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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG 3040/2015; 701/2019
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ODETTE CARIGNOLA, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA TORRE PISANI n. 29, ROSSANO, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_1
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE, e GIULIA RENZETTI, giusta procura allegata alla RI FE, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 12/08/2015, la
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il verbale unico di accertamento n. 2500000479262 del 18/03/2015, notificato in data 26/03/2015, chiedendo l'accertamento della genuinità dei contratti di appalto stipulati con la in data 20/01/2013, 21/10/2013 e 18/02/2014 e Controparte_3 dell'insussistenza della pretesa contributiva avanzata da per euro 26.995,30, in subordine CP_1 contestando le modalità di calcolo della somma. Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario. In ricorso è dedotto che l'accertamento ispettivo di cui è causa è consequenziale ad accertamento svolto nei confronti della (verbale n. 2500000449889 del 21/01/2015), con il quale sarebbe CP_3 stato riscontrato lo svolgimento da parte della cooperativa di attività di somministrazione illecita di manodopera nei confronti di varie aziende, tra cui quella del ricorrente, che si occupa della produzione di agrumi. Dunque, avrebbe addebitato al ricorrente, preteso falso committente, i contributi dovuti CP_1 per i lavoratori assunti dalla e impiegati dalla ditta nella campagna agrumaria CP_3 _1
2013/2014, per complessivi euro 26.995,30. 1.1 Parte ricorrente ha censurato gli esiti degli accertamenti svolti, evidenziando altresì la stipula e l'esecuzione degli appalti nel rispetto delle previsioni di legge, sottolineando quanto segue:
- l'estensione dei fondi e il consistente quantitativo di prodotto (circa 13 ettari ubicati in agro di Crosia e Corigliano Calabro e circa 8.500 piante che producono all'anno circa 4000 quintali di agrumi, per lo più clementine) determinerebbero la legittima esigenza di avvalersi di imprese che forniscono servizi in favore di terzi;
- la presenza di sui fondi durante la raccolta sarebbe giustificata dalla Parte_1 circostanza per cui lo stesso è anche amministratore unico della CARIDI SRL, società dedicata al commercio all'ingrosso di agrumi e prodotti ortofrutticoli, il cui capannone è ubicato in Crosia, alla C.da Barco di Greco (via Mar Ligure), proprio dove si troverebbero nella maggiore consistenza i fondi presso i quali la ha eseguito le operazioni concordate di raccolta e servizi, CP_3
l'accesso ai fondi e al capannone avverrebbe da uno stesso cancello di ingresso;
- la ditta avrebbe comunicato di volta in volta alla cooperativa i terreni presso i quali effettuare la raccolta e i servizi limitatamente al periodo contrattualmente convenuto;
- la cooperativa avrebbe provveduto con proprie attrezzature e proprio personale ad effettuare le operazioni richieste, dirigendo i lavoratori senza intromissione della ditta nello svolgimento del lavoro;
- verso le 15:00, terminato il lavoro, la ditta avrebbe mandato sul posto un mezzo per ritirare le casse di agrumi raccolti e portarli in magazzino per la lavorazione e lo smistamento;
- le parti avrebbero convenuto il corrispettivo in anticipo e in relazione al servizio, rispettivamente, per complessivi euro 17.557,00 ed euro 18.560,00, mentre per quel che concerne l'incarico della raccolta di cui al contratto del 21/10/2013 il corrispettivo sarebbe stato concordato in euro 0,11 più IVA per ogni Kg di clementine raccolte.
2 1.2 In ordine al quantum della pretesa contributiva, parte ricorrente ha censurato la mancata indicazione da parte di dei contributi eventualmente già pagati dalla inoltre evidenziando CP_1 CP_3
l'erroneità e arbitrarietà dei conteggi effettuati, secondo quanto illustrato in ricorso.
2. L' convenuto si è costituito in giudizio, contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto CP_2
e chiedendone il rigetto, insistendo altresì nella condanna al pagamento dei contributi pari ad euro 26.995,30 oltre accessori, qualificando la domanda come riconvenzionale, con vittoria di spese. L'Istituto ha evidenziato che dagli accertamenti svolti sarebbe emerso che la azienda CP_3 agricola senza terra, avrebbe messo a disposizione di diversi committenti (aziende agricole o commerciali) forza lavoro per la raccolta di agrumi e servizi vari (la mera “messa a disposizione” sarebbe stata il core business aziendale), limitandosi ad assumere e retribuire gli operai. I committenti avrebbero fornito i macchinari (la cooperativa non possiede mezzi agricoli di proprietà) e, personalmente o tramite operai di fiducia, diretto e controllato la manodopera, impartendo ordini e direttive ai braccianti circa l'attività da svolgere. Il compenso previsto per l'esecuzione dell'appalto sarebbe risultato determinato in base alle giornate lavorate e al numero di persone inviate. In particolare, nel periodo di causa la cooperativa avrebbe messo a disposizione della ditta a manodopera bracciantile per operazioni di raccolta agrumi e servizi _1 vari (pulizia dei fondi;
potatura; zappettatura;
spollonatura; rimessaggio tubi irrigui). In ordine all'ammontare della pretesa contributiva, ha specificato che i contributi già pagati dalla CP_1 cooperativa relativamente agli anni di ispezione (20/10/2011; 31/03/2014) si riferiscono al periodo ante 2013, per cui sono stati richiesti solo in contributi non pagati dalla L ha inoltre CP_3 CP_2 illustrato le modalità del calcolo.
3. Alla presente causa è stato riunito il processo RG. 701/2019, opposizione all'avviso di addebito n. 33420180007022959000, notificato in data 17/01/2019 per il pagamento della somma complessiva di euro 46.895,18, credito contributivo scaturente dal verbale di accertamento n. 2500000479262 del 18/03/2015, nell'ambito della quale la ditta ha chiesto, previa sospensione, Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso e dell'insussistenza della pretesa creditoria. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
4. Anche nel giudizio riunito si è costituito contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto CP_1
e chiedendone il rigetto, spese vinte.
5. I processi riuniti sono stati istruiti con l'escussione dei testi di parte ricorrente , Tes_1
, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, introduttivi dei processi riuniti, vanno rigettati, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Le risultanze di causa confermano le valutazioni di in ordine alla sussistenza di una fattispecie CP_1 di interposizione illecita di manodopera, nei rapporti intervenuti tra la ditta e la Parte_1 cooperativa nella campagna agrumaria 2013/2014. CP_3
Infatti, nel caso di specie non risultano sussistenti i requisiti di cui agli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003 (applicabile ratione temporis) per ritenere configurabili degli appalti leciti, con la conseguenza che
3 ha operato, nei rapporti con la come utilizzatore Parte_1 Parte_2 nell'ambito di un rapporto di somministrazione illecita di lavoro, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 20 d.lgs. 276/2003.
II. Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003, che individua le caratteristiche dell'appalto di opere o di servizi, in base alle quali questo si distingue dalla somministrazione di lavoro: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
III. Di seguito, le dichiarazioni di di cui al verbale di accertamento oggetto del Parte_1 presente giudizio (cfr. doc. 2 ric. e pag.
9-10 RI FE , rese in data 28/10/2014: «Sono CP_1 titolare dell'azienda agricola, impresa individuale, " [...J questa azienda si occupa della produzione di Parte_1 agrumi, per la maggior parte su terreni in agro di Crosia e Corigliano Calabro, per un'estensione di circa 13 Parte_3 ettari;
questi terreni li detengo a vario titolo (contratto preliminare di vendita, affitto, proprietà). Su questi terreni insistono circa ottomila e cinquecento piante che producono l'anno oltre quattromila quintali di agrumi. Per la coltivazione di questi terreni assumo manodopera bracciantile, non ricordo con precisione il numero ma circa una trentina. Questa manodopera la impiego principalmente durante il periodo della raccolta, da ottobre a febbraio;
solitamente impiego sempre le stesse persone e fra queste ogni anno mi avvalgo della collaborazione del sig. . Per la raccolta dei frutti mi sono avvalso Testimone_5 anche della collaborazione e dei servizi offerti da cooperative varie e fra queste la Soc. Coop. Mirto 2000. Ricordo di aver affidato il servizio di raccolta alla negli ultimi anni, [...]. Nel periodo della raccolta questa veniva Controparte_3 eseguita sia dagli operai alle mie dirette dipendenze, sia dagli operai della Soc. Coop. Mirto 2000. Solitamente io coordinavo il lavoro dei miei operai ovvero il sig. Controllavo allo stesso modo, sebbene mi leghi alla Testimone_5 CP_3
un rapporto fiduciario abbastanza lungo, il lavoro degli operai della cooperativa. La cooperativa a volte annotava il
[...] numero ed il nome degli operai occupati sui miei fondi, ogni giorno annotava il numero delle cassette raccolte. Qualche volta, però marginalmente, le prestazioni della Soc. Coop. Mirto 2000 hanno riguardato anche lavori di spollonatura, zappettatura, pulizia fondi. [...] Il prezzo della raccolta lo valutavamo tenendo in considerazione la qualità delle modalità di raccolta ed il giusto compenso dovuto agli operai [...]”.». Inoltre, le dichiarazioni di collaboratore di fiducia di Testimone_5 Parte_1
(cfr. doc. 2 ric. e pag. 10 RI FE , rese in data 24/11/2014: «Lavoro per il sig.
[...] CP_1 dal 2010 come bracciante nei giardini a prevalentemente;
inoltre lavoro all'occorrenza per la società Parte_1 CP_3
Caridi s.r.l. Quando lavoro nei giardini di apro il cancello per far entrare gli operai e controllo se le piante sono o CP_3 meno bagnate e se i frutti possono essere raccolti. Se si può raccogliere avviso il sig. perché organizzi la Parte_1 raccolta e porti le cassette. Non so quanti operai del sig. si occupino della raccolta;
vedo comunque entrare diversi _1 furgoni di diversi colori. [...] Mi sembra di ricordare che qualche volta ha fatto la raccolta la Soc. Coop. Mirto 2000 [...] Sul giardino dove lavoro io in genere la mattina aravano circa tre-quattro furgoni. Questi furgoni non arrivano tutte le mattine ma quando ce n'è bisogno [...].». Rilevanti anche le dichiarazioni di , di cui al verbale n. 2500000449889 che ha Testimone_6 riguardato la Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10/09/2014, rese in data CP_3
8/10/2014: «(…) Preciso che il maggiore contraente con la cooperativa è stata l'azienda (…) Preciso che la _1
4 cooperativa ha eseguito la raccolta anche per l'azienda agricola […] In base alle esigenze del mercato Parte_1 ci faceva le richieste di aumentare, eventualmente, la raccolta, aumentando le squadre di lavoro. (…)». _1
IV. Orbene, da tali dichiarazioni, lette insieme al complesso del verbale ispettivo (nonché al verbale di accertamento presupposto n. 2500000449889 che ha riguardato la , emerge con CP_3 chiarezza che il reale oggetto del rapporto tra le due aziende era la fornitura di manodopera agricola, principalmente per i lavori di raccolta degli agrumi svolti presso i terreni nella disponibilità di Parte_1
[...]
Nell'esaminare le risultanze di causa al fine di qualificare correttamente la fattispecie, occorre effettuare un accertamento complesso mirato al caso concreto, in particolare attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio del potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e dall'art. 1655 c.c. Si riprende un passaggio di Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020, alle pagine 7 e 8: «Per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Ad es. si richiama Sez. L n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui “In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti appalli di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, sena diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. Ma anche di recente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compili di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.». Calando i principi enunciati nell'ambito della fattispecie concreta, emerge quanto segue.
- Partendo dall'organizzazione dei mezzi e avendo riguardo alle esigenze dell'opera, emerge (ad esempio dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente , operaio dipendente Tes_1 della ditta che la cooperativa metteva a disposizione secchi, forbici, scale, mentre le _1 cassette e il mezzo per il trasporto delle stesse in magazzino (di cui si occupava proprio Tes_1
erano messi a disposizione dalla ditta Inoltre, come sottolineato da in
[...] _1 CP_1 RI, la cooperativa non possiede mezzi agricoli di proprietà. CP_3
- Quanto all'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, dalle dichiarazioni di si evince come fosse proprio a dare le indicazioni Tes_6 Tes_6 _1 sulla quantità di manodopera da impiegare «[…] In base alle esigenze del mercato ci faceva le richieste _1
5 di aumentare, eventualmente, la raccolta, aumentando le squadre di lavoro. (…)» e lo stesso, inoltre, controllava i lavori dei dipendenti della cooperativa così come controllava i suoi: «Nel periodo della raccolta questa veniva eseguita sia dagli operai alle mie dirette dipendenze, sia dagli operai della Soc. Coop. Mirto 2000. Solitamente io coordinavo il lavoro dei miei operai ovvero il sig. Controllavo allo stesso Testimone_5 modo, sebbene mi leghi alla un rapporto fiduciario abbastanza lungo, il lavoro degli operai della Controparte_3 cooperativa. La cooperativa a volte annotava il numero ed il nome degli operai occupati sui miei fondi, ogni giorno annotava il numero delle cassette raccolte.». Le dichiarazioni di sono confermate da quelle di _1 braccianti dipendenti della (di cui si dà atto nel verbale n. 2500000449889), secondo CP_3 cui la raccolta si svolgeva alla presenza dei committenti, in particolare di e Parte_1
i quali verificavano che la raccolta venisse eseguita correttamente e, a Testimone_4 seconda delle loro esigenze, davano specifiche indicazioni sulle modalità della raccolta, dando anche il via alle operazioni di raccolta giornaliere. Le dichiarazioni di alcuni testi di parte ricorrente (in particolare di ma si vedano anche le dichiarazioni del teste Testimone_7
, che danno atto di una presenza sporadica di sui terreni e Testimone_3 _1 di un ruolo di (legale rappresentante della cooperativa), nella sorveglianza e direzione Tes_6 degli operai, sono recessive a fronte del complessivo tenore degli accertamenti ispettivi e in ogni caso si specifica che l'eventuale svolgimento da parte di di un ruolo di “direttore dei Tes_6 lavori” e la sua presenza sui fondi non equivale affatto all'esercizio di un potere organizzativo e direttivo, che veniva svolto in modo inequivoco, secondo le emergenze, da Parte_1
Dunque, ciò che emerge, leggendo anche le dichiarazioni sopra riportate di Tes_5 collaboratore di fiducia di è che il ricorrente si è avvalso della
[...] Parte_1 manodopera somministrata per lo svolgimento di fasi del ciclo produttivo, soprattutto della raccolta, che sono rimaste comunque interamente sotto il suo controllo, con una gestione promiscua degli operai alle sue dipendenze e di quelli alle dipendenze della cooperativa.
- Quanto, infine, al rischio di impresa, nel caso di specie non sussistono elementi per poterlo considerare sussistente, posto che non emerge alcuna gestione imprenditoriale di lavori agricoli da parte della cooperativa, ma la mera messa a disposizione di manodopera agricola, da cui derivava il guadagno, si leggano anche sul punto anche le dichiarazioni di «(…) Il Parte_1 prezzo della raccolta lo valutavamo tenendo in considerazione la qualità delle modalità di raccolta ed il giusto compenso dovuto agli operai (…)».
V. Per quanto attiene alle ulteriori risultanze dalle dichiarazioni dei testi escussi (assunte su verbale cartaceo alla cui lettura si rinvia), non hanno apportato un contributo di conoscenza rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti di causa.
VI. Da quanto precede, dunque, risulta confermata la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera nei rapporti tra la ditta la cooperativa _1 CP_3 con riferimento ai contratti stipulati negli anni 2013/2014.
VII. Per quanto attiene agli oneri contributivi posti dal verbale ispettivo a carico della Parte_1 per l'impiego della manodopera illecitamente somministrata, il verbale ha specificato le modalità di calcolo, riprese in RI e che si riportano di seguito:
6 «Per procedere al conseguente addebito contributivo, circa la raccolta, si è individuato innanzitutto la quantità espressa in Kg di prodotto raccolto, risultante dalle fatture emesse, tenendo conto del prezzo unitario per chilo di merce pattuito tra le parti con i contratti di appalto esibiti e corrispondente a € 0,12 al Kg.» Si specifica che dalla lettura dei tre contratti di appalto (cfr. doc. ric.) il corrispettivo per i lavori concordati viene indicato in una cifra complessiva (in particolare euro 17.557,00 ed euro 18.560,00), solo nel contratto del 21/10/2013 viene concordato il prezzo della raccolta in euro 0,11 più IVA per ogni Kg di clementine raccolte. Quindi, il dato indicato da parte ricorrente di meri euro 0,11 al Kg è comunque inesatto. «Accertata la quantità di merce raccolta dalla Cooperativa, il fabbisogno di giornate alla stessa necessarie è stato ottenuto suddividendo I chilogrammi riferibili ad ogni singola fattura prodotta dalla Cooperativa per i coefficienti 500 (clementine) sul presupposto (accertato secondo le comuni pratiche colturali della zona) che normalmente un operaio raccoglie in media al giorno Kg. 500 di clementine. Per i servizi diversi dalla raccolta il fabbisogno è stato determinato considerando l'estensione del terreno e la natura dei servizi prestati, tenendo in considerazione anche il numero della manodopera bracciantile assunta alle dirette dipendenze dell'azienda committente ed impiegata nei medesimi lavori. In ultimo, la quantificazione delle GLA è stata ottenuta, tenendo parzialmente in considerazione anche il prospetto fornito alle scriventi dalla Cooperativa il 23.12.2014, nonché quanto dichiarato dalle parti contraenti. Per l'effetto, si è proceduto ad attribuire all'azienda de qua un fabbisogno di giornate, per l'anno 2013 pari a 1038 e per l'anno 2014 pari a 236 come da tabella nel verbale in atti. La successiva distribuzione delle giornate i vari lavoratori è stata eseguita tenendo in giusta considerazione le dichiarazioni dei braccianti, le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione (cfr. le dichiarazioni di e Persona_1 Testimone_6 Persona_2
e dal titolare dell'omonima azienda, nonché l'ubicazione geografica dei terreni in relazione alia documentazione
[...] prodotta dalla Cooperativa o altrove acquisita (Modd. DA, fatturazione, contratti di appalto, modd. Unilav) e l'estensione dei fondi interessati. Nella tabella apposita nel verbale in atti sono specificate le giornate effettuate da ogni singolo bracciante, sia per la raccolta che per la potatura si è provveduto alla determinazione ed alla quantificazione dei contributi dovuti, come da successiva tabella, applicando il Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, qualifica: operaio comune, tipo ditta: 06-AE, zona tariffaria 0-intera, tipo contratto: O1, avvalendosi della procedura di calcolo contributi agricoli fornita dall'Istituto». Si ritiene che il procedimento indicato superi le censure indicate in ricorso, sulla base di quanto già specificato in riferimento ai compensi pattuiti, ma anche perché nel computo del fabbisogno vanno inclusi i servizi diversi dalla raccolta che sono stati, sebbene marginalmente, pattuiti e svolti (si leggano le dichiarazioni di anche nel verbale n. 2500000449889). Quanto alla pretesa Parte_1 applicabilità di agevolazioni e di un diverso inquadramento contrattuale (posto che gli operai hanno effettuato la raccolta, ma non solo), elementi che porterebbero alla riduzione della cifra, non sono indicati i presupposti che ne giustificherebbero l'applicabilità. Infine, dal verbale n. 2500000449889 risulta che sono stati tenuti fuori dal computo dei contributi addebitati agli utilizzatori quelli già versati dalla cooperativa.
VIII. Da quanto precede deriva il rigetto dei ricorsi proposti e la ditta eve essere condannata _1
(non in via riconvenzionale, ma come comunque richiesto da e come diretta conseguenza della CP_1 sussistenza della pretesa creditoria), al pagamento della cifra come indicata nell'avviso di addebito n. 33420180007022959000, opposto nell'ambito del giudizio riunito RG. 701/2019, pari ad euro 46.895,18, comprensivi di oneri di riscossione e sanzioni.
7 IX. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta i ricorsi introduttivi dei processi riuniti e condanna la a Parte_1 versare a la somma complessiva di euro 46.895,18 di cui all'avviso di addebito n. CP_1
33420180007022959000.
- Condanna la alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di CP_1
Castrovillari, 11/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
8
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ODETTE CARIGNOLA, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA TORRE PISANI n. 29, ROSSANO, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_1
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE, e GIULIA RENZETTI, giusta procura allegata alla RI FE, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 12/08/2015, la
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il verbale unico di accertamento n. 2500000479262 del 18/03/2015, notificato in data 26/03/2015, chiedendo l'accertamento della genuinità dei contratti di appalto stipulati con la in data 20/01/2013, 21/10/2013 e 18/02/2014 e Controparte_3 dell'insussistenza della pretesa contributiva avanzata da per euro 26.995,30, in subordine CP_1 contestando le modalità di calcolo della somma. Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario. In ricorso è dedotto che l'accertamento ispettivo di cui è causa è consequenziale ad accertamento svolto nei confronti della (verbale n. 2500000449889 del 21/01/2015), con il quale sarebbe CP_3 stato riscontrato lo svolgimento da parte della cooperativa di attività di somministrazione illecita di manodopera nei confronti di varie aziende, tra cui quella del ricorrente, che si occupa della produzione di agrumi. Dunque, avrebbe addebitato al ricorrente, preteso falso committente, i contributi dovuti CP_1 per i lavoratori assunti dalla e impiegati dalla ditta nella campagna agrumaria CP_3 _1
2013/2014, per complessivi euro 26.995,30. 1.1 Parte ricorrente ha censurato gli esiti degli accertamenti svolti, evidenziando altresì la stipula e l'esecuzione degli appalti nel rispetto delle previsioni di legge, sottolineando quanto segue:
- l'estensione dei fondi e il consistente quantitativo di prodotto (circa 13 ettari ubicati in agro di Crosia e Corigliano Calabro e circa 8.500 piante che producono all'anno circa 4000 quintali di agrumi, per lo più clementine) determinerebbero la legittima esigenza di avvalersi di imprese che forniscono servizi in favore di terzi;
- la presenza di sui fondi durante la raccolta sarebbe giustificata dalla Parte_1 circostanza per cui lo stesso è anche amministratore unico della CARIDI SRL, società dedicata al commercio all'ingrosso di agrumi e prodotti ortofrutticoli, il cui capannone è ubicato in Crosia, alla C.da Barco di Greco (via Mar Ligure), proprio dove si troverebbero nella maggiore consistenza i fondi presso i quali la ha eseguito le operazioni concordate di raccolta e servizi, CP_3
l'accesso ai fondi e al capannone avverrebbe da uno stesso cancello di ingresso;
- la ditta avrebbe comunicato di volta in volta alla cooperativa i terreni presso i quali effettuare la raccolta e i servizi limitatamente al periodo contrattualmente convenuto;
- la cooperativa avrebbe provveduto con proprie attrezzature e proprio personale ad effettuare le operazioni richieste, dirigendo i lavoratori senza intromissione della ditta nello svolgimento del lavoro;
- verso le 15:00, terminato il lavoro, la ditta avrebbe mandato sul posto un mezzo per ritirare le casse di agrumi raccolti e portarli in magazzino per la lavorazione e lo smistamento;
- le parti avrebbero convenuto il corrispettivo in anticipo e in relazione al servizio, rispettivamente, per complessivi euro 17.557,00 ed euro 18.560,00, mentre per quel che concerne l'incarico della raccolta di cui al contratto del 21/10/2013 il corrispettivo sarebbe stato concordato in euro 0,11 più IVA per ogni Kg di clementine raccolte.
2 1.2 In ordine al quantum della pretesa contributiva, parte ricorrente ha censurato la mancata indicazione da parte di dei contributi eventualmente già pagati dalla inoltre evidenziando CP_1 CP_3
l'erroneità e arbitrarietà dei conteggi effettuati, secondo quanto illustrato in ricorso.
2. L' convenuto si è costituito in giudizio, contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto CP_2
e chiedendone il rigetto, insistendo altresì nella condanna al pagamento dei contributi pari ad euro 26.995,30 oltre accessori, qualificando la domanda come riconvenzionale, con vittoria di spese. L'Istituto ha evidenziato che dagli accertamenti svolti sarebbe emerso che la azienda CP_3 agricola senza terra, avrebbe messo a disposizione di diversi committenti (aziende agricole o commerciali) forza lavoro per la raccolta di agrumi e servizi vari (la mera “messa a disposizione” sarebbe stata il core business aziendale), limitandosi ad assumere e retribuire gli operai. I committenti avrebbero fornito i macchinari (la cooperativa non possiede mezzi agricoli di proprietà) e, personalmente o tramite operai di fiducia, diretto e controllato la manodopera, impartendo ordini e direttive ai braccianti circa l'attività da svolgere. Il compenso previsto per l'esecuzione dell'appalto sarebbe risultato determinato in base alle giornate lavorate e al numero di persone inviate. In particolare, nel periodo di causa la cooperativa avrebbe messo a disposizione della ditta a manodopera bracciantile per operazioni di raccolta agrumi e servizi _1 vari (pulizia dei fondi;
potatura; zappettatura;
spollonatura; rimessaggio tubi irrigui). In ordine all'ammontare della pretesa contributiva, ha specificato che i contributi già pagati dalla CP_1 cooperativa relativamente agli anni di ispezione (20/10/2011; 31/03/2014) si riferiscono al periodo ante 2013, per cui sono stati richiesti solo in contributi non pagati dalla L ha inoltre CP_3 CP_2 illustrato le modalità del calcolo.
3. Alla presente causa è stato riunito il processo RG. 701/2019, opposizione all'avviso di addebito n. 33420180007022959000, notificato in data 17/01/2019 per il pagamento della somma complessiva di euro 46.895,18, credito contributivo scaturente dal verbale di accertamento n. 2500000479262 del 18/03/2015, nell'ambito della quale la ditta ha chiesto, previa sospensione, Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso e dell'insussistenza della pretesa creditoria. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
4. Anche nel giudizio riunito si è costituito contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto CP_1
e chiedendone il rigetto, spese vinte.
5. I processi riuniti sono stati istruiti con l'escussione dei testi di parte ricorrente , Tes_1
, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, introduttivi dei processi riuniti, vanno rigettati, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Le risultanze di causa confermano le valutazioni di in ordine alla sussistenza di una fattispecie CP_1 di interposizione illecita di manodopera, nei rapporti intervenuti tra la ditta e la Parte_1 cooperativa nella campagna agrumaria 2013/2014. CP_3
Infatti, nel caso di specie non risultano sussistenti i requisiti di cui agli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003 (applicabile ratione temporis) per ritenere configurabili degli appalti leciti, con la conseguenza che
3 ha operato, nei rapporti con la come utilizzatore Parte_1 Parte_2 nell'ambito di un rapporto di somministrazione illecita di lavoro, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 20 d.lgs. 276/2003.
II. Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003, che individua le caratteristiche dell'appalto di opere o di servizi, in base alle quali questo si distingue dalla somministrazione di lavoro: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
III. Di seguito, le dichiarazioni di di cui al verbale di accertamento oggetto del Parte_1 presente giudizio (cfr. doc. 2 ric. e pag.
9-10 RI FE , rese in data 28/10/2014: «Sono CP_1 titolare dell'azienda agricola, impresa individuale, " [...J questa azienda si occupa della produzione di Parte_1 agrumi, per la maggior parte su terreni in agro di Crosia e Corigliano Calabro, per un'estensione di circa 13 Parte_3 ettari;
questi terreni li detengo a vario titolo (contratto preliminare di vendita, affitto, proprietà). Su questi terreni insistono circa ottomila e cinquecento piante che producono l'anno oltre quattromila quintali di agrumi. Per la coltivazione di questi terreni assumo manodopera bracciantile, non ricordo con precisione il numero ma circa una trentina. Questa manodopera la impiego principalmente durante il periodo della raccolta, da ottobre a febbraio;
solitamente impiego sempre le stesse persone e fra queste ogni anno mi avvalgo della collaborazione del sig. . Per la raccolta dei frutti mi sono avvalso Testimone_5 anche della collaborazione e dei servizi offerti da cooperative varie e fra queste la Soc. Coop. Mirto 2000. Ricordo di aver affidato il servizio di raccolta alla negli ultimi anni, [...]. Nel periodo della raccolta questa veniva Controparte_3 eseguita sia dagli operai alle mie dirette dipendenze, sia dagli operai della Soc. Coop. Mirto 2000. Solitamente io coordinavo il lavoro dei miei operai ovvero il sig. Controllavo allo stesso modo, sebbene mi leghi alla Testimone_5 CP_3
un rapporto fiduciario abbastanza lungo, il lavoro degli operai della cooperativa. La cooperativa a volte annotava il
[...] numero ed il nome degli operai occupati sui miei fondi, ogni giorno annotava il numero delle cassette raccolte. Qualche volta, però marginalmente, le prestazioni della Soc. Coop. Mirto 2000 hanno riguardato anche lavori di spollonatura, zappettatura, pulizia fondi. [...] Il prezzo della raccolta lo valutavamo tenendo in considerazione la qualità delle modalità di raccolta ed il giusto compenso dovuto agli operai [...]”.». Inoltre, le dichiarazioni di collaboratore di fiducia di Testimone_5 Parte_1
(cfr. doc. 2 ric. e pag. 10 RI FE , rese in data 24/11/2014: «Lavoro per il sig.
[...] CP_1 dal 2010 come bracciante nei giardini a prevalentemente;
inoltre lavoro all'occorrenza per la società Parte_1 CP_3
Caridi s.r.l. Quando lavoro nei giardini di apro il cancello per far entrare gli operai e controllo se le piante sono o CP_3 meno bagnate e se i frutti possono essere raccolti. Se si può raccogliere avviso il sig. perché organizzi la Parte_1 raccolta e porti le cassette. Non so quanti operai del sig. si occupino della raccolta;
vedo comunque entrare diversi _1 furgoni di diversi colori. [...] Mi sembra di ricordare che qualche volta ha fatto la raccolta la Soc. Coop. Mirto 2000 [...] Sul giardino dove lavoro io in genere la mattina aravano circa tre-quattro furgoni. Questi furgoni non arrivano tutte le mattine ma quando ce n'è bisogno [...].». Rilevanti anche le dichiarazioni di , di cui al verbale n. 2500000449889 che ha Testimone_6 riguardato la Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10/09/2014, rese in data CP_3
8/10/2014: «(…) Preciso che il maggiore contraente con la cooperativa è stata l'azienda (…) Preciso che la _1
4 cooperativa ha eseguito la raccolta anche per l'azienda agricola […] In base alle esigenze del mercato Parte_1 ci faceva le richieste di aumentare, eventualmente, la raccolta, aumentando le squadre di lavoro. (…)». _1
IV. Orbene, da tali dichiarazioni, lette insieme al complesso del verbale ispettivo (nonché al verbale di accertamento presupposto n. 2500000449889 che ha riguardato la , emerge con CP_3 chiarezza che il reale oggetto del rapporto tra le due aziende era la fornitura di manodopera agricola, principalmente per i lavori di raccolta degli agrumi svolti presso i terreni nella disponibilità di Parte_1
[...]
Nell'esaminare le risultanze di causa al fine di qualificare correttamente la fattispecie, occorre effettuare un accertamento complesso mirato al caso concreto, in particolare attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio del potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e dall'art. 1655 c.c. Si riprende un passaggio di Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020, alle pagine 7 e 8: «Per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Ad es. si richiama Sez. L n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui “In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti appalli di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, sena diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. Ma anche di recente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compili di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.». Calando i principi enunciati nell'ambito della fattispecie concreta, emerge quanto segue.
- Partendo dall'organizzazione dei mezzi e avendo riguardo alle esigenze dell'opera, emerge (ad esempio dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente , operaio dipendente Tes_1 della ditta che la cooperativa metteva a disposizione secchi, forbici, scale, mentre le _1 cassette e il mezzo per il trasporto delle stesse in magazzino (di cui si occupava proprio Tes_1
erano messi a disposizione dalla ditta Inoltre, come sottolineato da in
[...] _1 CP_1 RI, la cooperativa non possiede mezzi agricoli di proprietà. CP_3
- Quanto all'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, dalle dichiarazioni di si evince come fosse proprio a dare le indicazioni Tes_6 Tes_6 _1 sulla quantità di manodopera da impiegare «[…] In base alle esigenze del mercato ci faceva le richieste _1
5 di aumentare, eventualmente, la raccolta, aumentando le squadre di lavoro. (…)» e lo stesso, inoltre, controllava i lavori dei dipendenti della cooperativa così come controllava i suoi: «Nel periodo della raccolta questa veniva eseguita sia dagli operai alle mie dirette dipendenze, sia dagli operai della Soc. Coop. Mirto 2000. Solitamente io coordinavo il lavoro dei miei operai ovvero il sig. Controllavo allo stesso Testimone_5 modo, sebbene mi leghi alla un rapporto fiduciario abbastanza lungo, il lavoro degli operai della Controparte_3 cooperativa. La cooperativa a volte annotava il numero ed il nome degli operai occupati sui miei fondi, ogni giorno annotava il numero delle cassette raccolte.». Le dichiarazioni di sono confermate da quelle di _1 braccianti dipendenti della (di cui si dà atto nel verbale n. 2500000449889), secondo CP_3 cui la raccolta si svolgeva alla presenza dei committenti, in particolare di e Parte_1
i quali verificavano che la raccolta venisse eseguita correttamente e, a Testimone_4 seconda delle loro esigenze, davano specifiche indicazioni sulle modalità della raccolta, dando anche il via alle operazioni di raccolta giornaliere. Le dichiarazioni di alcuni testi di parte ricorrente (in particolare di ma si vedano anche le dichiarazioni del teste Testimone_7
, che danno atto di una presenza sporadica di sui terreni e Testimone_3 _1 di un ruolo di (legale rappresentante della cooperativa), nella sorveglianza e direzione Tes_6 degli operai, sono recessive a fronte del complessivo tenore degli accertamenti ispettivi e in ogni caso si specifica che l'eventuale svolgimento da parte di di un ruolo di “direttore dei Tes_6 lavori” e la sua presenza sui fondi non equivale affatto all'esercizio di un potere organizzativo e direttivo, che veniva svolto in modo inequivoco, secondo le emergenze, da Parte_1
Dunque, ciò che emerge, leggendo anche le dichiarazioni sopra riportate di Tes_5 collaboratore di fiducia di è che il ricorrente si è avvalso della
[...] Parte_1 manodopera somministrata per lo svolgimento di fasi del ciclo produttivo, soprattutto della raccolta, che sono rimaste comunque interamente sotto il suo controllo, con una gestione promiscua degli operai alle sue dipendenze e di quelli alle dipendenze della cooperativa.
- Quanto, infine, al rischio di impresa, nel caso di specie non sussistono elementi per poterlo considerare sussistente, posto che non emerge alcuna gestione imprenditoriale di lavori agricoli da parte della cooperativa, ma la mera messa a disposizione di manodopera agricola, da cui derivava il guadagno, si leggano anche sul punto anche le dichiarazioni di «(…) Il Parte_1 prezzo della raccolta lo valutavamo tenendo in considerazione la qualità delle modalità di raccolta ed il giusto compenso dovuto agli operai (…)».
V. Per quanto attiene alle ulteriori risultanze dalle dichiarazioni dei testi escussi (assunte su verbale cartaceo alla cui lettura si rinvia), non hanno apportato un contributo di conoscenza rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti di causa.
VI. Da quanto precede, dunque, risulta confermata la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera nei rapporti tra la ditta la cooperativa _1 CP_3 con riferimento ai contratti stipulati negli anni 2013/2014.
VII. Per quanto attiene agli oneri contributivi posti dal verbale ispettivo a carico della Parte_1 per l'impiego della manodopera illecitamente somministrata, il verbale ha specificato le modalità di calcolo, riprese in RI e che si riportano di seguito:
6 «Per procedere al conseguente addebito contributivo, circa la raccolta, si è individuato innanzitutto la quantità espressa in Kg di prodotto raccolto, risultante dalle fatture emesse, tenendo conto del prezzo unitario per chilo di merce pattuito tra le parti con i contratti di appalto esibiti e corrispondente a € 0,12 al Kg.» Si specifica che dalla lettura dei tre contratti di appalto (cfr. doc. ric.) il corrispettivo per i lavori concordati viene indicato in una cifra complessiva (in particolare euro 17.557,00 ed euro 18.560,00), solo nel contratto del 21/10/2013 viene concordato il prezzo della raccolta in euro 0,11 più IVA per ogni Kg di clementine raccolte. Quindi, il dato indicato da parte ricorrente di meri euro 0,11 al Kg è comunque inesatto. «Accertata la quantità di merce raccolta dalla Cooperativa, il fabbisogno di giornate alla stessa necessarie è stato ottenuto suddividendo I chilogrammi riferibili ad ogni singola fattura prodotta dalla Cooperativa per i coefficienti 500 (clementine) sul presupposto (accertato secondo le comuni pratiche colturali della zona) che normalmente un operaio raccoglie in media al giorno Kg. 500 di clementine. Per i servizi diversi dalla raccolta il fabbisogno è stato determinato considerando l'estensione del terreno e la natura dei servizi prestati, tenendo in considerazione anche il numero della manodopera bracciantile assunta alle dirette dipendenze dell'azienda committente ed impiegata nei medesimi lavori. In ultimo, la quantificazione delle GLA è stata ottenuta, tenendo parzialmente in considerazione anche il prospetto fornito alle scriventi dalla Cooperativa il 23.12.2014, nonché quanto dichiarato dalle parti contraenti. Per l'effetto, si è proceduto ad attribuire all'azienda de qua un fabbisogno di giornate, per l'anno 2013 pari a 1038 e per l'anno 2014 pari a 236 come da tabella nel verbale in atti. La successiva distribuzione delle giornate i vari lavoratori è stata eseguita tenendo in giusta considerazione le dichiarazioni dei braccianti, le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione (cfr. le dichiarazioni di e Persona_1 Testimone_6 Persona_2
e dal titolare dell'omonima azienda, nonché l'ubicazione geografica dei terreni in relazione alia documentazione
[...] prodotta dalla Cooperativa o altrove acquisita (Modd. DA, fatturazione, contratti di appalto, modd. Unilav) e l'estensione dei fondi interessati. Nella tabella apposita nel verbale in atti sono specificate le giornate effettuate da ogni singolo bracciante, sia per la raccolta che per la potatura si è provveduto alla determinazione ed alla quantificazione dei contributi dovuti, come da successiva tabella, applicando il Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, qualifica: operaio comune, tipo ditta: 06-AE, zona tariffaria 0-intera, tipo contratto: O1, avvalendosi della procedura di calcolo contributi agricoli fornita dall'Istituto». Si ritiene che il procedimento indicato superi le censure indicate in ricorso, sulla base di quanto già specificato in riferimento ai compensi pattuiti, ma anche perché nel computo del fabbisogno vanno inclusi i servizi diversi dalla raccolta che sono stati, sebbene marginalmente, pattuiti e svolti (si leggano le dichiarazioni di anche nel verbale n. 2500000449889). Quanto alla pretesa Parte_1 applicabilità di agevolazioni e di un diverso inquadramento contrattuale (posto che gli operai hanno effettuato la raccolta, ma non solo), elementi che porterebbero alla riduzione della cifra, non sono indicati i presupposti che ne giustificherebbero l'applicabilità. Infine, dal verbale n. 2500000449889 risulta che sono stati tenuti fuori dal computo dei contributi addebitati agli utilizzatori quelli già versati dalla cooperativa.
VIII. Da quanto precede deriva il rigetto dei ricorsi proposti e la ditta eve essere condannata _1
(non in via riconvenzionale, ma come comunque richiesto da e come diretta conseguenza della CP_1 sussistenza della pretesa creditoria), al pagamento della cifra come indicata nell'avviso di addebito n. 33420180007022959000, opposto nell'ambito del giudizio riunito RG. 701/2019, pari ad euro 46.895,18, comprensivi di oneri di riscossione e sanzioni.
7 IX. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta i ricorsi introduttivi dei processi riuniti e condanna la a Parte_1 versare a la somma complessiva di euro 46.895,18 di cui all'avviso di addebito n. CP_1
33420180007022959000.
- Condanna la alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di CP_1
Castrovillari, 11/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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