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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa in riassunzione n. 6958/2014 R.G. cui è riunita la causa n. 5601/2016 R.G.
TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 15.04.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Melita;
per , quale mandataria Controparte_1 di con gli Avvocati Fabrizio CESARE e Maria Gabriella CESARE;
per Controparte_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo Controparte_3
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6958/2014 R.G. cui è riunita la causa n. 5601/2016 R.G.
TRA
codice fiscale: , e codice fiscale: Parte_3 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Melita C.F._2
Attori/opponenti in riassunzione
Contro
con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2 (Cod. Fisc. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura alle liti in atti, dall'avv. Mariano Campo
Convenuta/opposta
E contro con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, Controparte_2 partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , P.IVA_2
e per essa, quale mandataria con sede a Milano, via Controparte_1
Valtellina 15/17, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Fabrizio CESARE, e Avv.
Maria Gabriella CESARE
Interveniente
E nei confronti di con sede in Letojanni via Vittorio Emanuele n. 53 P.iva Parte_1 P.IVA_3
Oggetto: azione di accertamento e opposizione a decreto ingiuntivo.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione, notificato il 03/12/2014, la e i sig.ri , Parte_1 Parte_4 Pt_3
e convenivano in giudizio il , contestando
[...] Parte_2 Controparte_4 gli addebiti a titolo di indennità di sconfinamento, di corrispettivo disponibilità creditizia e di commissione di istruttoria veloce in relazione ai rapporti di conto corrente n. 2338/244 e di conto anticipi n. 2338/245. Gli attori eccepivano, inoltre, la nullità degli addebiti a titolo di interessi, commissioni e spese per il superamento della soglia d'usura, nonché l'illegittimità del contratto di apertura di credito n. 170975 per la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale.
Chiedevano dichiararsi la nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto. Infine, parte attrice deduceva l'illegittimità delle fidejussioni rilasciate in favore dell'istituto creditizio convenuto dai sig.ri , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione del Controparte_4
13/03/2015, con la quale chiedeva il rigetto delle conclusioni di parte attrice.
All'udienza del 14/04/2015, veniva concesso termine per il deposito di memorie ai sensi dell'articolo 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 18/12/2018, era disposta la riunione del giudizio con altro connesso e portante il n. 5601/2016 R.G., di opposizione al D.I. n. 1033/2016 emesso dal Tribunale di Messina il 10/07/2016, per l'importo di € 62.426,18 oltre interessi, sul rapporto di c/c n. 244, su richiesta del e notificato ai debitori e Controparte_3 Parte_1 Pt_4 Pt_3
Il giudizio di opposizione a D.I. veniva promosso da , e Pt_2 Parte_4 Parte_3 per la revoca del decreto opposto e previa sospensione della provvisoria esecutività, Parte_5 per l'accoglimento delle medesime conclusioni di cui al giudizio di accertamento n. 6958/2014 R.G.
Si costituiva nei giudizi riuniti la , quale mandataria della Controparte_1 CP_2
che aveva acquistato dal il credito oggetto del presente
[...] Controparte_4 giudizio.
Con ordinanza del 09/07/2024, veniva ammessa consulenza tecnica, che veniva espletata e depositata agli atti del fascicolo telematico.
Con dichiarazione dell'08/11/2024, il procuratore degli attori dichiarava la morte del sig.
[...]
, allegando certificato di morte. Con provvedimento dell'11/11/2024 veniva dichiarata Parte_4
l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto nei termini di legge dai sig. rii e Parte_3
nella qualità anche di chiamata all'eredità del sig. Parte_2 Pt_4
Si costituiva nel giudizio riassunto e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_1
cessionaria del credito. Si costituiva altresì
[...] Controparte_3
Tanto premesso, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Deve rigettarsi l'eccezione svolta in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito all'odierna parte opponente/attrice. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la
2 precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito. In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23). Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n. 4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99. L'art. 4 della legge n. 130/99 dispone, al comma 1, che alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario». L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione
(comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma 4).
Nel caso in esame nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale risultano specificati i criteri di inclusione tra i crediti ceduti. Non risultano allegati, con la necessaria (e adeguata) precisione, eventuali elementi o fattori per cui il credito oggetto della causa avrebbe potuto o dovuto essere escluso dalla cessione o, comunque, dai crediti indicati come oggetto della cessione. Peraltro, nel detto avviso si fa rimando, per l'individuazione degli specifici crediti, ad una «lista di NDG», con la precisazione che la stessa era presente sul sito internet richiamato. Inoltre, portata dimostrativa rilevante, ai fini della prova della precedente cessione, deve essere riconosciuta alle dichiarazioni del di avvenuta alienazione del credito oggetto della controversia, con la specificazione del CP_5 numero identificativo del rapporto e dei nominativi dei debitori. In considerazione degli elementi analizzati, si deve ritenere adeguatamente provata la titolarità sostanziale del credito. Nel caso in esame l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e l'eccezione di difetto di titolarità del credito deve essere disattesa.
In merito alle domande di illegittimità degli addebiti va, in via preliminare, ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua
3 pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”; conf. Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di CP_6 illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari,
15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391).
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cassazione civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, c. 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, c. 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
D'altro canto, come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il
4 creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto
(cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693; Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass. Civ., sez. I, 19 settembre
2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ciò posto, passando ad analizzare la documentazione agli atti, va dato atto che sia i correntisti che la banca convenuta hanno depositato documentazione, assolvendo ai propri oneri probatori.
Si veda sul punto consulenza d'ufficio dott. ” documentazione depositata in cancelleria nel Per_1 fascicolo cartaceo di parte attrice (RG 6958/2014) • atto di citazione;
• contratto di conto corrente n. 244 del 26.05.2010; • contratto di conto corrente anticipi n. 245 del 26.05.2010; • contratto di apertura di credito n. 127165 del 13.12.2010; • contratto deposito titoli del 04.11.2010; • contratto di apertura di credito n. 170975 del 30.01.2012; • lettera di recesso del del CP_4
13.01.2014; • corrispondenza varia tra correntista e banca;
• estratti conto corrente n. 244; • estratti conto corrente anticipi n. 245; • relazione peritale di parte. documentazione depositata in cancelleria nel fascicolo telematico banca convenuta (RG 6958/2014) • comparsa di risposta (nessun documento contrattuale/contabile allegato); Dalle memorie ex art. 182 cpc n. 1-2-3 (RG 6958/2014) depositate nel fascicolo telematico non si rilevano documenti contrattuali o contabili. Dal fascicolo RG
5601/2016 (riunito) avente ad oggetto l'opposizione al DI 1033/2016 sono stati acquisiti ed esaminati si seguenti documenti: documentazione depositata in cancelleria nel fascicolo cartaceo da parte opponente (RG 5601/2016) • contratto di conto corrente n. 244; • contratto di conto corrente anticipi n. 245 del 26.05.2010; • contratto di apertura di credito n. 127165 del 13.12.2010; • contratto di apertura di credito n. 170975 del 13.12.2010; • lettera di recesso del del 13.01.2014; CP_4
• corrispondenza varia tra correntista e banca;
• estratti conto corrente n. 244; • estratti conto corrente anticipi n. 245; • relazione peritale di parte. documentazione comparsa nel CP_4 fascicolo telematico 5601/2016 • Contratto di accensione del c/anticipi n. 245 del 26.05.2010; • Contratto concessione/variazione apertura di credito n. 000109663 del 12.07.2010; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000127165 del 13.12.2010; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000142964 del 05/03/2011; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000170975 del 31.01.2012; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000170975 del 18.04.2012.”
Dalla documentazione prodotta, risulta possibile rilevare l'esistenza di due rapporti di conto corrente, intestati alla , intrattenuti presso il conto corrente n. 244 ordinario Parte_1 CP_4
5 con apertura di credito e conto corrente n. 245 utilizzato per la gestione delle operazioni di anticipazione su documenti e fatture (cd. conto anticipi), con affidamento funzionalmente collegato al primo.
Il rapporto di conto corrente n. 244 risulta documentato dall'origine e fino al 26.09.2014 (trasferimento a sofferenza); il conto anticipi n. 245 dall'origine e fino al 11.03.2014 (data di estinzione). Alla data della citazione (dicembre 2014), pertanto, i due conti corrente risultavano cessati.
Va ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dagli opponenti/attori appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimi limitati a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento.
Deve, essere rigettata l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto.
Per il conto anticipi n. 245 il ctu afferma:“In ottemperanza a quanto previsto al punto H) del quesito, non è stato necessario eseguire alcuna analisi posto che le commissioni di massimo scoperto non sono state previste contrattualmente (contratto successivo alla legge 2/2009), né addebitate. In ottemperanza al successivo punto I) sono state confermate le commissioni su accordato in quanto pattuite. Nel rispetto di quanto previsto al successivo punto L) sono state confermate le CIV in quanto
è presente la comunicazione datata 30.06.2012 quindi con data anteriormente all'1.07.2012 cui fa riferimento il decreto CICR del 20.06.2012 di attuazione dell'117 bis T.U.B”
E ancora sul conto ordinario n. 244 il ctu afferma: “In ottemperanza al successivo punto D), avendo riscontrato con la metodologia precedentemente illustrata che il tasso contrattuale nel contratto originario e nei successivi contratti di variazione apertura di credito sono risultati, alla data della stipulazione, inferiori al tasso soglia (vigente), sono stati confermati i tassi contrattuali. Nessuna verifica è stata eseguita sulle cms in quanto non risulta prodotta la relativa documentazione contrattuale e comunque le stesse alla data di avvio del ricalcolo (2010) non risultavano più applicate. In ottemperanza al successivo punto F) del quesito, avendo riscontrato dal contratto originario la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (creditori/debitori), con approvazione del correntista della capitalizzazione secondo delibera Cicr, nel ricalcolo è stata confermata la capitalizzazione trimestrale delle competenze. In ottemperanza a quanto previsto al punto H) del quesito, si rappresenta che in atti non sono presenti documenti da cui riscontrare la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto. Le stesse dalla data di avvio del ricalcolo non
6 risultano comunque addebitate in quanto i contratti sono successivi alla legge n. 2/2009 In ottemperanza al successivo punto I) sono state confermate le commissioni su accordato (corrispettivo disponibilità creditizia) in quanto non risultano in atti da documenti contrattuali. Nel rispetto di quanto previsto al successivo punto L) sono state confermate le CIV in quanto è presente la comunicazione datata 30.06.2012 quindi con data anteriormente all'1.07.2012 cui fa riferimento il decreto CICR del 20.06.2012 di attuazione dell'117 bis T.U.B.. In ottemperanza al successivo punto
N) sono state eliminate dal ricalcolo le commissioni di indennità di sconfinamento per l'importo di € 250,00 in quanto a seguito del ricalcolo non risultano dovute. Si evidenzia che nel corso del rapporto la banca ha ridotto in vari trimestri le commissioni o indennità di sconfinamento”.
Non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni corrette da un punto di vista logico e metodologico del ctu, si può concretamente giungere alla rideterminazione del saldo del conto operata dal dott. “con il secondo conteggio (considerando il TEG comprensivo della Per_1 capitalizzazione) sono state eliminate le competenze di anticipazione dal terzo trimestre 2010, al quarto trimestre 2011 (€ 4.671,70) e le indennità di sconfinamento del primo trimestre 2011 (€ 250,00) ricalcolando i saldi. Gli interessi passivi sono quindi rideterminati in € 43.070,40, rispetto a quelli originari (€ 45.709,16). All'esito dei ricalcoli le competenze non dovute sono complessivamente pari ad € 7.560,47. Pertanto, il saldo del conto corrente n. 244 CP_4 intestato a alla data del 26.09.2014 (passaggio a sofferenza), comprensivo delle Parte_1 rettifiche eseguite sulle operazioni di anticipazione, viene rideterminato in € 125.787,12 a favore del
. CP_4
Pertanto, le domande di parte attrice devono essere rigettate, e deve essere rigettata l'opposizione originariamente promossa da , e nel giudizio n. Parte_4 Parte_3 Parte_2
5601/2016, e per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1033/2016 emesso dal Tribunale di Messina in data 12.07.2016, essendo stato il provvedimento monitorio emesso per il minor importo di € 62.426,18.
Deve, infine, rigettarsi l'ulteriore eccezione di violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della in quanto non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna delle contestazioni CP_6 genericamente lamentate da parte opponente, risultando dal contratto di apertura di credito n. 170975 che la società attrice ha espressamente rinunziato al diritto ad ottenere e richiedere gratuitamente una copia completa del testo del predetto contratto prima della sua conclusione.
Deve, infine darsi atto che l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust perché conforme allo schema redatto dall' svolta dai Controparte_7 fideiussori solo con note del 08.06.2021, rimasta sfornita di prova per omessa produzione nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., del modello elaborato dall' nel 2003 e della Pt_6 pronuncia dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14.10.2024, n. 26605; conf. Cass. Civ., sez. III, 09.10.2024, n. 26341 v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello
Firenze, sez. II, 21.04.2023, n. 862; Corte appello Milano, sez. IV, 24/02/2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale
Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441). Sul punto, va in ogni caso ricordato che l'eccezione avanzata da parte attrice di nullità della fideiussione non può trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
7 Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultimo chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza.
Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra gli opponenti e e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_1 cessionaria del credito, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori-opponenti, limitandosi a far proprie le difese della società cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6958/2014 promossa da e , e contro il Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 [...]
cui è riunita la causa n. 5601/2016 R.G., così provvede: Controparte_4
1. Rigetta le domande di cui all'atto di citazione del giudizio n. 6958/2014 R.G. così come riassunto;
2. rigetta l'opposizione originariamente promossa da e Parte_4 Parte_3 nel giudizio n. 5601/2016, e per l'effetto, conferma e dichiara Parte_2 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1033/2016 emesso dal Tribunale di Messina in data 12.07.2016;
3. condanna e al pagamento in solido delle spese di giudizio, in Parte_3 Parte_5 favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_3 di legge;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Controparte_2
e per essa, quale mandataria, cessionaria del credito;
CP_1
5. dispone che le spese di ctu siano poste definitavamente ed in solido a carico di Parte_3
e Parte_5
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, 15 aprile 2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
8
II Sezione civile
Verbale della causa in riassunzione n. 6958/2014 R.G. cui è riunita la causa n. 5601/2016 R.G.
TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 15.04.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Melita;
per , quale mandataria Controparte_1 di con gli Avvocati Fabrizio CESARE e Maria Gabriella CESARE;
per Controparte_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo Controparte_3
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6958/2014 R.G. cui è riunita la causa n. 5601/2016 R.G.
TRA
codice fiscale: , e codice fiscale: Parte_3 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Melita C.F._2
Attori/opponenti in riassunzione
Contro
con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2 (Cod. Fisc. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura alle liti in atti, dall'avv. Mariano Campo
Convenuta/opposta
E contro con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, Controparte_2 partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , P.IVA_2
e per essa, quale mandataria con sede a Milano, via Controparte_1
Valtellina 15/17, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Fabrizio CESARE, e Avv.
Maria Gabriella CESARE
Interveniente
E nei confronti di con sede in Letojanni via Vittorio Emanuele n. 53 P.iva Parte_1 P.IVA_3
Oggetto: azione di accertamento e opposizione a decreto ingiuntivo.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione, notificato il 03/12/2014, la e i sig.ri , Parte_1 Parte_4 Pt_3
e convenivano in giudizio il , contestando
[...] Parte_2 Controparte_4 gli addebiti a titolo di indennità di sconfinamento, di corrispettivo disponibilità creditizia e di commissione di istruttoria veloce in relazione ai rapporti di conto corrente n. 2338/244 e di conto anticipi n. 2338/245. Gli attori eccepivano, inoltre, la nullità degli addebiti a titolo di interessi, commissioni e spese per il superamento della soglia d'usura, nonché l'illegittimità del contratto di apertura di credito n. 170975 per la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale.
Chiedevano dichiararsi la nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto. Infine, parte attrice deduceva l'illegittimità delle fidejussioni rilasciate in favore dell'istituto creditizio convenuto dai sig.ri , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione del Controparte_4
13/03/2015, con la quale chiedeva il rigetto delle conclusioni di parte attrice.
All'udienza del 14/04/2015, veniva concesso termine per il deposito di memorie ai sensi dell'articolo 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 18/12/2018, era disposta la riunione del giudizio con altro connesso e portante il n. 5601/2016 R.G., di opposizione al D.I. n. 1033/2016 emesso dal Tribunale di Messina il 10/07/2016, per l'importo di € 62.426,18 oltre interessi, sul rapporto di c/c n. 244, su richiesta del e notificato ai debitori e Controparte_3 Parte_1 Pt_4 Pt_3
Il giudizio di opposizione a D.I. veniva promosso da , e Pt_2 Parte_4 Parte_3 per la revoca del decreto opposto e previa sospensione della provvisoria esecutività, Parte_5 per l'accoglimento delle medesime conclusioni di cui al giudizio di accertamento n. 6958/2014 R.G.
Si costituiva nei giudizi riuniti la , quale mandataria della Controparte_1 CP_2
che aveva acquistato dal il credito oggetto del presente
[...] Controparte_4 giudizio.
Con ordinanza del 09/07/2024, veniva ammessa consulenza tecnica, che veniva espletata e depositata agli atti del fascicolo telematico.
Con dichiarazione dell'08/11/2024, il procuratore degli attori dichiarava la morte del sig.
[...]
, allegando certificato di morte. Con provvedimento dell'11/11/2024 veniva dichiarata Parte_4
l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto nei termini di legge dai sig. rii e Parte_3
nella qualità anche di chiamata all'eredità del sig. Parte_2 Pt_4
Si costituiva nel giudizio riassunto e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_1
cessionaria del credito. Si costituiva altresì
[...] Controparte_3
Tanto premesso, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Deve rigettarsi l'eccezione svolta in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito all'odierna parte opponente/attrice. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la
2 precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito. In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23). Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n. 4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99. L'art. 4 della legge n. 130/99 dispone, al comma 1, che alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario». L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione
(comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma 4).
Nel caso in esame nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale risultano specificati i criteri di inclusione tra i crediti ceduti. Non risultano allegati, con la necessaria (e adeguata) precisione, eventuali elementi o fattori per cui il credito oggetto della causa avrebbe potuto o dovuto essere escluso dalla cessione o, comunque, dai crediti indicati come oggetto della cessione. Peraltro, nel detto avviso si fa rimando, per l'individuazione degli specifici crediti, ad una «lista di NDG», con la precisazione che la stessa era presente sul sito internet richiamato. Inoltre, portata dimostrativa rilevante, ai fini della prova della precedente cessione, deve essere riconosciuta alle dichiarazioni del di avvenuta alienazione del credito oggetto della controversia, con la specificazione del CP_5 numero identificativo del rapporto e dei nominativi dei debitori. In considerazione degli elementi analizzati, si deve ritenere adeguatamente provata la titolarità sostanziale del credito. Nel caso in esame l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e l'eccezione di difetto di titolarità del credito deve essere disattesa.
In merito alle domande di illegittimità degli addebiti va, in via preliminare, ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua
3 pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”; conf. Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di CP_6 illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari,
15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391).
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cassazione civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, c. 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, c. 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
D'altro canto, come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il
4 creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto
(cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693; Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass. Civ., sez. I, 19 settembre
2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ciò posto, passando ad analizzare la documentazione agli atti, va dato atto che sia i correntisti che la banca convenuta hanno depositato documentazione, assolvendo ai propri oneri probatori.
Si veda sul punto consulenza d'ufficio dott. ” documentazione depositata in cancelleria nel Per_1 fascicolo cartaceo di parte attrice (RG 6958/2014) • atto di citazione;
• contratto di conto corrente n. 244 del 26.05.2010; • contratto di conto corrente anticipi n. 245 del 26.05.2010; • contratto di apertura di credito n. 127165 del 13.12.2010; • contratto deposito titoli del 04.11.2010; • contratto di apertura di credito n. 170975 del 30.01.2012; • lettera di recesso del del CP_4
13.01.2014; • corrispondenza varia tra correntista e banca;
• estratti conto corrente n. 244; • estratti conto corrente anticipi n. 245; • relazione peritale di parte. documentazione depositata in cancelleria nel fascicolo telematico banca convenuta (RG 6958/2014) • comparsa di risposta (nessun documento contrattuale/contabile allegato); Dalle memorie ex art. 182 cpc n. 1-2-3 (RG 6958/2014) depositate nel fascicolo telematico non si rilevano documenti contrattuali o contabili. Dal fascicolo RG
5601/2016 (riunito) avente ad oggetto l'opposizione al DI 1033/2016 sono stati acquisiti ed esaminati si seguenti documenti: documentazione depositata in cancelleria nel fascicolo cartaceo da parte opponente (RG 5601/2016) • contratto di conto corrente n. 244; • contratto di conto corrente anticipi n. 245 del 26.05.2010; • contratto di apertura di credito n. 127165 del 13.12.2010; • contratto di apertura di credito n. 170975 del 13.12.2010; • lettera di recesso del del 13.01.2014; CP_4
• corrispondenza varia tra correntista e banca;
• estratti conto corrente n. 244; • estratti conto corrente anticipi n. 245; • relazione peritale di parte. documentazione comparsa nel CP_4 fascicolo telematico 5601/2016 • Contratto di accensione del c/anticipi n. 245 del 26.05.2010; • Contratto concessione/variazione apertura di credito n. 000109663 del 12.07.2010; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000127165 del 13.12.2010; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000142964 del 05/03/2011; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000170975 del 31.01.2012; • Contratto
concessione/variazione apertura di credito n. 000170975 del 18.04.2012.”
Dalla documentazione prodotta, risulta possibile rilevare l'esistenza di due rapporti di conto corrente, intestati alla , intrattenuti presso il conto corrente n. 244 ordinario Parte_1 CP_4
5 con apertura di credito e conto corrente n. 245 utilizzato per la gestione delle operazioni di anticipazione su documenti e fatture (cd. conto anticipi), con affidamento funzionalmente collegato al primo.
Il rapporto di conto corrente n. 244 risulta documentato dall'origine e fino al 26.09.2014 (trasferimento a sofferenza); il conto anticipi n. 245 dall'origine e fino al 11.03.2014 (data di estinzione). Alla data della citazione (dicembre 2014), pertanto, i due conti corrente risultavano cessati.
Va ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dagli opponenti/attori appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimi limitati a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento.
Deve, essere rigettata l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto.
Per il conto anticipi n. 245 il ctu afferma:“In ottemperanza a quanto previsto al punto H) del quesito, non è stato necessario eseguire alcuna analisi posto che le commissioni di massimo scoperto non sono state previste contrattualmente (contratto successivo alla legge 2/2009), né addebitate. In ottemperanza al successivo punto I) sono state confermate le commissioni su accordato in quanto pattuite. Nel rispetto di quanto previsto al successivo punto L) sono state confermate le CIV in quanto
è presente la comunicazione datata 30.06.2012 quindi con data anteriormente all'1.07.2012 cui fa riferimento il decreto CICR del 20.06.2012 di attuazione dell'117 bis T.U.B”
E ancora sul conto ordinario n. 244 il ctu afferma: “In ottemperanza al successivo punto D), avendo riscontrato con la metodologia precedentemente illustrata che il tasso contrattuale nel contratto originario e nei successivi contratti di variazione apertura di credito sono risultati, alla data della stipulazione, inferiori al tasso soglia (vigente), sono stati confermati i tassi contrattuali. Nessuna verifica è stata eseguita sulle cms in quanto non risulta prodotta la relativa documentazione contrattuale e comunque le stesse alla data di avvio del ricalcolo (2010) non risultavano più applicate. In ottemperanza al successivo punto F) del quesito, avendo riscontrato dal contratto originario la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (creditori/debitori), con approvazione del correntista della capitalizzazione secondo delibera Cicr, nel ricalcolo è stata confermata la capitalizzazione trimestrale delle competenze. In ottemperanza a quanto previsto al punto H) del quesito, si rappresenta che in atti non sono presenti documenti da cui riscontrare la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto. Le stesse dalla data di avvio del ricalcolo non
6 risultano comunque addebitate in quanto i contratti sono successivi alla legge n. 2/2009 In ottemperanza al successivo punto I) sono state confermate le commissioni su accordato (corrispettivo disponibilità creditizia) in quanto non risultano in atti da documenti contrattuali. Nel rispetto di quanto previsto al successivo punto L) sono state confermate le CIV in quanto è presente la comunicazione datata 30.06.2012 quindi con data anteriormente all'1.07.2012 cui fa riferimento il decreto CICR del 20.06.2012 di attuazione dell'117 bis T.U.B.. In ottemperanza al successivo punto
N) sono state eliminate dal ricalcolo le commissioni di indennità di sconfinamento per l'importo di € 250,00 in quanto a seguito del ricalcolo non risultano dovute. Si evidenzia che nel corso del rapporto la banca ha ridotto in vari trimestri le commissioni o indennità di sconfinamento”.
Non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni corrette da un punto di vista logico e metodologico del ctu, si può concretamente giungere alla rideterminazione del saldo del conto operata dal dott. “con il secondo conteggio (considerando il TEG comprensivo della Per_1 capitalizzazione) sono state eliminate le competenze di anticipazione dal terzo trimestre 2010, al quarto trimestre 2011 (€ 4.671,70) e le indennità di sconfinamento del primo trimestre 2011 (€ 250,00) ricalcolando i saldi. Gli interessi passivi sono quindi rideterminati in € 43.070,40, rispetto a quelli originari (€ 45.709,16). All'esito dei ricalcoli le competenze non dovute sono complessivamente pari ad € 7.560,47. Pertanto, il saldo del conto corrente n. 244 CP_4 intestato a alla data del 26.09.2014 (passaggio a sofferenza), comprensivo delle Parte_1 rettifiche eseguite sulle operazioni di anticipazione, viene rideterminato in € 125.787,12 a favore del
. CP_4
Pertanto, le domande di parte attrice devono essere rigettate, e deve essere rigettata l'opposizione originariamente promossa da , e nel giudizio n. Parte_4 Parte_3 Parte_2
5601/2016, e per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1033/2016 emesso dal Tribunale di Messina in data 12.07.2016, essendo stato il provvedimento monitorio emesso per il minor importo di € 62.426,18.
Deve, infine, rigettarsi l'ulteriore eccezione di violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della in quanto non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna delle contestazioni CP_6 genericamente lamentate da parte opponente, risultando dal contratto di apertura di credito n. 170975 che la società attrice ha espressamente rinunziato al diritto ad ottenere e richiedere gratuitamente una copia completa del testo del predetto contratto prima della sua conclusione.
Deve, infine darsi atto che l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust perché conforme allo schema redatto dall' svolta dai Controparte_7 fideiussori solo con note del 08.06.2021, rimasta sfornita di prova per omessa produzione nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., del modello elaborato dall' nel 2003 e della Pt_6 pronuncia dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14.10.2024, n. 26605; conf. Cass. Civ., sez. III, 09.10.2024, n. 26341 v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello
Firenze, sez. II, 21.04.2023, n. 862; Corte appello Milano, sez. IV, 24/02/2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale
Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441). Sul punto, va in ogni caso ricordato che l'eccezione avanzata da parte attrice di nullità della fideiussione non può trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
7 Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultimo chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza.
Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra gli opponenti e e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_1 cessionaria del credito, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori-opponenti, limitandosi a far proprie le difese della società cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6958/2014 promossa da e , e contro il Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 [...]
cui è riunita la causa n. 5601/2016 R.G., così provvede: Controparte_4
1. Rigetta le domande di cui all'atto di citazione del giudizio n. 6958/2014 R.G. così come riassunto;
2. rigetta l'opposizione originariamente promossa da e Parte_4 Parte_3 nel giudizio n. 5601/2016, e per l'effetto, conferma e dichiara Parte_2 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1033/2016 emesso dal Tribunale di Messina in data 12.07.2016;
3. condanna e al pagamento in solido delle spese di giudizio, in Parte_3 Parte_5 favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_3 di legge;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Controparte_2
e per essa, quale mandataria, cessionaria del credito;
CP_1
5. dispone che le spese di ctu siano poste definitavamente ed in solido a carico di Parte_3
e Parte_5
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, 15 aprile 2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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