Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/07/2025, n. 15044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15044 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09429/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9429 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Sellitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni dai medesimi subiti per effetto dell'illegittimo ritardo con cui il Ministero della Salute ha riconosciuto il carattere abilitante in Italia per lo svolgimento dell'attività professionale di Fisioterapista del Titolo Professionale conseguito da essi ricorrenti all'esito del Corso di studi presso l'Università di Ostrava, nella Repubblica Ceca nonché per la conseguente condanna del Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al ristoro dei predetti danni, patrimoniali e non, come determinati e richiesti con il presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-I ricorrenti rappresentano di aver conseguito il diploma di laurea in fisioterapia presso l'università di Ostrava (Repubblica Ceca) appartenente all’UE; il rilascio del suddetto titolo abilitava gli attori allo svolgimento dell'attività di fisioterapia presso la Repubblica Ceca ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 D. L.vo n. 206/2007, recante l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE in materia di libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all’UE.
Hanno quindi fatto richiesta di riconoscimento del titolo di studi presso il Ministero della Salute per poter esercitare la professione sul suolo italiano ex art 16 d. lgs. 206/2000. A seguito del diniego del Ministero gli odierni attori hanno fatto ricorso al TAR che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti del Ministero. Affermano che il Ministero avrebbe adottato comportamenti elusivi, subordinando medio tempore il riconoscimento dei titoli di studio al compimento di una misura compensativa, in linea di massima, consistente in un tirocinio di 1500 ore.
2.- Gli odierni attori hanno in alcuni casi accettato i tirocini, ma hanno impugnato i provvedimenti di reiezione, proponendo distinti ricorsi dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, con distinte sentenze, pubblicate in data 31.05.2019 (eccezion fatta per le decisioni sui ricorsi proposti dai Sigg. -OMISSIS- –pubblicate il 2.07.2019 e quella sul ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS-, pubblicata il 13.06.2019) ed aventi contenuto identico, accertava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
3.- Il Ministero della Salute subordinava “...il riconoscimento della qualifica in questione, anche in ossequio alla costante giurisprudenza e, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4043/201, al compimento da parte del richiedente, di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento della durata totale di 1500 ore (60 CFU)...ovvero, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale negli stessi ambiti disciplinari...”.
Gli odierni ricorrenti, al fine di porre termine alla vicenda, comunicavano l’accettazione dei tirocini che, peraltro, nella maggior parte dei casi non avevano luogo. Infine, il Ministero nel 2020 ha revocato i provvedimenti con cui erano state attribuite le misure compensative, riconoscendo il titolo di studio.
4.- I ricorrenti agiscono in questa sede per vedersi riconosciuto il risarcimento per la condotta del Ministero, affermando che a causa della condotta posta in essere dall’amministrazione, avevano perso la possibilità di esercitare, medio tempore, l’attività di fisioterapista in Italia.
Sostengono di avere un diritto pieno ed incondizionato al riconoscimento del titolo de quo, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 16 D. L.vo n. 206/2007, e che per effetto delle illegittime iniziative del Ministero della Salute tale diritto è stato conculcato per oltre due anni, impedendo loro l’esercizio della professione di Fisioterapista in Italia, finché l’Amministrazione, valutata in maniera oggettiva la loro situazione, ha assunto i suddetti atti di secondo grado. Lamentano che l’Amministrazione avrebbe tardivamente dato esecuzione alle sentenze del TAR Lazio, rendendo in alcuni casi necessaria anche la proposizione di ricorso per ottemperanza e che, per effetto di questo ritardo, essi avrebbero perso la possibilità di lavorare in Italia per tutto il tempo della pendenza del giudizio amministrativo e per il ritardo con il quale il Ministero avrebbe dato esecuzione alle sentenze di annullamento del TAR Lazio.
5.- L’amministrazione intimata si costituisce con la difesa erariale ed eccepisce la tardività del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
6.- La causa all’udienza straordinaria del 27.6.2025 è passata in decisione.
7.- La difesa erariale, nella memoria di costituzione depositata il 10.11.2021, eccepisce che il ricorso è tardivo alla luce dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 104/2010.
8.- L’eccezione è fondata.
L’art. 30 cpa stabilisce al comma 3: ” L’azione di risarcimento del danno è proposta nel termine di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto s’è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva immediatamente da questo. ”; prosegue al comma 5 : “Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”.
La presente azione risarcitoria è stata promossa oltre il termine di centoventi giorni dalla conoscenza dei provvedimenti lesivi - emessi nel 2019 - e, in ogni caso, dopo oltre centoventi giorni dalle sentenze del giudice amministrativo, invocate dai ricorrenti a fondamento della pretesa risarcitoria, che hanno annullato i provvedimenti di diniego del riconoscimento del titolo estero.
Le sentenze del TAR Lazio hanno disposto l’annullamento della comunicazione prot. DGPROF/2/I.5.h.a.7.1/2018/490 del 18/12/2018 del Ministero della Salute, con cui è stato definitivamente negato il riconoscimento del titolo di fisioterapista rilasciato dalla Università di Ostrava (Repubblica Ceca).
Le sentenze allegate in atti e citate dai ricorrenti sono state tutte depositate in data 31-5-2019: da questa data occorreva agire per ottenere il risarcimento dei danni. Inoltre va rilevato che, essendo state notificate le sentenze del TAR subito dopo la pubblicazione, esse sono divenute cosa giudicata nel periodo settembre-ottobre 2019.
La domanda risarcitoria è, dunque, in ogni caso tardiva in quanto notificata in data 5.8.2021, ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30 c.p.a.
9.- Il ricorso è pertanto irricevibile siccome tardivamente proposto.
10.- Le spese di lite, attesa la definizione in rito e per giusti motivi, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO