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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ) con gli avv.ti BARNI ANDREA SIMONE EDOARDO Parte_1 C.F._1
e SI LO
Attore opponente contro
(C.F. ) con l'avv. GIORGIO CORNO Controparte_1 C.F._2
Convenuto opposto
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
C.F. terza pignorata Controparte_4 P.IVA_1
Convenuti contumaci
*
Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
pagina 1 di 11 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti qui riportate:
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di quanto dedotto, respinta ogni istanza contraria, eccezione e deduzione IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- sospendere ex art.295 c.p.c. il presente giudizio di merito nell'attesa della decisione del giudizio ex art.549 cpc pendente tra il SI. e la società pendente CP_1 Controparte_4 avanti al Tribunale di Monza – RG 921/2022 –Dott.ssa ; Per_1
- accertata e dichiarata l'effettiva entità del credito oggetto del pignoramento presso terzi notificato alla società a seguito della detrazione delle somme di cui al Controparte_4 precetto di quelle che il SI. ha già percepito in seguito alla transazione raggiunta tra le CP_1 parti nel corso del procedimento esecutivo pendente avanti al Tribunale di Monza – RG 2387/2019 Dott.ssa Azzolin pari ad €.50.748,50 a titolo di prezzo per la quota e ad €.5.748,93 per rimborso spese legali avv. Corno, come esposto nella narrativa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO
- accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in atto, l'inefficacia e l'invalidità del pignoramento presso terzi promosso nei confronti della società di cui Controparte_4 la SI.ra è Socio Unico;
Pt_1
- dichiarare / ordinare l'estinzione della procedura esecutiva R.G. n. 921/2022, con conseguente liberazione degli importi sottoposti a vincolo da parte del creditore procedente SI. CP_1
NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI DOVESSE ESSERE ACCOLTA LA DOMANDA DI PARTE CREDITRICE PROCEDENTE
- accertare e dichiarare la società a tenere indenne e manlevata la Controparte_4
SI.ra da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare alla medesima dalla Pt_1 prosecuzione dell'esecuzione intrapresa dal SI. presso la terza pignorata;
CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- con ogni più ampia riserva di integrare, modificare, precisare e di formulare deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c.. In ogni caso, qualora di necessità, si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi, con riserva di indicarne i nominativi nelle concedende memorie, sulle circostanze di cui alla narrativa dell'atto di citazione (che si riporta integralmente), precedute dalle parole “è vero che” e con riserva di articolare le relative circostanze in specifici capitoli di prova. (omissis v. “Foglio di precisazione delle conclusioni” depositato il 9.05.2024)”
*
Conclusioni per : Controparte_1
“Contrariis reiectis, voglia codesto Ill.mo Tribunale così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE
✓ rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da , a conferma Parte_1 dell'ordinanza datata 29 novembre 2023;
pagina 2 di 11 IN VIA GRADATA, NEL MERITO
✓ rigettare le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
IN OGNI CASO
condannare alla rifusione delle spese e competenze difensive del presente Parte_1 giudizio (ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/2014); IN VIA ISTRUTTORIA
rigettare le istanze istruttorie articolate ex adverso, a conferma dell'ordinanza datata 29 novembre 2023.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_1 introdotto l'odierno giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 30.12.2022, convenendo qui in giudizio , Controparte_1 [...]
, e la società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Per quanto qui di interesse va premesso che
i. la (coniuge di e madre di , nonché attualmente Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 socia unica della terza pignorata proponeva opposizione di Controparte_4 terzo - nell'ambito dell'esecuzione promossa dal nei confronti di e CP_1 Controparte_2
, debitori esecutati, nonché del terzo pignorato Controparte_3 Controparte_4
esecuzione (RGE 921/2022) avente ad oggetto il pignoramento dei crediti per restituzione di
[...] finanziamento soci spettanti ai primi nei confronti della terza pignorata - affermando di essere
“Socia Unica e interamente proprietaria del capitale della società Imm.re Primavera srl” e allegando di essere pertanto unica ed esclusiva titolare delle somme pignorate, essendo le somme di cui ai finanziamenti soci, come rinvenibili dai bilanci approvati dalla società, “riconducibili solo alla medesima” e chiedendo la sospensione dell'esecuzione;
ii. il terzo pignorato ha reso dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., affermando che non risultava alcun credito per finanziamento soci dei signori nei propri confronti1 CP_2
iii. il giudice dell'esecuzione emetteva in data 30.12.2022 due distinte ordinanze con le quali, relativamente alla posizione della , riteneva non sussistenti i gravi motivi per sospendere Pt_1
l'esecuzione, assegnando i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito, e con riguardo pagina 3 di 11 alla posizione della terza pignorata, riteneva necessario istruire il procedimento di accertamento ex art. 549 c.p.c. stante la contestazione effettuata dal alla dichiarazione negativa resa CP_1 dall'amministratore della società in ordine all'esistenza del credito e alla titolarità delle somme pignorate.
La ha quindi introdotto la presente fase di merito, chiedendo in via preliminare la Pt_1 sospensione ex art.295 c.p.c. del presente giudizio nell'attesa della decisione del giudizio ex art.549
c.p.c. e l'accertamento dell'effettiva entità del credito stante il percepimento da parte del della somma di €.50.748,50 a titolo di prezzo per la quota e ad €.5.748,93 per CP_1 rimborso spese legali a seguito della transazione raggiunta nel corso del procedimento esecutivo pendente avanti questo Tribunale (RGE 2387/2019 Dott.ssa Azzolin); nel merito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto ed allegato quanto segue: Pt_1
- l'azione del si fondava su un titolo emesso a conclusione di un'azione dallo stesso CP_1 intrapresa nell'abito di un procedimento ordinario (trattasi del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. RG
7616/2017 Trib. Monza) promosso nei confronti dei convenuti e , ma Controparte_2 CP_3 non nei suoi confronti, per la declaratoria della “risoluzione consensuale di un contratto preliminare di cessione di azienda intercorso tra le parti” ovvero per un debito estraneo alla terza pignorata;
- sulla base di detto titolo veniva notificato a atto di Controparte_4 pignoramento presso terzi e precisamente “il pignoramento di tutti i crediti, cose e/o ragioni vantate da e nei confronti di Imm.re Primavera fino alla Controparte_2 Controparte_3 concorrenza di euro 405.896,00 oltre imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate, spese di notifica ed ogni altra spesa occorsa ed occorrenda”;
- il aveva altresì avviato una precedente esecuzione (RGE 2387/2019) nei confronti CP_1 del solo “pignorando le quote sociali di proprietà di quest'ultimo nella società Controparte_2
Imm.re Primavera” che era stata definita con una transazione con cui “la SI.ra , allora Pt_1 socia del 50% dell'Imm.re Primavera acquistava la quota dei SI.ri (pari al 50% del CP_2 capitale sociale della società) al prezzo di perizia pari ad €.50.748,50 esercitando il diritto di prelazione societaria”;
- la mancata sospensione del presente giudizio, considerata la pendenza del procedimento ex art. 549 c.p.c., poteva portare al riconoscimento al creditore procedente di un importo non dovuto;
- vi era il rischio “di essere espropriata di somme di danaro di sua proprietà nel tempo in cui la parte creditrice procedente deve ancora provare di averne diritto presso il terzo pignorato, poiché il giudizio che determinerà tale obbligo è, allo stato, appena iniziato”; pagina 4 di 11 - di avere contestato e di contestare anche in questa sede la perizia che il aveva posto a CP_1 fondamento dell'azione esecutiva2 e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, aveva documentalmente provato la titolarità in capo a sé delle somme di cui al finanziamento soci, come confermato anche da tutte le circolarizzazioni operate dal revisore contabile;
- di non avanzare alcuna domanda nei confronti della terza pignorata, se non quella di garanzia per essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dalla prosecuzione dell'esecuzione da parte del CP_1
Si è costituito il solo rimanendo contumaci i restanti convenuti, chiedendo il CP_1 rigetto dell'istanza di sospensiva e di tutte le domande svolte perché infondate, ribadendo le deduzioni e contestazioni contenute nella memoria depositata nell'ambito del giudizio avanti al giudice dell'esecuzione ed eccependo e deducendo in sintesi quanto segue:
- la non aveva assolto il proprio onere probatorio ed anzi dagli estratti conto della terza Pt_1 pignorata prodotti sub doc. 5 emergeva la prova della titolarità in capo ai debitori dei crediti pignorati;
- proprio dalle dichiarazioni della , nell'ambito delle cartolarizzazioni dei crediti, Pt_1 emergeva che alcun finanziamento soci, effettuato in data anteriore al primo gennaio 2017, era ad essa riferibile;
- infine, con riguardo alla domanda riferita alla transazione, eccepiva il difetto d'interesse ad agire dell'opponente e l'estraneità della domanda de qua alla materia del contendere del presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., dichiarata l'inammissibilità delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. in quanto tardivamente depositate dall'opponente e rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dalla difesa della in quanto meramente esplorativa Pt_1
(cfr. ordinanza riservata del 22.11.2023), chiusa pertanto l'istruttoria, l'odierno giudicante dava ingresso alla precisazione delle conclusioni rinviando, per detto incombente, all'udienza del
30.01.2025.
La causa giungeva così alla decisione, previo scambio di comparse e repliche a norma dell'art.190 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata la domanda svolta in via pregiudiziale di sospensione ex art. 295 c.p.c. atteso che non sussiste alcuna pregiudizialità o dipendenza tra il presente giudizio ed il “giudizio ex art.549 cpc pendente tra il SI. e la società CP_1 Controparte_4
stante la diversità delle parti coinvolte (cfr. ex multis Cass. n.23989/2019 “l'art. 295 cod. proc.
[...] civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza
o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti”).
Ciò posto il thema decidendum del presente giudizio di merito è l'accertamento della titolarità in capo alla dei crediti oggetto del pignoramento presso terzi promosso dal Pt_1 CP_1 nei confronti di e e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quale debitor debitoris.
Trattasi di soggetti legati, come si è detto, da vincoli di parentela, inoltre il capitale sociale della terza pignorata, al momento della sua costituzione, era stato sottoscritto e conferito nei seguenti termini:
per la quota del 25% pari ad Euro 5.000,00; Controparte_2
per la quota del 25% pari ad Euro 5.000,00; Parte_2
per la quota del 25% pari ad Euro 5.000,00; Controparte_3 per la quota del 25% Parte_1 mentre attualmente, a seguito delle varie cessioni di quote intervenute, l'unico socio risulta essere l'odierna opponente.
La afferma infatti di “proprietaria di tutte le somme oggetto de finanziamento soci Pt_1 della società ”, somme che il in forza di titolo giudiziario Controparte_4 CP_1 divenuto definitivo, ha pignorato - sino alla concorrenza dell'importo di € 405.896,00 aumentato della metà - presso il suddetto terzo debitore e afferenti ai crediti per restituzione di finanziamento soci spettanti, secondo il convenuto, a per € 911.000,00 e a Controparte_2 Controparte_3 per € 186.300,00
E' circostanza documentale che la società convenuta abbia ricevuto ingenti importi a titolo di finanziamenti effettuati dai soci (precisamente detti finanziamenti ammontavano: al 31.12.2027 complessivamente ad € 2.774.796,59; al 31.12.2018 complessivamente ad € 2.819.112,56; al pagina 6 di 11 31.12.2019 complessivamente ad € 2.890.287,50; al 31.12.2020 complessivamente ad €
2.911.329,61. (Cfr. Bilanci dal 2017 al 2020 versati in atti dal convenuto sub docc. 9 e 10 e dall'opponente sub docc. 9 e 10. e le relative note integrative alla voce debiti).
E' poi pacifico che per detti finanziamenti sussista l'obbligo restitutorio in capo alla società.
Si tratta quindi di accertare la riferibilità soggettiva di detti finanziamenti atteso che, secondo la prospettazione della , dovrebbero esserle integralmente imputati. Pt_1
Reputa il Tribunale che l'opponente, sulla quale gravava ex art. 2697 c.c. l'onere di provare il titolo del proprio credito, non abbia fornito adeguata prova di tale asserzione, evidenziando sin d'ora che la prova per testi come richiesta dall'opponete risulta inammissibile, da un lato stante il tenore dell'atto denominato dalla “Foglio di precisazione delle conclusioni”, avendo la Pt_1 stessa irritualmente riportato pressoché tutti gli atti e le difese depositate e le relative conclusioni senza effettivamente precisare le proprie istanze istruttorie e, dall'altro, in quanto le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. sono da ritenersi inammissibili perché tardive, come rilevato con ordinanza riservata del 29.11.2023 da intendersi qui richiamata. In ogni caso, anche a voler ritenere operante la sospensione feriale dei termini stante il cumulo con la domanda di manleva, i capitoli articolati, sia per testi che per interrogatorio formale, di cui alla seconda memoria istruttoria, non superano il vaglio di ammissibilità per essere in parte documentali, in parte contenenti giudizi non demandabili a testi ed in parte irrilevanti e/o del tutto generici, oltreché da provarsi documentalmente i capp. 22, 23, e 24.
Le prove allegate dall'opponente sono perciò rappresentate:
I. dalle risultanze dei Bilanci di esercizio 2019, 2020 e 2021, nella parte in cui, a differenza dei bilanci precedenti, nella nota integrativa, viene precisato che i finanziamenti sono stati effettuati per l'intero ammontare dal socio;
Pt_1
II. dal verbale dell'assemblea dei soci del 17.08.2021 dal quale risulta che la maggioranza dei soci,
(ossia la sola e col voto contrario del custode giudiziario nominato nella procedura Pt_1 esecutiva RGE 2387/2019, avente ad oggetto le quote sociali del debitore esecutato
[...]
) ha approvato i bilanci d'esercizio 2019 e 2020 (doc. 9 e 10); CP_2
III. dalla definitività dei suddetti bilanci, non essendo stati impugnati né dal custode ne' dal ed essendo gli stessi non più impugnabili stante l'avvenuta approvazione del bilancio CP_1 di esercizio 2021 (doc.11);
IV. dalle missive sottoscritte dall'opponente, dagli esecutati e dall'altro figlio ed Parte_2 inviate al revisore dott. (con le quali la prima dichiara che l'intero ammontare del Per_3 finanziamento soci e alla stessa riferibile ed i restanti soggetti hanno negato di essere titolari di alcun credito nei confronti della società cfr. doc. 8)
V. dall'esito della circolarizzazioni effettuate dal suddetto revisore (doc. 8). pagina 7 di 11 Ebbene, come già ritenuto dal giudice dell'esecuzione, detti documenti, anche alla luce delle difese del risultano del tutto insufficienti a dimostrare in capo all'opponente la CP_1 titolarità del credito pignorato.
Quanto ai primi quattro punti va rilevato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione – senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa da quelli meramente facoltativi – fanno sempre prova contro l'imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2710 c.c.
Per giurisprudenza consolidata le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, “proprio perché provengono dall'imprenditore che intende utilizzarle, ai sensi dell'art. 2710 c.c., come mezzi di prova nei confronti della controparte, sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se, ed in qual misura, esse siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. n.
9593/04; 14105701; 5981/99, in motivazione;
3108/96).
La prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione (art. 2709 cod. civ.), fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa, così Cass. 11912/2009.
Sempre con riguardo al bilancio va poi evidenziato che questo ha la funzione di fornire un'informazione chiara, completa e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nell'interesse dei soci, dei terzi e dell'economia generale ed è atto a contenuto valutativo da parte del giudice e non assurge a prova legale nei confronti dei terzi.
Ebbene nel caso di specie, a fronte dell'espressa specificazione nella nota integrativa dei
Bilanci di esercizio 2017 e 2018, della posta “Debiti verso soci per finanziamenti” e della seguente ulteriore precisazione “I finanziamenti effettuati dai soci ammontano complessivamente ad euro
2.774.796,59” con riguardo al 2017 e ad € 2.819.112,56 con riguardo al 2018 (cfr. voce DEBITI), la variazione effettuata solo a partire dal Bilancio 2019 (la cui approvazione è peraltro avvenuta il
17.08.2021) - con la quale le suddette voci di bilancio vengono modificate in “finanziamenti effettuati dal socio ”- non può ritenersi attendibile, sia in quanto l'uso dell'espressione Pt_1 plurale è significativo del fatto che i finanziamenti non provenivano da un unico soggetto3; sia 3 Si riporta quanto già evidenziato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria “Nelle note integrative dei bilanci 2017 e 2018, regolarmente approvati e pubblicati, non è mai stata data informativa circa l'esatta riferibilità a un singolo socio dell'ammontare dei finanziamenti in tesi da questo erogati in un arco di tempo risalente, perché anteriore all'esercizio pagina 8 di 11 perché le motivazioni che hanno portato la società ad una tale modifica sono rimaste del tutto oscure e quindi incomprensibili, essendo del tutto inidonea a tali fini l'effettuata cartolarizzazione
(v. meglio infra); sia infine, e, soprattutto, in quanto non supportata dai necessari riscontri circa l'effettività dei versamenti da parte della alla società (non è stata ad. esempio prodotta Pt_1 alcuna documentazione bancaria/contabile comprovante lo spostamento di denaro dal conto della a quello della società, né alcuna delibera assembleare ricognitiva dell'erogazione di Pt_1 finanziamenti riconducibili alla sola opponente).
Anzi, dagli estratti conto prodotti dall'opposto sub doc. 5 e relativi al conto acceso da presso la BCC di Milano, già di Sesto San Giovanni, deve ritenersi Controparte_4 comprovati i versamenti effettuati da parte di e alla suddetta Controparte_2 Controparte_3 società (versamenti che il giudice dell'esecuzione, in senso al procedimento ex art. 549 c.p.c., nel periodo 1.1.2013 al 31.12.2019 ha accertato essere pari ad € 90.410,00 quanto al primo ed €
212.700,00 quanto al secondo cfr. doc. 11 fasc. opposto).
Con riguardo alle rettifiche postume alle poste di bilancio e proprio in tema di dazioni di denaro da parte dei soci, la Suprema Corte ha confermato l'illegittimità di un modifica, non giustificata, del bilancio da un esercizio all'altro e la conseguente nullità del bilancio stesso (“in tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina
(conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime” cfr. ordinanza n. 29325/2020) e ciò a maggior ragione nel caso di specie considerata la stretta relazione familiare intercorrente tra le parti e la composizione della compagine sociale.
Alla luce di quanto precede alcun pregio riveste l'eccepita intervenuta definitività dei suddetti bilanci ex art. 2434 bis c.c., tenuto altresì conto che le esigenze di stabilità non possono arrivare a tal punto da eliminare ogni possibilità di dichiarare l'invalidità del bilancio: l'art. 2434-bis, c.c., si riferisce, infatti, all'impossibilità di esercitare le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c., non anche alla possibilità di un accertamento incidentale delle stesse, operato nel corso di un diverso giudizio che su quell'invalidità trovi il proprio presupposto, attesa la rilevabilità d'ufficio da parte del
2018. Anzi, la nota integrativa, la quale non è vincolata - come invece la voce D n. 3) del passivo dello stato patrimoniale – nella sua redazione all'utilizzo dell'espressione plurale “Debiti verso soci per finanziamenti”, precisava che “I finanziamenti effettuati dai soci ammontano complessivamente ad euro 2.774.796,59” (cfr. bilancio 2017). Soltanto nei bilanci 2019, 2020 e 2021 viene precisato che l'unico socio finanziatore è la sig.ra Pt_1 Le ragioni di tale modifica informativa non sono state adeguatamente illustrate dalla terza opponente. In particolare non è chiaro l'interesse sociale sotteso all'improvviso inserimento di tale informazione nel bilancio 2019” pagina 9 di 11 giudice, anche incidentalmente, della nullità della deliberazione per illiceità dell'oggetto, tale dovendo ritenersi quella di approvazione di un bilancio non chiaro o non veritiero (cfr. Corte
Appello Brescia 1372/2022 e Cass. 13031/2014).
Quanto alla circolarizzazione, come già affermato nell'ordinanza oggetto di opposizione, la valenza probatoria appare “estremamente limitata” in considerazione del fatto che – dall'esame della documentazione prodotta – non risulta che il revisore abbia effettuato ulteriori e autonome verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute, essendosi egli limitato a prendere atto delle stesse, senza indagare le movimentazioni bancarie e quindi l'effettiva genesi dei finanziamenti e senza considerare che dette missive sono prive di data certa e provengono da soggetti legati tutti da stretti rapporti familiari e di coniugio.
Ad abundantiam merita rilevarsi che tali dichiarazioni – oltre ad essere contrastanti con le risultanze documentali – sono comunque state rese dai soci successivamente all'ottenimento del titolo esecutivo (emesso il 15.11.2017 e divenuto definitivo) da parte del ed CP_1 all'instaurazione da parte di quest'ultimo del processo esecutivo avente ad oggetto le quote sociali
(promosso in data 5.03.2029) e paiono pertanto rappresentare un tentativo per “sfuggire” all'esecuzione.
In tale contesto risultano del tutto irrilevanti ai fini del decidere le allegazioni svolte dalla difesa della in ordine alla provenienza “dalla stessa” del denaro4 con il quale i due soci Pt_1 avrebbero effettuato i versamenti alla società, per l'assorbente motivo che l'opponente non ha chiarito la genesi dei finanziamenti, né prova di aver fornito la provvista, con ciò rafforzando il quadro già evidenziato dal giudice dell'esecuzione di carenza probatoria in ordine alla titolarità del credito pignorato.
Deve pertanto condividersi quanto già affermato dal giudice dell'esecuzione e precisamente che:
• non è stata prodotta alcuna delibera assembleare ricognitiva dell'erogazione di finanziamenti riconducibili alla sola socia non debitrice, alcun impegno della socia Pt_1 all'erogazione dei finanziamenti alla società, alcuna contabile bancaria comprovante l'esecuzione di tutti i finanziamenti iscritti in bilancio alla società ovvero scrittura con data certa comprovante il mandato o gli accordi familiari dichiarati dagli altri soci debitori”;
• “tali lacune e incongruenze delle risultanze documentali prodotte nonché la considerazione del fatto che l'approvazione dei bilanci 2019-2020 è dipesa dalla volontà deliberante di un solo soggetto, direttamente interessato dall'unica modifica rilevante contenuta in tali bilanci, rispetto 4 Cfr. pg. 2 memoria di replica ex art. 190 c.p.c. “Riportando l'esempio all'odierno contenzioso, il fatto che dagli estratti conto prodotti da controparte emerga che i versamenti siano stati effettuati da soggetti differenti dalla SI.ra non Pt_1 significa che il danaro versato non fosse di proprietà della medesima o non provenisse dalla stessa che potrebbe aver delegato soggetti terzi alla materiale operazione bancaria. di aver fornito la provvista” pagina 10 di 11 ai precedenti approvati, ossia la sig.ra , determinano la totale assenza di prova del Parte_1 titolo del credito allegato dalla opponente”.
Deve poi dichiararsi il difetto ad agire dell'opponente in merito alla domanda di accertamento della “'effettiva entità del credito oggetto del pignoramento presso terzi”, essendo l'oggetto del presente giudizio unicamente volto all'accertamento della legittimità o meno dell'intrapresa esecuzione forzata rispetto al terzo che affermi di vantare la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.
Quanto infine alla domanda di manleva la stessa risulta del tutto generica e già per questo inammissibile, non comprendendosi da cosa dovrebbe essere garantita la e quindi quale Pt_1 sarebbe “la conseguenza pregiudiziale” che le deriverebbe dalla “prosecuzione dell'esecuzione” da parte del creditore e considerato poi che sarebbe eventualmente la terza pignorata ad essere esposta, come affermato dalla stessa opponente, al rischio di un doppio esborso e quindi responsabile sul piano passivo della pretesa fatta valere dal CP_1
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata.
Le spese processuali – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, a favore dell'opposto, come da dispositivo, applicati, i parametri di cui al
DM 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto del valore della causa come indicato dalla stessa parte opponente e considerato che la difesa opposta non ha depositato la comparsa conclusionale ma solo la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- RIGETTA integralmente l'opposizione avanzata da ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Parte_1 perché infondata;
- CONDANNA a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in complessivi Euro 19.375,000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 17.07.2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito quanto riportato in nota a pg.2 nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 30.12.2022 “a verbale il sig.
[...] ha dichiarato: “non” […] “risulta alcun credito dei signori e a titolo di Tes_1 Controparte_2 Controparte_3 restituzione finanziamento soci, in quanto dalla contabilità e dai bilanci depositati la società riconosce unicamente il proprio debito nei confronti della sig.ra di € 2.936.045 risultante dallo stato patrimoniale del bilancio 2021 Parte_1 approvato e pubblicato;
in ogni caso rileva che i crediti dei soci sono attualmente inesigibili in quanto postergati, essendo la società debitrice nei confronti di un istituto bancario di € 949.810”. 2 “perché resa nell'ambito di altro procedimento esecutivo relativo al pignoramento delle quote sociali, definito transattivamente, estinto ed archiviato, in cui non erano parti né la SI.ra e né la società Imm.re Primavera, nella Pt_1 quale. il Custode della quota sociale del 50% pignorata, di spettanza dei SI.ri e dott.ssa CP_2 Controparte_3 [...]
, riteneva non esservi prova, dalle analisi dalla stessa effettuate dei documenti contabili, del fatto che il Per_2 finanziamento soci fosse riferibile solo alla SI.ra In verità, nel fare queste valutazioni - peraltro non richieste Pt_1 nell'ambito del conferimento dell'incarico da parte del Giudice dell'Esecuzione citata del 2019 avanti alla Dott.ssa Azzolin
- la Custode dott.ssa non teneva conto di un dato rilevante ed importante ai fini del decidere anche in questa Sede: Per_2 le circolarizzazioni del Revisore dott. cfr. pg 6 atto di citazione. Per_3 pagina 5 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ) con gli avv.ti BARNI ANDREA SIMONE EDOARDO Parte_1 C.F._1
e SI LO
Attore opponente contro
(C.F. ) con l'avv. GIORGIO CORNO Controparte_1 C.F._2
Convenuto opposto
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
C.F. terza pignorata Controparte_4 P.IVA_1
Convenuti contumaci
*
Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
pagina 1 di 11 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti qui riportate:
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di quanto dedotto, respinta ogni istanza contraria, eccezione e deduzione IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- sospendere ex art.295 c.p.c. il presente giudizio di merito nell'attesa della decisione del giudizio ex art.549 cpc pendente tra il SI. e la società pendente CP_1 Controparte_4 avanti al Tribunale di Monza – RG 921/2022 –Dott.ssa ; Per_1
- accertata e dichiarata l'effettiva entità del credito oggetto del pignoramento presso terzi notificato alla società a seguito della detrazione delle somme di cui al Controparte_4 precetto di quelle che il SI. ha già percepito in seguito alla transazione raggiunta tra le CP_1 parti nel corso del procedimento esecutivo pendente avanti al Tribunale di Monza – RG 2387/2019 Dott.ssa Azzolin pari ad €.50.748,50 a titolo di prezzo per la quota e ad €.5.748,93 per rimborso spese legali avv. Corno, come esposto nella narrativa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO
- accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in atto, l'inefficacia e l'invalidità del pignoramento presso terzi promosso nei confronti della società di cui Controparte_4 la SI.ra è Socio Unico;
Pt_1
- dichiarare / ordinare l'estinzione della procedura esecutiva R.G. n. 921/2022, con conseguente liberazione degli importi sottoposti a vincolo da parte del creditore procedente SI. CP_1
NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI DOVESSE ESSERE ACCOLTA LA DOMANDA DI PARTE CREDITRICE PROCEDENTE
- accertare e dichiarare la società a tenere indenne e manlevata la Controparte_4
SI.ra da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare alla medesima dalla Pt_1 prosecuzione dell'esecuzione intrapresa dal SI. presso la terza pignorata;
CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- con ogni più ampia riserva di integrare, modificare, precisare e di formulare deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c.. In ogni caso, qualora di necessità, si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi, con riserva di indicarne i nominativi nelle concedende memorie, sulle circostanze di cui alla narrativa dell'atto di citazione (che si riporta integralmente), precedute dalle parole “è vero che” e con riserva di articolare le relative circostanze in specifici capitoli di prova. (omissis v. “Foglio di precisazione delle conclusioni” depositato il 9.05.2024)”
*
Conclusioni per : Controparte_1
“Contrariis reiectis, voglia codesto Ill.mo Tribunale così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE
✓ rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da , a conferma Parte_1 dell'ordinanza datata 29 novembre 2023;
pagina 2 di 11 IN VIA GRADATA, NEL MERITO
✓ rigettare le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
IN OGNI CASO
condannare alla rifusione delle spese e competenze difensive del presente Parte_1 giudizio (ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/2014); IN VIA ISTRUTTORIA
rigettare le istanze istruttorie articolate ex adverso, a conferma dell'ordinanza datata 29 novembre 2023.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_1 introdotto l'odierno giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 30.12.2022, convenendo qui in giudizio , Controparte_1 [...]
, e la società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Per quanto qui di interesse va premesso che
i. la (coniuge di e madre di , nonché attualmente Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 socia unica della terza pignorata proponeva opposizione di Controparte_4 terzo - nell'ambito dell'esecuzione promossa dal nei confronti di e CP_1 Controparte_2
, debitori esecutati, nonché del terzo pignorato Controparte_3 Controparte_4
esecuzione (RGE 921/2022) avente ad oggetto il pignoramento dei crediti per restituzione di
[...] finanziamento soci spettanti ai primi nei confronti della terza pignorata - affermando di essere
“Socia Unica e interamente proprietaria del capitale della società Imm.re Primavera srl” e allegando di essere pertanto unica ed esclusiva titolare delle somme pignorate, essendo le somme di cui ai finanziamenti soci, come rinvenibili dai bilanci approvati dalla società, “riconducibili solo alla medesima” e chiedendo la sospensione dell'esecuzione;
ii. il terzo pignorato ha reso dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., affermando che non risultava alcun credito per finanziamento soci dei signori nei propri confronti1 CP_2
iii. il giudice dell'esecuzione emetteva in data 30.12.2022 due distinte ordinanze con le quali, relativamente alla posizione della , riteneva non sussistenti i gravi motivi per sospendere Pt_1
l'esecuzione, assegnando i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito, e con riguardo pagina 3 di 11 alla posizione della terza pignorata, riteneva necessario istruire il procedimento di accertamento ex art. 549 c.p.c. stante la contestazione effettuata dal alla dichiarazione negativa resa CP_1 dall'amministratore della società in ordine all'esistenza del credito e alla titolarità delle somme pignorate.
La ha quindi introdotto la presente fase di merito, chiedendo in via preliminare la Pt_1 sospensione ex art.295 c.p.c. del presente giudizio nell'attesa della decisione del giudizio ex art.549
c.p.c. e l'accertamento dell'effettiva entità del credito stante il percepimento da parte del della somma di €.50.748,50 a titolo di prezzo per la quota e ad €.5.748,93 per CP_1 rimborso spese legali a seguito della transazione raggiunta nel corso del procedimento esecutivo pendente avanti questo Tribunale (RGE 2387/2019 Dott.ssa Azzolin); nel merito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto ed allegato quanto segue: Pt_1
- l'azione del si fondava su un titolo emesso a conclusione di un'azione dallo stesso CP_1 intrapresa nell'abito di un procedimento ordinario (trattasi del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. RG
7616/2017 Trib. Monza) promosso nei confronti dei convenuti e , ma Controparte_2 CP_3 non nei suoi confronti, per la declaratoria della “risoluzione consensuale di un contratto preliminare di cessione di azienda intercorso tra le parti” ovvero per un debito estraneo alla terza pignorata;
- sulla base di detto titolo veniva notificato a atto di Controparte_4 pignoramento presso terzi e precisamente “il pignoramento di tutti i crediti, cose e/o ragioni vantate da e nei confronti di Imm.re Primavera fino alla Controparte_2 Controparte_3 concorrenza di euro 405.896,00 oltre imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate, spese di notifica ed ogni altra spesa occorsa ed occorrenda”;
- il aveva altresì avviato una precedente esecuzione (RGE 2387/2019) nei confronti CP_1 del solo “pignorando le quote sociali di proprietà di quest'ultimo nella società Controparte_2
Imm.re Primavera” che era stata definita con una transazione con cui “la SI.ra , allora Pt_1 socia del 50% dell'Imm.re Primavera acquistava la quota dei SI.ri (pari al 50% del CP_2 capitale sociale della società) al prezzo di perizia pari ad €.50.748,50 esercitando il diritto di prelazione societaria”;
- la mancata sospensione del presente giudizio, considerata la pendenza del procedimento ex art. 549 c.p.c., poteva portare al riconoscimento al creditore procedente di un importo non dovuto;
- vi era il rischio “di essere espropriata di somme di danaro di sua proprietà nel tempo in cui la parte creditrice procedente deve ancora provare di averne diritto presso il terzo pignorato, poiché il giudizio che determinerà tale obbligo è, allo stato, appena iniziato”; pagina 4 di 11 - di avere contestato e di contestare anche in questa sede la perizia che il aveva posto a CP_1 fondamento dell'azione esecutiva2 e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, aveva documentalmente provato la titolarità in capo a sé delle somme di cui al finanziamento soci, come confermato anche da tutte le circolarizzazioni operate dal revisore contabile;
- di non avanzare alcuna domanda nei confronti della terza pignorata, se non quella di garanzia per essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dalla prosecuzione dell'esecuzione da parte del CP_1
Si è costituito il solo rimanendo contumaci i restanti convenuti, chiedendo il CP_1 rigetto dell'istanza di sospensiva e di tutte le domande svolte perché infondate, ribadendo le deduzioni e contestazioni contenute nella memoria depositata nell'ambito del giudizio avanti al giudice dell'esecuzione ed eccependo e deducendo in sintesi quanto segue:
- la non aveva assolto il proprio onere probatorio ed anzi dagli estratti conto della terza Pt_1 pignorata prodotti sub doc. 5 emergeva la prova della titolarità in capo ai debitori dei crediti pignorati;
- proprio dalle dichiarazioni della , nell'ambito delle cartolarizzazioni dei crediti, Pt_1 emergeva che alcun finanziamento soci, effettuato in data anteriore al primo gennaio 2017, era ad essa riferibile;
- infine, con riguardo alla domanda riferita alla transazione, eccepiva il difetto d'interesse ad agire dell'opponente e l'estraneità della domanda de qua alla materia del contendere del presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., dichiarata l'inammissibilità delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. in quanto tardivamente depositate dall'opponente e rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dalla difesa della in quanto meramente esplorativa Pt_1
(cfr. ordinanza riservata del 22.11.2023), chiusa pertanto l'istruttoria, l'odierno giudicante dava ingresso alla precisazione delle conclusioni rinviando, per detto incombente, all'udienza del
30.01.2025.
La causa giungeva così alla decisione, previo scambio di comparse e repliche a norma dell'art.190 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata la domanda svolta in via pregiudiziale di sospensione ex art. 295 c.p.c. atteso che non sussiste alcuna pregiudizialità o dipendenza tra il presente giudizio ed il “giudizio ex art.549 cpc pendente tra il SI. e la società CP_1 Controparte_4
stante la diversità delle parti coinvolte (cfr. ex multis Cass. n.23989/2019 “l'art. 295 cod. proc.
[...] civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza
o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti”).
Ciò posto il thema decidendum del presente giudizio di merito è l'accertamento della titolarità in capo alla dei crediti oggetto del pignoramento presso terzi promosso dal Pt_1 CP_1 nei confronti di e e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quale debitor debitoris.
Trattasi di soggetti legati, come si è detto, da vincoli di parentela, inoltre il capitale sociale della terza pignorata, al momento della sua costituzione, era stato sottoscritto e conferito nei seguenti termini:
per la quota del 25% pari ad Euro 5.000,00; Controparte_2
per la quota del 25% pari ad Euro 5.000,00; Parte_2
per la quota del 25% pari ad Euro 5.000,00; Controparte_3 per la quota del 25% Parte_1 mentre attualmente, a seguito delle varie cessioni di quote intervenute, l'unico socio risulta essere l'odierna opponente.
La afferma infatti di “proprietaria di tutte le somme oggetto de finanziamento soci Pt_1 della società ”, somme che il in forza di titolo giudiziario Controparte_4 CP_1 divenuto definitivo, ha pignorato - sino alla concorrenza dell'importo di € 405.896,00 aumentato della metà - presso il suddetto terzo debitore e afferenti ai crediti per restituzione di finanziamento soci spettanti, secondo il convenuto, a per € 911.000,00 e a Controparte_2 Controparte_3 per € 186.300,00
E' circostanza documentale che la società convenuta abbia ricevuto ingenti importi a titolo di finanziamenti effettuati dai soci (precisamente detti finanziamenti ammontavano: al 31.12.2027 complessivamente ad € 2.774.796,59; al 31.12.2018 complessivamente ad € 2.819.112,56; al pagina 6 di 11 31.12.2019 complessivamente ad € 2.890.287,50; al 31.12.2020 complessivamente ad €
2.911.329,61. (Cfr. Bilanci dal 2017 al 2020 versati in atti dal convenuto sub docc. 9 e 10 e dall'opponente sub docc. 9 e 10. e le relative note integrative alla voce debiti).
E' poi pacifico che per detti finanziamenti sussista l'obbligo restitutorio in capo alla società.
Si tratta quindi di accertare la riferibilità soggettiva di detti finanziamenti atteso che, secondo la prospettazione della , dovrebbero esserle integralmente imputati. Pt_1
Reputa il Tribunale che l'opponente, sulla quale gravava ex art. 2697 c.c. l'onere di provare il titolo del proprio credito, non abbia fornito adeguata prova di tale asserzione, evidenziando sin d'ora che la prova per testi come richiesta dall'opponete risulta inammissibile, da un lato stante il tenore dell'atto denominato dalla “Foglio di precisazione delle conclusioni”, avendo la Pt_1 stessa irritualmente riportato pressoché tutti gli atti e le difese depositate e le relative conclusioni senza effettivamente precisare le proprie istanze istruttorie e, dall'altro, in quanto le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. sono da ritenersi inammissibili perché tardive, come rilevato con ordinanza riservata del 29.11.2023 da intendersi qui richiamata. In ogni caso, anche a voler ritenere operante la sospensione feriale dei termini stante il cumulo con la domanda di manleva, i capitoli articolati, sia per testi che per interrogatorio formale, di cui alla seconda memoria istruttoria, non superano il vaglio di ammissibilità per essere in parte documentali, in parte contenenti giudizi non demandabili a testi ed in parte irrilevanti e/o del tutto generici, oltreché da provarsi documentalmente i capp. 22, 23, e 24.
Le prove allegate dall'opponente sono perciò rappresentate:
I. dalle risultanze dei Bilanci di esercizio 2019, 2020 e 2021, nella parte in cui, a differenza dei bilanci precedenti, nella nota integrativa, viene precisato che i finanziamenti sono stati effettuati per l'intero ammontare dal socio;
Pt_1
II. dal verbale dell'assemblea dei soci del 17.08.2021 dal quale risulta che la maggioranza dei soci,
(ossia la sola e col voto contrario del custode giudiziario nominato nella procedura Pt_1 esecutiva RGE 2387/2019, avente ad oggetto le quote sociali del debitore esecutato
[...]
) ha approvato i bilanci d'esercizio 2019 e 2020 (doc. 9 e 10); CP_2
III. dalla definitività dei suddetti bilanci, non essendo stati impugnati né dal custode ne' dal ed essendo gli stessi non più impugnabili stante l'avvenuta approvazione del bilancio CP_1 di esercizio 2021 (doc.11);
IV. dalle missive sottoscritte dall'opponente, dagli esecutati e dall'altro figlio ed Parte_2 inviate al revisore dott. (con le quali la prima dichiara che l'intero ammontare del Per_3 finanziamento soci e alla stessa riferibile ed i restanti soggetti hanno negato di essere titolari di alcun credito nei confronti della società cfr. doc. 8)
V. dall'esito della circolarizzazioni effettuate dal suddetto revisore (doc. 8). pagina 7 di 11 Ebbene, come già ritenuto dal giudice dell'esecuzione, detti documenti, anche alla luce delle difese del risultano del tutto insufficienti a dimostrare in capo all'opponente la CP_1 titolarità del credito pignorato.
Quanto ai primi quattro punti va rilevato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione – senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa da quelli meramente facoltativi – fanno sempre prova contro l'imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2710 c.c.
Per giurisprudenza consolidata le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, “proprio perché provengono dall'imprenditore che intende utilizzarle, ai sensi dell'art. 2710 c.c., come mezzi di prova nei confronti della controparte, sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se, ed in qual misura, esse siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. n.
9593/04; 14105701; 5981/99, in motivazione;
3108/96).
La prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione (art. 2709 cod. civ.), fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa, così Cass. 11912/2009.
Sempre con riguardo al bilancio va poi evidenziato che questo ha la funzione di fornire un'informazione chiara, completa e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nell'interesse dei soci, dei terzi e dell'economia generale ed è atto a contenuto valutativo da parte del giudice e non assurge a prova legale nei confronti dei terzi.
Ebbene nel caso di specie, a fronte dell'espressa specificazione nella nota integrativa dei
Bilanci di esercizio 2017 e 2018, della posta “Debiti verso soci per finanziamenti” e della seguente ulteriore precisazione “I finanziamenti effettuati dai soci ammontano complessivamente ad euro
2.774.796,59” con riguardo al 2017 e ad € 2.819.112,56 con riguardo al 2018 (cfr. voce DEBITI), la variazione effettuata solo a partire dal Bilancio 2019 (la cui approvazione è peraltro avvenuta il
17.08.2021) - con la quale le suddette voci di bilancio vengono modificate in “finanziamenti effettuati dal socio ”- non può ritenersi attendibile, sia in quanto l'uso dell'espressione Pt_1 plurale è significativo del fatto che i finanziamenti non provenivano da un unico soggetto3; sia 3 Si riporta quanto già evidenziato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria “Nelle note integrative dei bilanci 2017 e 2018, regolarmente approvati e pubblicati, non è mai stata data informativa circa l'esatta riferibilità a un singolo socio dell'ammontare dei finanziamenti in tesi da questo erogati in un arco di tempo risalente, perché anteriore all'esercizio pagina 8 di 11 perché le motivazioni che hanno portato la società ad una tale modifica sono rimaste del tutto oscure e quindi incomprensibili, essendo del tutto inidonea a tali fini l'effettuata cartolarizzazione
(v. meglio infra); sia infine, e, soprattutto, in quanto non supportata dai necessari riscontri circa l'effettività dei versamenti da parte della alla società (non è stata ad. esempio prodotta Pt_1 alcuna documentazione bancaria/contabile comprovante lo spostamento di denaro dal conto della a quello della società, né alcuna delibera assembleare ricognitiva dell'erogazione di Pt_1 finanziamenti riconducibili alla sola opponente).
Anzi, dagli estratti conto prodotti dall'opposto sub doc. 5 e relativi al conto acceso da presso la BCC di Milano, già di Sesto San Giovanni, deve ritenersi Controparte_4 comprovati i versamenti effettuati da parte di e alla suddetta Controparte_2 Controparte_3 società (versamenti che il giudice dell'esecuzione, in senso al procedimento ex art. 549 c.p.c., nel periodo 1.1.2013 al 31.12.2019 ha accertato essere pari ad € 90.410,00 quanto al primo ed €
212.700,00 quanto al secondo cfr. doc. 11 fasc. opposto).
Con riguardo alle rettifiche postume alle poste di bilancio e proprio in tema di dazioni di denaro da parte dei soci, la Suprema Corte ha confermato l'illegittimità di un modifica, non giustificata, del bilancio da un esercizio all'altro e la conseguente nullità del bilancio stesso (“in tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina
(conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime” cfr. ordinanza n. 29325/2020) e ciò a maggior ragione nel caso di specie considerata la stretta relazione familiare intercorrente tra le parti e la composizione della compagine sociale.
Alla luce di quanto precede alcun pregio riveste l'eccepita intervenuta definitività dei suddetti bilanci ex art. 2434 bis c.c., tenuto altresì conto che le esigenze di stabilità non possono arrivare a tal punto da eliminare ogni possibilità di dichiarare l'invalidità del bilancio: l'art. 2434-bis, c.c., si riferisce, infatti, all'impossibilità di esercitare le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c., non anche alla possibilità di un accertamento incidentale delle stesse, operato nel corso di un diverso giudizio che su quell'invalidità trovi il proprio presupposto, attesa la rilevabilità d'ufficio da parte del
2018. Anzi, la nota integrativa, la quale non è vincolata - come invece la voce D n. 3) del passivo dello stato patrimoniale – nella sua redazione all'utilizzo dell'espressione plurale “Debiti verso soci per finanziamenti”, precisava che “I finanziamenti effettuati dai soci ammontano complessivamente ad euro 2.774.796,59” (cfr. bilancio 2017). Soltanto nei bilanci 2019, 2020 e 2021 viene precisato che l'unico socio finanziatore è la sig.ra Pt_1 Le ragioni di tale modifica informativa non sono state adeguatamente illustrate dalla terza opponente. In particolare non è chiaro l'interesse sociale sotteso all'improvviso inserimento di tale informazione nel bilancio 2019” pagina 9 di 11 giudice, anche incidentalmente, della nullità della deliberazione per illiceità dell'oggetto, tale dovendo ritenersi quella di approvazione di un bilancio non chiaro o non veritiero (cfr. Corte
Appello Brescia 1372/2022 e Cass. 13031/2014).
Quanto alla circolarizzazione, come già affermato nell'ordinanza oggetto di opposizione, la valenza probatoria appare “estremamente limitata” in considerazione del fatto che – dall'esame della documentazione prodotta – non risulta che il revisore abbia effettuato ulteriori e autonome verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute, essendosi egli limitato a prendere atto delle stesse, senza indagare le movimentazioni bancarie e quindi l'effettiva genesi dei finanziamenti e senza considerare che dette missive sono prive di data certa e provengono da soggetti legati tutti da stretti rapporti familiari e di coniugio.
Ad abundantiam merita rilevarsi che tali dichiarazioni – oltre ad essere contrastanti con le risultanze documentali – sono comunque state rese dai soci successivamente all'ottenimento del titolo esecutivo (emesso il 15.11.2017 e divenuto definitivo) da parte del ed CP_1 all'instaurazione da parte di quest'ultimo del processo esecutivo avente ad oggetto le quote sociali
(promosso in data 5.03.2029) e paiono pertanto rappresentare un tentativo per “sfuggire” all'esecuzione.
In tale contesto risultano del tutto irrilevanti ai fini del decidere le allegazioni svolte dalla difesa della in ordine alla provenienza “dalla stessa” del denaro4 con il quale i due soci Pt_1 avrebbero effettuato i versamenti alla società, per l'assorbente motivo che l'opponente non ha chiarito la genesi dei finanziamenti, né prova di aver fornito la provvista, con ciò rafforzando il quadro già evidenziato dal giudice dell'esecuzione di carenza probatoria in ordine alla titolarità del credito pignorato.
Deve pertanto condividersi quanto già affermato dal giudice dell'esecuzione e precisamente che:
• non è stata prodotta alcuna delibera assembleare ricognitiva dell'erogazione di finanziamenti riconducibili alla sola socia non debitrice, alcun impegno della socia Pt_1 all'erogazione dei finanziamenti alla società, alcuna contabile bancaria comprovante l'esecuzione di tutti i finanziamenti iscritti in bilancio alla società ovvero scrittura con data certa comprovante il mandato o gli accordi familiari dichiarati dagli altri soci debitori”;
• “tali lacune e incongruenze delle risultanze documentali prodotte nonché la considerazione del fatto che l'approvazione dei bilanci 2019-2020 è dipesa dalla volontà deliberante di un solo soggetto, direttamente interessato dall'unica modifica rilevante contenuta in tali bilanci, rispetto 4 Cfr. pg. 2 memoria di replica ex art. 190 c.p.c. “Riportando l'esempio all'odierno contenzioso, il fatto che dagli estratti conto prodotti da controparte emerga che i versamenti siano stati effettuati da soggetti differenti dalla SI.ra non Pt_1 significa che il danaro versato non fosse di proprietà della medesima o non provenisse dalla stessa che potrebbe aver delegato soggetti terzi alla materiale operazione bancaria. di aver fornito la provvista” pagina 10 di 11 ai precedenti approvati, ossia la sig.ra , determinano la totale assenza di prova del Parte_1 titolo del credito allegato dalla opponente”.
Deve poi dichiararsi il difetto ad agire dell'opponente in merito alla domanda di accertamento della “'effettiva entità del credito oggetto del pignoramento presso terzi”, essendo l'oggetto del presente giudizio unicamente volto all'accertamento della legittimità o meno dell'intrapresa esecuzione forzata rispetto al terzo che affermi di vantare la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.
Quanto infine alla domanda di manleva la stessa risulta del tutto generica e già per questo inammissibile, non comprendendosi da cosa dovrebbe essere garantita la e quindi quale Pt_1 sarebbe “la conseguenza pregiudiziale” che le deriverebbe dalla “prosecuzione dell'esecuzione” da parte del creditore e considerato poi che sarebbe eventualmente la terza pignorata ad essere esposta, come affermato dalla stessa opponente, al rischio di un doppio esborso e quindi responsabile sul piano passivo della pretesa fatta valere dal CP_1
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata.
Le spese processuali – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, a favore dell'opposto, come da dispositivo, applicati, i parametri di cui al
DM 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto del valore della causa come indicato dalla stessa parte opponente e considerato che la difesa opposta non ha depositato la comparsa conclusionale ma solo la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- RIGETTA integralmente l'opposizione avanzata da ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Parte_1 perché infondata;
- CONDANNA a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in complessivi Euro 19.375,000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 17.07.2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito quanto riportato in nota a pg.2 nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 30.12.2022 “a verbale il sig.
[...] ha dichiarato: “non” […] “risulta alcun credito dei signori e a titolo di Tes_1 Controparte_2 Controparte_3 restituzione finanziamento soci, in quanto dalla contabilità e dai bilanci depositati la società riconosce unicamente il proprio debito nei confronti della sig.ra di € 2.936.045 risultante dallo stato patrimoniale del bilancio 2021 Parte_1 approvato e pubblicato;
in ogni caso rileva che i crediti dei soci sono attualmente inesigibili in quanto postergati, essendo la società debitrice nei confronti di un istituto bancario di € 949.810”. 2 “perché resa nell'ambito di altro procedimento esecutivo relativo al pignoramento delle quote sociali, definito transattivamente, estinto ed archiviato, in cui non erano parti né la SI.ra e né la società Imm.re Primavera, nella Pt_1 quale. il Custode della quota sociale del 50% pignorata, di spettanza dei SI.ri e dott.ssa CP_2 Controparte_3 [...]
, riteneva non esservi prova, dalle analisi dalla stessa effettuate dei documenti contabili, del fatto che il Per_2 finanziamento soci fosse riferibile solo alla SI.ra In verità, nel fare queste valutazioni - peraltro non richieste Pt_1 nell'ambito del conferimento dell'incarico da parte del Giudice dell'Esecuzione citata del 2019 avanti alla Dott.ssa Azzolin
- la Custode dott.ssa non teneva conto di un dato rilevante ed importante ai fini del decidere anche in questa Sede: Per_2 le circolarizzazioni del Revisore dott. cfr. pg 6 atto di citazione. Per_3 pagina 5 di 11