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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2320/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra avv. Giuseppe Gisonda); Parte_1
e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione –instaurata in data 20.02.2020 avverso l'avviso di addebito n. 314 2019 00089046 86 00, notificato il 21.01.2020 ed avente ad oggetto l'intimazione del pagamento del complessivo importo di Euro 2.247,26, a titolo di contributi gestione separata per l'anno 2012 - è fondata e va accolta, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo azionato nei confronti della parte opponente.
A tale riguardo, deve evidenziarsi che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).
E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia
1 del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Nel caso di specie, il versamento del saldo- che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione- era fissato per il 17 giugno 2013 per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 e 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013 (cfr. circolare n. 88 del 7.06.2013), mentre il termine per la CP_1 presentazione della dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo, era fissato al 30 settembre.
La dichiarazione dei redditi, ad ogni modo, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'
[...] abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 CP_2 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). CP_1
Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
2 Non può sostenersi, dunque, che il diritto dell'ente previdenziale sorga solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.
D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.
Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
Non può quindi essere condivisa la prospettazione dell'ente previdenziale secondo cui il termine avrebbe avuto corso solo dal momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione).
3 Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gl'impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072).
Con riguardo all'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) deve evidenziarsi che tale elemento non rileva sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva della dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.).
In merito, la S.C. ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., Sez. L
- , Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024 (Rv. 672687 - 01); Cass.sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione)
4 L'elemento psicologico del professionista inadempiente non si può ricavare esclusivamente dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato).
Non può ad avviso della S.C., secondo orientamento condivisibile enfatizzarsi il solo dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. CP_1 lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato).
Peraltro, risulta che il ha regolarmente compilato Parte_1 il quadro RE (all.to n. 9) recante la quantificazione dei redditi di natura professionale, vale a dire il volume di affari (ai fini dell'IVA) ed il reddito netto (ai fini dell'IRPEF, nella specie ammontante ad € 7.014,00).
Ebbene, tenuto conto che per l'anno 2012, i contributi a saldo dovevano essere versati entro il 17 giugno 2013, la nota dell'istituto previdenziale, comunicata al professionista in data 31 luglio 2018, risulta essere tardiva, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Di conseguenza, in accoglimento della spiegata opposizione, devono ritenersi non dovuti i contributi richiesti con l'atto impugnato per intervenuta prescrizione.
Le spese processuali –liquidate in misura pari ai medi ridotti del 50%, attesa la non complessità della controversia, come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti previdenziali portati dall'atto impugnato;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte opponente, che liquida in complessivi Euro 884,50, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 17.09.2025 Il G.L.
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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