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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 9149/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TEDESCHI ALLEN MASSIMO, presso Parte_1 il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 6.11.25
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato , a [...] il [...]. Per_1
Con decreto del 1.7.2022, il Tribunale di Torino ha disposto, su accordo delle parti, l'affidamento condiviso del minore, la collocazione presso la madre, la determinazione del regime di visita padre - figlio e ha previsto un contributo per il suo mantenimento a carico del padre pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso depositato in data 2.5.2025, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, lamentando il totale disinteresse paterno, e chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, la ripresa degli incontri padre-figlio in caso di nuova reperibilità paterna soltanto in luogo neutro e previa valutazione della rispondenza dei medesimi agli interessi del minore da parte dei Servizi sociali;
nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 17.10.25, la ricorrente allegava altresì di aver appreso, nell'ambito del procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) instaurato nei confronti del resistente, all'esito della dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. resa in data 5.8.25, l'entità dei guadagni di quest'ultimo, e richiedeva pertanto l'aumento del contributo al mantenimento del minore, nella somma di euro 400,00 mensili.
Parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Acquisite le relazioni sociale e psicologica sulla situazione del nucleo e del minore, all'udienza del 6.11.25, innanzi al Giudice Relatore, la ricorrente è stata sentita personalmente;
il resistente, non costituitosi in giudizio né comparso, è stato dichiarato contumace;
il Giudice ha invitato la parte ricorrente alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che, in modifica del decreto Trib. Torino 1.7.22, il figlio minore debba Per_1 essere affidato in via esclusiva alla madre sig.ra , in applicazione dell'art. 337 quater Parte_1
c.c., posto che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere mantenuto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il Controparte_1 quale da tempo trascura la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento;
ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni rese dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dalle relazioni socio- sanitarie versate in atti, il sig. si è gravemente disinteressato di provvedere tanto CP_1 all'educazione, quanto al mantenimento del minore;
egli infatti non vede il minore, nato nel 2021, da marzo 2023 (successivamente al procedimento per la prima regolamentazione delle condizioni di affido), essendosi reso irreperibile alla madre del minore a partire da quel momento;
inoltre, il sig.
dopo aver corrisposto alla madre la somma di 200 euro a luglio e ad agosto 2022, non ha mai CP_1 più contributo al mantenimento del minore. Tali circostanze risultano peraltro confermate anche dal contegno serbato dal resistente, il quale non si è costituito in giudizio né si è presentato alle convocazioni dei Servizi.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Pt_1 prole con un genitore irreperibile, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Tenuto conto del lungo tempo di assenza paterna, gli incontri tra padre e figlio, qualora egli si renda nuovamente reperibile, potranno eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con il figlio nonché le condizioni psicoaffettive del minore.
Passando agli aspetti economici, ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento del minore a carico del padre (previsto nella misura di euro 200,00 mensili nel decreto 1.7.22) debba essere aumentato nella misura, richiesta dalla ricorrente, pari ad euro 400,00 mensili (fermo il riparto delle spese extra nella misura del 50% a carico delle parti come da dispositivo), tenuto conto: della variazione dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri conseguenti (mentre nel provvedimento che si modifica era previsto un calendario di visita paterno, ora i tempi di permanenza presso il padre sono da intendersi come nulli); del documentato miglioramento delle condizioni economiche del resistente, che risultava come nullatenente al momento della prima regolamentazione nel 2022, e che ora (cfr. doc. 7 ricorrente) risulta avere entrate da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari a circa 2.000,00 euro netti mensili;
le condizioni economiche della ricorrente non risultano mutate. La modifica decorre dal momento della relativa domanda (proposta nella memoria depositata in data 17.10.25).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di parte resistente, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 1.7.22:
AFFIDA il figlio in via esclusiva a demandando alla medesima altresì le decisioni Parte_1 di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che gli incontri tra il minore e il padre, qualora egli si renda nuovamente reperibile, possano eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi incaricati, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con il minore nonché le condizioni psicoaffettive del medesimo.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di ottobre 2025, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere ad le spese di lite che liquida, per il loro Controparte_1 Parte_1 intero ammontare, in complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione-istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 9149/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TEDESCHI ALLEN MASSIMO, presso Parte_1 il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 6.11.25
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato , a [...] il [...]. Per_1
Con decreto del 1.7.2022, il Tribunale di Torino ha disposto, su accordo delle parti, l'affidamento condiviso del minore, la collocazione presso la madre, la determinazione del regime di visita padre - figlio e ha previsto un contributo per il suo mantenimento a carico del padre pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso depositato in data 2.5.2025, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, lamentando il totale disinteresse paterno, e chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, la ripresa degli incontri padre-figlio in caso di nuova reperibilità paterna soltanto in luogo neutro e previa valutazione della rispondenza dei medesimi agli interessi del minore da parte dei Servizi sociali;
nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 17.10.25, la ricorrente allegava altresì di aver appreso, nell'ambito del procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) instaurato nei confronti del resistente, all'esito della dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. resa in data 5.8.25, l'entità dei guadagni di quest'ultimo, e richiedeva pertanto l'aumento del contributo al mantenimento del minore, nella somma di euro 400,00 mensili.
Parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Acquisite le relazioni sociale e psicologica sulla situazione del nucleo e del minore, all'udienza del 6.11.25, innanzi al Giudice Relatore, la ricorrente è stata sentita personalmente;
il resistente, non costituitosi in giudizio né comparso, è stato dichiarato contumace;
il Giudice ha invitato la parte ricorrente alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che, in modifica del decreto Trib. Torino 1.7.22, il figlio minore debba Per_1 essere affidato in via esclusiva alla madre sig.ra , in applicazione dell'art. 337 quater Parte_1
c.c., posto che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere mantenuto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il Controparte_1 quale da tempo trascura la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento;
ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni rese dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dalle relazioni socio- sanitarie versate in atti, il sig. si è gravemente disinteressato di provvedere tanto CP_1 all'educazione, quanto al mantenimento del minore;
egli infatti non vede il minore, nato nel 2021, da marzo 2023 (successivamente al procedimento per la prima regolamentazione delle condizioni di affido), essendosi reso irreperibile alla madre del minore a partire da quel momento;
inoltre, il sig.
dopo aver corrisposto alla madre la somma di 200 euro a luglio e ad agosto 2022, non ha mai CP_1 più contributo al mantenimento del minore. Tali circostanze risultano peraltro confermate anche dal contegno serbato dal resistente, il quale non si è costituito in giudizio né si è presentato alle convocazioni dei Servizi.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Pt_1 prole con un genitore irreperibile, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Tenuto conto del lungo tempo di assenza paterna, gli incontri tra padre e figlio, qualora egli si renda nuovamente reperibile, potranno eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con il figlio nonché le condizioni psicoaffettive del minore.
Passando agli aspetti economici, ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento del minore a carico del padre (previsto nella misura di euro 200,00 mensili nel decreto 1.7.22) debba essere aumentato nella misura, richiesta dalla ricorrente, pari ad euro 400,00 mensili (fermo il riparto delle spese extra nella misura del 50% a carico delle parti come da dispositivo), tenuto conto: della variazione dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri conseguenti (mentre nel provvedimento che si modifica era previsto un calendario di visita paterno, ora i tempi di permanenza presso il padre sono da intendersi come nulli); del documentato miglioramento delle condizioni economiche del resistente, che risultava come nullatenente al momento della prima regolamentazione nel 2022, e che ora (cfr. doc. 7 ricorrente) risulta avere entrate da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari a circa 2.000,00 euro netti mensili;
le condizioni economiche della ricorrente non risultano mutate. La modifica decorre dal momento della relativa domanda (proposta nella memoria depositata in data 17.10.25).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di parte resistente, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 1.7.22:
AFFIDA il figlio in via esclusiva a demandando alla medesima altresì le decisioni Parte_1 di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che gli incontri tra il minore e il padre, qualora egli si renda nuovamente reperibile, possano eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi incaricati, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con il minore nonché le condizioni psicoaffettive del medesimo.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di ottobre 2025, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere ad le spese di lite che liquida, per il loro Controparte_1 Parte_1 intero ammontare, in complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione-istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.