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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 884/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ); elettivamente domiciliati in Milano, via F. Sforza n.
[...] C.F._2
15, presso lo studio dell'avv. Massimo Nicola Campanile, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Modena, Via Controparte_1 P.IVA_1
Ferruccio Lamborghini n. 81, presso lo studio degli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: adempimento contrattuale - fideiussione pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“A) RIFORMARE l'appellata sentenza n. 783/2023 del Tribunale Ordinario di Milano, pubblicata in data 31.01.2023 nel procedimento R.G.N. 4183/2022 e conseguentemente:
B) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione di per intervenuta decadenza a causa del mancato esercizio delle Parte_2
Parte istanze contro il debitore da parte di Banca entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
C) ACCERTARE E DICHIARARE la totale infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria azionata da parte appellata per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente giudizio di appello e conseguentemente RITENERE E DICHIARARE nullo, inefficace e di nessun effetto, e quindi REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 19474/2021 (R.G. n. 40805/2021)
emesso il 18.10.2021, pubblicato dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 e notificato agli odierni appellanti e in data 22.12.2021, Parte_1 Parte_2 stante l'insussistenza del credito così come azionato da parte opposta e la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito così come ingiunto nel ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento monitorio;
RIGETTARE comunque ogni domanda proposta da parte appellata nei confronti dell'appellante per tutti i motivi esposti in atti.
D) CON VITTORIA di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dai sig.ri , c.f. , e Parte_1 C.F._1
c.f. , in quanto Parte_2 C.F._2
pretestuoso, fondato su motivi smentiti per tabulas, ed in ogni caso destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni sopra argomentate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 783/2023 R.G. 4183/2022 del Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio
pagina 2 di 10 Tranquillo, pubblicata in data 31.01.2023. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 19474/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.10.2021 e con il quale erano stati ingiunti, da al pagamento di euro 7.350,73, Controparte_2
oltre interessi e spese di procedura.
2. Gli opponenti, essenzialmente, eccepivano l'applicazione di interessi anatocistici non dovuti, oltre che di interessi superiori al tasso soglia e l'intervenuta decadenza del creditore dall'azione contro la garante ai sensi dell'art. 1957 c.c.; Parte_2
su tali basi, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 783/2023 pubblicata in data
31.01.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 19474/2021 già esecutivo;
condanna e al pagamento di euro 2.000,00 Parte_1 Parte_2 oltre spese generali 15% e cpa in favore di . Controparte_2
4. Essenzialmente, il Tribunale – dopo avere premesso che parte opposta, quale cessionaria del credito, ha assolto il proprio onere di allegazione e di prova (avendo prodotto il contratto di finanziamento, il contratto di cessione del credito e l'elenco dei crediti ceduti sub docc. nn.
1 e 2) – riteneva infondate le questioni proposte dagli opponenti, in quanto:
- il richiamo alla violazione del divieto di anatocismo non appariva rilevante, poichè non veniva in rilievo un rapporto di conto corrente;
- sia il tasso annuo nominale (t.a.n.) che il tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) risultavano inferiori al tasso soglia del 19,08%;
- quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., era Parte_4 da considerarsi “debitore solidale”, unitamente a , e non “fideiussore”, Parte_1
così che tale disposizione non poteva trovare applicazione.
pagina 3 di 10 5. e hanno proposto appello, avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 783/2023, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o
annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova della cessione a dei crediti vantati da Controparte_2 Parte_5
nonché per difetto di prova che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia ricompreso tra
i crediti oggetto di cessione a da parte di Controparte_2 [...]
; Parte_5
II^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova del preteso credito
di euro 7.350,73 stante l'inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a fornire la prova del preteso credito dell'opposta nei confronti degli odierni appellanti e stante la produzione da parte
dell'opposta odierna appellata del documento 4 con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado”;
III^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per illiceità degli interesse anatocistici conseguente alla capitalizzazione degli interessi nonché per illiceità degli interessi moratori nella misura richiesta”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione dell'appellante Parte_2
per intervenuta decadenza a causa del mancato esercizio delle istanze contro il debitore da parte di entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”. CP_3
6. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 8.11.2023, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio al 15 gennaio 2025, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la cessione del credito oggetto di controversia, da
[...]
ad Parte_5 Controparte_2
In particolare, gli appellanti ritengono che la cessione di crediti in blocco e l'inclusione del credito per il quale si procede fra quelli ceduti non siano stati adeguatamente documentati da parte dell'odierna appellata.
Rilevano, altresì, che – a detti fini – non siano sufficienti i documenti prodotti sub nn. 1 e 2 in primo grado, in quanto rappresentavano, rispettivamente, il solo elenco numerico di rapporti dai quali non è dato evincere l'inclusione di quello controverso, nonchè la cessione dei crediti da ad . Controparte_2 Controparte_1
La Corte ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
I.A. Si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, affinchè possa ritenersi provata la sua legittimazione (sostanziale) in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale, atteso che – in tale ultimo caso – opera il “principio di non contestazione”;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nell'un caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 5 di 10 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al
preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero
sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
I.B. Ciò premesso, con riferimento al caso in decisione, tenuto conto dei principi generali in precedenza indicati, questa Corte ritiene che l'odierna appellata abbia adeguatamente documentato la titolarità del credito oggetto di controversia.
Invero, risulta ex actis che siano stati prodotti:
a) il contratto di cessione di crediti in blocco, da ad Parte_5 Controparte_2
del 10.12.2018 (doc. n. 2 monitorio);
[...]
b) l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18.12.2018 nel quale si dà atto del contratto di cessione di portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza nella titolarità della Cedente e originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1988 e il 2018, così come specificamente individuati nell'Allegato 1 al contratto di cessione (doc. n. 3 monitorio).
Inoltre, si prevedeva che, ai sensi dell'art. 7.1., comma 6, Legge sulla Cartolarizzazione dei crediti, la Cedente avrebbe reso disponibile, sul sito ivi indicato, i dati relativi ai crediti ceduti sino alla loro estinzione (doc. n. 3 monitorio);
c) la comunicazione del 24 gennaio 2019, da agli odierni appellanti, Controparte_2 dell'intervenuta cessione dei crediti, con la richiesta di pagamento di euro 7.350,73 e con l'indicazione della “categoria rapporto” (“n.80”), del “numero rapporto” (“n. 3015743”) e del
“numero cliente” (“3766519”) – comunicazione dai medesimi ricevuta mediante raccomandata
(docc. nn. 4 e 4 bis monitorio);
d) l'elenco dei crediti ceduti tra i quali compare il credito avente numero rapporto 3015743 e il
numero cliente 3766519 (doc. n. 1 fasc. opposizione);
pagina 6 di 10 e) infine, la prova dell'acquisto, in data 3.12.2021, da parte di di crediti in Controparte_1 blocco da – (fermo restando che tale seconda cessione non era oggetto Controparte_2
di specifica doglianza) - mediante la produzione del contratto di cessione, dell'elenco posizioni cedute e della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (docc. nn. 2, 2 bis e 3 fasc. opposizione).
Conclusivamente, tenuto conto dei principi generali già indicati e della documentazione disaminata, questa Corte ritiene che la prima censura in esame sia infondata.
II. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata l'entità del credito azionato.
In particolare, i medesimi contestano l'entità del credito ingiunto (= euro 7.350,73), ritenendosi che il saldo ancora dovuto sia pari alla minor somma di euro 3.893,76, non essendo state pagate solo sei rate dell'importo pari ad euro 639,96 ciascuna;
infine, che – su tale importo in linea capitale – non sono dovuti gli interessi di mora, in difetto di “messa in mora” da parte del creditore.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo proposto non sia meritevole di accoglimento.
Invero, parte opposta ha documentato nel dettaglio la composizione del credito ingiunto, pari a complessivi euro 7.350,73, di cui euro 3.662,19 per capitale, euro 135,81 interessi corrispettivi, euro 10,80 per commissioni ed euro 3.538,45 per interessi di mora (calcolati alla data del
18.1.2017) – (cfr. doc. n. 7 monitorio).
Ai sensi dell'art. 7 del contratto concluso fra le parti – (doc. n. 6 fasc. monitorio) – era espressamente previsto l'addebito degli interessi di mora nel caso di ritardato pagamento delle rate dovute.
Inoltre, nel “documento di sintesi”, gli interessi di mora erano indicati nella misura pari all'1,25%.
Pertanto, tenuto conto della documentazione disaminata, la censura in esame appare da respingere, in quanto non adeguatamente sviluppata in ordine alla dedotta erroneità del credito azionato, non avendo allegato, né documentato, un valido conteggio alternativo rispetto a quanto dettagliato da parte appellata.
pagina 7 di 10 III. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, avendo la chiesto in pagamento euro CP_3
3.538,45, a titolo di “interessi di mora”, sulle somme ancora dovute e già comprensive degli interessi corrispettivi.
In particolare, gli appellanti contestano la correttezza degli importi indicati nel documento n. 7) di controparte – come già in precedenza dettagliato – in quanto detti interessi di mora sono stati calcolati sulla “rata” già comprensiva di “quota capitale” e di “quota interessi”.
La Corte ritiene che la doglianza sia generica e, comunque, infondata.
Innanzi tutto, si osserva che la prospettazione di parte appellante non risulti adeguatamente documentata, né altrimenti provata.
In ogni caso, si rileva che il divieto di anatocismo non riguardi gli “interessi di mora”, così come previsto dall'art.3 delibera Cicr 3 agosto 2016, n.343 – “Regime interessi” – in base al quale
““nelle operazioni indicate dall'articolo 3, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori non possono produrre interesse, salvo quelli di mora”.
IV. Con il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che anche fosse “obbligata Parte_2 solidale”, unitamente a , in relazione al finanziamento per cui è Parte_1
causa.
Parte appellante, in particolare, evidenzia che – nel citato contratto del 19.10.2006 – il nome della sig.ra comparisse, vicino a quello del con la generica indicazione Parte_2 Parte_1
“coobbligato, garante, legale rappresentante”.
Afferma, quindi, che la medesima fosse “garante” di e non “coobbligata”. Parte_1
Di conseguenza, poiché l'obbligazione principale è giunta a naturale scadenza nel mese di settembre 2011 e, nei sei mesi successivi, alcuna richiesta di pagamento veniva avanzata nei confronti della medesima, né in sede giudiziale, né in via stragiudiziale, parte appellata deve ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La Corte ritiene che il motivo in esame sia infondato.
pagina 8 di 10 Invero, la mancata specifica indicazione – nel citato contratto di finanziamento – dell'impegno assunto dalla sia esso in veste di “garante” o di “coobbligata”, non esclude di poter Parte_2 affermare con certezza che la medesima abbia sottoscritto tale contratto quale “coobbligata”.
Tale conclusione risulta avvalorata dalla documentazione intercorsa fra e il Parte_1
creditore – prodotta in giudizio sub doc. n.6 da parte dell'appellata e rispetto alla quale alcuna specifica contestazione veniva sollevata in primo grado – dalla quale emerge che, nello scambio della documentazione prodromica alla conclusione del contratto, venisse specificato “inserire moglie come coobbligata” (cfr. pg. 3 contratto).
Tenuto conto di ciò e in difetto di altra o diversa prova, la doglianza non appare, pertanto, meritevole di accoglimento.
V. Conclusivamente, l'appello viene respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014,
modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 783/2023 Controparte_1
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore di , delle ulteriori spese del grado che liquida in euro Controparte_1
pagina 9 di 10 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 884/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ); elettivamente domiciliati in Milano, via F. Sforza n.
[...] C.F._2
15, presso lo studio dell'avv. Massimo Nicola Campanile, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Modena, Via Controparte_1 P.IVA_1
Ferruccio Lamborghini n. 81, presso lo studio degli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: adempimento contrattuale - fideiussione pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“A) RIFORMARE l'appellata sentenza n. 783/2023 del Tribunale Ordinario di Milano, pubblicata in data 31.01.2023 nel procedimento R.G.N. 4183/2022 e conseguentemente:
B) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione di per intervenuta decadenza a causa del mancato esercizio delle Parte_2
Parte istanze contro il debitore da parte di Banca entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
C) ACCERTARE E DICHIARARE la totale infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria azionata da parte appellata per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente giudizio di appello e conseguentemente RITENERE E DICHIARARE nullo, inefficace e di nessun effetto, e quindi REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 19474/2021 (R.G. n. 40805/2021)
emesso il 18.10.2021, pubblicato dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 e notificato agli odierni appellanti e in data 22.12.2021, Parte_1 Parte_2 stante l'insussistenza del credito così come azionato da parte opposta e la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito così come ingiunto nel ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento monitorio;
RIGETTARE comunque ogni domanda proposta da parte appellata nei confronti dell'appellante per tutti i motivi esposti in atti.
D) CON VITTORIA di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dai sig.ri , c.f. , e Parte_1 C.F._1
c.f. , in quanto Parte_2 C.F._2
pretestuoso, fondato su motivi smentiti per tabulas, ed in ogni caso destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni sopra argomentate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 783/2023 R.G. 4183/2022 del Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio
pagina 2 di 10 Tranquillo, pubblicata in data 31.01.2023. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 19474/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.10.2021 e con il quale erano stati ingiunti, da al pagamento di euro 7.350,73, Controparte_2
oltre interessi e spese di procedura.
2. Gli opponenti, essenzialmente, eccepivano l'applicazione di interessi anatocistici non dovuti, oltre che di interessi superiori al tasso soglia e l'intervenuta decadenza del creditore dall'azione contro la garante ai sensi dell'art. 1957 c.c.; Parte_2
su tali basi, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 783/2023 pubblicata in data
31.01.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 19474/2021 già esecutivo;
condanna e al pagamento di euro 2.000,00 Parte_1 Parte_2 oltre spese generali 15% e cpa in favore di . Controparte_2
4. Essenzialmente, il Tribunale – dopo avere premesso che parte opposta, quale cessionaria del credito, ha assolto il proprio onere di allegazione e di prova (avendo prodotto il contratto di finanziamento, il contratto di cessione del credito e l'elenco dei crediti ceduti sub docc. nn.
1 e 2) – riteneva infondate le questioni proposte dagli opponenti, in quanto:
- il richiamo alla violazione del divieto di anatocismo non appariva rilevante, poichè non veniva in rilievo un rapporto di conto corrente;
- sia il tasso annuo nominale (t.a.n.) che il tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) risultavano inferiori al tasso soglia del 19,08%;
- quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., era Parte_4 da considerarsi “debitore solidale”, unitamente a , e non “fideiussore”, Parte_1
così che tale disposizione non poteva trovare applicazione.
pagina 3 di 10 5. e hanno proposto appello, avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 783/2023, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o
annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova della cessione a dei crediti vantati da Controparte_2 Parte_5
nonché per difetto di prova che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia ricompreso tra
i crediti oggetto di cessione a da parte di Controparte_2 [...]
; Parte_5
II^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova del preteso credito
di euro 7.350,73 stante l'inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a fornire la prova del preteso credito dell'opposta nei confronti degli odierni appellanti e stante la produzione da parte
dell'opposta odierna appellata del documento 4 con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado”;
III^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per illiceità degli interesse anatocistici conseguente alla capitalizzazione degli interessi nonché per illiceità degli interessi moratori nella misura richiesta”;
IV^ motivo: “Erroneità della sentenza impugnata n. 783/2023 in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione dell'appellante Parte_2
per intervenuta decadenza a causa del mancato esercizio delle istanze contro il debitore da parte di entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”. CP_3
6. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 8.11.2023, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio al 15 gennaio 2025, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la cessione del credito oggetto di controversia, da
[...]
ad Parte_5 Controparte_2
In particolare, gli appellanti ritengono che la cessione di crediti in blocco e l'inclusione del credito per il quale si procede fra quelli ceduti non siano stati adeguatamente documentati da parte dell'odierna appellata.
Rilevano, altresì, che – a detti fini – non siano sufficienti i documenti prodotti sub nn. 1 e 2 in primo grado, in quanto rappresentavano, rispettivamente, il solo elenco numerico di rapporti dai quali non è dato evincere l'inclusione di quello controverso, nonchè la cessione dei crediti da ad . Controparte_2 Controparte_1
La Corte ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
I.A. Si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, affinchè possa ritenersi provata la sua legittimazione (sostanziale) in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale, atteso che – in tale ultimo caso – opera il “principio di non contestazione”;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nell'un caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 5 di 10 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al
preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero
sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
I.B. Ciò premesso, con riferimento al caso in decisione, tenuto conto dei principi generali in precedenza indicati, questa Corte ritiene che l'odierna appellata abbia adeguatamente documentato la titolarità del credito oggetto di controversia.
Invero, risulta ex actis che siano stati prodotti:
a) il contratto di cessione di crediti in blocco, da ad Parte_5 Controparte_2
del 10.12.2018 (doc. n. 2 monitorio);
[...]
b) l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 18.12.2018 nel quale si dà atto del contratto di cessione di portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza nella titolarità della Cedente e originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1988 e il 2018, così come specificamente individuati nell'Allegato 1 al contratto di cessione (doc. n. 3 monitorio).
Inoltre, si prevedeva che, ai sensi dell'art. 7.1., comma 6, Legge sulla Cartolarizzazione dei crediti, la Cedente avrebbe reso disponibile, sul sito ivi indicato, i dati relativi ai crediti ceduti sino alla loro estinzione (doc. n. 3 monitorio);
c) la comunicazione del 24 gennaio 2019, da agli odierni appellanti, Controparte_2 dell'intervenuta cessione dei crediti, con la richiesta di pagamento di euro 7.350,73 e con l'indicazione della “categoria rapporto” (“n.80”), del “numero rapporto” (“n. 3015743”) e del
“numero cliente” (“3766519”) – comunicazione dai medesimi ricevuta mediante raccomandata
(docc. nn. 4 e 4 bis monitorio);
d) l'elenco dei crediti ceduti tra i quali compare il credito avente numero rapporto 3015743 e il
numero cliente 3766519 (doc. n. 1 fasc. opposizione);
pagina 6 di 10 e) infine, la prova dell'acquisto, in data 3.12.2021, da parte di di crediti in Controparte_1 blocco da – (fermo restando che tale seconda cessione non era oggetto Controparte_2
di specifica doglianza) - mediante la produzione del contratto di cessione, dell'elenco posizioni cedute e della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (docc. nn. 2, 2 bis e 3 fasc. opposizione).
Conclusivamente, tenuto conto dei principi generali già indicati e della documentazione disaminata, questa Corte ritiene che la prima censura in esame sia infondata.
II. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata l'entità del credito azionato.
In particolare, i medesimi contestano l'entità del credito ingiunto (= euro 7.350,73), ritenendosi che il saldo ancora dovuto sia pari alla minor somma di euro 3.893,76, non essendo state pagate solo sei rate dell'importo pari ad euro 639,96 ciascuna;
infine, che – su tale importo in linea capitale – non sono dovuti gli interessi di mora, in difetto di “messa in mora” da parte del creditore.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo proposto non sia meritevole di accoglimento.
Invero, parte opposta ha documentato nel dettaglio la composizione del credito ingiunto, pari a complessivi euro 7.350,73, di cui euro 3.662,19 per capitale, euro 135,81 interessi corrispettivi, euro 10,80 per commissioni ed euro 3.538,45 per interessi di mora (calcolati alla data del
18.1.2017) – (cfr. doc. n. 7 monitorio).
Ai sensi dell'art. 7 del contratto concluso fra le parti – (doc. n. 6 fasc. monitorio) – era espressamente previsto l'addebito degli interessi di mora nel caso di ritardato pagamento delle rate dovute.
Inoltre, nel “documento di sintesi”, gli interessi di mora erano indicati nella misura pari all'1,25%.
Pertanto, tenuto conto della documentazione disaminata, la censura in esame appare da respingere, in quanto non adeguatamente sviluppata in ordine alla dedotta erroneità del credito azionato, non avendo allegato, né documentato, un valido conteggio alternativo rispetto a quanto dettagliato da parte appellata.
pagina 7 di 10 III. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, avendo la chiesto in pagamento euro CP_3
3.538,45, a titolo di “interessi di mora”, sulle somme ancora dovute e già comprensive degli interessi corrispettivi.
In particolare, gli appellanti contestano la correttezza degli importi indicati nel documento n. 7) di controparte – come già in precedenza dettagliato – in quanto detti interessi di mora sono stati calcolati sulla “rata” già comprensiva di “quota capitale” e di “quota interessi”.
La Corte ritiene che la doglianza sia generica e, comunque, infondata.
Innanzi tutto, si osserva che la prospettazione di parte appellante non risulti adeguatamente documentata, né altrimenti provata.
In ogni caso, si rileva che il divieto di anatocismo non riguardi gli “interessi di mora”, così come previsto dall'art.3 delibera Cicr 3 agosto 2016, n.343 – “Regime interessi” – in base al quale
““nelle operazioni indicate dall'articolo 3, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori non possono produrre interesse, salvo quelli di mora”.
IV. Con il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che anche fosse “obbligata Parte_2 solidale”, unitamente a , in relazione al finanziamento per cui è Parte_1
causa.
Parte appellante, in particolare, evidenzia che – nel citato contratto del 19.10.2006 – il nome della sig.ra comparisse, vicino a quello del con la generica indicazione Parte_2 Parte_1
“coobbligato, garante, legale rappresentante”.
Afferma, quindi, che la medesima fosse “garante” di e non “coobbligata”. Parte_1
Di conseguenza, poiché l'obbligazione principale è giunta a naturale scadenza nel mese di settembre 2011 e, nei sei mesi successivi, alcuna richiesta di pagamento veniva avanzata nei confronti della medesima, né in sede giudiziale, né in via stragiudiziale, parte appellata deve ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La Corte ritiene che il motivo in esame sia infondato.
pagina 8 di 10 Invero, la mancata specifica indicazione – nel citato contratto di finanziamento – dell'impegno assunto dalla sia esso in veste di “garante” o di “coobbligata”, non esclude di poter Parte_2 affermare con certezza che la medesima abbia sottoscritto tale contratto quale “coobbligata”.
Tale conclusione risulta avvalorata dalla documentazione intercorsa fra e il Parte_1
creditore – prodotta in giudizio sub doc. n.6 da parte dell'appellata e rispetto alla quale alcuna specifica contestazione veniva sollevata in primo grado – dalla quale emerge che, nello scambio della documentazione prodromica alla conclusione del contratto, venisse specificato “inserire moglie come coobbligata” (cfr. pg. 3 contratto).
Tenuto conto di ciò e in difetto di altra o diversa prova, la doglianza non appare, pertanto, meritevole di accoglimento.
V. Conclusivamente, l'appello viene respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014,
modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 783/2023 Controparte_1
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore di , delle ulteriori spese del grado che liquida in euro Controparte_1
pagina 9 di 10 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
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