Articolo 8 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1484
Articolo 7
Versione
14 novembre 1962
Art. 8.
La Sezione autonoma del Genio civile istituita in Parma con decreto reale 17 settembre 1925, con l'incarico di provvedere alla gestione del servizio e dei lavori sperimentali di sistemazione del Po a via navigabile e soppressa ed e', in sua sostituzione, istituito l'Ufficio speciale del Genio civile per il Po con sede in Parma.
L'Ufficio speciale per il Po provvede alla esecuzione di tutte le opere idrauliche e di navigazione da eseguire esclusivamente entro l'alveo del Po comprese quello necessarie al dragaggio ed alla segnalazione della rotta di navigazione lungo tutto il corso del fiume.

Entrata in vigore il 14 novembre 1962