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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8304/2020
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Emanuele Cippone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari, alla via Suppa n.
30
- ATTORE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Labellarte e con lo stesso elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Principe Amedeo n. 26, presso l'Avvocatura Comunale,
- CONVENUTO -
All'udienza del 20.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L' ATTORE: ( dalla citazione ) “… accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva del nella causazione del sinistro de quo, per tutti i motivi su esposti;
per l'effetto Controparte_2
condannare il …., al pagamento in favore dell'odierno attore, a titolo di risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali e non subiti, della somma complessiva di €. 7.243,36 oltre interessi legali dal dì del sinistro, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum, previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata e di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo al in via subordinata, determinare quantomeno un concorso di colpa dell'attore nel CP_1
verificarsi del sinistro;
in via estremamente gradata, ridimensionare l'entità e l'ammontare della pretesa risarcitoria in relazione alle responsabilità accertate ed agli effettivi danni conseguenti;
spese,
competenze, accessori ed oneri riflessi come per legge …”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 24.06.2020
l'attore conveniva in giudizio il per ivi sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate. CP_1
Deduceva che in data 15.02.20129 in Bari-Palese, alle ore 23,30 circa, mentre percorreva la via Armando
Diaz giunto all'altezza del civico n. 10/A, inciampava a causa di una buca posta sul marciapiede, cadeva rovinosamente per terra, riportando danni fisici. Si costituiva il convenuto, deducendo l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum. Con provvedimento del 03.11.2020 il Giudice ( dott.ssa Delia ) così
disponeva: “… rilevato che il difensore del convenuto, nei propri scritti e nelle note scritte CP_1
autorizzate per l'odierna udienza, ha eccepito, in punto di an, la contraddittorietà delle allegazioni e risultanze probatorie prodotte e/o offerte dall'attrice, rispetto agli oneri probatori imposti in tema di insidie stradali di cui all'art 2051 cc.. In dettaglio il ha pure evidenziato come il luogo del CP_1
presunto sinistro (buca su un marciapiede) si troverebbe ad appena 60m. dall'abitazione del Sig.
(Via Don Eustachio Montemurro n.3), e perciò noto e frequentato dall'attore, nonché luogo Parte_1
dotato di illuminazione artificiale e non reso occasionalmente “insidioso” da precipitazioni metereologiche;
considerato finanche come dalla documentazione medica allegata dal convenuto pag. 2/6 (relazione del Pronto Soccorso Ospedale S. Paolo di Bari in data 15.02.2019 ore 23,32 –doc.4), si evince come il sanitario abbia attestato che, al momento dell'accettazione, il Sig. presentava segni di Parte_1
una “caduta accidentale in alitosi alcolica” avvenuta peraltro alle ore 20,30 e non già alle 23,30 come sostenuto dal Sig. nella Dichiarazione Testimoniale del 10.05.2019 (doc.5); evidenziato Parte_2
come è orientamento giurisprudenziale dell'intestato Ufficio l'allineamento al principio interpretativo assunto da costanti ed univoci interventi della Suprema Corte, anche da ultimo, con ordinanza del 26-09-
2017, n. 22419, ove si afferma che “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle
pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con
l'adozione di normali cautele, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”;
osservato come sia fortemente discutibile la dinamica prospettata dall'attore a fronte dei principi di auto-
responsabilità gravanti il cittadino in materia di “insidie stradali”, al punto che la condotta del danneggiato – ove non improntata ai canoni normali della diligenza e prudenza – può assumere efficacia causale esclusiva o, in subordine incide ai fini del concorso causale ex art 1227 cc (Cass. N. 2481/2018);
valutata la convenienza per le parti, al fine di contrarre l'alea decisoria oltre che i tempi e costi dell'ulteriore prosieguo, di confrontarsi su una proposta conciliativa che consentirebbe la soluzione immediata del conflitto senza esporle al rischio della decisione e dei successivi eventuali gradi di giudizio;
PQM
formula alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “Abbandono del giudizio e
compensazione integrale delle spese di lite fra le parti”…”.Parte attrice non accettava la proposta conciliativa per cui la causa era istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
ritenuta la causa matura per la decisione la stessa era rinviata per la precisazione delle
[...]
conclusioni e viene ora in decisione. La domanda di parte attrice non è fondata. L'attore ha giustamente invocato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è
esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere pag. 3/6 costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022,
n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari
n. 983 del 16.06.2022 ). Parte attrice ha depositato dei documenti fotografici che si riferiscono ad una sconnessione creatasi per il cedimento della pavimentazione stradale in prossimità del cordolo marmoreo del pavimento. Deve tuttavia rilevarsi che lo stato dei luoghi non appare, alla luce delle medesime fotografie allegate agli atti, di per sé fonte di insidia in quanto facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza da chi fruisce della strada. Data la conformazione dei luoghi anche qualora la dinamica del sinistro fosse stata quella dedotta da parte attrice, l'impatto dovrebbe comunque ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. A prescindere dallo stato dei luoghi al momento del sinistro, deve peraltro rilevasi come a fronte della contestazione sull'an da parte dei convenuti, siano emerse delle evidenti contraddizioni nella descrizione della dinamica del sinistro come già evidenziate dal Giudice istruttore nel pag. 4/6 provvedimento del 3.11.2020 ( innanzi riportato ) in sede di formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Tali elementi che inducono a ritenere non provata l'effettiva dinamica del sinistro sono infatti: lo stato in cui l'attore era giunto presso il Pronto soccorso atteso che al momento dell'accettazione si legge che presentava segni di “caduta accidentale in alitosi alcolica”; che aveva riferito di essere caduto alle ore 20,30 e non alle 23,30 come indicato in citazione mentre l'unico teste escusso sul punto nel corso del giudizio, confermando pedissequamente la circostanza di prova per come formulata, riferisce come orario le 23,15 ( alla luce di queste incoerenze sugli orari deve pertanto ritenersi il teste del Parte_2
tutto inattendibile ); che era residente a pochi metri dal luogo del sinistro che dunque doveva ben conoscere dal momento che in citazione dichiara che “l'insidia si trovava sul marciapiedi da tempo”.
Deve pertanto ritenersi che non sia stata provata l'esatta dinamica dei fatti né che sia stata provata la sussistenza di un nesso causale tra l'evento e lo stato dei luoghi dovendosi invece ritenere che la caduta fosse da ricollegarsi a responsabilità dello stesso attore e causata da una sua disattenzione anche in ragione della sua scarsa lucidità dovuta all'assunzione di bevande alcoliche. Le considerazioni che precedono circa la mancanza di prova del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza di una eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dei convenuti. Risulta infatti evidente che nel caso di specie anche qualora fosse stato dimostrato che l'attore era caduto come indicato in citazione, non ricorrerebbe, perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché la strada nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità
da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. L'attore era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi sarebbe stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attore. Ne consegue che va esclusa la responsabilità del convenuto, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un pag. 5/6 comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi a carico di parte attrice le spese processuali di parte convenuta liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 CP_1
del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
2.540,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8304/2020
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Emanuele Cippone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari, alla via Suppa n.
30
- ATTORE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Labellarte e con lo stesso elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Principe Amedeo n. 26, presso l'Avvocatura Comunale,
- CONVENUTO -
All'udienza del 20.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L' ATTORE: ( dalla citazione ) “… accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva del nella causazione del sinistro de quo, per tutti i motivi su esposti;
per l'effetto Controparte_2
condannare il …., al pagamento in favore dell'odierno attore, a titolo di risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali e non subiti, della somma complessiva di €. 7.243,36 oltre interessi legali dal dì del sinistro, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an e al quantum, previo accertamento della insussistenza della responsabilità invocata e di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, in capo al in via subordinata, determinare quantomeno un concorso di colpa dell'attore nel CP_1
verificarsi del sinistro;
in via estremamente gradata, ridimensionare l'entità e l'ammontare della pretesa risarcitoria in relazione alle responsabilità accertate ed agli effettivi danni conseguenti;
spese,
competenze, accessori ed oneri riflessi come per legge …”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 24.06.2020
l'attore conveniva in giudizio il per ivi sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate. CP_1
Deduceva che in data 15.02.20129 in Bari-Palese, alle ore 23,30 circa, mentre percorreva la via Armando
Diaz giunto all'altezza del civico n. 10/A, inciampava a causa di una buca posta sul marciapiede, cadeva rovinosamente per terra, riportando danni fisici. Si costituiva il convenuto, deducendo l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum. Con provvedimento del 03.11.2020 il Giudice ( dott.ssa Delia ) così
disponeva: “… rilevato che il difensore del convenuto, nei propri scritti e nelle note scritte CP_1
autorizzate per l'odierna udienza, ha eccepito, in punto di an, la contraddittorietà delle allegazioni e risultanze probatorie prodotte e/o offerte dall'attrice, rispetto agli oneri probatori imposti in tema di insidie stradali di cui all'art 2051 cc.. In dettaglio il ha pure evidenziato come il luogo del CP_1
presunto sinistro (buca su un marciapiede) si troverebbe ad appena 60m. dall'abitazione del Sig.
(Via Don Eustachio Montemurro n.3), e perciò noto e frequentato dall'attore, nonché luogo Parte_1
dotato di illuminazione artificiale e non reso occasionalmente “insidioso” da precipitazioni metereologiche;
considerato finanche come dalla documentazione medica allegata dal convenuto pag. 2/6 (relazione del Pronto Soccorso Ospedale S. Paolo di Bari in data 15.02.2019 ore 23,32 –doc.4), si evince come il sanitario abbia attestato che, al momento dell'accettazione, il Sig. presentava segni di Parte_1
una “caduta accidentale in alitosi alcolica” avvenuta peraltro alle ore 20,30 e non già alle 23,30 come sostenuto dal Sig. nella Dichiarazione Testimoniale del 10.05.2019 (doc.5); evidenziato Parte_2
come è orientamento giurisprudenziale dell'intestato Ufficio l'allineamento al principio interpretativo assunto da costanti ed univoci interventi della Suprema Corte, anche da ultimo, con ordinanza del 26-09-
2017, n. 22419, ove si afferma che “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle
pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con
l'adozione di normali cautele, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”;
osservato come sia fortemente discutibile la dinamica prospettata dall'attore a fronte dei principi di auto-
responsabilità gravanti il cittadino in materia di “insidie stradali”, al punto che la condotta del danneggiato – ove non improntata ai canoni normali della diligenza e prudenza – può assumere efficacia causale esclusiva o, in subordine incide ai fini del concorso causale ex art 1227 cc (Cass. N. 2481/2018);
valutata la convenienza per le parti, al fine di contrarre l'alea decisoria oltre che i tempi e costi dell'ulteriore prosieguo, di confrontarsi su una proposta conciliativa che consentirebbe la soluzione immediata del conflitto senza esporle al rischio della decisione e dei successivi eventuali gradi di giudizio;
PQM
formula alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “Abbandono del giudizio e
compensazione integrale delle spese di lite fra le parti”…”.Parte attrice non accettava la proposta conciliativa per cui la causa era istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
ritenuta la causa matura per la decisione la stessa era rinviata per la precisazione delle
[...]
conclusioni e viene ora in decisione. La domanda di parte attrice non è fondata. L'attore ha giustamente invocato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è
esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere pag. 3/6 costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022,
n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari
n. 983 del 16.06.2022 ). Parte attrice ha depositato dei documenti fotografici che si riferiscono ad una sconnessione creatasi per il cedimento della pavimentazione stradale in prossimità del cordolo marmoreo del pavimento. Deve tuttavia rilevarsi che lo stato dei luoghi non appare, alla luce delle medesime fotografie allegate agli atti, di per sé fonte di insidia in quanto facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza da chi fruisce della strada. Data la conformazione dei luoghi anche qualora la dinamica del sinistro fosse stata quella dedotta da parte attrice, l'impatto dovrebbe comunque ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. A prescindere dallo stato dei luoghi al momento del sinistro, deve peraltro rilevasi come a fronte della contestazione sull'an da parte dei convenuti, siano emerse delle evidenti contraddizioni nella descrizione della dinamica del sinistro come già evidenziate dal Giudice istruttore nel pag. 4/6 provvedimento del 3.11.2020 ( innanzi riportato ) in sede di formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Tali elementi che inducono a ritenere non provata l'effettiva dinamica del sinistro sono infatti: lo stato in cui l'attore era giunto presso il Pronto soccorso atteso che al momento dell'accettazione si legge che presentava segni di “caduta accidentale in alitosi alcolica”; che aveva riferito di essere caduto alle ore 20,30 e non alle 23,30 come indicato in citazione mentre l'unico teste escusso sul punto nel corso del giudizio, confermando pedissequamente la circostanza di prova per come formulata, riferisce come orario le 23,15 ( alla luce di queste incoerenze sugli orari deve pertanto ritenersi il teste del Parte_2
tutto inattendibile ); che era residente a pochi metri dal luogo del sinistro che dunque doveva ben conoscere dal momento che in citazione dichiara che “l'insidia si trovava sul marciapiedi da tempo”.
Deve pertanto ritenersi che non sia stata provata l'esatta dinamica dei fatti né che sia stata provata la sussistenza di un nesso causale tra l'evento e lo stato dei luoghi dovendosi invece ritenere che la caduta fosse da ricollegarsi a responsabilità dello stesso attore e causata da una sua disattenzione anche in ragione della sua scarsa lucidità dovuta all'assunzione di bevande alcoliche. Le considerazioni che precedono circa la mancanza di prova del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza di una eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dei convenuti. Risulta infatti evidente che nel caso di specie anche qualora fosse stato dimostrato che l'attore era caduto come indicato in citazione, non ricorrerebbe, perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché la strada nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità
da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. L'attore era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi sarebbe stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attore. Ne consegue che va esclusa la responsabilità del convenuto, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un pag. 5/6 comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi a carico di parte attrice le spese processuali di parte convenuta liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 CP_1
del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
2.540,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6