Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 10/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01634/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2024, proposto da
ME Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Pesce e Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 3044/2014 emesso dal Tribunale di Salerno, datato 23.9.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. LL OL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 18.6.2024 e depositato in data 20.6.2024) la società ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’A.S.L. di Salerno al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Con tale provvedimento è stato ingiunto all’A.S.L. di pagare in favore dell’allora ricorrente Shire Italia S.p.A. l’importo di € 1.078.014,55, “ oltre interessi ex dlgvo 231/2002, con le decorrenze di cui all’art. 4 fino al soddisfo effettivo ” e le spese del procedimento monitorio “ pari ad € 870,00 per esborsi ed € 2500,00 a titolo di compenso, iva, canp e spese generali ”.
La società ricorrente, premessa l’avvenuta cessione da parte di Banca Ifis S.p.A. in proprio favore di tale credito, ha chiesto l’ottemperanza dell’A.S.L. al decreto ingiuntivo predetto, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
In ricorso la ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica del decreto all’amministrazione, la perdurante debenza (in considerazione di intervenuti pagamenti parziali) della somma di € 882.447,74 (quanto al capitale), nonché degli interessi riconosciuti in sede monitoria ai sensi del D. Lgs. 231/2002, delle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo e delle successive spese occorrende.
2. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nel senso della cessazione della materia del contendere l’A.S.L. ha dedotto: di aver corrisposto alla società ricorrente l’importo di € 1.476.582,50, di cui € 785.761,94 a titolo di capitale residuo, € 686.302,76 a titolo di interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 ed € 4.517,80 a titolo di spese di lite relative al procedimento monitorio; che l’importo dovuto e corrisposto da parte dell’A.S.L. sarebbe inferiore rispetto a quello richiesto dalla ricorrente, in quanto in relazione al capitale una parte delle fatture azionate sarebbe già stata pagata prima che fosse emesso il decreto ingiuntivo. Si tratterebbe della fattura n. 584847/2011 (pagata con ordinativo n. 22250 del 17/10/2011) e della fattura n. 58905/2012 (pagata con ordinativo 903 del 31/05/2013) direttamente in favore della Shire Italia.
In relazione agli interessi il calcolo di quelli dovuti avrebbe dovuto essere eseguito prendendo in considerazione quale base di calcolo soltanto la sorta capitale residua effettivamente dovuta e considerando quale dies a quo la data di deposito del ricorso e quale dies ad quem la data di avvenuta effettuazione di offerta informale di pagamento. Inoltre, per espressa dichiarazione del ricorrente in sede di ricorso monitorio la somma oggetto di ingiunzione avrebbe già contenuto gli accessori maturati alla data di proposizione della domanda, che coinciderebbe con la data di decorrenza degli ulteriori interessi di mora; il riferimento fatto dal decreto ingiuntivo all’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 sarebbe stato improduttivo di effetti, perché il creditore avrebbe già ottenuto con l’accoglimento del ricorso il riconoscimento degli interessi moratori, interessi determinati dallo stesso creditore in € 28.304,82 per il periodo compreso tra la scadenza delle fatture azionate e la data di deposito del monitorio. Del resto, l’A.S.L. non potrebbe essere ingiustamente tenuta a pagare due volte gli interessi maturati alla data di presentazione del ricorso, ricomprendendoli una prima volta nella somma ingiunta ed una seconda volta in applicazione dei criteri generali previsti dalla legge.
3. Con memoria depositata in data 2.12.2024 la società ricorrente ha contestato quanto dedotto dall’A.S.L. nei termini che seguono:
- i pagamenti asseritamente eseguiti dall’A.S.L. in favore di Shire Italia S.p.A. non sarebbero mai stati ricevuti da quest’ultima, essendo stati eseguiti in favore di un codice IBAN difforme da quello indicato nelle fatture;
- all’esito dei pagamenti eseguiti dall’A.S.L. la ricorrente resterebbe creditrice dell’importo di € 96.685,92 a titolo di capitale, oltre interessi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo;
- a quest’ultimo proposito, le fatture per interessi di mora portanti un credito di complessivi € 28.304,82 non sarebbero oggetto del presente giudizio, non essendo state oggetto di cessione in favore della ricorrente;
- inoltre, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sulle fatture azionate sarebbero già stati dovuti € 341.730,23 a titolo di interessi;
- per l’effetto, la società ricorrente sarebbe ancora creditrice dell’importo di € 457.736,85 a titolo di interessi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231/2002;
- peraltro, l’A.S.L. attraverso le proprie difese avrebbe cercato di introdurre momenti di cognizione del tutto incompatibili con la natura esecutiva del presente giudizio di ottemperanza, trattandosi di eccezioni che avrebbero dovuto essere veicolate attraverso opposizione al decreto ingiuntivo suddetto.
4. Alla camera di consiglio del 5.12.2024 questo Collegio ha rilevato la mancata produzione ad opera della società ricorrente del decreto ex art. 647 c.p.c. comprovante l’effettiva formazione del giudicato sul decreto azionato, rilevando l’insufficienza della documentazione depositata dalla ricorrente, con conseguente rinvio della trattazione all’udienza camerale del 25.2.2025.
La ricorrente ha poi depositato in data 18.2.2025 decreto di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. relativo al decreto ingiuntivo azionato ed in data 20.2.2025 memoria con la quale ha dedotto che il credito residuo ammonterebbe ad € 557.208,60, di cui € 96.685,82 in linea capitale ed € 460.552,78 per interessi calcolati, con le decorrenze di cui all’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e fino alla data del 25.2.2025, oltre quelli maturandi fino all’effettivo soddisfo.
5. Tenutasi l’udienza camerale del 25.2.2025, con ordinanza collegiale n. 382/2025 (pubblicata in data 26.2.2025) questa Sezione:
- ha ritenuto necessario disporre verificazione “ al fine di determinare se i pagamenti disposti dall’A.S.L. abbiano integralmente soddisfatto o meno il credito scaturito dal decreto ingiuntivo azionato in ottemperanza o comunque in che misura vi sia stata parziale soddisfazione del credito azionato sia necessario disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. ”;
- ha nominato come organismo verificatore il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno (con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto dotato delle necessarie competenze);
- ha formulato al verificatore i seguenti quesiti:
“ I) tenuto conto del credito spettante alla società ricorrente in base al suddetto decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza accerti il verificatore quali pagamenti siano stati effettivamente eseguiti dall’A.S.L. ai fini dell’ottemperanza a tale decreto ingiuntivo successivamente all’emissione dello stesso, per quali importi ed in quale data ciascuno di questi sia stato accreditato in favore dell’odierna ricorrente;
II) dica il verificatore in che modo ciascuno dei pagamenti eseguiti sia andato a ridurre il credito azionato da parte ricorrente a titolo di capitale e di interessi, riepilogando la situazione esistente alla data di ciascun pagamento, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 1193, 1194 ed 1195 c.c. e debitamente tenendo conto della necessità di riconoscere gli interessi maturati ai sensi del D. Lgs. 231/2002;
III) concluda il verificatore in ordine alla sussistenza o meno alla data odierna di un credito residuo in capo a parte ricorrente; laddove ritenga esistente un credito residuo in capo a parte ricorrente determini il verificatore l’ammontare preciso di esso all’attualità a titolo di capitale e di interessi, congruamente illustrando le ragioni delle eventuali differenze negli importi determinati rispetto a quelli indicati dalle parti ”;
- ha chiarito al verificatore che “ ai fini della risposta ai quesiti sotto formulati: in primo luogo, lo stesso non dovrà tenere conto dell’asserito pagamento rispettivamente nell’anno 2011 e nell’anno 2013 delle fatture nn. 584847/2011 e 589057/2012 da parte dell’A.S.L. ed in favore della Shire Italia in ragione della consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha evidenziato l’irrilevanza in sede di ottemperanza di eventuali pagamenti intervenuti prima della formazione del giudicato sul titolo azionato (nel caso di specie il giudicato si è formato nell’anno 2014); in secondo luogo, sempre tenuto conto del giudicato formatosi sul punto per mezzo della mancata opposizione da parte dell’A.S.L. al decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza e della funzione esecutiva del presente giudizio (senza che al giudice amministrativo possa essere riconosciuto alcun potere di modificare il contenuto del giudicato del giudice ordinario) gli interessi dovuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002 andranno calcolati con la decorrenza indicata dal decreto ingiuntivo, vale a dire “con le decorrenze di cui all’art. 4 fino al soddisfo effettivo ”;
- ha assegnato il termine di 90 giorni per il deposito della relazione di verificazione (previo espletamento del contraddittorio tecnico); ha fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza camerale del 16.9.2025.
In data 14.3.2025 è stato poi depositato il provvedimento prot. n. 0014032 del 13.3.2025 con il quale il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno ha delegato le funzioni di organismo verificatore alla dott.ssa Rosalia Marasco, funzionario in servizio presso tale RTS.
In data 15.4.2025 la dott.ssa Marasco ha chiesto la proroga di trenta giorni del termine assegnato per il deposito della relazione peritale, evidenziando la complessità della materia e la necessità di acquisire ulteriore documentazione.
Tenutasi la camera di consiglio del 13.5.2025, con ordinanza collegiale n. 865/2025 (pubblicata in data 14.5.2025) è stata concessa la proroga di trenta giorni richiesta dall’organismo verificatore e confermato per il prosieguo del giudizio la già fissata udienza camerale del 16.9.2025.
In data 19.6.2025 è stata poi depositata la relazione di verificazione.
La trattazione del presente giudizio è stata poi differita d’ufficio dalla camera di consiglio del 16.9.2025 a quella del 7.10.2025 (come da comunicazioni in atti).
6. Nessuna ulteriore memoria è stata depositata dalle parti in vista dell’udienza camerale del 7.10.2025 ed a tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- l’azionato decreto ingiuntivo, non opposto, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento pubblicato in data 14.2.2025 (v. doc. 1 depositato dalla ricorrente in data 18.2.2025);
- eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
8. Quanto alla contestata persistenza all’attualità di un credito in capo alla società ricorrente l’organismo di verificazione ha concluso come segue: “ il credito spettante alla società ME SP srl ammonta a: SORTA CAPITALE: EURO 414.230,73 … INTERESSI AL 26/02/2025: EURO 11.800,47 … INTERESSI DAL 27/02/25 AL 18/06/2025 EURO 12.901,30 … TOTALE EURO 438.932,50 ” (v. pag. 9 della relazione).
Questo Collegio condivide e fa proprie le conclusioni alle quali è pervenuto l’organismo verificatore alla luce dell’avvenuta ricostruzione delle fatture dalle quali è originato il credito azionato, degli importi pagati dall’A.S.L. nel corso del tempo, dei calcoli eseguiti per determinare il residuo credito vantato dalla società ricorrente a titolo di capitale ed a titolo di interessi e delle considerazioni svolte nella relazione di verificazione (alla cui lettura si fa rinvio per ragioni di snellezza motivazionale). Del resto, nessuna delle parti ha svolto contestazioni alle risultanze della verificazione.
Va solo aggiunto che come già osservato nella suddetta ordinanza collegiale con la quale è stata disposta verificazione: in primo luogo, non si può tenere conto degli asseriti pagamenti che sarebbero stati rispettivamente eseguiti nell’anno 2011 e nell’anno 2013 delle fatture nn. 584847/2011 e 589057/2012 da parte dell’A.S.L. ed in favore della Shire Italia; in tal senso depone la consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha evidenziato l’irrilevanza in sede di ottemperanza di eventuali pagamenti intervenuti prima della formazione del giudicato sul titolo azionato (in tal senso v. la sentenza n. 166/2025 di questa Sezione, nonché la giurisprudenza ivi citata); in secondo luogo, sempre tenuto conto del giudicato formatosi sul punto per mezzo della mancata opposizione da parte dell’A.S.L. al decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza e della funzione esecutiva del presente giudizio (senza che al giudice amministrativo possa essere riconosciuto alcun potere di modificare il contenuto del giudicato del giudice ordinario) gli interessi dovuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002 sono stati correttamente calcolati dal verificatore con la decorrenza indicata dal decreto ingiuntivo, vale a dire “ con le decorrenze di cui all’art. 4 fino al soddisfo effettivo ”.
Inoltre, va altresì dato espressamente atto che il verificatore nella risposta ai quesiti ha tenuto conto dei pagamenti eseguiti dall’A.S.L. con i mandati di pagamento nn. 1141840 e 1141841, accreditati in data 19.11.2024 (v. pagg. 5 e 6 della relazione dell’organismo verificatore). In particolare, le spese legali liquidate in sede di decreto ingiuntivo risultano già essere state incluse nell’ambito del mandato n. 1141841 (tenuto conto che sulla somma complessivamente pagata con tale mandato di € 1.167.702,50 il verificatore ha preso in considerazione ai fini di capitale ed interessi il minore importo di € 1.163.184,70, scomputando quindi le spese legali già pagate dall’A.S.L.; v. pag. 6 della relazione dell’organismo verificatore) e sul punto nessuna ulteriore osservazione è stata svolta dalla società ricorrente in seguito al deposito della predetta relazione.
Ne deriva che le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo azionato risultano, allo stato, non aver ricevuto completa esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento di tutte le somme ivi contemplate, con conseguente necessità di disattendere l’eccezione dell’A.S.L. di cessata materia del contendere.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti appena illustrati il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato decreto, deve ordinarsi all’A.S.L. di Salerno di provvedere alla corresponsione in favore della società ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme di € 414.230,73, quale sorta capitale, ed € 24.701,77, quale sorta interessi (derivante dalla sommatoria degli interessi maturati fino al 26.2.2025 pari ad € 11.800,47 e degli interessi successivamente maturati tra il 27.2.2025 ed il 18.6.2025 pari ad € 12.901,30), oltre interessi moratori maturandi sul capitale residuo dalla data del 19.6.2025 e fino al soddisfo (v. pag. 7 della relazione di verificazione).
9. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vengono liquidate come in dispositivo.
11. Quanto agli oneri relativi alla verificazione questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa.
Il Collegio, esaminate la relazione e la documentazione allegata, tenuto conto dell’istanza di liquidazione formulata dal verificatore direttamente in sede di udienza camerale e valutati i parametri per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice con riguardo all’impegno concretamente richiesto (per come desumibile dalla relazione depositata), ritiene congruo liquidare in favore del verificatore dott.ssa Rosalia Marasco (funzionario in servizio presso la RTS di Salerno e delegato dal Direttore della stessa per l’espletamento della verificazione) per l’attività svolta la somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di Salerno al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C) Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva;
D) Pone definitivamente il compenso liquidato al verificatore, così come quantificato in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione all’organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
LL OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL OL | RL RU |
IL SEGRETARIO