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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 250/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 250/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 27 maggio 2025 e promossa da:
– CF ata a Rogliano (Cs) il 02.02.1987, residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
NN (CZ) alla Via Dr. Cimino n. 160, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSIO
VINCENZO - CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Traversa Isonzo n. 5;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: affidamento super esclusivo di minore.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06/03/2025, la ricorrente, sig.ra premetteva di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Parenti (Cs), il 12 giugno 2010, Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A;
che, dalla loro unione coniugale nasceva il minore , a Cosenza (Cs) ed in data 05.02.2010; Persona_1 che, i coniugi si separavano consensualmente nel 2013, e nel 2017 era intervenuta la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto di sentenza divorzile;
che, con il summenzionato provvedimento, venivano stabilite le seguenti condizioni, in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle modalità dell'affidamento:
1 - Il figlio minore, , nato a [...] il [...], verrà affidato in regime esclusivo alla Persona_1 madre con la quale andrà a vivere in Parenti (Cs) alla Via Silana 1/D; Parte_1
- Il padre potrà vedere e tenere con sè il minore il fine settimana, nonché ogni volta che lo desidererà, concordando le modalità di visita con la madre, e con un preavviso di almeno dieci giorni, e rispettando sempre le esigenze e la volontà del bambino;
- , a decorrere dal Natale 2017 trascorrerà il periodo di vacanze natalizie, che va dal 24 al 30 Per_1 dicembre con il padre, mentre quello che va dal 31 dicembre all'epifania con la madre;
viceversa, nell'anno successivo;
- trascorrerà la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre per il 2017 e viceversa Per_1 per gli anni successivi;
- Il minore trascorrerà, altresì, con il padre venti giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
che, le suddette condizioni non erano state mai rispettate dal Sig. , il quale si era completamente Per_1 disinteressato del proprio figlio minore, sia economicamente sia sentimentalmente;
che, la ricorrente, dunque, aveva denunciato il per il reato di cui all'art. 570 bis del c.p. e, a seguito Per_1 della querela, veniva incardinato dinanzi al Tribunale Penale Monocratico di Cosenza, il procedimento
3583/2021 RG.N.R., conclusosi con sentenza di condanna a carico del per il reato di sottrazione Per_1 all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio minore (vedi in atti); che, per tali motivi la ricorrente decideva di adire il Tribunale di Lamezia Terme, affinchè in modifica delle condizioni divorzili di cui alla sentenza nr. 30/2018 del 6.01.2018, disponga l'affido super esclusivo del Per_1
in suo favore;
[...] che, il Tribunale aveva già disposto l'affido esclusivo nei confronti della ricorrente, la quale ad oggi e, data la situazione di fatto creatasi, chiedeva un rafforzamento dello stesso (vedi ricorso introduttivo in atti).
Tutto quanto premesso la Sig.ra per come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, Parte_1 chiedeva:
All'intestato Tribunale, affinchè previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al Sig. , Voglia disporre: Controparte_1
- La modifica delle condizioni divorzili inerenti all'affidamento del minore nato a [...]_1
(Cs) il 05.02.2010, residente a [...], stabilendo e, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, l'affido super esclusivo dello stesso in favore della madre, Sig.ra nata a [...] il [...], residente a [...]
160, C.F. ; CodiceFiscale_4
Condannare la parte resistente alle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c., con articolazione di apposita prova testimoniale (vedi ricorso in atti).
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non compariva.
2 La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale
GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di al quale venivano notificati il Controparte_1 ricorso introduttivo del presente giudizio con pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, ma, nonostante la regolarità della notifica, sceglieva di non costituirsi.
2. Nel merito, la domanda avanzata da i affidamento super esclusivo del figlio minore Parte_1 Per_1 può trovare accoglimento per i motivi dappresso illustrati.
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento super esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse di nei confronti del figlio trovi Controparte_1 evidente riscontro nella volontà dello stesso di non partecipare all'odierno giudizio, con sostanziale conferma del persistente disinteresse già in precedenza manifestato senza ripensamenti attuali.
Difatti, non si tratta di un elemento che può ritenersi neutro, come invece avviene nel caso di contumacia negli ordinari giudizi civili, poiché la scelta della parte resistente di rimanere assente nel giudizio che deve regolare i rapporti genitore/prole è un indice concreto della scelta del padre di abbandonare la famiglia di origine.
3 Ciò supportato anche dalla documentazione depositata a cura di parte ricorrente (vd. sentenza di condanna penale sig. ), che ha lamentato l'assenza totale del padre sotto tutti i profili educativi, di crescita ed Per_1 economici.
Ciò posto, va quindi disposto l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre. Per_1
La disciplina normativa, contenuta nell'art. 337 quater comma 3 c.c., attribuisce al genitore, in caso di affidamento super esclusivo anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di maggiore interesse per i figli.
L'affido super esclusivo consentirà alla madre di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore senza che l'inerzia e il disinteresse del padre ne ostacolino l'esercizio.
Al riguardo, si osserva che il persistente disinteresse del padre nei confronti del figlio, con conseguente difficoltà della madre ad assumere le decisioni anche più importanti relative alla sua vita, potrebbe gravemente compromettere una serena ed equilibrata crescita del minore stesso;
in definitiva, si rende necessario attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio.
Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
La concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide infatti sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l'esercizio. Il genitore non affidatario, in altri termini, dovrà comunque vigilare sulla istruzione ed educazione della prole e potrà far ricorso al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
È pacifico, peraltro, che anche in caso di affidamento monogenitoriale, il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, devono essere confermate le condizioni già stabilite nelle precedenti pronunce di separazione e divorzio come dichiarato dalla ricorrente (vd. ricorso in atti); pertanto: “Il padre potrà vedere e tenere con sè il minore il fine settimana, nonché ogni volta che lo desidererà, concordando le modalità di visita con la madre, e con un preavviso di almeno dieci giorni, e rispettando sempre le esigenze e la volontà del bambino;
- , a decorrere dal Natale 2017 trascorrerà il periodo di vacanze natalizie, che va dal 24 al 30 Per_1 dicembre con il padre, mentre quello che va dal 31 dicembre all'epifania con la madre;
viceversa, nell'anno successivo;
- trascorrerà la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre per il 2017 e viceversa Per_1 per gli anni successivi;
- Il minore trascorrerà, altresì, con il padre venti giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre”.
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire al figlio minore, durante la loro crescita, una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
3. La contumacia di parte resistente e la mancata contestazione della domanda legittimano l'integrale
4 compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- DISPONE l'affidamento super esclusivo del minore alla madre;
Per_1 Parte_1
- CONFERMA per il resto la sentenza di divorzio del 29 dicembre 2017, emessa dal Tribunale di
Cosenza nell'ambito della procedura n. 2474/2017 R.G.;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 27/05/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 250/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 27 maggio 2025 e promossa da:
– CF ata a Rogliano (Cs) il 02.02.1987, residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
NN (CZ) alla Via Dr. Cimino n. 160, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSIO
VINCENZO - CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Traversa Isonzo n. 5;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: affidamento super esclusivo di minore.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06/03/2025, la ricorrente, sig.ra premetteva di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Parenti (Cs), il 12 giugno 2010, Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A;
che, dalla loro unione coniugale nasceva il minore , a Cosenza (Cs) ed in data 05.02.2010; Persona_1 che, i coniugi si separavano consensualmente nel 2013, e nel 2017 era intervenuta la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto di sentenza divorzile;
che, con il summenzionato provvedimento, venivano stabilite le seguenti condizioni, in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle modalità dell'affidamento:
1 - Il figlio minore, , nato a [...] il [...], verrà affidato in regime esclusivo alla Persona_1 madre con la quale andrà a vivere in Parenti (Cs) alla Via Silana 1/D; Parte_1
- Il padre potrà vedere e tenere con sè il minore il fine settimana, nonché ogni volta che lo desidererà, concordando le modalità di visita con la madre, e con un preavviso di almeno dieci giorni, e rispettando sempre le esigenze e la volontà del bambino;
- , a decorrere dal Natale 2017 trascorrerà il periodo di vacanze natalizie, che va dal 24 al 30 Per_1 dicembre con il padre, mentre quello che va dal 31 dicembre all'epifania con la madre;
viceversa, nell'anno successivo;
- trascorrerà la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre per il 2017 e viceversa Per_1 per gli anni successivi;
- Il minore trascorrerà, altresì, con il padre venti giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
che, le suddette condizioni non erano state mai rispettate dal Sig. , il quale si era completamente Per_1 disinteressato del proprio figlio minore, sia economicamente sia sentimentalmente;
che, la ricorrente, dunque, aveva denunciato il per il reato di cui all'art. 570 bis del c.p. e, a seguito Per_1 della querela, veniva incardinato dinanzi al Tribunale Penale Monocratico di Cosenza, il procedimento
3583/2021 RG.N.R., conclusosi con sentenza di condanna a carico del per il reato di sottrazione Per_1 all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio minore (vedi in atti); che, per tali motivi la ricorrente decideva di adire il Tribunale di Lamezia Terme, affinchè in modifica delle condizioni divorzili di cui alla sentenza nr. 30/2018 del 6.01.2018, disponga l'affido super esclusivo del Per_1
in suo favore;
[...] che, il Tribunale aveva già disposto l'affido esclusivo nei confronti della ricorrente, la quale ad oggi e, data la situazione di fatto creatasi, chiedeva un rafforzamento dello stesso (vedi ricorso introduttivo in atti).
Tutto quanto premesso la Sig.ra per come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, Parte_1 chiedeva:
All'intestato Tribunale, affinchè previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al Sig. , Voglia disporre: Controparte_1
- La modifica delle condizioni divorzili inerenti all'affidamento del minore nato a [...]_1
(Cs) il 05.02.2010, residente a [...], stabilendo e, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, l'affido super esclusivo dello stesso in favore della madre, Sig.ra nata a [...] il [...], residente a [...]
160, C.F. ; CodiceFiscale_4
Condannare la parte resistente alle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c., con articolazione di apposita prova testimoniale (vedi ricorso in atti).
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non compariva.
2 La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale
GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di al quale venivano notificati il Controparte_1 ricorso introduttivo del presente giudizio con pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, ma, nonostante la regolarità della notifica, sceglieva di non costituirsi.
2. Nel merito, la domanda avanzata da i affidamento super esclusivo del figlio minore Parte_1 Per_1 può trovare accoglimento per i motivi dappresso illustrati.
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento super esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse di nei confronti del figlio trovi Controparte_1 evidente riscontro nella volontà dello stesso di non partecipare all'odierno giudizio, con sostanziale conferma del persistente disinteresse già in precedenza manifestato senza ripensamenti attuali.
Difatti, non si tratta di un elemento che può ritenersi neutro, come invece avviene nel caso di contumacia negli ordinari giudizi civili, poiché la scelta della parte resistente di rimanere assente nel giudizio che deve regolare i rapporti genitore/prole è un indice concreto della scelta del padre di abbandonare la famiglia di origine.
3 Ciò supportato anche dalla documentazione depositata a cura di parte ricorrente (vd. sentenza di condanna penale sig. ), che ha lamentato l'assenza totale del padre sotto tutti i profili educativi, di crescita ed Per_1 economici.
Ciò posto, va quindi disposto l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre. Per_1
La disciplina normativa, contenuta nell'art. 337 quater comma 3 c.c., attribuisce al genitore, in caso di affidamento super esclusivo anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di maggiore interesse per i figli.
L'affido super esclusivo consentirà alla madre di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore senza che l'inerzia e il disinteresse del padre ne ostacolino l'esercizio.
Al riguardo, si osserva che il persistente disinteresse del padre nei confronti del figlio, con conseguente difficoltà della madre ad assumere le decisioni anche più importanti relative alla sua vita, potrebbe gravemente compromettere una serena ed equilibrata crescita del minore stesso;
in definitiva, si rende necessario attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio.
Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
La concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide infatti sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l'esercizio. Il genitore non affidatario, in altri termini, dovrà comunque vigilare sulla istruzione ed educazione della prole e potrà far ricorso al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
È pacifico, peraltro, che anche in caso di affidamento monogenitoriale, il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, devono essere confermate le condizioni già stabilite nelle precedenti pronunce di separazione e divorzio come dichiarato dalla ricorrente (vd. ricorso in atti); pertanto: “Il padre potrà vedere e tenere con sè il minore il fine settimana, nonché ogni volta che lo desidererà, concordando le modalità di visita con la madre, e con un preavviso di almeno dieci giorni, e rispettando sempre le esigenze e la volontà del bambino;
- , a decorrere dal Natale 2017 trascorrerà il periodo di vacanze natalizie, che va dal 24 al 30 Per_1 dicembre con il padre, mentre quello che va dal 31 dicembre all'epifania con la madre;
viceversa, nell'anno successivo;
- trascorrerà la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre per il 2017 e viceversa Per_1 per gli anni successivi;
- Il minore trascorrerà, altresì, con il padre venti giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre”.
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire al figlio minore, durante la loro crescita, una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
3. La contumacia di parte resistente e la mancata contestazione della domanda legittimano l'integrale
4 compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- DISPONE l'affidamento super esclusivo del minore alla madre;
Per_1 Parte_1
- CONFERMA per il resto la sentenza di divorzio del 29 dicembre 2017, emessa dal Tribunale di
Cosenza nell'ambito della procedura n. 2474/2017 R.G.;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 27/05/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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