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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 4171/2024
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4171 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 16.05.1993, ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco DI STAZIO presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
res.te in Gattatico (RE) alla via CodiceFiscale_2
pagi na 1 di 6 Valle 23D, rappresentato e difeso dall'avv. MEANDRO RICCARDO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Mugnano di Napoli (NA) in data 1/9/2009 (atto n. Controparte_1
20, Parte I, Anno 2009) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord in data
21/6/2022, era intervenuta separazione in forza di Sentenza n. 2236/2023 pubbl. il 31/05/2023 resa nel procedimento RG n. 855/2022.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (17/1/2010) e Per_1
(30/1/2018). Per_2
La parte ricorrente ha, pertanto, chiesto di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio confermando, nel merito, le statuizioni della sentenza di separazione e, pertanto, affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare, calendario di visite paterno come in sentenza di separazione e mantenimento dei figli minori a carico del resistente quantificato in euro 300,00 ciascuno, oltre 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese di giudizio.
Il resistente si costituiva chiedendo la cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle statuizioni in merito all'affido dei figli minori e all'assegnazione della casa familiare, con pagi na 2 di 6 riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ad euro 150,00 per ciascun figlio, oltre 50% delle spese straordinarie.
La Giudice relatrice, sentite le parti all'udienza dell'8/10/2024, preso atto che non vi fossero istanze istruttorie, rinviava per ascolto della figlia minore ultra dodicenne all'udienza del 10/2/2025. Per_1
A quella udienza, la minore ha dichiarato: Io abito con mamma, Per_2
nonno e zia. Andiamo d'accordo e ci divertiamo tutti insieme. Mi piace trascorrere il tempo studiando, o con le mie amiche o giocando con
con il quale vado d'accordo. PÀ mi scrive e mi chiama quasi Per_2
tutti i giorni, a volte io dimentico di chiamarlo e lui si dispiace. Talvolta ci scontriamo perché abbiamo un carattere simile. Lui abita a Parma e lo vedo di rado, quando lui torna qui. Ad agosto io e siamo stati in Per_2
vacanza con lui e la compagna a Messina, con lei sono stata bene, ma la sento di rado. Con mamma sto bene, andiamo d'accordo. Soffro del fatto che PA non contribuisce economicamente, lo so perché me lo dice mamma.
La Giudice delegata, quindi, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art 473 bis 28 c.p.c.
Il P.M. concludeva come in atti, apponendo il Visto in data 26/5/2025.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
pagi na 3 di 6 Ritiene il Tribunale – in assenza di contrasto tra le parti sulla disciplina dell'affidamento e sul diritto dei minori di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi-genitorialità, nonché in assenza di criticità sul punto emerse in sede di ascolto della figlia minore – che vadano confermate le statuizioni rese con la Per_1
sentenza di separazione in merito ad affido e diritto di visita, fatte proprie nel presente procedimento dalla Giudice delegata in sede di provvedimenti provvisori apponendo, quale unico correttivo, l'esercizio disgiunto, in capo alla ricorrente, madre dei minori, della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, considerato che il resistente vive a grossa distanza dal luogo in cui i minori hanno il loro centro di interessi e che tale correttivo rende più agevole la pronta risposta alle loro esigenze.
Quanto alle determinazioni economiche, il resistente ha chiesto una dimidiazione del mantenimento statuito a suo carico in favore dei figli minori e ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti, stante la mancanza allegazione di fatti sopravvenuti idonei a rappresentare un oggettivo peggioramento delle condizioni economiche del padre, ciò non potendosi desumere dalla nascita di un'altra figlia avuta dall'attuale compagna.
Il quantum stabilito in sede di separazione, peraltro, si ritiene congruo in considerazione del fatto che il padre dimora in altra Regione e che, pertanto, il collocamento dei minori è presso la madre è quasi ininterrotto, di talché sulla ricorrente grava la quasi totalità delle esigenze dei figli.
Pertanto, si confermano in questa sede le statuizioni relative all'esercizio della genitorialità e al mantenimento dei minori come di seguito riportate:
pagi na 4 di 6 - dispone che i figli minori e trascorrano con il padre il Per_1 Per_2
martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e due weekend alternati al mese;
co facoltà per il resistente di tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni Pt_1
anno. Salvo altri accordi rinvenuti tra i genitori in base ad eventuali esigenze;
- determina in € 600,00 il complessivo importo mensile dell'assegno per il mantenimento dei minori (€ 300,00 ciascuno) dovuto da Controparte_1
ad entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutare ogni Parte_1
anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie, come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di
Napoli Nord ed il locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019
In considerazione della natura di questo giudizio, non ritenendo questo
Collegio facilmente configurabile una soccombenza in senso tecnico giuridico, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche pagi na 5 di 6 istruttoria, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e in Mugnano di Napoli Parte_1 Controparte_1
(NA) in data 1/9/2009 (atto n. 20, Parte I, Anno 2009) e ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; dispone l'affidamento condiviso dei minori e Persona_3
con abitazione prevalente presso la madre, cui è Persona_4
assegnata la casa familiare;
conferma le statuizioni rese in sede di separazione con Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2236/2023 pubbl. il 31/05/2023 RG n. 855/2022 quanto a disciplina della genitorialità e mantenimento dei figli a carico del padre, come in parte motiva;
compensa le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9/7/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6