Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 522
CS
Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2026
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CS
Decreto collegiale 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge 241/1990 e 39 del TULPS; Erronea ricostruzione dei fatti ed eccesso di potere ed irragionevolezza nel ritenere non sufficientemente motivato il provvedimento prefettizio

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il TAR si sia pronunciato sulle motivazioni dei precedenti dinieghi di revoca, non impugnati, anziché sul provvedimento impugnato. Ha inoltre ricordato la giurisprudenza secondo cui esiste un rapporto di presupposizione tra il divieto di detenzione armi del Prefetto e la revoca del porto d'armi del Questore, rendendo la revoca una conseguenza diretta e vincolata del divieto. Il consolidamento del divieto di detenzione esclude l'interesse concreto all'impugnazione della revoca della licenza. L'interesse alla rimozione del divieto può essere fatto valere tramite apposita istanza, ma fino a quando questa non viene accolta, l'ostacolo permane.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 522
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 522
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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