Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 01 aprile
2025, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 268/2023- R.G.L.
ed avente ad oggetto: retribuzione ferie
TRA
"nato a [...] il [...], CF: C.F. 1 Parte 1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nerino Allocati ed Enrico Cellupica in virtù di procura in atti, elett.te domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Napoli alla Via R. Gomez D'Ayala n.6;
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona dell'Amministratore Unico ing. elettivamente domiciliato a Napoli alla via Carlo Poerio n. 90, presso CP_2
lo studio dell'avv. Alessandro Verre che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/01/2023 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe premetteva: di essere stato assunto in data 08.01.2003, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società Metronapoli S.p.A., a sua volta, CP_3 nel novembre 2013; di essere attualmente dipendente incorporata in inquadrato, ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri, nella Terza area di
,
2007 e continuativamente sino alla data del 30.6.2022, la mansione di macchinista della Linea 1 della Metropolitana di Napoli;
che aveva sempre reso una prestazione lavorativa secondo orari di lavoro avvicendati organizzati dall'azienda in base a moduli predisposti che prevedono una ciclicità media di 66 giornate;
di aver percepito, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali, ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data
29.12.2004; che allo stesso era stata corrisposta una indennità giornaliera turnisti, mai mutata nel corso del periodo oggetto del giudizio, ex art. 5 A.N. 21.5.1981, nella misura di €. 0,52 giornaliere, competente a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati;
che parimenti gli era sempre stata corrisposta una indennità di condotta diurna e notturna nella misura originariamente prevista di € 6,00 per ogni ora (incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019) in cui si trovava addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri;
che era stata istituita anche un'ulteriore voce retributiva denominata
"indennità giornaliera di mansioni" per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, in misura giornaliera fissa di € 8,00 e corrisposta in busta paga;
che, tuttavia, le indicate indennità non erano state comprese dalla datrice nella base di calcolo della retribuzione corrisposta per le giornate di ferie ("indennità di mansione", "indennità giornaliera turnisti" ed
"indennità di condotta"); che aveva, altresì, esperito infruttuosamente reclamo gerarchico.
In punto di diritto richiamava l'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia e dalla Suprema Corte secondo cui "In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/19); assumeva pertanto che - alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia - le indennità in esame dovevano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, trattandosi di voci di retribuzione variabile intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte ed essendo esse dirette a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e/o correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni: "Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della "indennità di mansione" della "indennità giornaliera turnisti" e della "indennità di condotta" in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la "nozione europea di retribuzione" e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980. 2) Per l'effetto condannar CP 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato,
l'importo di € 13.262,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
3) Condannare 1 CP 1 lla refusione delle spese di lite con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro". Si costituiva la quale contestava le avverse difese;
in particolare evidenziava che i principi espressi dalla Corte di Giustizia in materia di retribuzione per ferie, muovendo dalla necessità di tutelare il lavoratore che poteva essere indotto a rinunciare a fruire delle stesse in ragione dell'inferiore retribuzione percepita, non potevano trovare applicazione nell'ordinamento italiano in cui era sancito il principio dell'irrinunciabilità delle ferie;
che la inclusione nella base di calcolo delle voci predette non poteva trovare applicazione, trattandosi di emolumenti collegati alla effettiva presenza in servizio del lavoratore;
che in ogni caso la portata della decurtazione della retribuzione non poteva ritenersi “dissuasiva" dalla fruizione delle ferie.
Eccepiva, altresì, la intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, contestava i conteggi di parte ricorrente ed infine concludeva chiedendo: "in via preliminare e all'occorrenza 1. proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione dell'art. 7 Dir. 2003/88/CE in riferimento al rapporto del personale autoferrotranviario nel contesto ordinamentale dello Stato italiano e delle garanzie, normative e contrattuali, da esso predisposte per l'effettivo godimento da parte del lavoratore del suo diritto a ferie annuali retribuite;
2. sollevare questione di costituzionalità sulla legittimità di un'applicazione diretta dell'art. 7 Dir 2003/88/CE ove interpretata nel senso dell'esautoramento del potere definitorio della retribuzione e quindi in contrasto con il principio di autonomia sindacale di cui all'art. 39 Cost.; - nel merito 3. rigettare la domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata e carente delle condizioni costitutive della pretesa;
4. in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda sull'an, condannare la società resistente al pagamento per i titoli azionati in ricorso del diverso e minore importo di € 1.890,89 ovvero in quello diverso che sarà determinato in corso di causa" con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
La causa, all'esito dell'udienza di discussione e della Camera di Consiglio, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente e pubblicata in pari data.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi espressi dalla presente motivazione.
In punto di diritto, è necessario premettere il quadro normativo di riferimento, che è rappresentato: -dall'art. 36 Cost. che stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi",
- dall'art.2109 1° e 2° co cc secondo cui: "il prestatore di lavoro... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito"e dall'art. 10 D.Lgs 66/2003 che dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Quanto al diritto eurounitario, l'art.31 n.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite", mentre l'art. 7 Direttiva n.88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 che permette di individuare una nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (cfr. Cass. 13425/19; Cass. 22401/20;
Cass. 13613/20; Cass. 6262/22)
La Corte ha chiarito che "l'espressione ferie annuali retribuite> di cui al richiamato art.7, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta e, cioè, che "il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez.I, 16.3.2006
n. 131;. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n.350).
Muovendo da tale decisione, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la nota sentenza CGUE 15.9.2011, C-155/10, Per 1 C. in cui, "
premesso che la formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali, ha evidenziato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro."
Pertanto, ha affermato che CGUE che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (vedi in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore... Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63). Il sopra delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) relativa ad un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione determinata avuto riguardo alle vendite realizzate dal lavoratore medesimo. La questione se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio), è stata risolta negativamente dalla Corte che, pertanto, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni ed ha precisato che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Pertanto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve possedere i seguenti requisiti: a) essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, b) compensare uno specifico "disagio" (un "inconvenient aspect", cioè un “"incomodo"), oppure c) essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Infine, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore;
pertanto, non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie, quelle voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni.
Così definita la nozione (europea) di “retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea deve disattendersi il rilievo svolto dalla CP 1 resistente secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dianzi richiamati risulterebbero applicabili con esclusivo riferimento agli ordinamenti in cui il lavoratore possa rinunciare alla fruizione delle ferie e potrebbero al più riguardare la retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva 2003/88/CE.
Sul punto si condividono le argomentazioni già espresse da altre decisioni di merito
(in particolare sent. Trib. Napoli, Sezione Lavoro, n. 6641/2023 del 09/11/2023) e cioè "Vero è che l'art. 7 della direttiva non afferma espressamente il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che è, invece, codificato nel nostro ordinamento;
tuttavia, esso costituisce la ratio sottesa alla nozione di "retribuzione europea" elaborata dalla Corte di Giustizia e integra, pertanto, il criterio prescrittivo cui i paesi dell'Unione devono attenersi nell'interpretazione della rispettiva normativa interna, in tal modo rendendo irrilevante la distinzione su cui si fonda l'argomento difensivo di parte convenuta".
Difatti, come affermato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, deve ricordarsi "che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensi in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr.
Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata) (Cass. 22401/20).
Inoltre, come è stato osservato, è evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne (e ciò a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto), si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'.Unione, laddove, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, Ro.-St. e altri (punto
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n.
1. Direttiva n, 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Sc.-Ho. e altri, punto 58)" (cfr. Trib. Taranto n.12.5.2021 n. 1207).
Come affermato da Corte d'App. Napoli n. 307/2025 (in atti) di cui si riportano le condivisibili affermazioni: “...la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo il lavoratore nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte del
,
si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione".
Nella fattispecie pertanto, qui richiamando il contenuto delle numerose pronunce di merito anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, .va, quindi, accertato se le voci ૮૮
retributive escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente
(indennità di condotta, indennità di mansione e indennità giornaliera turnisti) siano dirette a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece siano modalità meramente estrinseche - logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione" (cfr. in termini sent. Trib Napoli, sez. Lavoro, n.
6641/2023 del 09/11/2023; Trib Napoli sez. Lavoro n. 3362/2023 del
18/05/2023; Trib. Napoli, sez. Lavoro sent. n. 7355/2023 del 06/12/2023; Corte
d'App. Napoli, sez. Lavoro, sent. n. 869/2024 del 03/05/2024; Corte d'App Napoli,
Sezione Lavoro, sent. n. 704/2025 del 27/02/2025)
Venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive per cui è causa, va evidenziato che la "indennità giornaliera di mansione" è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La "indennità giornaliera turnisti", disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La "indennità di condotta diurna" è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. condotta commerciale); la stessa è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019 e viene erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente.
La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
Conformemente ai criteri evidenziati, tali emolumenti pertanto devono essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Aggiungasi inoltre che il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
Come affermato da Corte d'App. Napoli n. 308 del 25/2/2025 (cfr. in atti) “...In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame-quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria".
Le citate indennità, inoltre, risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, tenuto conto che tale carattere di continuità non è stato contestato dalla convenuta, la quale ha riconosciuto che le stesse sono corrisposte in relazione ad ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Conclusivamente, pertanto deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che non includono il computo di tali indennità nella nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, siano in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale eurounitario, con conseguente nullità di esse.
Attesa la ampia portata dei principi già affermati dalla GCUE in subiecta materia e la loro immediata applicazione ultra partes e pertanto anche nella presente
-
controversia - appare ultroneo disporre in questa sede rinvio pregiudiziale alla Corte, come richiesto dalla parte convenuta in ricorso.
Del pari non si ritiene accoglibile l'istanza di rinvio alla Corte Costituzionale, non essendo emersa la rilevanza del parametro come genericamente formulato dalla parte resistente e della sua ventilata lesione.
In ordine ai conteggi possono essere utilizzati quelli proposti dal ricorrente in quanto non paiono cogliere nel segno le censure di parte resistente spiegate in ordine al quantum, la quantificazione delle voci retributive, difatti, risulta elaborata in rispondenza ai criteri di cui all'accordo integrativo del 2004.
In ordine alla eccezione di prescrizione parziale formulata dalla parte convenuta va, poi, osservato che il credito non è prescritto, considerato il periodo di riferimento
(luglio 2007-giugno 2022), in ragione del principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della 1. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della 1. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Parte ricorrente ha poi precisato che la domanda è stata limitata a quanto maturato fino al 30.6.2022 in ragione della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Controparte 4 del 10 maggio 2022, che ha disposto - a far data dal 1 luglio 2022
- l'istituzione di una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie".
Tenuto in considerazione il contrasto giurisprudenziale di merito in ordine alla questione e la natura seriale della controversia, le spese possono essere compensate nella misura di metà; per il residuo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in osservanza alle vigenti tariffe.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Parte 1
[...] all'inserimento delle voci “indennità di condotta", "indennità
giornaliera di mansioni” e “indennità giornaliera turnisti" nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione dei giorni di ferie;
b) Condanna la resistente CP_3 1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro € 13.262,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
c) Compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, che si quantifica in complessivi euro
2.650,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari.
Napoli, 01 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino