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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2206/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catanzaro, al Viale Pio X, 63, presso lo studio dell'avv. Avv. Ugo
Custo che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponente -
E
(c.f.: e p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., procuratrice di rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alessandro Barbaro, con Studio in Messina, Via Orso Corbino 7 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Anzà, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 03.03.2021 al n. Persona_1
38070 Rep., n. 14435 Racc ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza
Stocco n. 5 (CZ - 88100), presso e nello studio dell'Avv. Andrea Gentile;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n° 273/2022 emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 23.03.2022.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.09.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 273/22 emesso in data 23/03/22 dal Tribunale di Catanzaro, con il quale gli è stato ingiunto, in solido con la sig.ra il pagamento della CP_3 somma di euro 9.120,32, quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento del 22.12.2011, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in 145,50 € per spese e 540,00 € per compensi, oltre spese generali in misura del 15%.
A sostegno della citata azione l'opponente ha lamentato, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione della cessione del credito, con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito. Nel merito ha eccepito che parte opposta con la richiesta di complessivi € 1.500,78, avrebbe superato il tasso di soglia da considerarsi usuraio.
Si è costituita eccependo, preliminarmente, la nullità della CP_1 citazione per inadeguata ovvero mancante esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le relative ragioni e, nel merito, chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In apertura di motivazione occorre, innanzitutto, vagliare l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione proposta dalla parte opposta.
Detta eccezione non è meritevole di accoglimento, considerato che, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto” (in tal senso, Cass. civ. Sez. Unite sent., 22/05/2012, n. 8077).
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetta di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. civ. sent.,
21/11/2008, n. 27670).
Si ritiene, pertanto, in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, che non sussista la denunciata indeterminatezza dell'atto di citazione.
Pagina 2 di 7 3. Ancora in apertura di motivazione occorre altresì rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007;
Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
I principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
3.1. Con il primo motivo, l'opponente ha eccepito la carenza/difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale di per mancata CP_1 comunicazione della cessione del credito “il Sig. dalla data Parte_1 del 22.12.2011 non ha mai ricevuto notifiche di cessione del credito o altri atti prima dell'avvenuta notifica del decreto in-giuntivo” (v. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo p. 1);
Pagina 3 di 7 In relazione al dedotto difetto di notifica della cessione, secondo maggioritario e preferibile orientamento “il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria de pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex plurimis Cass. n. 21277 del 2019; Cass. n. 4713 del 2019; Cass. n. 12616 del
2017)” (in termini, con giurisprudenza citata recentemente Cass. 20.08.2021
n.23257)
In altri termini, la notifica rileva soltanto a fini di opponibilità non essendo condizione di efficacia della cessione.
A tale disciplina si aggiunge quella prevista dall'art. 58 Tub, dettata specificamente per la cessione in blocco di crediti, a norma del quale la notizia dell'avvenuta cessione deve avvenire mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'Italia), adempimenti che producono gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti.
La Corte di Cassazione ha però precisato che, ai fini dell'efficacia della cessione, è sufficiente che il debitore sia messo a conoscenza del trasferimento della titolarità del credito, senza l'osservanza di particolari formalismi: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
Cc, costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 Cpc” (Cass. 1770/2014).
Quanto alla lamentata mancanza di prova del credito vantato da CP_1 in qualità di procuratrice di risulta dagli atti che il creditore ha Controparte_2 fornito prova della sua pretesa depositando già in sede di ricorso per ingiunzione:
1) copia del contratto di cessione del credito intervenuto tra e Controparte_2
(cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio); 2) l'estratto di cessione Controparte_4 pubblicato in G.U, Parte Seconda, n. 150 del 24/12/2020 con indicazione delle categorie di crediti ceduti;
3) l'elenco dei crediti oggetto di cessione, tra cui figura
Pagina 4 di 7 anche rapporto n. 954500102951 che coincide con il contratto di prestito personale per cui è causa;
4) contratto di prestito personale concluso tra
[...]
e la Banca in data 22.12.2011, sottoscritto Parte_1 Controparte_5 dall'opponente e contenete la specifica indicazione sia del TAN (9.750%) che del
TAEG (10.64%) (cfr. doc. n. 4 fascicolo del monitorio); 3) l'estratto conto certificato di cui all'art. 50 TUB (cfr. doc. n. 5 fascicolo del monitorio).
Ne consegue che l'onere probatorio incombente su parte opposta può ritenersi assolto.
3.2. Riguardo all'eccezione di prescrizione, si osserva che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì (omissis) che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass., ord., n. 4232 del 2023; nonché Cass., n. 17798 del 2011).
Orbene, è documentale che il contratto di finanziamento per cui è causa prevede il rimborso della somma erogata in n. 60 rate mensili a partire dal
22.01.2012, per cui, posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il
22.12.2016, il diritto di credito si sarebbe dovuto prescrivere in data 22.12.2027, in caso di mancata interruzione dei termini prescrizionali, interruzione comunque avvenuta in data 06.09.2021 (doc. n. 7 fascicolo del monitorio) e poi con la notifica del decreto ingiuntivo.
3.3. Infine, del tutto generica appare la contestazione relativa alla presunta usurarietà degli interessi. Al riguardo, parte opponente non ha specificamente dedotto in che termini i tassi di interesse pattuiti si prospetterebbero come usurari, limitandosi ad effettuare una contestazione del tutto generica (“In via subordinata ancora, si eccepisce che parte opposta con la richiesta di complessivi 1.500,78
(vedasi allegato n° 5 fascicolo monitorio) ha superato il tasso di soglia da considerarsi usuraio.” v. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo p.
2).
Invero, la giurisprudenza sul punto ha chiarito che quando il debitore/opponente eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra- legali), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può assumere una contestazione generica che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute illegittimamente addebitate, anche con riferimento analitico ai periodi di applicazione (così Tribunale S. Maria
Capua V. sez. III, 28/03/2023, n.1223).
Pagina 5 di 7 Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono infatti inammissibili (cfr.
Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Trib. Milano, 6 marzo 2014, e Trib. Milano, 14 giugno 2013) e ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del
TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 19597/2020).
Tale genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente
“esplorativa”, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa. (Trib.
Roma, 26/02/2013, n. 4233).
Parte opponente si è per l'appunto limitata a contestazioni generiche, astratte e di mero stile che non consentono in alcun modo di radicare un valido contraddittorio con la parte opposta, non essendo sufficiente affermare che il “In via subordinata ancora, si eccepisce che parte opposta con la richiesta di complessivi 1.500,78 (vedasi allegato n° 5 fascicolo monitorio) ha superato il tasso di soglia da considerarsi usuraio”.
Non può sfuggire, inoltre, che le allegazioni di parte opponente non sono state neanche supportate da alcun elaborato peritale che, pur valendo come mera allegazione difensiva, potesse evidenziare, sul piano tecnico i vizi denunciati.
Alla luce di quanto sopra, non può che affermarsi il carattere meramente esplorativo della chiesta CTU contabile poiché “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile sez. VI, 07/06/2019, n.15521).
Per i motivi suesposti, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 273/2022.
4. Le spese seguono la soccombenza, con l'aumento ex art. 4 comma 8 d.m.
55/14 e successive modificazioni, stante la manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di
Pagina 6 di 7 cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 9.120,32) e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento.
Non si ritiene sussistente l'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. non avendo parte opponente travalicato i limiti del diritto di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 273/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 23.3.2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di in persona del suo legale rappresentante p.t., che CP_1 liquida in complessivi € 4.518,01, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 6 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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