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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2013 promossa da:
(C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. SISTO GIUSTINO P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ; P.I. ), con il Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARRAZZO VINCENZO
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del la decisione
Con atto di citazione, notificato in data 15.02.2013, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_1 delle seguenti conclusioni: «
1. Accertati i fatti di cui in premessa, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., in Controparte_1 ragione delle causali dedotte, alla ripetizione degli importi sborsati per rendere l'impianto di “verniciatura misto polveri-immersione per manufatti metallici del tipo in continuo” perfettamente funzionante, come da fatture in atti, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalla pagi na 1 di 20 N. R.G. 1233/2013 istante per il rallentamento/interruzione della propria attività produttiva fino a quando non è stata costretta ad intervenire a propria cura e spese, nonché di quelli subendi anche in relazione alle possibili sanzioni per le ragioni esposte ed alla luce della mancata consegna di tutta la documentazione tecnica ed informatica a imprescindibile corredo del macchinario, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero da determinare in via equitativa ex art.1126 da Codesto adito Tribunale;
2)
Ordinare per i motivi di cui in premessa, alla l'immediata Controparte_1 consegna di tutti i supporti tecnici ed informatici completi in conformità al le normative vigenti ed a naturale ed imprescindibile corredo dell'impianto di verniciatura, oltre che copia dei software aggiornati e commentati in codice sorgente;
3) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pag amento delle spese e competenza del presente giudizio».
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver acquistato dalla un “impianto di verniciatura” per il CP_1 complessivo importo di € 775.000,00 oltre iva (ordine n.13/a del 24.01.2011);
- che detto impianto, sin dalla sua installazione, presentò vizi e difetti inficianti la funzionalità;
- che, più precisamente, l'impianto di verniciatura ebbe problemi afferenti al riscaldamento della vasca, il quale era insufficiente, raggiungendo una temperatura di esercizio di circa 43° rispetto ai 60° necessari per lo sgrassaggio dei supporti metallici sui quali applicare lo strato di vernice;
- che omise, altresì, la consegna alla della Controparte_1 Parte_1 documentazione tecnica e informatica afferente all'impianto;
- che nemmeno erano stati consegnati i codici sorgente commentati e aggiornati relativi al PLC della linea di verniciatura, così come di tutta la documentazione tecnica di supporto necessaria per gli interventi manutentivi,
e neanche era stato consegnato il “manuale di uso e manutenzione” definitivo dell'intero impianto, così come i “documenti tecnici” degli impianti di pagi na 2 di 20 N. R.G. 1233/2013 distribuzione gas, aria compressa e fluidi, oltre che i libretti di centrale relativi agli impianti elettrici ed i documenti affer enti i generatori di calore.
Si è costituita tempestivamente la società con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e domanda riconvenzionale nella quale ha chiesto “
1. In via preliminare (…) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 164
c.p.c.; 2. Nel merito, (…) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3. (…) previo accertamento dei fatti e delle causali dedotti, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale perché fondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la in persona del Parte_1 legale rappresentante al pagamento in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante, della somma di euro 49.302,00, o alla diversa maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, operando la compensazione giudiziale con l'eventuale credito che mai risultasse provato a favore dell'attrice; 4) in ogni caso, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio (ivi incluso il contributo forfettario del 12,50 % ex lege); 5) adottare ogni altro provvedimento di giustizia.”
La convenuta ha eccepito la decadenza dell'attrice dall'azione per non aver denunciato i vizi entro il termine previsto e la prescrizione della relativa azione.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.,
Con ordinanza del 7/4/2014, sono stati ammessi i mezzi di prova limitatamente ai capitoli indicati e ordinata alla l'esibizione della Parte_1 documentazione allegata alla richiesta di finanziamento ex lege 12/2007, con particolare riferimento ai beni strumentali.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di r uolo e alla necessità di dare prioritaria definizione alle cause di precedente iscrizione, le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
pagi na 3 di 20 N. R.G. 1233/2013 1. Preliminarmente, è necessario procedere alla qualificazione dell'azione proposta dall'attrice.
1.1. Occorre partire dal contratto stipulato tra le parti, che ha ad oggetto la fornitura di un impianto di verniciatura per manufatti in metallo.
1.2. Il perfezionamento dell'accordo negoziale è avvenuto con lo scambio tra la proposta della convenuta del 22/12/2009 (ossia l'offerta n. 500.075.09) e l'ordine della parte attorea del 7/1/2010 (v. pag. 20 del fascicolo della convenuta), il quale non solo contiene l'espresso r iferimento all'offerta, ma risulta anche sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le parti.
1.3. La parte convenuta ha dato prova di avere ricevuto il primo pagamento in acconto da parte dell'attrice alla data dell'ordine (v. assegno a pag. 46 ed estratto conto a pag. 47) e l'altro il 28/6/2010 (v. pag. 48), in conformità al successivo piano di pagamento del prezzo e dei tempi per la consegna dell'impianto, indicati dalla nel documento del 30/4/2010, Parte_1 sottoscritto da entrambi i legali r appresentanti delle parti, con rispettivi timbri societari.
1.4. Risulta documentato anche che l'accordo iniziale del 7/1/2010, che prevedeva il prezzo di €750.000,00, oltre iva, venne integrato da un ordine successivo della RO-ME s.r.l. del 25/2/2010 (v. p ag. 44 del fascicolo di parte convenuta), col quale quest'ultima si obbligò a corrispondete alla convenuta
€25.000,00 oltre iva, in più rispetto al corrispettivo iniziale.
1.5. I documenti di trasporto di fine luglio del 2010 (v. pag. 52 e ss. del fascicolo di parte convenuta) e le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta sia in merito al rifiuto dei dipendenti della società attorea di firmate i suddetti DDT, sia in merito al momento del montaggio e della messa in funzione dell'impianto a ottobre del 2010 ( , escusso Testimone_1 all'udienza del 23/6/2015, escusso all'udienza del Testimone_2
233/2017, ma soprattutto di escusso alla stessa udienza, le Testimone_3 cui dichiarazioni sono particolarmente attendibili, in quanto costui no n era né
è dipendente della società convenuta, avendo dichiarato di avere eseguito i lavori elettrici relativi all'impianto in questione per conto della convenuta e di pagi na 4 di 20 N. R.G. 1233/2013 essere stato integralmente pagato e ha riconosciuto i dipendenti della società convenuta presenti in aula all'atto dell'escussione), riscontrano che non solo il contratto venne stipulato a gennaio del 2010, ma che anche la sua esecuzione avvenne secondo le tempistiche stabilite nella scrittura del 30/4/2010.
1.6. D'altra parte, che l'ordine del 24/1/2011 sia stato emesso al solo scopo di far apparire a terzi che il rapporto contrattuale si fosse concluso un anno dopo, si evince anche dal fatto che lo stesso riporta il prezzo già maggiorato delle aggiunte richieste con l'ordine del 25/2/2010, tanto è vero che il prezzo è pari a € 775.000,00, che è la somma di quello originario – di €750.000,00 – maggiorato del prezzo pattuito per le componenti aggiuntive – di €25.000,00 –
.
1.7. Accertato ciò e tornando alla qualificazione del rapporto negoziale, il contratto in parola prevedeva in via prevalente l'assunzione da parte della convenuta dell'obbligazione di costruire ex novo l'impianto in oggetto, anche se assecondando le specifiche richieste dell'attrice, le obbligazioni di fare, consistenti nel montaggio e nella messa in funzione dell'impianto da parte della convenuta, sono secondarie rispetto a quella di dare, con conseguente sussunzione nell'alveo della vendita di cosa futura.
1.8. Si osserva, infatti, che «il criterio della prevalenza dell'obbligo di fare su quello di dare – che distingue l'appalto dalla vendita di cosa futura, quando oggetto del contratto sia una cosa da prodursi dall'obbligato mediante la sua organizzazione imprenditoriale – va inteso con riguardo alla comune intenzione dei contraenti, ricorre ndo tale prevalenza allorché essi abbiano considerato l'attività produttiva non come un mero strumento per ottenere il bene da trasferire, ma come l'oggetto immediato ed essenziale dell'obbligazione assunta. La circostanza che l'obbligato sia solito produr re cose dello stesso genere può assumere valore sussidiario per interpretare la volontà delle parti come diretta invece alla stipulazione di una vendita di cosa futura, esclusivamente allorché egli, per potere adempiere, non sia costretto a svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto alle sue ordinarie, allo scopo di dotare la cosa di determinate caratteristiche, specificamente richieste dal pagi na 5 di 20 N. R.G. 1233/2013 cliente e tali da differenziare sostanzialmente la cosa da quelle prodotte normalmente» (Cass. Sez. 2, Sentenza n . 3944 del 30/06/1982, conf. Sez. 2,
Sentenza n. 3375 del 06/05/1988 Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 29/04/1993) e
«ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto
(appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)»
(Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018)
1.9. Qualificato il rapporto contrattuale nell'ambito della vendita di cosa futura, le domande attoree avanzate vanno inquadrate sia nell'ambito della garanzia per vizi e, quindi, del rimedio dato dall'azione di riduzione del prezzo ex art 1492 c.c., in quanto la domanda di pagamento della somma sostenuta per eliminare i vizi del bene, postula il minor valore dello stesso prima degli interventi riparativi, sia in quella di risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., che ha come presupposto dell'ina dempimento dovuto alla colpa, che può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo, diversi da quelli consistenti nelle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, quali, ad esempio quelli inerenti alla mancata o parziale utilizza zione della cosa;
tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo. (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021).
2. Prima di passare al merito della domanda attorea è necessario affrontare l'eccezione di decadenza e di prescrizione della garanzia.
2.1. Nella memoria ex art 183, I termine c.p.c., la par te attorea ha precisato che nell'ordine n. 13/a del 2011, ma così anche in quello n. 01/2010 del
07.10.2010 – in relazione al quale è stata accertata la conclusione del contratti pagi na 6 di 20 N. R.G. 1233/2013 – era stata prevista una garanzia convenzionale della durata biennale “dalla firma del collaudo”; va precisato, tuttavia, che subito prima nell'ordine era anche previsto che il “Montaggio, collaudo e messa in funzione”, avvenisse entro un determinato termine, con il collaudo che doveva precedere la messa in funzione;
nelle condizioni dell'offerta, richiamata in entrambi gli ordini, era anche previsto che il collaudo doveva intendersi effettuato dopo cinque ore di funzionamento continuato dell'impianto (v. clausola 1.6., lett. G).
2.2. Va soggiunto che nella pec del 23/8/20/2011, il legal e rappresentante dell'attrice, richiese il “collaudo definitivo”, sottintendendo che il funzionamento dell'impianto era già stato verificato tra le parti.
2.3. Il corredo documentale e le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta
(si richiamano, , le dichiarazioni del teste , il quale CP_2 Testimone_3 ha riferito di essere stato presente alla messa in funzione dell'impianto e che
“dopo il funzionamento venivano eseguite le prove di verniciatura e due operai della ROmetal provvedevano anche all'imballo dei prodotti finiti in quanto completi. Preciso che gli operai apponevano anche la pellicola termoretraibile e preciso che i prodotti erano scaffali di metallo”) riscontrano che l'impianto venne consegnato e messo in funzione nel contraddittorio tra le parti a ottobre del 2010.
2.4. Nell'offerta-proposta erano poi contenute le condizioni contrattuali, non derogate nell'ordine sottoscritto dalle parti, in cui l'offerta è espressamente richiamata;
in dette condizioni era individuata in 50°/60° la temperatura della vasca di fosforosgrassaggio (v. pag. 8), dunque, la prestazione doveva ritenersi adempiuta al raggiungimento della temperatura compresa tra i 50 e i 60 gradi.
I testi già indicati sopra hanno confermato nell'ottobre del 2010 l'impianto venne fatto funzionare per 5 ore consecutive, non a vuoto, e anche il raggiungimento della temperatura di 50°, riconoscendo le fotografie prodotte dalla convenuta.
2.5. Deve inoltre rilevarsi che risulta dimostrato (v. documentazione prodotta dalla convenuta in allegato al la memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.), che l'attrice effettivamente ebbe accesso ai fondi POR FESR della Regione pagi na 7 di 20 N. R.G. 1233/2013 Campania, con primo acconto risultante dal decreto n. 301/2010 dell'8/10/2010 del suddetto ente, anche per l'impianto di verniciatura in parola, come comprovato dalla domanda di partecipazione al bando prodotta dalla stessa che infatti risale al 28/7/2010, e nella quale Parte_1
l'impianto in parola era presentato come in fase progettuale (nella domanda è fatto riferimento al solo preventivo della società convenuta), quando, in realtà,
l'impianto era già stato commissionato a gennaio del 2010 ed era già in corso la consegna delle sue componenti, con ulteriore conferma che l'ordine di gennaio del 2011 venne redatto allo scopo di supp ortare le fasi successive del procedimento di riconoscimento dei fondi.
2.6. Risulta altresì, documentata l'assegnazione del contributo finale in favore della società attorea di €600.000,00 (v. allegati alla memoria n. 2, art. 183, c.
VI, c.p.c. di parte convenuta) e nel “Manuale di Attuazione” del POR in questione, era effettivamente previsto (a pag. 27), così come sostenuto dalla convenuta, che nel caso in cui la richiesta di fondi avesse riguardato l'acquisizione di beni e servizi, come nel caso di specie, per la liquidazione del saldo finale era necessaria la presentazione di una serie di documenti, tra i quali vi era il certificato di attestazione di regolare esecuzione e di verifica di conformità, che presuppongono la verifica dell'opera.
2.7. Il fatto che l'impianto fosse funzionante e utilizzato dall'attrice è riscontato dalle missive prodotte dalla stessa parte, dalle dichiarazioni testimoniale e anche le fotografie ritraenti la merce prodotta dalla società attorea e risalente a settembre del 2012 (v. pag. 84 fascicolo convenuta).
2.8. Deve, quindi, ritenersi che per fatti concludenti, le parti avessero superato la prescrizione convenzionale di forma scritta (v. Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024) ricavabile dall'espressione “firma del collaudo”, visto che hanno dato esecuzione alla previsione contenuta nell'offerta.
2.9. Va rimarcato che il collaudo è la conclusione ed il coronamento della verifica, che identifica il complesso delle operazioni materiali che ha lo scopo di accertare se l'opera è stata bene eseguita, con conseguente diritto di chi ha pagi na 8 di 20 N. R.G. 1233/2013 realizzato l'opera al pagamento del prezzo, che nel caso di specie è pacifico sia stato corrisposto, quantomeno per quello che risulta convenuto, ossia, gli
€775.000,00.
2.10. Va, inoltre, precisato che il vizio oggetto di disamina si è comunque manifestato entro il termine biennale della garanzia e con riferimento al termine di decadenza, nelle condizioni di contratto era previsto un termine di otto giorni per la denuncia, coincidente con quello lega le.
2.11. Tornando all'eccezione di decadenza, in diritto è pacifico che «in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di co ndizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c.» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019).
2.12. Nel caso di specie l'attrice ha prodotto diverse missive nelle quali erano stati denunciati vizi e difetti dell'impianto (v. missiva del 26/5/2011, quella del 23/8/2011, pag. 40 e ss. del fascicolo di parte), ma tali doglianze non sono state reiterate nell'atto di citazione – con alta probabilità perché risolte da successivi interventi della – nel quale risulta Controparte_1 sindacato esclusivamente che la vasca di sgrassaggio non riesce a raggiungere e mantenere una temperatura di 60°, arrivando solo la temperatura di 43°.
2.13. La prima volta nella quale risulta denun ciato detto vizio è nella mail del 30/5/2012 (all. 8, pag. 46). In essa si fa riferimento a una precedente mail del 23/11/2011, non prodotta, e nella successiva mail del 21/6/2012 è espressamente affermato dallo stesso preposto dell'Ufficio Tecnico dell'attrice che tale vizio era presente “ab origine”.
2.14. Era, quindi, necessario che l'attrice, per vincere l'eccezione di decadenza, provasse quando il vizio di era manifestato e quando lo aveva denunciato alla venditrice, anche oralmente;
visto che il termine di decadenza decorre dalla scoperta e che la denuncia era comunque avvenuta nel termine della garanzia convenzionale. La tesi della parte attorea, secondo cui il termine biennale della garanzia non era nemmeno cominciato a decorrere perché non vi pagi na 9 di 20 N. R.G. 1233/2013 era stata “la firma del collaudo”, nonostante la messa in funzione dell'impianto nel contraddittorio tra le parti e visti anche i molteplici interventi eseguiti dalla convenuta successivamente all'ottobre del 2010, non è supportata per tutto quanto detto.
2.15. Ad ogni modo, anche volendo ammettere che il vizio fosse occulto e che abbia potuto manifestarsi successivamente alla messa in funzione dell'impianto, essendo ben possibile che, solo dopo diversi cicli di lavorazione, si fosse palesato, era onere dell'acquirente provare il momento della scoperta, visto che nella e-mail del 30 maggio del 2012 l'attrice era ben consapevole del problema:
«Facendo seguito alla ns. comunicazione del 17/11/2011 inviata a ½ e -mail, con la presente Vi sollecitiamo il completamento delle attiv ità indicate nella stessa.
In particolare, ad oggi risulta ancora sussistente la questione inerente al riscaldamento della vasca di sgrassaggio, che risulta essere insufficiente per la ns. attività.
Infatti, i 43°C garantiti dal sistema di riscaldamento, o ttenuti dopo tre ore di funzionamento a vuoto partendo da una temperatura del bagno di sgrassaggio di 19-20 °C, ci creano problemi, di pulitura del supporto metallico sul quale deve essere applicato lo strato di vernice.
Vi informiamo che abbiamo interpell ato in merito anche i tecnici dell società leader nella costruzione di scambiatori di calore che ha Parte_2 tra l'altro acquisito la Tranter azienda produttrice degli scambiatori da Voi installati, i quali ci hanno risposto che:
"......Rispetto al fascio tubiero lo scambiatore a piastre permette performance e rendimenti assolutamente migliori. Come potrà notare dal primo dimensionamento con un piastre è possibile raggiungere una temperatura di 60"C in circa 155 min. (attualmente, se non erro, raggiungete
i 50" C in circa 180 min.). Chiaramente, data la potenzialità della caldaia, non è possibile abbattere ulteriormente il tempo di riscaldamento...".
pagi na 10 di 20 N. R.G. 1233/2013 La problematica principale è che il ns. impianto non riesce a garantire, e quindi a mantenere durante la no rmale attività lavorativa, neppure i 55°C che rappresentano il minimo indispensabile per la ns. applicazione, ma che comunque non consentono il soddisfacimento dei parametri progettuali indicati nella Vs. offerta n.0500.075.09 rev.1 del 22/12/2009
Addirittura, in condizioni operative normali ci discostiamo da quanto pattuito in fase di ordinazione di circa il 30% (43°C contro 60°C).
A detta dei tecnici interpellati, sembrerebbe che la problematica dell'inefficienza (bassa temperatura e tempi lunghi) sia leg ata ad una carenza progettuale· (dimensionamento caldaia, portate, etc.) e non a problemi di sporco degli scambiatori (che vengono tra l'altro trattati ogni 15 -20 gg. con soda caustica come da Vs. indicazioni) …».
2.16. A fronte del tenore di detta missiva, in cui si dà atto che l'impresa attorea aveva provveduto a consultare anche dei tecnici del settore per accertare la problematica, deve escludersi che possa posticiparsi il momento della scoperta a dicembre del 2012, data alla quale la convenuta ha sostenuto di averne avuto contezza (v. capitoli di prova e dichiarazioni testimoniali);
d'altro canto si arriverebbe all'assurdo di sostenere che la denuncia è precedente alla scoperta, visto che dopo la e -mail di maggio del 2012 si sono succedute altre missive e dif fide, anche a mezzo del difensore della parte attorea, inerenti alla questione della temperatura della vasca di sgrassaggio. Si rileva, poi, a corredo, la reticenza dei testi di parte attorea escussi a riferire del momento della messa in funzione dell'impianto.
2.17. Dunque, è accolta l'eccezione di decadenza, con conseguente rigetto della domanda di riduzione del prezzo.
3. La parte attorea ha anche chiesto la consegna di tutti i supporti tecnici ed informatici completi in conformità alle normative vigenti, oltre che copia dei software aggiornati e commentati in codice sorgente.
3.1. Va premesso che nelle condizioni di contratto, già più volte menzionate, era previsto:
«…
1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE pagi na 11 di 20 N. R.G. 1233/2013 L'impianto da noi offerto sarà progettato sulla base delle normative in vigore inerenti alle direttive macchine in materia e antinfortunistiche.
L'impianto e le apparecchiature elettriche a bordo macchina saranno progettati sulla base delle normative CE.
1.4 SICUREZZA AZIENDALE
Ai sensi del D Lgs 81/08
L'uso dei mezzi di protezione individuali, l'uso di attrezzature conformi a quanto disposto dalle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
l'informazione e la formazione dei lavoratori circa i rischi relativi all'attività svolta, alle sostanze usate, all'uso dei mezzi di protezione personali e delle attrezzature, una corretta movimentazione manuale dei carichi, l'igiene nei luoghi di lavoro».
1.5 CONFORMITA' DELL'IMPIANTO
Le macchine sono conformi a quanto stabilito dalle direttive Europee 89/392
CEE "Direttiva Macchine" con successive modifiche ed integrazioni e riportato tutte le marchiature CE.
Come prevista dalla direttiva per ogni impianto a macchina verranno consegnati manuali d' uso e man utenzione e dichiarazione di conformità CE.
Sarà cura dell'Acquirente ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle legislazioni vigenti per l'installazione dell'impianto. Accertarsi quindi dell'idoneità dei locali adibiti che dovranno inoltre essere pre disposti di un grado di ventilazione alta, disponibilità buone e comunque tali da garantire adeguatezza alle direttive 1994/9 CEE ATEX 95 e 1999/92 ATEX 137…»
3.2. L'espressa assunzione da parte della convenuta della conformità dell'impianto alle «direttive Europee 89/392 CEE "Direttiva Macchine" con successive modifiche ed integrazioni», rafforza la già sussistenza della prescrizione e onerava la di produrre tutta la Controparte_1 documentazione necessaria a comprovare la conformità.
3.3. Va rilevato che dall a stessa relazione redatta dal dott.
[...]
, prodotta dalla parte attorea, emerge che la Persona_1 Controparte_1
pagi na 12 di 20 N. R.G. 1233/2013 aveva già consegnato alla società attorea sia il Manuale di Uso e Manutenzione sia il certificato di conformità, in essa si legge: «
«(…) Per il motivo sopra ricordato, è necessario che le non conformità rilevate, che sono dettagliate di seguito, siano risolte in tempi rapidi.
1) Per la linea di cui all'oggetto è disponibile una versione digitale del Manuale di Uso e Manutenzione, considerata come 'Bozza Definitiva", consegnata in azienda
a mezzo dispositivo USB, da parte del fornitore CF Impianti S.r.l., riferita ad una
"Revisione 0 del 28/11/2011 ".
In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE, Appendice I, paragrafo 1.7.4.1., è necessario-che sia formalizzata una consegna formale da parte del costruttore di una versione di tale documento che si possa considerare definitiva
(consegna di una copia cartacea dotata di timbro e firma o consegna di una versione digitale individuata come copia definitiva).
2) In riferimento alla linea in oggetto, non esiste evidenza della consegna di documenti tecnici (relazioni e/o schemi tecnici) relativi ai seguenti impianti asserviti:
a. impianto distribuzione gas;
b. impianto distribuzione aria compressa;
c. impianto distribuzione fluidi.
La consegna di tali documenti è obbligatoria in riferimento a quanto previsto
Direttiva 2006/42/CE, Appendice I, paragrafo 1.7.4.2., lettera “e" (... Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
... e) i disegni, i diagrammi, -le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento). Poiché la linea in oggetto risulta eq uipaggiata con tali impianti, la consegna dei pertinenti documenti tecnici (relazioni e/o schemi tecnici), è necessaria.
3) Il certificato di conformità della linea alla Direttiva 2006/42/CE, riporta una conformità in accordo con quanto
• previsto dall'Allegato 11B della stessa direttiva. Tale riferimento è errato, in quanto la stessa direttiva prevede che '... Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina ... redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato 11, parte 1, sezione A, e si
pagi na 13 di 20 N. R.G. 1233/2013 accerta che accompagni la macchina" (Direttiva 2006/42/CE, Articolo 5, Comma 1).
È necessario modificare tale riferimento, al fine di rendere aderente il certificato di conformità alla previsione normati va.
4) In riferimento al certificato di conformità della linea alla Direttiva
2006/42/CE, si rileva quanto segue:
a. il certificato disponibile riporta erroneamente una conformità in accordo con la direttiva EMC 89/336/CEE (sostituita dalla EMC 2004/108/CE );
b. in riferimento alla dichiarazione relativa alla 'conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti", nonché alle altre 'norme o specifiche tecniche applicate", sono dichiarati esclusivamente i riferimenti alla compatibilità elettromagnetica. Questa determinazione non tiene conto di evidenti ed importanti elementi di conformità che si ritiene debbano essere presi in considerazione, in riferimento allo stato costruttivo della macchina. Tali elementi sono, in base a quanto rilevato durante lo svolgimento dell'audit, sono riferibili a:
i. sicurezza elettrica - altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti:
1. Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione).
i. l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
ii. una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni
d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo ad ottate;
iii. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo.2 del decreto del
Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che
l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso; iv. il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
v. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica o/isociclica.
7) In riferimento agli elementi di sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando, si ·rileva che non esiste evidenza della consegna del software di gestione dell'impianto, per cui non è possibile gestire un'eventuale avaria nel software di gestione. Tale condizione non rispetta quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE,
Allegato I, paragraf o 1.2.1, in quanto non consente di garantire la condizione per "
... cui un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose", oppure" ... errori della logica del sistema di comando non
pagi na 14 di 20 N. R.G. 1233/2013 creino situazioni pericolose" . Al fine di poter garantire tali condizioni è necessario ottenere gli elementi del software di gestione della linea necessari a tale scopo.
3.4. In primo luogo, si osserva che dalla Direttiva 2006/42/CE, Appendice I, paragrafo 1.7.4.1., non prescrive che il ma nuale sia consegnato in forma cartacea con timbro della società, per cui tale doglianza deve ritenersi infondata.
3.5. Infondata è anche la richiesta di consegna del codice sorgente del software di gestione dell'impianto; nelle condizioni di contratto non era prevista la consegna dei detti file e non può ritenersi implicita nel contratto di vendita, conformemente a quanto affermato dalla suprema corte: «Il principio secondo cui il committente acquista a titolo derivativo i diritti sulle opere dell'ingegno generate in esecuzione di un contratto d'opera o d'appalto postula che l'accordo abbia ad oggetto la creazione dell'opera e non di un suo esemplare (nella specie, si è escluso il trasferimento di diritti sul file sorgente prodotto dall'impresa appaltatrice al f ine di realizzare i file esecutivi promessi al committente)» (Cassazione civile sez. I, 15/06/2022, n.19335);
l'elaborazione del software è stata configurata solo come un passaggio seguito dalla convenuta per adempiere al contratto e, quindi, di consentire all'attrice di manovrare l'impianto.
3.6. In merito, all'omesso inserimento nel manuale d'istruzione dei «i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione», la parte convenuta era onerata di provare di avere inserito, o comunque, consegnato alla parte attorea detti documenti
(nelle condizioni di contratto contenute nell'offerta era previsto alla clausola
9.1 “inclusioni alla fornitura” la consegna dei “disegni tecnici per
l'istallazione”).
3.7. Pure sono fondate le doglianze espresse al punto tre e quattro della relazione, vista l'assunzione di uno specifico obbligo in tal senso assunto dalla conventa, non essendo sufficiente che un certificato di conformità sia stato emesso, essendo necessario che sia com pleto e ciò a prescindere dal fatto che l'attrice abbia conseguito un finanziamento pubblico, anche sulla base di quel pagi na 15 di 20 N. R.G. 1233/2013 certificato rilasciato;
pertanto, la è condannata alla loro Controparte_1 consegna alla non avendo la convenuta fornito prova della Parte_1 completezza del certificato di conformità, che essendo stato dalla stessa redatto, ben poteva essere prodotto in atti, essendo suo onere fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione assunte.
4. Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno pure proposta dalla parte attorea, riconfinata all'inadempimento accertato, in quanto nessuna prova è stata fornita del danno -conseguenza correlato all'inadempimento accertato;
anzi, risulta che l'adempimento seppure parziale della convenuta abbia concorso all'ottenimento del finanziamento pubblico.
5. Deve ora essere esaminata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta in relazione alla corresponsione della somma per lavori “extra” CP_ eseguiti in favore della RO.ME RA s . pari ad euro 49.302,00, in quanto non risulta essere stata raggiunta la prova del credito da parte di CF
Impianti S.r.l.
5.1. Detti lavori sarebbero consistiti:
1) rifacimento struttura vasche per errore di costruzione (vedasi all.7, racc.
a/r del 30/07/2010): € 5.000,00;
2) manodopera di 2 persone per n.4 giorni per il montaggio della cabina polveri: € 1.920,00;
3) oneri per la sicurezza nel cantiere non compresi nell'offerta dell'impianto: € 3.000,00;
4) modifica scarico angolare (come da disegno all.9): € 6.000,00;
5) fornitura e installazione di mt.7 di catena e binario e n.17 ganci girevoli:
€ 4.600,00;
6) serie scossaline chiusura tunnel lato parete capannone: € 400,00;
7) n.3 scale per discesa nelle buche di contenimento tunnel: € 1.500,00;
8) sostituzione motore con variatore al tappeto forno retrazione: € 650,00;
9) riparazione cabina Wagner per via dei fine corsa bypassati nel PLC: €
300,00;
10) modifica scala di apprensione angolari: € 300,00; pagi na 16 di 20 N. R.G. 1233/2013 11) ulteriore collaudo e modifiche per angolare da m.1,95, manodopera 2 persone per 4 giorni: € 1.920,00;
12) fornitura di n.10 ruote in alluminio con calamite + n.1 motoriduttore wf63 rap. 1:80 1.1 kW: € 1.300,00;
13) inserimento di ulteriori magneti allo scarico dell'angolare: € 500,00;
14) elettrovalvola pneumatica alla seconda vasca per fermo terza vasca+ impianto elettrico: € 650,00;
15) adeguamento alla velocità di 2 mt /min scarico angolare collaudato a 3,5 mt con sincronismo a cura della V.S.E. snc (all.11, fattura n.433 del 30.11. 2011 di V.S.E. snc): € 1.122,00 (compresa manodopera);
16) completamento elettronica dei lavori di adeguamento alla velocità scarico angolare (vedasi punto precedente): € 3.500,00 (all.12: fatture Parte_3
n.9 del 18.04.2011 e n.111 del 27.06.2011);
[...]
17) fornitura e installazione di 1 rete acciaio inox interno vasca di vernice: €
550,00;
18) fornitura di un tappeto per angolari completo di impianto elettrico
(disegno all.9): € 1.700,00;
19) carrelli supporto bilancelle non compresi nella fornitura delle bilancelle
€ 1.200,00;
20) fornitura di n.2 pompe miscelatore vernice per mancata manutenzione: €
740,00;
21) installazione inverter all'aspiratore tunnel di pretrattamento: € 950,00;
22) struttura di rivestimento (disegno all.9) mq 140: € 11.500,00.
5.2. Sul punto la parte attorea ha contestato che molti degli interventi indicati come extra-contratto erano in realtà ricomprese in esso, altri erano necessari per rendere funzionale l'impianto e altri ancora indispensabili strumentali a garantire la sicurezza dell'impianto, ai fini del collaudo.
5.3. In effetti, molti degli interventi indicati dalla convenuta sono ricompresi nelle condizioni di contratto (ad esempio, la fornitura di tappeto per lo scarico angolare era già previsto nel contratto), altri sono stati allegati in modo generico (gli oneri di sicurezza, non è specificato a quale intervento si pagi na 17 di 20 N. R.G. 1233/2013 riferiscano e in cosa sono consistiti) e senza riscontro documentale (ad esempio la fornitura di miscelatori), altri ancora sono in esatta correlazione con i vizi denunciati dalla parte attorea nelle lettere prodotte in atti, ad esempio: i carrelli per le bilancelle e gli interventi sul motore sono correlati ai vizi denunciati dall'attrice nella lettera del 24/1/2011 e così pure le modifiche relative all'adeguamento della velocità rispondono a richieste di efficientamento dell'impianto (v. mail dell'attrice del 28/5/2011 e della Pt_4
del giorno precedente, all. 6 fascicolo della parte convenuta), le opere di
[...] chiusura del tunnel, relative all'aspiratore e alla chiusura del tunnel sono correlati ai vizi denunciati dall'attrice nella 23/8/2011.
5.4. Così anche le fatture prodotte dalla convenuta relative a interventi di imprese terze, sub-venditrici della sono correlate a Controparte_1 malfunzionamenti dell'impianto ed eseguita a garanzia del suo efficientamento.
5.5. Risultano, invece, riscontrati e non compresi nella fornitura:
- rifacimento struttura vasche per errore di costruzione, per un costo di
€5.000,00; con missiva del 30/7/2011 (v. all. 7) la convenuta contestò all'attrice che nella fase di installazione delle vasche di alloggiamento del tunnel di lavaggio le stesse non erano delle misure richieste;
la costruzione delle vasche, rientrando nelle opere murarie, competeva all'attrice, così come risulta dalle condizioni di contratto;
in rif erimento a tale contestazione, risalente al periodo in cui furono eseguite le consegne e iniziato il montaggio delle componenti dell'impianto, coerentemente con il nuovo cronoprogramma stabilito nella comunicazione della del 30/4/2010, cos ì come Parte_1 confermato dai testi di parte convenuta, la parte attorea non ha spiegato nessuna difesa, non essendo stata contestata l'esecuzione delle opere indicate dalla convenuta, ma piuttosto il diritto al riconoscimento di un compenso, che in questo caso spetta alla convenuta;
- la modifica scarico angolare per €6.000,00; i testi di parte convenuta hanno tutti confermato che la modifica in questione venne richiesta dall'attrice ad agosto del 2010 e riconosciuto i disegni di modifica dello scarico, che risultano sottoscritti e timbrati dal legale rappresentante della Parte_1 pagi na 18 di 20 N. R.G. 1233/2013 (all.9 fascicolo di parte convenuta); non risul ta che detta modifica si fosse resa necessaria per garantire la funzionalità dell'impianto;
- la struttura di rivestimento mq 140 per € 11.500,00; nello stesso documento che contiene i disegni dell'impianto e di modifica dello scarico è stampigliato che la fornitura del rivestimento non era ricompresa nel prezzo, fornitura che risulta essere stata installata sull'impianto in questione e a ottobre del 2011, coma da DDT, prodotto dalla parte convenuta.
5.6. In merito all'ammontare degli importi richiesti, si rileva che nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'attrice, essendosi limitata a contestare in radice il diritto al corrispettivo per tutti gli interventi eseguiti della convenuta.
5.7. Pertanto, deve essere accolta, in parte, la domanda riconvenzionale della convenuta e l'attrice condannata al pagamento in favore della CP_1 di € 22.500,00, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda
[...] riconvenzionale al saldo per la fornitura di componenti dell'impianto non ricomprese nel contratto originario.
6. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente comperate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: c.p.c.
A) Accerta che la parte conv enuta è parzialmente inadempiente al contratto di fornitura dell'impianto di verniciatura, per non avere consegnato: le relazioni e/o schemi tecnici relativi (a) all'impianto di distribuzione gas, (b) all'impianto di distribuzione aria compressa, (c) all'impianto di distribuzione fluidi;
i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione dell'impianto e per verificarne il corretto funzionamento;
il certificato di conformità completo, meglio descritt o al paragrafo 3.3.;
B) Per l'effetto, condanna la convenuta alla formazione e alla consegna di tutta la documentazione indicata al capo che precede e in parte motiva;
pagi na 19 di 20 N. R.G. 1233/2013 C) accerta che la parte convenuta è creditrice della parte attorea per forniture extra-contratto, relative all'impianto di verniciatura, di €22.500,00, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda riconvenzionale al saldo;
D) per l'effetto, condanna la parte attorea a pagare alla parte convenuta
€22.500,00, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda riconvenzionale al saldo;
E) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Salerno, 3/1/2024
La giudice
Grazia Roscigno
pagi na 20 di 20 N. R.G. 1233/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2013 promossa da:
(C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. SISTO GIUSTINO P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ; P.I. ), con il Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARRAZZO VINCENZO
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del la decisione
Con atto di citazione, notificato in data 15.02.2013, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_1 delle seguenti conclusioni: «
1. Accertati i fatti di cui in premessa, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., in Controparte_1 ragione delle causali dedotte, alla ripetizione degli importi sborsati per rendere l'impianto di “verniciatura misto polveri-immersione per manufatti metallici del tipo in continuo” perfettamente funzionante, come da fatture in atti, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalla pagi na 1 di 20 N. R.G. 1233/2013 istante per il rallentamento/interruzione della propria attività produttiva fino a quando non è stata costretta ad intervenire a propria cura e spese, nonché di quelli subendi anche in relazione alle possibili sanzioni per le ragioni esposte ed alla luce della mancata consegna di tutta la documentazione tecnica ed informatica a imprescindibile corredo del macchinario, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero da determinare in via equitativa ex art.1126 da Codesto adito Tribunale;
2)
Ordinare per i motivi di cui in premessa, alla l'immediata Controparte_1 consegna di tutti i supporti tecnici ed informatici completi in conformità al le normative vigenti ed a naturale ed imprescindibile corredo dell'impianto di verniciatura, oltre che copia dei software aggiornati e commentati in codice sorgente;
3) Condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pag amento delle spese e competenza del presente giudizio».
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver acquistato dalla un “impianto di verniciatura” per il CP_1 complessivo importo di € 775.000,00 oltre iva (ordine n.13/a del 24.01.2011);
- che detto impianto, sin dalla sua installazione, presentò vizi e difetti inficianti la funzionalità;
- che, più precisamente, l'impianto di verniciatura ebbe problemi afferenti al riscaldamento della vasca, il quale era insufficiente, raggiungendo una temperatura di esercizio di circa 43° rispetto ai 60° necessari per lo sgrassaggio dei supporti metallici sui quali applicare lo strato di vernice;
- che omise, altresì, la consegna alla della Controparte_1 Parte_1 documentazione tecnica e informatica afferente all'impianto;
- che nemmeno erano stati consegnati i codici sorgente commentati e aggiornati relativi al PLC della linea di verniciatura, così come di tutta la documentazione tecnica di supporto necessaria per gli interventi manutentivi,
e neanche era stato consegnato il “manuale di uso e manutenzione” definitivo dell'intero impianto, così come i “documenti tecnici” degli impianti di pagi na 2 di 20 N. R.G. 1233/2013 distribuzione gas, aria compressa e fluidi, oltre che i libretti di centrale relativi agli impianti elettrici ed i documenti affer enti i generatori di calore.
Si è costituita tempestivamente la società con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e domanda riconvenzionale nella quale ha chiesto “
1. In via preliminare (…) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 164
c.p.c.; 2. Nel merito, (…) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3. (…) previo accertamento dei fatti e delle causali dedotti, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale perché fondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la in persona del Parte_1 legale rappresentante al pagamento in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante, della somma di euro 49.302,00, o alla diversa maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, operando la compensazione giudiziale con l'eventuale credito che mai risultasse provato a favore dell'attrice; 4) in ogni caso, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio (ivi incluso il contributo forfettario del 12,50 % ex lege); 5) adottare ogni altro provvedimento di giustizia.”
La convenuta ha eccepito la decadenza dell'attrice dall'azione per non aver denunciato i vizi entro il termine previsto e la prescrizione della relativa azione.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.,
Con ordinanza del 7/4/2014, sono stati ammessi i mezzi di prova limitatamente ai capitoli indicati e ordinata alla l'esibizione della Parte_1 documentazione allegata alla richiesta di finanziamento ex lege 12/2007, con particolare riferimento ai beni strumentali.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di r uolo e alla necessità di dare prioritaria definizione alle cause di precedente iscrizione, le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
pagi na 3 di 20 N. R.G. 1233/2013 1. Preliminarmente, è necessario procedere alla qualificazione dell'azione proposta dall'attrice.
1.1. Occorre partire dal contratto stipulato tra le parti, che ha ad oggetto la fornitura di un impianto di verniciatura per manufatti in metallo.
1.2. Il perfezionamento dell'accordo negoziale è avvenuto con lo scambio tra la proposta della convenuta del 22/12/2009 (ossia l'offerta n. 500.075.09) e l'ordine della parte attorea del 7/1/2010 (v. pag. 20 del fascicolo della convenuta), il quale non solo contiene l'espresso r iferimento all'offerta, ma risulta anche sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le parti.
1.3. La parte convenuta ha dato prova di avere ricevuto il primo pagamento in acconto da parte dell'attrice alla data dell'ordine (v. assegno a pag. 46 ed estratto conto a pag. 47) e l'altro il 28/6/2010 (v. pag. 48), in conformità al successivo piano di pagamento del prezzo e dei tempi per la consegna dell'impianto, indicati dalla nel documento del 30/4/2010, Parte_1 sottoscritto da entrambi i legali r appresentanti delle parti, con rispettivi timbri societari.
1.4. Risulta documentato anche che l'accordo iniziale del 7/1/2010, che prevedeva il prezzo di €750.000,00, oltre iva, venne integrato da un ordine successivo della RO-ME s.r.l. del 25/2/2010 (v. p ag. 44 del fascicolo di parte convenuta), col quale quest'ultima si obbligò a corrispondete alla convenuta
€25.000,00 oltre iva, in più rispetto al corrispettivo iniziale.
1.5. I documenti di trasporto di fine luglio del 2010 (v. pag. 52 e ss. del fascicolo di parte convenuta) e le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta sia in merito al rifiuto dei dipendenti della società attorea di firmate i suddetti DDT, sia in merito al momento del montaggio e della messa in funzione dell'impianto a ottobre del 2010 ( , escusso Testimone_1 all'udienza del 23/6/2015, escusso all'udienza del Testimone_2
233/2017, ma soprattutto di escusso alla stessa udienza, le Testimone_3 cui dichiarazioni sono particolarmente attendibili, in quanto costui no n era né
è dipendente della società convenuta, avendo dichiarato di avere eseguito i lavori elettrici relativi all'impianto in questione per conto della convenuta e di pagi na 4 di 20 N. R.G. 1233/2013 essere stato integralmente pagato e ha riconosciuto i dipendenti della società convenuta presenti in aula all'atto dell'escussione), riscontrano che non solo il contratto venne stipulato a gennaio del 2010, ma che anche la sua esecuzione avvenne secondo le tempistiche stabilite nella scrittura del 30/4/2010.
1.6. D'altra parte, che l'ordine del 24/1/2011 sia stato emesso al solo scopo di far apparire a terzi che il rapporto contrattuale si fosse concluso un anno dopo, si evince anche dal fatto che lo stesso riporta il prezzo già maggiorato delle aggiunte richieste con l'ordine del 25/2/2010, tanto è vero che il prezzo è pari a € 775.000,00, che è la somma di quello originario – di €750.000,00 – maggiorato del prezzo pattuito per le componenti aggiuntive – di €25.000,00 –
.
1.7. Accertato ciò e tornando alla qualificazione del rapporto negoziale, il contratto in parola prevedeva in via prevalente l'assunzione da parte della convenuta dell'obbligazione di costruire ex novo l'impianto in oggetto, anche se assecondando le specifiche richieste dell'attrice, le obbligazioni di fare, consistenti nel montaggio e nella messa in funzione dell'impianto da parte della convenuta, sono secondarie rispetto a quella di dare, con conseguente sussunzione nell'alveo della vendita di cosa futura.
1.8. Si osserva, infatti, che «il criterio della prevalenza dell'obbligo di fare su quello di dare – che distingue l'appalto dalla vendita di cosa futura, quando oggetto del contratto sia una cosa da prodursi dall'obbligato mediante la sua organizzazione imprenditoriale – va inteso con riguardo alla comune intenzione dei contraenti, ricorre ndo tale prevalenza allorché essi abbiano considerato l'attività produttiva non come un mero strumento per ottenere il bene da trasferire, ma come l'oggetto immediato ed essenziale dell'obbligazione assunta. La circostanza che l'obbligato sia solito produr re cose dello stesso genere può assumere valore sussidiario per interpretare la volontà delle parti come diretta invece alla stipulazione di una vendita di cosa futura, esclusivamente allorché egli, per potere adempiere, non sia costretto a svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto alle sue ordinarie, allo scopo di dotare la cosa di determinate caratteristiche, specificamente richieste dal pagi na 5 di 20 N. R.G. 1233/2013 cliente e tali da differenziare sostanzialmente la cosa da quelle prodotte normalmente» (Cass. Sez. 2, Sentenza n . 3944 del 30/06/1982, conf. Sez. 2,
Sentenza n. 3375 del 06/05/1988 Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 29/04/1993) e
«ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto
(appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)»
(Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018)
1.9. Qualificato il rapporto contrattuale nell'ambito della vendita di cosa futura, le domande attoree avanzate vanno inquadrate sia nell'ambito della garanzia per vizi e, quindi, del rimedio dato dall'azione di riduzione del prezzo ex art 1492 c.c., in quanto la domanda di pagamento della somma sostenuta per eliminare i vizi del bene, postula il minor valore dello stesso prima degli interventi riparativi, sia in quella di risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., che ha come presupposto dell'ina dempimento dovuto alla colpa, che può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo, diversi da quelli consistenti nelle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, quali, ad esempio quelli inerenti alla mancata o parziale utilizza zione della cosa;
tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo. (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021).
2. Prima di passare al merito della domanda attorea è necessario affrontare l'eccezione di decadenza e di prescrizione della garanzia.
2.1. Nella memoria ex art 183, I termine c.p.c., la par te attorea ha precisato che nell'ordine n. 13/a del 2011, ma così anche in quello n. 01/2010 del
07.10.2010 – in relazione al quale è stata accertata la conclusione del contratti pagi na 6 di 20 N. R.G. 1233/2013 – era stata prevista una garanzia convenzionale della durata biennale “dalla firma del collaudo”; va precisato, tuttavia, che subito prima nell'ordine era anche previsto che il “Montaggio, collaudo e messa in funzione”, avvenisse entro un determinato termine, con il collaudo che doveva precedere la messa in funzione;
nelle condizioni dell'offerta, richiamata in entrambi gli ordini, era anche previsto che il collaudo doveva intendersi effettuato dopo cinque ore di funzionamento continuato dell'impianto (v. clausola 1.6., lett. G).
2.2. Va soggiunto che nella pec del 23/8/20/2011, il legal e rappresentante dell'attrice, richiese il “collaudo definitivo”, sottintendendo che il funzionamento dell'impianto era già stato verificato tra le parti.
2.3. Il corredo documentale e le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta
(si richiamano, , le dichiarazioni del teste , il quale CP_2 Testimone_3 ha riferito di essere stato presente alla messa in funzione dell'impianto e che
“dopo il funzionamento venivano eseguite le prove di verniciatura e due operai della ROmetal provvedevano anche all'imballo dei prodotti finiti in quanto completi. Preciso che gli operai apponevano anche la pellicola termoretraibile e preciso che i prodotti erano scaffali di metallo”) riscontrano che l'impianto venne consegnato e messo in funzione nel contraddittorio tra le parti a ottobre del 2010.
2.4. Nell'offerta-proposta erano poi contenute le condizioni contrattuali, non derogate nell'ordine sottoscritto dalle parti, in cui l'offerta è espressamente richiamata;
in dette condizioni era individuata in 50°/60° la temperatura della vasca di fosforosgrassaggio (v. pag. 8), dunque, la prestazione doveva ritenersi adempiuta al raggiungimento della temperatura compresa tra i 50 e i 60 gradi.
I testi già indicati sopra hanno confermato nell'ottobre del 2010 l'impianto venne fatto funzionare per 5 ore consecutive, non a vuoto, e anche il raggiungimento della temperatura di 50°, riconoscendo le fotografie prodotte dalla convenuta.
2.5. Deve inoltre rilevarsi che risulta dimostrato (v. documentazione prodotta dalla convenuta in allegato al la memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.), che l'attrice effettivamente ebbe accesso ai fondi POR FESR della Regione pagi na 7 di 20 N. R.G. 1233/2013 Campania, con primo acconto risultante dal decreto n. 301/2010 dell'8/10/2010 del suddetto ente, anche per l'impianto di verniciatura in parola, come comprovato dalla domanda di partecipazione al bando prodotta dalla stessa che infatti risale al 28/7/2010, e nella quale Parte_1
l'impianto in parola era presentato come in fase progettuale (nella domanda è fatto riferimento al solo preventivo della società convenuta), quando, in realtà,
l'impianto era già stato commissionato a gennaio del 2010 ed era già in corso la consegna delle sue componenti, con ulteriore conferma che l'ordine di gennaio del 2011 venne redatto allo scopo di supp ortare le fasi successive del procedimento di riconoscimento dei fondi.
2.6. Risulta altresì, documentata l'assegnazione del contributo finale in favore della società attorea di €600.000,00 (v. allegati alla memoria n. 2, art. 183, c.
VI, c.p.c. di parte convenuta) e nel “Manuale di Attuazione” del POR in questione, era effettivamente previsto (a pag. 27), così come sostenuto dalla convenuta, che nel caso in cui la richiesta di fondi avesse riguardato l'acquisizione di beni e servizi, come nel caso di specie, per la liquidazione del saldo finale era necessaria la presentazione di una serie di documenti, tra i quali vi era il certificato di attestazione di regolare esecuzione e di verifica di conformità, che presuppongono la verifica dell'opera.
2.7. Il fatto che l'impianto fosse funzionante e utilizzato dall'attrice è riscontato dalle missive prodotte dalla stessa parte, dalle dichiarazioni testimoniale e anche le fotografie ritraenti la merce prodotta dalla società attorea e risalente a settembre del 2012 (v. pag. 84 fascicolo convenuta).
2.8. Deve, quindi, ritenersi che per fatti concludenti, le parti avessero superato la prescrizione convenzionale di forma scritta (v. Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024) ricavabile dall'espressione “firma del collaudo”, visto che hanno dato esecuzione alla previsione contenuta nell'offerta.
2.9. Va rimarcato che il collaudo è la conclusione ed il coronamento della verifica, che identifica il complesso delle operazioni materiali che ha lo scopo di accertare se l'opera è stata bene eseguita, con conseguente diritto di chi ha pagi na 8 di 20 N. R.G. 1233/2013 realizzato l'opera al pagamento del prezzo, che nel caso di specie è pacifico sia stato corrisposto, quantomeno per quello che risulta convenuto, ossia, gli
€775.000,00.
2.10. Va, inoltre, precisato che il vizio oggetto di disamina si è comunque manifestato entro il termine biennale della garanzia e con riferimento al termine di decadenza, nelle condizioni di contratto era previsto un termine di otto giorni per la denuncia, coincidente con quello lega le.
2.11. Tornando all'eccezione di decadenza, in diritto è pacifico che «in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di co ndizione necessaria per l'esercizio dell'azione,
l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c.» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019).
2.12. Nel caso di specie l'attrice ha prodotto diverse missive nelle quali erano stati denunciati vizi e difetti dell'impianto (v. missiva del 26/5/2011, quella del 23/8/2011, pag. 40 e ss. del fascicolo di parte), ma tali doglianze non sono state reiterate nell'atto di citazione – con alta probabilità perché risolte da successivi interventi della – nel quale risulta Controparte_1 sindacato esclusivamente che la vasca di sgrassaggio non riesce a raggiungere e mantenere una temperatura di 60°, arrivando solo la temperatura di 43°.
2.13. La prima volta nella quale risulta denun ciato detto vizio è nella mail del 30/5/2012 (all. 8, pag. 46). In essa si fa riferimento a una precedente mail del 23/11/2011, non prodotta, e nella successiva mail del 21/6/2012 è espressamente affermato dallo stesso preposto dell'Ufficio Tecnico dell'attrice che tale vizio era presente “ab origine”.
2.14. Era, quindi, necessario che l'attrice, per vincere l'eccezione di decadenza, provasse quando il vizio di era manifestato e quando lo aveva denunciato alla venditrice, anche oralmente;
visto che il termine di decadenza decorre dalla scoperta e che la denuncia era comunque avvenuta nel termine della garanzia convenzionale. La tesi della parte attorea, secondo cui il termine biennale della garanzia non era nemmeno cominciato a decorrere perché non vi pagi na 9 di 20 N. R.G. 1233/2013 era stata “la firma del collaudo”, nonostante la messa in funzione dell'impianto nel contraddittorio tra le parti e visti anche i molteplici interventi eseguiti dalla convenuta successivamente all'ottobre del 2010, non è supportata per tutto quanto detto.
2.15. Ad ogni modo, anche volendo ammettere che il vizio fosse occulto e che abbia potuto manifestarsi successivamente alla messa in funzione dell'impianto, essendo ben possibile che, solo dopo diversi cicli di lavorazione, si fosse palesato, era onere dell'acquirente provare il momento della scoperta, visto che nella e-mail del 30 maggio del 2012 l'attrice era ben consapevole del problema:
«Facendo seguito alla ns. comunicazione del 17/11/2011 inviata a ½ e -mail, con la presente Vi sollecitiamo il completamento delle attiv ità indicate nella stessa.
In particolare, ad oggi risulta ancora sussistente la questione inerente al riscaldamento della vasca di sgrassaggio, che risulta essere insufficiente per la ns. attività.
Infatti, i 43°C garantiti dal sistema di riscaldamento, o ttenuti dopo tre ore di funzionamento a vuoto partendo da una temperatura del bagno di sgrassaggio di 19-20 °C, ci creano problemi, di pulitura del supporto metallico sul quale deve essere applicato lo strato di vernice.
Vi informiamo che abbiamo interpell ato in merito anche i tecnici dell società leader nella costruzione di scambiatori di calore che ha Parte_2 tra l'altro acquisito la Tranter azienda produttrice degli scambiatori da Voi installati, i quali ci hanno risposto che:
"......Rispetto al fascio tubiero lo scambiatore a piastre permette performance e rendimenti assolutamente migliori. Come potrà notare dal primo dimensionamento con un piastre è possibile raggiungere una temperatura di 60"C in circa 155 min. (attualmente, se non erro, raggiungete
i 50" C in circa 180 min.). Chiaramente, data la potenzialità della caldaia, non è possibile abbattere ulteriormente il tempo di riscaldamento...".
pagi na 10 di 20 N. R.G. 1233/2013 La problematica principale è che il ns. impianto non riesce a garantire, e quindi a mantenere durante la no rmale attività lavorativa, neppure i 55°C che rappresentano il minimo indispensabile per la ns. applicazione, ma che comunque non consentono il soddisfacimento dei parametri progettuali indicati nella Vs. offerta n.0500.075.09 rev.1 del 22/12/2009
Addirittura, in condizioni operative normali ci discostiamo da quanto pattuito in fase di ordinazione di circa il 30% (43°C contro 60°C).
A detta dei tecnici interpellati, sembrerebbe che la problematica dell'inefficienza (bassa temperatura e tempi lunghi) sia leg ata ad una carenza progettuale· (dimensionamento caldaia, portate, etc.) e non a problemi di sporco degli scambiatori (che vengono tra l'altro trattati ogni 15 -20 gg. con soda caustica come da Vs. indicazioni) …».
2.16. A fronte del tenore di detta missiva, in cui si dà atto che l'impresa attorea aveva provveduto a consultare anche dei tecnici del settore per accertare la problematica, deve escludersi che possa posticiparsi il momento della scoperta a dicembre del 2012, data alla quale la convenuta ha sostenuto di averne avuto contezza (v. capitoli di prova e dichiarazioni testimoniali);
d'altro canto si arriverebbe all'assurdo di sostenere che la denuncia è precedente alla scoperta, visto che dopo la e -mail di maggio del 2012 si sono succedute altre missive e dif fide, anche a mezzo del difensore della parte attorea, inerenti alla questione della temperatura della vasca di sgrassaggio. Si rileva, poi, a corredo, la reticenza dei testi di parte attorea escussi a riferire del momento della messa in funzione dell'impianto.
2.17. Dunque, è accolta l'eccezione di decadenza, con conseguente rigetto della domanda di riduzione del prezzo.
3. La parte attorea ha anche chiesto la consegna di tutti i supporti tecnici ed informatici completi in conformità alle normative vigenti, oltre che copia dei software aggiornati e commentati in codice sorgente.
3.1. Va premesso che nelle condizioni di contratto, già più volte menzionate, era previsto:
«…
1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE pagi na 11 di 20 N. R.G. 1233/2013 L'impianto da noi offerto sarà progettato sulla base delle normative in vigore inerenti alle direttive macchine in materia e antinfortunistiche.
L'impianto e le apparecchiature elettriche a bordo macchina saranno progettati sulla base delle normative CE.
1.4 SICUREZZA AZIENDALE
Ai sensi del D Lgs 81/08
L'uso dei mezzi di protezione individuali, l'uso di attrezzature conformi a quanto disposto dalle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
l'informazione e la formazione dei lavoratori circa i rischi relativi all'attività svolta, alle sostanze usate, all'uso dei mezzi di protezione personali e delle attrezzature, una corretta movimentazione manuale dei carichi, l'igiene nei luoghi di lavoro».
1.5 CONFORMITA' DELL'IMPIANTO
Le macchine sono conformi a quanto stabilito dalle direttive Europee 89/392
CEE "Direttiva Macchine" con successive modifiche ed integrazioni e riportato tutte le marchiature CE.
Come prevista dalla direttiva per ogni impianto a macchina verranno consegnati manuali d' uso e man utenzione e dichiarazione di conformità CE.
Sarà cura dell'Acquirente ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle legislazioni vigenti per l'installazione dell'impianto. Accertarsi quindi dell'idoneità dei locali adibiti che dovranno inoltre essere pre disposti di un grado di ventilazione alta, disponibilità buone e comunque tali da garantire adeguatezza alle direttive 1994/9 CEE ATEX 95 e 1999/92 ATEX 137…»
3.2. L'espressa assunzione da parte della convenuta della conformità dell'impianto alle «direttive Europee 89/392 CEE "Direttiva Macchine" con successive modifiche ed integrazioni», rafforza la già sussistenza della prescrizione e onerava la di produrre tutta la Controparte_1 documentazione necessaria a comprovare la conformità.
3.3. Va rilevato che dall a stessa relazione redatta dal dott.
[...]
, prodotta dalla parte attorea, emerge che la Persona_1 Controparte_1
pagi na 12 di 20 N. R.G. 1233/2013 aveva già consegnato alla società attorea sia il Manuale di Uso e Manutenzione sia il certificato di conformità, in essa si legge: «
«(…) Per il motivo sopra ricordato, è necessario che le non conformità rilevate, che sono dettagliate di seguito, siano risolte in tempi rapidi.
1) Per la linea di cui all'oggetto è disponibile una versione digitale del Manuale di Uso e Manutenzione, considerata come 'Bozza Definitiva", consegnata in azienda
a mezzo dispositivo USB, da parte del fornitore CF Impianti S.r.l., riferita ad una
"Revisione 0 del 28/11/2011 ".
In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE, Appendice I, paragrafo 1.7.4.1., è necessario-che sia formalizzata una consegna formale da parte del costruttore di una versione di tale documento che si possa considerare definitiva
(consegna di una copia cartacea dotata di timbro e firma o consegna di una versione digitale individuata come copia definitiva).
2) In riferimento alla linea in oggetto, non esiste evidenza della consegna di documenti tecnici (relazioni e/o schemi tecnici) relativi ai seguenti impianti asserviti:
a. impianto distribuzione gas;
b. impianto distribuzione aria compressa;
c. impianto distribuzione fluidi.
La consegna di tali documenti è obbligatoria in riferimento a quanto previsto
Direttiva 2006/42/CE, Appendice I, paragrafo 1.7.4.2., lettera “e" (... Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
... e) i disegni, i diagrammi, -le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento). Poiché la linea in oggetto risulta eq uipaggiata con tali impianti, la consegna dei pertinenti documenti tecnici (relazioni e/o schemi tecnici), è necessaria.
3) Il certificato di conformità della linea alla Direttiva 2006/42/CE, riporta una conformità in accordo con quanto
• previsto dall'Allegato 11B della stessa direttiva. Tale riferimento è errato, in quanto la stessa direttiva prevede che '... Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina ... redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato 11, parte 1, sezione A, e si
pagi na 13 di 20 N. R.G. 1233/2013 accerta che accompagni la macchina" (Direttiva 2006/42/CE, Articolo 5, Comma 1).
È necessario modificare tale riferimento, al fine di rendere aderente il certificato di conformità alla previsione normati va.
4) In riferimento al certificato di conformità della linea alla Direttiva
2006/42/CE, si rileva quanto segue:
a. il certificato disponibile riporta erroneamente una conformità in accordo con la direttiva EMC 89/336/CEE (sostituita dalla EMC 2004/108/CE );
b. in riferimento alla dichiarazione relativa alla 'conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti", nonché alle altre 'norme o specifiche tecniche applicate", sono dichiarati esclusivamente i riferimenti alla compatibilità elettromagnetica. Questa determinazione non tiene conto di evidenti ed importanti elementi di conformità che si ritiene debbano essere presi in considerazione, in riferimento allo stato costruttivo della macchina. Tali elementi sono, in base a quanto rilevato durante lo svolgimento dell'audit, sono riferibili a:
i. sicurezza elettrica - altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti:
1. Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione).
i. l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
ii. una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni
d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo ad ottate;
iii. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo.2 del decreto del
Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che
l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso; iv. il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
v. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica o/isociclica.
7) In riferimento agli elementi di sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando, si ·rileva che non esiste evidenza della consegna del software di gestione dell'impianto, per cui non è possibile gestire un'eventuale avaria nel software di gestione. Tale condizione non rispetta quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE,
Allegato I, paragraf o 1.2.1, in quanto non consente di garantire la condizione per "
... cui un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose", oppure" ... errori della logica del sistema di comando non
pagi na 14 di 20 N. R.G. 1233/2013 creino situazioni pericolose" . Al fine di poter garantire tali condizioni è necessario ottenere gli elementi del software di gestione della linea necessari a tale scopo.
3.4. In primo luogo, si osserva che dalla Direttiva 2006/42/CE, Appendice I, paragrafo 1.7.4.1., non prescrive che il ma nuale sia consegnato in forma cartacea con timbro della società, per cui tale doglianza deve ritenersi infondata.
3.5. Infondata è anche la richiesta di consegna del codice sorgente del software di gestione dell'impianto; nelle condizioni di contratto non era prevista la consegna dei detti file e non può ritenersi implicita nel contratto di vendita, conformemente a quanto affermato dalla suprema corte: «Il principio secondo cui il committente acquista a titolo derivativo i diritti sulle opere dell'ingegno generate in esecuzione di un contratto d'opera o d'appalto postula che l'accordo abbia ad oggetto la creazione dell'opera e non di un suo esemplare (nella specie, si è escluso il trasferimento di diritti sul file sorgente prodotto dall'impresa appaltatrice al f ine di realizzare i file esecutivi promessi al committente)» (Cassazione civile sez. I, 15/06/2022, n.19335);
l'elaborazione del software è stata configurata solo come un passaggio seguito dalla convenuta per adempiere al contratto e, quindi, di consentire all'attrice di manovrare l'impianto.
3.6. In merito, all'omesso inserimento nel manuale d'istruzione dei «i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione», la parte convenuta era onerata di provare di avere inserito, o comunque, consegnato alla parte attorea detti documenti
(nelle condizioni di contratto contenute nell'offerta era previsto alla clausola
9.1 “inclusioni alla fornitura” la consegna dei “disegni tecnici per
l'istallazione”).
3.7. Pure sono fondate le doglianze espresse al punto tre e quattro della relazione, vista l'assunzione di uno specifico obbligo in tal senso assunto dalla conventa, non essendo sufficiente che un certificato di conformità sia stato emesso, essendo necessario che sia com pleto e ciò a prescindere dal fatto che l'attrice abbia conseguito un finanziamento pubblico, anche sulla base di quel pagi na 15 di 20 N. R.G. 1233/2013 certificato rilasciato;
pertanto, la è condannata alla loro Controparte_1 consegna alla non avendo la convenuta fornito prova della Parte_1 completezza del certificato di conformità, che essendo stato dalla stessa redatto, ben poteva essere prodotto in atti, essendo suo onere fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione assunte.
4. Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno pure proposta dalla parte attorea, riconfinata all'inadempimento accertato, in quanto nessuna prova è stata fornita del danno -conseguenza correlato all'inadempimento accertato;
anzi, risulta che l'adempimento seppure parziale della convenuta abbia concorso all'ottenimento del finanziamento pubblico.
5. Deve ora essere esaminata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta in relazione alla corresponsione della somma per lavori “extra” CP_ eseguiti in favore della RO.ME RA s . pari ad euro 49.302,00, in quanto non risulta essere stata raggiunta la prova del credito da parte di CF
Impianti S.r.l.
5.1. Detti lavori sarebbero consistiti:
1) rifacimento struttura vasche per errore di costruzione (vedasi all.7, racc.
a/r del 30/07/2010): € 5.000,00;
2) manodopera di 2 persone per n.4 giorni per il montaggio della cabina polveri: € 1.920,00;
3) oneri per la sicurezza nel cantiere non compresi nell'offerta dell'impianto: € 3.000,00;
4) modifica scarico angolare (come da disegno all.9): € 6.000,00;
5) fornitura e installazione di mt.7 di catena e binario e n.17 ganci girevoli:
€ 4.600,00;
6) serie scossaline chiusura tunnel lato parete capannone: € 400,00;
7) n.3 scale per discesa nelle buche di contenimento tunnel: € 1.500,00;
8) sostituzione motore con variatore al tappeto forno retrazione: € 650,00;
9) riparazione cabina Wagner per via dei fine corsa bypassati nel PLC: €
300,00;
10) modifica scala di apprensione angolari: € 300,00; pagi na 16 di 20 N. R.G. 1233/2013 11) ulteriore collaudo e modifiche per angolare da m.1,95, manodopera 2 persone per 4 giorni: € 1.920,00;
12) fornitura di n.10 ruote in alluminio con calamite + n.1 motoriduttore wf63 rap. 1:80 1.1 kW: € 1.300,00;
13) inserimento di ulteriori magneti allo scarico dell'angolare: € 500,00;
14) elettrovalvola pneumatica alla seconda vasca per fermo terza vasca+ impianto elettrico: € 650,00;
15) adeguamento alla velocità di 2 mt /min scarico angolare collaudato a 3,5 mt con sincronismo a cura della V.S.E. snc (all.11, fattura n.433 del 30.11. 2011 di V.S.E. snc): € 1.122,00 (compresa manodopera);
16) completamento elettronica dei lavori di adeguamento alla velocità scarico angolare (vedasi punto precedente): € 3.500,00 (all.12: fatture Parte_3
n.9 del 18.04.2011 e n.111 del 27.06.2011);
[...]
17) fornitura e installazione di 1 rete acciaio inox interno vasca di vernice: €
550,00;
18) fornitura di un tappeto per angolari completo di impianto elettrico
(disegno all.9): € 1.700,00;
19) carrelli supporto bilancelle non compresi nella fornitura delle bilancelle
€ 1.200,00;
20) fornitura di n.2 pompe miscelatore vernice per mancata manutenzione: €
740,00;
21) installazione inverter all'aspiratore tunnel di pretrattamento: € 950,00;
22) struttura di rivestimento (disegno all.9) mq 140: € 11.500,00.
5.2. Sul punto la parte attorea ha contestato che molti degli interventi indicati come extra-contratto erano in realtà ricomprese in esso, altri erano necessari per rendere funzionale l'impianto e altri ancora indispensabili strumentali a garantire la sicurezza dell'impianto, ai fini del collaudo.
5.3. In effetti, molti degli interventi indicati dalla convenuta sono ricompresi nelle condizioni di contratto (ad esempio, la fornitura di tappeto per lo scarico angolare era già previsto nel contratto), altri sono stati allegati in modo generico (gli oneri di sicurezza, non è specificato a quale intervento si pagi na 17 di 20 N. R.G. 1233/2013 riferiscano e in cosa sono consistiti) e senza riscontro documentale (ad esempio la fornitura di miscelatori), altri ancora sono in esatta correlazione con i vizi denunciati dalla parte attorea nelle lettere prodotte in atti, ad esempio: i carrelli per le bilancelle e gli interventi sul motore sono correlati ai vizi denunciati dall'attrice nella lettera del 24/1/2011 e così pure le modifiche relative all'adeguamento della velocità rispondono a richieste di efficientamento dell'impianto (v. mail dell'attrice del 28/5/2011 e della Pt_4
del giorno precedente, all. 6 fascicolo della parte convenuta), le opere di
[...] chiusura del tunnel, relative all'aspiratore e alla chiusura del tunnel sono correlati ai vizi denunciati dall'attrice nella 23/8/2011.
5.4. Così anche le fatture prodotte dalla convenuta relative a interventi di imprese terze, sub-venditrici della sono correlate a Controparte_1 malfunzionamenti dell'impianto ed eseguita a garanzia del suo efficientamento.
5.5. Risultano, invece, riscontrati e non compresi nella fornitura:
- rifacimento struttura vasche per errore di costruzione, per un costo di
€5.000,00; con missiva del 30/7/2011 (v. all. 7) la convenuta contestò all'attrice che nella fase di installazione delle vasche di alloggiamento del tunnel di lavaggio le stesse non erano delle misure richieste;
la costruzione delle vasche, rientrando nelle opere murarie, competeva all'attrice, così come risulta dalle condizioni di contratto;
in rif erimento a tale contestazione, risalente al periodo in cui furono eseguite le consegne e iniziato il montaggio delle componenti dell'impianto, coerentemente con il nuovo cronoprogramma stabilito nella comunicazione della del 30/4/2010, cos ì come Parte_1 confermato dai testi di parte convenuta, la parte attorea non ha spiegato nessuna difesa, non essendo stata contestata l'esecuzione delle opere indicate dalla convenuta, ma piuttosto il diritto al riconoscimento di un compenso, che in questo caso spetta alla convenuta;
- la modifica scarico angolare per €6.000,00; i testi di parte convenuta hanno tutti confermato che la modifica in questione venne richiesta dall'attrice ad agosto del 2010 e riconosciuto i disegni di modifica dello scarico, che risultano sottoscritti e timbrati dal legale rappresentante della Parte_1 pagi na 18 di 20 N. R.G. 1233/2013 (all.9 fascicolo di parte convenuta); non risul ta che detta modifica si fosse resa necessaria per garantire la funzionalità dell'impianto;
- la struttura di rivestimento mq 140 per € 11.500,00; nello stesso documento che contiene i disegni dell'impianto e di modifica dello scarico è stampigliato che la fornitura del rivestimento non era ricompresa nel prezzo, fornitura che risulta essere stata installata sull'impianto in questione e a ottobre del 2011, coma da DDT, prodotto dalla parte convenuta.
5.6. In merito all'ammontare degli importi richiesti, si rileva che nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'attrice, essendosi limitata a contestare in radice il diritto al corrispettivo per tutti gli interventi eseguiti della convenuta.
5.7. Pertanto, deve essere accolta, in parte, la domanda riconvenzionale della convenuta e l'attrice condannata al pagamento in favore della CP_1 di € 22.500,00, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda
[...] riconvenzionale al saldo per la fornitura di componenti dell'impianto non ricomprese nel contratto originario.
6. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente comperate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: c.p.c.
A) Accerta che la parte conv enuta è parzialmente inadempiente al contratto di fornitura dell'impianto di verniciatura, per non avere consegnato: le relazioni e/o schemi tecnici relativi (a) all'impianto di distribuzione gas, (b) all'impianto di distribuzione aria compressa, (c) all'impianto di distribuzione fluidi;
i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione dell'impianto e per verificarne il corretto funzionamento;
il certificato di conformità completo, meglio descritt o al paragrafo 3.3.;
B) Per l'effetto, condanna la convenuta alla formazione e alla consegna di tutta la documentazione indicata al capo che precede e in parte motiva;
pagi na 19 di 20 N. R.G. 1233/2013 C) accerta che la parte convenuta è creditrice della parte attorea per forniture extra-contratto, relative all'impianto di verniciatura, di €22.500,00, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda riconvenzionale al saldo;
D) per l'effetto, condanna la parte attorea a pagare alla parte convenuta
€22.500,00, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda riconvenzionale al saldo;
E) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Salerno, 3/1/2024
La giudice
Grazia Roscigno
pagi na 20 di 20 N. R.G. 1233/2013