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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/03/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, riunito in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. riunito in camera di consiglio;
nel procedimento, iscritto al n. 1162/2023 R.G.A.C., proposto con ricorso congiunto depositato in data 6 ottobre 2023, da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Furnari, contrada Celi, presso lo studio dell'avv. Marilena Lopes, che la rappresenta e difende,
e da
(C.F.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Capo d'Orlando, quartiere Gescal n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonino Muscarà, che lo rappresenta e difende, ricorrenti, viste le note di trattazione scritta depositate in data 14 febbraio 2024 ed
1 marzo 2024, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla presenza in udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno concluso chiedendo di prendere atto delle condizioni indicate nel ricorso proposto congiuntamente come modificato ed allegato alle note dell' 8 febbraio 2024 e dell'1 marzo 2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio è stato promosso con ricorso proposto congiuntamente da e epositato in Parte_1 Parte_2 data 6 ottobre 2023 con il quale è stato chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il figlio , nato il [...], Persona_1 alle seguenti condizioni indicate nel ricorso che, su invito del Collegio in base al provvedimento del 5 gennaio 2024, è stato rimodulato come segue:
“A. Affido del figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il padre dà il consenso preventivo al trasferimento della residenza del figlio minore unitamente alla madre nell'ambito della provincia di Messina, previo congruo avviso e senza limitazioni del diritto di visita del padre. B.
Il signor dovrà versare a titolo di mantenimento del Parte_2 figlio la somma di €200,00 mensili, e concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie relative al minore. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
C. Il signor Parte_2 errà con sè il figlio 2 volte al mese, a settimane alternate, dalle
[...] ore 18:00 del venerdì pomeriggio alle ore 18:00 della domenica;
D. Il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio durante le principali festività civili e religiose e, precisamente, ad anni alterni, il giorno della Vigilia del
Natale (24 dicembre) o del Natale (25 dicembre), il giorno della Vigilia di
Capodanno (31 dicembre) o del Capodanno (1 gennaio), la Santa Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o, eventualmente, lo stesso trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; E. Nei mesi estivi i genitori terranno con se il bambino per due settimane all'anno continuativamente, anche a settimane frazionate, previo accordo da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in tali periodi la madre avrà gli stessi diritti di visita riconosciuti al padre a eccezione del pernotto durante il week end”. Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la non contrarietà dello stesso agli interessi della prole e a norme di ordine pubblico.
Considerata la tenera età del bambino e l'accordo raggiunto tra le parti, non risulta necessaria l'audizione del figlio. La regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il minore va, dunque, disposta in linea con tale accordo.
Le spese del giudizio, tenuto conto delle richieste delle parti e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1162/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. dispone che i rapporti tra le parti e con il minore
[...] siano regolati secondo le condizioni indicate Persona_1 nell'accordo di cui alle note integrative dell'8 febbraio ed 1 marzo 2024, e trascritte in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio 4 marzo 2024.
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, riunito in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. riunito in camera di consiglio;
nel procedimento, iscritto al n. 1162/2023 R.G.A.C., proposto con ricorso congiunto depositato in data 6 ottobre 2023, da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Furnari, contrada Celi, presso lo studio dell'avv. Marilena Lopes, che la rappresenta e difende,
e da
(C.F.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Capo d'Orlando, quartiere Gescal n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonino Muscarà, che lo rappresenta e difende, ricorrenti, viste le note di trattazione scritta depositate in data 14 febbraio 2024 ed
1 marzo 2024, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla presenza in udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno concluso chiedendo di prendere atto delle condizioni indicate nel ricorso proposto congiuntamente come modificato ed allegato alle note dell' 8 febbraio 2024 e dell'1 marzo 2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio è stato promosso con ricorso proposto congiuntamente da e epositato in Parte_1 Parte_2 data 6 ottobre 2023 con il quale è stato chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il figlio , nato il [...], Persona_1 alle seguenti condizioni indicate nel ricorso che, su invito del Collegio in base al provvedimento del 5 gennaio 2024, è stato rimodulato come segue:
“A. Affido del figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il padre dà il consenso preventivo al trasferimento della residenza del figlio minore unitamente alla madre nell'ambito della provincia di Messina, previo congruo avviso e senza limitazioni del diritto di visita del padre. B.
Il signor dovrà versare a titolo di mantenimento del Parte_2 figlio la somma di €200,00 mensili, e concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie relative al minore. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
C. Il signor Parte_2 errà con sè il figlio 2 volte al mese, a settimane alternate, dalle
[...] ore 18:00 del venerdì pomeriggio alle ore 18:00 della domenica;
D. Il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio durante le principali festività civili e religiose e, precisamente, ad anni alterni, il giorno della Vigilia del
Natale (24 dicembre) o del Natale (25 dicembre), il giorno della Vigilia di
Capodanno (31 dicembre) o del Capodanno (1 gennaio), la Santa Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o, eventualmente, lo stesso trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; E. Nei mesi estivi i genitori terranno con se il bambino per due settimane all'anno continuativamente, anche a settimane frazionate, previo accordo da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in tali periodi la madre avrà gli stessi diritti di visita riconosciuti al padre a eccezione del pernotto durante il week end”. Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la non contrarietà dello stesso agli interessi della prole e a norme di ordine pubblico.
Considerata la tenera età del bambino e l'accordo raggiunto tra le parti, non risulta necessaria l'audizione del figlio. La regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il minore va, dunque, disposta in linea con tale accordo.
Le spese del giudizio, tenuto conto delle richieste delle parti e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1162/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. dispone che i rapporti tra le parti e con il minore
[...] siano regolati secondo le condizioni indicate Persona_1 nell'accordo di cui alle note integrative dell'8 febbraio ed 1 marzo 2024, e trascritte in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio 4 marzo 2024.
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi