Art. 21.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la ((Direzione provinciale del lavoro)) puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la ((Direzione provinciale del lavoro)) puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.