Articolo 1 della Legge 5 maggio 1961, n. 422
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15 giugno 1961
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , concernente l'esodo volontario degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono estensibili, mediante deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa, al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della, presente legge.

Entrata in vigore il 15 giugno 1961