a prestazione di servizi e non alla mera occupazione di un bene pubblico e contestando la rilevanza nel caso di specie della normativa europea UE/72/09 . Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e discussa in prima udienza la possibilità di ipotesi conciliative poi non raggiunte tra le parti, la causa, in quanto ritenuta matura per la decisione, è stata pagina 4 di 9 rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'8.05.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso da tale data.
La domanda attorea è infondata e va respinta. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 2024.001 del 1.3.2024 emesso dal Comune di e riguardante il mancato pagamento Controparte_1 da parte dell'attrice, del canone di polizia idraulica riferita al Reticolo Idrico Minore di competenza dei comuni, riferito agli anni dal 2016 al 2023, pari a € 44.008,28, (Doc. 1) dovuto a seguito dell'identificazione delle interferenze al Reticolo Idrico Minore, come previsto dalla legge nazionale, regionale e locale, vigenti in merito di polizia idraulica e applicazione dei canoni di occupazione, in particolare dall'ultima delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 1615 /2023. È stata impugnata anche la richiesta di versamento effettuata dal con nota prot. Controparte_1 N. 7854 /2024 riferita al mancato versamento del canone per l'anno 2024 paria € 5.640,36 (Doc.2). L'avviso di accertamento è stato emesso dal Comune di nell'ambito di applicazione Controparte_1 dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e costituisce uno speciale strumento introdotto dal legislatore al fine di consentire una celere riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) d.lgs. n. 446/1997. Non è contestato che la giurisdizione sul presente contenzioso appartenga al giudice ordinario. Le contestazioni mosse dall'attrice colpiscono in via diretta l'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Ente locale e solo incidentalmente si riferiscono alle delibere della Giunta regionale recanti le tariffe per la determinazione del canone, in riferimento alle quali si chiede la disapplicazione quali atti amministrativi. Del resto, la stessa attrice ha dato conto, pur senza produrre nulla a riguardo, di aver tempestivamente impugnato le ultime delibere di giunta adottate dalla Regione Lombardia, con giudizio tutt'ora pendente. I motivi di doglianza enucleati dalla società attrice sono tutti infondati e conducono pertanto al rigetto dell'opposizione. Di seguito si procede all'esame di ognuno di essi. 1.Sulla presunta violazione degli artt. 52 comma 4, l. r. n. 26/2003, art. 6, l. r. n. 10/2009 e artt. 9 e 13, l.r. n. 4/2016, nonché per violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 3, 23 e 97 Cost;
carenza del presupposto impositivo e violazione dei principi di effettività e correlazione del canone all'occupazione. Sul punto, l'attrice ha eccepito che il è giunto a determinare gli importi del canone dovuto non CP_1 solo considerando singolarmente ciascuno dei (presunti) attraversamenti a suo avviso riconducibili a e- distribuzione (e, quindi, ciascuna “interferenza” generata dagli impianti che formano la rete di distribuzione della ricorrente con il reticolo idrico) ma, altresì, applicando a ognuno di essi il canone minimo forfettario (di volta in volta stabilito dalle varie D.G.R. vigenti ratione temporis). L'attrice ha contestato la legittimità dell'applicazione del canone minimo forfettario sotto due profili:
- prescindendo tale canone dalla lunghezza effettiva dell'attraversamento, la sua applicazione determinerebbe l'imposizione di un onere completamente sganciato (in eccesso) dall'effettiva entità delle occupazioni a cui il medesimo dovrebbe essere correlato, finendo, in definitiva, con il far pagare al concessionario (e poi in fin dei conti all'utente finale) un “prezzo” del tutto sproporzionato e indebito rispetto a quello che il concessionario si troverebbe onerato a versare considerando la rete nel suo pagina 5 di 9 complesso – quale sommatoria della lunghezza dei singoli attraversamenti – e applicando a detta consistenza la tariffa unitaria per metro lineare con le eventuali riduzioni applicabili caso per caso;
- l'imposizione di un canone forfettario non sarebbe contemplata tra i criteri a cui la Giunta Regionale dovrebbe conformarsi nel definire il sistema tariffario di determinazione del quantum. L'art. 9 della l. r. n. 4/2016 (recante “Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica”) prevede che: “La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali: a) incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;
b) impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;
c) utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali” (in precedenza, l'art. 52, comma 4, l. r. n. 26/2003 disponeva che la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 89, d.lgs. n. 112/98, determinasse i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati). A ciò conseguirebbe, secondo l'attrice, che le presupposte D.G.R. cui ha fatto ricorso il CP_1 laddove prevedono un canone minimo forfettario valevole ed applicabile anche per i grandi sistemi infrastrutturali sarebbero in parte qua illegittime e andrebbero disapplicate, determinando in via derivata l'illegittimità dell'avviso di accertamento e della successiva richiesta di pagamento qui contestati, che si fondano sulle stesse. Il motivo non è fondato. Richiamando quanto già efficacemente e chiaramente esposto dal Tribunale di Brescia in un contenzioso similare, si osserva che il criterio del canone minimo forfettario “è stabilito a livello di normativa primaria dall'art. 6, comma 3-bis della Legge Regionale n. 10/2009, del quale le delibere di Giunta Regionale che hanno, in concreto, quantificato i canoni, rappresentano applicazione, e anche il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. 95/2023 (cfr. doc. n. 26 del fascicolo di parte convenuta), ne ha statuito la legittimità. Inoltre, esso trova una giustificazione nel fatto che ogni attraversamento (oltre ad attribuire una frazione di demanio pubblico al privato) provoca intrinsecamente una maggiore difficoltà di manutenzione del corso d'acqua, tenuto conto che le norme che disciplinano i canoni di polizia idraulica mirano anzitutto ad assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici: significativo, sotto questo profilo è l'art. 9 della legge regionale n. 4/2016, secondo cui i canoni di polizia idraulica debbono essere quantificati dalla Giunta Regionale sulla base dell'incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico, dell'impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse, nonché dell'utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali. Di conseguenza, quel minimo forfetario previsto dalla normativa regionale, lungi dal produrre un indebito oggettivo in favore della PA, indennizza l'autorità di polizia idraulica per quel surplus di oneri manutentivi causati, per l'appunto, da ciascun cavidotto, e disincentiva il proliferare di attraversamenti che ridurrebbero la fruizione pubblica dei corsi d'acqua.” (cfr. Tribunale di Brescia sentenza del 21.5.2024, doc. 25 fasc. . CP_1 La questione è stata affrontata e risolta negli stessi termini anche dal Tribunale delle Acque Pubbliche con la recentissima sentenza n. 1596 del 5.06.2025, ove, richiamando la precedente sentenza n. 95/2023, ha ribadito che il canone forfettario minimo trova fondamento della legge regionale (art. 6 comma 3 bis legge regionale 10/2009), che non sussiste alcuna violazione dei principi di proporzionalità, effettività e corrispondenza del canone all'occupazione effettiva del bene, in quanto la pagina 6 di 9 previsione del suddetto canone “trova giustificazione nel fatto che ogni attraversamento (oltre ad attribuire una frazione di demanio al privato) provoca intrinsecamente una maggiore difficoltà di manutenzione del corso di acqua”. Per tale ragione quindi “il minimo forfetario, lungi dal produrre un indebito oggettivo in favore della P.A., indennizza l'autorità di polizia idraulica per l'incremento di oneri manutentivi, causati, per l'appunto, da ciascun cavidotto, e disincentiva il proliferare di attraversamenti che ridurrebbero la fruizione pubblica dei corsi di acqua”. Il primo motivo di censura va dunque respinto.
2. Con il secondo motivo, l'attrice ha dedotto l'infondatezza del credito per travisamento e carenza dei presupposti giustificativi di cui all'art. 474 c.p.c. e violazione del divieto di doppia imposizione, per contestuale pagamento del Canone Unico Patrimoniale (in precedenza ). CP_3 Anche la suddetta eccezione è infondata e deve essere respinta. Come è noto, il demanio idrico è parte del demanio necessario o naturale, art. 822, co. 1, c.c., comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Diversamente, la Tosap che è la tassa per l'occupazione di suolo pubblico che la stessa ha Pt_2 dichiarato di aver pagato (doc. 24). Essa viene quantificata non sulla distribuzione della rete, ma in relazione agli utenti serviti come dichiarati annualmente dallo stesso gestori. L'art. 63, comma terzo d.lgs. 446797 citato dalla stessa attrice, norma poi abrogata dalla legge 160/2019, entrata in vigore in data 1.1.2020, che ha introdotto il canone unico patrimoniale), dalla misura complessiva del COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) stabilisce che va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
[.. Pertanto, anche a ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento del CUP (ex Tosap) da parte di lo stesso non dovrebbe essere detratto dalla somma dovuta a titolo di canoni di polizia Parte_3 idraulica per gli attraversamenti dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore comunale. L'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, afferma che il canone unico patrimoniale sostituisce “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province”. Ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160 citata, inoltre, “il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”. Ebbene, la lettera delle norme suddette induce a ritenere che il contributo in questione sia dovuto a fronte dell'occupazione del suolo pubblico, del quale fanno parte le strade e le aree ad esse sottostanti o soprastanti, ma non i corsi d'acqua del reticolo idrico, i quali fanno parte del demanio necessario o naturale di cui all'art. 822, comma 1, c.c. Il demanio stradale, invece, fa parte del demanio accidentale di cui all'art. 822, comma 2, c.c., comprensivo di quei beni che appartengono al demanio pubblico solo pagina 7 di 9 ove di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, ma che potrebbero formare oggetto anche di proprietà privata. Le due suddette categorie di beni demaniali, quindi, sono distinte e soggette ad una diversa disciplina, con la conseguenza che, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica delle norme, quando la legge si riferisce alle strade e al suolo pubblico non vi ricomprende anche i corsi d'acqua facenti parte del demanio idrico. Inoltre, l'art. 114 della legge della Regione Lombardia n. 1/2000 prevede che i proventi della riscossione e dell'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'art. 52, comma 4, della legge regionale n. 26/2003 siano “utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici”, con ciò ricollegando i ridetti canoni a prestazioni di servizi e non alla mera occupazione di un bene pubblico, circostanza che esclude la loro natura analoga e duplicatoria rispetto al COSAP o al nuovo canone unico patrimoniale, e, pertanto, la necessità della loro detrazione rispetto a tali imposizioni ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/1997 o dell'art. 1, comma 816, della legge 160/2019. Anche tale motivo di censura, va quindi disatteso.
3. Con il terzo motivo di censura, l'attrice ha eccepito l'infondatezza della pretesa per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della Direttiva 72/09/UE e del D.Lgs. 79/1999. Ingiustificata disparità di trattamento. Irragionevolezza. L'attrice lamenta, infine, anche la disparità di trattamento rispetto ad altri gestori di servizi pubblici di interesse generale, perché, sulla base di apposite norme nazionali e regionali, il canone regionale censurato non si applica alle infrastrutture ferroviarie, né agli impianti di telecomunicazione. Tuttavia, l'esenzione dal pagamento dei canoni di polizia idraulica prevista, per i gestori di infrastrutture delle telecomunicazioni, dall'art. 88 del D. Lgs. 259/2003, e, per i gestori delle ferrovie, dall'art. 60 del regio decreto n. 1447/1912, non può, a rigore, ritenersi discriminatoria, in nome del principio generale sotteso alle norme che regolano tale materia, ossia non quello della gratuità, bensì quello della onerosità dell'utilizzo del demanio idrico (cfr. Cass. civ. Sez Un. n. 31752/2019), con la conseguenza che ogni eccezione a tale regola generale deve essere debitamente prevista dalla legge, la quale nulla statuisce rispetto alle società che gestiscono le linee di distribuzione dell'energia elettrica come E-Distribuzione, e le previsioni legislative esistenti debbono ritenersi insuscettibili di applicazione estensiva o analogica. (così Trib. Brescia cit e Trib. Superiore delle Acque Pubbliche sentenza1596 del 5.06.2025 cit.).
4. Sulla domanda in via subordinata posta dall'attrice. Anche la pretesa svolta in via subordinata dall'attrice con cui ha chiesto l'accertamento e dichiarazione dell'inapplicabilità dei criteri tariffari di cui alla categoria A.2 disposta nell'avviso impugnato su 10 attraversamenti, poiché la A2 riguarderebbe quelli con tensione superiore a 150.000 volts, mentre l'attrice avrebbe attraversamenti con tensione inferiore, è infondata e va respinta. Da un lato, l'attrice non ha fornito prova di ciò che asserisce, ovvero che l'entità della tensione sui dieci attraversamenti indicati nella relazione tecnica del Comune sia inferiore a 150.000 volts. Inoltre, l'allegato F della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 prevede l'applicazione del canone A2 per “attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie funivie e pagina 8 di 9 cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari” con delle note particolari che riguardano altre specificità per la sua applicazione ovvero” il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare”, “Il canone si applica considerando la dimensione massima alla tubazione di protezione”. Risulta pertanto corretta la individuazione del canone A2 da parte del secondo i parametri CP_1 indicati nella relazione tecnica che risultano corrispondenti a quelli identificati nella D.G.R.
5. Sulla domanda di impugnazione alla nota prot. n. 7854 /2024 riferita al canone per l'anno 2024 paria € 5.640,36 Trattandosi di richiesta di pagamento emessa in via bonaria dell'amministrazione rispetto ad essa la domanda è inammissibile, non essendo suscettibile di autonoma impugnazione.
6. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo la corrispondenza del valore di causa – scaglione € 26.000,01 e 52.000,00, esclusa la fase istruttoria per la quale vengono applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea avverso l'avviso di accertamento, n. 2024.001, con cui è stato intimato a il pagamento della somma totale di € 44.008,28 per il mancato versamento del canone Parte_1 di polizia idraulica per gli anni da 2016 a 2023,
2) dichiara inammissibile l'impugnazione rispetto alla nota prot. n. 7854 /2024 riferita al canone per l'anno 2024 paria € 5.640,36.;
3) condanna la parte attrice, a rimborsare alla parte convenuta, Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Monza, il 21 luglio 2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3004/2024 r.g. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Caturani e Maria Laura Parte_1 Tripodi, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. Marina Colombo, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contenzioso relativo a beni demaniali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, anche previa eventuale disapplicazione delle Delibere di Giunta regionale Lombardia come tutte sopra citate e delle relative tariffe di calcolo utilizzate, annullare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con cui è stato intimato a il pagamento della somma totale di € Parte_1 44.008,28 per il mancato versamento del canone di polizia idraulica per gli anni da 2016 a 2023 oltre che dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata in via bonaria per l'anno 2024 pari a complessivi € 5.640,36 , con ogni conseguenza di legge;
pagina 1 di 9 nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa qui azionata dal , in ogni caso accertare e dichiarare, previo accertamento Controparte_1 dell'inapplicabilità dei criteri tariffari di cui alla categoria A.2 citata nell'avviso e dell'inapplicabilità del canone demaniale idrico per
già versa il canone di occupazione sotto forma di CUP (già TOSAP), Parte_1 l'inferiore entità del credito sotteso, riducendo la somma dovuta per tutti i motivi di cui al presente atto, con ogni conseguenza di legge;
C
ancora nel merito, in ogni caso condannare la parte convenuta alla restituzione in favore di delle somme che la medesima dovesse essere eventualmente costretta a versare Parte_1 nelle more della definizione del presente giudizio per evitare l'avvio di azioni esecutive e delle quali venga accertata la non spettanza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per Controparte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale così decidere: In via preliminare: considerato quanto dedotto da parte attrice in merito al termine di impugnazione dell'avviso con richiamo dell'art. 32 d. lgs n.150/2011 e del R.D. n. 639/1910, viste le precisazioni di cui alla 1^memoria di parte attrice, accertare che la citazione sia stata notificata nei termini di legge. Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 2024.001 del 1.3.2024 emesso dal Comune di , notificato il 1.3.2024bed avente ad Controparte_1 oggetto il pagamento del canone di polizia idraulica riferita al Reticolo Idrico Minore di Per_1 competenza dei comuni, nel periodo dal 2016 al 2023, pari a € 44.008,28, e confermare conseguentemente la debenza del canone da parte di così come da accertamento Parte_1 esecutivo. Respingere le domande e tutto quanto esposto da perché illegittimo per Parte_1 tutti i motivi esposti in atti, leggi, provvedimenti e documenti allegati dalla difesa del
[...]
. Controparte_1 Sempre nel merito: per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione rispetto alla nota prot. n. 7854 /2024 riferita al canone per l'anno 2024 pari a € 5.640,36. Nel merito: per tutti i motivi esposti in atti dalla difesa del , respingere le Controparte_1 domande proposte in via subordinata dall'attrice e relative alla riduzione di quanto dovuto per canone idrico essendo a suo dire prevista la tassa del Canone Unico (ex tosap). Respingere la domanda di applicazione del canone A1 su tutti gli attraversamenti, salvo fosse diversamente provato e accertato, dando atto che l'entità di 56 attraversamenti totali non è stata contestata da . Parte_1 Sempre nel merito: l'attrice non ha formulato istanza di sospensione né risulta abbia provveduto al pagamento di somme nelle more del procedimento e quindi respingere la domanda relativa alla restituzione di somme. In tutti i casi con la rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e fatta riserva di richiesta di consulenza tecnica sull'entità della tensione degli attraversamenti.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già denominata Parte_1 Parte_2
, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale emesso ai sensi dell'art. 1, c.
[...] 792 e ss. della l. n. 160/2019 a suo carico dal – avviso n. 2024.001 Controparte_1 trasmesso con nota prot. n. 5156/2024 del 01.03.2024 (doc. 1) – per omesso versamento del canone di polizia idraulica asseritamente dovuto per gli anni dal 2016 al 2023 per le interferenze dei propri impianti di distribuzione di energia elettrica con il reticolo idrico minore (di seguito, per brevità, anche Per
”). In particolare, l'attrice ha dedotto che l'avviso era stato emesso richiamando le delibere C.C. n. 45 e 46 del 26.06.2008 relative allo sviluppo del reticolo idrico minore nonché la delibera della Giunta regionale Lombardia n. 1615/2023 del 18.12.2023 rubricata “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, la quale evidenziava che gli importi ascrivibili alla società odierna attrice costituiscono entrata ordinaria obbligatoria per l'Ente in quanto riferiti a canoni inerenti il RIM di competenza comunale e rilevava la sussistenza di n. 56 interferenze riscontrate di cui:
n. 46 posizioni riconducibili alla voce di canone A1 di cui all'Allegato F della sopra citata D.G.R. n. 1615/2023;
n. 10 posizioni riconducibili alla voce di canone A2 di cui all'Allegato F della sopra citata D.G.R. n. 1615/2023. Sulla base di tali premesse il aveva, quindi, provveduto a quantificare gli importi dei canoni CP_1 asseritamente dovuti a far data dal 2016 sino al 2023 quantificati in complessivi € 44.008,28 invitando espressamente a provvedere al pagamento “entro il termine di 60 giorni dal Parte_1 ricevimento della presente comunicazione”, decorso infruttuosamente il quale l'avviso di accertamento acquisterebbe efficacia di titolo esecutivo. A detto atto aveva poi fatto seguito, in data 27.03.2024, una richiesta di versamento (nota prot. n. 7854/2024 - doc. 2) del canone anche per l'annualità 2024 pari a
€ 5.640,36, evidentemente determinati seguendo gli stessi criteri e parametri di cui al sopra descritto avviso di accertamento. Con la presente azione, ha eccepito: Parte_1
1.l'infondatezza della pretesa azionata dal per violazione degli artt. 52 Controparte_1 comma 4, l. r. n. 26/2003, art. 6, l. r. n. 10/2009 e artt. 9 e 13, l.r. n. 4/2016.Violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost. Carenza del presupposto impositivo. Violazione dei principi di effettività e correlazione del canone all'occupazione” per essere il giunto a CP_1 determinare gli importi del canone asseritamente dovuto non solo considerando singolarmente ciascuno dei (presunti) attraversamenti a suo avviso riconducibili a (e, quindi, ciascuna Parte_1
“interferenza” generata dagli impianti che formano la rete di distribuzione della ricorrente con il reticolo idrico) ma, altresì, applicando a ognuno di essi il canone minimo forfettario (di volta in volta stabilito dalle varie D.G.R. vigenti ratione temporis).; 2.la “Infondatezza del credito per travisamento e carenza dei presupposti. Carenza dei presupposti giustificativi di cui all'art. 474 c.p.c. Violazione del divieto di doppia imposizione, per contestuale pagamento del Canone Unico Patrimoniale (in precedenza ” in quanto gli atti qui CP_3 contestati sono stati adottati sulla base di una ricognizione unilaterale e non pienamente attendibile delle asserite interferenze con il demanio idrico delle opere di pertinenza di mancando Parte_1
pagina 3 di 9 la dimostrazione che si tratti di interferenze che effettivamente “occupino” (e nel caso in che misura) il demanio idrico (presupposto fondamentale per l'applicazione di qualsivoglia canone) e avendo il erroneamente considerato delle posizioni rientranti nella categoria A.
2. della D.G.R. del CP_1 18.12.2023 riferibile alle sole reti in altissima tensione non di competenza di e avere Parte_1 richiesto il pagamento del canone per un attraversamento/parallelismo della sede stradale 3. “Infondatezza della pretesa per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della Direttiva 72/09/UE e del D.Lgs. 79/1999. Ingiustificata disparità di trattamento. Irragionevolezza” per l'indebita disparità di trattamento economico con altri settori deputati allo svolgimento di servizi o attività di interesse generale e per il fatto che le scelte operate dall'Ente locale si pongono in contrasto anche con la normativa europea, che impone che la distribuzione di energia elettrica sia idonea a garantire la fornitura del servizio universale ai clienti civili a prezzi “facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli” stabilendo obblighi di servizio pubblico in modo tale che “tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi” (considerando 45 e 50 Dir. UE/72/09) e, al contempo, impone ai distributori di applicare tariffe (approvate dall'Autorità di regolazione) che devono essere “non discriminatorie e (devono) rispecchiare i costi” (considerando 36 Dir. UE/72/09). Sulla base delle doglianze formulate e argomentate nell'atto introduttivo, concludeva Parte_1 chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito di voler:
“nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, anche previa eventuale disapplicazione delle Delibere di Giunta regionale Lombardia come tutte sopra citate e delle relative tariffe di calcolo utilizzate, annullare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con cui è stato intimato a il pagamento della somma totale di € Parte_1 44.008,28 per il mancato versamento del canone di polizia idraulica per gli anni da 2016 a 2023 oltre che dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata in via bonaria per l'anno 2024 pari a complessivi € 5.640,36 , con ogni conseguenza di legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa qui azionata dal , in ogni caso accertare e dichiarare, previo accertamento Controparte_1 dell'inapplicabilità dei criteri tariffari di cui alla categoria A.2 citata nell'avviso e dell'inapplicabilità del canone demaniale idrico per le occupazioni per le quali già versa il canone Parte_1 di occupazione sotto forma di CUP (già TOSAP), l'inferiore entità del credito sotteso, riducendo la somma dovuta per tutti i motivi di cui al presente atto, con ogni conseguenza di legge;
[...
ancora nel merito, in ogni caso condannare la parte convenuta alla restituzione in favore di delle somme che la medesima dovesse essere eventualmente costretta a versare Parte_3 nelle more della definizione del presente giudizio per evitare l'avvio di azioni esecutive e delle quali venga accertata la non spettanza”. Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'azione e, nel merito, ha sostenuto la correttezza del proprio operato per aver proceduto alla determinazione del canone conformandosi alle leggi primarie e regionali e alle varie delibere attuative qualificando l'entrata in questione come connessa a prestazione di servizi e non alla mera occupazione di un bene pubblico e contestando la rilevanza nel caso di specie della normativa europea UE/72/09 . Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e discussa in prima udienza la possibilità di ipotesi conciliative poi non raggiunte tra le parti, la causa, in quanto ritenuta matura per la decisione, è stata pagina 4 di 9 rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'8.05.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso da tale data.
La domanda attorea è infondata e va respinta. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 2024.001 del 1.3.2024 emesso dal Comune di e riguardante il mancato pagamento Controparte_1 da parte dell'attrice, del canone di polizia idraulica riferita al Reticolo Idrico Minore di competenza dei comuni, riferito agli anni dal 2016 al 2023, pari a € 44.008,28, (Doc. 1) dovuto a seguito dell'identificazione delle interferenze al Reticolo Idrico Minore, come previsto dalla legge nazionale, regionale e locale, vigenti in merito di polizia idraulica e applicazione dei canoni di occupazione, in particolare dall'ultima delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 1615 /2023. È stata impugnata anche la richiesta di versamento effettuata dal con nota prot. Controparte_1 N. 7854 /2024 riferita al mancato versamento del canone per l'anno 2024 paria € 5.640,36 (Doc.2). L'avviso di accertamento è stato emesso dal Comune di nell'ambito di applicazione Controparte_1 dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e costituisce uno speciale strumento introdotto dal legislatore al fine di consentire una celere riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) d.lgs. n. 446/1997. Non è contestato che la giurisdizione sul presente contenzioso appartenga al giudice ordinario. Le contestazioni mosse dall'attrice colpiscono in via diretta l'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Ente locale e solo incidentalmente si riferiscono alle delibere della Giunta regionale recanti le tariffe per la determinazione del canone, in riferimento alle quali si chiede la disapplicazione quali atti amministrativi. Del resto, la stessa attrice ha dato conto, pur senza produrre nulla a riguardo, di aver tempestivamente impugnato le ultime delibere di giunta adottate dalla Regione Lombardia, con giudizio tutt'ora pendente. I motivi di doglianza enucleati dalla società attrice sono tutti infondati e conducono pertanto al rigetto dell'opposizione. Di seguito si procede all'esame di ognuno di essi. 1.Sulla presunta violazione degli artt. 52 comma 4, l. r. n. 26/2003, art. 6, l. r. n. 10/2009 e artt. 9 e 13, l.r. n. 4/2016, nonché per violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 3, 23 e 97 Cost;
carenza del presupposto impositivo e violazione dei principi di effettività e correlazione del canone all'occupazione. Sul punto, l'attrice ha eccepito che il è giunto a determinare gli importi del canone dovuto non CP_1 solo considerando singolarmente ciascuno dei (presunti) attraversamenti a suo avviso riconducibili a e- distribuzione (e, quindi, ciascuna “interferenza” generata dagli impianti che formano la rete di distribuzione della ricorrente con il reticolo idrico) ma, altresì, applicando a ognuno di essi il canone minimo forfettario (di volta in volta stabilito dalle varie D.G.R. vigenti ratione temporis). L'attrice ha contestato la legittimità dell'applicazione del canone minimo forfettario sotto due profili:
- prescindendo tale canone dalla lunghezza effettiva dell'attraversamento, la sua applicazione determinerebbe l'imposizione di un onere completamente sganciato (in eccesso) dall'effettiva entità delle occupazioni a cui il medesimo dovrebbe essere correlato, finendo, in definitiva, con il far pagare al concessionario (e poi in fin dei conti all'utente finale) un “prezzo” del tutto sproporzionato e indebito rispetto a quello che il concessionario si troverebbe onerato a versare considerando la rete nel suo pagina 5 di 9 complesso – quale sommatoria della lunghezza dei singoli attraversamenti – e applicando a detta consistenza la tariffa unitaria per metro lineare con le eventuali riduzioni applicabili caso per caso;
- l'imposizione di un canone forfettario non sarebbe contemplata tra i criteri a cui la Giunta Regionale dovrebbe conformarsi nel definire il sistema tariffario di determinazione del quantum. L'art. 9 della l. r. n. 4/2016 (recante “Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica”) prevede che: “La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali: a) incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;
b) impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;
c) utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali” (in precedenza, l'art. 52, comma 4, l. r. n. 26/2003 disponeva che la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 89, d.lgs. n. 112/98, determinasse i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati). A ciò conseguirebbe, secondo l'attrice, che le presupposte D.G.R. cui ha fatto ricorso il CP_1 laddove prevedono un canone minimo forfettario valevole ed applicabile anche per i grandi sistemi infrastrutturali sarebbero in parte qua illegittime e andrebbero disapplicate, determinando in via derivata l'illegittimità dell'avviso di accertamento e della successiva richiesta di pagamento qui contestati, che si fondano sulle stesse. Il motivo non è fondato. Richiamando quanto già efficacemente e chiaramente esposto dal Tribunale di Brescia in un contenzioso similare, si osserva che il criterio del canone minimo forfettario “è stabilito a livello di normativa primaria dall'art. 6, comma 3-bis della Legge Regionale n. 10/2009, del quale le delibere di Giunta Regionale che hanno, in concreto, quantificato i canoni, rappresentano applicazione, e anche il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. 95/2023 (cfr. doc. n. 26 del fascicolo di parte convenuta), ne ha statuito la legittimità. Inoltre, esso trova una giustificazione nel fatto che ogni attraversamento (oltre ad attribuire una frazione di demanio pubblico al privato) provoca intrinsecamente una maggiore difficoltà di manutenzione del corso d'acqua, tenuto conto che le norme che disciplinano i canoni di polizia idraulica mirano anzitutto ad assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici: significativo, sotto questo profilo è l'art. 9 della legge regionale n. 4/2016, secondo cui i canoni di polizia idraulica debbono essere quantificati dalla Giunta Regionale sulla base dell'incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico, dell'impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse, nonché dell'utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali. Di conseguenza, quel minimo forfetario previsto dalla normativa regionale, lungi dal produrre un indebito oggettivo in favore della PA, indennizza l'autorità di polizia idraulica per quel surplus di oneri manutentivi causati, per l'appunto, da ciascun cavidotto, e disincentiva il proliferare di attraversamenti che ridurrebbero la fruizione pubblica dei corsi d'acqua.” (cfr. Tribunale di Brescia sentenza del 21.5.2024, doc. 25 fasc. . CP_1 La questione è stata affrontata e risolta negli stessi termini anche dal Tribunale delle Acque Pubbliche con la recentissima sentenza n. 1596 del 5.06.2025, ove, richiamando la precedente sentenza n. 95/2023, ha ribadito che il canone forfettario minimo trova fondamento della legge regionale (art. 6 comma 3 bis legge regionale 10/2009), che non sussiste alcuna violazione dei principi di proporzionalità, effettività e corrispondenza del canone all'occupazione effettiva del bene, in quanto la pagina 6 di 9 previsione del suddetto canone “trova giustificazione nel fatto che ogni attraversamento (oltre ad attribuire una frazione di demanio al privato) provoca intrinsecamente una maggiore difficoltà di manutenzione del corso di acqua”. Per tale ragione quindi “il minimo forfetario, lungi dal produrre un indebito oggettivo in favore della P.A., indennizza l'autorità di polizia idraulica per l'incremento di oneri manutentivi, causati, per l'appunto, da ciascun cavidotto, e disincentiva il proliferare di attraversamenti che ridurrebbero la fruizione pubblica dei corsi di acqua”. Il primo motivo di censura va dunque respinto.
2. Con il secondo motivo, l'attrice ha dedotto l'infondatezza del credito per travisamento e carenza dei presupposti giustificativi di cui all'art. 474 c.p.c. e violazione del divieto di doppia imposizione, per contestuale pagamento del Canone Unico Patrimoniale (in precedenza ). CP_3 Anche la suddetta eccezione è infondata e deve essere respinta. Come è noto, il demanio idrico è parte del demanio necessario o naturale, art. 822, co. 1, c.c., comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Diversamente, la Tosap che è la tassa per l'occupazione di suolo pubblico che la stessa ha Pt_2 dichiarato di aver pagato (doc. 24). Essa viene quantificata non sulla distribuzione della rete, ma in relazione agli utenti serviti come dichiarati annualmente dallo stesso gestori. L'art. 63, comma terzo d.lgs. 446797 citato dalla stessa attrice, norma poi abrogata dalla legge 160/2019, entrata in vigore in data 1.1.2020, che ha introdotto il canone unico patrimoniale), dalla misura complessiva del COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) stabilisce che va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
[.. Pertanto, anche a ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento del CUP (ex Tosap) da parte di lo stesso non dovrebbe essere detratto dalla somma dovuta a titolo di canoni di polizia Parte_3 idraulica per gli attraversamenti dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore comunale. L'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, afferma che il canone unico patrimoniale sostituisce “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province”. Ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160 citata, inoltre, “il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”. Ebbene, la lettera delle norme suddette induce a ritenere che il contributo in questione sia dovuto a fronte dell'occupazione del suolo pubblico, del quale fanno parte le strade e le aree ad esse sottostanti o soprastanti, ma non i corsi d'acqua del reticolo idrico, i quali fanno parte del demanio necessario o naturale di cui all'art. 822, comma 1, c.c. Il demanio stradale, invece, fa parte del demanio accidentale di cui all'art. 822, comma 2, c.c., comprensivo di quei beni che appartengono al demanio pubblico solo pagina 7 di 9 ove di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, ma che potrebbero formare oggetto anche di proprietà privata. Le due suddette categorie di beni demaniali, quindi, sono distinte e soggette ad una diversa disciplina, con la conseguenza che, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica delle norme, quando la legge si riferisce alle strade e al suolo pubblico non vi ricomprende anche i corsi d'acqua facenti parte del demanio idrico. Inoltre, l'art. 114 della legge della Regione Lombardia n. 1/2000 prevede che i proventi della riscossione e dell'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'art. 52, comma 4, della legge regionale n. 26/2003 siano “utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici”, con ciò ricollegando i ridetti canoni a prestazioni di servizi e non alla mera occupazione di un bene pubblico, circostanza che esclude la loro natura analoga e duplicatoria rispetto al COSAP o al nuovo canone unico patrimoniale, e, pertanto, la necessità della loro detrazione rispetto a tali imposizioni ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/1997 o dell'art. 1, comma 816, della legge 160/2019. Anche tale motivo di censura, va quindi disatteso.
3. Con il terzo motivo di censura, l'attrice ha eccepito l'infondatezza della pretesa per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della Direttiva 72/09/UE e del D.Lgs. 79/1999. Ingiustificata disparità di trattamento. Irragionevolezza. L'attrice lamenta, infine, anche la disparità di trattamento rispetto ad altri gestori di servizi pubblici di interesse generale, perché, sulla base di apposite norme nazionali e regionali, il canone regionale censurato non si applica alle infrastrutture ferroviarie, né agli impianti di telecomunicazione. Tuttavia, l'esenzione dal pagamento dei canoni di polizia idraulica prevista, per i gestori di infrastrutture delle telecomunicazioni, dall'art. 88 del D. Lgs. 259/2003, e, per i gestori delle ferrovie, dall'art. 60 del regio decreto n. 1447/1912, non può, a rigore, ritenersi discriminatoria, in nome del principio generale sotteso alle norme che regolano tale materia, ossia non quello della gratuità, bensì quello della onerosità dell'utilizzo del demanio idrico (cfr. Cass. civ. Sez Un. n. 31752/2019), con la conseguenza che ogni eccezione a tale regola generale deve essere debitamente prevista dalla legge, la quale nulla statuisce rispetto alle società che gestiscono le linee di distribuzione dell'energia elettrica come E-Distribuzione, e le previsioni legislative esistenti debbono ritenersi insuscettibili di applicazione estensiva o analogica. (così Trib. Brescia cit e Trib. Superiore delle Acque Pubbliche sentenza1596 del 5.06.2025 cit.).
4. Sulla domanda in via subordinata posta dall'attrice. Anche la pretesa svolta in via subordinata dall'attrice con cui ha chiesto l'accertamento e dichiarazione dell'inapplicabilità dei criteri tariffari di cui alla categoria A.2 disposta nell'avviso impugnato su 10 attraversamenti, poiché la A2 riguarderebbe quelli con tensione superiore a 150.000 volts, mentre l'attrice avrebbe attraversamenti con tensione inferiore, è infondata e va respinta. Da un lato, l'attrice non ha fornito prova di ciò che asserisce, ovvero che l'entità della tensione sui dieci attraversamenti indicati nella relazione tecnica del Comune sia inferiore a 150.000 volts. Inoltre, l'allegato F della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 prevede l'applicazione del canone A2 per “attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie funivie e pagina 8 di 9 cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari” con delle note particolari che riguardano altre specificità per la sua applicazione ovvero” il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare”, “Il canone si applica considerando la dimensione massima alla tubazione di protezione”. Risulta pertanto corretta la individuazione del canone A2 da parte del secondo i parametri CP_1 indicati nella relazione tecnica che risultano corrispondenti a quelli identificati nella D.G.R.
5. Sulla domanda di impugnazione alla nota prot. n. 7854 /2024 riferita al canone per l'anno 2024 paria € 5.640,36 Trattandosi di richiesta di pagamento emessa in via bonaria dell'amministrazione rispetto ad essa la domanda è inammissibile, non essendo suscettibile di autonoma impugnazione.
6. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo la corrispondenza del valore di causa – scaglione € 26.000,01 e 52.000,00, esclusa la fase istruttoria per la quale vengono applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea avverso l'avviso di accertamento, n. 2024.001, con cui è stato intimato a il pagamento della somma totale di € 44.008,28 per il mancato versamento del canone Parte_1 di polizia idraulica per gli anni da 2016 a 2023,
2) dichiara inammissibile l'impugnazione rispetto alla nota prot. n. 7854 /2024 riferita al canone per l'anno 2024 paria € 5.640,36.;
3) condanna la parte attrice, a rimborsare alla parte convenuta, Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Monza, il 21 luglio 2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 9 di 9