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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 428 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Marcello Durante in sostituzione dell'avv. Rosselli, il quale si riporta agli atti e chiede la decisione della causa;
E' presente per parte appellata l'Avv. Arieta che si riporta alla comparsa ed esibisce sentenza n. 208/2025 del 25.2.25 dell'intestato Tribunale, che ha deciso un caso identico tra le stesse parti, riguardante solo una multa diversa;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 16/04/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 428/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
509/2022, Cron. n. 1756/2022, resa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, Dott.ssa Daniela
Turco, nel giudizio contraddistinto dal n. 539/2022 R.G., in data 16.11.2022, depositata il
23.11.2022 e notificata a mezzo posta elettronica certificata il 21.02.2023
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Rosselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo (CS), alla via Beato Angelo d'Acri n. 5, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di appello, nonché delle allegate determinazioni n. 45 Registro Generale, datata 6.2.2023, del Comune Parte_1
Settore Polizia Municipale e della G.C. n. 11 del 27.01.2023
[...]
APPELLANTE
E
(C.F. ), nella qualità di proprietario dell'auto FIAT CP_1 CodiceFiscale_1
Tg. BF912ZB, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Arieta ed elettivamente CP_2
domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Scalea, Corso Mediterraneo n. 383, in virtù di procura alle liti posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello, tempestivamente depositato in data 16.3.2023 e ritualmente notificato a mezzo pec, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza, al sig. , presso il proprio CP_1 procuratore costituito in primo grado, in data 21.3.2023, il , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 509/2022, emessa in data
16.11.2022, depositata il 23.11.2022 e notificata a mezzo posta elettronica certificata il 21.02.2023, con la quale il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava in tutto il verbale di accertamento n. S5805/2022, del 02.08.2022, condannando, al contempo, il al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore Parte_1
del procuratore costituito e antistatario, avv. Giuseppe Arieta.
L'appellante chiedeva ritenersi fondati i motivi esposti con il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare il verbale di accertamento n. S5805/2022, elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di Belvedere Marittimo il 02.08.2022, notificato il 31.08.2022; emettersi ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno;
condannarsi, inoltre, l'appellato alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 4.11.2023, si costituiva in giudizio il sig.
, il quale chiedeva, in via pregiudiziale ad ogni altra questione di rito e di merito, dichiararsi CP_1
l'inammissibilità, preclusione ovvero rigettare il proposto gravame per l'esistenza nella fattispecie dell'eccepito giudicato esterno ovvero per la definizione della controversia pregiudiziale definita con sentenza passata in giudicato (Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 346 del
14.10.2022) in applicazione del principio di invalidità derivata, con ogni conseguente statuizione anche in relazione alle spese di lite di appello;
in via subordinata e/o alternativa alla pregiudizialità di inammissibilità del proposto gravame, in accoglimento degli altri motivi ritualmente e tempestivamente riproposti non oltre la prima udienza di appello, da valere anche quali ulteriori motivi in termini di appello incidentale, dichiarare la inesistenza, nullità e/o illegittimità, per tutti i motivi esposti in narrativa qui richiamati, del verbale di accertamento impugnato e meglio indicato in premessa e per l'effetto, in applicazione del principio di invalidità derivata, dichiarare anche l'illegittimità di eventuali ed ulteriori atti presupposti connessi e consequenziali;
in via subordinata e/o alternativa ai precedenti punti, in accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, per come articolata in narrativa ed alla luce di quanto già statuito dalla Corte Costituzionale (30.4.2021
n. 84), sospendere il presente giudizio di appello e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale al fine di verificare se l'art. 126, 2 comma, cds è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non riconosce il diritto al silenzio del proprietario o altro obbligato in solido del veicolo per la comunicazione dei dati della conducente e della patente al momento della commessa violazione contestata (per la decurtazione dei punti) per tutti i motivi espositi nella parte motiva e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato, previa sua eventuale disapplicazione, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., anche del giudizio di appello, in favore dell'avv. Giuseppe Arieta. Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva discussa e decisa mediante la presente sentenza.
Venendo ai motivi d'appello, il , in persona del Sindaco p.t., nel Parte_1
riportare pedissequamente i capi della sentenza oggetto di gravame, ha ritenuto la stessa ingiusta, errata e illegittima e, indi, meritevole di riforma, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato gli elementi di fatto e di diritto, incorrendo in una inesatta interpretazione e applicazione sia dell'art. 126 bis c.p.c., che delle altre disposizioni disciplinanti la materia. In particolare, ha sostenuto che il giudice di pace, erroneamente, avrebbe ritenuto non sussistere alcun obbligo di comunicazione dei dati del conducente, in pendenza del ricorso averso il verbale principale. A parere, invece, dell'ente appellante, il verbale di accertamento con il quale era stata comminata la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente era legittimo e produttivo dei suoi effetti per la motivazione, non apparente, in esso riportata, in ossequio a quanto disposto dall'art. 126 bis C.d.S. che pone a carico del proprietario del mezzo di trasporto l'obbligo di rilevare, quando richiesto a seguito della notifica di una sanzione amministrativa che prevede la decurtazione dei punti della patente, i dati del conducente del mezzo nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, precisando che, proprio con riguardo a detto obbligo di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia stato presentato ricorso avverso la sanzione principale, sarebbe di recente intervenuta una circolare del Ministero dell'Interno prot. n.
300/STRAD/1/00000035826.U/2022 del 27.10.2022, la quale, abrogando quella precedente, stabilirebbe che il termine entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati del conducente non decorrerebbero dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di illecito istantaneo e del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. Ha, dunque, dedotto che il Giudice di Pace, nell'annullare il verbale, avrebbe trascurato l'orientamento giurisprudenziale formatosi all'indomani dell'introduzione dell'art. 126 bis C.d.S., come modificato dal D.L.
3.10.2006 n. 262), della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005, delle successive circolari rese dal Ministero dell'Interno che avrebbero chiarito la portata della disposizione normativa, la natura della sanzione prevista e l'obbligatorietà della comunicazione dei dati del conducente del veicolo. Ha, infine, ritenuto ingiusto il capo relativo alla condanna alle spese, deducendo che, pur senza rinunciare ai motivi di appello, in ogni caso, in parte motiva, lo stesso giudice di pace avrebbe evidenziato le difficoltà applicative dell'art. 126 bis c.p.c.; sicché, un più attento esame delle argomentazioni trattate avrebbe dato luogo, almeno, ad una compensazione delle spese.
Orbene, l'appello è infondato e, indi, meritevole di rigetto per le ragioni di seguito esposte.
A norma di quanto dispone l'invocato art. 126 bis C.d.S., al secondo comma “…La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione…”; tale articolo, dunque, punisce la condotta del proprietario del mezzo a motore che non rende noti, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida di colui che, al momento della commissione della violazione, guidava la macchina.
Un primo filone giurisprudenziale, attenendosi all'esegesi letterale della disposizione succiata, ha enunciato il principio secondo cui «In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito» (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018).
Secondo tale esegesi, il sig. , ricevuta la notifica del verbale principale, avrebbe dovuto, entro CP_1
sessanta giorni dal ricevimento della stessa, provvedere alla comunicazione dei dati relativi al conducente della di lui vettura.
Invero, dal compendio probatorio in atti, risulta che il precitato proprietario della vettura, ricevuta la notifica del verbale n. M 4800\2021, in data 19.08.2021, elevato dal Comune di Belvedere Marittimo, per violazione dell'art. 142, lo impugnava proponendo ricorso al Prefetto. Il giudizio amministrativo si definiva con ordinanza ingiunzione n.00017814 del 29.3.2022 con la quale veniva CP_3
intimato al sig. di pagare la complessiva somma di euro 359,00. Il precitato provvedimento CP_1
prefettizio veniva, poi, successivamente opposto mediante proposizione di ricorso innanzi al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo depositato in data 31.5.2022 e definito con sentenza n.346 del
14.10.2022, con la quale l'adito giudicante, in accoglimento della proposta impugnazione, annullava l'ordinanza ingiunzione.
Nelle more della pendenza dei giudizi, prima amministrativo e poi giurisdizionale, l'amministrazione notificava, in data 31.8.2022, al sig. quale obbligato in solido e proprietario del veicolo cui era CP_1 da ricondursi l'infrazione principale succitata e contestata, il verbale n. S5805/2022 con il quale veniva lui contestata la violazione dell'art. 126 bis, II comma C.d.S., per non aver il medesimo ottemperato all'obbligo di comunicare i dati del conducente della vettura cui era stata comminata la predetta infrazione principale. A parere, dunque, dell'amministrazione, il ricorso proposto avverso il verbale principale, prima al
Prefetto e poi, stante il rigetto, al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, non avrebbe sospeso il termine normativamente previsto dei giorni sessanta entro i quali il sig. avrebbe dovuto CP_1
provvedere alla comunicazione dei succitati dati relativi al conducente per ottemperare, così, al noto sistema della “Patente a Punti”.
Sebbene questo fosse l'orientamento iniziale condiviso dalla Suprema Corte, tuttavia di recente la stessa Corte ha compiuto sul tema un mutamento esegetico, enunciando un principio a favore dell'automobilista.
Con l'ordinanza n. 26553 dell'11.10.2024, la Cassazione, II sezione civile, ha così affermato: “Il
Collegio, che non concorda con l'impostazione del giudice di merito, avallata dal menzionato precedente di questa Corte, ritiene che sia preferibile e che debba essere ribadito il più recente indirizzo sezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 3/08/2022) secondo cui «In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta
- si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione».
Altra più recente pronuncia della Suprema Corte, Sez. 2, sentenza n. 3022 del 1° febbraio 2024 - nel dipanare il contrasto tra gli indirizzi sopra delineati, perseguendo il dichiarato obiettivo di dare continuità alla pronuncia della medesima Corte, n. 24012/2022 (già richiamata dall'ordinanza interlocutoria n. 22874/2023), ha messo in risalto che «la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua».
Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte con la menzionata ordinanza n. 24012/22, sarebbe illogico trattare l'obbligo di comunicazione come totalmente scollegato dall'infrazione che lo ha fatto sorgere. In parte motiva, peraltro, la Corte di legittimità ha aggiunto che “ancorché l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, il correlato obbligo, ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Tali indirizzi giurisprudenziali si pongono, comunque, in linea con la sentenza n. 27/2005 della Corte
Costituzionale, richiamata tanto dall'appellante che dall'appellato, secondo la quale “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”.
Alla luce delle sopracitate e più recenti pronunce giurisprudenziali, quindi, è fuor di dubbio che, nelle more del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo alla sanzione presupposta, in capo al sig. non v'era alcun obbligo di comunicazione dei dati relativi al conducente del mezzo sanzionato. CP_1
A detta della Suprema Corte l'obbligo sorge solo dopo la definizione dei giudizi, siano essi amministrativi o giurisdizionali, previa, tuttavia, la notifica di una nuova richiesta da parte dell'autorità, sempre che il giudizio abbia avuto esito sfavorevole per l'automobilista o, comunque, per l'obbligato in solido della sanzione principale. Diversamente, in caso di esito favorevole del giudizio, con l'annullamento della sanzione principale e presupposta viene meno la ragion d'essere dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 126 bis C.d.S.
Tanto è quanto verificatosi nel caso di specie.
Infatti, per come sopra argomentato, stante l'esito negativo del giudizio amministrativo innanzi al
Prefetto, il ha provveduto ad impugnare la relativa ordinanza innanzi all'autorità giudiziaria CP_1
competente, ossia innanzi al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo che con la sentenza n. 346/2022, depositata il 14.10.2022, allegata in atti, ha annullato il provvedimento prefettizio facendo venir meno la sanzione principale e presupposta, ritenendo illegittimo l'accertamento posto in essere dalle autorità tramite il sistema di rilevazione di velocità T- EXSPEED e di conseguenza anche l'obbligo di comunicazione dei dati.
Neppure meritevole di accoglimento si appalesa il motivo di gravame proposto dall'appellante avverso il capo che ha statuito sulle spese di lite.
In realtà, nonostante il Giudice di Pace, con riferimento al quadro normativo della vicenda ne abbia evidenziato l'“iter complesso e di difficile applicazione”, tuttavia, in parte motiva, nel coordinare le varie disposizioni normative di cui all'art. 126 bis c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale, ha seguito la tesi favorevole al ricorrente in primo grado, senza dare atto di orientamenti giurisprudenziali o normativi di tipo diverso, ma, piuttosto, palesando una netta adesione al principio della non obbligatorietà della comunicazione dei dati in pendenza del giudizio.
Ergo, anche la statuizione sulle spese di lite compiuta dal giudice di prime cure secondo il principio della soccombenza si appalesa legittima.
Tanto esposto, si rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In ragione delle oscillazioni e delle sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate nella presente sentenza, individuate attraverso puntuali citazioni di opposti orientamenti, si compensano integralmente le spese di lite con riguardo al secondo grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 428/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti con riguardo al secondo grado di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 16.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero