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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
IA ER AN Presidente
AT AR Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario nella causa iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, C.F. , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Tortolì ed ivi residente, in qualità di titolare dell'impresa individuale
“MAR.VA. di RO RT”, con sede in Tortolì, Zona P.I.P Lotto
6, P.IVA ed C.F. P.IVA_1 Parte_2
, nata il giorno 8.12.1958 a Roma, residente in C.F._2
Tortolì, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Bellini n. 26, presso lo studio dell'Avv. Marcello Colamatteo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
contumaci Controparte_4
APPELLATI
E NEI CONFRONTI
P.IVA con sede legale in Padova, Controparte_5 P.IVA_2 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott.
elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via G. Belzoni, CP_6
n. 65 presso lo studio dell'Avv. Renata Castellan del Foro di Treviso e dell'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti del 19.02.2025 rilasciata avanti alla Dott.ssa , Notaio in Padova, Rep. 52169 Persona_1
e Racc. 23423, reg. il 24/02/2025;
INTERVENUTA
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 66/2024 emessa dal Tribunale di Lanusei, Giudice
Dott.ssa Giada Rutili., a verbale del giorno 21 febbraio 2024, pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 525/2019, mai notificata, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ai motivi su esposti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata:
- In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire e la titolarità sostanziale della e, per essa, della Controparte_3 [...]
Controparte_4
- Accertare e dichiarare la mancata iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB della
, della e della Controparte_3 Controparte_4
con tutti i conseguenti effetti di legge. CP_2
In via principale, nel merito:
- Accertare e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 74/2019 N.R.G. 325/19;
- Accertare e dichiarare che alla data di emissione del decreto ingiuntivo il sig. , titolare dell'impresa individuale “Mar.Va. Di Parte_1
RO OB, e la sig.ra non sono debitori di alcuna Parte_2 somma nei confronti dell'istituto (e dell'istituto Controparte_1 CP_2
) e che nulla oggi devono;
[...]
- Accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli interessi all'interno dei contratti di conto corrente con apertura di credito oggetto del rapporto tra l'impresa individuale “Mar.Va. Di RO
OB e la (c/c n. 401088058), particolarmente in Controparte_1 relazione alla mancata applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario a causa della mancata indicazione nei contratti degli elementi essenziali, tra cui vi è Par l'omessa indicazione dell' , nonché per l'inserimento della clausola e l'applicazione della metodologia dell'anatocismo ed all'applicazione della c.m.s., c.d.f., c.i.v., nonché per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui lo stesso è stato interessato da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla relativamente al rapporto di mutuo in CP_7 oggetto, tutte prive di valida pattuizione, e conseguentemente:
– accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo: a) relativamente al rapporto di conto corrente affidato con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi illegittimi, ultralegali, anatocistici e/o superiori al tasso soglia usura e, in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, codice civile, di tutti gli interessi, spese e commissioni, escluse imposte e tasse;
b) relativamente al rapporto di mutuo in oggetto con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi illegittimi, ultralegali, anatocistici e/o superiori al tasso soglia usura e, in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, codice civile, di tutti gli interessi, spese e commissioni, escluse imposte e tasse;
o, in via subordinata nel merito (salvo gravame), per entrambi i rapporti in oggetto, con ricalcolo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito in oggetto (c/c n. 401088058) ed al contratto di mutuo del 31.03.2009.
In ogni caso, sempre in via principale, nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità parziale e/o l'inefficacia e/o l'annullamento e comunque l'estinzione delle fideiussioni prestate dalla Sig.ra Pt_2
(sub docc. 8 e 9 a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo), anche
[...] in quanto prestate a garanzia di un debito nascente da contratto nullo e/o inefficace e/o annullato e in quanto nelle medesime sono contenute clausole nulle, in particolare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e, per effetto, dichiarare la liberazione del fideiussore. Accertare che il creditore non ha, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, esercitato le proprie istanze contro il debitore e che, in ogni caso, sono decorsi oltre 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con espressa riserva relativa alla domanda di risarcimento del danno.
In via istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico, si chiede che l'Ill.ma Corte Voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto entrambi i rapporti versati in causa, ossia il conto corrente n. 401088058 con apertura di credito ed il finanziamento del 31/03/2009 sui seguenti quesiti: a) calcolare la durata dei rapporti tra le parti in causa); b) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate comprendenti gli interessi usurari, anatocistici e ultralegali;
c) verificare i tassi di interesse contrattualizzati ed applicati (TAN, TAE, TAEG, ISC, TIR e TASSO DI MORA) ed accertare se questi ultimi superassero o meno il tasso soglia usura al momento della conclusione del contratto e/o successivamente;
d) determinare l'esatto dare- avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura, del tasso ultralegale, delle commissioni e spese non validamente pattuite e di quanto illegittimamente preteso dalla Banca e con eliminazione di tutti gli interessi, commissioni e spese in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c. e) determinare tutti gli interessi richiesti e corrisposti a favore dell'appellato”.
Nell'interesse dell'intervenuta (come da comparsa di costituzione): “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. o, comunque, dell'art. 348bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In via preliminare:
- rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata non ricorrendo gravi ed urgenti motivi ex artt. 283 e 351 c.p.c.;
- dichiarare l'estromissione di , e, per essa, Controparte_3 al presente giudizio;
Controparte_4
In via preliminare subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, porre a carico di parte appellante il pagamento di una cauzione di importo pari ad euro 44.882,53, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Nel merito, in via principale: respingere ogni motivo di appello, domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondati in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di riforma, anche parziale, per qualsiasi ragione, della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il credito in favore di per l'effetto condannare RT Controparte_5
RO e al pagamento in solido tra loro, in Parte_2 favore della Banca intervenuta, della somma di euro 44.882,53, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale monitoria al saldo effettivo, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili poiché generiche ed esplorative;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione del 10 ottobre 2019 in Parte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale “MAR.VA. di RO
OB e , quale fideiussore, hanno convenuto in giudizio Parte_2 davanti al Tribunale di Lanusei l' e per essa Controparte_1 CP_2 proponendo, entrambi, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2019 emesso dal Tribunale di Lanusei l'8 luglio 2019 e notificato in data 22 e 16 agosto 2019 rispettivamente al RO ed alla , in forza del quale Pt_2 era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 44.882,53 oltre interessi e spese legali, asseritamente dovuta quanto ad euro 23.245,93 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 401088058 acceso il
16/2/2009, sul quale era stato concesso il 1° aprile 2009 un affidamento di euro 20.000,00, e quanto ad euro 21.636,60 a fronte del mutuo chirografario dell'importo di euro 50.000,00 concesso il 31 marzo 2009.
aveva, infatti, sottoscritto una fideiussione omnibus Parte_2 il 16 marzo 2009 di euro 52.000,00 ed un'altra specifica, il 31 marzo 2009,
a garanzia del mutuo chirografario, di euro 50.000,00.
Costituitasi in giudizio la società che ha Controparte_3 concluso per il rigetto dell'opposizione, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 66/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21 febbraio 2024, il Tribunale di Lanusei:
- ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- ha dichiarato la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da Pt_2
in data 16 marzo 2009 con limitatamente alla
[...] Controparte_8 clausola n.5; ha ritenuto valido detto contratto per le restanti previsioni ed ha accertato la validità di quello sottoscritto il 31 marzo 2009;
- ha condannato la parte opponente alla rifusione delle spese di lite della parte opposta che ha liquidato in euro 9.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2024 hanno proposto appello , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
“MAR.VA. di RO OB, e , rassegnando le Parte_2 conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitasi in giudizio la società dichiarata la Controparte_5 contumacia della società e per essa di e Controparte_1 CP_2 della società e per essa della Controparte_3 CP_4 rigettata con ordinanza del 2 maggio 2025 pubblicata il 12
[...] maggio 2025 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 14 novembre 2025 la causa è tenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note difensive finali.
- Sul difetto di legittimazione della Controparte_5
Prima di passare all'esame dei motivi di impugnazione, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione e di titolarità sostanziale del diritto della società intervenuta, dichiaratasi successore a titolo particolare della società nella medesima posizione Controparte_3 processuale e sostanziale relativa al credito oggetto di causa, sollevata da e da alla prima udienza assumendo Parte_1 Parte_2
l'inesistenza del contratto di cessione del credito e che il rapporto in oggetto non rientrasse comunque nel perimetro della contestata cessione.
L'eccezione deve essere rigettata.
La società appellata ha prodotto il contratto di cessione (docc. nn. 4 e
5), stipulato 11 dicembre 2024 con efficacia giuridica dal 13 dicembre 2024
e l'oscuramento dei dati e delle clausole, per evidenti ragioni di riservatezza e quindi la sua produzione solo per stralci, lamentata dall'appellante, non inficia la valenza probatoria della produzione, tenuto conto che le parti leggibili del contratto consentono di ritenere provata la stipulazione del contratto di cessione, unico fatto interessante gli appellanti.
Né può assumere, per tale ragione, rilevanza il disconoscimento della conformità delle copie agli originali effettuato dagli appellanti per essere oscurata la maggior parte delle previsioni.
L'intervenuta ha altresì prodotto copia della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni n. 153 del 31.12.2024, dal quale si evince (capo V) che oggetto della cessione sono i crediti acquistati dalla cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato con CP_1 in data 19 luglio 2019, il cui relativo avviso di cessione è stato
[...] pubblicato nella Parte II della G.U.R.I. numero 91 in data 3 agosto 2019, nel cui perimetro, anche alla luce di quanto si viene a dire al paragrafo seguente, non può revocarsi in dubbio debba essere ricondotto il credito per cui è causa.
- Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
Deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata in quanto nell'atto introduttivo del presente giudizio risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza. Si richiama Cass. S.U.,ord. n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Primo motivo di appello: mancata/errata verifica e/o errata motivazione
e/o mancata/errata valutazione istanze istruttorie in ordine alla:
A) carenza di legittimazione e di titolarità del credito della
[...]
Controparte_3
All'udienza del 27 gennaio 2021 gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della suddetta società in mancanza della produzione del contratto di cessione dei crediti.
Il Tribunale, dopo aver premesso i principi generali in materia di cessione in blocco di cui all'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha rigettato l'eccezione di parte opponente affermando che: - era documentato che la società convenuta fosse succeduta nel credito controverso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L. n. 130/1999 e dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993;
- i relativi obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni n.
91 del 3.8.2019;
- il credito oggetto di causa rientrava “nella categoria di quelli “deteriorati” come previsto dalla stessa legge sulla cartolarizzazione con riferimento a quei prestiti concessi da Istituti di credito che non sono stati restituiti in modo regolare ovvero pagati secondo le condizioni concordate nel contratto di finanziamento.”
L'appellante censura la decisione richiamando la motivazione di
Cass., n. 5478/2024 laddove ha statuito che qualora “…sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
Nel caso scrutinato essa parte opponente, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non aveva contestato soltanto la mancata prova dell'inclusione del presunto credito nel perimetro dell'asserita cessione in blocco ma, più in generale, l'esistenza stessa del contratto di cessione.
A fronte di detta contestazione la cessionaria doveva comprovare l'avvenuta cessione del credito, prova non offerta dato che essa non aveva depositato il contratto di cessione, così come eccepito nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi a produrre solamente uno stralcio della Gazzetta
Ufficiale del 3 agosto 2019 e, in sede di precisazione delle conclusioni e quindi tardivamente, una presunta dichiarazione della cedente, produzione che doveva ritenersi, pertanto, inammissibile. Parte appellante ha altresì soggiunto che doveva evidenziarsi che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2019 non indicava
“senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione”, non potendo l'individuazione dei crediti ceduti essere raggiunta dal mero riferimento alla qualifica di “crediti deteriorati”, dovendosi altresì evidenziare la rilevante problematica conseguente al fatto che nel corso degli anni erano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numerose cessioni effettuate da aventi ad oggetto crediti deteriorati e/o crediti a Controparte_1 sofferenza talché i suddetti rapporti con la parte opponente sarebbero ben potuti essere ricompresi in altre operazioni di cessione, problematica presa in considerazione dal giudice di legittimità nella pronuncia n. 20739/2022.
Non poteva d'altronde tacersi che la stessa cessionaria, nella comparsa di costituzione, aveva dichiarato di essersi resa cessionaria di “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari vantati verso debitori classificate a sofferenza”, escludendo così dal perimetro dell'asserita cessione il contratto di conto corrente.
Nessun valore dirimente per provare la intervenuta cessione poteva essere riconosciuta alla dichiarazione dell' del 4 dicembre Controparte_1
2023, prodotta dalla controparte solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 13 dicembre 2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, e quindi tardivamente, talché la relativa produzione doveva ritenersi inammissibile ed - in ogni caso - irrilevante, non potendo, secondo costante giurisprudenza di merito, esserle attribuita portata dirimente.
Il motivo è infondato.
Come sopra detto, all'udienza del 27 gennaio 2021 gli opponenti hanno contestato “la legittimazione attiva della in Controparte_3 quanto non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti ex art. 58
TUB”, doglianza infondata in quanto è pacifico principio che la prova della cessione di un credito non sia, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Dopo aver, nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., eccepito genericamente “la carenza di legittimazione attiva, e a contraddire nella vertenza e la carenza di titolarità sostanziale del rapporto di credito oggetto di causa” in capo alla suddetta società, solo nella comparsa conclusionale depositata il 30 ottobre 2023 gli opponenti eccepiscono l'inesistenza del contratto di cessione del credito in oggetto, non avendo sanato la controparte la carenza documentale eccepita.
A fronte di detta eccezione, con le note scritte del 12 dicembre 2023, la società opposta ha depositato la dichiarazione della società CP_1 del 4 dicembre 2023 attestante la cessione alla società
[...] Controparte_3 dei crediti vantati nei confronti della ditta individuale MAR.VA.
[...] di RT RO derivanti dal rapporto di conto corrente e dal finanziamento per cui è causa.
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità di detta produzione in quanto tardiva, sollevata dagli appellanti solo nel presente giudizio. Se infatti è vero che è possibile sollevare in ogni fase del giudizio l'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto e altrettanto vero che deve essere consentito alla controparte di contrastarla, a tutela dell'inviolabile diritto di difesa.
Premesso che, come sopra detto, deve escludersi che la prova della cessione dei crediti in blocco intervenuta tra e la società Controparte_1 opposta possa essere offerta esclusivamente con la produzione del contratto di cessione, come sembrerebbe affermare la parte appellante anche nelle note conclusionali, ad avviso della Corte, deve ritenersi che i seguenti elementi indiziari acquisiti all'incarto processuale, valutati complessivamente, consentano di ritenere con ogni ragionevole presunzione che la cessionaria abbia offerto la prova dell'avvenuta cessione, onere pacificamente posto a suo carico dalla giurisprudenza di legittimità anche più recente, come richiamata nelle note conclusionali della parte appellante depositate il 5 novembre 2025.
Infatti sono stati prodotti:
1) l'avviso dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del secondo comma dell'art. 58 T.U.B., avviso nel quale si richiama il contratto del 19 luglio 2019 (sul valore indiziario che può assumere detto avviso vedasi Cass., nn. 25911/2025; 23852/2025; 15088/2025); 2) la dichiarazione dell' dell'avvenuta cessione degli Controparte_1 specifici rapporti per cui è causa (doc. n.22 appellante;
sul valore indiziario di tale dichiarazione cfr. Cass., nn. 26342/2025; 10200/2021; vedasi anche giurisprudenza di merito richiamata dall'appellata nelle note conclusionali).
Occorre altresì considerare quali ulteriori elementi indiziari:
- il possesso in capo alla cessionaria dei contratti di conto corrente, apertura di credito, mutuo e fideiussioni costituenti i titoli dei crediti azionati in via monitoria (in sede di opposizione la cessionaria ha depositato quale doc. n.
5 il fascicolo di parte della fase monitoria);
- il fatto che la società con successivo contratto in Controparte_3 atti ha ceduto i crediti, oggetto del contratto di cessione contestato dagli appellanti, alla società intervenuta nel presente giudizio, Controparte_5 come sopra detto, come successore a titolo particolare;
contratto dove si dà atto che la società cedente aveva acquistato il portafoglio nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 19 luglio 2019 con ovvero del contratto di cessione Controparte_1 richiamato nell'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale ultimo elemento permette di escludere che, nel caso di specie, sussista la problematica prospettata nell'atto di appello e legata alle numerose cessioni effettuate da a società diverse dall'opposta in primo grado, Controparte_1 cessioni che avrebbero potuto ricomprendere anche i crediti in contestazione.
Accertata la stipulazione del contratto di cessione, deve essere poi disattesa l'ulteriore doglianza degli appellanti secondo cui l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non consentiva di poter ritenere con certezza che i crediti controversi fossero inclusi nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Ad avviso della Corte l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta in detto avviso conduce all'inevitabile rigetto della censura.
Si legge infatti che la cessione ha riguardato “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese altri accessori elencati nel contratto di cessione, sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecnica e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente “i contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni della
Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1., comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione”.
I contratti oggetto di causa sono stati sottoscritti nell'anno 2009 (il
16.2.2009 il contratto di conto corrente, il 1.4.2009 il contratto di affidamento, il 31.3.2009 il contratto di mutuo, il 16.3.2009 la fideiussione omnibus, il 31.3.2009 la fideiussione specifica) ed il 23 settembre 2013
(doc. n. 24 appellante) la banca ha revocato con effetto immediato ogni affidamento, recedendo dal contratto di conto corrente e risolvendo il contratto di mutuo, talché i crediti sono sicuramente qualificabili quali
“deteriorati”.
Avendo gli appellanti negato che la qualifica di “deteriorati” consenta, per la sua genericità, l'individuazione specifica dei crediti ceduti si richiamano in senso contrario Cass., nn. 8331/2025; 5083/2024.
Nelle note conclusionali gli appellanti richiamano l'ordinanza n.
10742/2025 della Suprema Corte che in una fattispecie nella quale la cessionaria aveva dato solamente l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ha affermato “In altri termini, la mera affermazione che nella specie sono stati dalla Banca ceduti in blocco crediti maturati in ben 41 anni e dichiarati “deteriorati” (espressione tra l'altro atecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie in ordine alla effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa.”.
Premesso che l'espressione di “crediti deteriorati secondo le disposizioni della Banca d'Italia” è stata da altre pronunce ritenuta idonea ad individuare il credito oggetto di cessione (Cass., n. 8331/2025: “(nella fattispecie rileva la categoria «crediti deteriorati» secondo le disposizioni della banca d'Italia, che contrariamente a quanto afferma la ricorrente, è termine tecnicocontabile e non una classificazione giuridica e fa riferimento
a tutti i crediti rimasti insoluti come il caso di specie: in tal senso si veda
Cass.n. 5083/2024)…), nel caso di specie gli elementi sopra esposti, in particolare la dichiarazione della cedente ed il possesso in capo alla cessionaria dei contratti di conto corrente, apertura di credito, mutuo e fideiussioni costituenti i titoli dei crediti azionati in via monitoria, impongono di ritenere provata l'avvenuta cessione dei crediti per cui è causa.
Pare infine francamente capzioso l'argomento che vorrebbe escludere dal perimetro della cessione il contratto di conto corrente a fronte di una per il vero equivoca espressione utilizzata nella comparsa di costituzione della cessionaria alla quale nessuna portata confessoria può essere riconosciuta per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 4908/2017).
Ritenuto per le ragioni esposte, infondato il motivo di appello ora scrutinato, non pare comunque fuor d'opera richiamare Cass., n.
17133/2025: “Nella medesima direzione va poi ancora considerato che la censura formulata con il motivo qui scrutinato non è suffragata da un idoneo interesse ad agire, giacché, fermo che a mente dell'art. 111 cod. proc. civ., in caso di successione a titolo particolare nel processo, questo prosegue tra le parti originarie se l'alienante con l'accordo di tutte le parti non ne sia estromesso, quand'anche fosse dichiarato, come si richiede, il difetto di legittimazione del cessionario intervenuto ciò non renderebbe comunque errata l'impugnata pronuncia atteso che, anche a seguito dell'intervento del successore a titolo particolare, la banca cedente non è stata estromessa dal giudizio e la sentenza è stata perciò pronunciata tra gli iniziali contradditori. E, dunque, nessuna utilità concreta ritrarrebbero i ricorrenti da una pronuncia sul punto pur a loro favore (v., in tal senso, già
Cass. 19/03/2025, n. 7388)”.
Nel caso di specie, infatti, e per essa Controparte_1 CP_2 sono parti del giudizio di primo e secondo grado.
B) mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e nullità atto negoziale di conferimento dei poteri
Con la seconda articolazione del motivo parte appellante eccepisce la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB della cessionaria e della mandataria, incaricata di procedere alla riscossione dei crediti. Parimenti non iscritta al suddetto albo era la incaricata da CP_2 CP_1 di azionare in sede monitoria l'asserito credito oggetto del decreto
[...] ingiuntivo.
Alla mancata iscrizione nel citato albo conseguiva ex art. 1418 comma 1 “la nullità dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza delle mandatarie, nullità rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ivi incluso il grado d'appello.”
Premesso che sebbene, come rilevato dall'appellata, essa non era stata sollevata nel giudizio di primo grado, l'eccezione di nullità poteva essere proposta anche nel presente giudizio, il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte ritiene di aderire anche per la funzione di nomofilachia ad essa riconosciuta nel nostro ordinamento. Si richiama Cass., n. 7243/2024: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” ed il decreto n.13749/2024 del Primo Presidente della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. con il quale è stata dichiarata inammissibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi che aveva posto la questione della validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria, così come del generale principio di trasparenza, in relazione all'ipotesi in cui la cessione intervenga fra due soggetti entrambi non iscritti e non qualificati, dunque né vigilati, né conformati nel proprio assetto organizzativo. Peraltro tale orientamento è richiamato dagli stessi appellanti che insistono inopinatamente, anche nelle note conclusionali, sulla censura richiamando tre pronunce di Tribunale.
Secondo motivo di appello: mancata/errata valutazione unità contrattuali
e/o errata motivazione e/o mancata/errata valutazione istanze istruttorie
A) in relazione al conto corrente n. 401.088.058 con apertura di credito
A.I. Con la prima censura gli appellanti sostengono che la banca, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, ha disatteso il disposto normativo di cui all'art. 117 TUB che prevede che i contratti devono rivestire la forma scritta, così come non ha rispettato la normativa in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di cui all'art. 118
TUB. Infatti, nel corso del rapporto, aveva applicato lo ius variandi senza mai notificare gli estratti conto all'impresa opponente né nel corso del giudizio di primo grado era stata data prova del contrario.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
Il Tribunale, alla luce delle produzioni della banca, ha accertato che il contratto di conto corrente è stato concluso tra le parti ai sensi dell'art. 1326 c.c. essendo stata prodotta la proposta di contratto, accettata con sottoscrizione del cliente in tutti i suoi fogli e per tutte le sue clausole, talché era destituita di fondamento l'asserita violazione dell'art. 117 TUB. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione. Per quanto riguarda l'allegazione della violazione di cui all'art. 118 TUB, se ne deve dichiarare l'inammissibilità per la sua novità, non essendo stata dedotta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In ogni caso si osserva che gli opponenti in primo grado non hanno allegato specificamente quali fossero le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali in tesi peggiorative, allegazione davanti alla quale la banca avrebbe dovuto dare la prova di aver assolto al suo obbligo di comunicazione.
A.II. Sull'anatocismo
Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura della parte opponente laddove contestava l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la diversa periodicità di applicazione degli stessi.
Il giudice di prime cure ha evidenziato che il contratto prevedeva la misura degli interessi attivi e passivi applicati, la capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari scadenza per la banca ed il cliente, i giorni di valuta per gli assegni bancari circolari, sia quelli emessi dal medesimo sia quelli emessi da altri istituti. Ha disatteso la difesa CP_9 della parte opponente che aveva richiamato giurisprudenza in materia senza specifica indicazione rispetto al contratto di specie, non essendo neppure indicato in quali termini la periodicità di calcolo sarebbe stata diversa e secondo quale clausola, ed ha ritenuto inattendibili le conclusioni della consulenza di parte opponente in quanto il perito partiva dall'errata premessa della insussistenza del contratto, invece, documentato.
L'appellante censura la sentenza per non aver il Tribunale rilevato che nel caso di specie il principio della reciprocità nel calcolo degli interessi, pur essendo oggetto di una previsione contrattuale, e precisamente dell'art. 8, non era effettivo: “nel caso di specie la misura minima degli interessi creditori, tale da potersi considerare meramente simbolici
(0.0100%), configura una evidente violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che è evidente l'assenza di proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, proporzionalità che costituisce un presupposto legittimante indispensabile per la validità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi”. (Il sottolineato è della parte appellante). Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola in contestazione e determinare l'esatto dare avere tra le parti con eliminazione integrale dell'anatocismo.
Il motivo è infondato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sulla questione, alla quale la Corte ritiene di aderire. Si richiama
Cass., n. 11.014/2024: “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e
l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo
0,01% per quelli creditori)” e in motivazione Cass., n. 17163/2025: “
6. Il motivo è, invece, infondato quanto alla dedotta illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, posto che per i contratti di conto corrente stipulati successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, è sufficiente, ai fini della liceità della capitalizzazione degli interessi, il requisito della reciprocità, ancorché il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori (Cass., n.
11014/2024). A maggior ragione, non si rivela illecita la clausola che non indichi il tasso annuo, in quanto tasso ricavabile da una mera operazione aritmetica in ragione del tasso applicato per ciascun trimestre”. (il sottolineato è dell'Ufficio)
Si rileva, infine, l'inammissibilità - per la sua novità - dell'allegazione secondo cui l'indicazione di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non darebbe ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, essendo stata introdotta per la prima volta nell'atto di appello.
A.III. Sulle cms, cdf, civ e similari sugli altri oneri
Premesso che l'opponente aveva in maniera generica contestato che nel corso del rapporto sarebbe stata applicata una CMS mai concordata tra le parti e, comunque indeterminata oltre ad altri diversi oneri non previsti nelle condizioni contrattuali, il Tribunale ha rigettato la doglianza, evidenziando che, per quanto riguarda la CMS, essa era prevista nel contratto di affidamento in maniera precisa sia sul quantum che sulla periodicità mentre con riguardo agli altri oneri e spese non concordate, ha evidenziato la genericità della censura, non avendo parte opponente precisato alcunché, talché la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe avuto portata meramente esplorativa.
L'appellante con la censura ora scrutinata ribadisce la nullità della clausola per la sua indeterminabilità nulla essendo specificato, nella descrizione contrattuale, in ordine ai termini ed alle modalità di sua applicazione.
Contrariamente a quanto adombrato dalla parte appellante,
l'eccezione di nullità deve essere rigettata in quanto nel contratto di affidamento sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della clausola de qua di cui si riporta per chiarezza il testo integrale:
“commissione di massimo scoperto trimestrale fido 0,98%; modalità di calcolo: la commissione si applica sul saldo massimo di utilizzo rilevato nell'ambito dell'affidamento complessivo concesso, a condizione che il saldo del conto corrente risulti a debito in un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario” percentuale 0.98%
Sono inammissibili, in quanto nuove allegazioni sviluppate solo nell'atto di appello, le eccezioni relative alla nullità delle clausole che prevedono la commissione di istruttoria veloce, dovendosi condividere l'assunto del Tribunale laddove ha evidenziato l'assoluta genericità dell'atto di opposizione laddove parte opponente non aveva precisato quali oneri e spese non concordati la banca avesse applicato illegittimamente talché la relativa consulenza tecnica avrebbe avuto portata esplorativa.
Premesso che la puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione sollevata è, come noto, attività distinta rispetto alla richiesta dei mezzi di prova o alla produzione di documenti destinati alla dimostrazione di quanto allegato, non può neanche condividersi l'assunto secondo cui nella perizia di parte prodotta (doc. n. 15) a pag. 18 erano identificati e quantificati gli altri oneri e spese a cui essa parte opponente si riferiva, pari ad euro 620,05 (vedasi pag. 26 dell'atto di appello). Tale somma risulta infatti quantificata in relazione alle spese del conto rispetto alle quali nulla è stato dedotto.
B. In relazione al contratto di finanziamento.
In relazione al contratto di finanziamento gli appellanti eccepiscono la nullità della clausola degli interessi pattuiti per indeterminatezza.
L'art. 3 rubricato “termini e modalità di rimborso” prevede che “La durata del mutuo è fissata in 60 mesi. L'impresa si obbliga a restituire la detta somma mutuata entro 60 mesi dal 30/04/2009 (data di decorrenza del piano di ammortamento del mutuo) senza preammortamento, mediante rate mensili posticipate… Dette rate mensili comprendono quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di mesi 84 oltre interessi.” Dalla semplice lettura di tale disposizione, pertanto, si evidenziava una prima discrepanza in ordine alla durata del mutuo, 60 o 84 rate.
Premesso che la doglianza non era stata allegata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, è documentale (vedasi piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dal RO) che il contratto in esame prevedeva espressamente 60 rate mensili e che 84 erano il massimo numero di rate possibile per quello specifico prodotto finanziario, come si evinceva dal documento di sintesi dal quale risultava la durata del mutuo da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 84.
L'appellante invoca poi l'applicazione dell'articolo 117 TUB lamentando la mancata indicazione del TAE, rispetto alla quale il giudice non si era pronunciato.
Il motivo è infondato. Si richiama in motivazione Cass., n.
5157/2024: “ Nella vigenza della delib. CICR del 9 febbraio 2000 il TAE
(che indica il tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione) in tanto deve essere indicato nel contratto, in quanto questo preveda una capitalizzazione infrannuale: lo si desume dall'art. 6 della cit. delibera, il quale, dopo aver previsto che i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato, dispone che
«[n]ei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Ora, la Corte di appello ha evidenziato che il contratto dedotto in lite escludeva espressamente l'applicazione della capitalizzazione. Deve conseguentemente negarsi che la richiamata prescrizione potesse trovare concreta applicazione. Non concludente si rivela, del resto, l'evocazione dell'art. 117 t.u.b.: vero è che il quarto comma di tale articolo prevede che il contratto debba indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
ma il tema della riferibilità di tale disposizione alla maggiorazione anatocistica non può, all'evidenza, utilmente porsi con riguardo a un caso, come quello in esame, in cui la capitalizzazione è stata convenzionalmente esclusa”. Si evidenzia che all'art. 4 del contratto si specifica che sugli interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica. Parimenti infondata è la doglianza avente ad oggetto la mancata indicazione del piano di ammortamento adottato, non essendo stato precisato se esso fosse un ammortamento alla francese o all'italiana e la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta utilizzato, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n.15130/2024 nel cui perimetro applicativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, rientra il contratto per cui è causa considerato che l'esame del piano di ammortamento conduce univocamente alla conclusione che è stato applicato il cd. "metodo di ammortamento alla francese" - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce. Lette le note conclusionali degli appellanti, deve richiamarsi la citata sentenza a Sezioni Unite laddove evidenzia che il piano di ammortamento consente di soddisfare la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria delle voci suindicate.
Risulta poi priva di qualunque riscontro probatorio l'affermazione degli appellanti secondo cui l'ammortamento in concreto applicato dalla banca non corrispondesse con quanto stabilito nel contratto per subite maggiorazioni.
C. Sull'applicazione di interessi usurari in entrambi i contratti
Il Tribunale ha ritenuto esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio degli opponenti ai fini di accertare un possibile superamento dei tassi soglia nell'esecuzione del contratto, evidenziando che esso era stato ravvisato in maniera ipotetica e possibilista.
Contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, nell'atto di opposizione è solamente ipotizzata l'imputazione di tassi effettivi superiori al tasso soglia usura, dovendosi comunque evidenziare che nel decreto ingiuntivo opposto gli interessi dovuti sono richiesti nei limiti del tasso soglia, talché è inconferente il richiamo al principio secondo cui i saggi di interesse usurari che siano sopraggiunti in corso di causa sarebbero comunque indebiti e costituirebbe, pertanto, un comportamento contrario al principio di buona fede contrattuale pretenderli dal debitore in sede di esecuzione del contratto. Anche nell'atto di impugnazione gli appellanti insistono perché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio, ancora una volta adombrando solamente la possibilità che vi sia stato un superamento del tasso soglia, dovendosi considerare, per quanto riguarda il conto corrente bancario, il fatto che per la verifica di tale superamento doveva essere considerata anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi seppure legittimamente concordata, mentre, per quanto riguarda il contratto di finanziamento, avrebbe dovuto essere considerato il costo occulto a carico del mutuatario insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento.
Ad avviso della Corte, deve confermarsi l'assoluta genericità dell'allegazione che si traduce in una richiesta consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe natura e finalità esclusivamente esplorativa. Si richiama sulla necessità di una allegazione specifica Cass. n. 5709/2025: “….si osserva che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (così, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).”.
D) in relazione ai contratti di fideiussione
D.I. Il Tribunale ha accertato la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione del 16 marzo 2009 laddove aveva previsto la deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c., evidenziando che non trovava riscontro quanto sostenuto dalla parte opponente ovvero che nell'art. 5 del due contratti risultavano inserite le clausole 2, 6 ed 8 del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e la cui applicazione uniforme era stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza con provvedimento della
Banca d'Italia n.55/2005 per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990.
Gli appellanti censurano la sentenza in quanto anche la fideiussione specifica del 31 marzo 2019 conteneva all'art. 6 del contratto la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. talché, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, il giudice avrebbe dovuto dichiararne d'ufficio la nullità.
In disparte se il giudice dovesse “andare a “ricercare” nell'ambito dei contratti di fideiussione di cui è causa, la nullità di clausole diverse da quelle indicate dalla parte”, questione rispetto alla quale il giudice di prime cure ha dato risposta negativa, in ogni caso si osserva che “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (così Cass., n. 21841/2024).
Di conseguenza l'impugnazione che vorrebbe tale estensione anche alla fideiussione specifica, che è una fideiussione ordinaria, deve essere rigettata.
In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità della clausola della fideiussione specifica alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n.
27243/2024, richiamata nella note conclusionali degli appellanti, si osserva che costoro insistono sulla nullità delle fideiussioni prodotte in giudizio per contenere esse clausole tacciate di nullità, senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha richiamato la sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che essi non avevano dato prova che la nullità della singola clausola si fosse estesa all'intero contratto di garanzia, atteso che le parti non sarebbero divenute all'accordo in assenza di quella specifica previsione.
La domanda di nullità delle fideiussioni deve pertanto essere rigettata. D.II. Sull'omessa valutazione della qualifica di consumatore nullità/vessatorietà/abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Gli appellanti censurano la sentenza in quanto, per la ragione più liquida, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. rispetto ad entrambe le fideiussioni sub iudice.
Infatti aveva allegato nelle note conclusive del 30 Persona_2 ottobre 2024 che essa rivestiva “la qualità di soggetto consumatore e la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. è clausola abusiva e nel caso in oggetto non è stata oggetto di trattativa individuale. In ogni caso sono ampiamente decorsi termini indicati nelle fideiussioni (36 mesi).”
Il motivo è infondato.
Si condivide l'assunto degli appellanti che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima)”.
(Cass. n. 25612/2025).
In disparte la questione se sia ammissibile l'allegazione della qualità di consumatore solo nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13 dicembre 2023 laddove non vi sono elementi fattuali allegati a sostegno di tale qualificazione (solo nell'atto di appello si prospetta un rapporto parentale non meglio identificato), l'assunto secondo il quale sarebbe nulla la deroga all'articolo 1957 c.c. introdotta con gli artt. 5 e 6, rispettivamente della fideiussione omnibus e di quella specifica, con le quali “l'Istituto di
Credito ha portato il termine da 2/6 mesi a 36 mesi”, non conduce ad alcun risultato favorevole per gli appellanti in quanto, contrariamente a quanto riportato nell'atto di impugnazione, essi non hanno eccepito tempestivamente nel giudizio di primo grado l'intervenuta inefficacia delle fideiussioni per non aver provveduto la banca ad escutere il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione con conseguente liberazione della garante, in quanto anche nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. richiamata, essi hanno soltanto eccepito la nullità dei contratti di fideiussione su cui appunto si è pronunciato il giudice di prime cure, rigettandola.
Solo nelle note conclusive depositate il 30 ottobre 2023 essi hanno eccepito l'inefficacia delle fideiussioni per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Detta eccezione, sulla quale il Tribunale non si è pronunciato, deve considerarsi comunque inammissibile in quanto “Sotto il profilo processuale, infatti, l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957
c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perchè il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum…… Nel decidere sull'impugnazione, quindi, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare
l'inammissibilità di tale eccezione, stante l'ampliamento del thema decidendum compiuto dagli opponenti con gli scritti conclusivi.” (così in motivazione Cass., n. 835/2025).
Terzo motivo di appello: Sulla mancata ammissione della CTU
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove non è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio necessaria a fronte delle numerose criticità rilevate in entrambi i rapporti e che non poteva ritenersi meramente esplorativa stante la consulenza tecnica di parte prodotta.
Il motivo è infondato. Le considerazioni di diritto sopra esposte impongono di ritenere la consulenza tecnica d'ufficio superflua e comunque esplorativa, dovendosi considerare che l'esame del consulente di parte è avvenuto sul presupposto della mancanza di un contratto in forma scritta, smentito dalle produzioni della banca.
Quarto motivo di appello: sulle spese di giudizio
Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove li aveva condannati alla rifusione delle spese di lite in quanto, accertata la fondatezza delle loro domande, avrebbe dovuto condannare la banca anche a rifondere loro le spese di lite. Il motivo è assorbito dal rigetto dell'appello nel merito.
*****
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo lo scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00, utilizzato dal giudice di prime cure senza contestazioni, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e il valore minimo per la fase di trattazione, consistita nella sola decisione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore della che liquida in Controparte_5 euro 8.469,00 oltre spese generali, Iva e cpa.
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 novembre 2025
Il Presidente
IA ER AN
Il Consigliere relatore
AT AR