Sentenza 28 ottobre 1974
Massime • 4
L'estensione automatica della legge nazionale al territorio della Sicilia, nella materia in cui tale regione ha poteri di legislazione esclusiva, si verifica solo nell'ipotesi in cui tali poteri non siano stati esercitati. Pertanto, in materia di revisione di prezzi per lavori appaltati o comunque concessi nella predetta regione e di Competenza di questa o degli enti pubblici locali,avendo la regione stessa adottato una propria disciplina con le leggi Reg 28 dicembre 1948 n 50 e 23 ottobre 1964 n 22 senza derogare ai principi di diritto amministrativo circa la decorrenza degli interessi,non trova applicazione l'art 3 della legge nazionale 9 maggio 1950 n 329 che,in deroga all'art 270 del regolamento sulla contabilita dello stato approvato con RD 23 maggio 1924 n 827,stabilisce la decorrenza degli interessi legali sulle maggiori somme liquidate a favore dell'impresa,dopo un anno dall'approvazione degli Atti di collaudo. ( Conf 2817'74, mass n 371230).*
Il diritto di rivalsa previsto dall'art 6, terzo comma, legge 19 giugno 1940 n 762 non e esercitabile nei confronti della regione siciliana rispetto all' IGE di sua spettanza. ( Conf 2817'74, mass n 371232; 795'74, mass n 368671; ( Conf 218'74, mass n 367817; 190'74, mass n 367781).*
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato con la regione siciliana, una volta che l'amministrazione appaltante abbia accolto la domanda di revisione dei prezzi ed il relativo procedimento si sia concluso favorevolmente all'appaltatore, la controversia concernente la pretesa di quest'ultimo agli interessi legali sull'importo della differenza liquidatagli attiene a diritti soggettivi e rientra nella Competenza giurisdizionale dell' AGO. ( Conf 2817'74, mass n 371229).*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale delle leggi regionali siciliane 28 dicembre 1948 n 50 e 23 ottobre 1 964 n 22 in relazione agli artt 3, 5 e 42, comma terzo, Costituzione. ( Conf 2817'74, mass n 371231).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/1974, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1974 |
Testo completo
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato con la regione siciliana, una volta che l'amministrazione appaltante abbia accolto la domanda di revisione dei prezzi ed il relativo procedimento si sia concluso favorevolmente all'appaltatore, la controversia concernente la pretesa di quest'ultimo agli interessi legali sull'importo della differenza liquidatagli attiene a diritti soggettivi e rientra nella Competenza giurisdizionale dell' AGO. ( Conf 2817'74, mass n 371229).*