Articolo 21 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 20Articolo 22
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 21.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la ((Direzione provinciale del lavoro)) puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999