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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 599/2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Accertamento di usucapione,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambe con l'avv. D. Faedo
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_3
Parte_3 CodiceFiscale_4
Parte_4 CodiceFiscale_5
Parte_5 CodiceFiscale_6
Parte_6 CodiceFiscale_7
CP_2 CodiceFiscale_8
Controparte_3 CodiceFiscale_9
Parte_7 CodiceFiscale_10
Parte_8 CodiceFiscale_11
1 contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LE ATTRICI:
Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza azione ed eccezione:
NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che le attrici e per maturata usucapione Parte_1 Parte_2
acquisitiva ventennale sono diventate proprietarie piene ed esclusive, dell'intera proprietà dei seguenti immobili contraddistinti come segue presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza, Catasto
Fabbricati:
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.8 Via Nardini,7 P.T.
1. A/3 2^ v.4,5
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.2 Via Nardini P.T. C/6 1^ mq.51
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.9 Via Nardini P.T. C/2 2^ mq.34
2) Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
3) Con espressa richiesta di condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite solo in caso di opposizione e/o comunque di contestazione della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Introducendo la presente causa, le due attrici esponevano, in sintesi:
di essere madre e figlia,
che la è vedova di , deceduto in Arzignano in data 24/12/1997, senza Pt_1 Persona_1
lasciare testamento, per cui i suoi eredi sono proprio le attrici nella misura del 50% cadauna, e che esse sono succedute anche nel possesso del loro dante causa per quel che rileva per la presente causa;
che l'intero immobile per cui è causa fu costruito fra il 1975 circa e il 1979 dal sig. Per_1
che si fece carico di tutti i costi, come da fatture allegate in atti;
[...]
2 che dal 1975 a tutt'oggi, senza alcuna soluzione di continuità, l'immobile è stato utilizzato come casa di residenza della famiglia che ne ha sempre detenuto in via esclusiva le chiavi;
Per_1
che nel 1986 presentò domanda di condono edilizio e con le attrici si fece carico Persona_1
in via esclusiva di tutti i relativi costi (poi fu anche rilasciata la concessione edilizia in sanatoria);
che dopo la morte di le attrici, sempre in via esclusiva, hanno provveduto a fare eseguire i Per_1
lavori di manutenzione dell'immobile ed in specie nel corso del 2006 la sostituzione di un portone basculante e delle grondaie;
che dal 1975 le attrici e il loro dante causa si sono fatte carico in via esclusiva dei costi per la fornitura dell'energia elettrica, dei costi dell'utenza telefonica fissa, dell'ICI, del canone RAI,
che nessuno ha mai rivendicato diritti di sorta o comunque sollevato contestazioni in ordine al possesso di detto immobile in capo ad esse attrici e prima ancora del loro dante causa.
Pertanto concludevano come in epigrafe, dopo aver spiegato che, formalmente, il bene oggetto di causa apparterrebbe ad undici soggetti, intestatari con quote computate in “864esimi”.
Fatta la notifica per pubblici proclami, come espressamente autorizzato, nessuno dei convenuti si è
costituito.
* * *
La domanda in esame è certamente da accogliere.
E difatti hanno deposto, sui principali fatti narrati poc'anzi, che costituiscono i fatti su cui poggia il comportamento fondativo dell'usucapione, due soggetti sicuramente ben a conoscenza dei luoghi e degli avvenimenti: e , entrambi da circa quarant'anni amici della Parte_9 Parte_10
famiglia.
Non essendovi alcun motivo per dubitare della genuinità delle loro dichiarazioni, la domanda, come detto, si palesa fondata.
PER QUESTI MOTIVI
3 1) accerta e dichiara che le attrici e per maturata Parte_1 Parte_2
usucapione acquisitiva ventennale sono diventate proprietarie piene ed esclusive,
dell'intera proprietà dei seguenti immobili contraddistinti come segue presso l'Agenzia
del Territorio di Vicenza, Catasto Fabbricati:
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.8 Via Nardini,7 P.T.
1. A/3 2^ v.4,5
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.2 Via Nardini P.T. C/6 1^ mq.51
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.9 Via Nardini P.T. C/2 2^ mq.34
2) Conseguentemente ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza, con esonero da responsabilità;
3) nulla sulle spese.
Vicenza, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 599/2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Accertamento di usucapione,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambe con l'avv. D. Faedo
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_3
Parte_3 CodiceFiscale_4
Parte_4 CodiceFiscale_5
Parte_5 CodiceFiscale_6
Parte_6 CodiceFiscale_7
CP_2 CodiceFiscale_8
Controparte_3 CodiceFiscale_9
Parte_7 CodiceFiscale_10
Parte_8 CodiceFiscale_11
1 contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LE ATTRICI:
Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza azione ed eccezione:
NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che le attrici e per maturata usucapione Parte_1 Parte_2
acquisitiva ventennale sono diventate proprietarie piene ed esclusive, dell'intera proprietà dei seguenti immobili contraddistinti come segue presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza, Catasto
Fabbricati:
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.8 Via Nardini,7 P.T.
1. A/3 2^ v.4,5
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.2 Via Nardini P.T. C/6 1^ mq.51
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.9 Via Nardini P.T. C/2 2^ mq.34
2) Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
3) Con espressa richiesta di condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite solo in caso di opposizione e/o comunque di contestazione della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Introducendo la presente causa, le due attrici esponevano, in sintesi:
di essere madre e figlia,
che la è vedova di , deceduto in Arzignano in data 24/12/1997, senza Pt_1 Persona_1
lasciare testamento, per cui i suoi eredi sono proprio le attrici nella misura del 50% cadauna, e che esse sono succedute anche nel possesso del loro dante causa per quel che rileva per la presente causa;
che l'intero immobile per cui è causa fu costruito fra il 1975 circa e il 1979 dal sig. Per_1
che si fece carico di tutti i costi, come da fatture allegate in atti;
[...]
2 che dal 1975 a tutt'oggi, senza alcuna soluzione di continuità, l'immobile è stato utilizzato come casa di residenza della famiglia che ne ha sempre detenuto in via esclusiva le chiavi;
Per_1
che nel 1986 presentò domanda di condono edilizio e con le attrici si fece carico Persona_1
in via esclusiva di tutti i relativi costi (poi fu anche rilasciata la concessione edilizia in sanatoria);
che dopo la morte di le attrici, sempre in via esclusiva, hanno provveduto a fare eseguire i Per_1
lavori di manutenzione dell'immobile ed in specie nel corso del 2006 la sostituzione di un portone basculante e delle grondaie;
che dal 1975 le attrici e il loro dante causa si sono fatte carico in via esclusiva dei costi per la fornitura dell'energia elettrica, dei costi dell'utenza telefonica fissa, dell'ICI, del canone RAI,
che nessuno ha mai rivendicato diritti di sorta o comunque sollevato contestazioni in ordine al possesso di detto immobile in capo ad esse attrici e prima ancora del loro dante causa.
Pertanto concludevano come in epigrafe, dopo aver spiegato che, formalmente, il bene oggetto di causa apparterrebbe ad undici soggetti, intestatari con quote computate in “864esimi”.
Fatta la notifica per pubblici proclami, come espressamente autorizzato, nessuno dei convenuti si è
costituito.
* * *
La domanda in esame è certamente da accogliere.
E difatti hanno deposto, sui principali fatti narrati poc'anzi, che costituiscono i fatti su cui poggia il comportamento fondativo dell'usucapione, due soggetti sicuramente ben a conoscenza dei luoghi e degli avvenimenti: e , entrambi da circa quarant'anni amici della Parte_9 Parte_10
famiglia.
Non essendovi alcun motivo per dubitare della genuinità delle loro dichiarazioni, la domanda, come detto, si palesa fondata.
PER QUESTI MOTIVI
3 1) accerta e dichiara che le attrici e per maturata Parte_1 Parte_2
usucapione acquisitiva ventennale sono diventate proprietarie piene ed esclusive,
dell'intera proprietà dei seguenti immobili contraddistinti come segue presso l'Agenzia
del Territorio di Vicenza, Catasto Fabbricati:
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.8 Via Nardini,7 P.T.
1. A/3 2^ v.4,5
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.2 Via Nardini P.T. C/6 1^ mq.51
CHIAMPO Fg.19 mapp.427 sub.9 Via Nardini P.T. C/2 2^ mq.34
2) Conseguentemente ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza, con esonero da responsabilità;
3) nulla sulle spese.
Vicenza, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
4