TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9659/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Damiano Zardini ed elezione C.F._2 di domicilio presso lo studio dell'avv. Alessandro Pelucchi in Monza, via Italia n.
46, giusta la procura in atti
ATTORI
E
e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria (C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. Matteo Massimo D'Argenio, presso cui è stato eletto domicilio in
Milano, via Arimondi n. 33, giusta la procura in atti
CONVENUTE
E
già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. Ludovica D'Ostuni ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Fulvio Lorenzo Monti in Monza, via Manzoni n. 46, giusta la procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140052 - assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI delle parti: Par Per e (dalla nota scritta depositata in data Parte_1 Parte_2
19.11.2024): Il IG. e la IG.ra insistono per l'accoglimento delle Pt_1 Parte_2 conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (come precisate nel corso della prima udienza) e nelle tre memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nonché, anche quanto al riscatto parziale chiesto il 30 giugno 2023, nell'istanza datata 21 dicembre 2023.
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Per e CP Controparte_1 CP Controparte_1
- / Sede secondaria (dalla nota scritta depositata in data CP_2
13.11.2024): L'avv. Matteo Massimo D'Argenio, per le convenute Controparte_1
- , precisa
[...] Controparte_2 le proprie conclusioni nei termini che seguono. Previ gli opportuni accertamenti e declaratorie in fatto e in diritto,
1. dare atto dell'intervenuta rinuncia alle domande di nullità e/o annullamento svolte dagli attori i quali, esercitando il diritto contrattuale di riscatto parziale, tengono una condotta assolutamente incompatibile con tali domande;
2. ciò posto, ordinare ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di itisconsorti CP_5 Controparte_6 necessari il cui ruolo ed operato risulta centrale nella stessa ricostruzione attorea e si pone in relazione causale con le doglianze ex adverso sollevate e con le domande che ne vengono fatte derivare;
3. in via principale, nel merito, respingere tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
4. in subordine, ove mai le domande attoree dovessero trovare accoglimento
(totale o parziale), compensare in tutto o in parte le relative poste restitutorie/risarcitorie col danno che gli attori devono risarcire a ai sensi CP dell'art. 1338 c.c. per averle scientemente taciuto per 8 anni l'esistenza motivi di inefficacia del contratto di cui erano a conoscenza e per essersi medio tempore ampiamente avvalsi delle prerogative contrattuali;
5. in ogni caso, previo accertamento incidenter tantum della consumazione del reato di calunnia ex art. 368 c.p. da parte dei signori e , Parte_2 Pt_1 condannare gli stessi al risarcimento del relativo danno per l'importo di € 100.000,00 o per altro importo maggiore o minore che venisse ritenuto congruo, ai sensi degli art. 185 c.p. e 2059 c.c.;
6. sempre in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, rigettare comunque la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dall'altra convenuta in quanto infondata e comunque non supportata da CP_3 alcuna prova.
7. In via istruttoria,
7.1. ordinare ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di fornire ogni informazione scritta e copia integrale delle dichiarazioni dei redditi complete dal
2012 a oggi dei signori e con particolare Parte_1 Parte_2 riferimento al quadro “RW”;
7.2. in subordine, ordinare agli attori ex art. 210 c.p.c. di esibire/produrre le loro dichiarazioni dei redditi complete dal 2012 a oggi, con particolare riferimento al quadro “RW”;
7.3. ammettersi interrogatorio formale della signora e del signor Parte_3
sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1- “Vero che conosco il signor e che ho incontrato più volte lo stesso RS in territorio elvetico ed in territorio italiano”;
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2- “Vero che ho scambiato corrispondenza, mi sono incontrata personalmente ed Cont ho interagito con il personale di di e di . CP_7 CP_8
7.4. ammettersi prova per testi dei signori e Testimone_1 Testimone_2
c/o Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, Switzerland, sui seguenti capitoli di prova: a. “Vero che conosco la signora ed il signor ”; Parte_3 Parte_1 b. “Vero che ho informato la signora e/o il signor Parte_3 Parte_1
sulla gestione ed andamento del conto abbinato alla polizza Lombard n.
[...]
1503-122975 oggetto di causa ricevendo le loro indicazioni”.
8. con piena vittoria nelle spese di lite.
Per (dalla nota scritta depositata in data 19.11.2024): Controparte_3 Visto il decreto di fissazione dell'udienza del 29 marzo 2024 nel quale è stata disposta la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la sua trattazione scritta, , come sopra rappresentata e difesa, formula le CP_3 presenti note di trattazione scritta. Preliminarmente si dà atto che in data 12 novembre 2024 l'avv. Luca Zitiello è deceduto.
Tale evento, essendo costituito un altro difensore con mandato disgiunto, non determina tuttavia interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
, pertanto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni CP_3 Voglia l'll.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dai IG.ri nei confronti di Pt_1 Controparte_3 derivante da presunti inadempimenti precontrattuali ed extracontrattuali per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dai IG.ri in relazione alla Polizza per Pt_1 carenza dei presupposti di legge per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 rispetto alle domande di nullità e annullamento formulate dai IG.ri per i Pt_1 motivi illustrati in atti e, per l'effetto, rigettare tali pretese per difetto di uno dei requisiti dell'azione;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, escludere la responsabilità solidale di e, in ogni caso, limitare Controparte_3 l'importo del risarcimento eventualmente pronunciato contro per i Controparte_3 motivi ed entro i limiti massimi esposti in narrativa;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda risarcitoria svolta dai IG.ri nei confronti di e laddove si Pt_1 Controparte_3 ritenga sussistente il vincolo di solidarietà nella causazione del danno con
, dichiarata la somma di Controparte_2 risarcimento del danno imputabile a dichiarare il diritto di regresso Controparte_3 di quest'ultima nei confronti di Controparte_2
e - per l'effetto - condannare tale impresa di assicurazione al pagamento in
[...] favore di degli importi di sua pertinenza in ragione della Controparte_3 responsabilità nella causazione del danno, qualora a seguito Controparte_3 dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande azionate dai IG.ri Pt_1 nel presente giudizio, abbia a questa pagato.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) vero che nel marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975, lei ha raccolto le Pt_2 Pt_1 informazioni di cui al documento che si rammostra (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
2) vero che nel marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975, i sigg. ed Pt_2 Pt_1 Parte_2
le hanno confermato verbalmente di avere il medesimo profilo di rischio;
Pt_1
3) vero che marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975, le informazioni di cui Pt_2 Pt_1 al documento che si rammostra al teste (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) sono state fornite in sua presenza concordemente dai sigg. ed come rispondenti alle caratteristiche di entrambi;
Parte_2 Pt_1
3) vero che nel marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975 prima della Pt_2 Pt_1 sottoscrizione della proposta di polizza Lei ha spiegato ai clienti le caratteristiche del prodotto ed i rischi correlati al fondo interno sottostante;
4) vero che nel dicembre 2019, in occasione della modifica del fondo interno sottostante alla polizza n. 1503-122975, Lei ha fornito ai clienti CP informazioni circa le caratteristiche ed i rischi del nuovo fondo interno dagli stessi scelto.
Si indica come teste il sig. c/o . Testimone_3 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, e Parte_1 Parte_2 hanno allegato di aver sottoscritto in data 11 marzo 2015, presso la sede secondaria italiana di la polizza n. 1503- Controparte_1
122975, versando un premio unico iniziale di euro 2.705.648,89; in relazione a tale rapporto, la avrebbe dovuto svolgere le funzioni di Controparte_4 intermediario assicurativo, mentre la di LU era stata inizialmente CP_5
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio designata come gestore, nonché quale banca depositaria, con il compito di custodire gli attivi sottostanti la Polizza. In data 31 gennaio 2019, era stata sottoscritta una variazione del gestore del fondo interno dedicato, da a CP_5 Controparte_6
In data 2 dicembre 2019, gli odierni attori avevano sottoscritto un ulteriore atto di variazione del gestore e della banca depositaria, scegliendo Bank Vontobel Ag di
Zurigo. A dire degli attori, la polizza sottoscritta era in realtà un prodotto di natura finanziaria, caratterizzato da un elevato rischio di perdita del capitale ed incompatibile con i loro obiettivi di investimento nonché con il loro profilo di rischio.
Successivamente essi avevano avuto conoscenza dell'illiquidità di alcuni dei fondi in cui era stato investito il premio correlato alla polizza in esame.
1.1. Gli attori, premesso che la causa del contratto in questione doveva ritenersi come prevalentemente finanziaria, sicché ad esso dovevano considerarsi applicabili le norme di cui agli artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, e dedotta altresì la falsità di alcune delle firme apposte alla documentazione contrattuale, hanno assunto la nullità del contratto sotto vari profili, ovvero la sua annullabilità per dolo e, in estremo subordine, l'inadempimento della società di assicurazioni e dell'intermediaria.
Alla luce di tali deduzioni, gli stessi hanno citato in giudizio
[...]
- Controparte_1 Controparte_1 CP_2
/ Sede secondaria e domandando accertarsi la nullità
[...] Controparte_4 della polizza, ovvero annullarsi la stessa, ovvero pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del contratto in questione, il tutto con condanna della società di assicurazioni alla ripetizione degli importi riscossi in esecuzione del contratto medesimo, al netto delle somme rivenienti dai riscatti parziali effettuati, ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie civili di cui all'art. 4, comma 4, D. Lgs. n.
7/2016 per uso di atto falso, nonché con condanna di tutte le convenute al risarcimento dei danni.
1.2. e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria hanno formulato conclusioni di merito di
[...] tenore analogo a quello riportato in epigrafe, sostenendo l'infondatezza della domanda avversaria.
1.3. ha domandato il rigetto delle domande avversarie ed ha Controparte_3 proposto, a sua volta, domanda trasversale di garanzia nei confronti delle altre convenute.
1.4. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Sulla richiesta di integrazione del contraddittorio
2. In via preliminare, va nuovamente disattesa la richiesta delle convenute e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei
[...] confronti di CP_5 Controparte_6
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Sul punto, deve osservarsi che con queste ultime società, alle quali era stato conferito l'incarico di gestire il patrimonio interno dedicato in cui era stato investito il premio di assicurazione, non sussiste alcun litisconsorzio necessario, visto che le relative posizioni sono autonome e scindibili rispetto a quelle delle altre convenute.
Qualora e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria avessero voluto estendere alle due società in
[...] questione il contraddittorio mediante una chiamata in garanzia ovvero mediante una chiamata di terzo responsabile, esse avrebbero dovuto utilizzare le forme prescritte dall'art. 269 del codice di rito.
Non avendo le convenute provveduto in tal senso, la loro richiesta non può che essere disattesa. Può dunque passarsi all'esame del merito.
Sul contratto per cui è causa
3. Il contratto stipulato dagli attori e Parte_1 Parte_2 con per il tramite della sede secondaria Controparte_1 italiana è la polizza “Private Client Insurance” n. 1503-122975 in data 30 aprile
2015, emessa con versamento del premio unico iniziale di euro 2.705.648,89. 3.1. Detta polizza risulta essere stata stipulata con l'intermediazione di First
Advisory s.r.l.
3.2. Trattasi di polizza sulla vita del tipo unit linked, con durata a vita intera, in cui l'entità della somma che la compagnia avrebbe dovuto corrispondere in caso di decesso del primo assicurato ovvero di riscatto dipendeva dall'andamento degli attivi collegati al fondo in cui era confluito l'importo del premio. Il beneficiario risulta designato nella persona di , figlio dei Persona_2 contraenti.
A pagina 49 del modulo di proposta prodotto dagli attori sub doc. 17, risulta indicata la seguente finalità dell'investimento: “Pianificazione successoria - Tutela dell'erede”. Nella stessa proposta contrattuale è indicata, come profilo dell'investimento, la
“Linea Aggressive”, avente: - quale obiettivo la “Crescita del capitale con rischio di perdita elevato nel lungo periodo”; - quale strategia “Investimento in obbligazioni, fondi obbligazionari, azioni, fondi azionari, fondi immobiliari e fondi alternativi sino al 100%. Esposizione su valuta estera sino al 100%”; - quale livello di rischio “Molto alto. Il portafoglio potrà essere soggetto a fluttuazioni al ribasso e creare perdite molto significative nel breve-medio e lungo periodo”. Il contratto in questione non precisa né il rendimento, né le caratteristiche specifiche dei prodotti di investimento acquistati, non essendo stati menzionati i titoli e la composizione concreta del portafoglio del fondo d'investimento e non essendo state fornite particolari informazioni di dettaglio sui prodotti negoziati.
Ai sensi della clausola 2.3 delle condizioni generali del contratto (cfr.: doc. 18 degli attori), “la Prestazione in Caso di Decesso che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'Evento Assicurato, ferme le
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio previsioni di cui al successivo art. 13, consiste in un importo pari al Valore di
Riscatto Totale del Contratto, calcolato ai sensi del presente articolo e di quanto previsto dal successivo art. 12 e seguenti, aumentato di una delle due
“Maggiorazioni in Caso di Decesso” di cui al successivo art. 2.4”. Quest'ultima clausola prevede, in una tabella, l'aliquota decrescente della maggiorazione in base all'età dell'assicurato.
Considerato che l'assicurata più giovane era l'attrice la quale Parte_2 all'epoca della conclusione del contratto aveva un'età compresa tra 60 e 69 anni, occorre prendere in considerazione le aliquote dallo 0,70% in giù del Valore di
Riscatto Totale.
È irrilevante ai fini della decisione ogni considerazione sulla possibilità per gli attori di concludere il contratto a condizioni diverse. Per quanto previsto dalla clausola 12.3 delle condizioni generali del contratto, “il
Valore di Riscatto Totale sarà pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno
Dedicato attribuite al Contratto, calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Totale e della documentazione necessaria, al netto dei costi indicati al precedente art. 11 e in particolare i costi in caso di Riscatto nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto”. La polizza, inoltre, prevede una serie di costi periodici gravanti sul fondo interno dedicato, calcolati anch'essi in percentuale. Ad essi vanno sommati quelli, parimenti computati in percentuale, previsti a favore del gestore del fondo.
Sull'assenza del rischio demografico
4. Il prodotto in questione appartiene al genere dell'assicurazione sulla vita, contratto con il quale, a norma dell'art. 1882 c.c., l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
4.1. Le polizze di tipo “linked” sono contemplate dall'art. 2, comma 1, numero III, D. Lgs. n. 209/2005, nel testo vigente all'epoca dei fatti, quali “le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. Anche il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, all'art. 2, comma 1, lettera f), definisce il contratto “unit linked” come “il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR”.
4.2. Peraltro, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 6319 del
05.03.2019) già alcuni anni fa aveva ritenuto che la previsione generale contenuta nella legge “non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 - 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'articolo 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici”. In effetti, l'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 prevede quanto segue: “
1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.
2. Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente”. Ebbene, nella sentenza sopra citata, la Corte di Cassazione, avuto riguardo all'assetto normativo che precede, ha affermato il seguente principio di diritto:
“nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa
"finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il "rischio demografico”.
4.3. Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi, in concreto, che, come emerge dall'esame delle condizioni generali, con il contratto per cui è causa la società assicuratrice non risulta aver assunto alcun rischio, e neppure in minima parte il rischio demografico, visto che tutti i rischi risultano addossati ai clienti.
Alla luce delle clausole innanzi indicate in ordine alla determinazione della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato, risulta evidente che, qualunque sia l'epoca in cui avvengano il decesso del primo assicurato ovvero il riscatto della polizza, il valore della prestazione della società assicuratrice viene ad essere determinato unicamente sulla scorta del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del fondo interno dedicato, con la concreta possibilità che, in caso di andamento negativo dell'investimento, la compagnia paghi una somma nettamente inferiore a quella investita ovvero non paghi nulla, visto che, come emerge dalla lettura del contratto, la società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato o del riscatto o del recesso.
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Quanto alla differenza tra il valore degli attivi e la percentuale da corrispondersi al beneficiario al verificarsi dell'evento (differenza corrispondente alla maggiorazione contrattualmente prevista e decrescente con l'avanzare dell'età), essa non è tale da far ritenere che la società di assicurazioni abbia assunto in concreto il rischio demografico.
In proposito, a parte la misura del tutto esigua della percentuale in questione
(finanche inferiore all'1%), deve rilevarsi che la stessa sarebbe pari a zero nell'ipotesi in cui il valore degli attivi risultasse azzerato al momento del decesso del primo assicurato ovvero all'atto del riscatto della polizza.
Deve infatti rilevarsi che il contratto in esame prevede che detta percentuale sia da calcolarsi non già sulla somma originariamente investita, bensì sul valore degli attivi al momento della liquidazione, con la concreta possibilità di azzeramento della medesima, come innanzi si è visto.
Appare evidente, in proposito, che la base di calcolo prevista concretamente nel contratto influisce sulla valutazione di adeguatezza della percentuale di assunzione del rischio.
Deve inoltre considerarsi che l'intero programma negoziale prevede una serie di costi, sempre calcolati in percentuale, che, per la loro misura e per la loro periodicità, risultano del tutto tali da erodere progressivamente la maggiorazione riconosciuta dal contratto (tanto più ove si consideri che la misura percentuale della maggiorazione è destinata a decrescere con il passare del tempo e l'avanzare dell'età dei soggetti assicurati) fino ad azzerarla del tutto.
4.4. Ora, l'assunzione del rischio da parte dell'assicurazione è elemento essenziale di qualsiasi contratto di assicurazione.
Il contratto in esame, invece, per le sue caratteristiche concrete, si limita a considerare l'evento morte come mera occasione di pagamento di una somma del tutto eventuale e l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente.
Ciò determina la nullità del contratto medesimo, ove esso sia qualificato come assicurazione sulla vita.
Sulla qualificazione del contratto come prodotto finanziario
5. Non a caso, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 21022 del 26.07.2024), esaminando una fattispecie contrattuale simile a quella oggetto del presente giudizio, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto:
“La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.”. Nella motivazione dell'ordinanza in questione, la Corte, dopo aver premesso che le assicurazioni sulla vita, in cui l'obbligazione dell'assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari, non costituiscono un genus omogeneo, con la conseguenza che la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come “unit-linked” non basta per qualificare quel contratto come “assicurazione”, ha esattamente affermato che, “se un contratto formalmente qualificato
“assicurazione sulla vita” preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del
27.7.2023)”; in proposito la Corte ha osservato che, “quanto più elevato è il rischio finanziario che risulti trasferito, in tutto o in parte, in capo all'assicurato, tanto più sarà ridotto il rischio demografico corso dall'assicuratore, posto che quest'ultimo, pure se formalmente esistente, può essere nei fatti del tutto neutralizzato qualora, all'epoca dell'evento, il valore del parametro finanziario preso a riferimento per il computo della prestazione dovuta risulti ridotto a zero”.
Al riguardo, è importante sottolineare in questa sede che la nozione di “contratto assicurativo” fornita dalla Suprema Corte non contrasta con il diritto eurounitario. Sul punto, sempre nella motivazione dell'ordinanza in questione, è stato rilevato che “sia all'epoca della stipula dei contratti, sia oggidì, costituiscono materie armonizzate la disciplina dell'impresa d'assicurazione e l'intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali. Del resto lo stesso Considerando 44 della Direttiva “vita” (2009/138) afferma che essa 'non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti'”.
Inoltre, “la Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito - né avrebbe potuto - quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina eurounitaria solo a determinati fini”.
Ciò contraddice le considerazioni svolte dalle convenute circa l'impossibilità di qualificare la polizza oggetto in causa in altro modo se non quale contratto di assicurazione.
5.1. D'altronde, è lo stesso D. Lgs. n. 58/1998, a prevedere all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), nel testo vigente all'epoca di conclusione del contratto oggetto di causa, la seguente nozione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”. All'art. 25 bis, comma 1, sempre il T.U.F. prevede che “gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
5.2. In un precedente giurisprudenziale relativo ad una causa in materia di successioni la Corte di Cassazione (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 2, sentenza n.
29583 del 22.10.2021) ha avuto modo di osservare che “nelle polizze a contenuto finanziario, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che quindi varia in base a una serie di fattori: l'andamento del mercato, dei titoli investiti, eccetera. Il riferimento è in particolare alle polizze unit e index linked, il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all'andamento di fondo comuni di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari. L'elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked
"pure" grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimento minimi”.
In concreto, come si evince dalla lettura della proposta contrattuale poi accettata, dopo la designazione del “Gestore incaricato della gestione degli attivi sottostanti il Fondo Interno Dedicato collegato alla Polizza”, sono contenute le seguenti pattuizioni: “
5.2. La gestione del Fondo Interno Dedicato è rimessa all'esclusivo giudizio della Società e del Gestore da questa selezionato e nominato, senza che il
Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni, al di fuori della scelta del Profilo di Investimento e di una mera preferenza in merito al Gestore, o possa mai avanzare pretese o richieste di risarcimento per cattiva gestione contro la Società o contro alcuno dei Gestori selezionati (tranne che in caso di dolo o colpa grave). Qualsiasi informazione relativa agli investimenti effettuati e/o agli attivi sottostanti del Fondo in linea con la strategia di gestione del Profilo di Investimento scelto dal Contraente sarà messa a disposizione da parte del
Gestore alla Società che aggiornerà il Contraente nell'ambito dell'informativa periodica che invierà in relazione alla Polizza nei termini e alle condizioni di cui alle Condizioni di Contratto”.
5.3. Le società convenute hanno sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 25 bis del T.U.F. (nella versione all'epoca vigente), nonché degli artt. 21 e 23 del medesimo Testo Unico ed infine delle regole di condotta stabilite dai Regolamenti Consob che si sono susseguiti nel tempo, e ciò in quanto la conclusione del contratto era avvenuta a seguito di intermediazione da parte di un broker assicurativo, quale la convenuta Controparte_3
Tale tesi deve essere ritenuta non condivisibile, tanto in punto di diritto quanto in punto di fatto.
5.3.1. Sotto il primo profilo, si aderisce in questa sede a quanto affermato dalla
Corte d'Appello di Torino (cfr.: Corte d'Appello di Torino, Sez. 1, sentenza n.
520/2022 del 16.05.2022; in senso conforme, si veda anche: Tribunale di Torino, Sez. 1, sentenza n. 8/2023 del 02.01.2023), con ampia motivazione, in tema di applicabilità dell'art. 25 bis T.U.F.: “La lettera della norma in oggetto, nel suo primo comma (1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) rende applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da Imprese di Assicurazione (tra i quali, pacificamente, le polizze unit linked come quella in oggetto), a prescindere dal canale distributivo;
il che risulta coerente con la finalità di garantire una maggior tutela al sottoscrittore di una polizza che presentasse caratteri di natura e contenuto finanziari (indipendentemente dal fatto che detti caratteri fossero prevalenti o subvalenti rispetto alla componente puramente assicurativa)”.
5.3.2. Sotto il secondo profilo, deve rilevarsi che gli attori hanno sostenuto fin dall'atto di citazione che la conclusione del contratto in esame era stata loro suggerita da tale funzionario di il quale li aveva Persona_3 CP_5 accompagnati in tale investimento. Gli attori hanno inoltre riferito di aver avuto il primo contatto con la
[...]
società che avrebbe dovuto svolgere le funzioni di intermediario Controparte_4 assicurativo, solo all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale (cfr.: atto di citazione, a pagina 3).
Anche la difesa di quest'ultima società ha concordato con siffatta ricostruzione (cfr. comparsa di risposta di a pagina 5: “In particolare, il ruolo di Controparte_3
nella sua qualità di intermediario assicurativo autorizzato ad operare in CP_4
Italia, era unicamente quello di intermediare la Polizza, previamente individuata Cont da e valutata dai contrenti con il supporto del IG. in favore dei RS
IG.ri . Si osserva dunque sin d'ora che la scelta della Polizza e la Pt_1 Cont struttura della stessa erano già state oggetto di discussione tra e i CP
IG.ri . è intervenuta sono alla fine di questo processo in quanto Pt_1 CP_4 coinvolta nell'operazione unicamente al fine di distribuire il prodotto nel pieno rispetto ed in conformità alla normativa italiana”). Sebbene tale circostanza risulti negata dalla società assicuratrice, deve osservarsi che:
- l'informativa precontrattuale ed il questionario di sono Controparte_4 entrambi datati 11.03.2015;
- anche la proposta contrattuale sopra più volte menzionata risulta datata
11.03.2015, benché essa riporti il timbro di ricevuta da parte di
[...] con la successiva data del 24.03.2015; Controparte_1
- in atti non figura alcun atto compiuto dal c.d. intermediario prima del giorno
11.03.2015.
Gli elementi in questione confermano la veridicità dell'affermazione degli attori e di Controparte_3
Il ruolo solo formale, oltre che del tutto marginale, ricoperto da quest'ultima società induce a ritenere che, di fatto, il prodotto sia stato offerto direttamente dalla società di assicurazioni.
5.4. A questo punto, deve osservarsi che, per quanto disposto dal primo comma dell'art. 23 D. Lgs. n. 58/1998, “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
12 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 1, sentenza n. 12937 del 23.05.2017), il contratto quadro “dispone gli obblighi di informazione specifica sull'investitore (c.d. informazione passiva), che sono di subitanea attuazione. E inoltre dispone l'assunzione, o interiorizzazione negoziale, degli obblighi di informazione attiva e adeguatezza circa le singole operazioni, che discendono dalle prescrizioni di legge (art. 21 ss. TUF) e di regolamento
(come si è opportunamente rilevato, «i doveri di informazione attiva ... CP_9 hanno fonte nella legge, ma sono da questa incorporati per via di integrazione nel contenuto tipico del contratto»). E così pure viene a disporre, ancora, una sequenza ordinante dell'ulteriore agire operativo del rapporto concreto: così conformando, e insieme imponendo, lo schema di azione che ciascun ordine dovrà poi rispettare in termini di rigoroso vincolo;
secondo una linea che, si è già ricordato, risulta conformata nella funzione di protezione della posizione dell'investitore”.
Il contenuto del contratto è disciplinato dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.
In particolare, l'art. 37 del regolamento dispone quanto segue:
“
1. Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente.
2. Il contratto:
a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;
e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;
f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52; g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;
h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;
i) indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori”. A sua volta, l'art. 38 del regolamento prevede quanto segue:
1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:
a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;
c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
e) indica se l'intermediario delega a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;
f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l'intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili;
o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.”.
5.5. In concreto, premesso che la polizza oggetto di causa, pur nel suo carattere ibrido, presenta molteplici punti di contatto con la figura della gestione di portafogli, deve rilevarsi che il contratto, pur essendo stato redatto per iscritto, non contiene una serie di elementi previsti dalle norme sopra riportate, tra cui i tipi di operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari in cui è investito il premio, la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale raffrontare il rendimento del portafoglio dei clienti e il metodo di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio dei clienti medesimi.
Anche sotto tale profilo, dunque, il contratto è affetto da nullità.
Sull'assenza della causa in concreto
6. La polizza per cui è causa contiene espressa indicazione relativa alla seguente finalità dell'investimento: “Pianificazione successoria - Tutela dell'erede”. Trattasi non già di una mera motivazione personale degli attori, bensì dello scopo pratico del negozio, sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso era concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (c.d. causa concreta). Detta finalità è coerente con il modello contrattuale astratto prescelto
(assicurazione sulla vita, con durata a vita intera) e con la designazione, quale beneficiario, del figlio degli odierni attori.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 1, sentenza n.
12069 del 16.05.2017) ha avuto modo di osservare quanto segue: “La causa concreta - intesa come scopo pratico del negozio, e cioè come sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (così Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, seguita da Cass. 12 novembre
2009, n. 23941) - conferisce, certo, rilevanza ai motivi, ma sempre che i medesimi abbiano assunto valore determinante nell'economia del vincolo, assurgendo a presupposti causali del negozio, sicché si possa affermare che proprio attraverso di essi se ne realizza la causa concreta. A tal fine è però anzitutto necessario che, venendo in questione un contratto, il motivo sia comune alle parti o, se riferibile ad una soltanto di esse, che il motivo in questione sia comunque riconoscibile dall'altra. Diversamente il contratto risulterebbe condizionato da intendimenti e finalità ignoti ad uno dei contraenti - quello cui è estraneo il motivo -, con conseguente lesione del suo affidamento”.
Ebbene, come innanzi si diceva, nella specie l'obiettivo perseguito con la conclusione del contratto è espressamente enunciato nel testo negoziale.
6.1. Va tuttavia osservato che i caratteri concreti assunti dal regolamento contrattuale, caratteri che valgono a privare la polizza della sua natura assicurativa, per renderla invece un prodotto finanziario, il tutto con concreto rischio di perdita dell'intero premio corrisposto, inducono a ritenere il contratto in questione in contrasto con la finalità dichiarata per iscritto nella proposta - e dunque perfettamente nota alla controparte -, con la conseguenza che risulta configurabile anche la nullità per mancanza di causa concreta.
6.2. Le considerazioni di cui innanzi sono tutte convergenti nel condurre alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa ed hanno carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili di nullità prospettati dagli attori, profili che, dunque, non devono essere esaminati in questa sede.
Sugli effetti restitutori dell'accertamento della nullità
7. La nullità della polizza determina l'insussistenza di una causale che possa giustificare il pagamento del premio avvenuto in esecuzione della stessa, sicché il versamento in questione risulta indebito e va restituito.
7.1. Dalla somma relativa al premio versato (euro 2.705.648,89) vanno in ogni caso detratti gli importi percepiti dagli attori a seguito dei riscatti parziali.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 10116 del 24.04.2018) in materia di intermediazione finanziaria, ha affermato che “allorché sia dichiarata la nullità di un ordine di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si estendono al negozio di acquisto effettuato dall'intermediario per dare esecuzione all'ordine ricevuto, l'intermediario e l'investitore hanno diritto di ripetere l'uno nei confronti dell'altro le reciproche prestazioni, sicché è legittimamente dichiarata la compensazione tra la somma che
15 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio l'investitore abbia corrisposto all'intermediario ai fini dell'investimento e la somma che l'intermediario abbia riscosso per conto dell'investitore ed abbia corrisposto al medesimo a titolo di frutti civili”.
Gli importi percepiti a seguito dei riscatti parziali non costituiscono oggetto di contestazione ed ammontano ad euro 254.744,42 (cfr.: atto di citazione, a pagina
6), ad euro 53.000,00 (cfr.: atto di citazione, a pagina 8) e ad euro 1.050.000,00
(cfr.: doc. 55 degli attori), per un totale di euro 1.357.744,42. 7.2. I riscatti parziali sopra indicati sono coerenti con le finalità restitutorie della domanda di accertamento della nullità del contratto, con la conseguenza che essi non integrano gli estremi della rinuncia tacita a far valere la nullità medesima.
Da quanto precede deriva che gli attori hanno diritto alla ripetizione di euro
1.347.904,47 (euro 2.705.648,89 – euro 1.357.744,42).
7.3. Sulla somma di cui innanzi non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stata allegata né provata la sussistenza di un maggior danno derivante dallo svilimento del potere di acquisto della moneta.
7.4. Sono invece dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data della domanda giudiziale (non risultando la mala fede della compagnia convenuta all'atto del ricevimento del premio), vale a dire dal 15 novembre 2022, e fino al saldo.
7.5. La declaratoria di nullità e la condanna alla restituzione del premio, al netto dei riscatti, vanno pronunciate esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale degli attori, e non anche nei confronti della convenuta che non è parte del contratto in questione. Controparte_3
Sulle altre domande delle parti
8. Quanto alle domande di annullamento e di risoluzione del contratto, sulle stesse non deve provvedersi, essendo esse assorbite dall'accertamento della nullità.
8.1. Gli attori hanno inoltre domandato la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni.
Detta domanda non può essere accolta.
Invero:
- in capo agli attori non risultano dalla documentazione in atti pregiudizi ulteriori rispetto a quelli coperti dalla pronuncia di carattere restitutorio;
- in particolare, con riferimento ai costi del contratto oggetto di causa, non risulta dagli atti che essi siano stati corrisposti dagli attori a parte, con la conseguenza che il loro ammontare, in quanto prelevato dal fondo, risulta già compreso nell'importo corrispondente alla differenza tra il premio unico pagato e le somme di cui ai riscatti parziali;
- dalla documentazione in atti non emergono ulteriori esborsi sostenuti dagli attori con riferimento alla vicenda oggetto di causa.
8.2. Va infine disattesa la domanda degli attori di condanna di
[...] al pagamento delle sanzioni pecuniarie civili di cui Controparte_1 all'art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 7/2016 per uso di atto falso. 16 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Al riguardo, non risulta acquisita prova sufficiente né della falsità degli atti indicati dagli attori, né della contraffazione ad opera della convenuta, né, infine, dell'uso consapevole da parte della stessa degli atti assertivamente falsi.
8.3. È da rigettarsi, siccome infondata, la domanda delle convenute
[...]
- Controparte_1 Controparte_1 CP_2
/ Sede secondaria di condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art.
[...]
1338 c.c. Invero, è proprio la società convenuta ad aver predisposto il prodotto acquistato dagli attori, sicché sarebbe stata la stessa a dover conoscere l'esistenza delle cause di invalidità del contratto, sopra esposte, e a darne notizia alla controparte.
8.4. Parimenti infondata è la domanda delle convenute Controparte_1
/ Sede
[...] Controparte_1 CP_2 secondaria di condanna degli attori al risarcimento dei danni derivanti dall'asserita commissione del delitto di calunnia, visto che dagli atti non risulta la sussistenza né degli elementi costitutivi del reato, né di un effettivo danno non patrimoniale in capo alle convenute.
8.5. Dal rigetto della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta deriva come conseguenza che non deve provvedersi Controparte_3 sulla domanda trasversale proposta da tale società nei confronti delle altre convenute.
Sulle spese processuali
9. Nei rapporti tra gli attori e le convenute Controparte_1
/ Sede secondaria, le
[...] Controparte_2 spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e di quelli medi per le altre fasi.
9.1. Quanto ai rapporti con l'altra convenuta deve ritenersi che Controparte_3 sussistano giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, avuto riguardo al fatto che l'intermediaria ha assunto nella vicenda in questione un ruolo meramente passivo e marginale, senza segnalare ai clienti alcunché in ordine alle circostanze sopra esposte, con la conseguenza che, pur essendo risultata assorbita la domanda fondata sulla pretesa responsabilità contrattuale o precontrattuale, proposta dagli attori nei confronti della medesima, la sua chiamata in giudizio non può essere ritenuta arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
/ Sede secondaria e
[...] Controparte_2
così provvede: Controparte_3
1. dichiara la nullità della polizza per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
– / Sede secondaria e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 a restituire ad e la complessiva somma di Parte_1 Parte_2 euro 1.347.904,47, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 15 novembre 2022 fino al saldo;
3. dichiara non luogo a provvedere sulle domande di annullamento e di risoluzione del contratto, proposte dagli attori;
4. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda trasversale proposta da nei confronti delle altre convenute;
Controparte_3
5. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
6. condanna e Controparte_1 [...]
/ Sede secondaria a rifondere agli attori le spese Controparte_2 processuali, che liquida in complessivi euro 1.713,00 per anticipazioni ed euro
37.900,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
7. compensa le spese processuali nei rapporti tra e le altre parti in Controparte_3 causa.
Così deciso in Monza, in data 10 aprile 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
13 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
14 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
17 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
18 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9659/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Damiano Zardini ed elezione C.F._2 di domicilio presso lo studio dell'avv. Alessandro Pelucchi in Monza, via Italia n.
46, giusta la procura in atti
ATTORI
E
e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria (C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. Matteo Massimo D'Argenio, presso cui è stato eletto domicilio in
Milano, via Arimondi n. 33, giusta la procura in atti
CONVENUTE
E
già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. Ludovica D'Ostuni ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Fulvio Lorenzo Monti in Monza, via Manzoni n. 46, giusta la procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140052 - assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI delle parti: Par Per e (dalla nota scritta depositata in data Parte_1 Parte_2
19.11.2024): Il IG. e la IG.ra insistono per l'accoglimento delle Pt_1 Parte_2 conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (come precisate nel corso della prima udienza) e nelle tre memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nonché, anche quanto al riscatto parziale chiesto il 30 giugno 2023, nell'istanza datata 21 dicembre 2023.
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Per e CP Controparte_1 CP Controparte_1
- / Sede secondaria (dalla nota scritta depositata in data CP_2
13.11.2024): L'avv. Matteo Massimo D'Argenio, per le convenute Controparte_1
- , precisa
[...] Controparte_2 le proprie conclusioni nei termini che seguono. Previ gli opportuni accertamenti e declaratorie in fatto e in diritto,
1. dare atto dell'intervenuta rinuncia alle domande di nullità e/o annullamento svolte dagli attori i quali, esercitando il diritto contrattuale di riscatto parziale, tengono una condotta assolutamente incompatibile con tali domande;
2. ciò posto, ordinare ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di itisconsorti CP_5 Controparte_6 necessari il cui ruolo ed operato risulta centrale nella stessa ricostruzione attorea e si pone in relazione causale con le doglianze ex adverso sollevate e con le domande che ne vengono fatte derivare;
3. in via principale, nel merito, respingere tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
4. in subordine, ove mai le domande attoree dovessero trovare accoglimento
(totale o parziale), compensare in tutto o in parte le relative poste restitutorie/risarcitorie col danno che gli attori devono risarcire a ai sensi CP dell'art. 1338 c.c. per averle scientemente taciuto per 8 anni l'esistenza motivi di inefficacia del contratto di cui erano a conoscenza e per essersi medio tempore ampiamente avvalsi delle prerogative contrattuali;
5. in ogni caso, previo accertamento incidenter tantum della consumazione del reato di calunnia ex art. 368 c.p. da parte dei signori e , Parte_2 Pt_1 condannare gli stessi al risarcimento del relativo danno per l'importo di € 100.000,00 o per altro importo maggiore o minore che venisse ritenuto congruo, ai sensi degli art. 185 c.p. e 2059 c.c.;
6. sempre in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, rigettare comunque la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dall'altra convenuta in quanto infondata e comunque non supportata da CP_3 alcuna prova.
7. In via istruttoria,
7.1. ordinare ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di fornire ogni informazione scritta e copia integrale delle dichiarazioni dei redditi complete dal
2012 a oggi dei signori e con particolare Parte_1 Parte_2 riferimento al quadro “RW”;
7.2. in subordine, ordinare agli attori ex art. 210 c.p.c. di esibire/produrre le loro dichiarazioni dei redditi complete dal 2012 a oggi, con particolare riferimento al quadro “RW”;
7.3. ammettersi interrogatorio formale della signora e del signor Parte_3
sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1- “Vero che conosco il signor e che ho incontrato più volte lo stesso RS in territorio elvetico ed in territorio italiano”;
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2- “Vero che ho scambiato corrispondenza, mi sono incontrata personalmente ed Cont ho interagito con il personale di di e di . CP_7 CP_8
7.4. ammettersi prova per testi dei signori e Testimone_1 Testimone_2
c/o Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, Switzerland, sui seguenti capitoli di prova: a. “Vero che conosco la signora ed il signor ”; Parte_3 Parte_1 b. “Vero che ho informato la signora e/o il signor Parte_3 Parte_1
sulla gestione ed andamento del conto abbinato alla polizza Lombard n.
[...]
1503-122975 oggetto di causa ricevendo le loro indicazioni”.
8. con piena vittoria nelle spese di lite.
Per (dalla nota scritta depositata in data 19.11.2024): Controparte_3 Visto il decreto di fissazione dell'udienza del 29 marzo 2024 nel quale è stata disposta la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la sua trattazione scritta, , come sopra rappresentata e difesa, formula le CP_3 presenti note di trattazione scritta. Preliminarmente si dà atto che in data 12 novembre 2024 l'avv. Luca Zitiello è deceduto.
Tale evento, essendo costituito un altro difensore con mandato disgiunto, non determina tuttavia interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
, pertanto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni CP_3 Voglia l'll.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dai IG.ri nei confronti di Pt_1 Controparte_3 derivante da presunti inadempimenti precontrattuali ed extracontrattuali per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dai IG.ri in relazione alla Polizza per Pt_1 carenza dei presupposti di legge per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 rispetto alle domande di nullità e annullamento formulate dai IG.ri per i Pt_1 motivi illustrati in atti e, per l'effetto, rigettare tali pretese per difetto di uno dei requisiti dell'azione;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, escludere la responsabilità solidale di e, in ogni caso, limitare Controparte_3 l'importo del risarcimento eventualmente pronunciato contro per i Controparte_3 motivi ed entro i limiti massimi esposti in narrativa;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda risarcitoria svolta dai IG.ri nei confronti di e laddove si Pt_1 Controparte_3 ritenga sussistente il vincolo di solidarietà nella causazione del danno con
, dichiarata la somma di Controparte_2 risarcimento del danno imputabile a dichiarare il diritto di regresso Controparte_3 di quest'ultima nei confronti di Controparte_2
e - per l'effetto - condannare tale impresa di assicurazione al pagamento in
[...] favore di degli importi di sua pertinenza in ragione della Controparte_3 responsabilità nella causazione del danno, qualora a seguito Controparte_3 dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande azionate dai IG.ri Pt_1 nel presente giudizio, abbia a questa pagato.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) vero che nel marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975, lei ha raccolto le Pt_2 Pt_1 informazioni di cui al documento che si rammostra (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
2) vero che nel marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975, i sigg. ed Pt_2 Pt_1 Parte_2
le hanno confermato verbalmente di avere il medesimo profilo di rischio;
Pt_1
3) vero che marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975, le informazioni di cui Pt_2 Pt_1 al documento che si rammostra al teste (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) sono state fornite in sua presenza concordemente dai sigg. ed come rispondenti alle caratteristiche di entrambi;
Parte_2 Pt_1
3) vero che nel marzo 2015, in occasione della sottoscrizione da parte dei sigg.
[...] ed della polizza Lombard n. 1503-122975 prima della Pt_2 Pt_1 sottoscrizione della proposta di polizza Lei ha spiegato ai clienti le caratteristiche del prodotto ed i rischi correlati al fondo interno sottostante;
4) vero che nel dicembre 2019, in occasione della modifica del fondo interno sottostante alla polizza n. 1503-122975, Lei ha fornito ai clienti CP informazioni circa le caratteristiche ed i rischi del nuovo fondo interno dagli stessi scelto.
Si indica come teste il sig. c/o . Testimone_3 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, e Parte_1 Parte_2 hanno allegato di aver sottoscritto in data 11 marzo 2015, presso la sede secondaria italiana di la polizza n. 1503- Controparte_1
122975, versando un premio unico iniziale di euro 2.705.648,89; in relazione a tale rapporto, la avrebbe dovuto svolgere le funzioni di Controparte_4 intermediario assicurativo, mentre la di LU era stata inizialmente CP_5
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio designata come gestore, nonché quale banca depositaria, con il compito di custodire gli attivi sottostanti la Polizza. In data 31 gennaio 2019, era stata sottoscritta una variazione del gestore del fondo interno dedicato, da a CP_5 Controparte_6
In data 2 dicembre 2019, gli odierni attori avevano sottoscritto un ulteriore atto di variazione del gestore e della banca depositaria, scegliendo Bank Vontobel Ag di
Zurigo. A dire degli attori, la polizza sottoscritta era in realtà un prodotto di natura finanziaria, caratterizzato da un elevato rischio di perdita del capitale ed incompatibile con i loro obiettivi di investimento nonché con il loro profilo di rischio.
Successivamente essi avevano avuto conoscenza dell'illiquidità di alcuni dei fondi in cui era stato investito il premio correlato alla polizza in esame.
1.1. Gli attori, premesso che la causa del contratto in questione doveva ritenersi come prevalentemente finanziaria, sicché ad esso dovevano considerarsi applicabili le norme di cui agli artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, e dedotta altresì la falsità di alcune delle firme apposte alla documentazione contrattuale, hanno assunto la nullità del contratto sotto vari profili, ovvero la sua annullabilità per dolo e, in estremo subordine, l'inadempimento della società di assicurazioni e dell'intermediaria.
Alla luce di tali deduzioni, gli stessi hanno citato in giudizio
[...]
- Controparte_1 Controparte_1 CP_2
/ Sede secondaria e domandando accertarsi la nullità
[...] Controparte_4 della polizza, ovvero annullarsi la stessa, ovvero pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del contratto in questione, il tutto con condanna della società di assicurazioni alla ripetizione degli importi riscossi in esecuzione del contratto medesimo, al netto delle somme rivenienti dai riscatti parziali effettuati, ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie civili di cui all'art. 4, comma 4, D. Lgs. n.
7/2016 per uso di atto falso, nonché con condanna di tutte le convenute al risarcimento dei danni.
1.2. e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria hanno formulato conclusioni di merito di
[...] tenore analogo a quello riportato in epigrafe, sostenendo l'infondatezza della domanda avversaria.
1.3. ha domandato il rigetto delle domande avversarie ed ha Controparte_3 proposto, a sua volta, domanda trasversale di garanzia nei confronti delle altre convenute.
1.4. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Sulla richiesta di integrazione del contraddittorio
2. In via preliminare, va nuovamente disattesa la richiesta delle convenute e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei
[...] confronti di CP_5 Controparte_6
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Sul punto, deve osservarsi che con queste ultime società, alle quali era stato conferito l'incarico di gestire il patrimonio interno dedicato in cui era stato investito il premio di assicurazione, non sussiste alcun litisconsorzio necessario, visto che le relative posizioni sono autonome e scindibili rispetto a quelle delle altre convenute.
Qualora e Controparte_1 Controparte_2
/ Sede secondaria avessero voluto estendere alle due società in
[...] questione il contraddittorio mediante una chiamata in garanzia ovvero mediante una chiamata di terzo responsabile, esse avrebbero dovuto utilizzare le forme prescritte dall'art. 269 del codice di rito.
Non avendo le convenute provveduto in tal senso, la loro richiesta non può che essere disattesa. Può dunque passarsi all'esame del merito.
Sul contratto per cui è causa
3. Il contratto stipulato dagli attori e Parte_1 Parte_2 con per il tramite della sede secondaria Controparte_1 italiana è la polizza “Private Client Insurance” n. 1503-122975 in data 30 aprile
2015, emessa con versamento del premio unico iniziale di euro 2.705.648,89. 3.1. Detta polizza risulta essere stata stipulata con l'intermediazione di First
Advisory s.r.l.
3.2. Trattasi di polizza sulla vita del tipo unit linked, con durata a vita intera, in cui l'entità della somma che la compagnia avrebbe dovuto corrispondere in caso di decesso del primo assicurato ovvero di riscatto dipendeva dall'andamento degli attivi collegati al fondo in cui era confluito l'importo del premio. Il beneficiario risulta designato nella persona di , figlio dei Persona_2 contraenti.
A pagina 49 del modulo di proposta prodotto dagli attori sub doc. 17, risulta indicata la seguente finalità dell'investimento: “Pianificazione successoria - Tutela dell'erede”. Nella stessa proposta contrattuale è indicata, come profilo dell'investimento, la
“Linea Aggressive”, avente: - quale obiettivo la “Crescita del capitale con rischio di perdita elevato nel lungo periodo”; - quale strategia “Investimento in obbligazioni, fondi obbligazionari, azioni, fondi azionari, fondi immobiliari e fondi alternativi sino al 100%. Esposizione su valuta estera sino al 100%”; - quale livello di rischio “Molto alto. Il portafoglio potrà essere soggetto a fluttuazioni al ribasso e creare perdite molto significative nel breve-medio e lungo periodo”. Il contratto in questione non precisa né il rendimento, né le caratteristiche specifiche dei prodotti di investimento acquistati, non essendo stati menzionati i titoli e la composizione concreta del portafoglio del fondo d'investimento e non essendo state fornite particolari informazioni di dettaglio sui prodotti negoziati.
Ai sensi della clausola 2.3 delle condizioni generali del contratto (cfr.: doc. 18 degli attori), “la Prestazione in Caso di Decesso che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'Evento Assicurato, ferme le
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio previsioni di cui al successivo art. 13, consiste in un importo pari al Valore di
Riscatto Totale del Contratto, calcolato ai sensi del presente articolo e di quanto previsto dal successivo art. 12 e seguenti, aumentato di una delle due
“Maggiorazioni in Caso di Decesso” di cui al successivo art. 2.4”. Quest'ultima clausola prevede, in una tabella, l'aliquota decrescente della maggiorazione in base all'età dell'assicurato.
Considerato che l'assicurata più giovane era l'attrice la quale Parte_2 all'epoca della conclusione del contratto aveva un'età compresa tra 60 e 69 anni, occorre prendere in considerazione le aliquote dallo 0,70% in giù del Valore di
Riscatto Totale.
È irrilevante ai fini della decisione ogni considerazione sulla possibilità per gli attori di concludere il contratto a condizioni diverse. Per quanto previsto dalla clausola 12.3 delle condizioni generali del contratto, “il
Valore di Riscatto Totale sarà pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno
Dedicato attribuite al Contratto, calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Totale e della documentazione necessaria, al netto dei costi indicati al precedente art. 11 e in particolare i costi in caso di Riscatto nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto”. La polizza, inoltre, prevede una serie di costi periodici gravanti sul fondo interno dedicato, calcolati anch'essi in percentuale. Ad essi vanno sommati quelli, parimenti computati in percentuale, previsti a favore del gestore del fondo.
Sull'assenza del rischio demografico
4. Il prodotto in questione appartiene al genere dell'assicurazione sulla vita, contratto con il quale, a norma dell'art. 1882 c.c., l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
4.1. Le polizze di tipo “linked” sono contemplate dall'art. 2, comma 1, numero III, D. Lgs. n. 209/2005, nel testo vigente all'epoca dei fatti, quali “le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. Anche il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, all'art. 2, comma 1, lettera f), definisce il contratto “unit linked” come “il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR”.
4.2. Peraltro, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 6319 del
05.03.2019) già alcuni anni fa aveva ritenuto che la previsione generale contenuta nella legge “non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 - 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'articolo 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici”. In effetti, l'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 prevede quanto segue: “
1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.
2. Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente”. Ebbene, nella sentenza sopra citata, la Corte di Cassazione, avuto riguardo all'assetto normativo che precede, ha affermato il seguente principio di diritto:
“nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa
"finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il "rischio demografico”.
4.3. Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi, in concreto, che, come emerge dall'esame delle condizioni generali, con il contratto per cui è causa la società assicuratrice non risulta aver assunto alcun rischio, e neppure in minima parte il rischio demografico, visto che tutti i rischi risultano addossati ai clienti.
Alla luce delle clausole innanzi indicate in ordine alla determinazione della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato, risulta evidente che, qualunque sia l'epoca in cui avvengano il decesso del primo assicurato ovvero il riscatto della polizza, il valore della prestazione della società assicuratrice viene ad essere determinato unicamente sulla scorta del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del fondo interno dedicato, con la concreta possibilità che, in caso di andamento negativo dell'investimento, la compagnia paghi una somma nettamente inferiore a quella investita ovvero non paghi nulla, visto che, come emerge dalla lettura del contratto, la società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato o del riscatto o del recesso.
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Quanto alla differenza tra il valore degli attivi e la percentuale da corrispondersi al beneficiario al verificarsi dell'evento (differenza corrispondente alla maggiorazione contrattualmente prevista e decrescente con l'avanzare dell'età), essa non è tale da far ritenere che la società di assicurazioni abbia assunto in concreto il rischio demografico.
In proposito, a parte la misura del tutto esigua della percentuale in questione
(finanche inferiore all'1%), deve rilevarsi che la stessa sarebbe pari a zero nell'ipotesi in cui il valore degli attivi risultasse azzerato al momento del decesso del primo assicurato ovvero all'atto del riscatto della polizza.
Deve infatti rilevarsi che il contratto in esame prevede che detta percentuale sia da calcolarsi non già sulla somma originariamente investita, bensì sul valore degli attivi al momento della liquidazione, con la concreta possibilità di azzeramento della medesima, come innanzi si è visto.
Appare evidente, in proposito, che la base di calcolo prevista concretamente nel contratto influisce sulla valutazione di adeguatezza della percentuale di assunzione del rischio.
Deve inoltre considerarsi che l'intero programma negoziale prevede una serie di costi, sempre calcolati in percentuale, che, per la loro misura e per la loro periodicità, risultano del tutto tali da erodere progressivamente la maggiorazione riconosciuta dal contratto (tanto più ove si consideri che la misura percentuale della maggiorazione è destinata a decrescere con il passare del tempo e l'avanzare dell'età dei soggetti assicurati) fino ad azzerarla del tutto.
4.4. Ora, l'assunzione del rischio da parte dell'assicurazione è elemento essenziale di qualsiasi contratto di assicurazione.
Il contratto in esame, invece, per le sue caratteristiche concrete, si limita a considerare l'evento morte come mera occasione di pagamento di una somma del tutto eventuale e l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente.
Ciò determina la nullità del contratto medesimo, ove esso sia qualificato come assicurazione sulla vita.
Sulla qualificazione del contratto come prodotto finanziario
5. Non a caso, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 21022 del 26.07.2024), esaminando una fattispecie contrattuale simile a quella oggetto del presente giudizio, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto:
“La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.”. Nella motivazione dell'ordinanza in questione, la Corte, dopo aver premesso che le assicurazioni sulla vita, in cui l'obbligazione dell'assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari, non costituiscono un genus omogeneo, con la conseguenza che la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come “unit-linked” non basta per qualificare quel contratto come “assicurazione”, ha esattamente affermato che, “se un contratto formalmente qualificato
“assicurazione sulla vita” preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del
27.7.2023)”; in proposito la Corte ha osservato che, “quanto più elevato è il rischio finanziario che risulti trasferito, in tutto o in parte, in capo all'assicurato, tanto più sarà ridotto il rischio demografico corso dall'assicuratore, posto che quest'ultimo, pure se formalmente esistente, può essere nei fatti del tutto neutralizzato qualora, all'epoca dell'evento, il valore del parametro finanziario preso a riferimento per il computo della prestazione dovuta risulti ridotto a zero”.
Al riguardo, è importante sottolineare in questa sede che la nozione di “contratto assicurativo” fornita dalla Suprema Corte non contrasta con il diritto eurounitario. Sul punto, sempre nella motivazione dell'ordinanza in questione, è stato rilevato che “sia all'epoca della stipula dei contratti, sia oggidì, costituiscono materie armonizzate la disciplina dell'impresa d'assicurazione e l'intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali. Del resto lo stesso Considerando 44 della Direttiva “vita” (2009/138) afferma che essa 'non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti'”.
Inoltre, “la Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito - né avrebbe potuto - quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina eurounitaria solo a determinati fini”.
Ciò contraddice le considerazioni svolte dalle convenute circa l'impossibilità di qualificare la polizza oggetto in causa in altro modo se non quale contratto di assicurazione.
5.1. D'altronde, è lo stesso D. Lgs. n. 58/1998, a prevedere all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), nel testo vigente all'epoca di conclusione del contratto oggetto di causa, la seguente nozione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”. All'art. 25 bis, comma 1, sempre il T.U.F. prevede che “gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
5.2. In un precedente giurisprudenziale relativo ad una causa in materia di successioni la Corte di Cassazione (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 2, sentenza n.
29583 del 22.10.2021) ha avuto modo di osservare che “nelle polizze a contenuto finanziario, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che quindi varia in base a una serie di fattori: l'andamento del mercato, dei titoli investiti, eccetera. Il riferimento è in particolare alle polizze unit e index linked, il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all'andamento di fondo comuni di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari. L'elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked
"pure" grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimento minimi”.
In concreto, come si evince dalla lettura della proposta contrattuale poi accettata, dopo la designazione del “Gestore incaricato della gestione degli attivi sottostanti il Fondo Interno Dedicato collegato alla Polizza”, sono contenute le seguenti pattuizioni: “
5.2. La gestione del Fondo Interno Dedicato è rimessa all'esclusivo giudizio della Società e del Gestore da questa selezionato e nominato, senza che il
Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni, al di fuori della scelta del Profilo di Investimento e di una mera preferenza in merito al Gestore, o possa mai avanzare pretese o richieste di risarcimento per cattiva gestione contro la Società o contro alcuno dei Gestori selezionati (tranne che in caso di dolo o colpa grave). Qualsiasi informazione relativa agli investimenti effettuati e/o agli attivi sottostanti del Fondo in linea con la strategia di gestione del Profilo di Investimento scelto dal Contraente sarà messa a disposizione da parte del
Gestore alla Società che aggiornerà il Contraente nell'ambito dell'informativa periodica che invierà in relazione alla Polizza nei termini e alle condizioni di cui alle Condizioni di Contratto”.
5.3. Le società convenute hanno sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 25 bis del T.U.F. (nella versione all'epoca vigente), nonché degli artt. 21 e 23 del medesimo Testo Unico ed infine delle regole di condotta stabilite dai Regolamenti Consob che si sono susseguiti nel tempo, e ciò in quanto la conclusione del contratto era avvenuta a seguito di intermediazione da parte di un broker assicurativo, quale la convenuta Controparte_3
Tale tesi deve essere ritenuta non condivisibile, tanto in punto di diritto quanto in punto di fatto.
5.3.1. Sotto il primo profilo, si aderisce in questa sede a quanto affermato dalla
Corte d'Appello di Torino (cfr.: Corte d'Appello di Torino, Sez. 1, sentenza n.
520/2022 del 16.05.2022; in senso conforme, si veda anche: Tribunale di Torino, Sez. 1, sentenza n. 8/2023 del 02.01.2023), con ampia motivazione, in tema di applicabilità dell'art. 25 bis T.U.F.: “La lettera della norma in oggetto, nel suo primo comma (1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) rende applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da Imprese di Assicurazione (tra i quali, pacificamente, le polizze unit linked come quella in oggetto), a prescindere dal canale distributivo;
il che risulta coerente con la finalità di garantire una maggior tutela al sottoscrittore di una polizza che presentasse caratteri di natura e contenuto finanziari (indipendentemente dal fatto che detti caratteri fossero prevalenti o subvalenti rispetto alla componente puramente assicurativa)”.
5.3.2. Sotto il secondo profilo, deve rilevarsi che gli attori hanno sostenuto fin dall'atto di citazione che la conclusione del contratto in esame era stata loro suggerita da tale funzionario di il quale li aveva Persona_3 CP_5 accompagnati in tale investimento. Gli attori hanno inoltre riferito di aver avuto il primo contatto con la
[...]
società che avrebbe dovuto svolgere le funzioni di intermediario Controparte_4 assicurativo, solo all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale (cfr.: atto di citazione, a pagina 3).
Anche la difesa di quest'ultima società ha concordato con siffatta ricostruzione (cfr. comparsa di risposta di a pagina 5: “In particolare, il ruolo di Controparte_3
nella sua qualità di intermediario assicurativo autorizzato ad operare in CP_4
Italia, era unicamente quello di intermediare la Polizza, previamente individuata Cont da e valutata dai contrenti con il supporto del IG. in favore dei RS
IG.ri . Si osserva dunque sin d'ora che la scelta della Polizza e la Pt_1 Cont struttura della stessa erano già state oggetto di discussione tra e i CP
IG.ri . è intervenuta sono alla fine di questo processo in quanto Pt_1 CP_4 coinvolta nell'operazione unicamente al fine di distribuire il prodotto nel pieno rispetto ed in conformità alla normativa italiana”). Sebbene tale circostanza risulti negata dalla società assicuratrice, deve osservarsi che:
- l'informativa precontrattuale ed il questionario di sono Controparte_4 entrambi datati 11.03.2015;
- anche la proposta contrattuale sopra più volte menzionata risulta datata
11.03.2015, benché essa riporti il timbro di ricevuta da parte di
[...] con la successiva data del 24.03.2015; Controparte_1
- in atti non figura alcun atto compiuto dal c.d. intermediario prima del giorno
11.03.2015.
Gli elementi in questione confermano la veridicità dell'affermazione degli attori e di Controparte_3
Il ruolo solo formale, oltre che del tutto marginale, ricoperto da quest'ultima società induce a ritenere che, di fatto, il prodotto sia stato offerto direttamente dalla società di assicurazioni.
5.4. A questo punto, deve osservarsi che, per quanto disposto dal primo comma dell'art. 23 D. Lgs. n. 58/1998, “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
12 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 1, sentenza n. 12937 del 23.05.2017), il contratto quadro “dispone gli obblighi di informazione specifica sull'investitore (c.d. informazione passiva), che sono di subitanea attuazione. E inoltre dispone l'assunzione, o interiorizzazione negoziale, degli obblighi di informazione attiva e adeguatezza circa le singole operazioni, che discendono dalle prescrizioni di legge (art. 21 ss. TUF) e di regolamento
(come si è opportunamente rilevato, «i doveri di informazione attiva ... CP_9 hanno fonte nella legge, ma sono da questa incorporati per via di integrazione nel contenuto tipico del contratto»). E così pure viene a disporre, ancora, una sequenza ordinante dell'ulteriore agire operativo del rapporto concreto: così conformando, e insieme imponendo, lo schema di azione che ciascun ordine dovrà poi rispettare in termini di rigoroso vincolo;
secondo una linea che, si è già ricordato, risulta conformata nella funzione di protezione della posizione dell'investitore”.
Il contenuto del contratto è disciplinato dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.
In particolare, l'art. 37 del regolamento dispone quanto segue:
“
1. Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente.
2. Il contratto:
a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;
e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;
f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52; g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;
h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;
i) indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori”. A sua volta, l'art. 38 del regolamento prevede quanto segue:
1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:
a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;
c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
e) indica se l'intermediario delega a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;
f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l'intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili;
o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.”.
5.5. In concreto, premesso che la polizza oggetto di causa, pur nel suo carattere ibrido, presenta molteplici punti di contatto con la figura della gestione di portafogli, deve rilevarsi che il contratto, pur essendo stato redatto per iscritto, non contiene una serie di elementi previsti dalle norme sopra riportate, tra cui i tipi di operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari in cui è investito il premio, la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale raffrontare il rendimento del portafoglio dei clienti e il metodo di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio dei clienti medesimi.
Anche sotto tale profilo, dunque, il contratto è affetto da nullità.
Sull'assenza della causa in concreto
6. La polizza per cui è causa contiene espressa indicazione relativa alla seguente finalità dell'investimento: “Pianificazione successoria - Tutela dell'erede”. Trattasi non già di una mera motivazione personale degli attori, bensì dello scopo pratico del negozio, sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso era concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (c.d. causa concreta). Detta finalità è coerente con il modello contrattuale astratto prescelto
(assicurazione sulla vita, con durata a vita intera) e con la designazione, quale beneficiario, del figlio degli odierni attori.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 1, sentenza n.
12069 del 16.05.2017) ha avuto modo di osservare quanto segue: “La causa concreta - intesa come scopo pratico del negozio, e cioè come sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (così Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, seguita da Cass. 12 novembre
2009, n. 23941) - conferisce, certo, rilevanza ai motivi, ma sempre che i medesimi abbiano assunto valore determinante nell'economia del vincolo, assurgendo a presupposti causali del negozio, sicché si possa affermare che proprio attraverso di essi se ne realizza la causa concreta. A tal fine è però anzitutto necessario che, venendo in questione un contratto, il motivo sia comune alle parti o, se riferibile ad una soltanto di esse, che il motivo in questione sia comunque riconoscibile dall'altra. Diversamente il contratto risulterebbe condizionato da intendimenti e finalità ignoti ad uno dei contraenti - quello cui è estraneo il motivo -, con conseguente lesione del suo affidamento”.
Ebbene, come innanzi si diceva, nella specie l'obiettivo perseguito con la conclusione del contratto è espressamente enunciato nel testo negoziale.
6.1. Va tuttavia osservato che i caratteri concreti assunti dal regolamento contrattuale, caratteri che valgono a privare la polizza della sua natura assicurativa, per renderla invece un prodotto finanziario, il tutto con concreto rischio di perdita dell'intero premio corrisposto, inducono a ritenere il contratto in questione in contrasto con la finalità dichiarata per iscritto nella proposta - e dunque perfettamente nota alla controparte -, con la conseguenza che risulta configurabile anche la nullità per mancanza di causa concreta.
6.2. Le considerazioni di cui innanzi sono tutte convergenti nel condurre alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa ed hanno carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili di nullità prospettati dagli attori, profili che, dunque, non devono essere esaminati in questa sede.
Sugli effetti restitutori dell'accertamento della nullità
7. La nullità della polizza determina l'insussistenza di una causale che possa giustificare il pagamento del premio avvenuto in esecuzione della stessa, sicché il versamento in questione risulta indebito e va restituito.
7.1. Dalla somma relativa al premio versato (euro 2.705.648,89) vanno in ogni caso detratti gli importi percepiti dagli attori a seguito dei riscatti parziali.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 10116 del 24.04.2018) in materia di intermediazione finanziaria, ha affermato che “allorché sia dichiarata la nullità di un ordine di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si estendono al negozio di acquisto effettuato dall'intermediario per dare esecuzione all'ordine ricevuto, l'intermediario e l'investitore hanno diritto di ripetere l'uno nei confronti dell'altro le reciproche prestazioni, sicché è legittimamente dichiarata la compensazione tra la somma che
15 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio l'investitore abbia corrisposto all'intermediario ai fini dell'investimento e la somma che l'intermediario abbia riscosso per conto dell'investitore ed abbia corrisposto al medesimo a titolo di frutti civili”.
Gli importi percepiti a seguito dei riscatti parziali non costituiscono oggetto di contestazione ed ammontano ad euro 254.744,42 (cfr.: atto di citazione, a pagina
6), ad euro 53.000,00 (cfr.: atto di citazione, a pagina 8) e ad euro 1.050.000,00
(cfr.: doc. 55 degli attori), per un totale di euro 1.357.744,42. 7.2. I riscatti parziali sopra indicati sono coerenti con le finalità restitutorie della domanda di accertamento della nullità del contratto, con la conseguenza che essi non integrano gli estremi della rinuncia tacita a far valere la nullità medesima.
Da quanto precede deriva che gli attori hanno diritto alla ripetizione di euro
1.347.904,47 (euro 2.705.648,89 – euro 1.357.744,42).
7.3. Sulla somma di cui innanzi non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stata allegata né provata la sussistenza di un maggior danno derivante dallo svilimento del potere di acquisto della moneta.
7.4. Sono invece dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data della domanda giudiziale (non risultando la mala fede della compagnia convenuta all'atto del ricevimento del premio), vale a dire dal 15 novembre 2022, e fino al saldo.
7.5. La declaratoria di nullità e la condanna alla restituzione del premio, al netto dei riscatti, vanno pronunciate esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale degli attori, e non anche nei confronti della convenuta che non è parte del contratto in questione. Controparte_3
Sulle altre domande delle parti
8. Quanto alle domande di annullamento e di risoluzione del contratto, sulle stesse non deve provvedersi, essendo esse assorbite dall'accertamento della nullità.
8.1. Gli attori hanno inoltre domandato la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni.
Detta domanda non può essere accolta.
Invero:
- in capo agli attori non risultano dalla documentazione in atti pregiudizi ulteriori rispetto a quelli coperti dalla pronuncia di carattere restitutorio;
- in particolare, con riferimento ai costi del contratto oggetto di causa, non risulta dagli atti che essi siano stati corrisposti dagli attori a parte, con la conseguenza che il loro ammontare, in quanto prelevato dal fondo, risulta già compreso nell'importo corrispondente alla differenza tra il premio unico pagato e le somme di cui ai riscatti parziali;
- dalla documentazione in atti non emergono ulteriori esborsi sostenuti dagli attori con riferimento alla vicenda oggetto di causa.
8.2. Va infine disattesa la domanda degli attori di condanna di
[...] al pagamento delle sanzioni pecuniarie civili di cui Controparte_1 all'art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 7/2016 per uso di atto falso. 16 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Al riguardo, non risulta acquisita prova sufficiente né della falsità degli atti indicati dagli attori, né della contraffazione ad opera della convenuta, né, infine, dell'uso consapevole da parte della stessa degli atti assertivamente falsi.
8.3. È da rigettarsi, siccome infondata, la domanda delle convenute
[...]
- Controparte_1 Controparte_1 CP_2
/ Sede secondaria di condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art.
[...]
1338 c.c. Invero, è proprio la società convenuta ad aver predisposto il prodotto acquistato dagli attori, sicché sarebbe stata la stessa a dover conoscere l'esistenza delle cause di invalidità del contratto, sopra esposte, e a darne notizia alla controparte.
8.4. Parimenti infondata è la domanda delle convenute Controparte_1
/ Sede
[...] Controparte_1 CP_2 secondaria di condanna degli attori al risarcimento dei danni derivanti dall'asserita commissione del delitto di calunnia, visto che dagli atti non risulta la sussistenza né degli elementi costitutivi del reato, né di un effettivo danno non patrimoniale in capo alle convenute.
8.5. Dal rigetto della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta deriva come conseguenza che non deve provvedersi Controparte_3 sulla domanda trasversale proposta da tale società nei confronti delle altre convenute.
Sulle spese processuali
9. Nei rapporti tra gli attori e le convenute Controparte_1
/ Sede secondaria, le
[...] Controparte_2 spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e di quelli medi per le altre fasi.
9.1. Quanto ai rapporti con l'altra convenuta deve ritenersi che Controparte_3 sussistano giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, avuto riguardo al fatto che l'intermediaria ha assunto nella vicenda in questione un ruolo meramente passivo e marginale, senza segnalare ai clienti alcunché in ordine alle circostanze sopra esposte, con la conseguenza che, pur essendo risultata assorbita la domanda fondata sulla pretesa responsabilità contrattuale o precontrattuale, proposta dagli attori nei confronti della medesima, la sua chiamata in giudizio non può essere ritenuta arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
/ Sede secondaria e
[...] Controparte_2
così provvede: Controparte_3
1. dichiara la nullità della polizza per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
– / Sede secondaria e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 a restituire ad e la complessiva somma di Parte_1 Parte_2 euro 1.347.904,47, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 15 novembre 2022 fino al saldo;
3. dichiara non luogo a provvedere sulle domande di annullamento e di risoluzione del contratto, proposte dagli attori;
4. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda trasversale proposta da nei confronti delle altre convenute;
Controparte_3
5. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
6. condanna e Controparte_1 [...]
/ Sede secondaria a rifondere agli attori le spese Controparte_2 processuali, che liquida in complessivi euro 1.713,00 per anticipazioni ed euro
37.900,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
7. compensa le spese processuali nei rapporti tra e le altre parti in Controparte_3 causa.
Così deciso in Monza, in data 10 aprile 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
13 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
14 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
17 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
18 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio