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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2007 + 928/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di appello iscritte ai nn. r.g. 906/2007 e 928/2007 promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUONFANTE GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. R. RICCOMI
C.SO GARIBALDI, 38 ANCONApresso il difensore avv. BUONFANTE GABRIELE
APPELLANTE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 906/2007 RG
e
GEOM. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DROGHETTI Parte_2
GLORIA VIA DURASTANTE 2 62015 MONTE SAN GIUSTO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLANTE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 928/2007 RG
pagina 1 di 26 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERDOMINICI FABIO Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Varino Favorino, 12 CAMERINOpresso il difensore avv. PIERDOMINICI FABIO
APPELLATO IN ENTRAMBI I GIUDIZI ED APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Prosecuzione ex art. 297 c.p.c. a seguito di sospensione necessaria dell'appello avverso la sentenza n. 157/2007 del 3 febbraio 2007 resa dal Tribunale di
Macerata in materia di appalto di lavori pubblici.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, LE MAN Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via principale, in totale riforma della impugnata sentenza n. 157/07, resa dal Tribunale di Macerata -in composizione monocratica- a definizione del giudizio civile di primo grado R.G. 1999/89, riunito al giudizio civile R.G. 771/89, in data 20.02.2007, depositata in data 03.03.2007 e notificata in data 28.06.2007,
1) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della Società delle somme di Euro 48.842,07 (già Lire 94.571.443) per la Pt_1
revisione prezzi, di Euro 20.077,51 (già Lire 38.875.466) quale differenza tra gli acconti riscossi e l'importo dei lavori svolti, di Euro 89.126,53 (già Lire 172.573.025) per gli interessi maturati alla data del 31.07.1989 e così in totale della somma di Euro
158.046,11 (già L. 306.019.941), oltre agli ulteriori interessi ex artt. 35 e 36 del DPR 16
pagina 2 di 26 luglio 1962 n.1063 far tempo dal 08.08.1989 all'effettivo saldo, computata una congrua rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
2) disporre la restituzione della somma di Euro 71.774,68 pagata dalla al Pt_1
in forza e per effetto della sentenza impugnata;
Controparte_1
3) respingere le domande riconvenzionali del;
Controparte_1
4) respingere l'appello incidentale del;
Controparte_1
5) disporre, laddove ritenuta opportuna e necessaria, CTU contabile per la esatta quantificazione degli importi;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLANTE, GEOM. Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello ogni altra eccezione disattesa provvedere come di seguito :
1) In via Preliminare in virtù dell'eccepita tardività della riassunzione per i motivi indicati nella comparsa di costituzione in riassunzione si chiede di dichiarare Pt_2
l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in riferimento all'appello proposto da avverso la sentenza 157/2007 per la causa Pt_2
riunita n. 771/1989 con vittoria di spese di lite.
2) Nel Merito nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza preliminare si chiede in riferimento alla parte di appello oggetto di sospensione accogliere la domanda di appello e per l'effetto, in totale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello:
rigettare le domande dispiegate in primo grado dalla pubblica amministrazione appellata e per l'effetto confermare la validità e la efficacia del decreto ingiuntivo pagina 3 di 26 opposto notificato in data 31.03.1989 quanto alla parcella oggetto di sospensione del giudizio di appello.
3) Vittoria di spese di lite”.
PER L'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE, : Controparte_1
“1) Nei confronti della “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello Pt_1
della e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannarla al pagamento Pt_1
della somma di € 150.941,58 (o alla diversa somma di giustizia) oltre intressi quale differenza tra la penale e i crediti della . Con vittoria di spese e competenze”. Pt_1
2) Nei confronti di “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere Parte_2
l'appello di , se del caso in accoglimento dell'appello incidentale Parte_2
condizionato. Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data in data 14 novembre 1989
[...]
appaltatrice dei lavori di sistemazione della viabilità esterna del Parte_4
capoluogo (Comune di ), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata CP_1
concludendo perché fosse condannato al pagamento di varie somme Controparte_1
di denaro, segnatamente a titolo di revisione dei prezzi (euro75.536,46), di differenza tra gli acconti riscossi ed valore dei lavori eseguiti (euro 20.077,51), di interessi maturati alla data del 31 luglio 1989 (euro 89.126,53), per l'ammontare complessivo di euro 184.740,50, oltre ulteriori interessi dal 31 luglio 1989 al saldo effettivo e rivalutazione.
Si costituiva eccependo – in primo luogo – il difetto di giurisdizione Controparte_1
dell'AGO in relazione alla domanda di pagamento per revisione dei prezzi, ritenendo di pagina 4 di 26 competenza dell'AGA, e concludendo nel merito per il rigetto delle domande, mentre in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'appaltatore al pagamento della prevista penale di lire 200.000 per ogni giorno di ritardo, per un ammontare complessivo di 336.000.000,00 di lire, nonché al risarcimento degli ulteriori danni non coperti dalla penale per l'indebita ed arbitraria esecuzione dei lavori assunti in appalto e non ancora ultimati.
Con ordinanza del 17 settembre 1990 veniva disposta la riunione del detto giudizio a quello introdotto dal in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Controparte_1
dal direttore dei lavori, Geom. per il pagamento delle competenze Parte_2
maturate per l'esecuzione di tale incarico.
Con sentenza n. 157/2007 del 3 marzo 2007 il Tribunale di Macerata dichiarava la carenza di giurisdizione dell'AGO sulla domanda di di revisione dei prezzi dei Pt_1
lavori oggetto dei SAL dal n. 3 a quello finale;
rigettava le altre domande di Pt_1
condannandola al pagamento in favore del della somma di euro Controparte_1
20.028,22, oltre interessi legali e spese;
nei confronti del geom. revocava Parte_2
il decreto ingiuntivo opposto e lo condannava al risarcimento del danno in favore del e in solido con l'appaltatore per l'importo di euro 18.978,91, oltre CP_1 Pt_1
interessi e spese.
Detta sentenza veniva appellata, separatamente, da , nonché Parte_1
dal geom. e, con appello incidentale, anche dal . Pt_2 Controparte_1
La Corte di Appello con la sentenza non definitiva n. 44/2012 del 17 gennaio 2012:
1. accoglieva l'appello proposto dall'appaltatore e, in parziale riforma della Pt_1
sentenza impugnata, dichiarava la giurisdizione del AGO relativamente alla pagina 5 di 26 domanda di revisione dei prezzi, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di
Macerata;
2. rigettava l'appello del geom. relativamente alla parcella n. 1171/1986, Pt_2
mentre accoglieva l'appello del relativo alle statuizioni riferite Controparte_1
alle parcelle nn. 1170/1986 ed 1172/1986 dichiarando non dovute le somme con le stesse pretese dal geom. Pt_2
3. disponeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. limitatamente alle domande di pagamento delle differenze tra acconti riscossi dall'appaltatore e valore dei lavori dallo stesso eseguiti, degli interessi e della rivalutazione avanzate dalla società alla domanda di pagamento della parcella n. Pt_1
1093/1985 proposta dal geom. nonché alle domande di applicazione Pt_2
della penale e di risarcimento degli ulteriori danni formulate dal CP_1
, tutte riferite ai “lavori di sistemazione della viabilità esterna al Capoluogo
[...]
(Apiro), strade di Montalvello, Ca' di Chiocco, Moscosi, Villanuova, Coldigioco”.
Rilevava, infatti, la Corte di Appello quanto segue:
• sussisteva la giurisdizione dell'AGO sulla domanda di condanna al pagamento degli importi spettanti all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, non solo perché era documentato l'avvenuto riconoscimento del relativo diritto da parte del che aveva corrisposto acconti a titolo di revisione, ma anche Controparte_1
perché erano state prodotte le delibere del Consiglio Comunale e della Giunta da interpretarsi quali provvedimenti di riconoscimento della revisione dei prezzi con riferimento a tutti i SAL;
• in applicazione dell'art. 353 c.p.c., pertanto, le parti dovevano essere rimesse, per tale domanda, nuovamente innanzi al Tribunale di Macerata;
pagina 6 di 26 • la pronunzia in merito alla revisione dei prezzi era, a sua volta, pregiudiziale rispetto ad ulteriori domande oggetto degli appelli principali di e di Pt_1
Geom. nonché dell'appello incidentale del e cioè Pt_2 Controparte_1
quelle di pagamento delle differenze tra acconti riscossi dall'appaltatore e valore dei lavori dallo stesso eseguiti, degli interessi e della rivalutazione avanzate dalla società alla domanda di pagamento della parcella n. 1093/1985 Pt_1
proposta dal geom. nonché alle domande di applicazione della penale e Pt_2
di risarcimento degli ulteriori danni formulate dal , tutte riferite Controparte_1
ai “lavori di sistemazione della viabilità esterna al Capoluogo (Apiro), strade di
Montalvello, Ca' di Chiocco, Moscosi, Villanuova, Coldigioco”; ciò in quanto dalla decisione della domanda di revisione dei prezzi dipendeva quella delle altre domande, anche in ordine al quantum;
• stante la rilevata pregiudizialità, il processo doveva essere sospeso ex art. 295
c.p.c. per le domande innanzi indicate.
Riassunto ritualmente il giudizio, il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 93/2018 del 16 gennaio 2018:
• accoglieva la domanda dell'appaltatore e condannava Parte_1
il al pagamento in suo favore della somma di euro 70.506,40, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'8 agosto 1989, a titolo di revisione dei prezzi dei SAL successivi al secondo (cioè dal terzo a quello finale).
Proponevano appello sia il che la e si Controparte_1 Parte_1
costituiva, quale litisconsorte processuale il geom. e con la sentenza n. Pt_2
295/2022 del 21 marzo 2022 la Corte di Appello:
pagina 7 di 26 • accoglieva parzialmente entrambi gli appelli e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava la somma dovuta a titolo di compenso revisionale in euro 48.842,07 oltre interessi ex artt. 35 e 36 del DPR 16 luglio 1962 n. 1063, restando ferme le ulteriori statuizioni;
Riteneva nel merito la Corte di Appello che:
• doveva essere esclusa ogni forma di retrodatazione della decorrenza della revisione dei prezzi, incidendo la stessa sul prezzo finale dell'opera pubblica, atteso che l'imprenditore ben poteva, con l'atto di sottomissione del 1984, successivo all'appalto originario, applicare alle nuove opere appaltate in aggiunta un prezziario idoneo a preservare la percentuale dell'utile stimata;
• la nullità del patto di retrodatazione derivava, poi, dall'art. 1 d.leg C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, applicabile ratione temporis, che prevede fra l'altro che la revisione in aumento non si applicava “ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere”;
• quindi doveva essere riconosciuto a titolo di revisione dei prezzi l'importo calcolato dal CTU pari ad euro 48.842,07.
Avverso detta sentenza ricorreva in AZ Le MA , ma la Parte_1
Suprema Corte – con l'ordinanza n. 28860/2023 del 18 ottobre 2023 – dichiarava estinto il giudizio.
Sul presupposto che detta ultima pronunzia avesse determinato il passaggio in giudicato del giudizio ritenuto pregiudiziale dalla Corte di Appello con la sentenza n.
44/2012, rispetto alle altre domande per le quali il processo era stato contestualmente sospeso nel giudizio iscritto al n. 906/2007 della Corte di Appello, con ricorso depositato il 23 novembre 2023 chiedeva ex art. 297 c.p.c. la Controparte_1
pagina 8 di 26 prosecuzione del processo, concludendo per il rigetto degli appelli principali proposti da e da e per l'accoglimento del proprio appello incidentale con cui Pt_1 Pt_2
aveva chiesto la condanna di al pagamento della penale per ritardo di euro Pt_1
173.529,51 e la conferma della condanna di al risarcimento del danno in Pt_2
solido con l'appaltatore, dichiarando non dovuta alcuna somma a titolo di compenso.
Fissata con decreto presidenziale l'udienza del 14 aprile 2024 e dispostane la notifica unitamente al ricorso ex art. 297 c.p.c., il 4 aprile 2024 depositava Controparte_1
un'istanza di interruzione del processo rappresentando che l'Avv. Gloria Droghetti aveva reso noto – con propria comunicazione indirizzata al Legale del Comune – il decesso dell'Avv. Cesare Serrini, Difensore del Geom. nel giudizio a suo Parte_2
tempo sospeso;
rappresentava altresì che la stessa Avv. Gloria Droghetti era subentrata nella difesa di nella parte del giudizio non sospeso e poi approdato in Pt_2
AZ ed aveva comunicato che lei stessa non aveva alcun mandato difensivo per per quanto atteneva al giudizio già sospeso e in questa sede riassunto, né Parte_2
si era comunque costituita per lo stesso Pt_2
Con ordinanza depositata il 10 aprile 2024 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso del 12 aprile 2024 riassumeva il giudizio interrotto e con Controparte_1
decreto del 17 aprile 2024 veniva fissata l'udienza dell'8 luglio 2024.
Con comparsa depositata 2 luglio 2024 si costituiva chiedendo in via Parte_2
preliminare di dichiarare l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in riferimento all'appello proposto da avverso la sentenza Pt_2
157/2007 per la causa riunita n. 771/1989 e, nel merito, in riferimento alla parte di appello oggetto di sospensione, di accogliere la domanda di appello e per l'effetto , in pagina 9 di 26 totale riforma della stessa ed in accoglimento dell'appello, rigettare le domande dispiegate in primo grado dalla pubblica amministrazione appellata e per l'effetto confermare la validità e la efficacia del decreto ingiuntivo opposto notificato in data
31.03.1989 quanto alla parcella oggetto di sospensione del giudizio di appello.
Con memoria depositata il 6 luglio 2024 si costituiva Parte_4
[...]
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Depositati gli scritti conclusivi, rilevava preliminarmente il Collegio che non era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ed assegnava un termine alle parti per provvedere al deposito telematico dei relativi fogli di precisazione.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 157/2007 del 3 marzo 2007, il Tribunale di Macerata ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• per quanto riferibile alla domanda di applicazione della penale per il ritardo nella conclusione dei lavori da parte dell'appaltatrice – protrattosi per 404 giorni -, il regime delle sospensioni era quello individuato dall'art. 5 dell'atto di sottomissione n. 2, in base al quale – rimodulando i rispettivi obblighi delle parti, senza novazione alcuna - era stata prevista la proroga del termine di ultimazione all'ottantesimo giorno dalla riconsegna dei lavori, successivo alla firma dell'atto di sottomissione, nonché il valore dei lavori svolti sino a quel momento e la rinunzia da parte dell'impresa a tutte le riserve sino a quel momento iscritte in pagina 10 di 26 contabilità; a detto accordo era estraneo il direttore dei lavori Geom. Pt_2
non avendovi preso parte, nei cui confronti la PA conservava pertanto la facoltà di contestare tutte le sospensioni concesse e ritenute illegittime e di eccepire il colpevole ritardo nella conclusione dei lavori;
• tuttavia, la PA non aveva offerto la prova – né l'aveva richiesta - circa l'illegittimità delle sospensioni contestate, peraltro dovute perlopiù a motivi metereologici o a mancate autorizzazioni da parte di soggetti terzi;
• quindi, secondo il nuovo accordo l'appaltatrice avrebbe dovuto Pt_1
concludere i lavori entro il 2 ottobre 1985 (essendo stati gli stessi consegnati il 12 giugno 1985), mentre gli stessi erano terminati solo il 10 novembre 1986, cioè con 404 gg di ritardo;
• però, il – nonostante avesse fatto riferimento alla penale stabilita nel CP_1
capitolato speciale (atto al quale si riportava la stessa ) – non lo aveva Pt_1
prodotto, come invece avrebbe dovuto trattandosi di un accordo tra le parti e non di una norma di diritto;
• in mancanza della produzione, non poteva essere applicata alcuna clausola di quell'accordo, né ai fini della penale, né ai fini della determinazione degli interessi maturati sui tardivi pagamenti invocati da non essendo Pt_1
possibile verificare i tempi previsti e le modalità di pagamento concordate, nonché la necessità a meno della costituzione in mora;
• allo stesso modo non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dal per la ritardata consegna dei lavori, posto che il CP_1
non aveva dedotto la consistenza dei danni, ma ne aveva solo affermato CP_1
l'esistenza;
pagina 11 di 26 • spettava al Geom. il pagamento della sola fattura n. 1093/85 per la Pt_2
quale, al netto degli acconti percepiti, residuava un saldo di lire 10.690.118, oltre accessori per le prestazioni rese dal 19 maggio 1979 al 2 ottobre 1985, per lavori di progettazione, direzione, varianti, rilievi, contabilità sistemazione viabilità esterna capoluogo.
Questioni preliminari relative alle formalità di prosecuzione del giudizio sospeso.
Precede, in ordine logico, l'esame dell'eccezione preliminare formulata dal Geom. secondo cui sussisterebbe “la tardività della riassunzione: Il passaggio in Pt_2
giudicato della parte di causa non sospesa sulla revisione dei prezzi è maturato come indicato dal con decreto ex artt. 380 bis e 391 n. 28860 del Controparte_1
18/10/2023 e pertanto da detta data decorre il termine per la riassunzione che è maturato ai sensi del codice di rito, per cui la riassunzione è tardiva. L'atto di riassunzione di controparte è datato 11 aprile 2024, firmato digitalmente e depositato in data 12/4/2024 e notificato successivamente insieme al decreto di fissazione udienza
a quindi oltre il termine di legge ed a nulla rileva che controparte affermi di Pt_2
avere avuto conoscenza del decesso dell'avvocato Cesare Serrini da informazioni ricevute dall'avvocato Gloria Droghetti. Infatti nella causa di appello sospesa Pt_2
era difeso e domiciliato presso l'avv. Cesare Serrini, la causa era sospesa quindi non si potevano eseguire attività e quindi neppure nominare altro avvocato e pertanto la sede utile per la riassunzione era l'avvocato Serrini . L'attività che rende evidente e noto il decesso è proprio la notifica ovvero il tentativo di notifica presso la sede di elezione di domicilio.
Detta attività non c'è stata e non può essere sostituita con le informazioni rese dall'avv.
Droghetti che non può svolgere attività di pubblico registro ovvero di anagrafe, per cui
pagina 12 di 26 va dichiarato la cancellazione della causa di appello relativamente alla causa di primo grado riunita di opposizione a decreto ingiuntivo e che riguarda rubricata Parte_2
al n. 771/1989 TRIB MC “.
Replica sul punto il sostenendo che “quanto alle questioni di carattere Controparte_1
processuale, vi è solo da notare che la riassunzione datata 12.4.2024 è servita non a riattivare il processo sospeso (che è stato proseguito con tempestivo ricorso per prosecuzione depositato il 23.1.2023), ma il processo successivamente interrotto a causa del decesso dell'avv. Serrini.
Di tale evento interruttivo si è avuta conoscenza legale in data 3.4.2024, e da tale momento è decorso il termine per la riassunzione, che quindi è ampiamente tempestiva”.
Replica ancora che “la Corte di appello di Ancona con provvedimento del Pt_2
12.12.2023 depositato in data 14.12.2023 del Presidente dr. G. Marcelli, ha disposto la notifica del ricorso e decreto a coloro che debbono costituirsi entro il 11.03.2024 a cura del ricorrente e fissato l'udienza del 15.04.2024 . Detta notifica Controparte_1
a è stata eseguita presso l'avv. Gloria Droghetti che non ha mai avuto Parte_2
alcuna procura né domiciliazione per la causa. Scaduto il termine per la notifica suddetta in data 04.04.2024 il deposita istanza di interruzione per la CP_1 CP_1
morte dell'avv. Cesare Serrini e deposita certificato di morte da cui risulta il decesso in data 23.02.2021. A seguito della fissazione di udienza per la predetta istanza notificata questa volta direttamente a il medesimo si costituisce a ministero Parte_2
dell'Avv. Gloria Droghetti ed eccepisce la nullità e tardività della riassunzione per omessa notifica nei termini .
Si osserva quanto segue .
pagina 13 di 26 Notifica Errata: La notifica del decreto e del ricorso ex art. 297 cpc è stata effettuata presso un avvocato (Gloria Droghetti) che non aveva né procura né domiciliazione per la causa. Questo errore di notifica rende nullo l'atto, in quanto la comunicazione legale deve essere effettuata al legale rappresentante ufficiale della parte, in questo caso all'Avvocato Serrini, che era deceduto.
Scadenza del Termine: La scadenza del termine per la notifica era fissata per il 11 marzo 2024, e la notifica non è avvenuta ne tentata presso il domicilio eletto ( Avv.
Serrini) . Questo errore impedisce il proseguimento del processo, portando a considerare che la causa va dichiarata estinta e cancellata dal ruolo .
Si insiste quindi nella pronuncia preliminare che dichiari l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in riferimento all'appello proposto da avverso la sentenza 157/2007 per la causa riunita n. 771/1989 con vittoria di Pt_2
spese di lite”.
L'eccezione è manifestamente infondata e deve essere respinta.
L'art. 297 c.p.c. è riferito esplicitamente alla prosecuzione del giudizio sospeso a mezzo di istanza di parte da proporsi con ricorso e non può dubitarsi del fatto che – venuto meno il motivo della sospensione (circostanza non contestata) – il abbia CP_1
manifestato tempestivamente la volontà di proseguire il giudizio con il deposito del relativo ricorso avvenuto il 23 novembre 2023, unico adempimento normativo sufficiente a produrre la riattivazione del processo, restando rispetto ad essa irrilevanti
– ai fini dell'eventuale estinzione del giudizio – i vizi o le difficoltà di notifica alle altre parti del ricorso stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
L'appello di Parte_1
pagina 14 di 26 Il primo motivo è relativo alla parte non sospesa del giudizio ed è relativo alla revisione dei prezzi.
2)Violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado, dell'art. 115
c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali acquisite nel corso del procedimento relativamente all'”an” del diritto agli interessi sul ritardato pagamento dei lavori.
Deduce l'appellante che avrebbe errato il Tribunale quando ha escluso il diritto della società appaltatrice a percepire gli interessi maturati per il tardivo pagamento dei lavori sul presupposto che mancasse in atti copia del capitolato speciale che rendeva impossibile la verifica dei tempi di pagamento previsti, della modalità di pagamento e la necessità o meno della previa costituzione in mora.
Sostiene infatti l'appellante di aver documentalmente provato – senza contestazione da parte del - che quest'ultimo aveva sistematicamente regolato le proprie CP_1
partite contabili con gravissimo ritardo, a tal fine producendo dettagliati conteggi degli interessi maturati, predisposti dal proprio personale dipendente, anch'essi non contestati dal CP_1
Aggiungeva che – negli appalti di opere pubbliche – i termini iniziali e finali per il calcolo degli interessi, nonché il saggio degli stessi, erano fissati per legge (rd n. 2248/1865,
d.p.r. n. 1063/1962 e l. n. 741/1981).
In ogni caso, al fine di evitare ulteriori rigetti, deduceva di volersi avvalere dell'art. 345
c.p.c., nella formulazione vigente pro tempore, e quindi produceva il capitolato speciale richiamato nel contratto di appalto del 16 gennaio 1980.
pagina 15 di 26 A proposito dell'ammissibilità della produzione in appello del documento sulla cui mancanza è fondato il rigetto del primo giudice, deve preliminarmente rammentarsi che il presente giudizio è stato introdotto, in primo grado, nel 1989.
A tal proposito, pertanto, rileva che (vds. Cass. n. 35857 del 22 dicembre 2023) in tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del
1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).
Ora, nel testo introdotto dal citato art. 36, l'art. 345 c.p.c. così recitava: art. 345
(Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza, impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere
l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio".
pagina 16 di 26 Ne deriva che la nuova produzione documentale, per la prima volta in appello, è ammissibile, salvi i provvedimenti in termini di spese.
Nonostante l'avvenuta produzione del documento mancante in primo grado, il motivo
è infondato e deve essere respinto.
Il documento versato in atti e denominato Capitolato Speciale di Appalto del 19 maggio
1979 – che non reca la sottoscrizione di alcuno, nonostante indichi il geom. Pt_2
quale redattore - è, in realtà, un collage composto da un art. 159 (appartenente ad un ignoto corpo normativo) la cui rubrica recita “Disposizioni generali relativi ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia – Invariabilità dei prezzi”, nonché da altri decreti ministeriali riprodotti nel formato della Gazzetta
Ufficiale; è quindi evidente l'inconferenza di detto documento rispetto all'oggetto del giudizio visto che esso non riporta affatto un testo che possa definirsi “accordo tra le parti. . .non recepito in una fonte formale del diritto” di cui ha parlato il primo giudice, né vengono allegate le clausole che avrebbero dovuto disciplinare gli interessi, né la parte allega (ma avrebbe dovuto farlo sin dall'introduzione del giudizio) a quale parte di quel documento la Corte dovrebbe far riferimento.
Non sono poi applicabili gli interessi normativamente previsti dalle norme del tutto genericamente e cumulativamente invocate dall'appellante sia perché mai richiamate in precedenza con riferimento agli interessi in esame (e le domande nuove erano vietate in appello pure dall'art. 345 c.p.c. della formulazione del 1951, tanto che ove proposte dovevano essere rigettate d'ufficio), sia perché non è dimostrato che ad essi le parti abbiano fatto riferimento.
In realtà, aldilà della contestazione da parte del agevolmente rinvenibile non CP_1
solo nella richiesta di rigetto delle avverse domande, ma anche nelle domande pagina 17 di 26 riconvenzionali risarcitorie, anche a titolo di penale (segno evidente dell'imputazione all'appaltatore dell'inadempimento e del ritardo), l'odierna appellante si è Pt_1
limitata in primo grado (vds. citazione del 1989) a sostenere che gli interessi per il ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi e quelli genericamente riferiti a decreti interministeriali emanati annualmente in applicazione degli artt. 35 e 36 cap. gen. 1962, ammontavano al 31 luglio 1989 a lire 172.573.025 “così come risulta dal calcolo analitico che si allega”.
Ora, a parte l'inammissibilità del generico rinvio del giudice al contenuto di documenti allegati all'atto e nello stesso non illustrati, tale modalità di esposizione del fatto e della pretesa integra un palese difetto di allegazione che impedisce qualsiasi determinazione giudiziale, visto che nell'atto non sono indicati i ritardi (a tal proposito non può obliterarsi che i supposti ritardi erano plurimi e riferiti a diverse spettanze il cui pagamento sarebbe stato per talune omesso e per altre tardivo) e l'intervallo di tempo considerato con riferimento a ciascuno di esso, sicchè ciò determinava l'impossibilità di determinare le basi di calcolo degli interessi, così come non sono stati allegati nell'atto di citazione i tassi ritenuti applicabili, in tal modo integrandosi un difetto di allegazione del fatto che rendeva inammissibile anche la CTU, non potendo il consulente rimediare al difetto di allegazione ed all'inerzia della parte.
3)Violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 115
c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali acquisite nel procedimento relative all'”an” del diritto al pagamento della differenza tra gli acconti riscossi e
l'importo dei lavori realmente eseguiti.
Deduce l'appellante che il primo giudice nulla avrebbe detto circa la domanda di pagamento della differenza tra quanto corrisposto dal a titolo di acconti e CP_1
pagina 18 di 26 quanto in realtà spettante all'appaltatore, nonostante l'assenza di contestazioni da parte del ed anzi la presenza di un esplicito riconoscimento di debito. CP_1
L'appellante si riferisce al contenuto della delibera consiliare n. 77 del 3 ottobre 1989 da cui risulterebbe sia l'importo dei lavori eseguiti, al netto della riduzione di prezzo applicata dal committente, pari a lire 267.122.853, sia quello degli acconti corrisposti, pari a lire 226.457.666, sicchè residuava un credito a titolo di saldo pari a lire
38.875.466.
Il motivo è manifestamente infondato, nei termini che seguono.
La sentenza impugnata nulla dice in merito alla domanda in esame, mentre il CP_1
la contesta – sin dalla costituzione in giudizio in Tribunale – opponendo in compensazione, ancorchè in maniera del tutto generica, il proprio maggior credito a titolo di penale.
La prova del credito è dunque unicamente rappresentata dalla delibera consiliare n.
77/1989 che tuttavia non riconosce affatto il debito nei termini indicati dall'appellante
. Pt_1
Quest'ultimo infatti ricava l'importo del suo credito (38.875.466 lire) per differenza tra due importi (quello del valore lordo dei lavori appaltati e quello degli acconti corrisposti); tuttavia, l'appellante – che neppure ha prodotto la delibera, né l'ha indicata nella sua citazione – non dice che i due importi sono inseriti in un calcolo più articolato – riportato nelle premesse del provvedimento – che considera molte altre voci (tra cui le penali applicate dall'amministrazione), tanto che -in base alle premesse- il credito sarebbe pari alla minor somma di 12.342.151.
Tuttavia, anche detto importo rappresenta solo un credito apparente perché le premesse del deliberato proseguono considerando altre somme da addebitare pagina 19 di 26 all'appaltatore, tanto che il deliberato del Consiglio Comunale è nel senso di approvare un quadro contabile che si conclude con un credito (e non con un debito) del CP_1
pari ad oltre 290.000.000 di lire.
Aldilà della correttezza dei calcoli e dell'applicazione della penale, la delibera contiene anche l'esplicita eccezione di inadempimento – e dunque la ragione per cui non è stata corrisposta la differenza tra il valore dei lavori eseguiti e gli acconti già corrisposti – laddove è disposto che dal parere legale acquisito dal “emerge la necessità di CP_1
contestare alla Direzione dei Lavori tutte le gravi manchevolezze riscontrate dal collaudatore, di pretendere dall'impresa il pagamento della penale. . .” al punto da agire in giudizio per il risarcimento del danno anche per i lavori non eseguiti, di cui si dirà a breve.
Ne deriva che, in base a detta delibera consiliare, indicata dall'appellante quale unica prova del suo credito, non sussiste alcun riconoscimento di debito da parte del così come – in assenza del riconoscimento – non sussiste altra prova del CP_1
preteso credito.
4)Violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 115
c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali acquisite nel procedimento relativamente alla condanna della al risarcimento del danno Pt_1
Contesta l'appellante la condanna al pagamento in favore del della somma di CP_1
euro 28.028,22, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno per mancata esecuzione di alcuni lavori, quantificato in base alla differenza tra lire 319.603.033, importo coperto dagli stanziamenti al netto della revisione dei prezzi e lire 265.333.132
a titolo di lavori effettuati.
pagina 20 di 26 Detta condanna sarebbe – secondo l'appellante – errata essendo fondata sul presupposto secondo cui non ricorrendo il duplice presupposto della mancanza di delibera di spesa per gli importi revisionali e del raggiungimento dell'importo dei lavori pari alla differenza tra l'ammontare già stabilito ed impegnato e gli importi di revisione,
l'appaltatore non avrebbe potuto interrompere i lavori invocando il fatto che le residue somme dovessero essere imputate alla revisione dei prezzi.
Sostiene l'appellante che detta motivazione sarebbe errata perché non è rispondente al vero che l'appaltatore avrebbe unilateralmente interrotto i lavori dal 13 dicembre
1981 al 12 giugno 1985 adducendo che i fondi ancora disponibili dovessero essere imputati alla revisione dei prezzi e non all'esecuzione delle opere (ed a tal fine illustra il contenuto di vari documenti in atti).
Il motivo è manifestamente infondato.
La tesi dell'appellante non coglie che la legge n. 700/1974 non autorizza in alcun caso l'interruzione della realizzazione dell'opera pubblica, risultato cui con ogni evidenza si perviene seguendo la tesi dell'appellante, posto che la stessa legge si limita a prevedere che all'eventuale maggior costo dell'opera – ove risulti autorizzata la revisione dei prezzi (circostanza che qui difetta) – possa provvedersi con le somme già stanziate per l'esecuzione dei lavori, ma l'interruzione dei lavori per esaurimento fondi
è del tutto esclusa.
L'omessa o tardiva corresponsione degli acconti o del saldo spettanti a titolo di eventuale revisione dei prezzi determinano infatti l'applicazione degli art. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche (applicabile solo in questo caso agli appalti diversi da quelli statali), cioè la decorrenza degli interessi e non l'interruzione dei lavori che si appalesa del tutto arbitraria.
pagina 21 di 26 Peraltro, la colpevole interruzione della realizzazione dell'opera o il colpevole ritardo nella realizzazione della stessa giustificherebbero anche il rifiuto dell'amministrazione di riconoscere il compenso ulteriore a titolo di revisione dei prezzi (vds. Cass. n. 4350 del 29 aprile 1998).
Come correttamente osservato dal primo giudice, poi, (ma sul punto vds. Cass. n. 4249 del 14 maggio 1997) il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale, sorge solo se riconosciuto dall'amministrazione committente e da ciò non può che derivare che, se detto riconoscimento si verifica dopo la data di ultimazione dei lavori (e, nel caso di specie, detto diritto è stato riconosciuto solo in sede giurisdizionale), non è configurabile il diritto dell'appaltatore di ricevere acconti commisurati allo stato di avanzamento, presupponenti un'opera in corso, ne' può sorgere un'obbligazione al pagamento degli interessi da ritardato pagamento dei medesimi.
E' del tutto illogico, pertanto, in assenza di un riconoscimento formale del compenso revisionale (riconosciuto solo in sede giurisdizionale), interrompere i lavori sul presupposto, non dimostrato, che l'importo pattuito non sia più “capiente”, soprattutto se la “riduzione del programma costruttivo” non è deliberato dalla stazione appaltante in forme idonee a modificare il contratto e non semplicemente ritenuto dal direttore dei lavori.
E' infine irrilevante l'astratta possibilità per l'appaltatore di richiedere la risoluzione del contratto, visto che detta facoltà non è stata neppure prospettata.
L'appello del Geom. Parte_2
Risulta interessato dalla sospensione ex art. 295 c.p.c. solo il compenso oggetto della fattura n. 1093/1985, descritta compiutamente nella sentenza impugnata, la cui spettanza è peraltro contestata dal con l'appello incidentale. CP_1 CP_1
pagina 22 di 26 Invero, tutte le pretese del s'infrangono sulle considerazioni che questa Corte Pt_2
ha già ampiamente rassegnato nella sentenza n. 44/12 per negare analoghi compensi oggetto di separate parcelle (vds. pagg. 19 e seg. della sentenza).
A quelle considerazioni si rinvia e le stesse devono intendersi qui confermate essendo invero innegabile, aldilà dei vizi di forma, che il geometra non può progettare né presiedere in alcun modo alla realizzazione di opere in cemento armato, nullità che conduce alla negazione di qualsiasi compenso (del resto risultano in atti documenti e pareri riferiti proprio all'impossibilità per i geometri di assumere incarichi di direzione o progettazione di simili opere).
La nullità del contratto d'opera, già sostenuta da questa Corte nella precedente sentenza, non disgiunta dall'arbitrarietà delle interruzioni concesse, non può che giustificare la ritenuta responsabilità in solido del nel risarcimento del danno Pt_2
da parte dell'appaltatore.
Deve pertanto essere accolto sul punto l'appello incidentale del ed il Controparte_1
Geom. deve essere condannato, in solido con l'appaltatore, al risarcimento Pt_2
dell'intero danno quantificato dal primo giudice, pari ad euro 28.026,22 oltre accessori indicati nella sentenza del Tribunale di Macerata.
L'appello incidentale del Controparte_1
La penale in danno di
[...]
il che sarebbe errata la sentenza del primo giudice laddove ha Pt_5 CP_1
rigettato la domanda di condanna dell'appaltatore al pagamento della penale di
336.000.000 di lire nonostante fossero pacifici i giorni di ritardo (pari a 1680, derivanti dalla somma di due periodi della durata rispettiva di 404 e 1276 giorni) e l'ammontare pagina 23 di 26 della penale giornaliera (lire 200.000) previsto dal capitolato speciale e la relativa applicazione della penale fosse stata disposta con delibera consiliare n. 77/1989.
“La sentenza impugnata (Tribunale di Macerata 157/07) ha rigettato la relativa domanda per l'asserita carenza probatoria derivante dall'omessa produzione del capitolato speciale.
A detta del Tribunale di Macerata, infatti, “il detto capitolato speciale avrebbe dovuto essere oggetto di produzione, alla stregua di qualsivoglia accordo non recepito in una fonte di diritto (ad es. un c.c.n.l. di categoria): in mancanza, di nessuna delle invocate clausole può essere fatta applicazione nel presente giudizio.”
Come però osservato nell'appello incidentale, la dimostrazione della singola clausola invocata è data dalla predetta delibera 77/1989 che nel riportarne il contenuto ha piena valenza ricognitiva.
Va aggiunto che non appare condivisibile l'assunto circa la necessità di produzione integrale del capitolato speciale quale condizione per l'applicazione di ogni clausola: del resto tanto implicherebbe una la carenza probatoria che pervaderebbe ogni aspetto del presente giudizio, in primis la pretesa dell'appaltatore.
Essendo infatti quella in discussione null'altro che una delle diverse disposizioni contrattuali disciplinanti il rapporto, della stessa può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova, e senza necessità di produzione dell'intero capitolato dove è contenuta.
Nello specifico la sua menzione, peraltro data per pacifica dalla stessa controparte, è, come detto, contenuta in un atto pubblico.
pagina 24 di 26 Ove però ciò non bastasse, il capitolato speciale è stato prodotto dalla controparte con
l'atto d'appello, e la relativa produzione, non preclusa ex art. 345 cpc nel testo allora vigente, è stata pienamente accettata anche dal , appellato ed Controparte_1
appellante incidentale”.
L'appello incidentale è, per il profilo in esame, manifestamente infondato.
Si è già illustrata innanzi l'assoluta inidoneità probatoria del documento prodotto da ed indicato come capitolato speciale 1979, sicchè permane il difetto di prova
[...]
dell'esistenza della clausola penale e dell'ammontare della penale prevista, già rilevato dal primo giudice.
Ovviamente, l'esistenza della clausola che prevede la penale ed il suo ammontare non sono circostanze che la parte può provare in giudizio con un proprio atto (la delibera consiliare n. 77/1989) a cui la parte stessa riconosce una “valenza ricognitiva”.
La pecurialità del giudizio relativo al rapporto tra il ed il Geom. Controparte_1
nonché la reciproca soccombenza tra lo stesso e la ditta Pt_2 CP_1 Pt_1
giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 906/2007 e 928/2007 R.G., ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello incidentale del e, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna del Geom. Parte_2
relativa alla parcella n. 1096/1985 e condanna quest'ultimo al risarcimento del danno, in solido con l'appaltatore, in favore del liquidato in CP_1 CP_1
pagina 25 di 26 complessivi euro 28.028,22, oltre interessi legali dal 20 dicembre 1989 al soddisfo;
• rigetta nel resto gli appelli di e di Geom. Parte_1 [...]
nonché l'appello incidentale del ; Pt_2 Controparte_1
• compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di appello iscritte ai nn. r.g. 906/2007 e 928/2007 promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUONFANTE GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. R. RICCOMI
C.SO GARIBALDI, 38 ANCONApresso il difensore avv. BUONFANTE GABRIELE
APPELLANTE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 906/2007 RG
e
GEOM. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DROGHETTI Parte_2
GLORIA VIA DURASTANTE 2 62015 MONTE SAN GIUSTO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLANTE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 928/2007 RG
pagina 1 di 26 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERDOMINICI FABIO Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Varino Favorino, 12 CAMERINOpresso il difensore avv. PIERDOMINICI FABIO
APPELLATO IN ENTRAMBI I GIUDIZI ED APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Prosecuzione ex art. 297 c.p.c. a seguito di sospensione necessaria dell'appello avverso la sentenza n. 157/2007 del 3 febbraio 2007 resa dal Tribunale di
Macerata in materia di appalto di lavori pubblici.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, LE MAN Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via principale, in totale riforma della impugnata sentenza n. 157/07, resa dal Tribunale di Macerata -in composizione monocratica- a definizione del giudizio civile di primo grado R.G. 1999/89, riunito al giudizio civile R.G. 771/89, in data 20.02.2007, depositata in data 03.03.2007 e notificata in data 28.06.2007,
1) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della Società delle somme di Euro 48.842,07 (già Lire 94.571.443) per la Pt_1
revisione prezzi, di Euro 20.077,51 (già Lire 38.875.466) quale differenza tra gli acconti riscossi e l'importo dei lavori svolti, di Euro 89.126,53 (già Lire 172.573.025) per gli interessi maturati alla data del 31.07.1989 e così in totale della somma di Euro
158.046,11 (già L. 306.019.941), oltre agli ulteriori interessi ex artt. 35 e 36 del DPR 16
pagina 2 di 26 luglio 1962 n.1063 far tempo dal 08.08.1989 all'effettivo saldo, computata una congrua rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
2) disporre la restituzione della somma di Euro 71.774,68 pagata dalla al Pt_1
in forza e per effetto della sentenza impugnata;
Controparte_1
3) respingere le domande riconvenzionali del;
Controparte_1
4) respingere l'appello incidentale del;
Controparte_1
5) disporre, laddove ritenuta opportuna e necessaria, CTU contabile per la esatta quantificazione degli importi;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLANTE, GEOM. Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello ogni altra eccezione disattesa provvedere come di seguito :
1) In via Preliminare in virtù dell'eccepita tardività della riassunzione per i motivi indicati nella comparsa di costituzione in riassunzione si chiede di dichiarare Pt_2
l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in riferimento all'appello proposto da avverso la sentenza 157/2007 per la causa Pt_2
riunita n. 771/1989 con vittoria di spese di lite.
2) Nel Merito nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza preliminare si chiede in riferimento alla parte di appello oggetto di sospensione accogliere la domanda di appello e per l'effetto, in totale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello:
rigettare le domande dispiegate in primo grado dalla pubblica amministrazione appellata e per l'effetto confermare la validità e la efficacia del decreto ingiuntivo pagina 3 di 26 opposto notificato in data 31.03.1989 quanto alla parcella oggetto di sospensione del giudizio di appello.
3) Vittoria di spese di lite”.
PER L'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE, : Controparte_1
“1) Nei confronti della “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello Pt_1
della e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannarla al pagamento Pt_1
della somma di € 150.941,58 (o alla diversa somma di giustizia) oltre intressi quale differenza tra la penale e i crediti della . Con vittoria di spese e competenze”. Pt_1
2) Nei confronti di “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere Parte_2
l'appello di , se del caso in accoglimento dell'appello incidentale Parte_2
condizionato. Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data in data 14 novembre 1989
[...]
appaltatrice dei lavori di sistemazione della viabilità esterna del Parte_4
capoluogo (Comune di ), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata CP_1
concludendo perché fosse condannato al pagamento di varie somme Controparte_1
di denaro, segnatamente a titolo di revisione dei prezzi (euro75.536,46), di differenza tra gli acconti riscossi ed valore dei lavori eseguiti (euro 20.077,51), di interessi maturati alla data del 31 luglio 1989 (euro 89.126,53), per l'ammontare complessivo di euro 184.740,50, oltre ulteriori interessi dal 31 luglio 1989 al saldo effettivo e rivalutazione.
Si costituiva eccependo – in primo luogo – il difetto di giurisdizione Controparte_1
dell'AGO in relazione alla domanda di pagamento per revisione dei prezzi, ritenendo di pagina 4 di 26 competenza dell'AGA, e concludendo nel merito per il rigetto delle domande, mentre in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'appaltatore al pagamento della prevista penale di lire 200.000 per ogni giorno di ritardo, per un ammontare complessivo di 336.000.000,00 di lire, nonché al risarcimento degli ulteriori danni non coperti dalla penale per l'indebita ed arbitraria esecuzione dei lavori assunti in appalto e non ancora ultimati.
Con ordinanza del 17 settembre 1990 veniva disposta la riunione del detto giudizio a quello introdotto dal in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Controparte_1
dal direttore dei lavori, Geom. per il pagamento delle competenze Parte_2
maturate per l'esecuzione di tale incarico.
Con sentenza n. 157/2007 del 3 marzo 2007 il Tribunale di Macerata dichiarava la carenza di giurisdizione dell'AGO sulla domanda di di revisione dei prezzi dei Pt_1
lavori oggetto dei SAL dal n. 3 a quello finale;
rigettava le altre domande di Pt_1
condannandola al pagamento in favore del della somma di euro Controparte_1
20.028,22, oltre interessi legali e spese;
nei confronti del geom. revocava Parte_2
il decreto ingiuntivo opposto e lo condannava al risarcimento del danno in favore del e in solido con l'appaltatore per l'importo di euro 18.978,91, oltre CP_1 Pt_1
interessi e spese.
Detta sentenza veniva appellata, separatamente, da , nonché Parte_1
dal geom. e, con appello incidentale, anche dal . Pt_2 Controparte_1
La Corte di Appello con la sentenza non definitiva n. 44/2012 del 17 gennaio 2012:
1. accoglieva l'appello proposto dall'appaltatore e, in parziale riforma della Pt_1
sentenza impugnata, dichiarava la giurisdizione del AGO relativamente alla pagina 5 di 26 domanda di revisione dei prezzi, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di
Macerata;
2. rigettava l'appello del geom. relativamente alla parcella n. 1171/1986, Pt_2
mentre accoglieva l'appello del relativo alle statuizioni riferite Controparte_1
alle parcelle nn. 1170/1986 ed 1172/1986 dichiarando non dovute le somme con le stesse pretese dal geom. Pt_2
3. disponeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. limitatamente alle domande di pagamento delle differenze tra acconti riscossi dall'appaltatore e valore dei lavori dallo stesso eseguiti, degli interessi e della rivalutazione avanzate dalla società alla domanda di pagamento della parcella n. Pt_1
1093/1985 proposta dal geom. nonché alle domande di applicazione Pt_2
della penale e di risarcimento degli ulteriori danni formulate dal CP_1
, tutte riferite ai “lavori di sistemazione della viabilità esterna al Capoluogo
[...]
(Apiro), strade di Montalvello, Ca' di Chiocco, Moscosi, Villanuova, Coldigioco”.
Rilevava, infatti, la Corte di Appello quanto segue:
• sussisteva la giurisdizione dell'AGO sulla domanda di condanna al pagamento degli importi spettanti all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, non solo perché era documentato l'avvenuto riconoscimento del relativo diritto da parte del che aveva corrisposto acconti a titolo di revisione, ma anche Controparte_1
perché erano state prodotte le delibere del Consiglio Comunale e della Giunta da interpretarsi quali provvedimenti di riconoscimento della revisione dei prezzi con riferimento a tutti i SAL;
• in applicazione dell'art. 353 c.p.c., pertanto, le parti dovevano essere rimesse, per tale domanda, nuovamente innanzi al Tribunale di Macerata;
pagina 6 di 26 • la pronunzia in merito alla revisione dei prezzi era, a sua volta, pregiudiziale rispetto ad ulteriori domande oggetto degli appelli principali di e di Pt_1
Geom. nonché dell'appello incidentale del e cioè Pt_2 Controparte_1
quelle di pagamento delle differenze tra acconti riscossi dall'appaltatore e valore dei lavori dallo stesso eseguiti, degli interessi e della rivalutazione avanzate dalla società alla domanda di pagamento della parcella n. 1093/1985 Pt_1
proposta dal geom. nonché alle domande di applicazione della penale e Pt_2
di risarcimento degli ulteriori danni formulate dal , tutte riferite Controparte_1
ai “lavori di sistemazione della viabilità esterna al Capoluogo (Apiro), strade di
Montalvello, Ca' di Chiocco, Moscosi, Villanuova, Coldigioco”; ciò in quanto dalla decisione della domanda di revisione dei prezzi dipendeva quella delle altre domande, anche in ordine al quantum;
• stante la rilevata pregiudizialità, il processo doveva essere sospeso ex art. 295
c.p.c. per le domande innanzi indicate.
Riassunto ritualmente il giudizio, il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 93/2018 del 16 gennaio 2018:
• accoglieva la domanda dell'appaltatore e condannava Parte_1
il al pagamento in suo favore della somma di euro 70.506,40, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'8 agosto 1989, a titolo di revisione dei prezzi dei SAL successivi al secondo (cioè dal terzo a quello finale).
Proponevano appello sia il che la e si Controparte_1 Parte_1
costituiva, quale litisconsorte processuale il geom. e con la sentenza n. Pt_2
295/2022 del 21 marzo 2022 la Corte di Appello:
pagina 7 di 26 • accoglieva parzialmente entrambi gli appelli e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava la somma dovuta a titolo di compenso revisionale in euro 48.842,07 oltre interessi ex artt. 35 e 36 del DPR 16 luglio 1962 n. 1063, restando ferme le ulteriori statuizioni;
Riteneva nel merito la Corte di Appello che:
• doveva essere esclusa ogni forma di retrodatazione della decorrenza della revisione dei prezzi, incidendo la stessa sul prezzo finale dell'opera pubblica, atteso che l'imprenditore ben poteva, con l'atto di sottomissione del 1984, successivo all'appalto originario, applicare alle nuove opere appaltate in aggiunta un prezziario idoneo a preservare la percentuale dell'utile stimata;
• la nullità del patto di retrodatazione derivava, poi, dall'art. 1 d.leg C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, applicabile ratione temporis, che prevede fra l'altro che la revisione in aumento non si applicava “ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere”;
• quindi doveva essere riconosciuto a titolo di revisione dei prezzi l'importo calcolato dal CTU pari ad euro 48.842,07.
Avverso detta sentenza ricorreva in AZ Le MA , ma la Parte_1
Suprema Corte – con l'ordinanza n. 28860/2023 del 18 ottobre 2023 – dichiarava estinto il giudizio.
Sul presupposto che detta ultima pronunzia avesse determinato il passaggio in giudicato del giudizio ritenuto pregiudiziale dalla Corte di Appello con la sentenza n.
44/2012, rispetto alle altre domande per le quali il processo era stato contestualmente sospeso nel giudizio iscritto al n. 906/2007 della Corte di Appello, con ricorso depositato il 23 novembre 2023 chiedeva ex art. 297 c.p.c. la Controparte_1
pagina 8 di 26 prosecuzione del processo, concludendo per il rigetto degli appelli principali proposti da e da e per l'accoglimento del proprio appello incidentale con cui Pt_1 Pt_2
aveva chiesto la condanna di al pagamento della penale per ritardo di euro Pt_1
173.529,51 e la conferma della condanna di al risarcimento del danno in Pt_2
solido con l'appaltatore, dichiarando non dovuta alcuna somma a titolo di compenso.
Fissata con decreto presidenziale l'udienza del 14 aprile 2024 e dispostane la notifica unitamente al ricorso ex art. 297 c.p.c., il 4 aprile 2024 depositava Controparte_1
un'istanza di interruzione del processo rappresentando che l'Avv. Gloria Droghetti aveva reso noto – con propria comunicazione indirizzata al Legale del Comune – il decesso dell'Avv. Cesare Serrini, Difensore del Geom. nel giudizio a suo Parte_2
tempo sospeso;
rappresentava altresì che la stessa Avv. Gloria Droghetti era subentrata nella difesa di nella parte del giudizio non sospeso e poi approdato in Pt_2
AZ ed aveva comunicato che lei stessa non aveva alcun mandato difensivo per per quanto atteneva al giudizio già sospeso e in questa sede riassunto, né Parte_2
si era comunque costituita per lo stesso Pt_2
Con ordinanza depositata il 10 aprile 2024 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso del 12 aprile 2024 riassumeva il giudizio interrotto e con Controparte_1
decreto del 17 aprile 2024 veniva fissata l'udienza dell'8 luglio 2024.
Con comparsa depositata 2 luglio 2024 si costituiva chiedendo in via Parte_2
preliminare di dichiarare l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in riferimento all'appello proposto da avverso la sentenza Pt_2
157/2007 per la causa riunita n. 771/1989 e, nel merito, in riferimento alla parte di appello oggetto di sospensione, di accogliere la domanda di appello e per l'effetto , in pagina 9 di 26 totale riforma della stessa ed in accoglimento dell'appello, rigettare le domande dispiegate in primo grado dalla pubblica amministrazione appellata e per l'effetto confermare la validità e la efficacia del decreto ingiuntivo opposto notificato in data
31.03.1989 quanto alla parcella oggetto di sospensione del giudizio di appello.
Con memoria depositata il 6 luglio 2024 si costituiva Parte_4
[...]
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Depositati gli scritti conclusivi, rilevava preliminarmente il Collegio che non era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ed assegnava un termine alle parti per provvedere al deposito telematico dei relativi fogli di precisazione.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 157/2007 del 3 marzo 2007, il Tribunale di Macerata ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• per quanto riferibile alla domanda di applicazione della penale per il ritardo nella conclusione dei lavori da parte dell'appaltatrice – protrattosi per 404 giorni -, il regime delle sospensioni era quello individuato dall'art. 5 dell'atto di sottomissione n. 2, in base al quale – rimodulando i rispettivi obblighi delle parti, senza novazione alcuna - era stata prevista la proroga del termine di ultimazione all'ottantesimo giorno dalla riconsegna dei lavori, successivo alla firma dell'atto di sottomissione, nonché il valore dei lavori svolti sino a quel momento e la rinunzia da parte dell'impresa a tutte le riserve sino a quel momento iscritte in pagina 10 di 26 contabilità; a detto accordo era estraneo il direttore dei lavori Geom. Pt_2
non avendovi preso parte, nei cui confronti la PA conservava pertanto la facoltà di contestare tutte le sospensioni concesse e ritenute illegittime e di eccepire il colpevole ritardo nella conclusione dei lavori;
• tuttavia, la PA non aveva offerto la prova – né l'aveva richiesta - circa l'illegittimità delle sospensioni contestate, peraltro dovute perlopiù a motivi metereologici o a mancate autorizzazioni da parte di soggetti terzi;
• quindi, secondo il nuovo accordo l'appaltatrice avrebbe dovuto Pt_1
concludere i lavori entro il 2 ottobre 1985 (essendo stati gli stessi consegnati il 12 giugno 1985), mentre gli stessi erano terminati solo il 10 novembre 1986, cioè con 404 gg di ritardo;
• però, il – nonostante avesse fatto riferimento alla penale stabilita nel CP_1
capitolato speciale (atto al quale si riportava la stessa ) – non lo aveva Pt_1
prodotto, come invece avrebbe dovuto trattandosi di un accordo tra le parti e non di una norma di diritto;
• in mancanza della produzione, non poteva essere applicata alcuna clausola di quell'accordo, né ai fini della penale, né ai fini della determinazione degli interessi maturati sui tardivi pagamenti invocati da non essendo Pt_1
possibile verificare i tempi previsti e le modalità di pagamento concordate, nonché la necessità a meno della costituzione in mora;
• allo stesso modo non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dal per la ritardata consegna dei lavori, posto che il CP_1
non aveva dedotto la consistenza dei danni, ma ne aveva solo affermato CP_1
l'esistenza;
pagina 11 di 26 • spettava al Geom. il pagamento della sola fattura n. 1093/85 per la Pt_2
quale, al netto degli acconti percepiti, residuava un saldo di lire 10.690.118, oltre accessori per le prestazioni rese dal 19 maggio 1979 al 2 ottobre 1985, per lavori di progettazione, direzione, varianti, rilievi, contabilità sistemazione viabilità esterna capoluogo.
Questioni preliminari relative alle formalità di prosecuzione del giudizio sospeso.
Precede, in ordine logico, l'esame dell'eccezione preliminare formulata dal Geom. secondo cui sussisterebbe “la tardività della riassunzione: Il passaggio in Pt_2
giudicato della parte di causa non sospesa sulla revisione dei prezzi è maturato come indicato dal con decreto ex artt. 380 bis e 391 n. 28860 del Controparte_1
18/10/2023 e pertanto da detta data decorre il termine per la riassunzione che è maturato ai sensi del codice di rito, per cui la riassunzione è tardiva. L'atto di riassunzione di controparte è datato 11 aprile 2024, firmato digitalmente e depositato in data 12/4/2024 e notificato successivamente insieme al decreto di fissazione udienza
a quindi oltre il termine di legge ed a nulla rileva che controparte affermi di Pt_2
avere avuto conoscenza del decesso dell'avvocato Cesare Serrini da informazioni ricevute dall'avvocato Gloria Droghetti. Infatti nella causa di appello sospesa Pt_2
era difeso e domiciliato presso l'avv. Cesare Serrini, la causa era sospesa quindi non si potevano eseguire attività e quindi neppure nominare altro avvocato e pertanto la sede utile per la riassunzione era l'avvocato Serrini . L'attività che rende evidente e noto il decesso è proprio la notifica ovvero il tentativo di notifica presso la sede di elezione di domicilio.
Detta attività non c'è stata e non può essere sostituita con le informazioni rese dall'avv.
Droghetti che non può svolgere attività di pubblico registro ovvero di anagrafe, per cui
pagina 12 di 26 va dichiarato la cancellazione della causa di appello relativamente alla causa di primo grado riunita di opposizione a decreto ingiuntivo e che riguarda rubricata Parte_2
al n. 771/1989 TRIB MC “.
Replica sul punto il sostenendo che “quanto alle questioni di carattere Controparte_1
processuale, vi è solo da notare che la riassunzione datata 12.4.2024 è servita non a riattivare il processo sospeso (che è stato proseguito con tempestivo ricorso per prosecuzione depositato il 23.1.2023), ma il processo successivamente interrotto a causa del decesso dell'avv. Serrini.
Di tale evento interruttivo si è avuta conoscenza legale in data 3.4.2024, e da tale momento è decorso il termine per la riassunzione, che quindi è ampiamente tempestiva”.
Replica ancora che “la Corte di appello di Ancona con provvedimento del Pt_2
12.12.2023 depositato in data 14.12.2023 del Presidente dr. G. Marcelli, ha disposto la notifica del ricorso e decreto a coloro che debbono costituirsi entro il 11.03.2024 a cura del ricorrente e fissato l'udienza del 15.04.2024 . Detta notifica Controparte_1
a è stata eseguita presso l'avv. Gloria Droghetti che non ha mai avuto Parte_2
alcuna procura né domiciliazione per la causa. Scaduto il termine per la notifica suddetta in data 04.04.2024 il deposita istanza di interruzione per la CP_1 CP_1
morte dell'avv. Cesare Serrini e deposita certificato di morte da cui risulta il decesso in data 23.02.2021. A seguito della fissazione di udienza per la predetta istanza notificata questa volta direttamente a il medesimo si costituisce a ministero Parte_2
dell'Avv. Gloria Droghetti ed eccepisce la nullità e tardività della riassunzione per omessa notifica nei termini .
Si osserva quanto segue .
pagina 13 di 26 Notifica Errata: La notifica del decreto e del ricorso ex art. 297 cpc è stata effettuata presso un avvocato (Gloria Droghetti) che non aveva né procura né domiciliazione per la causa. Questo errore di notifica rende nullo l'atto, in quanto la comunicazione legale deve essere effettuata al legale rappresentante ufficiale della parte, in questo caso all'Avvocato Serrini, che era deceduto.
Scadenza del Termine: La scadenza del termine per la notifica era fissata per il 11 marzo 2024, e la notifica non è avvenuta ne tentata presso il domicilio eletto ( Avv.
Serrini) . Questo errore impedisce il proseguimento del processo, portando a considerare che la causa va dichiarata estinta e cancellata dal ruolo .
Si insiste quindi nella pronuncia preliminare che dichiari l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in riferimento all'appello proposto da avverso la sentenza 157/2007 per la causa riunita n. 771/1989 con vittoria di Pt_2
spese di lite”.
L'eccezione è manifestamente infondata e deve essere respinta.
L'art. 297 c.p.c. è riferito esplicitamente alla prosecuzione del giudizio sospeso a mezzo di istanza di parte da proporsi con ricorso e non può dubitarsi del fatto che – venuto meno il motivo della sospensione (circostanza non contestata) – il abbia CP_1
manifestato tempestivamente la volontà di proseguire il giudizio con il deposito del relativo ricorso avvenuto il 23 novembre 2023, unico adempimento normativo sufficiente a produrre la riattivazione del processo, restando rispetto ad essa irrilevanti
– ai fini dell'eventuale estinzione del giudizio – i vizi o le difficoltà di notifica alle altre parti del ricorso stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
L'appello di Parte_1
pagina 14 di 26 Il primo motivo è relativo alla parte non sospesa del giudizio ed è relativo alla revisione dei prezzi.
2)Violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado, dell'art. 115
c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali acquisite nel corso del procedimento relativamente all'”an” del diritto agli interessi sul ritardato pagamento dei lavori.
Deduce l'appellante che avrebbe errato il Tribunale quando ha escluso il diritto della società appaltatrice a percepire gli interessi maturati per il tardivo pagamento dei lavori sul presupposto che mancasse in atti copia del capitolato speciale che rendeva impossibile la verifica dei tempi di pagamento previsti, della modalità di pagamento e la necessità o meno della previa costituzione in mora.
Sostiene infatti l'appellante di aver documentalmente provato – senza contestazione da parte del - che quest'ultimo aveva sistematicamente regolato le proprie CP_1
partite contabili con gravissimo ritardo, a tal fine producendo dettagliati conteggi degli interessi maturati, predisposti dal proprio personale dipendente, anch'essi non contestati dal CP_1
Aggiungeva che – negli appalti di opere pubbliche – i termini iniziali e finali per il calcolo degli interessi, nonché il saggio degli stessi, erano fissati per legge (rd n. 2248/1865,
d.p.r. n. 1063/1962 e l. n. 741/1981).
In ogni caso, al fine di evitare ulteriori rigetti, deduceva di volersi avvalere dell'art. 345
c.p.c., nella formulazione vigente pro tempore, e quindi produceva il capitolato speciale richiamato nel contratto di appalto del 16 gennaio 1980.
pagina 15 di 26 A proposito dell'ammissibilità della produzione in appello del documento sulla cui mancanza è fondato il rigetto del primo giudice, deve preliminarmente rammentarsi che il presente giudizio è stato introdotto, in primo grado, nel 1989.
A tal proposito, pertanto, rileva che (vds. Cass. n. 35857 del 22 dicembre 2023) in tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del
1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).
Ora, nel testo introdotto dal citato art. 36, l'art. 345 c.p.c. così recitava: art. 345
(Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza, impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere
l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio".
pagina 16 di 26 Ne deriva che la nuova produzione documentale, per la prima volta in appello, è ammissibile, salvi i provvedimenti in termini di spese.
Nonostante l'avvenuta produzione del documento mancante in primo grado, il motivo
è infondato e deve essere respinto.
Il documento versato in atti e denominato Capitolato Speciale di Appalto del 19 maggio
1979 – che non reca la sottoscrizione di alcuno, nonostante indichi il geom. Pt_2
quale redattore - è, in realtà, un collage composto da un art. 159 (appartenente ad un ignoto corpo normativo) la cui rubrica recita “Disposizioni generali relativi ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia – Invariabilità dei prezzi”, nonché da altri decreti ministeriali riprodotti nel formato della Gazzetta
Ufficiale; è quindi evidente l'inconferenza di detto documento rispetto all'oggetto del giudizio visto che esso non riporta affatto un testo che possa definirsi “accordo tra le parti. . .non recepito in una fonte formale del diritto” di cui ha parlato il primo giudice, né vengono allegate le clausole che avrebbero dovuto disciplinare gli interessi, né la parte allega (ma avrebbe dovuto farlo sin dall'introduzione del giudizio) a quale parte di quel documento la Corte dovrebbe far riferimento.
Non sono poi applicabili gli interessi normativamente previsti dalle norme del tutto genericamente e cumulativamente invocate dall'appellante sia perché mai richiamate in precedenza con riferimento agli interessi in esame (e le domande nuove erano vietate in appello pure dall'art. 345 c.p.c. della formulazione del 1951, tanto che ove proposte dovevano essere rigettate d'ufficio), sia perché non è dimostrato che ad essi le parti abbiano fatto riferimento.
In realtà, aldilà della contestazione da parte del agevolmente rinvenibile non CP_1
solo nella richiesta di rigetto delle avverse domande, ma anche nelle domande pagina 17 di 26 riconvenzionali risarcitorie, anche a titolo di penale (segno evidente dell'imputazione all'appaltatore dell'inadempimento e del ritardo), l'odierna appellante si è Pt_1
limitata in primo grado (vds. citazione del 1989) a sostenere che gli interessi per il ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi e quelli genericamente riferiti a decreti interministeriali emanati annualmente in applicazione degli artt. 35 e 36 cap. gen. 1962, ammontavano al 31 luglio 1989 a lire 172.573.025 “così come risulta dal calcolo analitico che si allega”.
Ora, a parte l'inammissibilità del generico rinvio del giudice al contenuto di documenti allegati all'atto e nello stesso non illustrati, tale modalità di esposizione del fatto e della pretesa integra un palese difetto di allegazione che impedisce qualsiasi determinazione giudiziale, visto che nell'atto non sono indicati i ritardi (a tal proposito non può obliterarsi che i supposti ritardi erano plurimi e riferiti a diverse spettanze il cui pagamento sarebbe stato per talune omesso e per altre tardivo) e l'intervallo di tempo considerato con riferimento a ciascuno di esso, sicchè ciò determinava l'impossibilità di determinare le basi di calcolo degli interessi, così come non sono stati allegati nell'atto di citazione i tassi ritenuti applicabili, in tal modo integrandosi un difetto di allegazione del fatto che rendeva inammissibile anche la CTU, non potendo il consulente rimediare al difetto di allegazione ed all'inerzia della parte.
3)Violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 115
c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali acquisite nel procedimento relative all'”an” del diritto al pagamento della differenza tra gli acconti riscossi e
l'importo dei lavori realmente eseguiti.
Deduce l'appellante che il primo giudice nulla avrebbe detto circa la domanda di pagamento della differenza tra quanto corrisposto dal a titolo di acconti e CP_1
pagina 18 di 26 quanto in realtà spettante all'appaltatore, nonostante l'assenza di contestazioni da parte del ed anzi la presenza di un esplicito riconoscimento di debito. CP_1
L'appellante si riferisce al contenuto della delibera consiliare n. 77 del 3 ottobre 1989 da cui risulterebbe sia l'importo dei lavori eseguiti, al netto della riduzione di prezzo applicata dal committente, pari a lire 267.122.853, sia quello degli acconti corrisposti, pari a lire 226.457.666, sicchè residuava un credito a titolo di saldo pari a lire
38.875.466.
Il motivo è manifestamente infondato, nei termini che seguono.
La sentenza impugnata nulla dice in merito alla domanda in esame, mentre il CP_1
la contesta – sin dalla costituzione in giudizio in Tribunale – opponendo in compensazione, ancorchè in maniera del tutto generica, il proprio maggior credito a titolo di penale.
La prova del credito è dunque unicamente rappresentata dalla delibera consiliare n.
77/1989 che tuttavia non riconosce affatto il debito nei termini indicati dall'appellante
. Pt_1
Quest'ultimo infatti ricava l'importo del suo credito (38.875.466 lire) per differenza tra due importi (quello del valore lordo dei lavori appaltati e quello degli acconti corrisposti); tuttavia, l'appellante – che neppure ha prodotto la delibera, né l'ha indicata nella sua citazione – non dice che i due importi sono inseriti in un calcolo più articolato – riportato nelle premesse del provvedimento – che considera molte altre voci (tra cui le penali applicate dall'amministrazione), tanto che -in base alle premesse- il credito sarebbe pari alla minor somma di 12.342.151.
Tuttavia, anche detto importo rappresenta solo un credito apparente perché le premesse del deliberato proseguono considerando altre somme da addebitare pagina 19 di 26 all'appaltatore, tanto che il deliberato del Consiglio Comunale è nel senso di approvare un quadro contabile che si conclude con un credito (e non con un debito) del CP_1
pari ad oltre 290.000.000 di lire.
Aldilà della correttezza dei calcoli e dell'applicazione della penale, la delibera contiene anche l'esplicita eccezione di inadempimento – e dunque la ragione per cui non è stata corrisposta la differenza tra il valore dei lavori eseguiti e gli acconti già corrisposti – laddove è disposto che dal parere legale acquisito dal “emerge la necessità di CP_1
contestare alla Direzione dei Lavori tutte le gravi manchevolezze riscontrate dal collaudatore, di pretendere dall'impresa il pagamento della penale. . .” al punto da agire in giudizio per il risarcimento del danno anche per i lavori non eseguiti, di cui si dirà a breve.
Ne deriva che, in base a detta delibera consiliare, indicata dall'appellante quale unica prova del suo credito, non sussiste alcun riconoscimento di debito da parte del così come – in assenza del riconoscimento – non sussiste altra prova del CP_1
preteso credito.
4)Violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 115
c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali acquisite nel procedimento relativamente alla condanna della al risarcimento del danno Pt_1
Contesta l'appellante la condanna al pagamento in favore del della somma di CP_1
euro 28.028,22, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno per mancata esecuzione di alcuni lavori, quantificato in base alla differenza tra lire 319.603.033, importo coperto dagli stanziamenti al netto della revisione dei prezzi e lire 265.333.132
a titolo di lavori effettuati.
pagina 20 di 26 Detta condanna sarebbe – secondo l'appellante – errata essendo fondata sul presupposto secondo cui non ricorrendo il duplice presupposto della mancanza di delibera di spesa per gli importi revisionali e del raggiungimento dell'importo dei lavori pari alla differenza tra l'ammontare già stabilito ed impegnato e gli importi di revisione,
l'appaltatore non avrebbe potuto interrompere i lavori invocando il fatto che le residue somme dovessero essere imputate alla revisione dei prezzi.
Sostiene l'appellante che detta motivazione sarebbe errata perché non è rispondente al vero che l'appaltatore avrebbe unilateralmente interrotto i lavori dal 13 dicembre
1981 al 12 giugno 1985 adducendo che i fondi ancora disponibili dovessero essere imputati alla revisione dei prezzi e non all'esecuzione delle opere (ed a tal fine illustra il contenuto di vari documenti in atti).
Il motivo è manifestamente infondato.
La tesi dell'appellante non coglie che la legge n. 700/1974 non autorizza in alcun caso l'interruzione della realizzazione dell'opera pubblica, risultato cui con ogni evidenza si perviene seguendo la tesi dell'appellante, posto che la stessa legge si limita a prevedere che all'eventuale maggior costo dell'opera – ove risulti autorizzata la revisione dei prezzi (circostanza che qui difetta) – possa provvedersi con le somme già stanziate per l'esecuzione dei lavori, ma l'interruzione dei lavori per esaurimento fondi
è del tutto esclusa.
L'omessa o tardiva corresponsione degli acconti o del saldo spettanti a titolo di eventuale revisione dei prezzi determinano infatti l'applicazione degli art. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche (applicabile solo in questo caso agli appalti diversi da quelli statali), cioè la decorrenza degli interessi e non l'interruzione dei lavori che si appalesa del tutto arbitraria.
pagina 21 di 26 Peraltro, la colpevole interruzione della realizzazione dell'opera o il colpevole ritardo nella realizzazione della stessa giustificherebbero anche il rifiuto dell'amministrazione di riconoscere il compenso ulteriore a titolo di revisione dei prezzi (vds. Cass. n. 4350 del 29 aprile 1998).
Come correttamente osservato dal primo giudice, poi, (ma sul punto vds. Cass. n. 4249 del 14 maggio 1997) il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale, sorge solo se riconosciuto dall'amministrazione committente e da ciò non può che derivare che, se detto riconoscimento si verifica dopo la data di ultimazione dei lavori (e, nel caso di specie, detto diritto è stato riconosciuto solo in sede giurisdizionale), non è configurabile il diritto dell'appaltatore di ricevere acconti commisurati allo stato di avanzamento, presupponenti un'opera in corso, ne' può sorgere un'obbligazione al pagamento degli interessi da ritardato pagamento dei medesimi.
E' del tutto illogico, pertanto, in assenza di un riconoscimento formale del compenso revisionale (riconosciuto solo in sede giurisdizionale), interrompere i lavori sul presupposto, non dimostrato, che l'importo pattuito non sia più “capiente”, soprattutto se la “riduzione del programma costruttivo” non è deliberato dalla stazione appaltante in forme idonee a modificare il contratto e non semplicemente ritenuto dal direttore dei lavori.
E' infine irrilevante l'astratta possibilità per l'appaltatore di richiedere la risoluzione del contratto, visto che detta facoltà non è stata neppure prospettata.
L'appello del Geom. Parte_2
Risulta interessato dalla sospensione ex art. 295 c.p.c. solo il compenso oggetto della fattura n. 1093/1985, descritta compiutamente nella sentenza impugnata, la cui spettanza è peraltro contestata dal con l'appello incidentale. CP_1 CP_1
pagina 22 di 26 Invero, tutte le pretese del s'infrangono sulle considerazioni che questa Corte Pt_2
ha già ampiamente rassegnato nella sentenza n. 44/12 per negare analoghi compensi oggetto di separate parcelle (vds. pagg. 19 e seg. della sentenza).
A quelle considerazioni si rinvia e le stesse devono intendersi qui confermate essendo invero innegabile, aldilà dei vizi di forma, che il geometra non può progettare né presiedere in alcun modo alla realizzazione di opere in cemento armato, nullità che conduce alla negazione di qualsiasi compenso (del resto risultano in atti documenti e pareri riferiti proprio all'impossibilità per i geometri di assumere incarichi di direzione o progettazione di simili opere).
La nullità del contratto d'opera, già sostenuta da questa Corte nella precedente sentenza, non disgiunta dall'arbitrarietà delle interruzioni concesse, non può che giustificare la ritenuta responsabilità in solido del nel risarcimento del danno Pt_2
da parte dell'appaltatore.
Deve pertanto essere accolto sul punto l'appello incidentale del ed il Controparte_1
Geom. deve essere condannato, in solido con l'appaltatore, al risarcimento Pt_2
dell'intero danno quantificato dal primo giudice, pari ad euro 28.026,22 oltre accessori indicati nella sentenza del Tribunale di Macerata.
L'appello incidentale del Controparte_1
La penale in danno di
[...]
il che sarebbe errata la sentenza del primo giudice laddove ha Pt_5 CP_1
rigettato la domanda di condanna dell'appaltatore al pagamento della penale di
336.000.000 di lire nonostante fossero pacifici i giorni di ritardo (pari a 1680, derivanti dalla somma di due periodi della durata rispettiva di 404 e 1276 giorni) e l'ammontare pagina 23 di 26 della penale giornaliera (lire 200.000) previsto dal capitolato speciale e la relativa applicazione della penale fosse stata disposta con delibera consiliare n. 77/1989.
“La sentenza impugnata (Tribunale di Macerata 157/07) ha rigettato la relativa domanda per l'asserita carenza probatoria derivante dall'omessa produzione del capitolato speciale.
A detta del Tribunale di Macerata, infatti, “il detto capitolato speciale avrebbe dovuto essere oggetto di produzione, alla stregua di qualsivoglia accordo non recepito in una fonte di diritto (ad es. un c.c.n.l. di categoria): in mancanza, di nessuna delle invocate clausole può essere fatta applicazione nel presente giudizio.”
Come però osservato nell'appello incidentale, la dimostrazione della singola clausola invocata è data dalla predetta delibera 77/1989 che nel riportarne il contenuto ha piena valenza ricognitiva.
Va aggiunto che non appare condivisibile l'assunto circa la necessità di produzione integrale del capitolato speciale quale condizione per l'applicazione di ogni clausola: del resto tanto implicherebbe una la carenza probatoria che pervaderebbe ogni aspetto del presente giudizio, in primis la pretesa dell'appaltatore.
Essendo infatti quella in discussione null'altro che una delle diverse disposizioni contrattuali disciplinanti il rapporto, della stessa può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova, e senza necessità di produzione dell'intero capitolato dove è contenuta.
Nello specifico la sua menzione, peraltro data per pacifica dalla stessa controparte, è, come detto, contenuta in un atto pubblico.
pagina 24 di 26 Ove però ciò non bastasse, il capitolato speciale è stato prodotto dalla controparte con
l'atto d'appello, e la relativa produzione, non preclusa ex art. 345 cpc nel testo allora vigente, è stata pienamente accettata anche dal , appellato ed Controparte_1
appellante incidentale”.
L'appello incidentale è, per il profilo in esame, manifestamente infondato.
Si è già illustrata innanzi l'assoluta inidoneità probatoria del documento prodotto da ed indicato come capitolato speciale 1979, sicchè permane il difetto di prova
[...]
dell'esistenza della clausola penale e dell'ammontare della penale prevista, già rilevato dal primo giudice.
Ovviamente, l'esistenza della clausola che prevede la penale ed il suo ammontare non sono circostanze che la parte può provare in giudizio con un proprio atto (la delibera consiliare n. 77/1989) a cui la parte stessa riconosce una “valenza ricognitiva”.
La pecurialità del giudizio relativo al rapporto tra il ed il Geom. Controparte_1
nonché la reciproca soccombenza tra lo stesso e la ditta Pt_2 CP_1 Pt_1
giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 906/2007 e 928/2007 R.G., ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello incidentale del e, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna del Geom. Parte_2
relativa alla parcella n. 1096/1985 e condanna quest'ultimo al risarcimento del danno, in solido con l'appaltatore, in favore del liquidato in CP_1 CP_1
pagina 25 di 26 complessivi euro 28.028,22, oltre interessi legali dal 20 dicembre 1989 al soddisfo;
• rigetta nel resto gli appelli di e di Geom. Parte_1 [...]
nonché l'appello incidentale del ; Pt_2 Controparte_1
• compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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