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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.873/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Pasquale De
Giorgi
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Graziuso CP_1
Resistente
Oggetto: accredito contributi maternità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/1/2021 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di posizione assicurativa di circa 18 anni costituita con contribuzione volontaria versata nel Fondo Lavoratori Dipendenti dall'1/6/1982 al
31/12/2011, espone di aver chiesto ad con domanda presentata il CP_1
29/5/2020 l'accredito della contribuzione figurativa per maternità in relazione alle due nascite avvenute fuori dal rapporto lavorativo, in data 31/3/1978 nascita di , deceduta l'1/8/1978 e in data 16/10/1980 nascita di Persona_1
, deceduto lo stesso giorno, e lamenta che l' con atto del Persona_2 CP_2
16/10/2020 ha respinto l'istanza e che anche il ricorso amministrativo proposto contro il diniego non ha avuto esito positivo.
Tanto premesso, esposto e lamentato, la ricorrente deduce la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere l'accredito e chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e Dichiarare il diritto all'accredito – quale contribuzione figurativa – dei periodi corrispondenti al congedo di maternità per la nascita, avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro, dei figli nata il [...] e Persona_1 nato il [...], in [...] 25 comma 2 Persona_2 del Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 per un totale di mesi 10 ovvero 5 mesi per ogni evento;
e per l'effetto
2) Ordinare all' di accreditare ex articolo 8 legge 23 aprile 1981 tale CP_1 contribuzione per un totale di 10 mesi;
3) Condannare, inoltre, parte convenuta al pagamento del compenso professionale,, con distrazione.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale eccepisce in via CP_1 preliminare decadenza e prescrizione e sostiene, nel merito, la infondatezza della pretesa attorea, e affermando che “La domanda amministrativa presentata dalla controparte risulta sfornita degli elementi utili e necessari per legge ai fini della liquidazione. L'istanza, invero, non risulta corredata dall'autodichiarazione prevista ai sensi dell'art. 15 della L. 183-2011, necessaria per l'Istituto ai fini dell'accredito richiesto”.
Pregiudizialmente deve dichiararsi la inammissibilità della domanda relativa ai ratei di pensione riferiti ad epoca precedente i tre anni dalla data di deposito del ricorso.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Si deve infatti osservare che l'art. 56 R.D. n. 1827/35 dispone che: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136; 2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3° i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. luglio 1934, n. 1347;
(….)”.
Dal contenuto della norma si evince chiaramente che l' accredito della contribuzione figurativa per maternità, ai fini del diritto a pensione e del computo della stessa, presuppone sempre una espressa domanda in tal senso da parte dell'assicurato.
2 Nella specie parte ricorrente non ha dimostrato di aver allegato alla domanda amministrativa tutti i documenti necessari.
Dalle ricevute delle domande amministrative allegate al presente ricorso risulta infatti che la ricorrente ha allegato alle suddette domande, presentate il
29/5/2020, soltanto il certificato di stato di famiglia originario.
Si deve pertanto ritenere che in presenza di documentazione incompleta l' CP_1 non potesse valutare la domanda.
(Peraltro, dall'estratto del Cassetto Previdenziale allegato al ricorso emerge che vi
è stata precedente domanda di accredito contributi maternità presentata il
27/7/2009 per il periodo dal 24/11/1982 al 26/4/1983 e definita dall CP_2 nella stessa data).
Infatti, la ricorrente non ha documentato - né in allegato al ricorso, né successivamente al deposito della memoria di parte resistente - di aver mai trasmesso all' la domanda di accredito dei contributi di maternità completa CP_1 di tutti i documenti necessari.
Occorre a tal proposito rilevare che l'art. 20, comma 3, del D.L. n. 78/09, convertito in Legge 102/2009, intitolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” dispone: “… 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all' , secondo modalità stabilite CP_1 dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle . Controparte_3
Inoltre, l'art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che dispone: “
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi (…)”.
Le norme di legge testé richiamate contengono dunque una riserva di competenza in favore dell' circa le modalità di presentazione delle domande CP_1 per l'accertamento della invalidità civile o per le prestazioni previdenziali,
3 finalizzata alla predisposizione di strumenti che (oltre a garantire la celerità della procedura e la consultazione di ogni fase della stessa ad opera dell'interessato) consentano, tra l'altro, la verifica delle condizioni di ammissibilità e ricevibilità della domanda, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, anche al dichiarato fine (perseguito dalla norma) di contrastare le frodi in materia di invalidità civile.
Peraltro, le modalità stabilite dall' non obbligano i cittadini ad avvalersi in CP_1 modo esclusivo dell'attività degli Istituti di patronato legalmente riconosciuti, essendo possibile la presentazione della domanda amministrativa (nelle modalità previste) direttamente dalla parte o da persona da questa autorizzata, sicché non appare violato il diritto del cittadino a farsi assistere da chiunque egli ritenga opportuno.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha documentato di aver presentato all' CP_1 la domanda amministrativa volta ad ottenere l'accredito dei contributi per maternità con tutti gli allegati necessari.
Parte ricorrente, infatti, come già detto, si è limitata ad allegare al presente ricorso soltanto le ricevute delle due domande, ricevute che, come già detto, riportano tra gli allegati soltanto il certificato di stato di famiglia.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere respinta.
Stante la particolarità della questione trattata, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, li 16 Maggio – 10 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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