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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 322/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2018, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GRECO ADRIANA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSELLA FERRUCCI e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione del 26.07.2021; resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/01/2018 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Roccapiemonte, Sa, il Controparte_1
28/07/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1990, parte II, serie A, Uff. 1, n. 19), con varie richieste, soprattutto per quanto pagina 1 di 3 concernono le questioni relative alla prole, , nato il [...] ed , nato il Per_1 Per_2
07/05/2000 ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo alla prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensualizzata e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, del 19.03.2025, previa rimessione sul ruolo al fine di acquisire la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1509/2013 e poi munita di attestazione di Cancelleria di non proposto appello), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni Le parti, poi, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 25.11.2024), condizioni delle quali il Tribunale prenderà unicamente atto, giacché non suscettibili di assumere valenza dispositiva, posto che:
- si dà atto dell'indipendenza economica della prole e della moglie/madre, _1
, la madre, alla quale le parti, liberamente, concordano di assegnare la casa
[...] coniugale, pattuendo che vi vivrà insieme ai figli;
- precisano di aver già diviso i beni comuni e di compensare le spese di lite.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
, nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Roccapiemonte, Sa, il 28/07/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1990, parte II, serie A, Uff. 1, n. 19);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2018, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GRECO ADRIANA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSELLA FERRUCCI e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione del 26.07.2021; resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/01/2018 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Roccapiemonte, Sa, il Controparte_1
28/07/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1990, parte II, serie A, Uff. 1, n. 19), con varie richieste, soprattutto per quanto pagina 1 di 3 concernono le questioni relative alla prole, , nato il [...] ed , nato il Per_1 Per_2
07/05/2000 ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo alla prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensualizzata e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, del 19.03.2025, previa rimessione sul ruolo al fine di acquisire la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1509/2013 e poi munita di attestazione di Cancelleria di non proposto appello), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni Le parti, poi, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 25.11.2024), condizioni delle quali il Tribunale prenderà unicamente atto, giacché non suscettibili di assumere valenza dispositiva, posto che:
- si dà atto dell'indipendenza economica della prole e della moglie/madre, _1
, la madre, alla quale le parti, liberamente, concordano di assegnare la casa
[...] coniugale, pattuendo che vi vivrà insieme ai figli;
- precisano di aver già diviso i beni comuni e di compensare le spese di lite.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
, nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Roccapiemonte, Sa, il 28/07/1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1990, parte II, serie A, Uff. 1, n. 19);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3