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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2319/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18931/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500036115000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500036115000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2332/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500036115000 (€ 789,82 tassa auto 2017 e 2019) notificata in data 10/9/2025.
Eccepisce “la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici, contesta recisamente la legittimità della procedura di riscossione, per la assoluta mancanza di un titolo che la legittima, l'esistenza del debito sopra indicato nei confronti sia degli Enti che dell'Agenzia delle Entrate ed infine la prescrizione del diritto di riscossione.
Dopo avere precisato che le cartelle esattoriali impugnate sono: 1) n° 07120240117783901000, asseritamente notificata il 19/09/2024 dell'importo di 412,80 € per tassa automobilistica anno 2017. E 2)
07120250069066234000 asseritamente notificata il 28/03/2025 dell'importo di 377,02 € per tassa automobilistica anno 2019. Assume che le stesse sono da considerarsi nulle ed improduttive di qualsiasi effetto giuridico, per intervenuta prescrizione dei termini attesa la loro omessa notifica.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso in quanto non proposto nei confronti della Regione Campania per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs.
220/2023. Chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente con onere a carico del soggetto ricorrente.
Contesta, poi, le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti), in subordine, comunque la propria carenza di legittimazione passiva affermando che
è la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che – diversamnete da quanto asserito dal ricorrente - la cartella opposta risulta emessa nel rispetto della vigente normative, adeguatamente motivata e compilata;
; dunque quanto alle stesse il ricorso appare manifestamente infondato. Quanto, poi, alla eccepita prescrizione del credito erariale deve rilevarsi che tale doglianza andava mossa, nei termini di legge per l'impugnativa, nei confronti dell'Ente creditore/impositore: la Regione Campania, ma tanto non risulta esperito. Il novellato art 14 al comma 6 bis recita: < diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti>>.
Nel caso in parola il ricorrente ha, nonostante la norma novellata, convenuto esclusivamente l'Agente della
IS, senza tener conto del disposto normativo menzionato ovvero operando una scelta errata;
da ciò discende la violazione della predetta norma e comunque la decadenza del ricorrente a ricorrere nei confronti dell'Ente Impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale, per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tanto consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 350,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18931/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500036115000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500036115000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2332/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500036115000 (€ 789,82 tassa auto 2017 e 2019) notificata in data 10/9/2025.
Eccepisce “la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici, contesta recisamente la legittimità della procedura di riscossione, per la assoluta mancanza di un titolo che la legittima, l'esistenza del debito sopra indicato nei confronti sia degli Enti che dell'Agenzia delle Entrate ed infine la prescrizione del diritto di riscossione.
Dopo avere precisato che le cartelle esattoriali impugnate sono: 1) n° 07120240117783901000, asseritamente notificata il 19/09/2024 dell'importo di 412,80 € per tassa automobilistica anno 2017. E 2)
07120250069066234000 asseritamente notificata il 28/03/2025 dell'importo di 377,02 € per tassa automobilistica anno 2019. Assume che le stesse sono da considerarsi nulle ed improduttive di qualsiasi effetto giuridico, per intervenuta prescrizione dei termini attesa la loro omessa notifica.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso in quanto non proposto nei confronti della Regione Campania per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs.
220/2023. Chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente con onere a carico del soggetto ricorrente.
Contesta, poi, le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti), in subordine, comunque la propria carenza di legittimazione passiva affermando che
è la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che – diversamnete da quanto asserito dal ricorrente - la cartella opposta risulta emessa nel rispetto della vigente normative, adeguatamente motivata e compilata;
; dunque quanto alle stesse il ricorso appare manifestamente infondato. Quanto, poi, alla eccepita prescrizione del credito erariale deve rilevarsi che tale doglianza andava mossa, nei termini di legge per l'impugnativa, nei confronti dell'Ente creditore/impositore: la Regione Campania, ma tanto non risulta esperito. Il novellato art 14 al comma 6 bis recita: < diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti>>.
Nel caso in parola il ricorrente ha, nonostante la norma novellata, convenuto esclusivamente l'Agente della
IS, senza tener conto del disposto normativo menzionato ovvero operando una scelta errata;
da ciò discende la violazione della predetta norma e comunque la decadenza del ricorrente a ricorrere nei confronti dell'Ente Impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale, per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tanto consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 350,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.