Articolo 186 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 185Articolo 187
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9 ottobre 2010
Art. 186. Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori 1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 , dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 , si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. 2. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
Note all' art. 186:
- Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 (Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell' articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2000, n. 16.
- La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001, n. 55.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005, n. 220.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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