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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/11/2024, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G.C. n. 1565/2019 trattenuta in decisione con termini all'udienza del 10.6.2024 avente ad oggetto: Separazione
T R A
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, giusta procura in atti
ricorrente
E
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Nonché
PM – sede -intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2019, -premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente il 19.8.1996; che dall'unione sono nati due figli, (classe 1999) Per_1
e (classe 2001), entrambi maggiorenni e non economicamente autonomi ed indipendenti - Per_2 chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, pronunziarsi separazione tra i coniugi con richiesta di collocazione dei figli presso di sé nella casa coniugale e di disporre a carico del padre per il mantenimento dei figli il versamento della somma
Pag. 1 a 3 di € 150,00 per ed € 200,00 per in ragione dei suoi problemi di Per_1 Per_2 salute (affetto da una grave patologia al cuore e portatore di pacemaker coronarico).
Susseguitisi due rinvii dell'udienza presidenziale (ud. 25.2.2020, 24.3.2020; per mancata comparizione del resistente e per emergenza pandemica), tenuta l'udienza del 14.7.2020, il Presidente, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, emetteva l'ordinanza interinale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente coabitante con i figli maggiorenni ma non indipendenti, disponeva a carico del padre un contributo per il mantenimento della prole n misura di € 350,00 mensili ( € 150,00 per e Per_1
€ 200,00 per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
indi rimetteva la causa Per_2 innanzi al GI.
La ricorrente depositava memoria integrativa;
veniva disposta una serie di rinvii onde verificare la regolarità del contraddittorio (ud 23.3.2021, 2.11.2021, 10.5.2022, 17.1.2023, 13.7.2023), sicché il convenuto veniva dichiarato contumace non essendosi costituito neanche in questa fase nonostante la regolarità della notifica da ultimo effettuata;
in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta per la decisione collegiale con termini ex art 190cpc, all'esito dell'udienza in modalità cartolare .
Il PM concludeva in data 4.7.2024.
Nel merito
1.Sullo status
Le risultanze in atti hanno dimostrato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità, ormai risalente, che ha determinato la risoluzione della convivenza la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrottamente, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(ex multis : Sez. I, 10.6.1992).
Invero, la gravità delle accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione per come desumibile anche dalla reiterata assenza in giudizio e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2.Sugli aspetti accessori
Pag. 2 a 3 Vanno confermate le statuizioni rese all'esito della fase presidenziale in ordine alla assegnazione della casa familiare alla madre (già di proprietà della ricorrente poiché convivente con la prole maggiorenne ma non autonoma;
Anche per ciò che concerne il contributo di mantenimento dei figli, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - in assenza di specifica e puntuale contestazione o di evidenze contrarie – depone per la conferma nella misura fissata dall'ordinanza presidenziale, così come richiesto dalla ricorrente, ovvero di € 350,00 mensili, di cui € 150,00 per ed € 200,00 per in ragione dei suoi Per_1 Per_2 problemi di salute, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo.
Nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate avuto riguardo alla natura della controversia e all'assenza di sostanziale contestazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art 151 co. 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e smg;
Parte_1 Controparte_1
B) conferma l'O.P. con riguardo alla assegnazione della casa familiare alla ricorrente coabitante con la prole maggiorenne ma non autonoma;
C) conferma l'O.P. e dunque l'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento ordinario dei due figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, nella misura di complessivi € 350,00 mensili, di cui € 150,00 per ed€ 200,00 per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
Istat-Foi, oltre il 50% delle spese straordinarie coma da vigente protocollo Tribunale
\ COA di Vibo Valentia del 15.6.2023 ;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Cessaniti (VV) e per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1996, atto n. 12, seria A, parte II);
E) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. telematica dell'11.11.2024
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G.C. n. 1565/2019 trattenuta in decisione con termini all'udienza del 10.6.2024 avente ad oggetto: Separazione
T R A
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, giusta procura in atti
ricorrente
E
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Nonché
PM – sede -intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2019, -premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente il 19.8.1996; che dall'unione sono nati due figli, (classe 1999) Per_1
e (classe 2001), entrambi maggiorenni e non economicamente autonomi ed indipendenti - Per_2 chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, pronunziarsi separazione tra i coniugi con richiesta di collocazione dei figli presso di sé nella casa coniugale e di disporre a carico del padre per il mantenimento dei figli il versamento della somma
Pag. 1 a 3 di € 150,00 per ed € 200,00 per in ragione dei suoi problemi di Per_1 Per_2 salute (affetto da una grave patologia al cuore e portatore di pacemaker coronarico).
Susseguitisi due rinvii dell'udienza presidenziale (ud. 25.2.2020, 24.3.2020; per mancata comparizione del resistente e per emergenza pandemica), tenuta l'udienza del 14.7.2020, il Presidente, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, emetteva l'ordinanza interinale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente coabitante con i figli maggiorenni ma non indipendenti, disponeva a carico del padre un contributo per il mantenimento della prole n misura di € 350,00 mensili ( € 150,00 per e Per_1
€ 200,00 per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
indi rimetteva la causa Per_2 innanzi al GI.
La ricorrente depositava memoria integrativa;
veniva disposta una serie di rinvii onde verificare la regolarità del contraddittorio (ud 23.3.2021, 2.11.2021, 10.5.2022, 17.1.2023, 13.7.2023), sicché il convenuto veniva dichiarato contumace non essendosi costituito neanche in questa fase nonostante la regolarità della notifica da ultimo effettuata;
in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta per la decisione collegiale con termini ex art 190cpc, all'esito dell'udienza in modalità cartolare .
Il PM concludeva in data 4.7.2024.
Nel merito
1.Sullo status
Le risultanze in atti hanno dimostrato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità, ormai risalente, che ha determinato la risoluzione della convivenza la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrottamente, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(ex multis : Sez. I, 10.6.1992).
Invero, la gravità delle accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione per come desumibile anche dalla reiterata assenza in giudizio e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2.Sugli aspetti accessori
Pag. 2 a 3 Vanno confermate le statuizioni rese all'esito della fase presidenziale in ordine alla assegnazione della casa familiare alla madre (già di proprietà della ricorrente poiché convivente con la prole maggiorenne ma non autonoma;
Anche per ciò che concerne il contributo di mantenimento dei figli, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - in assenza di specifica e puntuale contestazione o di evidenze contrarie – depone per la conferma nella misura fissata dall'ordinanza presidenziale, così come richiesto dalla ricorrente, ovvero di € 350,00 mensili, di cui € 150,00 per ed € 200,00 per in ragione dei suoi Per_1 Per_2 problemi di salute, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo.
Nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate avuto riguardo alla natura della controversia e all'assenza di sostanziale contestazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art 151 co. 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e smg;
Parte_1 Controparte_1
B) conferma l'O.P. con riguardo alla assegnazione della casa familiare alla ricorrente coabitante con la prole maggiorenne ma non autonoma;
C) conferma l'O.P. e dunque l'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento ordinario dei due figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, nella misura di complessivi € 350,00 mensili, di cui € 150,00 per ed€ 200,00 per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
Istat-Foi, oltre il 50% delle spese straordinarie coma da vigente protocollo Tribunale
\ COA di Vibo Valentia del 15.6.2023 ;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Cessaniti (VV) e per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1996, atto n. 12, seria A, parte II);
E) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. telematica dell'11.11.2024
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3